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LEGGE 89 del 3 febbraio 2012 

Codice civile

LEGGE 89 del 3 febbraio 2012 il Codice civile

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

PARTE GENERALE
TITOLO I

OGGETTO E SUOI ​​PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte 1

Legge privata
§ 1

(1) Le disposizioni dell’ordinamento giuridico che regolano i diritti e gli obblighi reciproci delle persone creano, nella loro interezza, il diritto privato. L’applicazione del diritto privato è indipendente dall’applicazione del diritto pubblico.

(2) Salvo espressamente vietato dalla legge, le persone possono concordare diritti e obblighi in deroga alla legge; Sono vietati accordi che violano la buona morale, l’ordine pubblico o la legge relativa allo status delle persone, compreso il diritto alla protezione dell’individuo.

§ 2

(1) Qualsiasi disposizione di diritto privato può essere interpretata solo in conformità con la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali e l’ordine costituzionale in generale, con i principi su cui si basa la presente legge, nonché con il rispetto costante dei valori protegge. Se l’interpretazione di una singola disposizione differisce solo nelle sue parole da quest’ordinanza, deve cedere il passo ad essa.

(2) Una disposizione statutaria non può avere un significato diverso da quello che deriva dal significato stesso delle parole nel loro contesto reciproco e dalla chiara intenzione del legislatore; tuttavia, nessuno può invocare le parole di un atto legislativo contro il suo significato.

(3) L’interpretazione e l’applicazione di una normativa legale non deve essere in conflitto con la buona morale e non deve portare a crudeltà o spietatezza che offendano i sentimenti umani ordinari.

§ 3

(1) Il diritto privato protegge la dignità e la libertà dell’uomo e il suo diritto naturale di prendersi cura della propria felicità e della felicità della sua famiglia o delle persone a lui vicine in un modo che non danneggi gli altri in modo irragionevole.

(2) Il diritto privato si basa in particolare sul principio che

a) Ogni individuo ha diritto alla protezione della propria vita e salute, nonché alla libertà, all’onore, alla dignità e alla privacy,

b) la famiglia, la genitorialità e il matrimonio godono di speciali tutele legali,

(c) nessuno, per mancanza di età, ragione o dipendenza, subirà un danno ingiustificato; tuttavia, nessuno può anche trarre indebitamente vantaggio dalla propria incapacità di danneggiare gli altri,

d) la promessa è vincolante e i contratti devono essere adempiuti,

(e) il diritto di proprietà è protetto dalla legge e solo la legge può determinare come sorge e cessa il diritto di proprietà; e

f) a nessuno può essere negato ciò che è suo di diritto.

(3) Il diritto privato deriva anche da altri principi di giustizia e diritto generalmente riconosciuti.

§ 4

(1) Si ritiene che ogni persona indipendente abbia la mente della persona media così come la capacità di usarla con la normale cura e cautela, e che tutti possano ragionevolmente aspettarselo da lui nei rapporti legali.

(2) Se il sistema legale fa dipendere una certa conseguenza dalla propria conoscenza, si intende la conoscenza che una persona che conosce nel caso acquisirà ragionevolmente quando si considerano le circostanze che dovevano essere ovvie per lui nella sua posizione. Lo stesso vale se l’ordinamento giuridico associa una determinata conseguenza all’esistenza del dubbio.

§ 5

(1) Chiunque, pubblicamente o in contatto con un’altra persona, richieda prestazioni professionali come membro di una determinata professione o condizione, indica in tal modo di essere in grado di agire con la conoscenza e la diligenza associate alla sua professione o condizione. Se agisce senza questa cura professionale, è a suo danno.

(2) La natura o la validità di un’azione legale non può essere messa in dubbio contro la volontà dell’interessato semplicemente perché viene agita la persona che non dispone dell’autorizzazione necessaria per la sua attività o la cui attività è vietata.

§ 6

(1) Ognuno ha l’obbligo di agire in modo onesto nei rapporti legali.

(2) Nessuno può trarre vantaggio dal suo atto disonesto o illegale. Nessuno può beneficiare dello stato illegale che ha causato o su cui ha il controllo.

§ 7

Si ritiene che chi ha agito in un certo modo abbia agito onestamente e in buona fede.

§ 8

L’abuso manifesto della legge non gode di protezione legale.

Parte 2

Applicazione delle norme di diritto civile
§ 9

(1) Il codice civile disciplina lo stato personale delle persone.

(2) I diritti privati ​​e gli obblighi di natura personale e patrimoniale sono disciplinati dal Codice Civile nella misura in cui non sono regolati da altre norme di legge. Le dogane possono essere visionate quando sono invocate dalla legge.

§ 10

(1) Se un caso legale non può essere deciso sulla base di una disposizione esplicita, deve essere valutato in conformità con la disposizione relativa al caso legale in termini di contenuto e scopo del caso legale più vicino al caso valutato.

(2) In assenza di tale disposizione, un caso legale deve essere valutato in conformità con i principi di giustizia e i principi su cui si basa la presente legge, in modo da arrivare a una buona organizzazione dei diritti e tenendo conto dello Stato della scienza giuridica e della prassi decisionale consolidata e dei doveri.

§ 11

Le disposizioni generali sulla creazione, modifica e cessazione dei diritti e degli obblighi dagli obblighi nella Parte Quarta della presente Legge si applicano mutatis mutandis alla creazione, modifica e cessazione di altri diritti e obblighi privati.

Parte 3

Tutela dei diritti privati
§ 12

Chi si sente abbreviato di diritto può chiedere protezione a un’autorità pubblica (di seguito “autorità pubblica”). Salvo diversa disposizione di legge, questa autorità pubblica è il tribunale.

§ 13

Chiunque cerchi protezione legale può ragionevolmente aspettarsi che il suo caso legale venga deciso allo stesso modo di un altro caso legale che è già stato deciso e che è essenzialmente lo stesso del suo caso legale; a meno che il caso legale non sia deciso diversamente, chiunque richieda protezione legale ha diritto a una spiegazione convincente del motivo della deroga.

§ 14

Self-help
(1) Ognuno può aiutare se stesso al suo diritto in modo ragionevole, se il suo diritto è in pericolo ed è ovvio che l’intervento del potere pubblico arriverà in ritardo.

(2) Se c’è una minaccia imminente di interferenza ingiustificata con la legge, chiunque sia in tal modo messo in pericolo in questo modo può evitarla con sforzi e mezzi che devono apparire ragionevoli alla persona nella sua posizione date le circostanze. Tuttavia, se l’autoaiuto è inteso solo a garantire un diritto che sarebbe altrimenti frustrato, la persona che è intervenuta in esso deve rivolgersi senza indebito ritardo all’autorità pubblica competente.

TITOLO II

PERSONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 15

(1) La personalità giuridica è la capacità di avere diritti e obblighi entro i limiti dell’ordinamento giuridico.

(2) L’ipocrisia è la capacità di acquisire diritti per se stessi attraverso le proprie azioni legali e di impegnarsi in obblighi (agire legalmente).

§ 16

Nessuno può rinunciare alla personalità giuridica o all’autonomia, neppure in parte; se lo fanno, non sarà preso in considerazione.

§ 17

(1) Solo una persona può avere ed esercitare diritti. L’obbligo può essere imposto solo alla persona e solo nei suoi confronti può essere eseguito l’adempimento dell’obbligo.

(2) Se qualcuno stabilisce un diritto o impone un obbligo su ciò che non è una persona, il diritto o l’obbligo deve essere attribuito alla persona che, secondo la natura del caso legale, appartiene.

§ 18

La persona è fisica o giuridica.

§ 19

(1) Ognuno ha diritti naturali innati, che sono già riconoscibili dalla ragione e dall’emozione, e sono quindi considerati una persona. La legge stabilisce solo i limiti dell’applicazione dei diritti umani naturali e il metodo della loro protezione.

(2) I diritti naturali associati alla personalità di una persona non possono essere alienati e non si possono rinunciare; se ciò accade, non viene preso in considerazione. Né tiene conto della restrizione di questi diritti nella misura contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico.

§ 20

(1) Una persona giuridica è un dipartimento organizzato che la legge stabilisce come dotato di personalità giuridica o la cui personalità giuridica è riconosciuta dalla legge. Indipendentemente dall’oggetto della sua attività, una persona giuridica può avere diritti e obblighi compatibili con la sua natura giuridica.

(2) Le persone giuridiche di diritto pubblico sono soggette alle leggi in base alle quali sono state stabilite; le disposizioni della presente legge si applicano solo se ciò è compatibile con la natura giuridica di queste persone.

§ 21

Lo Stato è considerato un’entità giuridica nel campo del diritto privato. Un altro regolamento legale stabilisce come lo stato agisce legalmente.

§ 22

(1) Una persona stretta è un parente diretto, un fratello e un coniuge o un partner ai sensi di un’altra legge che disciplina un’unione registrata (di seguito il “partner”); altre persone in una relazione familiare o simile sono considerate vicine l’una all’altra se il danno subito da uno di loro è stato ragionevolmente sentito dall’altro come suo. Le persone vicine sono anche considerate persone molto affiatate o che vivono insieme in modo permanente.

(2) Se la legge sulla protezione dei terzi stabilisce condizioni o restrizioni speciali per i trasferimenti di proprietà, per il suo ingombro o per il trasferimento per l’uso a un altro tra persone vicine, queste condizioni e restrizioni si applicano anche a procedimenti legali simili tra una persona giuridica e un membro del suo organo statutario o da chi influenza sostanzialmente la persona giuridica in quanto suo membro o sulla base di un accordo o altro fatto.

Parte 2

Individui
Sezione 1

Condizioni generali
§ 23

L’uomo ha una personalità giuridica dalla nascita alla morte.

§ 24

Tutti sono responsabili delle proprie azioni se sono in grado di giudicarli e controllarli. Chi, per sua colpa, viene portato in uno stato in cui non sarebbe altrimenti responsabile delle sue azioni, è responsabile delle azioni intraprese in quello stato.

§ 25

Si considera che un bambino concepito sia nato se si adatta ai suoi interessi. Si considera che il bambino sia nato vivo. Tuttavia, se non sono nati vivi, vengono considerati come se non fossero mai esistiti.

§ 26

Prova di morte
(1) La morte di una persona deve essere provata da un documento pubblico rilasciato dopo l’esame del corpo del defunto nel modo prescritto.

(2) Se il corpo di una persona morta non può essere ispezionato nel modo prescritto, una persona deve dichiarare una persona morta anche senza un movimento se la persona ha partecipato a un evento tale che la sua morte sembra certa in considerazione delle circostanze. Nella decisione, il tribunale determina il giorno che si applica al giorno della morte.

§ 27

Se la conseguenza giuridica dipende dal fatto che una persona è sopravvissuta a un’altra persona, e se non è certo quale di loro sia morta per prima, si considera che siano morte tutte nello stesso momento.

§ 28

(1) Se non si sa dove è morta una persona, si considera che ciò sia avvenuto dove è stato ritrovato il suo corpo.

(2) Il luogo in cui una persona dichiarata morta è morta sarà il luogo in cui ha vissuto l’ultima volta.

§ 29

Riassegnazione di genere
(1) Un cambiamento nel sesso di una persona avviene chirurgicamente mentre allo stesso tempo impedisce la funzione riproduttiva e la trasformazione dei genitali. La data del cambio di genere è considerata la data indicata nel certificato rilasciato dal fornitore di servizi sanitari.

(2) La riassegnazione di genere non influisce sulla condizione personale di una persona, né sulle sue circostanze personali e patrimoniali; tuttavia, il matrimonio o l’unione registrata termina. Le disposizioni sugli obblighi e sui diritti dei coniugi divorziati nei confronti del figlio comune e sui loro obblighi e diritti di proprietà nel periodo post-divorzio si applicano mutatis mutandis agli obblighi e ai diritti di un uomo e una donna il cui matrimonio è terminato, nei confronti del loro figlio comune. e ai loro obblighi e diritti di proprietà nel periodo successivo al matrimonio. il tribunale deciderà, anche senza una proposta, come ciascuno dei genitori si prenderà cura del bambino comune in futuro.

§ 30

Maggioranza
(1) Una persona diventa maggiorenne entro l’età adulta. Raggiunge la maggiore età raggiungendo i diciotto anni.

(2) Prima del raggiungimento della maggiore età si acquisisce la piena autonomia riconoscendo l’autonomia o concludendo un matrimonio. La legalità acquisita dalla conclusione di un matrimonio non si perde né con lo scioglimento del matrimonio né con la dichiarazione del matrimonio come invalido.

Minori
§ 31

Il minore che non abbia acquisito la piena autonomia sarà ritenuto idoneo a compiere atti giuridici di natura commisurata alla maturità intellettuale e libera dei minori della sua età.

§ 32

(1) Se il legale rappresentante ha dato ad un minore che non ha acquisito piena autonomia, secondo le abitudini di vita privata, il consenso ad una determinata azione legale o per il raggiungimento di un determinato scopo, il minore può agire legalmente nei limiti del consenso, a meno che non sia espressamente vietato dalla legge; il consenso può essere successivamente limitato o revocato.

(2) Se sono presenti più rappresentanti legali, è sufficiente che almeno uno di essi esprima la propria volontà nei confronti di terzi. Tuttavia, se più rappresentanti trattano un’altra persona insieme e se si contraddicono a vicenda, l’espressione di qualcuno di loro non sarà presa in considerazione.

§ 33

(1) Se il legale rappresentante di un minore che non ha acquisito la piena autonomia dà il consenso alla gestione autonoma di un impianto commerciale o altra attività lucrativa simile, il minore diventa idoneo per le trattative relative a tale attività. Per la validità del consenso è necessario il consenso del tribunale.

(2) Il consenso di un tribunale sostituisce la condizione di una certa età, se è determinata per lo svolgimento di una determinata attività lucrativa da un’altra norma giuridica.

(3) Il rappresentante legale può revocare il consenso solo con il permesso del tribunale.

§ 34

È vietato il lavoro dipendente di minori di età inferiore ai quindici anni o di minori che non hanno completato la scuola dell’obbligo. Questi minori possono svolgere attività artistiche, culturali, pubblicitarie o sportive solo alle condizioni previste da un’altra normativa legale.

§ 35

Un minore che abbia compiuto i quindici anni può impegnarsi a svolgere un lavoro dipendente secondo un’altra normativa di legge. Il giorno precedente il giorno in cui il minore termina la scuola dell’obbligo non può essere concordato come giorno di inizio attività lavorativa.

§ 36

Il minore che non abbia acquisito la piena autonomia non è mai, indipendentemente dal contenuto delle altre disposizioni, qualificato ad agire in modo autonomo in quelle materie per le quali anche il suo legale rappresentante avrebbe bisogno dell’autorizzazione del tribunale.

§ 37

Confessione di autonomia
(1) Se un minore che non è completamente indipendente afferma che il tribunale gli concede l’autodeterminazione, il tribunale accetterà la petizione se il minore ha compiuto i sedici anni, se la sua capacità di mantenersi e procurare i suoi affari è provata e di un minore. Negli altri casi, il tribunale accetterà l’istanza se è nell’interesse del minore per gravi motivi.

(2) Alle condizioni di cui al paragrafo 1, il tribunale concede anche l’autorità legale minore su proposta del suo rappresentante legale, se il minore è d’accordo con la proposta.

Sezione 2

Misure di sostegno in caso di compromissione della capacità giuridica dell’adulto
Dichiarazione preliminare
§ 38

In previsione della propria incapacità di agire legalmente, una persona può mostrare la volontà che i suoi affari siano gestiti in un certo modo, o che sia amministrata da una certa persona, o che una certa persona diventi il ​​suo tutore.

§ 39

(1) Se la dichiarazione non assume la forma di un documento pubblico, deve essere fatta da un documento privato datato e confermato da due testimoni; il testimone deve dichiarare nel certificato le informazioni dalle quali può essere accertato.

(2) I testimoni possono essere solo persone che non sono interessate alla dichiarazione e al suo contenuto e non sono cieche, sorde, mute o non hanno familiarità con la lingua in cui viene fatta la dichiarazione. I testimoni devono firmare la dichiarazione ed essere in grado di confermare la capacità di agire del dichiarante e il contenuto della sua dichiarazione.

(3) Se il contenuto di una dichiarazione rilasciata da un atto pubblico è la designazione della persona che deve diventare un tutore, la persona che ha redatto l’atto pubblico deve inserire i dati su chi ha fatto la dichiarazione, che è chiamata come tutore e chi ha redatto l’atto pubblico secondo un’altra legge.

§ 40

(1) Se la dichiarazione è fatta da un cieco o da una persona che non può o non può leggere o scrivere, la dichiarazione deve essere letta ad alta voce da un testimone che non ha scritto la dichiarazione. Un cieco, o una persona che non può o non può leggere o scrivere, confermerà ai testimoni che il documento contiene la sua vera volontà.

(2) Se la dichiarazione è resa da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, il contenuto del documento deve essere interpretato a lui nel modo di comunicazione che ha scelto, da un testimone che non ha scritto la dichiarazione; tutti i testimoni devono avere la padronanza del modo in cui i contenuti del documento vengono interpretati. Chi fa la dichiarazione dovrà confermare davanti ai testimoni nella modalità di comunicazione prescelta che il documento contiene la sua vera volontà.

§ 41

(1) Per la revoca espressa della dichiarazione è richiesta una manifestazione di volontà nella forma prescritta al § 39 comma 1.

(2) Se il documento contenente la dichiarazione viene distrutto dalla persona che l’ha fatta, ciò ha gli effetti di un ricorso.

§ 42

Se la dichiarazione si riferisce a una questione diversa dalla professione di tutore e se l’efficacia della dichiarazione è subordinata a una condizione, il tribunale decide sull’adempimento della condizione.

§ 43

Se le circostanze cambiano manifestamente in modo così sostanziale che la persona che fa la dichiarazione non le avrebbe fatte in tali circostanze o le avrebbe fatte con altro contenuto, il tribunale modifica o revoca la dichiarazione se la persona che ha fatto la dichiarazione avrebbe essere seriamente danneggiato. Prima di emettere una decisione, il tribunale compie gli sforzi necessari per accertare il parere della persona sulla cui dichiarazione decide, anche utilizzando la comunicazione scelta dalla persona.

§ 44

Se la dichiarazione o il suo ricorso non sono validi, il tribunale ne terrà conto, a meno che non vi sia motivo di dubitare della volontà della persona che l’ha formulata.

Supporto decisionale
§ 45

Se una persona ha bisogno di aiuto per prendere una decisione perché ha difficoltà con un disturbo mentale, anche se non deve essere limitata nella sua autostima, può organizzare che gli venga fornito supporto con il supporto; Possono esserci ancora più sostenitori.

§ 46

(1) Con il contratto di assistenza, il sostenitore si impegna alla persona assistita a essere presente al suo procedimento legale con il suo consenso, a fornirle i dati e le comunicazioni necessari e ad essere assistito dai consigli.

(2) Il contratto entra in vigore il giorno in cui viene approvato dal tribunale. Se il contratto non viene concluso per iscritto, le parti sono tenute a manifestare la propria disponibilità a stipulare il contratto in sede giudiziaria. Il tribunale non approverà il contratto se gli interessi del sostenitore sono in conflitto con gli interessi dello sponsor.

§ 47

(1) Il sostenitore non può mettere in pericolo gli interessi della persona assistita da un’influenza indebita, né può arricchirsi ingiustamente a spese della persona assistita.

(2) Il sostenitore procede nell’esercizio delle sue funzioni in conformità con le decisioni della persona sostenuta. Se lo sponsor agisce legalmente per iscritto, lo sponsor può allegare la sua firma attestante la sua posizione e, se applicabile, un’indicazione del supporto che ha fornito allo sponsor; il convenuto ha altresì diritto di opporsi all’invalidità dell’azione legale sostenuta.

§ 48

Su richiesta del sostenitore o del sostenitore, il tribunale revoca il sostenitore; il tribunale lo licenzierà anche se il sostenitore viola gravemente i suoi obblighi, anche senza mozione.

Rappresentanza da parte di un membro della famiglia
§ 49

(1) Se un disturbo mentale impedisce a un adulto che non ha altro rappresentante di agire in modo indipendente, lui o lei può essere rappresentato dal suo discendente, antenato, fratello, coniuge o partner, o da una persona che ha vissuto nella famiglia comune per almeno tre anni prima di essere rappresentati.

(2) Il rappresentante notificherà alla persona rappresentata che lo rappresenterà e gli spiegherà chiaramente la natura e le conseguenze della rappresentanza. Se la persona da rappresentare rifiuta, la rappresentanza non si pone; la capacità di esprimere un desiderio è sufficiente per il rifiuto.

§ 50

È necessaria l’approvazione del tribunale affinché abbia luogo la rappresentanza. Prima di emettere una decisione, il tribunale compie gli sforzi necessari per accertare l’opinione della parte rappresentata, anche utilizzando un metodo di comunicazione scelto dalla parte rappresentata.

§ 51

Il rappresentante avrà cura di proteggere gli interessi della parte rappresentata e di rispettare i suoi diritti, nonché di garantire che il suo stile di vita non sia in conflitto con le sue capacità e che, se ciò non può essere ragionevolmente contraddetto, corrisponda anche al idee e desideri speciali della persona rappresentata.

§ 52

(1) La rappresentanza si riferisce alle questioni usuali in quanto corrisponde alle condizioni di vita dei rappresentati. Tuttavia, il rappresentante non ha il diritto di dare il consenso per interferire con l’integrità mentale o fisica di una persona con conseguenze permanenti.

(2) Il rappresentante può disporre delle entrate del rappresentato nella misura necessaria per l’approvvigionamento di questioni usuali, in quanto corrisponde alle condizioni di vita del rappresentato; tuttavia, egli può disporre dei fondi per conto della persona rappresentata solo nella misura non eccedente l’importo mensile minimo di sussistenza dell’individuo in conformità con un’altra normativa legale.

§ 53

Se il rappresentante ha più di un rappresentante, è sufficiente che uno di loro agisca. Tuttavia, se più rappresentanti trattano un’altra persona insieme e se si contraddicono a vicenda, l’espressione di qualcuno di loro non sarà presa in considerazione.

§ 54

(1) La rappresentanza cessa se il rappresentante si dimette o se il rappresentante rifiuta di essere ulteriormente rappresentato dal rappresentante; la capacità di esprimere un desiderio è sufficiente per il rifiuto. La rappresentanza cessa anche se il tribunale nomina un tutore per il rappresentato.

(2) Se viene concluso un contratto di assistenza decisionale, la rappresentanza del contratto cesserà di avere effetto nella misura in cui la persona rappresentata è competente ad agire legalmente.

Limitazione dell’autonomia
§ 55

(1) La restrizione dell’autonomia può essere avviata solo nell’interesse della persona interessata, dopo averla presa visione e con il pieno riconoscimento dei suoi diritti e della sua unicità personale. Allo stesso tempo, la portata e il grado della propria incapacità di occuparsi dei propri affari devono essere attentamente presi in considerazione.

(2) L’autonomia di una persona può essere limitata solo se rischia altrimenti di subire un grave danno e se, in considerazione dei suoi interessi, misure più blande e meno restrittive non sono sufficienti.

§ 56

(1) Solo un tribunale può limitare l’autonomia di una persona.

(2) Il tribunale compirà lo sforzo necessario per accertare l’opinione della persona sulla cui giurisdizione decide, anche utilizzando un metodo di comunicazione scelto dalla persona.

§ 57

(1) Il tribunale può limitare l’ipocrisia di una persona nella misura in cui una persona non è in grado di agire legalmente a causa di un disturbo mentale che non è solo temporaneo, e deve definire la misura in cui ha limitato la capacità di una persona di agire legalmente in modo indipendente.

(2) Se una persona ha difficoltà a comunicare, questo non è di per sé un motivo per limitare la sua autonomia.

§ 58

Nel corso del procedimento per limitare la giurisdizione, il tribunale può affidare a terzi l’esecuzione di determinati atti giuridici individuali o l’amministrazione di beni, se ciò è necessario per prevenire danni gravi.

§ 59

(1) Il tribunale può limitare la propria giurisdizione in relazione a una determinata questione al tempo necessario per la sua risoluzione, oa un determinato periodo altrimenti specificato, ma non superiore a tre anni. Se è chiaro che le condizioni della persona non miglioreranno in questo momento, il tribunale può limitare la propria giurisdizione a un periodo più lungo, ma non superiore a cinque anni.

(2) Allo scadere del periodo di restrizione dell’autonomia, gli effetti legali della restrizione cesseranno. Tuttavia, se in questo momento viene avviato un procedimento per estendere il periodo di prescrizione, gli effetti giuridici della decisione originale dureranno fino a una nuova decisione, ma per un massimo di un anno.

§ 60

Se le circostanze cambiano, il tribunale cambia o revoca immediatamente la sua decisione, anche senza mozione.

§ 61

Se il tribunale decide di limitare l’autodeterminazione di una persona, una persona da lui nominata tutore può proporre che sia nominata tutore; se non presenta una petizione, il tribunale scoprirà il suo parere. Se questa persona è idonea alla custodia, il tribunale, con il suo consenso, la nomina custode.

§ 62

Nella decisione sulla restrizione della giurisdizione, il tribunale nomina un tutore. Nella scelta di un tutore, il tribunale tiene conto dei desideri del tutore, delle sue necessità e dei suggerimenti delle persone vicine al tutore, se perseguono il suo vantaggio, e garantisce che la selezione del tutore non crei sfiducia nei confronti del tutore. custode.

§ 63

Un tutore non può essere una persona incapace di intraprendere un’azione legale o una persona i cui interessi sono in conflitto con gli interessi del tutore, né l’operatore della struttura in cui risiede il tutore o che gli fornisce servizi, o una persona dipendente da tale struttura.

§ 64

La decisione di limitare la propria autonomia non priva una persona del diritto di agire in modo indipendente nelle faccende ordinarie della vita quotidiana.

§ 65

(1) Se il tutore ha agito in modo indipendente, sebbene non possa agire senza il tutore, la sua azione legale può essere dichiarata non valida solo se gli causa un danno. Tuttavia, se una modifica della portata dei doveri del tutore è sufficiente per porre rimedio alla situazione, il tribunale lo farà senza essere vincolato dalle mozioni delle parti.

(2) Se il tutore ha agito in modo indipendente, sebbene non possa agire senza il tutore, la condotta del tutore sarà considerata valida se il tutore l’ha approvata. Ciò vale anche se tale azione legale è stata approvata dallo stesso attore dopo essere diventato indipendente.

Sezione 3

Mancante
§ 66

(1) Il tribunale può dichiarare una persona arbitraria che ha lasciato la propria residenza, non si è denunciata e non è nota dove sia scomparsa. Il giudice indica nella decisione la data in cui si sono verificati gli effetti della dichiarazione di assenza.

(2) Una dichiarazione di scomparsa può essere presentata su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, in particolare un coniuge o altra persona vicina, comproprietario, datore di lavoro o società a cui questa persona ha una partecipazione.

§ 67

(1) Questa necessità non deve essere presa in considerazione quando si valutano atti per i quali è altrimenti necessario dare il consenso, il consenso, esprimere il voto o altre azioni di una persona dichiarata scomparsa. tuttavia, questo non si applica se si tratta del suo status personale. Chi agisce sulla questione della persona scomparsa lo deve fare anche tenendo conto dei suoi interessi.

(2) Un atto giuridico che ha avuto luogo senza il consenso o altra necessaria espressione della volontà della persona scomparsa dopo che ha lasciato la sua residenza, ma prima di essere dichiarato scomparso, anche se questa dichiarazione è stata proposta senza indebito ritardo, sarà considerato come un procedimento con condizione sospensiva all’emissione della decisione di dichiararlo disperso.

§ 68

Se una persona è dichiarata scomparsa o restituisce un trustee, restituisce la sua dichiarazione come scomparsa. La dichiarazione cesserà di avere effetto il giorno in cui la persona scomparsa muore.

§ 69

La persona dichiarata scomparsa non può opporsi all’invalidità o all’inefficacia di un atto giuridico commesso in sua assenza, avvenuto in virtù di tale dichiarazione, per il motivo che non richiedeva l’espressione della sua volontà.

§ 70

Se la persona che ha nominato l’amministratore della sua proprietà viene dichiarata scomparsa, ciò non pregiudica i diritti e gli obblighi dell’amministratore stabilito. Ciò non si applica se l’amministratore è sconosciuto, rifiuta di agire nell’interesse della persona scomparsa, trascura le sue azioni nell’interesse della persona scomparsa o non può agire affatto.

Sezione 4

Presunzione di morte
§ 71

(1) Su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, il tribunale dichiara una persona deceduta che può ragionevolmente essere considerata morta e determina il giorno che è considerato il giorno della sua morte.

(2) Un uomo che è stato dichiarato morto è visto come se fosse morto. Dichiarando morto il marito, il matrimonio si conclude nel giorno considerato come il giorno della sua morte; lo stesso vale per un’unione registrata.

§ 72

Se una persona è stata dichiarata scomparsa e se vi sono seri dubbi sul fatto che sia ancora in vita, anche se la sua morte è insindacabile, il tribunale può dichiararla morta su richiesta della persona che ha un interesse legale e determinare la data su cui la persona scomparsa apparentemente non è sopravvissuta. Questo giorno è considerato il giorno della morte della persona scomparsa.

§ 73

Una persona dichiarata scomparsa può essere dichiarata morta al più presto cinque anni dopo la fine dell’anno in cui è stata dichiarata la scomparsa. Tuttavia, ciò non può essere fatto se durante questo periodo viene visualizzato un rapporto dal quale si può concludere che la persona scomparsa è ancora viva. In tal caso, la procedura è conforme al § 74 o 75.

§ 74

(1) Una persona che è scomparsa lasciando la propria residenza non si è denunciata e non è nota dove risieda, ma non è stata dichiarata scomparsa, può essere dichiarata morta non prima di sette anni dopo il fine anno, in cui è emerso l’ultimo rapporto da cui si poteva concludere che era ancora vivo.

(2) Una persona scomparsa prima dei diciotto anni non può essere dichiarata morta prima della fine dell’anno in cui sono trascorsi venticinque anni dalla sua nascita.

§ 75

Una persona scomparsa come partecipante a un evento in cui è stato messo in pericolo un gran numero di persone può essere dichiarata morta al più presto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è apparso l’ultimo rapporto, da cui si può concludere che era eventi ancora vivi.

§ 76

(1) Se una persona è stata dichiarata morta, ciò non esclude la prova che sia morta prima o poi o che sia ancora viva. Se viene trovato vivo, la dichiarazione di morte viene ignorata; tuttavia, il matrimonio o l’unione registrata non viene rinnovato.

(2) Se è stata fornita una prova errata della morte, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Sezione 5

Nome e indirizzo della persona
Il nome dell’uomo e la sua protezione
§ 77

(1) Il nome di una persona è il suo nome e cognome personali o altri nomi e cognomi da nubile che gli appartengono secondo la legge. Ognuno ha il diritto di usare il proprio nome nei rapporti legali, nonché il diritto di proteggere e rispettare il proprio nome.

(2) Una persona che utilizza un nome diverso dal proprio nei rapporti giuridici si assume le conseguenze degli errori e dei danni che ne derivano.

§ 78

(1) Una persona che è stata interessata da una contestazione al suo diritto a un nome o che ha subito un danno a causa di un’interferenza non autorizzata con questo diritto, in particolare dall’uso non autorizzato del nome, può richiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o rimediare alle sue conseguenze.

(2) Se la persona interessata è assente, o è scomparsa, incapace o se per qualsiasi altro motivo non può esercitare egli stesso il diritto alla protezione del suo nome, il suo coniuge, discendente, antenato o partner può esercitarli, a meno che la persona interessato, sebbene indipendente, ha dichiarato espressamente di non volerlo fare.

(3) Se l’ingerenza ingiustificata riguarda il cognome e se esiste un motivo basato su un importante interesse alla protezione della famiglia, la protezione può essere rivendicata separatamente dal coniuge o da un’altra persona vicina all’interessato, anche se il loro diritto a un nome non è stato influenzato direttamente.

§ 79

Pseudonimo
(1) Una persona può accettare uno pseudonimo per un determinato campo di attività o anche per un contatto privato. L’azione legale sotto uno pseudonimo non va a discapito della validità se è chiaro chi ha agito e se l’altra parte non può avere dubbi sulla persona che agisce.

(2) Se uno pseudonimo diventa noto, gode della stessa protezione del nome.

§ 80

Residenza
(1) Una persona risiede in un luogo in cui risiede con l’intenzione di viverci, soggetto a un cambiamento delle circostanze in modo permanente; tale intenzione può derivare dalla sua dichiarazione o dalle circostanze del caso. Se una persona dichiara come residenza un luogo diverso dalla sua effettiva residenza, tutti possono anche invocare la sua effettiva residenza. Una persona che invoca tale luogo in buona fede non può opporsi al fatto di avere il proprio luogo di residenza effettivo in un altro luogo.

(2) Se una persona non ha una residenza, si considera che il luogo in cui vive. Se un tale luogo non può essere accertato, o se può essere accertato solo con difficoltà sproporzionate, il luogo di residenza della persona è considerato il luogo in cui ha proprietà, o il luogo in cui ha risieduto l’ultima volta.

Sezione 6

Personalità umana
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 81

(1) La personalità di una persona, inclusi tutti i suoi diritti naturali, è protetta. Ognuno è obbligato a rispettare la libera decisione dell’uomo di vivere secondo i propri.

(2) Le protezioni godono in particolare della vita e della dignità dell’uomo, della sua salute e del diritto di vivere in un ambiente favorevole, della sua serietà, onore, privacy e delle sue espressioni di natura personale.

§ 82

(1) Una persona la cui personalità è stata influenzata ha il diritto di chiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o che le sue conseguenze siano eliminate.

(2) Dopo la morte di una persona, la protezione della sua personalità può essere richiesta da qualsiasi persona a lui vicina.

§ 83

(1) Se un’interferenza non autorizzata con la personalità di una persona è correlata alla sua attività in una persona giuridica, questa persona giuridica può anche esercitare il diritto alla protezione della sua personalità; durante la sua vita, tuttavia, solo in suo nome e con il suo consenso. Se una persona non è in grado di mostrare una volontà per assenza o incapacità di giudicare, il consenso non è richiesto.

(2) Dopo la morte di una persona, una persona giuridica può richiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata e che le sue conseguenze vengano eliminate.

Sottosezione 2

Immagine e privacy
§ 84

È possibile solo con il permesso di una persona catturare l’immagine di una persona in qualsiasi modo in modo che, in base all’immagine, sia possibile determinare la sua identità.

§ 85

(1) È possibile espandere la forma di una persona solo con il suo permesso.

(2) Se qualcuno permette di raffigurare la sua forma in circostanze dalle quali è chiaro che sarà diffusa, si applica che ne consente anche la riproduzione e la diffusione nel modo usuale, come avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi date le circostanze.

§ 86

Nessuno può interferire con la privacy di un altro a meno che non abbia una ragione legittima per farlo. In particolare, senza il consenso di una persona, non è possibile disturbare i suoi locali privati, monitorare la sua vita privata o effettuare registrazioni audio o video, utilizzare tali o altre registrazioni della vita privata di una persona da parte di terzi o diffondere tali registrazioni della sua vita privata. Anche i documenti privati ​​di natura personale sono protetti nella stessa misura.

§ 87

(1) Chi ha autorizzato l’uso di un documento di carattere personale, un ritratto o una registrazione audio o video relativa a una persona o sue espressioni di natura personale può revocare il consenso, anche se lo ha concesso per un certo periodo .

(2) Se un permesso concesso per un certo periodo di tempo è stato revocato, senza che ciò sia giustificato da un cambiamento sostanziale delle circostanze o da un altro motivo ragionevole, il ricorrente risarcirà il danno risultante alla persona che ha concesso il permesso.

§ 88

(1) L’ autorizzazione non è richiesta se un ritratto o una registrazione audio o video viene effettuata o utilizzata per esercitare o proteggere altri diritti o interessi legalmente protetti di altre persone.

(2) L’ autorizzazione non è richiesta anche se un ritratto, un documento di natura personale o una registrazione audio o video viene acquisito o utilizzato in base alla legge per uno scopo ufficiale o se qualcuno parla pubblicamente per una questione di interesse pubblico.

§ 89

Un ritratto o una registrazione audio o video può anche essere acquisito o utilizzato in modo ragionevole per scopi scientifici o artistici e per notizie di stampa, radio, televisione o simili senza il consenso della persona.

§ 90

Un motivo legittimo per invadere la privacy altrui o per usare la sua immagine, documento personale o registrazione audio o video non deve essere utilizzato in modo sproporzionato in contrasto con i legittimi interessi dell’uomo.

Sottosezione 3

Il diritto all’integrità mentale e fisica
§ 91

L’uomo è intoccabile.

§ 92

(1) Il corpo umano è protetto dalla legge anche dopo la morte di una persona. È vietato disporre di resti umani e resti umani in modo indegno del defunto.

(2) Se i resti umani non sono depositati in un cimitero pubblico, una persona che una persona ha espressamente designato prima della sua morte ha il diritto di liberarli; in caso contrario, suo marito, figlio o genitore lo farà a sua volta, e se nessuno di loro rifiuta di prendere in consegna i resti, saranno rilevati dal suo erede.

Interferenza con l’integrità
§ 93

(1) Salvo il caso previsto dalla legge, nessuno può interferire con l’integrità di un’altra persona senza il suo consenso concesso con la conoscenza della natura dell’intervento e delle sue possibili conseguenze. Se qualcuno accetta di arrecargli un danno grave, non viene preso in considerazione; ciò non si applica se l’intervento è in tutte le circostanze necessario nell’interesse della vita o della salute della persona interessata.

(2) Il rappresentante legale può concedere il consenso per interferire con l’integrità della parte rappresentata, se è a beneficio diretto di una persona che non è in grado di dare il consenso stesso.

§ 94

(1) Chiunque voglia eseguire un’operazione su un’altra persona gli spiegherà chiaramente la natura di questo intervento. Viene debitamente fornita una spiegazione se si può ragionevolmente presumere che l’altra parte abbia compreso il modo e lo scopo della procedura, comprese le conseguenze previste e i possibili pericoli per la sua salute, nonché se sia possibile un’altra procedura.

(2) Se il suo rappresentante legale dà il suo consenso, deve essere fornita una spiegazione anche alla persona che deve essere sottoposta alla procedura, se questa è in grado di giudicare, in modo commisurato alla capacità di capire la spiegazione in questione.

§ 95

Un minore che non sia completamente indipendente può, nelle solite questioni, acconsentire alla procedura sul proprio corpo, a condizione che questa sia proporzionata alla maturità intellettuale e libera del minore della sua età e se la procedura non lo fa lasciare conseguenze permanenti o gravi.

§ 96

(1) Il consenso a interferire con l’integrità di una persona richiede una forma scritta se una parte del corpo che non è più ripristinata deve essere separata.

(2) La forma scritta richiede anche il consenso a

(a) un esperimento medico su un essere umano, o

b) una procedura che non richiede la salute umana; ciò non si applica nel caso di procedure cosmetiche che non lasciano conseguenze permanenti o gravi.

§ 97

(1) Il consenso concesso può essere revocato in qualsiasi forma, anche se per la concessione del consenso è richiesta una forma scritta.

(2) Se il consenso scritto non è richiesto per il consenso, si considera concesso. In caso di dubbio sul fatto che il consenso sia stato revocato in una forma diversa da quella scritta, la revoca si considera non avvenuta.

§ 98

(1) Se una persona non può dare il consenso a causa dell’impossibilità di esprimere la sua volontà, anche solo temporaneamente, e se non ha un rappresentante legale, è richiesto il consenso dell’attuale coniuge, genitore o altra persona vicina. Se nessuna di queste persone è presente, è richiesto il consenso del coniuge e, in caso negativo, il consenso del genitore o di altra persona vicina, se possono essere facilmente rilevati e trovati e se è chiaro che non c’è pericolo di ritardo . Se non è possibile ottenere il consenso in nessuno dei modi sopra indicati, il consenso può essere prestato da un’altra persona presente che dimostri un interesse eccezionale per l’interessato.

(2) Nell’intervento e nella concessione del consenso, devono essere presi in considerazione i desideri noti precedentemente espressi della persona la cui integrità deve essere compromessa.

§ 99

Se la vita di una persona è in pericolo improvviso ed evidente e se in caso di emergenza non è possibile ottenere il consenso anche in una forma diversa da quella specificata, è possibile intervenire immediatamente se ciò è necessario per la salute della persona interessata.

§ 100

(1) Qualora venga lesa l’integrità di un minore che ha compiuto i quattordici anni, non ha acquisito piena autonomia e che si oppone gravemente all’intervento, anche se il legale rappresentante è d’accordo con l’intervento, l’intervento non può essere effettuato senza il consenso del tribunale. Ciò vale anche nel caso di un’operazione su un adulto non completamente indipendente.

(2) Se il rappresentante legale non è d’accordo con l’interferenza con l’integrità della persona di cui al paragrafo 1, anche se tale persona desidera farlo, l’intervento può essere effettuato su sua proposta o su proposta di una persona vicino a lui solo con il consenso del tribunale.

§ 101

Se l’integrità di una persona incapace di giudizio deve essere compromessa in modo da avere conseguenze durevoli, inevitabili e gravi o in un modo associato a un grave pericolo per la sua vita o salute, l’intervento può essere effettuato solo con il permesso del tribunale. Ciò non influisce sulle disposizioni del § 99.

§ 102

Il tribunale convoca l’intervento ai sensi del § 100 o 101, se la persona interessata è, a sua ragionevole discrezione, a beneficio, dopo la sua ispezione e con il pieno riconoscimento della sua personalità.

§ 103

Se l’integrità di una persona che non è stata in grado di valutare ciò che gli sta accadendo è stata compromessa e non ha dato il suo consenso all’intervento, deve essere spiegata a lui non appena le sue condizioni lo consentono, in un modo che lui sarà in grado di capire quale procedura è stata eseguita su di esso e deve essere informato delle sue possibili conseguenze e del rischio di non eseguire la procedura.

Sottosezione 4

Diritti di una persona ricoverata in una struttura medica senza il suo consenso
§ 104

È possibile accogliere una persona in una struttura che fornisce assistenza sanitaria senza il suo consenso o tenerla in essa senza il suo consenso solo per un motivo stabilito dalla legge e purché le cure necessarie alla sua persona non possano prevedere misure più blande e meno restrittive. La presentazione di una mozione per limitare l’autodeterminazione non costituisce di per sé un motivo per cui una persona deve essere rilevata o trattenuta in tale struttura senza il suo consenso.

§ 105

(1) Se una persona viene rilevata o trattenuta in una struttura che fornisce assistenza sanitaria, il fornitore di servizi sanitari deve informare immediatamente il suo rappresentante legale, tutore o sostenitore e il suo coniuge o un’altra persona conosciuta vicino a lui / lei; tuttavia, non può informare il coniuge o un’altra persona vicina se gli è stato proibito di farlo.

(2) Il trasferimento di una persona in una struttura che fornisce assistenza sanitaria deve essere notificato al tribunale dal fornitore di servizi sanitari entro 24 ore; questo vale anche se una persona è trattenuta in tale struttura. Il tribunale decide sulla misura adottata entro sette giorni.

§ 106

(1) Il fornitore di assistenza sanitaria deve garantire che una persona ammessa in una struttura di detenzione o detenuta in tale struttura riceva senza indebito ritardo una spiegazione adeguata del suo status giuridico, del motivo legale della misura adottata e della protezione legale, compreso il diritto scegliere un agente o un trustee.

(2) La spiegazione deve essere fornita in modo tale da poter comprendere sufficientemente ed essere consapevoli della natura della misura adottata e delle sue conseguenze; se tale persona ha un rappresentante legale, tutore o sostenitore, deve essere fornita anche una spiegazione senza indebito ritardo.

§ 107

(1) Se una persona ha un agente o un confidente, il fornitore di servizi sanitari deve informare l’agente o il confidente della misura adottata senza indebito ritardo dopo averlo appreso.

(2) Il fiduciario può esercitare a beneficio di una persona a proprio nome tutti i suoi diritti derivanti dalla sua acquisizione nella struttura in questione o dalla sua partecipazione in tale struttura. Il sostenitore ha gli stessi diritti del fiduciario.

§ 108

Chi è stato rilevato o trattenuto in una struttura sanitaria ha il diritto di discutere i propri affari con il proprio rappresentante, trustee o sostenitore in un colloquio personale e senza la presenza di terzi.

§ 109

(1) Una persona ammessa in una struttura che fornisce assistenza sanitaria o detenuta in tale struttura ha il diritto di avere le sue condizioni di salute, documentazione medica o dichiarazione del medico curante sull’incompetenza ed esprimere il suo desiderio indipendentemente da un medico indipendente dalla salute fornitore di servizi in questa struttura e il suo operatore. Il fiduciario o il sostenitore ha lo stesso diritto.

(2) Se il diritto di revisione viene esercitato prima che il tribunale decida ai sensi del § 105 paragrafo 2, il suo esercizio deve essere abilitato in modo che il tribunale possa valutare i risultati del riesame nel procedimento sull’ammissibilità della misura adottata.

§ 110

Se il tribunale decide sull’ammissibilità del provvedimento adottato, approva la permanenza forzata nella struttura che fornisce assistenza sanitaria, ma ciò non lo priva del diritto di rifiutare un determinato intervento o trattamento medico.

Sottosezione 5

Smaltimento di parti del corpo umano
§ 111

(1) Una persona a cui è stata prelevata una parte del corpo ha il diritto di sapere come è stata trattata. È vietato smaltire una parte del corpo umano asportata in modo indegno per gli esseri umani o in modo da mettere in pericolo la salute pubblica.

(2) Una parte del corpo di una persona sequestrata può essere utilizzata per scopi medici, di ricerca o scientifici durante la sua vita, a condizione che abbia dato il suo consenso. L’uso di una parte rimossa del corpo di una persona per uno scopo insolito richiede sempre il suo consenso esplicito.

(3) Lo stesso vale per ciò che ha la sua origine nel corpo umano come per le parti del corpo umano.

§ 112

Una persona può lasciare una parte del suo corpo a un’altra solo alle condizioni stabilite da un’altra normativa legale. Questo non si applica ai capelli o parti simili del corpo umano che possono essere rimossi in modo indolore senza intorpidimento e che si rinnovano naturalmente; possono essere lasciati a un altro per una ricompensa e sono visti come una cosa mobile.

Sottosezione 6

Protezione del corpo umano dopo la morte umana
§ 113

(1) Una persona ha il diritto di decidere come verrà trattato il suo corpo dopo la sua morte.

(2) Un’autopsia o l’uso del corpo umano dopo la morte di una persona senza il consenso del defunto può essere eseguita solo se un’altra legge lo prevede.

§ 114

(1) Una persona ha il diritto di decidere che tipo di funerale dovrebbe avere. Se non lascia una decisione esplicita in tal senso, il coniuge del defunto deciderà sul suo funerale e, in caso negativo, i figli del defunto; se non ce ne sono, allora i genitori decidono, e se non ce ne sono, i fratelli del defunto; se non vivono, allora decidono i loro figli, e se non ce ne sono, qualcuno dei loro cari; se nessuna di queste persone è presente, decide il comune nel cui territorio è deceduta la persona.

(2) Le spese funerarie e le misure sepolcrali saranno rimborsate dall’eredità. Se l’eredità non è sufficiente a coprire i costi del metodo di sepoltura che il defunto desiderava, deve essere sepolto almeno in modo dignitoso secondo le usanze locali.

(3) Un altro regolamento legale stabilisce come ea quali spese verrà sepolta una persona il cui patrimonio non è sufficiente a coprire i costi del funerale e se nessuno è disposto a pagare le spese del funerale volontariamente.

§ 115 – § 117
annullato

Parte 3

Persone giuridiche
Sezione 1

Condizioni generali
§ 118

Una persona giuridica ha una personalità giuridica dal suo inizio fino al suo scioglimento.

§ 119

Le persone giuridiche conservano registrazioni affidabili dei loro beni, anche se non sono obbligate a tenere la contabilità in conformità con un’altra normativa legale.

Registri pubblici delle persone giuridiche
§ 120

(1) Almeno il giorno della sua costituzione, il giorno del suo scioglimento con la ragione giuridica e il giorno del suo scioglimento, nonché il suo nome, indirizzo della sede legale e oggetto di attività, nome e indirizzo di residenza o sede legale di ogni membro dell’organo statutario insieme è iscritto nel registro pubblico, indicando il modo in cui tale organo rappresenta la persona giuridica e la data in cui ha iniziato o cessa di funzionare.

(2) Un altro regolamento legale stabilisce quali sono i registri pubblici delle persone giuridiche, quali persone giuridiche sono inserite in essi e come, o quali altri dati vengono inseriti in essi sulle persone giuridiche, e come vengono cancellati da essi, o se è parte del registro pubblico raccolta di documenti. I registri pubblici delle persone giuridiche sono accessibili a tutti; tutti possono guardarli e ricavarne estratti, trascrizioni o copie.

(3) Se il fatto registrato cambia, la persona registrata o la persona a cui è richiesto dalla legge deve notificare la modifica senza indebito ritardo alla persona che tiene il registro pubblico, e questa deve iscrivere questa modifica nel registro pubblico senza indebito ritardo.

§ 121

(1) La persona a cui si riferisce l’iscrizione non ha il diritto di obiettare che l’iscrizione non corrisponde ai fatti contro una persona che agisce legalmente fidandosi dei dati inseriti nel registro pubblico.

(2) Se un dato inserito nel registro pubblico è stato pubblicato, nessuno può, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, affermare di non aver potuto conoscere i dati pubblicati. Se i dati pubblicati non corrispondono ai dati inseriti, l’interessato non può ricorrere ai dati pubblicati contro un’altra persona; tuttavia, qualora dimostri di essere a conoscenza dei dati inseriti, potrà opporsi al fatto che i dati pubblicati non corrispondono ai dati registrati.

Costituzione e creazione di una persona giuridica
§ 122

Una persona giuridica può essere costituita da un atto giuridico istitutivo, dalla legge, da una decisione di un’autorità pubblica o in un altro modo stabilito da un’altra normativa legale.

§ 123

(1) Il procedimento legale istitutivo deve determinare almeno il nome, la sede legale della persona giuridica, l’oggetto dell’attività, che la persona giuridica ha un organo statutario e il modo in cui è creata, salvo diversa disposizione di legge. Determina inoltre chi sono i primi membri dell’organo statutario.

(2) Una forma scritta è necessaria per il procedimento legale istitutivo.

§ 124

Se non è indicato per quale periodo è costituita la persona giuridica, è valido che sia costituita per un periodo indefinito.

§ 125

(1) Diversi fondatori creano un’entità giuridica adottando uno statuto o concludendo un altro contratto.

(2) La legge stabilisce in quali casi una persona giuridica può essere costituita anche da un atto giuridico di una persona contenuto nell’atto costitutivo.

§ 126

(1) Una persona giuridica è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Se una persona giuridica è stabilita per legge, deve essere stabilita il giorno della sua entrata in vigore, a meno che la legge non preveda un giorno successivo.

(3) La legge stabilisce in quali altri casi l’iscrizione nel registro pubblico non è necessaria per l’istituzione di una persona giuridica. La legge stabilisce in quali casi è necessaria una decisione di un’autorità pubblica per l’istituzione o la creazione di una persona giuridica.

§ 127

È possibile agire per conto di una persona giuridica per suo conto anche prima della sua costituzione. Chi agisce in questo modo ha il diritto e l’obbligo di farlo lui stesso; se più persone agiscono, hanno diritto e sono vincolate in solido. Una persona giuridica può assumere autonomamente gli effetti di questi atti entro tre mesi dalla loro costituzione. In tal caso, è valido e obbligato da questi negoziati fin dall’inizio. Se li prende in consegna, farà sapere agli altri partecipanti che lo ha fatto.

§ 128

Una volta che una persona giuridica è stata costituita, non si può pretendere che non sia stata costituita e la sua iscrizione nel registro pubblico non può quindi essere revocata.

§ 129

(1) Il tribunale dichiara una persona giuridica invalida dopo la sua istituzione anche senza petizione, se

a) manca l’azione legale fondante,

b) l’ azione legale costitutiva non ha i requisiti necessari per l’esistenza giuridica della persona giuridica,

c) la condotta legale dei fondatori è in contraddizione con § 145 o

d) l’ entità giuridica è stata costituita da un numero di persone inferiore a quanto richiesto dalla legge.

(2) Il giorno in cui una persona giuridica viene dichiarata invalida, entra in liquidazione.

§ 130

Prima della decisione ai sensi della Sezione 129, il tribunale deve fornire alla persona giuridica un periodo di tempo ragionevole per disporre un rimedio se il difetto è rimediabile.

§ 131

La dichiarazione di invalidità di una persona giuridica non pregiudica i diritti e gli obblighi che ha acquisito.

Nome
§ 132

(1) Il nome di una persona giuridica è il suo nome.

(2) Il nome deve distinguere una persona giuridica da un’altra e contenere un’indicazione della sua forma giuridica. Il nome non deve essere fuorviante.

§ 133

(1) Il nome può contenere il nome di una persona con la quale la persona giuridica ha una relazione speciale. Se una persona è viva, il suo nome può essere utilizzato a nome di una persona giuridica solo con il suo consenso; se è morto senza il suo consenso, sarà richiesto il consenso del marito e, in caso contrario, il consenso della prole adulta e, in caso contrario, il consenso dell’antenato.

(2) Se un cognome è stato utilizzato a nome di una persona giuridica e se esiste un motivo basato su un interesse importante alla protezione della famiglia, si applica mutatis mutandis il § 78 paragrafo 3.

(3) Chi ha il diritto di prestare il consenso all’uso del nome di una persona a nome di una persona giuridica ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, anche se lo ha concesso per un certo periodo di tempo; se diversamente concordato, non si terrà conto del fatto che la revoca del consenso sia giustificata da un cambiamento sostanziale delle circostanze o da un altro motivo ragionevole. Se il consenso concesso per un determinato periodo è stato revocato senza un sostanziale mutamento delle circostanze o un altro ragionevole motivo, il ricorrente sarà risarcito dalla persona giuridica per il danno da ciò causato.

§ 134

(1) Il nome di una persona giuridica può contenere alcuni elementi caratteristici del nome di un’altra persona giuridica, se c’è una ragione per questo nella loro relazione reciproca. Anche in quel caso, il pubblico deve essere in grado di distinguere sufficientemente i due nomi.

(2) Un elemento caratteristico del nome di un’altra persona giuridica non può essere utilizzato nel nome senza il suo consenso. Le disposizioni della Sezione 133 (3) si applicano mutatis mutandis.

§ 135

(1) Una persona giuridica che è stata interessata da una contestazione al suo diritto a un nome o che ha subito un danno a causa di un’interferenza non autorizzata con questo diritto, o che è minacciata da tale danno, in particolare dall’uso non autorizzato del nome , può richiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o rimossa.

(2) La stessa protezione appartiene a una persona giuridica contro una persona che, senza un motivo legale, interferisce con la sua reputazione o privacy, se non per scopi scientifici o artistici o per la stampa, la radio, la televisione o notizie simili; tuttavia, un tale intervento non deve essere contrario ai legittimi interessi della persona giuridica.

§ 136

Residenza
(1) Quando si stabilisce una persona giuridica, deve essere determinata la sua sede legale. Se non disturba la quiete e l’ordine in casa, il posto può essere anche nell’appartamento.

(2) Se una persona giuridica è iscritta nel registro pubblico, è sufficiente che il procedimento legale di fondazione indichi il nome del comune in cui la persona giuridica ha la sua sede legale; tuttavia, la persona giuridica propone di iscrivere la sede legale completa nel registro pubblico.

§ 137

(1) Chiunque può invocare la sede effettiva di una persona giuridica.

(2) Una persona giuridica non può opporsi al fatto di avere un’effettiva sede legale in un altro luogo contro chiunque invoca la sede legale nel registro pubblico.

Trasferimento della sede legale
§ 138

(1) Una persona giuridica con sede legale all’estero può trasferire la propria sede legale nel territorio della Repubblica ceca. Ciò non si applica a meno che non sia consentito dalla legge dello Stato in cui la persona giuridica ha la propria sede legale o nel caso di una persona giuridica vietata ai sensi della Sezione 145.

(2) Una persona giuridica che intende trasferire la propria sede legale nella Repubblica ceca deve allegare alla domanda di iscrizione nel registro pubblico pertinente una decisione sulla forma giuridica della persona giuridica ceca e l’azione legale istitutiva richiesta dalla legge ceca per questa persona giuridica.

(3) I rapporti giuridici interni di una persona giuridica sono regolati dalla legge ceca dopo il trasferimento della sede legale nella Repubblica ceca. L’ordinamento giuridico ceco disciplina anche la responsabilità dei suoi membri o membri dei suoi organi per i debiti di una persona giuridica, se sono sorti dopo la data di efficacia del trasferimento della sede legale nella Repubblica ceca.

§ 139

Una persona giuridica con sede legale nella Repubblica Ceca può trasferire la propria sede legale all’estero, a condizione che ciò non sia contrario all’ordine pubblico e se l’ordinamento giuridico dello stato in cui deve essere trasferita la sede legale della persona giuridica permessi.

§ 140

(1) Una persona giuridica che intenda trasferire la propria sede legale all’estero deve pubblicare tale intenzione, indicando l’indirizzo della nuova sede legale e la forma giuridica dopo il trasferimento della propria sede legale almeno tre mesi prima della data del previsto trasferimento di la sede legale. I creditori hanno il diritto di richiedere una garanzia sufficiente per i loro crediti in sospeso entro due mesi dalla pubblicazione, se la recuperabilità dei loro crediti nella Repubblica Ceca si deteriora dopo il trasferimento della sede legale.

(2) Se non viene raggiunto un accordo sulle modalità e sull’entità della garanzia, il tribunale decide in merito a una garanzia sufficiente e alla sua entità in relazione al tipo e all’importo del credito. Se la persona giuridica non fornisce garanzie secondo la decisione del tribunale, i membri dell’organo statutario sono responsabili dei debiti che non sono stati garantiti, ad eccezione di coloro che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per conformarsi alla decisione.

§ 141

(1) Un membro di una persona giuridica che non ha acconsentito al trasferimento della sede legale all’estero ha il diritto di revocare l’appartenenza alla persona giuridica con effetto dalla data del trasferimento della sede legale. Se un membro di una persona giuridica ha diritto a un accordo al momento della cessazione dell’affiliazione, la persona giuridica deve fornirgli la prestazione entro e non oltre la data di efficacia del trasferimento della sede legale. I membri dell’organo statutario sono responsabili dell’adempimento di tale obbligo.

(2) I membri della persona giuridica e del suo organo statutario sono responsabili dei debiti contratti prima della data di efficacia del trasferimento della sede legale allo stesso modo di prima del trasferimento della sede legale all’estero.

§ 142

Il trasferimento della sede legale ha effetto dalla data di iscrizione del suo indirizzo nel relativo registro pubblico.

§ 143

Le sezioni da 138 a 142 si applicano mutatis mutandis alla costituzione e al trasferimento di succursali di persone giuridiche.

Scopo delle persone giuridiche
§ 144

(1) Una persona giuridica può essere stabilita nell’interesse pubblico o privato. La sua natura è valutata in base all’attività principale della persona giuridica.

(2) La legge stabilisce per quali scopi una persona giuridica può essere costituita solo se sono soddisfatte condizioni speciali.

§ 145

(1) È vietato costituire una persona giuridica il cui scopo è violare la legge o raggiungere qualsiasi obiettivo in modo illegale, specialmente se il suo scopo è

a) negazione o limitazione dei diritti personali, politici o di altro tipo delle persone sulla base della loro nazionalità, sesso, razza, origine, opinione politica o di altro tipo, religione o status sociale,

b) incitamento all’odio e all’intolleranza,

(c) promuovere la violenza; o

d) gestione di una pubblica autorità o esercizio della pubblica amministrazione senza autorizzazione legale.

(2) È vietato costituire una persona giuridica armata o con unità armate, a meno che non sia una persona giuridica stabilita dalla legge, che la legge dell’armamento o la creazione di un’unità armata consente o impone esplicitamente, o una persona giuridica che si occupa di armi in connessione con la sua attività ai sensi di un’altra normativa legale, o una persona giuridica i cui membri detengono o usano armi per scopi sportivi o culturali o per la caccia o per lo svolgimento di compiti ai sensi di un’altra normativa legale.

Beneficio pubblico
§ 146

Un beneficio pubblico è una persona giuridica la cui missione è di contribuire al raggiungimento del bene comune in conformità con la condotta giuridica fondante mediante le proprie attività, se solo persone innocenti hanno un’influenza significativa sul processo decisionale della persona giuridica, se ha acquisito proprietà da fonti oneste e se utilizza i suoi beni per scopi di pubblica utilità.

§ 147 – § 150
annullato

Organi di una persona giuridica
§ 151

(1) La legge stabilirà, o il procedimento legale istitutivo determinerà, in che modo e in quale misura i membri degli organi della persona giuridica decidono per esso e sostituiscono la sua volontà.

(2) La buona fede dei membri dell’organo di una persona giuridica è attribuita alla persona giuridica.

§ 152

(1) Una persona giuridica deve formare organi di un membro (individuo) o di più membri (collettivo).

(2) Una persona fisica che è membro dell’organo di una persona giuridica e che è eletta, nominata o altrimenti chiamata in carica (di seguito “membro di un organo eletto”) deve essere pienamente indipendente. Ciò vale anche per il rappresentante di una persona giuridica che è essa stessa membro dell’organo eletto di un’altra persona giuridica.

(3) Se l’attività principale di una persona giuridica riguarda minori o persone con autonomia limitata e se lo scopo principale della persona giuridica non è l’attività commerciale, il procedimento legale istitutivo può stabilire che un minore o una persona con autonomia limitata può anche essere un membro dell’organo collettivo eletto della persona giuridica.

§ 153

(1) Una persona il cui fallimento è stato certificato può diventare membro di un organo eletto se lo ha notificato in anticipo alla persona che lo chiama in carica; ciò non si applica se sono trascorsi almeno tre anni dalla conclusione della procedura di insolvenza.

(2) Se il fallimento di una persona che è membro di un organo eletto è stato certificato, questa persona deve informare la persona che l’ha chiamata in carica senza indebito ritardo.

(3) In assenza di notifica, chiunque abbia un interesse legale in essa può richiedere che un membro dell’organo eletto sia rimosso dall’incarico da un tribunale. Ciò non si applica se la persona che ha convocato il membro dell’organo eletto ha deciso, dopo aver appreso del certificato di insolvenza della persona, di restare in carica.

§ 154

Se un’altra persona giuridica è membro dell’organo eletto di una persona giuridica, autorizza la persona fisica a rappresentarla nell’organo, altrimenti la persona giuridica è rappresentata da un membro del suo organo statutario.

§ 155

(1) Se un membro di un organo eletto è stato chiamato da una persona non qualificata per legge, la sua professione sarà trattata come se non fosse avvenuta. Se un membro di un organo eletto perde la capacità giuridica di essere membro di un organo eletto dopo la sua nomina in carica, il suo ufficio cesserà; notifica alla persona giuridica la cessazione della sua funzione senza indebito ritardo.

(2) Se la professione di una persona alla carica di membro di un organo eletto è considerata come se non fosse avvenuta, o se la professione è invalida, ciò non pregiudica il diritto acquisito in buona fede.

§ 156

(1) Se l’ente è un collettivo, decide sugli affari di una persona giuridica nell’organismo. Può agire in presenza o altra presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei membri interessati.

(2) Se la competenza dei singoli membri dell’organo è suddivisa in determinati settori, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano. La ripartizione delle responsabilità non esonera gli altri membri dall’obbligo di vigilare sugli affari della persona giuridica.

§ 157

(1) Se viene presa una decisione, la sua opinione dissenziente deve essere registrata su richiesta del membro dell’organo eletto che si è opposto alla proposta.

(2) Se la proposta è stata adottata in assenza di uno dei membri, questo membro ha il diritto di conoscere il contenuto della decisione.

§ 158

(1) Un atto giuridico istitutivo può prevedere la capacità dell’organismo di passare un numero maggiore di partecipanti, richiedere un numero maggiore di voti per l’adozione di una decisione o stabilire una procedura con cui il metodo di decisione dell’organo può essere cambiato.

(2) Un atto giuridico istitutivo può consentire il processo decisionale dell’organo anche al di fuori della riunione per iscritto o con l’uso di mezzi tecnici.

(3) Il procedimento legale istitutivo può stabilire che, in caso di parità di voti nel processo decisionale dell’organo eletto della persona giuridica, il voto del presidente decide.

§ 158a

(1) Una persona giuridica deve conservare i verbali delle riunioni del più alto organo con allegati per l’intero periodo della sua esistenza.

(2) Se l’organo decide ai sensi del paragrafo 1 al di fuori dell’assemblea per iscritto, l’entità giuridica conserva anche tutti i documenti relativi a tale processo decisionale.

(3) In caso di scioglimento di una persona giuridica con un successore legale, il suo successore legale garantisce la conservazione dei documenti ai sensi del paragrafo 1 o 2. In caso di liquidazione della persona giuridica, il curatore deve garantire la conservazione di questi documenti. Se la persona giuridica viene sciolta senza liquidazione, l’amministratore fallimentare o un’altra persona designata dal tribunale provvede alla conservazione di tali documenti. La persona di cui alla seconda e terza frase garantisce la conservazione dei documenti per un periodo di 10 anni dallo scioglimento della persona giuridica.

§ 159

(1) Chi accetta la funzione di membro di un organo elettivo si impegna a svolgerla con la necessaria lealtà e con la necessaria conoscenza e diligenza. Si ritiene che agisca con noncuranza, chi non è in grado di prendersene cura adeguatamente, anche se ha dovuto scoprirlo quando accetta la funzione o la esegue, e non trarrà alcuna conseguenza per se stesso.

(2) Un membro di un organo eletto svolge la funzione di persona; tuttavia, ciò non impedisce a un membro di autorizzare un altro membro dello stesso organo a votare per lui in sua assenza, caso per caso.

(3) Se un membro di un organo eletto non ha risarcito una persona giuridica per il danno causatogli da una violazione dei doveri nell’esercizio delle sue funzioni, anche se era obbligato a risarcire il danno, sarà responsabile nei confronti del il creditore della persona giuridica per il suo debito nella misura in cui non ha risarcito non può superarlo.

§ 160

Se un membro di un organo eletto si dimette dalla sua carica mediante una dichiarazione ricevuta da una persona giuridica, la funzione scade due mesi dopo il ricevimento della dichiarazione.

Agire per conto di una persona giuridica
§ 161

Chi rappresenta la persona giuridica indicherà cosa le autorizza a farlo, se non risulta dalle circostanze. Chiunque firmi per conto di una persona giuridica deve allegare la propria firma al proprio nome o, se applicabile, informazioni sulla propria posizione o classificazione lavorativa.

§ 162

Se una persona giuridica è rappresentata da un membro del suo organo in un modo iscritto nel registro pubblico, non si può obiettare che la persona giuridica non ha adottato la risoluzione necessaria, che la risoluzione era viziata da un vizio o che il membro della organo ha violato la risoluzione adottata.

§ 163

L’organo statutario ha tutti i poteri che l’atto giuridico istitutivo, la legge o la decisione di un’autorità pubblica non attribuisce a un altro organo di una persona giuridica.

§ 164

(1) Un membro di un organo statutario può rappresentare una persona giuridica in tutte le questioni.

(2) Se la competenza di un ente statutario appartiene a più di una persona, esso costituisce un ente statutario collettivo. Se il procedimento legale istitutivo non determina in che modo i suoi membri rappresentano l’entità giuridica, ciascun membro deve farlo separatamente. Se il procedimento legale istitutivo richiede che i membri dell’organo statutario agiscano congiuntamente, il membro può rappresentare la persona giuridica come agente separatamente solo se è stato autorizzato a svolgere una determinata azione legale.

§ 165

(1) Se l’organo statutario non ha un numero sufficiente di membri necessari per il processo decisionale, il tribunale nomina, su proposta della persona che certifica l’interesse legale, i membri mancanti fino a quando i nuovi membri non sono chiamati in conformità con il procedura specificata nel procedimento giudiziario istitutivo; in caso contrario, il tribunale nomina un tutore della persona giuridica, anche senza mozione, ogniqualvolta ne venga a conoscenza nel corso delle sue attività.

(2) Il tribunale nomina un tutore per una persona giuridica, anche senza mozione, se gli interessi di un membro dell’organo statutario sono in conflitto con gli interessi della persona giuridica e se la persona giuridica non ha un altro membro di il corpo capace di rappresentarlo.

§ 166

(1) Una persona giuridica è rappresentata dai suoi dipendenti nella misura usuale per quanto riguarda la loro classificazione o funzione; in tal modo, lo stato delle cose è decisivo. Quanto stabilito sulla rappresentanza di una persona giuridica da parte di un dipendente si applica analogamente alla rappresentanza di una persona giuridica da parte del suo membro o di un membro di un altro ente non iscritto nel registro pubblico.

(2) La limitazione del diritto del rappresentante da parte di un regolamento interno di una persona giuridica ha effetti nei confronti di una terza parte solo se doveva essere a sua conoscenza.

§ 167

Una persona giuridica è vincolata da un atto illecito commesso nello svolgimento dei propri compiti da un membro dell’organo eletto, da un dipendente o da un altro suo rappresentante nei confronti di terzi.

Scioglimento di una persona giuridica
§ 168

(1) Una persona giuridica deve essere sciolta mediante un’azione legale, la scadenza di un periodo, una decisione di un’autorità pubblica o il raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita e per altri motivi previsti dalla legge.

(2) Lo scioglimento volontario di una persona giuridica è deciso dalla sua autorità competente.

§ 169

(1) Dopo lo scioglimento di una persona giuridica, è richiesta la sua liquidazione, a meno che l’intera proprietà non sia acquisita da un successore legale o se non diversamente previsto dalla legge.

(2) Se dal procedimento giudiziario per lo scioglimento della persona giuridica non deriva, sia che sia sciolto con liquidazione o senza liquidazione, si applica che è sciolto con liquidazione.

§ 170

Chiunque abbia deciso di sciogliere una persona giuridica con liquidazione può modificare la decisione fino al raggiungimento dello scopo della liquidazione.

§ 171

In caso di liquidazione, la persona giuridica viene sciolta

a) allo scadere del periodo per il quale è stato stabilito,

b) raggiungimento dello scopo per il quale è stato istituito,

(c) la data specificata dalla legge o un’azione legale per lo scioglimento della persona giuridica, altrimenti la data della sua efficacia, o

d) la data di forza giuridica della decisione dell’autorità pubblica, a meno che nella decisione non sia specificata una data successiva.

§ 172

(1) Il tribunale, su mozione della persona che dimostra un interesse legale in essa, o anche senza una mozione, scioglierà la persona giuridica e ne ordinerà la liquidazione, se

a) svolge attività illegali in misura tale da perturbare gravemente l’ordine pubblico,

b) non soddisfa più i presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di una persona giuridica,

(c) l’ organo statutario non ha capacità per più di due anni, o

d) così previsto dalla legge.

(2) Se la legge del tribunale consente lo scioglimento di una persona giuridica per un motivo che può essere rimosso, il tribunale stabilisce un termine ragionevole per eliminare le carenze prima di emettere una decisione.

§ 173

(1) Se una persona giuridica viene sciolta al momento della conversione, deve essere cancellata senza liquidazione alla data di efficacia della conversione.

(2) Se il fallimento di una persona giuridica è stato certificato, deve essere annullato senza liquidazione annullando il fallimento dopo l’adempimento della risoluzione del programma, o annullando il fallimento perché la proprietà è completamente insufficiente; tuttavia, entrerà in liquidazione se delle attività compaiono dopo la fine della procedura di insolvenza.

Trasformazione di una persona giuridica
§ 174

(1) La trasformazione di una persona giuridica è una fusione, scissione e modifica della forma giuridica.

(2) Una persona giuridica può modificare la propria forma giuridica solo se previsto dalla legge.

§ 175

(1) Chi ha deciso la trasformazione di una persona giuridica può modificare la decisione fino a quando la conversione non diventa effettiva.

(2) Se la trasformazione di una persona giuridica diventa effettiva, non si può decidere che non si sia verificata, né l’azione legale che ha portato alla trasformazione può essere dichiarata non valida e l’iscrizione della trasformazione nel registro pubblico non può essere cancellato.

§ 176

(1) Quando si deve determinare la conversione, la data di efficacia a partire dalla quale il comportamento della persona giuridica sciolta deve essere trattato a fini contabili come atti compiuti per conto di tale persona giuridica.

(2) Il giorno precedente il giorno decisivo, la persona giuridica in dissoluzione o la persona giuridica divisa per scissione redige il bilancio finale. Alla data di registrazione, la persona giuridica successore o la persona giuridica divisa per la scissione deve compilare lo stato patrimoniale di apertura.

§ 177

(1) L’efficacia della trasformazione di una persona giuridica iscritta nel registro pubblico ha effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico. In tal caso la record date è fissata in modo da non precedere di oltre dodici mesi la data di deposito della domanda di iscrizione della conversione nel pubblico registro.

(2) Se le persone partecipanti sono iscritte nel registro pubblico in diversi distretti, deve essere presentata una proposta per la registrazione della trasformazione in uno di essi e l’autorità pubblica deve iscrivere nel registro pubblico tutti i fatti registrati lo stesso giorno .

§ 178

(1) Una fusione avviene fondendo o amalgamando almeno due entità giuridiche partecipanti. Una fusione o fusione è considerata un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

(2) In seguito alla fusione, almeno una delle persone partecipanti cesserà di esistere; i diritti e gli obblighi delle persone partecipanti alla fusione passano a un’unica entità partecipante in qualità di entità giuridica successore.

(3) In seguito alla fusione, tutte le persone partecipanti cesseranno di esistere e al loro posto in qualità di successore dovrà essere creata una nuova entità giuridica; ad essa passano i diritti e gli obblighi di tutte le persone estinte.

§ 179

(1) Una persona giuridica con una scissione è divisa con la costituzione di nuove entità giuridiche, o è scissa con una fusione simultanea con altre entità giuridiche (di seguito denominata “scissione per fusione”). Una persona giuridica può anche essere costituita mediante scissione o unendo diversi metodi di divisione. La divisione per fusione, scissione e altre forme di scissione sono considerate un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

(2) Se una persona giuridica divisa per divisione cessa di esistere ei suoi diritti e obblighi vengono trasferiti a più persone giuridiche successore, allora

a) se sono coinvolti nella scissione della persona giuridica successore come persone già esistenti, si tratta di una scissione per fusione,

b) se le entità giuridiche successore devono ancora essere costituite per scissione, si tratta di una divisione con la costituzione di nuove entità giuridiche.

(3) Quando un’entità giuridica è divisa per scissione, l’entità giuridica scissa non deve essere sciolta o terminata, ma la parte assegnata dei suoi diritti e obblighi deve essere trasferita al successore esistente o di nuova costituzione.

§ 180

Nei casi di cui alla sezione 179 (2) o (3), l’autorità competente dell’entità giuridica decide quali dipendenti dell’entità giuridica risultante dalla fusione diventeranno dipendenti delle singole entità giuridiche successore.

§ 181

Le persone giuridiche di varie forme giuridiche possono fondersi ed essere scisse solo se la legge lo prevede.

§ 182

Se la trasformazione di una persona giuridica trasferisce i suoi beni alla persona giuridica successore e se il consenso di un’autorità pubblica per il trasferimento di diritti e obblighi è richiesto da un’altra normativa legale, tale consenso è richiesto anche per la trasformazione della persona giuridica.

§ 183

(1) Un cambiamento nella forma giuridica non cancella o risolve l’entità giuridica la cui forma giuridica cambia, cambiano solo i suoi rapporti giuridici e, nel caso di una società, anche lo status giuridico dei suoi membri.

(2) Se la data in cui è stata redatta la bozza di contratto o la decisione sulla modifica della forma giuridica non è una data di riferimento del bilancio ai sensi di un’altra normativa legale, la persona giuridica deve predisporre un bilancio intermedio a tale data. I dati dai quali è redatto il bilancio alla data del trattamento del cambio di forma giuridica non possono precedere di più di tre mesi la data della decisione della persona giuridica sul cambio di forma giuridica.

§ 184

(1) Una decisione sulla trasformazione di una persona giuridica stabilita dalla legge può essere presa se la legge lo prevede espressamente.

(2) Questo organismo decide in merito alla trasformazione di un’entità giuridica istituita da una decisione di un’autorità pubblica.

Scioglimento di una persona giuridica
§ 185

Una persona giuridica iscritta nel registro pubblico cessa di esistere il giorno della sua cancellazione dal registro pubblico.

§ 186

Una persona giuridica che non è soggetta all’iscrizione nel registro pubblico cessa di esistere alla cessazione della liquidazione.

Disposizione
§ 187

(1) Lo scopo della liquidazione è quello di regolare le attività della persona giuridica dissolta (sostanza di liquidazione), estinguere i debiti nei confronti dei creditori e disporre del saldo patrimoniale netto risultante dalla liquidazione (con il saldo di liquidazione), in conformità alla legge.

(2) Una persona giuridica entra in liquidazione il giorno in cui viene annullata o dichiarata invalida. Se una persona giuridica iscritta nel registro pubblico entra in liquidazione, il curatore propone senza indebito ritardo l’iscrizione dell’iscrizione in liquidazione nel registro pubblico. Durante la liquidazione, la persona giuridica utilizza il proprio nome con il suffisso “in liquidazione”.

§ 188

Se una persona giuridica entra in liquidazione, nessuno può agire legalmente per suo conto al di fuori dell’ambito specificato nel § 196 dal momento in cui ha appreso della sua entrata in liquidazione o quando avrebbe dovuto e avrebbe potuto venirne a conoscenza.

§ 189

(1) Al momento dell’entrata in liquidazione, l’autorità competente convoca il liquidatore presso la persona giuridica; il curatore può essere solo una persona abilitata a far parte dell’organo statutario. Se la funzione del curatore cessa prima dello scioglimento della persona giuridica, l’autorità competente convoca il nuovo curatore presso la persona giuridica senza indebito ritardo.

(2) Se una persona giuridica è in liquidazione e se il curatore non è stato chiamato, tutti i membri dell’organo statutario esercitano i suoi poteri.

§ 190

Se più liquidatori sono chiamati a liquidare una persona giuridica, formano un organo collettivo.

§ 191

(1) Una persona giuridica che è entrata in liquidazione senza essere stata chiamata da un liquidatore ai sensi della Sezione 189 è nominata dal tribunale dal liquidatore, anche senza mozione. Il tribunale nomina un liquidatore anche se ha esso stesso deciso lo scioglimento della persona giuridica.

(2) Su proposta di una persona che dimostra un interesse legale in esso, il tribunale licenzia il liquidatore che non adempie adeguatamente ai suoi obblighi e nomina un nuovo liquidatore.

(3) Se non è stata presentata altra mozione o se la mozione non può essere rispettata, il tribunale può, nel procedimento di cui al paragrafo 1 o 2, nominare un curatore anche senza il suo consenso, un membro dell’organo statutario. Tale liquidatore non può dimettersi. Tuttavia, può proporre al tribunale di essere rilasciato dall’incarico se dimostra che non può essere equamente tenuto a ricoprire una carica.

(4) Se il liquidatore non può essere nominato anche ai sensi del paragrafo 3, il tribunale lo nomina tra le persone iscritte nell’elenco degli amministratori fallimentari.

§ 192

Se il tribunale ha nominato un curatore, i terzi forniscono al curatore la cooperazione nella stessa misura in cui sono obbligati a fornirla all’amministratore dell’insolvenza.

§ 193

Il liquidatore acquisisce la competenza dell’organo statutario al momento della sua professione. Il liquidatore è responsabile del corretto svolgimento della funzione allo stesso modo di un membro dell’organo statutario.

§ 194

Solo il tribunale può rimuovere il liquidatore che ha nominato.

§ 195

Il compenso e le modalità di pagamento sono determinati dal liquidatore dalla persona che lo ha chiamato.

§ 196

(1) L’attività di un liquidatore può perseguire solo uno scopo che corrisponde alla natura e agli obiettivi della liquidazione.

(2) Se una persona giuridica ha acquisito un’eredità o un lascito con una condizione, prova del tempo o con un ordine, il liquidatore deve rispettare queste restrizioni. Tuttavia, se la persona giuridica ha ricevuto fondi accantonati dai bilanci pubblici, il liquidatore li utilizza secondo la decisione dell’autorità che li ha forniti; il curatore procede in modo analogo se la persona giuridica ha ricevuto fondi destinati al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità.

§ 197

Durante la liquidazione, il liquidatore soddisferà in via prioritaria i crediti dei dipendenti; ciò non si applica se la persona giuridica è insolvente.

§ 198

(1) Il curatore deve notificare l’entrata in liquidazione di una persona giuridica a tutti i creditori conosciuti.

(2) Il curatore pubblica senza indebito ritardo almeno due volte di seguito, a distanza di almeno due settimane, l’avviso di cui al paragrafo 1 insieme a un invito ai creditori a presentare le loro richieste entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi la seconda pubblicazione.

§ 199

(1) A partire dalla data di entrata della persona giuridica in liquidazione, il liquidatore deve compilare il bilancio di apertura e l’inventario delle attività della persona giuridica.

(2) Il liquidatore rilascia un elenco di attività a ciascun creditore che lo richiede contro il pagamento dei costi.

§ 200

Se il curatore scopre durante la liquidazione che la persona giuridica è fallita, deve presentare un’istanza di insolvenza senza indebito ritardo, a meno che questo non sia il caso di cui alla sezione 201.

§ 201

(1) Se questo è il caso ai sensi del § 173 paragrafo 2 e la liquidazione non è sufficiente per soddisfare tutti i debiti, il liquidatore dei proventi pagherà nel primo gruppo, i costi di liquidazione, il secondo gruppo del saldo per soddisfare i dipendenti ‘crediti e poi pagati nel terzo gruppo reclami altri creditori.

(2) Se non è possibile estinguere integralmente i crediti dello stesso gruppo, questi devono essere soddisfatti proporzionalmente.

§ 202

(1) Se l’intera sostanza della liquidazione non può essere monetizzata entro un termine ragionevole, il liquidatore deve compensare i costi e i crediti del primo e poi del secondo gruppo dai proventi parziali, se possibile; ciò non influisce sul § 201 paragrafo 2. Successivamente, il liquidatore offrirà ai creditori dei crediti del terzo gruppo la sostanza della liquidazione da rilevare per pagare i debiti.

(2) Se la sostanza della liquidazione non può essere monetizzata nemmeno in parte entro un termine ragionevole, o se i crediti del primo e del secondo gruppo non sono completamente estinti dai proventi parziali, il liquidatore deve offrire la sostanza della liquidazione per l’acquisizione a tutti i creditori.

(3) Si considera che un creditore al quale la sostanza di liquidazione sia stata offerta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e non abbia commentato l’offerta entro due mesi abbia accettato l’offerta; questo effetto non si verificherà a meno che non venga indicato dal liquidatore nell’offerta.

§ 203

(1) I creditori che rilevano la sostanza della liquidazione avranno ciascuno una quota determinata dal rapporto tra l’importo dei loro crediti; il resto dei loro crediti scadono.

(2) Se uno dei creditori rifiuta di partecipare all’acquisizione del patrimonio di liquidazione, il suo credito si considera scaduto. Ciò non si applica se la proprietà fino ad ora sconosciuta della persona giuridica viene successivamente scoperta.

§ 204

(1) Se tutti i creditori rifiutano di rilevare la sostanza di liquidazione, la sostanza di liquidazione passerà allo Stato il giorno dello scioglimento della persona giuridica; il curatore informa l’autorità competente ai sensi di un’altra legge senza indebito ritardo.

(2) Nonostante le sezioni da 201 a 203, un creditore che è un creditore garantito ai sensi di un’altra legge deve essere soddisfatto della sicurezza con cui è stato garantito il suo credito. Se il creditore garantito non è quindi pienamente soddisfatto della sua richiesta, ha diritto al resto della prestazione ai sensi delle sezioni da 201 a 203.

§ 205

(1) Non appena il liquidatore completa tutto ciò che precede lo smaltimento del saldo di liquidazione o il trasferimento della sostanza di liquidazione ai sensi del § 202 o la notifica ai sensi del § 204, deve preparare una relazione finale sul processo di liquidazione indicando almeno come la sostanza di liquidazione è stata smaltita e per utilizzare il saldo di liquidazione. Lo stesso giorno il liquidatore redige il bilancio. Il liquidatore allega al bilancio una registrazione della firma.

(2) La relazione finale, la proposta per l’utilizzo del saldo di liquidazione e il bilancio devono essere presentati dal liquidatore per approvazione alla persona che lo ha chiamato in carica. Chiunque sia diventato un liquidatore ai sensi dell’articolo 189 (1) deve presentare la relazione finale, la proposta per l’utilizzo del saldo di liquidazione e il bilancio all’organo della persona giuridica che ha il potere di rimuoverlo dall’incarico, oppure per ispezionarlo. In assenza di tale organo, il curatore sottopone questi documenti e proposte al tribunale per approvazione.

(3) La cancellazione di una persona giuridica dal registro pubblico non può essere impedita dal fatto che i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati approvati.

(4) Il curatore garantisce la conservazione dei documenti di cui al paragrafo 1 per un periodo di 10 anni dallo scioglimento della persona giuridica.

§ 206

(1) Fino a quando i diritti di tutti i creditori che hanno registrato i loro crediti in tempo ai sensi della Sezione 198 non sono soddisfatti, la quota del saldo di liquidazione non può essere pagata né sotto forma di anticipo né altrimenti utilizzata.

(2) Se il credito è contestato o se non è ancora scaduto, il saldo di liquidazione può essere utilizzato solo se al creditore è stata fornita una garanzia sufficiente.

§ 207

La liquidazione termina con l’uso del saldo di liquidazione, il trasferimento della sostanza di liquidazione al creditore o il suo rifiuto. Il liquidatore deve presentare una proposta di cancellazione della persona giuridica dal registro pubblico entro trenta giorni dalla fine della liquidazione.

§ 208

Se, prima della cancellazione di una persona giuridica dal registro pubblico, viene scoperto il suo bene ancora sconosciuto o se si verifica la necessità di altre misure necessarie, la liquidazione non avrà termine e il curatore regolerà tale proprietà o prenderà le altre misure necessarie. Al termine di questi negoziati, procederà in conformità con le Sezioni da 205 a 207; le disposizioni del § 170 non si applicano.

§ 209

(1) Se la proprietà sconosciuta di una persona giuridica viene scoperta dopo la sua cancellazione dal registro pubblico o se appare un altro interesse degno di protezione legale, il tribunale, su istanza della persona che certifica l’interesse legale, cancella la cancellazione del persona giuridica, decide sulla sua liquidazione e nomina un liquidatore. Chi tiene un registro pubblico deve, ai sensi della presente decisione, iscrivere in esso il rinnovo della persona giuridica, il fatto che si trova in liquidazione e gli estremi del curatore. Dal suo rinnovo, si ritiene che la persona giuridica non abbia mai cessato di esistere.

(2) Se una persona giuridica è stata rinnovata a causa della scoperta di proprietà sconosciute, i crediti insoddisfatti dei suoi creditori devono essere rinnovati.

Sezione 2

Società
Sottosezione 1

Generalmente sulle società
§ 210

(1) Una società è costituita come entità giuridica da una comunità di persone.

(2) Una persona giuridica composta da un solo socio deve essere considerata una società.

§ 211

(1) Una società può avere un solo socio, se consentito dalla legge. In tal caso, un singolo membro della società non può cessare volontariamente la sua appartenenza ad essa, a meno che, di conseguenza, una nuova persona ne prenda il posto.

(2) Se il numero dei membri della società scende al di sotto del numero stabilito dalla legge, il tribunale lo annullerà anche senza mozione e deciderà sulla sua liquidazione. Tuttavia, gli darà prima un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

§ 212

(1) Accettando l’appartenenza alla società, il membro si impegna a comportarsi onestamente nei suoi confronti e a mantenere le sue regole interne. Una società non deve favorire o svantaggiare irragionevolmente i propri membri e deve proteggere i suoi diritti di appartenenza e gli interessi legittimi.

(2) Se un membro di una società privata abusa del diritto di voto a scapito dell’insieme, il tribunale decide su proposta della persona che dimostra un interesse legale che il voto di questo membro non può essere preso in considerazione per un determinato Astuccio. Tale diritto decade se la mozione non viene presentata entro tre mesi dalla data in cui si è abusato del voto.

§ 213

Se una società o un membro del suo corpo danneggia una società in un modo che stabilisce il suo obbligo di risarcimento e da cui un altro membro della società è stato danneggiato dal valore della sua partecipazione, e se solo quel membro chiede un risarcimento, il tribunale può imporre all’organismo nocivo l’obbligo di risarcire il danno causato solo alla società, se le circostanze del caso lo giustificano, in particolare se è sufficientemente chiaro che tale misura compenserà anche il danno alle aziende deteriorate .

Sottosezione 2

Associazione
§ 214

(1) Almeno tre persone guidate dall’interesse comune possono costituire un’associazione come sindacato autonomo e volontario di membri per la sua realizzazione e associarsi ad essa.

(2) Se le associazioni formano una nuova associazione come loro unione al fine di esercitare un interesse comune, esprimeranno la propria natura sindacale in nome della nuova associazione.

§ 215

(1) Nessuno può essere costretto a partecipare all’associazione e nessuno può essere impedito di lasciarla.

(2) I membri dell’associazione non sono responsabili dei suoi debiti.

§ 216

Il nome dell’associazione deve contenere le parole “associazione” o “associazione registrata”, ma è sufficiente l’abbreviazione “zs”.

§ 217

(1) L’attività principale dell’associazione non può che essere il soddisfacimento e la tutela di quegli interessi per l’adempimento dei quali l’associazione è fondata. L’impresa o altra attività lucrativa non può essere l’attività principale dell’associazione.

(2) Oltre alla sua attività principale, l’associazione può anche svolgere un’attività economica secondaria consistente in affari o altra attività lucrativa, se il suo scopo è a sostegno dell’attività principale o nell’uso economico della proprietà federale.

(3) Il profitto derivante dalle attività dell’associazione può essere utilizzato solo per le attività dell’associazione, inclusa l’amministrazione dell’associazione.

Costituzione dell’associazione
§ 218

I fondatori costituiranno un’associazione se concorderanno sul contenuto dello statuto; gli statuti contengono almeno

a) nome e sede legale dell’associazione,

b) lo scopo dell’associazione,

c) i diritti e gli obblighi dei membri nei confronti dell’associazione, o la determinazione del modo in cui sorgeranno i loro diritti e doveri,

(d) la designazione dell’organo statutario.

§ 219

Lo statuto può istituire una filiale come unità organizzativa dell’associazione o determinare come è costituita la filiale e quale organo decide in merito alla costituzione, allo scioglimento o alla trasformazione della filiale.

§ 220

(1) Se lo statuto stabilisce che l’appartenenza è di un tipo diverso, allo stesso tempo definisce i diritti e gli obblighi associati ai singoli tipi di adesione.

(2) È possibile limitare i diritti o estendere gli obblighi associati a un certo tipo di adesione solo alle condizioni specificate in anticipo nello statuto, altrimenti con il consenso della maggioranza dei membri interessati. Ciò non si applica se l’associazione ha una giusta ragione per limitare i propri diritti o estendere i propri obblighi.

§ 221

Lo statuto deve essere depositato integralmente presso la sede dell’associazione.

Incontro inaugurale
§ 222

(1) Un’associazione può anche essere istituita con una delibera dell’assemblea costitutiva dell’associazione formante. Le disposizioni sulla riunione dei membri si applicano mutatis mutandis alla riunione costitutiva.

(2) Il progetto di statuto deve essere preparato e altre persone interessate alla costituzione dell’associazione devono essere convocate dal convocatore in modo adeguato per la riunione costitutiva. Il convocatore o persona da lui autorizzata verifica l’esattezza e la completezza dell’elenco dei presenti.

§ 223

Tutti coloro che partecipano alla riunione inaugurale e soddisfano le condizioni per l’adesione all’associazione, si iscrivono nell’elenco dei partecipanti, firmano il proprio nome e residenza o sede legale. La correttezza e completezza dell’elenco dei presenti dovrà essere verificata dal convocatore o da persona da lui autorizzata. È vero che le persone iscritte nell’elenco delle presenze hanno presentato apposita istanza all’associazione.

§ 224

(1) La riunione inaugurale sarà aperta dal convocatore o da una persona da lui autorizzata. Informa l’assemblea costituente del numero dei presenti e la informa delle trattative già convocate dal convocante nell’interesse dell’associazione. Proporrà inoltre alla riunione inaugurale le regole per i suoi lavori e l’elezione del presidente e di eventuali altri funzionari.

(2) Le assemblee costitutive eleggono i membri di quegli organi che, secondo la determinazione della legge e dello statuto, devono eleggere.

(3) L’assemblea costituente adotta le risoluzioni a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

(4) Chi ha votato contro l’adozione del progetto di statuto può ritirarsi dalla domanda all’associazione. Di ciò deve essere annotato l’elenco delle presenze, firmato dal dimissionario e da chi ha effettuato il verbale.

§ 225

Se almeno tre persone partecipano alla riunione inaugurale, possono approvare lo statuto ai sensi della Sezione 218.

Costituzione dell’associazione
§ 226

(1) L’associazione è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Una proposta per l’iscrizione di un’associazione nel registro pubblico deve essere presentata dai fondatori o da una persona designata dall’assemblea costituente.

(3) Se l’associazione non è iscritta nel registro pubblico entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di registrazione e se entro tale periodo non è stata emessa alcuna decisione di rifiutare la registrazione, l’associazione si considera iscritta nel registro pubblico del trentesimo giorno dalla presentazione della domanda.

§ 227

Se l’associazione continua ad operare anche dopo il rifiuto dell’iscrizione nel registro pubblico, si applicano le disposizioni sulla società.

Associazione di filiale
§ 228

(1) La personalità giuridica di un’associazione secondaria deriva dalla personalità giuridica dell’associazione principale. Un’associazione secondaria può avere diritti e doveri e acquisirli nella misura determinata dagli statuti dell’associazione principale e iscritta nel registro pubblico.

(2) Il nome di un’associazione di filiale deve contenere un elemento caratteristico del nome dell’associazione principale ed esprimere le sue caratteristiche di associazione di filiale.

§ 229

(1) Il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico deve essere istituita un’associazione secondaria.

(2) Una proposta per l’iscrizione di una filiale nel registro pubblico deve essere presentata dall’associazione principale.

(3) Se la decisione sulla registrazione o il suo rifiuto non viene emessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di registrazione, l’associazione secondaria si considera iscritta nel registro pubblico.

(4) Dai procedimenti legali di un’associazione secondaria sorti prima del giorno della sua iscrizione nel registro pubblico, l’associazione principale è autorizzata e vincolata in solido con l’associazione secondaria. Dalla data di iscrizione della filiale nel registro pubblico, l’associazione principale è responsabile dei debiti della filiale nella misura specificata nello statuto.

§ 230

(1) Con lo scioglimento dell’associazione principale, viene sciolta anche l’associazione di filiale.

(2) L’associazione principale non cesserà di esistere prima che cessino di esistere tutte le associazioni di ramo.

§ 231
annullato

Appartenenza
§ 232

(1) A meno che lo statuto non disponga diversamente, l’appartenenza all’associazione è vincolata alla persona del membro e non passa al suo successore legale.

(2) Se un membro dell’associazione è una persona giuridica, deve essere rappresentato da un organo statutario, a meno che la persona giuridica non nomini un altro rappresentante.

§ 233

(1) Dopo la costituzione di un’associazione, l’appartenenza ad essa può essere stabilita mediante ammissione come membro o in un altro modo determinato dallo statuto.

(2) Chi fa domanda di adesione all’associazione, esprime con ciò la volontà di essere vincolato dallo statuto dal momento in cui diventa membro dell’associazione.

(3) L’organo designato dallo statuto, altrimenti l’organo supremo dell’associazione, decide sull’ammissione come membro.

§ 234

Si ritiene che l’appartenenza a un’associazione di categoria crei anche l’appartenenza all’associazione principale; questo vale anche per la cessazione dell’affiliazione.

§ 235

Lo statuto può determinare l’importo e la scadenza della quota associativa o determinare quale organo dell’associazione determinerà l’importo e la scadenza della quota associativa e in che modo.

§ 236

Elenco dei membri
(1) Se l’associazione mantiene un elenco di membri, lo statuto stabilisce come effettuare le iscrizioni e le cancellazioni nell’elenco dei membri riguardanti l’appartenenza di persone all’associazione. Lo Statuto dovrà inoltre specificare le modalità di messa a disposizione o meno dell’elenco dei membri.

(2) Ogni membro, anche un ex membro, riceverà su sua richiesta dall’associazione a sue spese una conferma con un estratto dalla lista dei membri contenente dati su di sé, o una conferma che questi dati sono stati cancellati. Invece di un membro deceduto, il certificato può essere richiesto dal coniuge, dal figlio o dal genitore e, in caso contrario, un’altra persona vicina o erede può richiedere il certificato se mostra un interesse degno di protezione legale.

(3) L’ elenco dei membri può essere pubblicato con il consenso di tutti i membri che vi sono registrati; quando viene pubblicato un elenco non esaustivo dei membri, deve essere chiaro che è incompleto.

Cessazione dell’affiliazione
§ 237

L’appartenenza all’associazione termina per dimissioni, espulsione o altri mezzi previsti dallo statuto o dalla legge.

§ 238

Salvo diversa disposizione statutaria, l’adesione decade qualora il socio non versi la quota associativa anche entro un congruo termine indicato dall’associazione nell’invito a pagamento, pur essendo stato informato di tale conseguenza nell’invito.

§ 239

(1) Salvo diversa disposizione statutaria, l’associazione può escludere un membro che abbia gravemente violato l’obbligo derivante dall’adesione e non abbia posto rimedio per un ragionevole periodo di tempo anche dopo la richiesta dell’associazione. Non è richiesta la comunicazione se l’inadempimento non può essere sanato o se ha causato un danno particolarmente grave all’associazione.

(2) La decisione sull’espulsione deve essere consegnata al membro espulso.

§ 240

(1) Se lo statuto non è determinato da un altro organo, l’organo statutario decide sull’espulsione di un membro.

(2) A meno che lo statuto non disponga diversamente, una proposta di espulsione può essere presentata per iscritto da qualsiasi membro; la proposta deve indicare le circostanze che giustificano l’esclusione. Il membro contro il quale è rivolta la proposta deve avere la possibilità di prendere conoscenza della proposta di esclusione, chiederne il chiarimento e dichiarare e documentare tutto ciò che è a suo favore.

§ 241

(1) Un membro può, entro quindici giorni dalla consegna della decisione per iscritto, proporre che la decisione sulla sua esclusione sia rivista dalla commissione arbitrale, a meno che lo statuto non sia determinato da un altro organo.

(2) L’autorità competente revoca la decisione sull’espulsione di un membro se l’espulsione è in contraddizione con la legge o lo statuto; può anche revocare la decisione di espellere un membro in altri casi giustificati.

§ 242

Il socio espulso può, entro tre mesi dalla consegna della decisione finale dell’associazione sulla sua espulsione, proporre al tribunale di pronunciarsi sull’invalidità dell’esclusione; altrimenti questo diritto scade. Se la decisione non gli è stata consegnata, il socio può presentare la proposta entro tre mesi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, ma non oltre un anno dal giorno successivo alla cessazione della sua adesione è stato escluso dall’elenco dei membri; altrimenti questo diritto scade.

Organizzazione dell’associazione
§ 243

Gli organi dell’associazione sono l’organo statutario e l’organo supremo, ovvero la commissione di controllo, la commissione arbitrale e gli altri organi previsti dallo statuto. Gli statuti dell’associazione possono essere liberamente nominati dagli organi dell’associazione, a condizione che ciò non crei un’impressione fuorviante della loro natura.

§ 244

Lo statuto stabilisce se l’organo statutario è collettivo (comitato) o individuale (presidente). Salvo disposizione contraria dello statuto, l’organo supremo dell’associazione elegge e revoca i membri dell’organo statutario.

§ 245

Le risoluzioni di una riunione dei membri o di altro organo che contraddice la buona morale o che modifichi lo statuto in modo tale che il loro contenuto sia in contrasto con le disposizioni imperative della legge sono trattate come se non fossero state adottate. Ciò vale anche se è stata adottata una risoluzione su una questione sulla quale tale organo non è competente a decidere.

§ 246

(1) Se lo statuto non specifica la durata del mandato dei membri degli organi eletti dell’associazione, questo periodo è di cinque anni.

(2) Salvo disposizione contraria dello statuto, i membri degli organi eletti dell’associazione, il cui numero non è sceso al di sotto della metà, possono cooptare i membri supplenti fino alla successiva riunione dell’organo responsabile dell’elezione.

(3) A meno che lo statuto non disponga diversamente, § 156 e § 159 paragrafo 2 e, se del caso, le disposizioni sulla riunione dei membri si applicano alla convocazione, all’assemblea e al processo decisionale degli organi collettivi dell’associazione.

§ 247

L’organo supremo dell’associazione
(1) Lo statuto determina quale organo è l’organo supremo dell’associazione; di norma, la sua competenza include determinare il fulcro principale delle attività dell’associazione, decidere sulle modifiche allo statuto, approvare i risultati dell’associazione, valutare le attività di altri organi dell’associazione e dei loro membri e decidere lo scioglimento o la trasformazione dell’associazione.

(2) Se, secondo lo statuto, l’organo statutario dell’associazione è anche il suo organo più alto e se non è in grado di esercitare la sua competenza per un periodo superiore a un mese, almeno un quinto dei membri dell’associazione può convocare un assemblea di tutti i membri dell’associazione; all’Assemblea passa la competenza del più alto organo dell’associazione. Ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente.

(3) A meno che lo statuto non disponga diversamente, l’organo più alto dell’associazione è l’assemblea dei soci; le disposizioni delle Sezioni da 248 a 257 si applicano a una riunione dei soci, a meno che lo Statuto non disponga diversamente.

Riunione dei soci
§ 248

(1) L’ assemblea dei soci è convocata dall’organo statutario dell’associazione almeno una volta all’anno.

(2) L’organo statutario dell’associazione convoca una riunione dell’assemblea dei soci su iniziativa di almeno un terzo dei membri dell’associazione o dell’organo di controllo dell’associazione. Se l’organo statutario dell’associazione non convoca una riunione dell’assemblea dei soci entro trenta giorni dalla consegna del reclamo, la persona che ha presentato il reclamo può convocare una riunione dell’assemblea dei soci a spese dell’associazione stessa.

§ 249

(1) La riunione dell’assemblea dei soci deve essere convocata in modo appropriato entro il periodo specificato nello statuto, altrimenti almeno trenta giorni prima della sua tenuta. L’invito deve indicare il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

(2) Se una riunione è convocata ai sensi della Sezione 248, l’ordine del giorno della riunione può essere modificato rispetto alla proposta specificata nel reclamo solo con il consenso della persona che ha presentato il reclamo.

(3) Il luogo e l’ora della riunione saranno determinati in modo tale da limitare il meno possibile la possibilità per i membri di parteciparvi.

§ 250

(1) Chiunque abbia convocato un’assemblea può revocarla o posticiparla nello stesso modo in cui è stata convocata. Qualora ciò avvenga meno di una settimana prima della data annunciata dell’assemblea, l’associazione rimborserà ai soci che hanno partecipato all’assemblea secondo l’invito, le spese opportunamente sostenute.

(2) Se una riunione è convocata ai sensi della Sezione 248, può essere annullata o rinviata solo su mozione o con il consenso della persona che l’ha avviata.

§ 251

Ogni membro ha il diritto di partecipare alla riunione e richiedere e ricevere una spiegazione degli affari dell’associazione, se la spiegazione richiesta si riferisce all’argomento della riunione dell’assemblea dei membri. Se un membro richiede una comunicazione in una riunione su fatti di cui è vietata la divulgazione per legge o la cui divulgazione arrecherebbe un grave danno all’associazione, questi non possono essere forniti a lui.

§ 252

(1) L’ assemblea dei soci può deliberare con la partecipazione della maggioranza dei membri dell’associazione. La delibera è adottata a maggioranza dei membri presenti al momento della delibera; ogni membro dispone di un voto.

(2) Se lo statuto stabilisce nel regolamento di vari tipi di appartenenza a un’associazione che solo un voto consultivo è associato a un certo tipo di appartenenza, questo voto non sarà preso in considerazione ai fini del paragrafo 1.

§ 253

(1) Chiunque apre la riunione verificherà se la riunione dei membri è in grado di approvare una risoluzione. Deve quindi organizzare l’elezione del presidente dell’assemblea e, se del caso, di altri funzionari se la loro elezione è richiesta dallo statuto.

(2) Il presidente presiede la riunione come annunciato nel suo ordine del giorno, a meno che la riunione dei membri non decida all’inizio della riunione.

(3) Una questione che non era all’ordine del giorno della riunione quando è stata annunciata può essere decisa solo con la partecipazione e con il consenso di tutti i membri dell’associazione aventi diritto di voto su di essa.

§ 254

(1) L’organo statutario dell’associazione deve garantire che i verbali dell’assemblea siano redatti entro trenta giorni dalla sua conclusione. Se ciò non è possibile, il verbale è redatto dalla persona che ha presieduto l’assemblea o che è stata autorizzata a farlo dall’assemblea dei soci.

(2) Deve essere evidente dal verbale chi ha convocato la riunione e come, quando si è svolta, chi l’ha aperta, chi l’ha presieduta, quali altri funzionari ha eletto l’assemblea, quali risoluzioni ha adottato e quando è stato redatto il verbale.

(3) Ogni membro dell’associazione può prendere visione dei verbali dell’assemblea alle condizioni specificate nello statuto. Salvo disposizione contraria dello statuto, tale diritto può essere esercitato presso la sede legale dell’associazione.

§ 255

Riunioni parziali dei membri
Lo Statuto può prevedere che l’assemblea dell’assemblea dei soci si svolga sotto forma di assemblee parziali dei soci, o anche sulle quali le materie non possono essere così decise. Se lo statuto consente riunioni di tornate, specifica anche il periodo entro il quale devono svolgersi tutte le riunioni. Per la capacità di deliberare e per l’adozione di delibere, i membri partecipanti e i voti espressi devono essere sommati.

§ 256

Assemblea dei delegati
(1) Lo statuto può stabilire che la competenza dell’assemblea dei membri sia esercitata dall’assemblea dei delegati.

(2) Ogni delegato deve essere eletto con lo stesso numero di voti. Se ciò non è ben possibile, lo statuto può prevedere una ragionevole deroga per l’elezione dei delegati.

§ 257

Riunione dei membri supplenti
(1) Se un’assemblea dei membri non è in grado di approvare una risoluzione durante la sua riunione, l’organo statutario o la persona che ha convocato l’assemblea originale può convocare un’assemblea dei membri per una riunione supplente entro quindici giorni dalla riunione precedente. Deve essere chiaro dall’invito che questa è una riunione alternativa della riunione dei membri. La riunione supplente della riunione dei soci deve aver luogo entro e non oltre sei settimane dalla data in cui la riunione dei soci è stata precedentemente convocata.

(2) In una riunione supplente, l’assemblea dei membri può discutere solo le questioni incluse all’ordine del giorno della riunione precedente. La delibera può essere adottata con la partecipazione di un numero qualsiasi di membri, salvo diversa disposizione statutaria.

(3) Se l’assemblea dei membri decide in occasione della riunione delle riunioni dei membri parziali o se decide invece l’assemblea dei delegati, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà simile.

Invalidità della decisione dell’organo dell’associazione
§ 258

Qualsiasi membro dell’associazione o chiunque abbia un interesse degno di protezione legale può chiedere al tribunale di pronunciarsi sull’invalidità della decisione dell’ente dell’associazione per la sua violazione della legge o dello statuto, se l’invalidità non può essere invocata dinanzi all’associazione. corpi.

§ 259

Il diritto di invocare l’invalidità di una decisione scade entro tre mesi dal giorno in cui il firmatario ha appreso o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione, ma non oltre un anno dall’adozione della decisione.

§ 260

(1) Il tribunale non può dichiarare l’invalidità della decisione se vi è stata una violazione della legge o dello statuto senza gravi conseguenze legali e se è nell’interesse dell’associazione degna di protezione legale invalidare la decisione .

(2) Il tribunale non può dichiarare l’invalidità della decisione anche se pregiudicherebbe in modo sostanziale il diritto di una terza parte acquisito in buona fede.

§ 261

(1) Se l’associazione ha violato in modo grave il diritto di iscrizione di base di un membro, il membro ha diritto a una ragionevole soddisfazione.

(2) Se l’associazione si oppone, il tribunale non concede il diritto alla soddisfazione di un membro dell’associazione, a meno che non sia stato esercitato.

a) entro il termine previsto per la presentazione di un ricorso di nullità; o

b) entro tre mesi dalla data di efficacia giuridica della decisione di rigetto della proposta, se tale proposta è stata respinta ai sensi dell’articolo 260.

Commissione di controllo
§ 262

(1) Se lo statuto istituisce una commissione di controllo, è necessario che abbia almeno tre membri. Salvo diversa disposizione statutaria, i membri del Comitato di Controllo sono eletti e revocati dall’assemblea dei soci. Se lo statuto prevede che i membri del comitato di revisione contabile siano nominati o revocati dall’organo statutario, ciò non viene preso in considerazione.

(2) Salvo ulteriori vincoli statutari, l’appartenenza alla commissione di controllo non è compatibile con l’appartenenza all’organo statutario dell’associazione o con la funzione di liquidatore.

§ 263

Il Collegio dei Revisori controlla che gli affari dell’Associazione siano gestiti correttamente e che l’Associazione svolga le sue attività in conformità con lo Statuto e le normative legali, a meno che lo Statuto non le conferisca ulteriore competenza. Se il comitato di audit rileva carenze, ne informa l’organo statutario e gli altri organi designati dallo statuto.

§ 264

Nell’ambito della commissione di controllo, il suo membro autorizzato può prendere visione degli atti dell’associazione e chiedere spiegazioni a singoli membri di altri organi dell’associazione o ai suoi dipendenti su singole questioni.

Collegio arbitrale
§ 265

Se è istituita una commissione arbitrale, decide sulle controversie appartenenti all’autogoverno federale nella misura determinata dallo statuto; se lo statuto non determina la competenza della commissione arbitrale, decide le controversie tra il membro e l’associazione sul pagamento delle quote associative e rivede la decisione di espulsione dell’associazione dall’associazione.

§ 266

(1) Salvo disposizione contraria dello statuto, la commissione arbitrale è composta da tre membri, che vengono eletti e revocati dall’assemblea dei membri o dall’assemblea dei membri dell’associazione.

(2) Un membro della commissione arbitrale può essere solo un adulto innocente e una persona completamente indipendente che non agisce nell’associazione come membro dell’organo statutario o della commissione di controllo. Se nessuno ha proposto l’annullamento dell’elezione di un membro del collegio arbitrale per mancanza di integrità, è soggetto a un cambiamento delle circostanze in cui è stata eletta una persona innocente.

(3) Un membro del collegio arbitrale, le cui circostanze impediscono il caso o potrebbero impedire l’imparzialità della decisione, è escluso dalle attività del collegio arbitrale.

§ 267

Il procedimento dinanzi al collegio arbitrale è disciplinato da un altro regolamento legale.

§ 268

Scioglimento dell’associazione
(1) Il tribunale scioglierà l’associazione con liquidazione su richiesta di una persona che ha un interesse legittimo in essa, o anche senza una mozione se l’associazione, sebbene notificata dal tribunale,

a) svolge un’attività vietata dal § 145,

b) svolge attività in violazione del § 217,

(c) obbliga terze parti a unirsi, partecipare o sostenere l’associazione; o

d) impedisce ai membri di lasciare l’associazione.

(2) Le disposizioni della Sezione 172 non sono interessate.

Liquidazione dell’associazione
§ 269

(1) In caso di scioglimento dell’associazione con liquidazione, il liquidatore compilerà un elenco dei beni e lo metterà a disposizione di tutti i membri presso la sede dell’associazione.

(2) Il liquidatore rilascia un elenco di beni a ciascun membro che lo richiede contro il pagamento dei costi.

§ 270

(1) A meno che un liquidatore non possa essere chiamato in altro modo, il tribunale nomina uno dei membri dell’organo statutario come liquidatore anche senza il suo consenso. Se ciò non è possibile, il tribunale nomina un membro dell’associazione come liquidatore senza il suo consenso.

(2) Un liquidatore nominato ai sensi del paragrafo 1 non può dimettersi dall’incarico, ma può proporre a un tribunale di liberarlo dall’incarico se dimostra che non può essere equamente tenuto a svolgere la funzione.

§ 271

Il liquidatore monetizza la sostanza della liquidazione solo nella misura necessaria per far fronte ai debiti dell’associazione.

§ 272

(1) Il liquidatore dispone del saldo di liquidazione in conformità con lo statuto.

(2) Se il saldo di liquidazione non può essere smaltito in conformità con lo Statuto, il liquidatore offrirà il saldo di liquidazione dell’associazione per uno scopo simile. Se ciò non è possibile, il liquidatore offrirà il saldo di liquidazione al Comune nel cui territorio ha sede l’associazione. Se il Comune non accetta l’offerta entro due mesi, il saldo di liquidazione è acquisito dalla Regione sul cui territorio ha sede l’associazione. Se il saldo di liquidazione è ottenuto dal comune o dalla regione, lo utilizzerà solo per scopi di pubblica utilità.

§ 273

Se l’associazione ha ricevuto prestazioni stanziate dal bilancio pubblico, le disposizioni del § 272 non si applicano e il liquidatore dispone della parte rilevante del saldo della liquidazione secondo la decisione dell’autorità competente.

Fusione di associazioni
§ 274

Le associazioni partecipanti stipulano un contratto di fusione come contratto di fusione o come contratto di fusione.

§ 275

Il contratto di fusione deve contenere almeno il nome, la sede legale e gli estremi identificativi di ciascuna delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione è sciolta e quale è il successore, e la data di registrazione.

§ 276

(1) L’accordo sulla fusione di associazioni contiene anche un accordo sullo statuto dell’associazione successore.

(2) Se lo statuto dell’associazione successore viene modificato durante la fusione, l’accordo sulla fusione conterrà anche un accordo su questa modifica.

§ 277

(1) Insieme al progetto di accordo di fusione, i membri degli organi statutari delle associazioni partecipanti redigono un rapporto che spiega le ragioni economiche e legali e le conseguenze della fusione. Il report può anche essere preparato come comune a tutte le associazioni partecipanti.

(2) Non è necessario preparare un rapporto che spieghi le ragioni economiche e legali e le conseguenze di una fusione se tutti i membri dell’associazione partecipante sono membri del suo organo statutario o di supervisione o se tutti i membri dell’associazione partecipante sono d’accordo.

§ 278

La riunione dell’assemblea dei soci alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il progetto di accordo di fusione deve essere indetta da chi l’ha convocata almeno trenta giorni prima che si svolga. Devono essere messi a disposizione di tutti i membri entro questo periodo

a) progetto di accordo di fusione,

b) lo statuto dell’associazione successore,

(c) una dichiarazione delle attività e delle passività di tutte le associazioni partecipanti non più vecchia di sei mesi; e

(d) una relazione che illustri le ragioni economiche e legali e le conseguenze dell’eventuale fusione.

§ 279

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione dell’assemblea dei soci, le associazioni partecipanti pubblicheranno un avviso congiunto che specifica quali associazioni sono interessate dalla fusione e quale associazione diventerà l’associazione successore.

(2) Se l’associazione non è beneficiaria di prestazioni dal bilancio pubblico, se ha un numero trascurabile di creditori e se l’importo totale dei debiti è trascurabile, è sufficiente che consegna una notifica ai creditori conosciuti.

§ 280

Se il creditore dell’associazione partecipante presenta un reclamo entro sei mesi dalla data in cui la registrazione della fusione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se la recuperabilità del credito si deteriora. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della fusione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la fusione sia iscritta nel registro pubblico.

§ 281

(1) Il progetto di accordo di fusione è approvato dalle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti. L’assemblea dei membri può solo approvare o rifiutare il progetto di accordo di fusione.

(2) Le riunioni delle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti possono anche essere convocate come riunioni congiunte. In quel momento, le riunioni dei membri delle associazioni partecipanti votano separatamente sul progetto di accordo di fusione. Tuttavia, se, dopo l’approvazione del progetto di fusione, sono stati eletti i membri degli organi dell’associazione successore, le assemblee dei membri delle associazioni partecipanti possono decidere di votare insieme tali membri.

§ 282

La persona che firma il progetto di accordo di fusione per conto dell’associazione partecipante deve allegare alla firma, tra l’altro, il fatto che il progetto di accordo è stato approvato dall’assemblea dei membri dell’associazione e quando è avvenuto. L’accordo di fusione è adottato con delibera dell’assemblea dei soci dell’ultima delle associazioni partecipanti sull’approvazione del progetto di accordo di fusione e la sua sottoscrizione per conto di questa associazione.

§ 283

L’istanza di annullamento di un accordo di fusione può essere presentata solo insieme a un’istanza di annullamento della delibera dell’assemblea dei soci che approva il presente accordo. Solo un’associazione partecipante o una persona autorizzata a presentare una petizione per l’annullamento di un’assemblea dei soci ha il diritto di rivendicare la nullità.

§ 284

(1) Una proposta per l’iscrizione di una fusione nel registro pubblico deve essere presentata congiuntamente da tutte le associazioni partecipanti. In caso di fusione per incorporazione, la proposta deve essere firmata anche dai membri dell’organo statutario dell’associazione successore.

(2) Sulla base di una proposta, l’autorità competente registra la fusione cancellando le associazioni che si fondono nel registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il loro successore legale e in caso di fusione.

a) mediante fusione, contrassegnare con l’associazione successore la data di efficacia della fusione e i nomi, gli indirizzi della sede legale e i dati identificativi delle associazioni che si sono fuse con l’associazione successore, e qualsiasi altra modifica all’associazione successore, se del caso,

(b) fondendo, registrare l’associazione successore e annotare i nomi, gli indirizzi della sede legale e gli estremi identificativi delle associazioni che sono i suoi predecessori legali.

§ 285

Una volta che la fusione è stata iscritta nel registro pubblico, il contratto di fusione non può essere modificato o annullato.

§ 286

Con la registrazione della fusione, i membri dell’associazione in via di scioglimento acquisiscono l’appartenenza all’associazione successore.

§ 287

(1) Se le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro sei mesi dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, l’associazione partecipante che era disposta a presentare una proposta può recedere dall’accordo di fusione. Se anche una parte recede dal contratto, decade l’obbligo di tutte le parti stabilito dal contratto.

(2) Se le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro un anno dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, si applica che tutte le associazioni partecipanti si sono ritirate dall’accordo.

(3) Insieme e indistintamente con un’associazione che ha fatto sì che la domanda di registrazione della fusione non fosse depositata in tempo, risarcirà le altre associazioni per i danni causati dai membri del suo organo statutario, ad eccezione di coloro che dimostrano di aver fatto sforzi sufficienti per presentare la domanda in tempo.

Divisione dell’associazione
§ 288

(1) In caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti stipuleranno un accordo di scissione.

(2) L’accordo di divisione contiene almeno

a) informazioni sul nome, sede legale e dati identificativi delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione si sta sciogliendo e quali sono i successori,

b) determinazione di quali beni e debiti dell’associazione incorporante vengono rilevati dalle associazioni successore,

c) determinazione di quali dipendenti dell’associazione incorporante diventano dipendenti di singole associazioni successore,

(d) la data di registrazione.

(3) Se, a seguito di una divisione per fusione, lo statuto di una delle associazioni successore viene modificato, l’accordo sulla divisione conterrà anche un accordo su questa modifica.

(4) A meno che l’accordo sulla divisione non disponga diversamente, ogni membro dell’associazione che si scioglie acquisirà l’adesione a tutte le associazioni successore alla data di entrata in vigore della divisione.

§ 289

(1) Quando si divide con la costituzione di nuove associazioni, l’associazione divisa prepara un progetto di divisione.

(2) Il progetto contiene almeno

a) informazioni sul nome, sede legale e dati identificativi delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione si sta sciogliendo e quali sono i successori,

b) determinazione di quali beni e debiti dell’associazione incorporante vengono rilevati dalle associazioni successore,

c) determinazione di quali dipendenti dell’associazione incorporante diventano dipendenti di singole associazioni successore,

d) progetti di statuto delle associazioni successore,

e) giorno decisivo.

(3) A meno che il progetto di divisione non disponga diversamente, ogni membro dell’associazione che si scioglie acquisirà l’appartenenza a tutte le associazioni successive alla data di entrata in vigore della divisione.

§ 290

(1) Se non è chiaro dal contratto di divisione o dal progetto di divisione quale proprietà viene trasferita dall’associazione scissa alle associazioni successore, si applica che le associazioni successore sono comproprietarie di tale proprietà.

(2) Se non è chiaro dal contratto di divisione o dal progetto di divisione quali debiti sono trasferiti dall’associazione divisa alle associazioni successore, le associazioni successore saranno responsabili in solido di questi debiti.

§ 291

(1) In caso di scissione per fusione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla fusione.

(2) In caso di divisione con la costituzione di nuove associazioni, l’organo statutario dell’associazione divisa redige, insieme al progetto di divisione, un rapporto che spiega le ragioni economiche e legali e le conseguenze della divisione. Il rapporto non deve essere preparato se tutti i membri dell’associazione sono membri del suo organo statutario o se tutti i membri dell’associazione sono d’accordo.

§ 292

(1) La riunione dell’assemblea dei soci, alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il contratto di divisione o il progetto di divisione, deve essere annunciata dalla persona che li convoca almeno trenta giorni prima della sua tenuta.

(2) Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’associazione mette a disposizione di tutti i membri presso la sua sede legale una relazione dell’organo statutario che illustri le ragioni economiche e legali e le conseguenze della divisione, se la sua preparazione è necessaria. Il messaggio deve contenere

(a) in caso di scissione per fusione, il progetto di accordo di scissione, lo statuto dell’associazione successore e uno stato patrimoniale di tutte le associazioni partecipanti non più vecchio di sei mesi, o

(b) in caso di scissione con formazione di nuove associazioni, il progetto di scissione, lo stato patrimoniale e passivo della scissione da costituire, nonché i bilanci di apertura e il progetto di statuto delle associazioni successore.

§ 293

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione dell’assemblea dei soci, l’associazione divisa pubblicherà un avviso che indica quale associazione riguarda la divisione e quali associazioni diventeranno le sue associazioni successore. Nella notifica, l’associazione divisa notificherà anche ai creditori il loro diritto ai sensi del § 301.

(2) Se l’associazione non è beneficiaria di prestazioni dal bilancio pubblico, se ha un numero trascurabile di creditori e se l’importo totale del debito è trascurabile, sarà sufficiente che fornisca una notifica ai creditori conosciuti.

§ 294

(1) L’accordo di divisione è approvato dalle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti. Le disposizioni del § 282 si applicano mutatis mutandis.

(2) Il progetto di divisione è approvato dall’assemblea dei membri dell’associazione divisa.

(3) L’ assemblea dei soci può solo approvare o rifiutare l’accordo di divisione o il progetto di divisione.

§ 295

(1) L’associazione divisa presenta una proposta per l’iscrizione della divisione nel registro pubblico. In caso di scissione per fusione, le associazioni congiunte e successore presentano una proposta congiunta.

(2) Sulla base della proposta, l’autorità competente registra la divisione cancellando l’associazione defunta nel registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il suo successore legale e quando si divide

a) per fusione, contrassegnare con l’associazione successore la data di efficacia della scissione per fusione e il nome, l’indirizzo della sede legale e le informazioni identificative dell’associazione che si è fusa con l’associazione successore e qualsiasi altra modifica all’associazione successore, se avvenuta

b) con la costituzione di nuove associazioni, le associazioni successori sono registrate e contrassegnate con il nome, l’indirizzo della sede legale e gli estremi identificativi dell’associazione, che ne è il legale predecessore.

§ 296

Una volta che la divisione è stata iscritta nel registro pubblico, né il contratto di divisione né il progetto di divisione possono essere modificati o annullati.

§ 297

(1) Se, in caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della divisione entro sei mesi dalla data in cui è stato concluso l’accordo di scissione, l’associazione partecipante che era disposta a presentare la la domanda può recedere dall’accordo di divisione. Se anche una parte recede dal contratto, scadono gli obblighi di tutte le parti stabiliti dal contratto.

(2) Se, in caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti non presentano una proposta per l’iscrizione della divisione entro un anno dalla data in cui è stato concluso l’accordo di scissione, tutte le associazioni partecipanti si ritireranno dall’accordo .

(3) Insieme e indistinguibilmente con un’associazione che ha fatto sì che la domanda di registrazione della divisione non fosse presentata in tempo, le altre associazioni risarciranno le altre associazioni per il danno risultante, ad eccezione di quelle che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per presentare l’applicazione nel tempo.

§ 298

Se l’associazione divisa non presenta una proposta di registrazione della divisione entro un anno dal giorno in cui la decisione sulla divisione è stata adottata durante la divisione con la costituzione di nuove associazioni, viene annullata alla scadenza della decisione sulla divisione invano.

§ 299

(1) Ciascuna delle associazioni successore sarà responsabile, insieme alle altre associazioni successore, per i debiti trasferiti dall’associazione divisa alla successiva associazione successore.

(2) Se un’associazione divisa ha i propri beni valutati da una perizia nominata da un tribunale ai sensi di un’altra legge, inclusa la valutazione separata dei beni trasferiti alle singole associazioni successore, e adempie all’obbligo di pubblicazione ai sensi del § 269, ciascuna associazione successore dovrà essere responsabile dei debiti ai sensi del paragrafo 1. solo fino all’importo delle attività nette acquisite dalla divisione.

(3) Il diritto di responsabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può essere esercitato dai creditori che hanno ricevuto una garanzia ai sensi della Sezione 300.

§ 300

Se il creditore dell’associazione partecipante presenta un reclamo entro sei mesi dalla data in cui la registrazione della divisione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della divisione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la divisione sia iscritta nel registro pubblico.

§ 301

(1) Ogni persona i cui interessi legali sono interessati dalla divisione ha il diritto di essere informata da una qualsiasi delle associazioni partecipanti entro un mese dalla consegna della domanda dei beni trasferiti dalla divisione in singole associazioni successore.

(2) Se il debitore dell’associazione defunta non riceve la notifica, che è il suo creditore dopo la divisione dell’associazione, può adempiere a una qualsiasi delle associazioni successore. Se il creditore dell’associazione defunta non riceve notifica, che è debitore dopo la scissione dell’associazione, può esigere l’adempimento da una qualsiasi delle associazioni successore.

§ 302

Se lo statuto prevede che la decisione sulla fusione o scissione dell’associazione sia decisa da un organo diverso dall’assemblea dei soci, le disposizioni sull’assemblea dei soci si applicano mutatis mutandis dalle disposizioni sulla fusione o scissione dell’associazione.

Sezione 3

Fondazione
Sottosezione 1

Generalmente sulle fondazioni
§ 303

Una fondazione è un’entità legale creata da una proprietà accantonata per uno scopo specifico. Le sue attività sono legate allo scopo per cui è stata costituita.

§ 304

La fondazione è stabilita da un atto giuridico istitutivo o dalla legge, in cui devono essere determinati anche la sicurezza e lo scopo della sua proprietà.

§ 305

Gli affari interni della fondazione sono regolati dal suo statuto.

Sottosezione 2

Fondazione
§ 306

(1) Il fondatore stabilisce una fondazione per un servizio permanente di scopo socialmente o economicamente utile. Lo scopo della fondazione può essere di pubblica utilità se consiste nel sostegno del bene comune, nonché di beneficenza, se consiste nel sostegno di una certa cerchia di persone designate individualmente o in altro modo.

(2) È vietato stabilire una fondazione allo scopo di sostenere partiti e movimenti politici o partecipare in altro modo alle loro attività. È vietato costituire una fondazione che abbia esclusivamente finalità di lucro. Se la fondazione adempie a uno scopo vietato, il tribunale la annullerà anche senza mozione e ne ordinerà la liquidazione.

§ 307

(1) Una fondazione può condurre affari se l’attività è una mera attività accessoria e i proventi dell’attività servono solo a sostenere il suo scopo; tuttavia, la fondazione non può fare affari se il fondatore lo ha escluso nello statuto della fondazione. Alle stesse condizioni, la fondazione può subentrare nella gestione della società.

(2) La Fondazione non può essere un partner a responsabilità illimitata di una società commerciale.

§ 308

(1) Il nome della fondazione contiene la parola “fondazione”.

(2) Una parte regolare del nome della fondazione è un segno che ne indica lo scopo.

Costituzione di una fondazione
§ 309

(1) Una fondazione è stabilita da un atto di fondazione, che può essere un atto di fondazione o un’acquisizione in caso di morte.

(2) L’atto costitutivo della fondazione è redatto da una o più persone.

(3) Se ci sono più persone dalla parte del fondatore della fondazione, esse sono considerate fondatrici di una sola e devono agire all’unanimità in materia di fondazione; se una di queste persone rifiuta di dare il proprio consenso senza un valido motivo, il tribunale lo sostituisce con una decisione su proposta di una delle altre persone fondatrici.

(4) L’ atto di fondazione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 310

L’atto costitutivo della fondazione contiene almeno

a) il nome e la sede legale della fondazione,

b) il nome del fondatore e la sua residenza o sede legale,

c) definizione dello scopo per il quale è costituita la fondazione,

d) informazioni sull’ammontare del contributo di ciascun fondatore,

e) informazioni sull’ammontare del capitale di dotazione,

f) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché i nomi e la residenza dei suoi primi membri e l’indicazione di come agiscono i membri del Consiglio di Amministrazione per conto della Fondazione,

g) il numero dei membri dell’Organismo di Vigilanza e i nomi e le residenze dei suoi primi membri, oppure, se l’Organismo di Vigilanza non è costituito, i nomi e le residenze del primo sindaco,

(h) la nomina del gestore del deposito; e

i) le condizioni per l’erogazione dei contributi della fondazione, o la cerchia delle persone a cui possono essere forniti, o la gamma di attività che la fondazione può svolgere in relazione al suo scopo, o la determinazione che tali requisiti siano statuto.

§ 311

(1) Quando si stabilisce una fondazione mediante acquisizione in caso di morte, si deve versare un contributo alla fondazione chiamando la fondazione come erede o ordinando un riferimento. In tal caso, l’istituzione della fondazione ha effetto alla morte del testatore.

(2) Se l’atto di dotazione è incluso nell’acquisizione in caso di morte, deve contenere almeno

a) il nome della fondazione,

b) definizione dello scopo per il quale è costituita la fondazione,

c) informazioni sull’importo della caparra,

(d) un’indicazione dell’importo del capitale di dotazione; e

e) le condizioni per l’erogazione dei contributi della fondazione, o la cerchia delle persone alle quali possono essere forniti, o la determinazione che tali requisiti siano previsti dallo statuto della fondazione.

§ 312

(1) Se l’acquisizione in caso di morte non contiene altri requisiti stipulati nel § 310, la persona designata nell’acquisizione decide su di essi, altrimenti l’esecutore testamentario; ciò vale anche se il testatore ha nominato membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e uno di loro è deceduto, non è idoneo a ricoprire l’incarico o lo rifiuta.

(2) La decisione ai sensi del paragrafo 1 richiede la forma di un atto pubblico.

§ 313

(1) Se il documento di dotazione non indica l’oggetto del deposito, si applica che l’obbligo di deposito è adempiuto in denaro.

(2) Se l’atto di fondazione ha stabilito che l’obbligo di deposito sarà adempiuto inserendo un elemento non monetario, e se ciò non è possibile o se il valore del deposito non raggiunge quanto sopra specificato nell’atto di fondazione, il depositante si considera che compensi la differenza in denaro.

§ 314

Statuto della fondazione
(1) Lo statuto della fondazione deve regolamentare almeno

(a) la condotta degli organi della Fondazione; e

b) le condizioni per l’erogazione dei contributi di dotazione o la cerchia delle persone alle quali possono essere forniti.

(2) Se il fondatore non emette lo statuto della fondazione insieme allo statuto della fondazione, esso deve essere emesso dal consiglio di amministrazione entro un mese dalla data di costituzione della fondazione con il preventivo consenso del consiglio di sorveglianza. Salvo che lo statuto della fondazione non lo escluda, il Consiglio di Amministrazione decide sulle modifiche allo Statuto con il previo consenso del Consiglio di Sorveglianza.

(3) La Fondazione pubblica lo statuto depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede della fondazione.

§ 315

Costituzione della fondazione
(1) La Fondazione viene costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Una proposta per l’iscrizione di una fondazione nel registro pubblico deve essere presentata dal fondatore; se ciò non è possibile e il fondatore non ha specificato diversamente, la domanda di registrazione deve essere presentata dal suo consiglio di amministrazione per conto della fondazione.

§ 316

Cambio della sede della fondazione
Se lo statuto della fondazione non lo esclude, il consiglio di amministrazione può cambiare la sede della fondazione previo parere del consiglio di sorveglianza. La decisione di trasferire la sede della fondazione all’estero richiede l’approvazione del tribunale; il tribunale non approva il trasferimento della sede sociale se non sussiste alcun motivo serio o se il cambiamento della sede legale pregiudichi i legittimi interessi delle persone alle quali devono essere forniti i contributi di dotazione.

Modifica dello statuto di fondazione
§ 317

Dopo l’istituzione della fondazione, lo statuto della fondazione può essere modificato nella misura e con le modalità che il fondatore ha espressamente riservato nello statuto della fondazione a se stesso o ad uno degli organi della fondazione.

§ 318

(1) Ogni volta che le circostanze dopo l’istituzione della fondazione in modo da causare nell’interesse della ragionevole necessità della Fondazione di cambiamenti nei suoi affari interni, il fondatore dello statuto della fondazione cambia, anche se tale diritto nello statuto della fondazione non ha riservato; l’emendamento richiede l’approvazione del consiglio di amministrazione e non pregiudica i diritti di terzi.

(2) La fondazione pubblica un emendamento allo statuto della fondazione; la modifica avrà effetto tre mesi dopo la data di pubblicazione. Se, entro questo termine, il tribunale che afferma che i suoi diritti sono stati lesi dalla modifica del certificato di dotazione propone al tribunale di decidere sull’invalidità della modifica, il tribunale può decidere che l’efficacia della modifica del documento di dotazione è rinviato alla sua decisione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se la modifica dello statuto della fondazione deve riguardare la sua parte, che il fondatore ha stabilito essere immutabile nello statuto della fondazione.

§ 319

(1) Se il fondatore non è più presente e se le circostanze cambiano dopo il verificarsi delle circostanze in misura tale da creare una ragionevole necessità nell’interesse della fondazione di modificare le sue relazioni interne, il tribunale può decidere di modificare il carta della fondazione su proposta della fondazione; il consiglio deve accettare la proposta.

(2) Il tribunale accetterà la mozione se l’emendamento proposto allo statuto di fondazione non pregiudica i diritti di terzi; allo stesso tempo, l’intenzione del fondatore, evidente dallo statuto della fondazione, deve essere indagata il più possibile e devono essere soddisfatte le condizioni che il fondatore può aver specificato per tale caso nello statuto della fondazione.

(3) Nel decidere sulla modifica dell’atto di dotazione, il tribunale tiene conto del parere del Consiglio di vigilanza e tiene conto degli interessi di terzi meritevoli di protezione legale.

§ 320

Se il fondatore ha dichiarato esplicitamente nello statuto della fondazione che è immutabile o che una certa parte di essa non può essere modificata, non può essere modificata nemmeno con decisione del tribunale.

Disposizioni speciali sulla modifica dello scopo della fondazione
§ 321

(1) Se lo statuto non stabilisce il diritto di cambiare lo scopo della fondazione al fondatore o a qualsiasi ente della fondazione, questo scopo può essere modificato da un tribunale su proposta della fondazione approvata dal consiglio di amministrazione e di sorveglianza . Tuttavia, se il fondatore o la persona specificata nello statuto della fondazione non è d’accordo con tale modifica, il tribunale respingerà la proposta.

(2) La Fondazione pubblica un avviso della modifica proposta senza indebito ritardo dopo la presentazione della bozza. Chiunque abbia un interesse legale a farlo può opporsi alla domanda in tribunale entro un mese dalla data in cui l’avviso è stato pubblicato.

§ 322

Se il raggiungimento dello scopo della fondazione è impossibile o difficile da raggiungere per motivi sconosciuti al fondatore o per lui imprevedibili, il tribunale, su proposta del fondatore o di una persona avente un interesse legale, sostituirà lo scopo attuale della fondazione con uno scopo simile, a meno che lo statuto della fondazione non specifichi diversamente.

§ 323

Se il fondatore non è più presente e non esiste una persona alla quale il fondatore possa aver stabilito il diritto di accettare o rifiutare di modificare lo scopo della fondazione, il tribunale tiene conto delle intenzioni e dei desideri del fondatore noto quando decide di modificare la scopo della fondazione, anche se non provengono dallo statuto della fondazione.

§ 324

Il cambiamento dello scopo della fondazione da pubblica utilità a beneficenza può essere deciso solo da un tribunale, se esiste una ragione particolarmente grave e lo statuto della fondazione non lo esclude.

§ 325

Quando lo scopo della fondazione cambia, le donazioni fornite per lo scopo originale e i proventi da esse devono essere utilizzati per fornire contributi alla fondazione secondo lo scopo originale, a meno che il donatore non mostri una volontà diversa.

§ 326

Se lo scopo della fondazione viene modificato da un tribunale, allo stesso tempo può decidere senza una proposta in quale misura e per quanto tempo la fondazione utilizzerà i proventi del mandante della fondazione per fornire i contributi della fondazione in conformità con lo scopo originario. Tale portata e tempo saranno determinati ogniqualvolta richiesto dal giusto interesse delle persone designate in relazione allo scopo originario della fondazione come destinatari dei contributi della fondazione. Se il tribunale cambia lo scopo della fondazione da di pubblica utilità a di beneficenza e non decide su questo scopo e tempo, la fondazione utilizzerà i proventi dei quattro quinti per fornire contributi alla fondazione in conformità con lo scopo originale per cinque anni dalla data in cui è diventato efficace.

Depositi in fondazione
§ 327

(1) L’importo di un deposito con un elemento non monetario non può essere determinato da un importo superiore al valore dell’oggetto del deposito determinato da un parere di esperti.

(2) Se l’oggetto del contributo alla fondazione non è monetario, deve soddisfare la presunzione di reddito permanente e non deve fungere da garanzia.

§ 328

(1) Se l’oggetto del deposito è un titolo di investimento o uno strumento del mercato monetario ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali, il suo valore può anche essere determinato dalla media ponderata dei prezzi a cui sono state effettuate le negoziazioni in questo titolo o strumento un mercato regolamentato entro sei mesi prima del rimborso del deposito.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il valore dell’oggetto del deposito, determinato conformemente al paragrafo 1, è influenzato da circostanze eccezionali che lo cambierebbero in modo significativo a partire dalla data di adempimento dell’obbligo di deposito.

§ 329

(1) Se l’oggetto del deposito è qualcosa di diverso da un titolo di investimento o uno strumento del mercato monetario ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali, il valore può anche essere determinato

a) il valore di mercato dell’elemento determinato da un esperto indipendente generalmente riconosciuto utilizzando tecniche e principi di valutazione generalmente accettati non prima di sei mesi prima dell’adempimento dell’obbligo di deposito, o

b) l’ importo della valutazione dell’elemento nel bilancio per il periodo contabile immediatamente precedente il verificarsi dell’obbligo di deposito, se l’elemento è valutato al fair value ai sensi di un’altra normativa legale e se il revisore ha verificato il bilancio con un opinione non qualificata.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se si sono verificate nuove circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il valore del deposito alla data di adempimento dell’obbligo di deposito.

§ 330

(1) Prima dell’istituzione della fondazione, l’obbligo di deposito deve essere adempiuto almeno in modo che l’importo totale dei depositi corrisponda almeno all’importo di 500.000 CZK.

(2) I depositi nella fondazione devono essere accettati prima della sua costituzione da una persona designata dallo statuto della fondazione come amministratore del deposito. Se il suo ufficio cessa di esistere, il fondatore, o l’esecutore testamentario o un’altra persona autorizzata chiama un nuovo depositario senza indebito ritardo; se ciò non è possibile, il nuovo consiglio di fondazione è convocato dal consiglio di amministrazione della fondazione. Le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei membri degli organi delle persone giuridiche si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi dell’amministratore.

§ 331

(1) L’ obbligo di deposito deve essere adempiuto consegnando l’oggetto del deposito all’amministratore del deposito. La Fondazione acquisisce la proprietà dell’oggetto del deposito il giorno della sua costituzione, ma se la legge vincola l’acquisizione della proprietà ad un’iscrizione in un elenco pubblico, la Fondazione acquisirà l’oggetto del conferimento in proprietà solo con tale iscrizione.

(2) Se l’oggetto del deposito è monetario, il gestore del deposito lo deposita su un conto speciale presso una banca o una cooperativa di risparmio e credito, che istituisce per la fondazione ea suo nome. Fino alla costituzione della fondazione, la persona che mantiene il conto non consente che il pagamento venga effettuato a valere sul conto, a meno che non sia provato che la fondazione non è stata validamente costituita; se la fondazione è stata costituita per acquisizione in caso di decesso, l’invalidità dello stabilimento deve essere decisa da un tribunale.

(3) Se l’oggetto del deposito è una cosa iscritta nell’elenco pubblico, il depositante deve anche presentare all’amministratore del deposito una dichiarazione sul deposito; dopo l’istituzione della fondazione, il suo diritto di proprietà sarà iscritto nell’elenco pubblico sulla base di questa dichiarazione. La firma del depositante sulla dichiarazione deve essere verificata ufficialmente.

§ 332

Il depositante dovrà confermare per iscritto alla persona che propone l’iscrizione della fondazione nel pubblico registro che ha adempiuto all’obbligo di deposito, quando questo è avvenuto, qual è l’oggetto del deposito e qual è l’importo totale dei depositi. Se il gestore del deposito conferma un livello di rendimento superiore a quello effettivamente previsto, è responsabile nei confronti dei creditori per i debiti della fondazione fino all’importo della differenza per un periodo di cinque anni dalla costituzione della fondazione.

§ 333

(1) L’ oggetto depositato deve essere consegnato dal gestore del deposito alla fondazione senza indebito ritardo dopo la sua creazione.

(2) Se la fondazione non è stata costituita, il gestore del deposito restituisce l’oggetto del deposito alla persona che lo ha rimborsato o portato. Anche le azioni legali intraprese dall’amministratore nell’amministrazione del soggetto vincolano questa persona.

§ 334

(1) Dopo l’istituzione della fondazione, il capitale della fondazione può essere moltiplicato per le donazioni della fondazione o per la decisione di aumentare il capitale della fondazione.

(2) Se l’oggetto non monetario del dono soddisfa la presunzione di reddito permanente e se non funge da garanzia, si considera che il dono moltiplica il capitale della fondazione.

Patrimonio della fondazione e capitale della fondazione
§ 335

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale della fondazione e da altri beni.

§ 336

(1) Il capitale di dotazione è costituito da un insieme di elementi di depositi nella fondazione, o anche da donazioni di dotazione.

(2) Il capitale di dotazione deve avere un valore totale corrispondente ad almeno 500.000 CZK.

§ 337

L’espressione monetaria del capitale di dotazione è il capitale di dotazione. L’importo del capitale di dotazione è iscritto nel registro pubblico.

§ 338

(1) La fondazione utilizza la sua proprietà in conformità con lo scopo dichiarato nella carta della fondazione e nello statuto e alle condizioni ivi specificate per fornire contributi alla fondazione, per garantire che le proprie attività adempiano al suo scopo e per coprire i costi di valutazione della capitale della fondazione e costi di amministrazione.

(2) Non si tiene conto dei procedimenti giudiziari in base ai quali la fondazione si assume una responsabilità illimitata per un’altra persona.

§ 339

(1) Ciò che costituisce il capitale di dotazione non può essere dato in pegno o altrimenti utilizzato per garantire un debito. Ciò non si applica se la fondazione gestisce un impianto commerciale, nella misura necessaria per il suo buon funzionamento.

(2) Qualcosa del mandante della fondazione può essere alienato solo se non contraddice la volontà della persona che ha donato il dono alla fondazione o adempiuto all’obbligo di deposito. Diversamente, qualcosa dal capitale di fondazione può essere alienato solo se si verifica a titolo oneroso incluso nel capitale di fondazione o se la necessità di alienazione è stata causata da un cambiamento di circostanze che non avrebbe potuto essere previsto e che altrimenti non può essere affrontato nemmeno con la dovuta diligenza .

§ 340

La Fondazione tratta il mandante della fondazione con la cura prevista dalla presente legge per l’amministrazione dei beni di terzi. Se, in base alle disposizioni sulla semplice amministrazione dei beni di terzi, per una determinata azione legale è richiesto il consenso del beneficiario, per tale azione legale è richiesto il previo consenso della persona specificata nello statuto della fondazione; in caso di mancata designazione di tale soggetto è richiesto il preventivo consenso dell’Organismo di Vigilanza.

§ 341

(1) Se il capitale della fondazione o il fatturato della fondazione nel periodo contabile passato raggiunge un importo almeno dieci volte superiore a quanto stabilito nel § 330 par.1, il bilancio regolare, il bilancio straordinario e il bilancio consolidato sono soggetti a verifica dell’audit.

(2) Il bilancio è soggetto a verifica da parte del revisore anche se, ai sensi di esso, viene presa una decisione sull’aumento o la diminuzione del capitale della fondazione o sulla trasformazione della fondazione.

Aumento del capitale di dotazione
§ 342

(1) Dopo l’approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione può, entro un anno dalla data in cui sono stati accertati i dati sui quali è stato redatto il bilancio, decidere in merito all’incremento della quota capitale di fondazione e all’aumento della fondazione capitale,

a) se l’aumento del capitale di dotazione non supera la differenza tra l’importo delle fonti di finanziamento proprie della fondazione, le attività della fondazione riportate nel bilancio dal lato del passivo e il capitale di dotazione, e

b) se per aumentare il capitale della fondazione non vengono utilizzate risorse proprie, che sono accantonate e il cui scopo la fondazione non può cambiare.

(2) La decisione sulla moltiplicazione del capitale di dotazione e sull’aumento del capitale di dotazione conterrà l’importo di cui è aumentato il capitale di dotazione e la designazione della fonte da cui il capitale di dotazione è aumentato secondo la struttura della fondazione proprie fonti di finanziamento.

(3) Se la fondazione rileva una diminuzione delle proprie risorse da un bilancio preparato successivamente, la decisione di aumentare il capitale della fondazione si baserà su questo bilancio.

§ 343

(1) Se la fondazione aumenta il capitale della fondazione dell’importo della donazione, il cui oggetto è una cosa idonea a essere un contributo alla fondazione, l’entità dell’aumento del capitale della fondazione non può essere superiore al suo valore accertato .

(2) La decisione di aumentare il capitale di dotazione deve contenere l’importo di cui viene aumentato il capitale di dotazione e una descrizione della cosa per la quale viene moltiplicato il capitale di dotazione, insieme alle informazioni sul valore della cosa e un’indicazione di come questo il valore è stato determinato.

Riduzione del capitale di dotazione
§ 344

(1) Se lo statuto della fondazione non lo vieta, la fondazione può ridurre il capitale della fondazione abbreviando il capitale della fondazione, se ciò richiede un interesse per l’adempimento più economico del suo scopo. Il capitale di dotazione può essere ridotto fino a un massimo di un quinto dell’importo del capitale di dotazione per un periodo di cinque anni. La riduzione del capitale della fondazione non può coprire direttamente o indirettamente i costi di amministrazione della fondazione.

(2) La decisione di ridurre il capitale di dotazione deve contenere l’importo di cui viene ridotto il capitale di dotazione e il motivo per cui viene ridotto.

§ 345

È vietato ridurre il capitale di dotazione a un importo inferiore a 500.000 CZK.

§ 346

Se la fondazione perde qualsiasi parte del capitale di fondazione o se il suo valore diminuisce in modo significativo, la fondazione ricostituirà il capitale di fondazione senza indebito ritardo; se ciò non è ben possibile, ridurrà il capitale di dotazione nella misura corrispondente alla perdita.

Disposizioni comuni
§ 347

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all’aumento o alla diminuzione del capitale di dotazione previo consenso dell’Organismo di Vigilanza.

§ 348

L’aumento o la diminuzione del capitale di dotazione ha effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

Fondo associato
§ 349

(1) Di comune accordo, la Fondazione può essere incaricata dell’amministrazione come fondo associato di beni idoneo a essere oggetto di un contributo alla Fondazione e affidare alla Fondazione l’utilizzo di tali beni per lo scopo concordato, se sono correlati alla missione della Fondazione; il suo utilizzo non deve consistere nel sostegno di un partito politico o di un movimento politico.

(2) Il contratto richiede una forma scritta.

§ 350

Se si concorda che la Fondazione gestirà il fondo associato con una designazione speciale, la designazione dovrà contenere le parole “fondo associato”. La designazione deve essere data contestualmente al nome della fondazione che gestisce il fondo associato.

§ 351

Si considera che la Fondazione effettui la semplice gestione del patrimonio del fondo associato e lo faccia dietro compenso nella misura normalmente richiesta in casi analoghi.

§ 352

(1) I diritti e gli obblighi del fondo di gestione derivano solo dalla gestione della fondazione. Il patrimonio del fondo associato viene registrato dalla fondazione separatamente dal suo patrimonio.

(2) In caso di scioglimento della fondazione, il liquidatore dispone del fondo associato in modo tale da mantenerne la natura giuridica e lo scopo.

Contributo della Fondazione
§ 353

(1) La Fondazione non può fornire un contributo della fondazione a una persona che è membro del suo organo o che è un dipendente della Fondazione, oa una persona a loro vicina.

(2) Se i motivi di ciò non sono particolarmente meritevoli, causati da parte del fondatore da un mutamento di circostanze, la fondazione può non fornire un contributo di fondazione al suo fondatore; in presenza di tali motivi, decide il Consiglio di Amministrazione previa consultazione del Consiglio di Sorveglianza o del Revisore. Ciò vale anche nel caso di fornire un contributo di fondazione a una persona vicina al fondatore, a meno che la fondazione non sia stata istituita per sostenere persone vicine al fondatore.

§ 354

Chi ha accettato il contributo di dotazione potrà utilizzarlo solo nel rispetto delle condizioni pattuite; su richiesta, dimostrare alla Fondazione come lo ha utilizzato. Chiunque abbia utilizzato il contributo di fondazione in violazione delle condizioni pattuite lo restituirà alla fondazione come ingiusto arricchimento.

§ 355

(1) La Fondazione non può fornire contributi di dotazione se l’importo delle risorse proprie per finanziare le attività della Fondazione riportato nel bilancio dal lato del passivo è inferiore all’importo del capitale di dotazione adeguato ai sensi del paragrafo 2, o se sarebbe inferiore rispetto all’importo rettificato del capitale di dotazione come risultato dei contributi di dotazione.

(2) All’importo del capitale di dotazione è aggiunto ai fini di cui al paragrafo 1

a) un aumento del capitale di dotazione a seguito dell’accettazione del capitale di dotazione o di una decisione, anche se non ancora iscritta nel registro pubblico, e

b) risorse proprie destinate e il cui scopo la Fondazione non può cambiare.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di fornitura di contributi da donazioni destinate a questo scopo dal donatore.

§ 356

Una persona che ha ricevuto in buona fede un contributo di fondazione fornito in violazione del § 355 non è obbligata a restituirlo.

§ 357

Costi di gestione
La Fondazione contabilizza separatamente i contributi della fondazione, altre attività per adempiere allo scopo della fondazione e i costi della sua amministrazione.

Rapporto annuale
§ 358

(1) La Fondazione redige una relazione annuale entro la fine del sesto mese successivo alla fine del periodo contabile precedente.

(2) La relazione annuale contiene il bilancio e una panoramica di tutte le attività della Fondazione, inclusa una valutazione di queste attività.

(3) Nella relazione annuale, la Fondazione deve dichiarare almeno

a) una panoramica delle proprie attività e passività,

b) per le donazioni di dotazione individuale, una panoramica delle persone che hanno fornito una donazione di dotazione per un importo superiore a 10.000 CZK,

c) una panoramica di come sono stati utilizzati i beni della fondazione,

d) una panoramica delle persone a cui è stato fornito un contributo di fondazione per un importo superiore a 10.000 CZK,

e) una valutazione del rispetto delle regole per la fornitura dei contributi della fondazione ai sensi degli articoli da 353 a 356 e una panoramica dei costi della propria amministrazione; e

f) valutazione dei dati di base del bilancio annuale e della relazione di revisione, se la fondazione è tenuta a far verificare il bilancio da un revisore.

(4) Se, dopo la pubblicazione del rapporto, si manifesta un fatto che giustifica la correzione del rapporto, la Fondazione farà e pubblicherà la correzione senza indebito ritardo.

§ 359

(1) Se un donatore lo richiede, la Fondazione non indicherà i dettagli del donatore nella relazione annuale. Il destinatario del contributo di dotazione ha lo stesso diritto. Quando si fornisce un contributo di fondazione per un importo superiore a 10.000 CZK, solo una persona che ha ricevuto un contributo di fondazione per motivi umanitari, in particolare per motivi di salute, può richiedere l’anonimato.

(2) La Fondazione mantiene l’anonimato se le persone autorizzate le consegnano la domanda prima dell’approvazione della relazione annuale. Tuttavia, una persona che ha ricevuto una sovvenzione della fondazione per motivi umanitari può esercitare il proprio diritto all’anonimato in qualsiasi momento se la fondazione non l’ha istruita a concedere la sovvenzione; si ritiene che non sia stata data alcuna istruzione.

§ 360

(1) La Fondazione pubblica la relazione annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la mette inoltre a disposizione presso la propria sede legale. Se la fondazione non è istituita come pubblica utilità è sufficiente rendere disponibile presso la sua sede la relazione annuale.

(2) Se il Consiglio di Amministrazione non ha approvato la relazione annuale, la Fondazione pubblica la relazione annuale secondo le modalità di cui al paragrafo 1 entro la fine del periodo contabile immediatamente successivo e dichiara che la relazione annuale non è stata approvato e per quali motivi.

§ 361

Tutti possono visualizzare la relazione annuale nel registro pubblico e trarne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede della fondazione.

Consiglio di Amministrazione
§ 362

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo statutario della Fondazione; ha almeno tre membri.

§ 363

A meno che lo statuto della fondazione non specifichi ulteriori restrizioni, una persona che non è idonea a far parte del consiglio di amministrazione

a) è membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione,

(b) è impiegato dalla Fondazione; o

c) non è in buona fede in relazione allo scopo della fondazione.

§ 364

A meno che lo statuto della fondazione non preveda un altro mandato di un membro del Consiglio di amministrazione, è di cinque anni. Salvo esclusione dallo statuto, un membro del consiglio di amministrazione può essere rieletto.

§ 365

(1) A meno che lo statuto della fondazione non disponga diversamente, il consiglio di amministrazione elegge e revoca i suoi membri.

(2) Lo Statuto di Fondazione può prevedere che un certo numero di membri del Consiglio di Amministrazione debba essere eletto tra i candidati proposti al Consiglio di Amministrazione da soggetti designati dallo Statuto di Fondazione, o da soggetti designati secondo le modalità ivi specificate.

§ 366

A meno che lo statuto della fondazione non fornisca altre ragioni, il consiglio di amministrazione rimuove dall’incarico il suo membro che ha violato gravemente o ripetutamente lo statuto o lo statuto della fondazione, o che ha violato la legge in un modo che chiaramente danneggia la reputazione della fondazione. Se non lo fa entro un mese dal giorno in cui è venuta a conoscenza del motivo del ricorso, ma non oltre sei mesi dal giorno in cui è sorto il motivo, il tribunale rimuove il membro del Consiglio di amministrazione. Amministratori in carica su richiesta di soggetto che attesti un interesse giuridico; il diritto di chiedere la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione decade se non è stato esercitato entro un anno dal giorno in cui è insorta la causa della revoca.

§ 367

(1) In caso di cessazione dell’appartenenza al Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione elegge un nuovo membro entro tre mesi. In caso contrario, il tribunale nomina un nuovo membro del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di vigilanza o su proposta di persona che attesti un interesse legale, fino a quando il Consiglio di amministrazione non elegge un nuovo membro.

(2) Il tribunale nomina un nuovo membro del Consiglio di amministrazione anche senza mozione, se il Consiglio di amministrazione non è in grado di decidere su una nuova elezione a causa di una diminuzione del numero dei suoi membri.

Consiglio di Sorveglianza
§ 368

(1) Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo di controllo e revisione della Fondazione; ha almeno tre membri.

(2) Il Consiglio di Sorveglianza deve essere istituito se il capitale di dotazione è almeno dieci volte superiore a quanto stabilito nella Sezione 330 (1).

§ 369

A meno che lo statuto della fondazione non preveda ulteriori restrizioni, una persona che non è idonea a far parte del Consiglio di Sorveglianza

a) è un membro del consiglio di amministrazione o un liquidatore,

(b) è impiegato dalla Fondazione; o

c) non è in buona fede in relazione allo scopo della fondazione.

§ 370

(1) Se lo statuto della fondazione o, nei limiti della sua designazione, lo statuto della fondazione non affida ulteriori competenze all’Organismo di Vigilanza, l’Organismo di Vigilanza

a) controlla se il consiglio di amministrazione esercita i propri poteri in conformità con la legge e in conformità con lo statuto e lo statuto della fondazione,

b) controlla il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione dei contributi di dotazione,

c) richiama l’attenzione del Consiglio di Amministrazione sulle carenze individuate e propone proposte per la loro eliminazione,

d) controlla le modalità di tenuta dei conti e rivede i bilanci annuali, straordinari e consolidati,

(e) commenti sulla relazione annuale; e

f) riferisce per iscritto al consiglio di direzione sulle proprie attività di controllo almeno una volta all’anno.

(2) Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta la Fondazione nei confronti di un membro del Consiglio di amministrazione, nonché in ogni questione in cui l’interesse dei membri del Consiglio di amministrazione sia in contraddizione con gli interessi della Fondazione. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza nomina uno dei suoi membri.

§ 371

(1) Il Consiglio di Sorveglianza convoca una riunione del Consiglio di Amministrazione, a meno che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non lo faccia su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

(2) Nell’ambito delle competenze del Consiglio di Sorveglianza, il suo membro autorizzato può prendere visione dei documenti della Fondazione e richiedere ai membri di altri organi della Fondazione o ai suoi dipendenti spiegazioni su singole questioni.

§ 372

Salvo disposizione contraria dello statuto della fondazione, lo stesso Consiglio di Sorveglianza elegge e revoca i suoi membri. Le disposizioni del Consiglio di Amministrazione si applicano analogamente all’elezione e alla revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza e al loro mandato.

Ispettore
§ 373

(1) Se l’Organismo di Vigilanza non è istituito, i suoi poteri devono essere esercitati dal revisore.

(2) Lo statuto della fondazione o lo statuto della fondazione può stabilire che la funzione del revisore dei conti deve essere svolta da una persona giuridica il cui oggetto di attività consente lo svolgimento delle attività di controllo e revisione e che deve svolgere questa funzione per un tempo indefinito. periodo.

§ 374

(1) La sezione 369 deve applicarsi mutatis mutandis alla capacità di essere un revisore dei conti. Se il revisore è una persona giuridica, il suo rappresentante che soddisfa le condizioni di cui alla prima frase può esercitare i propri diritti e obblighi associati alla funzione di revisore.

(2) Se lo statuto non specifica un periodo più breve, la durata del mandato del revisore è di cinque anni. Il revisore può essere eletto più volte, a meno che lo statuto della fondazione non lo escluda.

§ 375

(1) A meno che lo statuto della fondazione non preveda un altro metodo, il revisore dei conti sarà eletto e revocato dal consiglio di amministrazione.

(2) A meno che lo statuto della fondazione non abbia altri motivi, il Consiglio ritira il supervisore che ha ripetutamente o gravemente violato lo statuto o lo statuto della fondazione, o che ha infranto la legge distorcendo manifestamente la reputazione della Fondazione. Se non lo fa entro un mese dal giorno in cui è venuta a conoscenza del motivo del ricorso, ma non oltre sei mesi dal giorno in cui è sorto il motivo, il revisore deve presentare ricorso al tribunale sulla mozione della persona che dimostra l’interesse legale; il diritto di chiedere il ricorso del revisore decade se non è stato esercitato entro un anno dal giorno in cui è sorto il motivo del ricorso.

Abolizione della fondazione con liquidazione
§ 376

Se lo scopo per il quale è stata costituita la fondazione è stato raggiunto, la fondazione si scioglie e il consiglio di amministrazione elegge un liquidatore.

§ 377

(1) Il tribunale scioglierà la fondazione con liquidazione su richiesta di una persona che ha un interesse legale in essa, o anche senza una mozione se

a) la fondazione svolge un’attività vietata dal § 145 o agisce in violazione del § 307,

b) la fondazione diventa partner a responsabilità illimitata dell’azienda,

c) la fondazione viola gravemente o ripetutamente il divieto di fornire un contributo di fondazione a una persona specificata nel § 353,

d) la fondazione non eroga contributi di fondazione per più di due anni senza che ciò sia grave motivo,

e) la fondazione dispone del mandante della fondazione in violazione del § 339,

f) il valore del capitale di dotazione diminuisce al di sotto di 500.000 CZK e che questa situazione si protrae per più di un anno dalla fine del periodo contabile in cui il valore del capitale di dotazione è diminuito,

(g) il capitale di dotazione non genera alcun rendimento per più di due anni; o

(h) non è permanentemente possibile che la Fondazione continui a raggiungere il suo scopo.

(2) Questa disposizione non influisce sul § 172.

§ 378

(1) Il curatore monetizza la sostanza della liquidazione nella misura necessaria per il regolamento dei debiti della fondazione. Disporranno del saldo di liquidazione secondo lo statuto della fondazione.

(2) Se lo statuto di una fondazione di pubblica utilità stabilisce che il saldo di liquidazione deve essere utilizzato per scopi diversi dal pubblico beneficio, ciò non viene preso in considerazione.

§ 379

(1) Se la carta non specifica come deve essere smaltito il saldo di liquidazione, il liquidatore lo offrirà alla fondazione per uno scopo simile. Tuttavia, se esiste una ragione seria, il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire il saldo di liquidazione al Comune, alla Regione o allo Stato in via prioritaria.

(2) Se non è possibile offrire il saldo di liquidazione a una fondazione con uno scopo simile, o se un’offerta fatta ai sensi del paragrafo 1 viene respinta, il liquidatore deve offrire il saldo di liquidazione al comune nel cui territorio la fondazione ha il suo sede legale. Se il Comune non accetta l’offerta entro due mesi dalla data di efficacia, il saldo di liquidazione è acquisito dalla Regione nel cui territorio ha sede la Fondazione.

§ 380

Se il saldo di liquidazione è ottenuto da un comune, regione o stato, utilizzerà il saldo di liquidazione solo per scopi di pubblica utilità.

§ 381

Se la fondazione ha ricevuto prestazioni stanziate dal bilancio pubblico, le disposizioni della sezione 378 non si applicano e il liquidatore dispone della parte rilevante del saldo di liquidazione secondo la decisione dell’autorità competente.

Trasformazione della fondazione
§ 382

(1) La trasformazione di una fondazione può avvenire mediante la sua fusione mediante fusione con un’altra fondazione o con il fondo di fondazione, oppure cambiando la forma giuridica in un fondo di fondazione.

(2) Una fondazione può essere fusa con un’altra fondazione o con un fondo di fondazione, a meno che lo statuto della fondazione non lo precluda e le persone interessate abbiano lo stesso scopo o uno simile. Quando si fonde la fondazione con il fondo di fondazione, la fondazione deve essere il successore.

§ 383

(1) L’accordo di fusione deve contenere almeno

a) dati sul nome, sede legale e dati identificativi delle persone coinvolte, indicando quale di loro è estinto e quale è il successore,

b) determinazione della struttura in cui il soggetto successore assume le componenti di patrimonio netto e di debito delle persone defunte che non sono passività,

c) l’ importo del capitale di fondazione, se il successore è la fondazione,

d) un accordo sul cambiamento dello status del successore, se tale cambiamento si verifica a seguito della fusione,

e) giorno decisivo.

(2) In caso di fusione di fondazioni, l’importo del capitale di fondazione di cui al comma 1 lett c) dato dalla somma dei capitali di fondazione accorpati dalle fondazioni. Quando si fonde il fondo di dotazione con la fondazione come successore, il capitale di dotazione può essere aumentato alle condizioni specificate nel § 342; in tal caso, l’accordo di fusione deve contenere i requisiti specificati nel § 342 paragrafo 2.

(3) Il contratto di fusione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 384

(1) Prima della conclusione dell’accordo di fusione, le persone partecipanti si rendono disponibili reciprocamente i propri conti e forniscono altre informazioni e documenti necessari per la valutazione delle conseguenze giuridiche ed economiche della fusione.

(2) Chiunque venga a conoscenza dei dati di cui al comma 1 manterrà il segreto sui fatti di cui la legge vieta la pubblicazione o la cui divulgazione possa arrecare grave pregiudizio all’interessato.

§ 385

I consigli di sorveglianza oi revisori dei conti delle parti interessate esaminano i conti di ciascuna delle parti coinvolte e redigono una relazione sui fatti oggetto dei loro conti, compreso un parere sul progetto di accordo di fusione e sulle conseguenze economiche del fusione; il rapporto può anche essere compilato come comune a tutte le parti interessate.

§ 386

(1) Se viene redatta una relazione ai sensi della Sezione 385, si decide sulla fusione del Consiglio di amministrazione delle persone partecipanti. Le riunioni del Consiglio di Gestione devono essere annunciate almeno 30 giorni prima della riunione; entro tale periodo è messo a disposizione di ciascun membro del consiglio di amministrazione

a) un progetto di accordo di fusione,

b) se, a seguito della fusione, lo statuto del successore, il suo statuto,

(c) i bilanci di tutte le parti coinvolte; se il bilancio è redatto sulla base dei dati alla data in cui sono trascorsi più di sei mesi dalla data del progetto di accordo di fusione, anche il bilancio infrannuale del soggetto interessato,

(d) il bilancio di apertura del successore; e

e) una relazione ai sensi della Sezione 385.

(2) Il Consiglio di Amministrazione può solo accettare o rifiutare il progetto di accordo di fusione.

(3) Se una riunione dei consigli di amministrazione delle persone coinvolte è convocata in comune, i singoli consigli di amministrazione voteranno separatamente sul progetto di accordo di fusione. Tuttavia, se, dopo l’approvazione del contratto, vengono eletti i membri degli organi del successore, i consigli di amministrazione degli interessati possono decidere di votare congiuntamente su tali membri.

§ 387

(1) I partecipanti pubblicheranno un avviso congiunto almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, indicando quali persone sono coinvolte nella fusione e quale di loro diventerà il successore.

(2) Se il creditore della parte interessata presenta un reclamo entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della fusione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se dimostra che la recuperabilità del credito si deteriorerà. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della fusione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la scissione venga iscritta nel registro pubblico.

§ 388

Solo una parte interessata, un membro del consiglio di amministrazione, un membro del consiglio di sorveglianza o un sindaco ha diritto di far valere la nullità del contratto di fusione; tale diritto decade se la proposta non è depositata entro tre mesi dalla data della riunione del Consiglio di Gestione.

§ 389

(1) Una proposta per l’iscrizione di una fusione nel registro pubblico deve essere presentata congiuntamente da tutte le persone interessate; la proposta deve essere firmata anche dai membri dell’organo statutario del successore.

(2) Sulla base della proposta, la fusione sarà registrata cancellando le persone defunte dal registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il loro successore legale e indicando la data di efficacia della fusione e i nomi, gli indirizzi della sede legale e l’identificazione dei dati delle persone con il successore, e qualsiasi ulteriore modifica nel successore, se del caso.

§ 390

(1) Se le parti interessate non presentano una proposta di registrazione della fusione entro sei mesi dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, qualsiasi parte interessata che era disposta a presentare una proposta può recedere dal contratto. Se anche una parte recede dal contratto, scadono gli obblighi di tutte le parti stabiliti dal contratto.

(2) Se le persone partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro un anno dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, si applica che tutte le persone interessate hanno recesso dal contratto.

(3) Insieme e inseparabilmente a una persona che ha fatto sì che la domanda di registrazione di una fusione non fosse presentata in tempo, egli risarcirà le altre persone interessate per i danni causati dai membri del suo organo statutario, ad eccezione di coloro che dimostrano di fatto sforzi sufficienti per.

Modifica della forma giuridica della fondazione in fondo di dotazione
§ 391

(1) Se lo statuto della fondazione lo ammette espressamente, il Consiglio di amministrazione può, previo parere del Consiglio di vigilanza o del revisore, decidere di modificare la forma giuridica della fondazione in un fondo di fondazione, ma solo se il valore del capitale della fondazione è diminuito al di sotto di un periodo non transitorio.

(2) La decisione di modificare la forma giuridica deve contenere

a) designazione della fondazione con nome, sede legale e dati identificativi,

b) il nome del fondo di dotazione dopo il cambio di forma giuridica,

c) giorno decisivo,

d) dati sui componenti degli organi del fondo di dotazione, che sono iscritti nel pubblico registro.

(3) La decisione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 392

La decisione di modificare la forma giuridica ha effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 393

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di Fondazione, la Fondazione pubblica un avviso di intenzione di prendere una decisione sul cambiamento della forma giuridica.

(2) Un creditore della fondazione che presenta la sua richiesta entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della modifica della forma giuridica è diventata effettiva nei confronti di terzi può richiedere che il suo credito sia garantito con una sicurezza sufficiente se la sua recuperabilità si deteriora a causa di il cambio di forma giuridica. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del suo credito si deteriora in modo significativo a seguito del cambiamento della forma giuridica, deve avere sufficiente certezza prima che la modifica della forma giuridica sia iscritta nel registro pubblico.

Sottosezione 3

fondo di dotazione
§ 394

(1) Il fondatore costituisce un fondo di fondazione per uno scopo utile socialmente o economicamente.

(2) Il nome del fondo di dotazione deve contenere le parole “fondo di dotazione”.

§ 395

Il fondo di dotazione è costituito da una carta o da un’acquisizione in caso di morte.

§ 396

(1) I procedimenti legali fondatori contengono almeno

a) nome e sede legale del fondo di dotazione,

b) il nome del fondatore e la sua residenza o sede legale,

c) definizione dello scopo per il quale è costituito il fondo di dotazione,

d) informazioni sull’importo del deposito, o sul suo oggetto non monetario,

e) il numero dei membri del consiglio di amministrazione nonché i nomi e la residenza dei suoi primi membri e un’indicazione di come i membri del consiglio di amministrazione agiscono per conto del fondo di dotazione,

f) il numero dei membri del Consiglio di Sorveglianza e il nome e l’indirizzo dei suoi primi membri, o il nome e l’indirizzo del primo revisore,

(g) la designazione del gestore dei depositi; e

h) le condizioni per l’erogazione dei contributi dal patrimonio del fondo di dotazione o la definizione del ventaglio di attività che il fondo di dotazione può svolgere in relazione al suo scopo.

(2) Se il fondo di dotazione è costituito per acquisizione in caso di morte e se il fondatore non determina le modalità di nomina dei primi membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza, o del primo revisore, l’esecutore li nomina; in caso contrario sono nominati dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un interesse giuridico a farlo.

§ 397

Costituzione di un fondo di dotazione
Il fondo di dotazione viene istituito il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 398

(1) La proprietà del fondo di dotazione è costituita da un insieme derivante da depositi e donazioni, il cui oggetto potrebbe non soddisfare l’assunzione di reddito permanente. Ciò che è posseduto dal fondo di dotazione non può essere fermato o altrimenti utilizzato per garantire il debito; l’azione legale contraria non viene presa in considerazione.

(2) Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.

(3) Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

§ 399

(1) Připustí-li to výslovně zakladatelské právní jednání, může správní rada rozhodnout po předchozím vyjádření dozorčí rady nebo revizora o změně právní formy nadačního fondu na nadaci. Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat alespoň označení nadačního fondu názvem, sídlem a identifikujícím údajem a náležitosti stanovené pro nadační listinu.

(2) Rozhodnutí vyžaduje formu veřejné listiny.

§ 400

(1) Nejméně třicet dnů před zasedáním správní rady zveřejní nadační fond oznámení o záměru změnit právní formu.

(2) Un creditore del fondo di dotazione che registra il suo credito entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della modifica è diventata effettiva nei confronti di terzi può richiedere che il suo credito sia garantito con sufficiente certezza se la recuperabilità del credito si deteriora di conseguenza della modifica della forma giuridica. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del suo credito si deteriora in modo significativo a seguito del cambiamento della forma giuridica, deve disporre di una sicurezza sufficiente prima che il cambiamento della forma giuridica sia iscritto nel registro pubblico.

§ 401

(1) Se non è permanentemente possibile che il fondo di dotazione continui a raggiungere il suo scopo, il Consiglio di amministrazione decide in merito allo scioglimento del fondo di dotazione con liquidazione ed elegge un liquidatore.

(2) Se il fondo di dotazione non soddisfa lo scopo per il quale è stato istituito, il tribunale lo cancella su proposta della persona che ne certifica l’interesse legale e ne ordina la liquidazione.

Sezione 4

Istituto
§ 402

Un istituto è una persona giuridica costituita allo scopo di svolgere attività socialmente o economicamente utili utilizzando le sue componenti personali e patrimoniali. L’Istituto gestisce attività i cui risultati sono ugualmente disponibili per tutti a condizioni predeterminate.

§ 403

Se l’istituto gestisce un impianto commerciale o altra attività ausiliaria, l’operazione non deve andare a discapito della qualità, della portata e della disponibilità dei servizi forniti nell’ambito dell’attività principale dell’istituto. L’utile può essere utilizzato dall’istituto solo per sostenere l’attività per la quale è stato costituito e per coprire i costi della propria amministrazione.

§ 404

Nome dell’istituto
Il nome dell’istituto deve contenere le parole “istituto registrato”, ma l’abbreviazione “z. a.”

§ 405

Fondazione dell’istituto
(1) L’ Istituto sarà costituito mediante atto costitutivo o mediante acquisizione in caso di morte. I procedimenti legali fondatori includono almeno

a) il nome dell’istituto e la sua sede legale,

b) lo scopo dell’istituto definendo l’oggetto della sua attività, o anche l’oggetto della sua attività,

c) informazioni sull’importo del deposito, o sul suo oggetto non monetario,

d) il numero dei membri del consiglio di amministrazione nonché i nomi e le residenze dei suoi primi membri; e

e) dettagli sull’organizzazione interna dell’istituto, salvo che non si riservi la modifica dello statuto dell’istituto.

(2) Se l’assemblea legale fondatrice istituisce il Consiglio di Sorveglianza, deve indicare il numero dei membri del Consiglio di Sorveglianza ei nomi e le residenze dei suoi primi membri.

§ 406

(1) Il fondatore decide in merito ai cambiamenti nei procedimenti legali di fondazione anche durante la durata dell’istituto.

(2) Se il processo decisionale del fondatore non è possibile, la persona designata dall’atto giuridico fondatore nella misura ivi specificata acquisisce i suoi diritti sulla costituzione, altrimenti il ​​consiglio di amministrazione li acquisisce; in tal caso, tuttavia, la decisione del consiglio di amministrazione di modificare lo scopo della Costituzione o di annullarla richiede il previo consenso del tribunale.

§ 407

Fondazione dell’istituto
L’istituto è istituito mediante iscrizione nel registro pubblico.

§ 408

Direttore
(1) Il direttore è l’organo statutario dell’istituto. Lo statuto può scegliere un’altra designazione per questo organo, a condizione che ciò non crei un’impressione fuorviante della sua natura.

(2) L’amministratore non può essere un membro del consiglio di amministrazione e, se è stato istituito un consiglio di sorveglianza o un altro organo di natura simile, anche un membro di tale organo. Se una persona condannata per un reato intenzionale è stata eletta dal Direttore, l’elezione non sarà presa in considerazione.

Consiglio di Amministrazione
§ 409

(1) A meno che il procedimento legale istitutivo non specifichi un metodo diverso, il fondatore nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione. Se ciò non è possibile, i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti e revocati dal Consiglio di Sorveglianza, se istituito; in caso contrario, il consiglio di amministrazione elegge e revoca esso stesso i propri membri.

(2) A meno che il procedimento legale istitutivo non preveda un altro mandato di un membro del Consiglio di amministrazione, è di tre anni. Salvo che l’azione legale costitutiva non lo precluda, un membro del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto; tuttavia, se il Consiglio di Gestione elegge e revoca esso stesso i propri membri, lo stesso soggetto può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

(3) Se è stato istituito un consiglio di sorveglianza, l’appartenenza al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza è incompatibile.

§ 410

Il Consiglio di Amministrazione elegge e revoca il Direttore, vigila sull’esercizio dei suoi poteri e delibera sulle azioni legali dell’Istituto nei confronti del Direttore; salvo diversa indicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione esprime la volontà dell’Istituto in questi procedimenti giudiziari.

§ 411

(1) Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, il bilancio regolare e straordinario e la relazione annuale dell’Istituto.

(2) Il Consiglio di Amministrazione decide sull’inizio della gestione di un impianto commerciale o altra attività ausiliaria dell’istituto o sulla modifica del suo oggetto, a meno che l’azione legale fondante non determini diversamente.

§ 412

(1) Se il procedimento legale istitutivo non determina ulteriori restrizioni, il Consiglio di Amministrazione concede il consenso preventivo al procedimento giudiziario con il quale l’Istituto

a) acquisisce o perde la proprietà del bene immobile,

b) grava sui propri beni immobili,

(c) acquisisce o perde il diritto d’autore o il diritto di proprietà industriale; o

d) costituisce un’altra persona giuridica o partecipa a tale persona mediante deposito.

(2) Salvo quanto diversamente specificato dal procedimento giudiziario istitutivo, il Consiglio di Amministrazione darà anche il consenso preventivo ai procedimenti giudiziari mediante i quali l’Istituto acquisisce o perde la proprietà di un bene mobile il cui valore è la legge sugli appalti pubblici.

§ 413

Statuto dell’istituto
(1) Se è determinato dal procedimento legale istitutivo o se è opportuno, il Consiglio di amministrazione emana lo statuto dell’istituto e adegua l’organizzazione interna dell’istituto ei dettagli delle sue attività.

(2) L’ Istituto pubblica lo statuto depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede dell’Istituto.

§ 414

Se l’atto costitutivo non prevede che i membri degli organi dell’istituto abbiano diritto a un compenso per lo svolgimento delle loro funzioni e per le modalità della sua determinazione, l’amministratore ha diritto al normale compenso e alle funzioni dei membri di altri organi. essere considerato onesto. In tal caso, l’importo della remunerazione del direttore o il metodo per determinarlo è determinato dal consiglio di amministrazione.

§ 415

(1) L’ Istituto contabilizza separatamente i costi e le entrate associati all’oggetto principale dell’attività, alla gestione di un impianto commerciale o ad altre attività ausiliarie e all’amministrazione dell’Istituto.

(2) Il bilancio dell’istituto deve essere verificato dal revisore se richiesto dall’azione legale fondatrice o dallo statuto, o se l’importo del fatturato netto dell’istituto supera i dieci milioni di CZK. In questi casi, il revisore verifica anche la relazione annuale dell’istituto.

§ 416

Rapporto annuale
(1) La relazione annuale dell’istituto contiene, oltre ai requisiti previsti da altre norme di legge in materia di contabilità, altri dati significativi sull’attività e sulla gestione dell’istituto, compreso l’ammontare dei benefici erogati ai componenti degli organi dell’istituto.

(2) Se il procedimento legale istitutivo non specifica un altro metodo di pubblicazione, l’Istituto pubblica il rapporto annuale entro sei mesi dalla fine del periodo contabile depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie.

§ 417

Se l’istituto non adempie al suo scopo per lungo tempo, sarà cancellato dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un interesse legale.

§ 418

In altri, le disposizioni sulla fondazione si applicano mutatis mutandis ai rapporti giuridici dell’Istituto; tuttavia, le disposizioni sul capitale di dotazione e sul capitale di dotazione non si applicano.

Parte 4

Consumatore
§ 419

Un consumatore è una persona che, al di fuori dell’ambito della sua attività commerciale o dell’ambito dello svolgimento autonomo della sua professione, stipula un contratto con un imprenditore o tratta in altro modo con lui.

Parte 5

Uomo d’affari
§ 420

(1) Una persona che esercita autonomamente un’attività lucrativa per proprio conto e responsabilità in una licenza commerciale o in modo simile con l’intenzione di farlo sistematicamente allo scopo di realizzare un profitto è considerata un imprenditore per quanto riguarda questa attività .

(2) Ai fini della protezione dei consumatori e ai fini della Sezione 1963, qualsiasi persona che conclude contratti relativi alla propria impresa, produzione o attività simile o nell’esercizio indipendente della propria professione, o una persona che agisce in nome o per conto per conto di un imprenditore, è anche considerato un imprenditore.

§ 421

(1) Un imprenditore è una persona registrata nel registro delle imprese. Le condizioni in cui le persone sono registrate nel registro delle imprese è determinato da un’altra legge.

(2) Un imprenditore è considerato una persona che ha una licenza commerciale o altra autorizzazione ai sensi di un’altra legge.

§ 422

Un imprenditore che non ha un nome commerciale agisce legalmente nella sua attività con il proprio nome; se è accompagnato da modifiche che ne caratterizzano più dettagliatamente la persona o l’attività, non deve essere fuorviante.

Società commerciale
§ 423

(1) La ragione sociale è il nome con il quale l’imprenditore è registrato nel registro delle imprese. Un imprenditore non deve avere più società commerciali.

(2) La protezione dei diritti di una società commerciale appartiene alla persona che l’ha utilizzata per la prima volta. Chiunque sia interessato dal proprio diritto a un’impresa ha gli stessi diritti della protezione contro la concorrenza sleale.

§ 424

Il nome dell’attività non deve essere intercambiabile con un altro nome dell’attività o deve essere ingannevole.

§ 425

(1) Una persona deve essere registrata nel registro delle imprese da una società commerciale, generalmente costituita a suo nome. Se il suo nome cambia, può continuare a utilizzare il suo nome precedente nell’attività; tuttavia, pubblicheranno la modifica del nome.

(2) Se una persona è registrata nel registro delle imprese con una ragione sociale diversa dal proprio nome, deve essere chiaro che non si tratta di una ragione sociale di una persona giuridica.

§ 426

Se più stabilimenti commerciali di più imprenditori vengono fusi in un gruppo aziendale, i loro nomi o società commerciali possono contenere elementi identici; tuttavia, il pubblico deve essere in grado di distinguerli.

§ 427

(1) Chi acquisisce un nome commerciale ha il diritto di utilizzarlo se ha il consenso del suo predecessore o del suo successore legale; tuttavia, è necessario allegare alle informazioni commerciali la successione legale.

(2) In caso di trasformazione di una persona giuridica, la società commerciale passerà al successore legale, se è d’accordo; non è richiesto il consenso di un’altra persona. Se una persona giuridica ha più di un successore legale e non è determinato a quale di essi passerà l’attività, l’attività non verrà trasferita a nessuno di essi.

§ 428

Il diritto di revocare il consenso all’uso del suo nome nella ragione sociale di una persona giuridica ha il diritto se ha un motivo così serio per farlo da non poter essere equamente preteso che il suo nome sia usato nella ragione sociale; tale motivo può essere, in particolare, un cambiamento nella natura predominante dell’attività di una persona giuridica o un cambiamento nella struttura proprietaria di una società commerciale. In queste condizioni, anche il successore legale della persona che ha prestato il consenso ha il diritto di revocare il consenso.

§ 429

La sede dell’uomo d’affari
(1) La sede legale di un imprenditore è determinata dall’indirizzo inserito nel registro pubblico. Se una persona fisica non è iscritta come imprenditore nel registro pubblico, la sua sede legale è il luogo in cui ha lo stabilimento principale o dove risiede.

(2) Se un imprenditore dichiara come sua sede legale un luogo diverso dalla sua effettiva sede legale, tutti possono anche invocare la sua effettiva sede legale. Nei confronti di una persona che invoca la sede legale di un imprenditore iscritto nel registro pubblico, l’imprenditore non può opporsi al fatto di avere la sua effettiva sede legale altrove.

Rappresentazione di un uomo d’affari
§ 430

(1) Se un imprenditore affida a qualcuno una determinata attività durante il funzionamento di un impianto commerciale, questa persona rappresenta l’imprenditore in tutte le trattative che di solito avvengono durante questa attività.

(2) Un imprenditore è anche obbligato ad agire da un’altra persona nel suo stabilimento, se la terza parte era in buona fede che la persona che agisce è autorizzata ad agire.

§ 431

Se il rappresentante dell’imprenditore eccede l’autorità del rappresentante, l’imprenditore è vincolato da un’azione legale; ciò non si applica se il terzo era a conoscenza del superamento o se doveva esserne a conoscenza date le circostanze del caso.

§ 432

Divieto di concorrenza
(1) Una persona che funge da rappresentante di un imprenditore nel funzionamento di un impianto commerciale non può, senza il consenso dell’imprenditore, fare nulla per proprio conto o per conto di qualcun altro che rientri nell’ambito di applicazione dell’impianto commerciale. In tal caso, l’imprenditore può chiedere al suo rappresentante di astenersi dal farlo.

(2) Se il rappresentante ha agito per proprio conto, l’imprenditore può richiedere che le azioni del rappresentante siano state dichiarate come compiute per suo conto. Se il rappresentante ha agito per conto di qualcun altro, l’imprenditore può esigere che gli venga trasferito il diritto alla remunerazione o che gli venga emessa la remunerazione già concessa. Tali diritti scadono se non sono stati esercitati entro tre mesi dal giorno in cui l’imprenditore è venuto a conoscenza dell’assemblea, ma non oltre un anno dal giorno in cui si è svolta la riunione.

(3) In luogo del diritto di cui al paragrafo 2, l’imprenditore può richiedere un risarcimento danni; tuttavia, solo se il rappresentante avesse e potesse sapere che la sua attività danneggia l’imprenditore. Se anche la persona in favore della quale ha agito illecitamente il rappresentante dell’imprenditore sapeva e poteva sapere che si trattava di un’attività lesiva dell’imprenditore, è anche tenuta al risarcimento del danno.

§ 433

(1) Chiunque agisca come imprenditore nei confronti di altre persone in rapporti economici non può abusare della sua qualità professionale o posizione economica per creare o utilizzare la dipendenza della parte più debole e per realizzare un chiaro e ingiustificato squilibrio nei reciproci diritti e obblighi delle parti .

(2) Si ritiene che la parte più debole sia sempre la persona che agisce nei confronti dell’imprenditore nei rapporti economici al di fuori del collegamento con la propria attività.

§ 434

Se l’imprenditore indica al pubblico in quale luogo sta facendo affari, deve consentire al pubblico di entrare in contatto legale con lui in quel luogo durante gli orari di apertura specificati; altrimenti alla solita ora.

§ 435

(1) Ogni imprenditore deve dichiarare il proprio nome e la propria sede legale sui documenti commerciali e nell’ambito delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite accesso remoto. Un imprenditore iscritto nel Registro delle Imprese deve anche dichiarare sul documento commerciale i dati di tale registrazione, compresa la sezione e l’inserto; un imprenditore iscritto in un altro registro pubblico deve dichiarare i dati alla sua iscrizione in questo registro; un imprenditore non iscritto nel registro pubblico deve dichiarare i dati al momento della sua iscrizione in un altro registro. Se all’imprenditore sono state assegnate informazioni di identificazione, deve anche indicarlo.

(2) Il documento di cui al paragrafo 1 può essere menzionato come altri dati, non è probabile che provochino impressioni fuorvianti.

TITOLO III

RAPPRESENTAZIONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 436

(1) Chi ha il diritto di agire legalmente per conto di un altro è il suo rappresentante; i diritti e gli obblighi del direttamente rappresentato derivano dalla rappresentanza. Se non è chiaro che qualcuno sta agendo per un altro, è vero che sta agendo a proprio nome.

(2) Se il rappresentante è in buona fede o se deve essere a conoscenza di determinate circostanze, deve essere preso in considerazione anche il rappresentante; ciò non si applica se si tratta di una circostanza di cui il rappresentante ha appreso prima dell’istituzione della rappresentanza. Se non è rappresentato in buona fede, non può invocare la buona fede del rappresentante.

§ 437

(1) Una persona i cui interessi sono in conflitto con gli interessi della persona rappresentata non può rappresentarne un’altra, a meno che nella rappresentanza contrattuale la persona rappresentata conoscesse o dovesse essere a conoscenza di tale conflitto.

(2) Se un rappresentante il cui interesse è in conflitto con l’interesse della parte rappresentata ha agito con una terza parte e se questa persona era a conoscenza di questa circostanza o se doveva esserne a conoscenza, la parte rappresentata può invocarla. Si ritiene che sussista un conflitto nell’interesse del rappresentante e della parte rappresentata, se il rappresentante agisce anche per conto di questa terza parte o se agisce nei propri affari.

§ 438

Il rappresentante agisce di persona. Può autorizzare un altro rappresentante se concordato con la persona rappresentata o se è assolutamente necessario, ma è responsabile della corretta selezione della sua persona.

§ 439

Se il rappresentante rappresentato per la stessa questione ha più di un rappresentante, si ritiene che ciascuno di essi possa agire in modo indipendente.

§ 440

(1) Se il rappresentante ha ecceduto l’autorità del rappresentante, sarà vincolato dall’azione legale della parte rappresentata, se approva l’eccedenza senza indebito ritardo. Ciò vale anche se una persona che non è autorizzata a farlo agisce legalmente per conto di un altro.

(2) Se l’azione legale non viene approvata senza indebito ritardo, la persona che ha agito legalmente per conto di un altro è vincolata da se stessa. Una persona che è stata negoziata e che è stata in buona fede può richiedere al negoziatore di adempiere a quanto concordato o di riparare il danno.

Parte 2

Rappresentanza contrattuale
Sezione 1

Condizioni generali
§ 441

(1) Se le parti sono d’accordo, una di loro rappresenterà l’altra nella misura concordata come agente.

(2) L’ obbligato principale deve indicare la portata della procura rappresentativa nella procura. Se la rappresentanza non riguarda solo una determinata azione legale, la procura deve essere rilasciata per iscritto. Se per un procedimento giudiziario è richiesta una forma speciale, viene rilasciata una procura nella stessa forma. Se la forma di un atto pubblico è richiesta per un procedimento legale, è sufficiente che la procura per questo atto legale sia rilasciata per iscritto con una firma ufficialmente verificata.

§ 442

Il mandante non può rinunciare al diritto di revocare la procura, ma se le parti convengono per determinati motivi alla sua revoca, la procura non può essere revocata per un altro motivo. Ciò non si applica se l’obbligato principale ha un motivo particolarmente grave per revocare l’autorizzazione.

§ 443

Quando si autorizza una persona giuridica, l’esercizio dell’autorità di rappresentanza rientra nella competenza del suo organo statutario. Può esercitare la rappresentanza anche una persona designata dall’organo statutario.

§ 444

(1) Una persona che, per sua colpa, fa presumere in una terza parte di aver autorizzato qualcun altro a intraprendere un’azione legale non può invocare una mancanza di autorizzazione se la terza parte era in buona fede e poteva ragionevolmente presumere che il è stata concessa l’autorizzazione.

(2) Se il preponente ha indicato a un’altra persona che ha autorizzato l’agente a compiere determinati atti legali, può fare appello a lui che l’autorizzazione è successivamente scaduta solo se gli ha notificato prima della riunione dell’agente o se questa persona era a conoscenza della risoluzione durante le trattative dell’agente.

§ 445

Se, in qualità di rappresentante, ha agito una persona incapace di agire legalmente nella materia in questione, non può essere invocato contro coloro che non sapevano o non potevano sapere di questo fatto.

§ 446

Se l’agente ha superato le deleghe e il mandante non è d’accordo, lo notifica alla persona con la quale l’agente ha agito legalmente, senza indebito ritardo dopo aver appreso dell’azione legale. Se non lo fa, si considera che abbia approvato il superamento; ciò non si applica se la persona con cui il rappresentante ha agito legalmente aveva e avrebbe potuto sapere dalle circostanze senza alcun dubbio che l’agente eccedeva chiaramente l’autorità del rappresentante.

§ 447

Se le istruzioni del mandante sono contenute nella procura e se dovevano essere conosciute dalla persona contro la quale il preponente ha agito, il loro superamento è considerato una violazione dell’autorità del rappresentante.

§ 448

(1) La procura terminerà con l’esecuzione di procedimenti legali a cui la rappresentanza era limitata; la procura scade anche se il preponente la revoca o il preponente la risolve. Se l’agente o il mandante muore, o se qualcuno di loro è una persona giuridica e se scade, anche l’autorizzazione scade, salvo diverso accordo.

(2) Finché il ricorso non è noto all’agente, la sua azione legale ha gli stessi effetti che se l’autorizzazione fosse ancora durata. Tuttavia, ciò non può essere invocato da una parte che sapeva o avrebbe dovuto sapere della revoca della procura.

§ 449

(1) Se il mandante muore o se il mandante interrompe la procura, l’agente deve fare tutto ciò che non può resistere in modo che il mandante o il suo successore legale non subisca alcun danno. La sua condotta legale ha gli stessi effetti che se la procura fosse ancora in vigore, a meno che non contraddica quanto ordinato dal preponente o dal suo successore legale.

(2) Il rappresentante emetterà senza indebito ritardo dopo la scadenza della procura tutto ciò che il preponente gli ha prestato o che ha ottenuto per il preponente. Se l’agente è morto, chiunque abbia queste cose con sé ha questo obbligo nei confronti del preside.

Sezione 2

Procuratore
§ 450

(1) Con il rilascio di una procura, un imprenditore iscritto nel Registro di commercio autorizza il procuratore a compiere atti legali che si verificano durante l’esercizio di un impianto o filiale commerciale, anche quelli per i quali è altrimenti richiesta una procura speciale. Tuttavia, il procuratore ha il diritto di alienare o gravare il bene immobile, se ciò è esplicitamente indicato.

(2) Quando si concede una procura, deve essere esplicitamente dichiarato che si tratta di una procura. Se un imprenditore rilascia una procura per una succursale del suo stabilimento aziendale o per uno dei suoi diversi stabilimenti aziendali, deve designare esplicitamente la filiale o lo stabilimento aziendale.

§ 451

Il procuratore non è autorizzato a trasferire la procura a qualcun altro né a concedere un’altra procura; le modalità opposte non vengono prese in considerazione.

§ 452

(1) È vietato concedere una procura a una persona giuridica.

(2) Se una procura viene concessa a più persone, ciascuna di esse rappresenta l’imprenditore in modo indipendente, a meno che non sia specificato qualcos’altro al momento della concessione della procura.

§ 453

Le limitazioni alla procura da parte di istruzioni interne non hanno effetto su terzi, anche se pubblicate.

§ 454

Il procuratore svolge l’azione penale con la cura di un proprio responsabile.

§ 455

Il procuratore firma allegando la propria firma e le informazioni indicanti la procura alla società dell’imprenditore; se la procura è stata rilasciata per una singola succursale o per uno di più esercizi commerciali, deve anche allegare l’indicazione della succursale o dello stabilimento commerciale.

§ 456

La procura scade anche con il trasferimento o la locazione dello stabilimento o del ramo d’azienda per il quale è stata concessa. La morte di un imprenditore non pone fine alla procura, salvo diverso accordo.

Parte 3

Rappresentanza legale e tutela
Sezione 1

Condizioni generali
§ 457

La rappresentanza legale e la tutela vigilano sulla tutela degli interessi della parte rappresentata e sull’adempimento dei suoi diritti.

§ 458

Il legale rappresentante o tutore non è autorizzato ad agire per conto del mandante in questioni relative alla costituzione e allo scioglimento del matrimonio, all’esercizio dei doveri e dei diritti genitoriali, nonché all’acquisizione in caso di morte o dichiarazione di diseredazione e loro revoca.

§ 459

Il legale rappresentante non può privare la persona rappresentata di una questione di particolare popolarità, a meno che ciò non giustifichi una minaccia alla sua vita o alla sua salute, e nel caso di un minore non del tutto indipendente, anche un altro grave motivo. Una questione di particolare popolarità deve essere lasciata alla persona rappresentata anche quando è collocata in una struttura medica, in una struttura di servizi sociali, in una struttura di protezione sociale e legale per bambini o in una struttura simile.

§ 460

In caso di conflitto di interessi del rappresentante legale o tutore con l’interesse del rappresentato o di un conflitto di interessi di coloro rappresentati dallo stesso rappresentante legale o tutore, o se tale conflitto è imminente, il tribunale nomina un tutore in conflitto .

§ 461

(1) Se il rappresentante legale o il tutore gestisce i beni della parte rappresentata, l’ordinaria amministrazione di tali beni apparterrà a lui. Se questa non è una questione normale, è necessaria l’approvazione del tribunale per disporre dei beni della persona rappresentata.

(2) Una donazione, eredità o lascito destinato alla parte rappresentata con la condizione che sarà amministrata da una terza parte è esclusa dall’amministrazione ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, il rappresentante legale o il tutore può rifiutare di accettare tale dono, eredità o lascito; il rifiuto richiede l’approvazione del tribunale.

§ 462

Né il rappresentante legale né il tutore possono richiedere alla persona rappresentata un compenso per la rappresentanza. Tuttavia, se ha l’obbligo di gestire il patrimonio, può essere riconosciuto un compenso per l’amministrazione. Il tribunale deciderà sull’ammontare, tenendo conto dei costi di amministrazione, del valore dei beni in gestione e dei ricavi da essi derivanti, nonché dei tempi e dei fabbisogni di lavoro dell’amministrazione.

§ 463

(1) Il tutore è nominato dal tribunale; allo stesso tempo determina la portata dei diritti e degli obblighi del tutore. La persona a cui è stato nominato il tutore diventa il tutore per la durata della tutela.

(2) Se il tutore lo richiede, il tribunale lo licenzia; il tribunale revoca il tutore anche se non adempie ai suoi doveri. Allo stesso tempo, il tutore nomina un nuovo tutore.

§ 464

(1) Se non è l’amministrazione della proprietà, solo un tutore può essere nominato per una persona. Se per la gestione del patrimonio del preponente o per la gestione di parte del suo patrimonio è nominato un tutore speciale e contemporaneamente un tutore della persona, l’altro ha la rappresentanza esclusiva dinanzi al tribunale, anche se la questione riguarda i beni in gestione .

(2) Se il tribunale nomina più tutori e non decide in quali questioni ciascuno di essi è competente ad agire legalmente per conto del tutore in modo indipendente, i tutori sono obbligati ad agire congiuntamente.

Sezione 2

Tutela dell’uomo
§ 465

(1) Il tribunale nomina un tutore di una persona se ciò è necessario per proteggere i suoi interessi o se l’interesse pubblico lo richiede. Il tribunale nomina un tutore in particolare, la persona che ha limitato nella sua giurisdizione, la persona che non sa dove risiede, la persona sconosciuta coinvolta in un particolare procedimento giudiziario o la persona il cui stato di salute gli causa difficoltà nella gestione della proprietà o difendere i diritti.

(2) Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ordinare al tutore di assicurarsi, in misura ragionevole, nel caso in cui causi danni al tutore oa un’altra persona nell’esercizio della sua funzione.

§ 466

(1) I doveri di un tutore includono mantenere un contatto regolare con il tutore in modo appropriato e nella misura necessaria, mostrare un genuino interesse per il tutore, nonché prendersi cura della sua salute e prendersi cura dell’adempimento del tutore. diritti e tutelare i suoi interessi.

(2) Se il tutore decide sulle questioni del tutore, il tutore deve spiegare chiaramente la natura e le conseguenze della decisione.

§ 467

(1) Nello svolgimento delle sue funzioni, il tutore adempie alla dichiarazione legale del tutore e si prende cura delle sue opinioni, anche se il tutore le ha espresse in precedenza, comprese le credenze o le confessioni, le tiene sistematicamente in considerazione e organizza gli affari del tutore in conformità con loro. Se ciò non è possibile, il tutore agisce nell’interesse del tutore.

(2) Il tutore deve garantire che lo stile di vita del tutore non sia in conflitto con le sue capacità e che, se ciò non può essere ragionevolmente contraddetto, corrisponda anche alle idee e ai desideri speciali del tutore.

§ 468

Con la morte del tutore o il suo licenziamento, la tutela non scade e fino a quando il tribunale non nomina un nuovo tutore per il tutore, passa al tutore pubblico secondo un’altra legge.

§ 469

(1) Una persona il cui stato di salute causa difficoltà nell’amministrazione della sua proprietà o nella difesa dei suoi diritti è nominata dal tribunale su sua proposta da un tutore e in conformità con tale proposta determina l’ambito di competenza per il guardiano. Su richiesta del tutore, il tribunale revoca anche il tutore.

(2) Il tutore di solito agisce insieme al tutore; se il tutore agisce in modo indipendente, agisce secondo la volontà del tutore. Se la volontà del tutore non può essere accertata, il tribunale deciderà sulla mozione del tutore.

§ 470

Se una persona gestisce personalmente la sua proprietà, non può essere nominata tutore per l’amministrazione della proprietà. Ciò non si applica se l’amministratore della proprietà non è noto, se rifiuta di agire nell’interesse della parte rappresentata o se trascura questo obbligo, o se non può gestire la proprietà.

§ 471

(1) Se il tribunale decide sulla nomina del tutore di una persona, può farlo solo dopo averlo visto, a meno che un ostacolo insormontabile lo impedisca; deve anche ascoltare la sua opinione o accertare in altro modo la sua posizione e costruire su di essa.

(2) Il tribunale nomina come tutore una persona nominata dal tutore. Se ciò non è possibile, il tribunale nomina solitamente un parente o un’altra persona vicina al tutore come tutore, che dimostrerà l’interesse a lungo termine e serio del tutore e la capacità di dimostrarlo in futuro. Se neanche questo è possibile, il tribunale nomina come tutore un’altra persona che soddisfa le condizioni per diventare un tutore o un tutore pubblico ai sensi di un’altra legge.

(3) Il comune in cui il tutore ha la residenza o una persona giuridica stabilita da questo comune per svolgere compiti di questo tipo ha la capacità di essere un tutore pubblico; la nomina di un tutore pubblico ai sensi di un’altra legge non è soggetta al suo consenso.

Consiglio di fondazione
§ 472

(1) Se viene nominato un tutore, il tutore o qualsiasi persona vicina al tutore può richiedere l’istituzione di un consiglio di tutela; il tutore convoca una riunione delle persone vicine al tutore e ai suoi amici, se noti, in modo che la riunione abbia luogo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se l’assemblea non è convocata in tempo o non si tiene per qualsiasi altra ragione, o se non viene eletto un consiglio di tutela, il tribunale convoca l’assemblea, anche senza mozione.

(2) Alla riunione possono partecipare il tutore, qualsiasi persona vicina al tutore e qualsiasi suo amico, anche se non è stato invitato; ognuno ha un voto. Se almeno cinque persone partecipano alla riunione, può essere eletto il consiglio di tutela.

§ 473

(1) Le persone presenti alla riunione eleggono i membri del consiglio di tutela, oi loro supplenti, a maggioranza dei voti. Nella scelta, si deve prestare attenzione, se possibile, a una pari rappresentanza delle persone elencate nel § 472.

(2) Solo una persona che dimostri un serio e duraturo interesse per il tutore e la capacità di esprimerlo in futuro e i cui interessi non sono in conflitto con gli interessi del tutore può essere membro del consiglio di tutela. Un tutore non può essere membro di un consiglio di tutela.

§ 474

Il consiglio di fondazione è composto da almeno tre membri. Può deliberare in presenza della maggioranza dei membri; tuttavia, se il consiglio di tutela è composto da tre membri, è richiesta la presenza di tutti. Le decisioni sono prese dal consiglio di tutela a maggioranza dei voti dei membri presenti.

§ 475

Il verbale dell’elezione dei membri del consiglio di tutela e dei supplenti è redatto da un cancelliere nominato dal presente. Deve essere chiaro dal verbale di quando si è svolta la riunione, chi vi ha partecipato, chi è stato eletto dal cancelliere, dal membro del consiglio di tutela e dal supplente, e da quanti voti se qualcuno ha protestato contro lo svolgimento della riunione e per quale motivo. I reclami presentati per iscritto devono essere allegati al verbale. Il registratore consegna i verbali sull’elezione dei membri del consiglio di tutela al tutore e al tribunale che ha nominato il tutore.

§ 476

(1) Il tribunale può, su mozione del tutore o di qualsiasi persona autorizzata a partecipare alla riunione, o senza mozione, dichiarare l’elezione non valida se ha violato la legge in modo tale che, di conseguenza, vi sia un rischio di danni al tutore. In tal caso, il tribunale ordina una nuova elezione senza indebito ritardo.

(2) Se ci sono gravi motivi per ciò, il tribunale può, dopo l’inizio del procedimento, sospendere l’esercizio dei diritti di un membro del consiglio di tutela fino a una decisione sull’invalidità dell’elezione.

§ 477

(1) Un membro del consiglio di tutela è eletto a tempo indeterminato. Può dimettersi dalla sua posizione; il ritiro è effettivo al momento della consegna di una comunicazione scritta al tutore e al tribunale. Notifica le sue dimissioni agli altri membri del consiglio di tutela.

(2) Il tribunale può revocare un membro del consiglio di tutela su proposta del tutore o di una qualsiasi delle persone autorizzate a partecipare alla riunione, o di propria iniziativa se il membro del consiglio di tutela viola gravemente o ripetutamente i suoi doveri, perde interesse per il tutore o scopre che i suoi interessi sono ripetutamente in conflitto con gli interessi del tutore. Le disposizioni della Sezione 476 (2) si applicano mutatis mutandis.

(3) Al termine della funzione di membro del consiglio di tutela, il tutore o il presidente del consiglio di tutela provvederà all’elezione di un nuovo membro del consiglio di tutela o di un supplente. Se l’elezione non avviene senza indebito ritardo, il tribunale procederà in modo simile ai sensi della Sezione 472 (1).

§ 478

(1) Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all’anno; è convocato per l’assemblea dal suo presidente o tutore, altrimenti da qualsiasi membro del consiglio di tutela, o dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un serio interesse per il tutore, o anche senza una proposta.

(2) Il Consiglio di tutela inviterà alla riunione sia il tutore che il tutore.

(3) Dal verbale della riunione del consiglio di tutela deve essere chiaro quando si è svolta, chi vi ha partecipato, quali decisioni sono state prese, chi ha presentato la protesta e chi ha redatto il verbale. Se il verbale non indica chi ha votato a favore della mozione e chi si è opposto alla mozione, si considera che tutti i membri del Consiglio di fondazione presenti abbiano votato a favore della mozione. Il verbale è consegnato dal presidente del consiglio del tutore al tutore e al tribunale che ha nominato il tutore.

§ 479

(1) Nella sua riunione ordinaria, il Consiglio di banca depositaria discute il rapporto del tutore sulle sue attività negli affari del custode, commenta le attività del custode e i conti della sua amministrazione, nonché la remunerazione del custode per la gestione della proprietà.

(2) Se il consiglio di tutela decide in tal senso, il suo membro autorizzato a farlo deve presentare una mozione al tribunale per modificare l’importo della retribuzione del tutore per l’amministrazione della proprietà del tutore.

(3) Se il consiglio di tutela decide così, il suo membro autorizzato del tribunale deve presentare una mozione per revocare la tutela, o per licenziare il tutore e sostituirlo con un’altra persona.

§ 480

(1) Senza il consenso del consiglio di tutela, il tutore non può decidere in merito

a) cambio di residenza del tutore,

(b) il collocamento di un tutore in un istituto chiuso o struttura simile in cui lo stato di salute del tutore chiaramente non lo richiede, o

c) interventi sull’integrità del tutore, salvo che gli interventi non siano privi di gravi conseguenze.

(2) Senza il consenso del consiglio di amministrazione del tutore, il tutore non può disporre della proprietà del tutore, se è

a) l’ acquisizione o la cessione di beni di valore superiore a un importo corrispondente a cento volte il livello di sussistenza di una persona fisica ai sensi di un’altra normativa legale,

(b) l’ acquisizione o la cessione di proprietà eccedenti un terzo della proprietà del tutore, a meno che quel terzo non rappresenti solo un valore trascurabile; o

c) l’ accettazione o la fornitura di un prestito, credito o garanzia nei valori di cui alla lettera a) ob);

a meno che tali decisioni non richiedano il consenso del tribunale.

(3) Se è nell’interesse del tutore, il consiglio di tutela può decidere quali altre decisioni del tutore sul tutore sono soggette al suo consenso; tali risoluzioni non devono limitare il tutore oltre quanto è ragionevole nelle circostanze.

§ 481

Un membro del consiglio di tutela che non ha votato a favore della sua decisione, il tutore o tutore può, entro quindici giorni dalla decisione presa, proporre al tribunale che la decisione del consiglio di tutela sia annullata e sostituita dalla sua decisione. Fino a quando il tribunale non deciderà, la decisione del consiglio di tutela non avrà effetto legale.

§ 482

(1) Se il consiglio di tutela non può essere istituito a causa della mancanza di interesse di un numero sufficiente di persone di cui al § 472 paragrafo 1 o per altri motivi simili, il tribunale può decidere su proposta di una di queste persone che solo una di queste persone contestualmente alla sua nomina.

(2) Se il consiglio di tutela non è eletto e se la procedura di cui al paragrafo 1 non è possibile, il tribunale approva la misura del tutore delle parti del tutore o della sua proprietà invece del consiglio di tutela.

§ 483

(1) Salvo approvazione del tribunale, il tutore non può acconsentire al cambiamento dello stato personale del tutore.

(2) Se il tutore gestisce la proprietà del tutore, non può, senza il consenso del tribunale, a meno che il tribunale non decida su ulteriori restrizioni,

a) obbligare il tutore a svolgere uno qualsiasi dei membri del consiglio di tutela o una persona vicina a tale membro,

b) acquisire un bene immobile o una quota di esso, né alienare o gravare su beni immobili o azioni del tutore,

(c) acquisire per il tutore un’impresa, una partecipazione in un’impresa o una partecipazione in una persona giuridica, o alienare o gravare su tali beni; ciò non si applica in caso di acquisizione di titoli di partecipazione o simili che forniscono un rendimento sicuro,

d) stipulare un contratto per conto del tutore che lo obbliga a una prestazione permanente o ripetuta per un periodo superiore a tre anni,

(e) rifiutare la successione o altra prestazione dell’eredità; o

f) obbligare il tutore ad esibirsi gratuitamente ad un’altra persona, a meno che non si tratti di un dono fatto nella solita occasione secondo i principi di decenza in misura ragionevole e il tutore è in grado di giudicare e dare il consenso al dono.

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il tutore non può, se non approvato dal tribunale, disporre della proprietà del tutore, se è

a) l’ acquisizione o la cessione di proprietà per un valore superiore a un importo corrispondente a cinquecento volte il livello di sussistenza di una persona fisica ai sensi di un’altra normativa legale,

(b) l’ acquisizione o la cessione di proprietà eccedenti la metà della proprietà del tutore, a meno che tale metà non sia di valore trascurabile e non sia di particolare interesse per il tutore; o

(c) l’ accettazione o la concessione di un prestito, credito o garanzia per gli importi indicati alle lettere (a) o (b).

(4) Il tribunale richiede il parere del consiglio di tutela prima di decidere ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. Se il consiglio di tutela non comunica il parere al tribunale entro un termine ragionevole, il tribunale deciderà da solo.

§ 484

(1) Una persona giuridica la cui attività principale consiste nella cura delle persone con disabilità e nella protezione dei loro interessi ha il diritto di proporre la convocazione di una riunione per istituire un consiglio di tutela.

(2) Una persona giuridica la cui attività principale consiste nell’assistenza alle persone con disabilità e nella protezione dei loro interessi, che opera nella Repubblica Ceca ininterrottamente da almeno tre anni ed è in contatto regolare con il tutore da almeno tre mesi, ha il diritto di essere membro del consiglio di tutela o di partecipare alle sue riunioni, riunioni per istituire un consiglio di tutela e di proporre al tribunale di annullare le decisioni del consiglio di tutela e di sostituirle con la sua decisione. Tuttavia, se questa persona giuridica non esercita i propri diritti conformemente agli interessi del tutore, il tribunale revoca tali diritti su mozione del tutore, tutore o membri del consiglio di tutela.

§ 485

Inventario dei beni e dei conti dell’amministrazione
(1) Il tutore che amministra la proprietà del tutore deve, entro due mesi dalla sua nomina, preparare un inventario dei beni amministrati e consegnarlo al tribunale, al tutore e al consiglio di tutela.

(2) Per la durata della tutela, il tutore deve preparare una dichiarazione dell’amministrazione della proprietà ogni anno entro il 30 giugno di ogni anno, a meno che non concordi con i membri del consiglio di tutela che egli presenti la dichiarazione in precedenza. Se c’è una ragione importante per questo, il tutore o il consiglio di tutela può proporre al tribunale di obbligare il tutore a preparare un disegno di legge straordinario. Il tutore consegna ogni dichiarazione al tutore, al consiglio di tutela e al tribunale.

(3) Un tutore la cui funzione termina deve consegnare la dichiarazione finale dell’amministrazione della proprietà al tutore, al consiglio di amministrazione del tutore e al tribunale, o anche a un altro tutore o commissario del tribunale nominato nel procedimento ereditario. Se il tutore muore, il tribunale che lo ha nominato rilascia i documenti e gli altri documenti relativi al tutore e ai suoi affari a chiunque abbia con sé tali documenti e documenti.

Sezione 3

Tutela di una persona giuridica
§ 486

(1) Il tribunale nomina un tutore per una persona giuridica che ne ha bisogno in modo che i suoi affari possano essere gestiti o i suoi diritti possano essere difesi.

(2) Il tribunale può nominare tutore di una persona giuridica solo una persona che soddisfa le condizioni stabilite per l’idoneità a essere membro di un organo statutario. Se il tutore cessa di soddisfare queste condizioni, ne informa il tribunale senza indebito ritardo. Se il tribunale viene a sapere che il tutore non soddisfa queste condizioni, lo sostituirà senza indebito ritardo con un nuovo tutore.

§ 487

(1) Le disposizioni sui diritti e gli obblighi di un membro di un organo statutario si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi di un tutore di una persona giuridica. I poteri del tutore sono adeguatamente disciplinati dalle disposizioni sui poteri dell’organo statutario.

(2) Il tribunale ordina al tutore di adoperarsi con cura professionale per la corretta ripresa delle attività dell’organo statutario della persona giuridica; se necessario, il tribunale definirà ulteriormente la competenza del tutore, tenendo conto della competenza di altri organi della persona giuridica, o dei diritti degli azionisti.

§ 488

Se il procedimento legale istitutivo determina che una determinata persona deve essere nominata tutore di una persona giuridica, il tribunale nomina tale persona come tutore se è competente a farlo e concorda con la nomina.

TITOLO IV

LE COSE E LA LORO DIVISIONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 489

Una cosa in senso giuridico (di seguito “cosa”) è tutto ciò che è diverso da una persona e serve i bisogni delle persone.

§ 490

Una cosa destinata all’uso generale è un bene pubblico.

§ 491

(1) Un feto è ciò che una cosa fornisce regolarmente per sua natura naturale, data dal suo scopo abituale e in proporzione ad esso, con o senza intervento umano.

(2) I vantaggi sono ciò che una cosa fornisce regolarmente per la sua natura giuridica.

§ 492

(1) Il valore di una cosa, se può essere espresso in denaro, è il suo prezzo. Il prezzo di un articolo è determinato come il prezzo normale, salvo diverso accordo o disposizione di legge.

(2) Il prezzo straordinario di una cosa deve essere determinato se il suo valore deve essere sostituito, tenendo conto delle condizioni speciali o della popolarità speciale causata dalle proprietà casuali della cosa.

§ 493

Il corpo umano e le sue parti, sebbene separate dal corpo, non sono cose.

§ 494

Un animale vivente ha un significato e un valore speciali in quanto creatura vivente già dotata. Un animale vivo non è una cosa e le disposizioni sulle cose si applicano allo stesso modo a un animale vivo solo nella misura in cui non contraddice la sua natura.

§ 495

La somma di tutto ciò che appartiene a una persona è di sua proprietà. I beni di una persona costituiscono la somma della sua proprietà e dei suoi debiti.

Parte 2

Divisione delle cose
§ 496

Cose tangibili e intangibili
(1) Una cosa materiale è una parte controllabile del mondo esterno, che ha la natura di un oggetto separato.

(2) Le cose immateriali sono diritti, la cui natura lo consente, e altre cose prive di sostanza materiale.

§ 497

Forze controllabili della natura
Le disposizioni sulle cose materiali si applicano mutatis mutandis alle forze naturali controllabili scambiate.

§ 498

Immobili e mobili
(1) I beni immobili sono terreni e strutture sotterranee con uno scopo separato, nonché i diritti materiali su di essi e i diritti dichiarati come beni immobili dalla legge. Se la legge stabilisce che una certa cosa non fa parte della terra, e se una cosa simile non può essere trasferita da un luogo all’altro senza violare la sua essenza, anche questa cosa è immobile.

(2) Tutte le altre cose, sia che la loro essenza sia tangibile o intangibile, sono mobili.

§ 499

Cosa sostituibile
Una cosa mobile che può essere sostituita da un’altra dello stesso tipo è sostituibile; altre cose sono insostituibili. In caso di dubbio, il caso verrà valutato secondo consuetudine.

§ 500

Cosa utilizzabile
È utilizzabile un bene mobile il cui normale utilizzo consiste nel suo consumo, lavorazione o furto; Gli oggetti mobili che appartengono a un magazzino o altro insieme sono utilizzabili anche se il loro normale utilizzo consiste nell’essere venduti singolarmente. Altre cose sono inutili.

§ 501

Una cosa di massa
Un insieme di cose individuali appartenenti alla stessa persona, considerato come un oggetto e come tale recante una designazione comune, è considerato come un tutto e forma una cosa collettiva.

§ 502

Gara d’affari
Un impianto aziendale (di seguito denominato “impianto”) è un insieme organizzato di beni creati da un imprenditore e che, di sua spontanea volontà, viene utilizzato per gestire la sua attività. Si ritiene che un impianto sia tutto ciò che viene solitamente utilizzato per il suo funzionamento.

§ 503

Ramo
(1) Una filiale è una parte di uno stabilimento che mostra indipendenza economica e funzionale e che l’imprenditore ha deciso di essere una filiale.

(2) Se una filiale è registrata nel registro delle imprese, si tratta di una succursale; ciò vale anche per un’altra unità organizzativa, qualora un’altra normativa di legge ne preveda l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il responsabile della filiale ha il diritto di rappresentare l’imprenditore in tutte le questioni riguardanti la filiale dal giorno in cui è stato iscritto come responsabile della filiale nel Registro delle Imprese.

§ 504

Segreto commerciale
I segreti commerciali consistono in segreti commerciali significativi sotto il profilo della concorrenza, identificabili, preziosi e normalmente non disponibili negli ambienti economici interessati, che sono legati all’impianto e il cui proprietario ne garantisce la riservatezza in modo appropriato nel suo interesse.

Parte 3

Parte delle cose e degli accessori
Parte della cosa
§ 505

Una parte di una cosa è tutto ciò che le appartiene secondo la sua natura e che non può essere separato dalla cosa senza svalutare la cosa.

§ 506

(1) Una parte del terreno è uno spazio sopra e sotto la superficie, edifici stabiliti sul terreno e altre strutture (di seguito denominate “costruzione”) ad eccezione degli edifici temporanei, compreso ciò che è affondato nel terreno o fisso nei muri.

(2) Se una struttura sotterranea non è un bene immobile, fa parte del terreno, anche se si estende sotto un altro terreno.

§ 507

Parte del terreno è la vegetazione che è sorta su di esso.

§ 508

(1) Una macchina o altra apparecchiatura fissa (di seguito denominata “macchina”) non fa parte di una cosa immobile inserita nell’elenco pubblico, se, con il consenso del suo proprietario, è stata inserita una prenotazione nello stesso elenco che la macchina non è di sua proprietà. La riserva verrà revocata se il proprietario dell’immobile o altra persona autorizzata a farlo secondo l’iscrizione nell’elenco pubblico dimostra che il proprietario dell’immobile è diventato proprietario della macchina.

(2) Se tale macchina deve sostituire una macchina che fa parte di un oggetto immobile, una riserva può essere inserita nell’elenco pubblico, a meno che una persona registrata in un ordine più favorevole non si opponga. Tuttavia, la persona il cui diritto non può essere limitato dall’iscrizione di una riserva non ha diritto di opposizione, né la persona la cui richiesta è già stata soddisfatta; a tal fine può essere adempiuto anche un credito non ancora scaduto.

§ 509

Le strutture lineari, in particolare acquedotti, fognature o condutture elettriche o di altro tipo, e altri oggetti che, per loro natura, coprono regolarmente più di un appezzamento di terreno, non fanno parte del lotto. Si ritiene che le costruzioni di linee comprendano anche costruzioni e attrezzature tecniche ad esse collegate operativamente.

Roba di accessori
§ 510

(1) Un accessorio di una cosa è una cosa accessoria del proprietario della cosa principale, se lo scopo della cosa secondaria deve essere utilizzata in modo permanente insieme alla cosa principale nel quadro del loro scopo economico. Se la custodia secondaria è stata temporaneamente separata dalla custodia principale, non cessa di essere un accessorio.

(2) Si ritiene che i procedimenti legali e i diritti e gli obblighi relativi alla questione principale si applichino anche ai suoi accessori.

§ 511

In caso di dubbio sul fatto che qualcosa sia un accessorio di una custodia, la custodia verrà valutata secondo l’usanza.

§ 512

Se l’edificio fa parte di un appezzamento di terreno, gli elementi accessori del proprietario sono accessori dell’appezzamento di terreno se il loro scopo è quello di essere utilizzati in modo permanente con l’edificio o il terreno nell’ambito del loro scopo economico.

§ 513

Il credito include interessi, interessi di mora e costi legati alla sua applicazione.

Parte 4

Sicurezza
Sezione 1

Condizioni generali
§ 514

Un titolo è un documento a cui il diritto è collegato in modo tale da non poter essere esercitato o trasferito senza il titolo dopo l’emissione del problema.

§ 515

Se l’emittente non ha emesso il titolo come una tipologia avente i requisiti appositamente regolamentati dalla legge, il documento deve specificare, almeno con riferimento alle condizioni di emissione, la legge associata al titolo e all’emittente.

§ 516

Titoli sostituibili
(1) I titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso emittente nella stessa forma, da cui derivano gli stessi diritti, sono sostituibili.

(2) La firma dell’emittente su un titolo sostitutivo può essere sostituita dalla sua impronta se sul documento vengono utilizzati anche elementi di protezione contro la sua falsificazione o alterazione.

§ 517

Se una persona diversa dall’emittente è vincolata dal titolo e se viola i suoi obblighi, l’emittente risarcirà il danno da essa causato.

§ 518

Forma di sicurezza
(1) Un titolo può assumere la forma di un titolo al portatore, un ordine di sicurezza o un titolo registrato.

(2) Se un titolo contiene il nome di una persona autorizzata, sarà considerato come un titolo di fila. Se il titolo non contiene il nome della persona autorizzata, si applica che si tratta di un titolo al portatore.

§ 519

Emissioni di titoli
(1) La data di emissione di un titolo indica il giorno in cui il titolo può essere emesso al primo cessionario. Salvo diversa indicazione, la data di emissione del titolo è determinata dall’emittente.

(2) Le condizioni di emissione definiscono i diritti e gli obblighi dell’emittente e dei proprietari dei titoli, nonché dati più dettagliati sull’emissione.

§ 520

Emissione di una garanzia
(1) Un titolo viene emesso il giorno in cui soddisfa i requisiti per esso previsti dalla legge o da altri regolamenti legali e quando diventa proprietà del primo acquirente nel modo prescritto.

(2) L’ importo monetario per il quale l’emittente emette un titolo è il prezzo di emissione del titolo.

§ 521

(1) Se il cessionario era in buona fede che stava acquisendo una garanzia debitamente emessa, viene emessa anche se i requisiti della procedura per l’emissione della garanzia non sono stati rispettati o che la garanzia non è diventata di proprietà del primo cessionario nel modo prescritto.

(2) Una persona il cui diritto è stato violato perché i requisiti della procedura per l’emissione di un titolo non sono stati rispettati o che il titolo non è diventato di proprietà del primo acquirente nel modo prescritto dell’emittente o per suo conto, alle condizioni stabilite nella presente legge.

§ 522

Duplicati
(1) Se un titolo viene emesso in più copie, le copie devono essere numerate nel testo del documento, altrimenti ciascuna copia è considerata come titolo separato.

(2) Se è stato eseguito su un duplicato, i diritti di tutti gli altri duplicati scadono.

§ 523

Coupon
(1) Se un diritto a un rendimento è associato a un titolo, può essere emessa una cedola come titolo al portatore per l’esercizio di tale diritto; i coupon vengono emessi in un foglio di coupon. Se un foglio di buoni include un fumetto, dà diritto a emettere un nuovo foglio di buoni; tuttavia, il salone non è una sicurezza.

(2) Il coupon deve contenere almeno dati su

a) il tipo e l’emittente del titolo per il quale è stato emesso; se il coupon è stato emesso per un titolo, è richiesta anche la sua numerazione,

b) l’ importo dei proventi o il metodo per determinarli; e

(c) la data e il luogo di esercizio del diritto al reddito.

§ 524

Atto collettivo
(1) I titoli sostituibili possono essere sostituiti da un atto collettivo. Per l’emissione e l’emissione di un atto collettivo valgono le stesse condizioni per l’emissione di un titolo individuale. L’atto collettivo contiene almeno i requisiti previsti dalla legge per un titolo individuale, compreso il numero del titolo che sostituisce; tuttavia, l’elenco collettivo non deve contenere un numero.

(2) Il titolare di un atto collettivo ha il diritto di scambiarlo con titoli individuali; se l’emittente determina le condizioni per il suo scambio, allora se queste condizioni sono soddisfatte.

(3) I diritti derivanti da un atto collettivo non possono essere suddivisi in azioni mediante trasferimento. Ciò non si applica se il titolo è stato immobilizzato durante la sua custodia collettiva; in tal caso, tale quota deve corrispondere ai singoli titoli che si stanno sostituendo con l’atto collettivo.

Sezione 2

Titoli contabili
§ 525

Sicurezza dell’entrata nel libro
(1) Se un titolo è sostituito da un’iscrizione nel registro pertinente e se non può essere trasferito se non con una modifica dell’iscrizione in questo registro, si tratta di un titolo contabile. I titoli contabili sono sostituibili se emessi dallo stesso emittente e se danno luogo agli stessi diritti.

(2) Le disposizioni sui titoli si applicano anche ai titoli dematerializzati, a meno che ciò non sia precluso dalla loro natura, dalla presente legge o da un’altra normativa legale.

§ 526

Registrazioni di titoli contabili
Le registrazioni dei titoli dematerializzati sono conservate sui conti di proprietà; sono l’account del proprietario o l’account del cliente.

§ 527

Account proprietario
(1) I titoli contabili della persona per la quale è stato stabilito il conto sono registrati sul conto del proprietario.

(2) Si ritiene che il proprietario di un titolo in registrazione contabile sia una persona per conto del proprietario che è registrato il titolo in registrazione.

§ 528

Account cliente
(1) Le garanzie contabili delle persone che hanno affidato una garanzia contabile alla persona per la quale è stato stabilito il conto cliente sono registrate sul conto del cliente.

(2) La persona per la quale è stato creato un conto cliente non è titolare di titoli dematerializzati registrati su questo conto.

Sezione 3

Conversione di un titolo in un titolo a libro e conversione di un titolo in entrata in un titolo
Sottosezione 1

Conversione di un titolo in un titolo a libro
§ 529

(1) Se l’emittente decide di convertire un titolo in un titolo contabile, pubblica senza indebito ritardo la sua decisione, compreso il periodo entro il quale il proprietario del titolo cede il titolo all’emittente, e pubblica la decisione all’interno del stesso periodo.

(2) È vietato specificare un termine per la presentazione di un titolo all’emittente inferiore a due mesi e superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione.

(3) Un emittente che è obbligato da un’altra normativa legale a tenere registri dei proprietari di titoli deve inviare una notifica della conversione di questo titolo in un titolo contabile alla persona specificata in questi registri e all’indirizzo ivi specificato.

§ 530

(1) Quando presenta un titolo, il proprietario del titolo informa l’emittente del numero di conto nei relativi registri in cui il titolo deve essere registrato; se non gli fornisce tali informazioni, l’emittente gli fissa un periodo aggiuntivo per questo, che non può essere inferiore a due mesi.

(2) Se il proprietario cede il titolo all’emittente e non gli fornisce il numero di conto nei relativi registri in cui il titolo deve essere registrato, anche entro un periodo aggiuntivo, la proprietà di questo titolo passerà all’emittente il il giorno del nome del suo proprietario, paga un prezzo equo.

§ 531

Se il proprietario del titolo è in ritardo con la consegna del titolo, l’emittente fisserà un termine aggiuntivo per la sua presentazione secondo le modalità specificate al § 529 paragrafo 1 e informerà l’emittente del titolo che non sarà presentato nemmeno entro il periodo aggiuntivo.

§ 532

(1) Su richiesta dell’emittente, il depositario centrale registra i titoli dematerializzati nel registro centrale analogamente all’emissione di un titolo dematerializzato e registra i titoli nei conti di proprietà specificati nella domanda. L’emittente presenta la domanda dopo la scadenza del periodo specificato nella Sezione 529 (1) o anche prima della sua scadenza, se tutti i titoli gli sono stati presentati, ma non oltre la scadenza del periodo aggiuntivo.

(2) Dalla presentazione da parte dell’emittente di una domanda di registrazione di un titolo dematerializzato nel registro centrale fino alla registrazione dell’intera emissione, questi titoli non possono essere negoziati su un mercato regolamentato europeo.

§ 533

(1) Un titolo che non è stato restituito deve essere registrato dal depositario centrale in un conto tecnico speciale; il proprietario del conto tecnico è l’emittente. Registrandosi in questo conto, questi titoli vengono convertiti in titoli contabili.

(2) Il diritto al reddito da un titolo di cui al paragrafo 1 per il periodo dalla fine del periodo ai sensi della Sezione 529 paragrafo 1 non matura prima che il proprietario del titolo restituisca il titolo all’emittente.

§ 534

(1) Se il titolo non è stato presentato anche entro il periodo aggiuntivo, l’emittente lo dichiara non valido.

(2) Dopo aver dichiarato un titolo invalido, l’emittente venderà il titolo contabile, che lo sostituisce, con cura professionale. Se l’emittente decide di vendere un titolo contabile in un’asta pubblica, pubblica il luogo, l’ora e l’oggetto dell’asta almeno due settimane prima dell’asta.

(3) L’ emittente pagherà i proventi della vendita di un titolo dematerializzato a una persona la cui sicurezza è stata dichiarata non valida, dopo aver compensato i crediti sostenuti dall’emittente dichiarando il titolo non valido e vendendo il titolo dematerializzato che lo sostituisce.

§ 535

Le disposizioni delle sezioni 529, da 531 a 533 si applicano mutatis mutandis ai titoli convertiti in titoli contabili da tenere in un registro separato.

Sottosezione 2

Conversione di un titolo contabile in un titolo
§ 536

Se l’emittente ha deciso di convertire un titolo dematerializzato in un titolo, pubblica la sua decisione senza indebito ritardo e la pubblica in modo tale da consentire l’accesso remoto entro lo stesso termine.

§ 537

(1) Il depositario centrale presenta all’emittente, entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la notifica dell’emittente della conversione di un titolo dematerializzato in un titolo, un estratto delle registrazioni centrali e correlate contenente i dati sull’emissione di titoli dematerializzati , ai possessori di titoli dematerializzati il ​​titolo contabile è stato sospeso e se il titolo contabile è stato costituito in pegno, compresa la designazione del pegno.

(2) Il proprietario del conto di deposito centrale o il cliente deve eseguire dopo l’estratto nei suoi registri qualsiasi registrazione relativa alla sicurezza della registrazione contabile přeměňovaného sulla sicurezza.

§ 538

(1) Il depositario centrale annullerà la registrazione di un titolo dematerializzato il giorno specificato dall’emittente, ma non prima del giorno di emissione della dichiarazione ai sensi della Sezione 537 (1) e non oltre un mese dalla data in cui la dichiarazione è stata rilasciata.

(2) Il depositario centrale informa gli organizzatori del mercato regolamentato europeo in cui questi titoli contabili sono ammessi alla negoziazione ai partecipanti al depositario centrale, che ne informano i proprietari dei titoli contabili e il titolare del conto del cliente .

(3) Il titolare del conto cliente cancella il registro dei titoli dematerializzati lo stesso giorno del depositario centrale.

§ 539

(1) Il proprietario di un titolo dematerializzato, che è stato convertito in un titolo, acquisisce il diritto di consegnare il titolo da parte dell’emittente il giorno della cancellazione della registrazione del titolo dematerializzato.

(2) La garanzia è emessa non prima del giorno della cancellazione del registro.

§ 540

(1) Se la gestione di un titolo per il quale è stato emesso un ordine da un’autorità pubblica è sospesa il giorno della cancellazione del registro di un titolo dematerializzato, l’emittente deve consegnare il titolo a questa autorità.

(2) Se la data di cancellazione della registrazione dei titoli contabili sospendeva la gestione del titolo contabile, che era stata disposta da una persona autorizzata a farlo dalla legge che disciplina le attività commerciali sul mercato dei capitali, ci sarà il proprietario del titolo di ingresso, il diritto a impegnare titoli solo dopo il periodo per il quale è stata sospesa la gestione del titolo di libro. Ciò non si applica se la persona che ha ordinato la sospensione dello smaltimento acconsente a cedere la cauzione al proprietario.

§ 541

(1) Se una garanzia di iscrizione a libro viene costituita in pegno a partire dalla data di cancellazione della garanzia di iscrizione a libro, gli effetti della sospensione rimangono inalterati; spetta al mutuatario il diritto di restituire la garanzia. L’emittente deve anche adempiere all’obbligo di consegnare il titolo depositando il titolo emesso a beneficio del proprietario con il consenso del pignorante e consegnando l’originale del patto di pegno o la sua copia ufficialmente certificata al depositario.

(2) In caso di conversione consecutiva di un titolo dematerializzato in un titolo, l’emittente appone su di esso una dichiarazione di cessazione del titolo.

§ 542

(1) Dopo la cancellazione del registro di un titolo dematerializzato, l’emittente deve pubblicare senza indebito ritardo un avviso ai proprietari dei titoli da questa emissione per riprenderli e pubblicare la richiesta entro lo stesso periodo in un modo che consenta l’accesso remoto. I termini per l’acquisizione di un titolo saranno determinati nell’invito allo stesso modo ai sensi del § 529 par.

(2) Nel caso di un titolo registrato o quotato, l’emittente invia un invito a prendere in consegna il titolo anche all’indirizzo della sede legale o residenza del proprietario specificato nei relativi registri.

§ 543

(1) Se il proprietario non rileva il titolo anche entro un periodo aggiuntivo, l’emittente lo venderà con cura professionale. Se l’emittente decide di vendere il titolo in un’asta pubblica, pubblica il luogo, l’ora e l’oggetto dell’asta almeno due settimane prima dell’asta.

(2) L’ emittente pagherà i proventi della vendita del titolo al proprietario dopo aver compensato i crediti sostenuti dall’emittente in relazione alla sua vendita.

§ 544

Le sezioni da 536 a 543 si applicano mutatis mutandis ai titoli contabili tenuti in registri separati.

TITOLO V

FATTI GIURIDICI
Parte 1

Azioni legali
Sezione 1

disposizioni generali
§ 545

L’azione legale ha conseguenze legali, che sono espresse in essa, nonché conseguenze legali derivanti dalla legge, dal buon costume, dai costumi e dalle pratiche consolidate delle parti.

§ 546

Puoi legalmente agire per atto o omissione; ciò può essere fatto esplicitamente o in un altro modo che non metta in dubbio ciò che l’attore intendeva esprimere.

§ 547

La condotta legale deve rispettare la buona morale e la legge in termini di contenuto e scopo.

Condizione
§ 548

(1) La creazione, la modifica o la cessazione dei diritti può essere collegata all’adempimento di una condizione. Se la cessazione di un diritto o di un obbligo è soggetta a una condizione impossibile, non verrà presa in considerazione.

(2) Una condizione è rinviabile se dipende dal suo adempimento se si verificheranno le conseguenze legali dell’azione. La condizione si scioglie se dipende dal suo adempimento, se le conseguenze legali che si sono già verificate scompariranno.

(3) Salvo diversa conseguenza dell’azione legale o della sua natura, la condizione deve essere considerata una condizione sospensiva.

§ 549

(1) L’ adempimento della condizione non sarà preso in considerazione se il suo adempimento è intenzionalmente causato da una persona che non è autorizzata a farlo e che è favorevole a soddisfare la condizione.

(2) Se una parte favorevole al mancato rispetto della condizione non soddisfa intenzionalmente la condizione, senza averne il diritto, la condizione si considera soddisfatta.

§ 550

Prova del tempo
Se un periodo iniziale è determinato per l’efficacia dell’azione legale, le sezioni 548 e 549 sulla condizione sospensiva si applicano mutatis mutandis. Se l’efficacia del procedimento legale è limitata dal periodo finale, si applicano mutatis mutandis le sezioni 548 e 549 a condizione di risoluzione.

Apparente azione legale
§ 551

Non si tratta di azione legale se manca la volontà di chi agisce.

§ 552

Non si tratta di azioni legali a meno che non ci sia stata una chiara volontà di mostrare seria volontà.

§ 553

(1) Non è un’azione legale se il suo contenuto non può essere accertato nemmeno dall’incertezza a causa della sua incertezza o incomprensibilità.

(2) Se l’espressione della volontà tra le parti è stata successivamente chiarita, il suo difetto non sarà preso in considerazione e sarà considerato come se ci fosse stato un procedimento legale dall’inizio.

§ 554

Le azioni legali apparenti non vengono prese in considerazione.

Sezione 2

Interpretazione dei procedimenti giudiziari
§ 555

(1) I procedimenti giudiziari sono valutati in base al loro contenuto.

(2) Se una determinata azione legale deve nascondere un’altra azione legale, deve essere valutata in base alla sua vera natura.

§ 556

(1) Ciò che è espresso in parole o in altro modo deve essere interpretato secondo l’intenzione dell’attore, se tale intenzione era nota all’altra parte o se doveva saperlo. Se non è possibile accertare l’intenzione dell’attore, all’espressione della volontà viene data l’importanza che normalmente una persona le attribuirebbe nella posizione della persona a cui è destinata l’espressione della volontà.

(2) Nell’interpretazione dell’espressione di volontà, si tiene conto della prassi stabilita tra le parti nei rapporti giuridici, di ciò che ha preceduto il procedimento giudiziario e di come le parti hanno successivamente indicato quale contenuto e importanza attribuivano al procedimento giudiziario .

§ 557

Se il termine utilizzato consente un’interpretazione diversa, deve essere interpretato in modo dubbio a scapito della persona che ha utilizzato il termine per primo.

§ 558

(1) Nei rapporti giuridici con un imprenditore, a un’espressione che consente interpretazioni diverse deve essere attribuito il significato che ha regolarmente in tali rapporti. Tuttavia, se l’altra parte non è un imprenditore, il ricorrente deve dimostrare che l’altra parte doveva conoscere tale significato.

(2) Nei rapporti giuridici degli imprenditori, si deve tenere conto delle pratiche commerciali mantenute in generale o in un determinato settore, a meno che ciò non sia precluso da un accordo tra le parti o dalla legge. Salvo diverso accordo, una pratica commerciale prevale su una disposizione non coercitiva, altrimenti l’imprenditore può invocare la pratica se dimostra che l’altra parte deve aver conosciuto una certa pratica e capito in conformità con la procedura.

Sezione 3

Forma di trattativa legale
§ 559

Ognuno ha il diritto di scegliere qualsiasi forma per l’azione legale, a meno che non sia limitato nella sua scelta di forma da un accordo o dalla legge.

§ 560

La forma scritta è richiesta dalle azioni legali che stabiliscono o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile, così come le azioni legali con le quali tale diritto viene modificato o revocato.

§ 561

(1) La firma del negoziatore è necessaria per la validità di un atto giuridico reso per iscritto. La firma può essere sostituita da mezzi meccanici ove consueti. Un altro regolamento legale stabilisce come un documento può essere firmato elettronicamente in procedimenti legali eseguiti con mezzi elettronici.

(2) Se ci sono più persone, la loro espressione sullo stesso documento è richiesta durante i procedimenti legali che stabiliscono o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile, o che modificano o annullano tale diritto.

§ 562

(1) La forma scritta è conservata anche in procedimenti giudiziari eseguiti con mezzi elettronici o altri mezzi tecnici che consentono la cattura del suo contenuto e la determinazione della persona che agisce.

(2) Le registrazioni dei dati sui procedimenti giudiziari nel sistema elettronico sono considerate affidabili se sono effettuate in modo sistematico e sequenziale e se sono protette contro le modifiche. Se la registrazione è stata effettuata durante il funzionamento dell’impianto e se l’altra parte lo invoca a proprio vantaggio, la registrazione è considerata affidabile.

§ 563

(1) Se una persona che non può leggere e scrivere legalmente agisce per iscritto, ma è in grado di venire a conoscenza del contenuto dell’azione legale mediante dispositivi o ausili speciali o da un’altra persona di sua scelta, deve fornire il documento con una firma; se non è in grado di firmare, invece di firmare di fronte ad almeno due testimoni dell’atto, porgerà o comunque lascerà il proprio segno, al quale uno dei testimoni dovrà aggiungere il nome dell’attore.

(2) La sezione 39 si applica mutatis mutandis ai testimoni.

(3) Se non è possibile procedere in conformità al paragrafo 1, la forma di un atto pubblico è richiesta per l’azione di una persona che non può leggere e scrivere. Tale modulo è richiesto anche se la legge prevede che l’espressione della volontà dell’attore debba essere scritta sul documento di sua mano. Se l’attore è in grado di farlo, deve allegare il proprio segno al verbale del suo procedimento giudiziario.

§ 564

Se la legge richiede una certa forma per i procedimenti legali, il contenuto dei procedimenti legali può essere modificato da una manifestazione di volontà nella stessa forma o più rigorosa; se tale forma è richiesta solo dall’accordo delle parti, il contenuto del procedimento giudiziario può essere modificato in altra forma, a meno che l’accordo delle parti non lo precluda.

Sezione 4

Atto privato e atto pubblico
Atto privato
§ 565

Spetta a tutti coloro che invocano un documento privato per dimostrarne l’autenticità e l’accuratezza. Se un atto privato viene utilizzato contro una persona che ha apparentemente firmato l’atto, o contro il suo erede o contro la persona che ha acquisito la proprietà nella trasformazione di una persona giuridica come suo successore legale, si considerano l’autenticità e la correttezza dell’atto essere stato riconosciuto.

§ 566

(1) Se un documento privato non è firmato, spetta alla persona che lo ha utilizzato dimostrare che proviene dalla persona a cui rivendica.

(2) Si ritiene che i documenti riguardanti fatti legali che si verificano durante il normale funzionamento di un impianto provino, se l’altra parte li invoca a proprio vantaggio, ciò che è contenuto nel documento e che il documento è stato rilasciato in quel momento su di esso. ha dichiarato; questo vale anche se il documento non è stato firmato.

Documento pubblico
§ 567

Un atto pubblico è uno strumento emesso da un’autorità pubblica nei limiti della sua competenza o uno strumento dichiarato atto pubblico dalla legge; ciò non si applica se soffre di tali difetti da essere visto come se non fosse uno strumento autentico.

§ 568

(1) Se un fatto è confermato in un atto pubblico, stabilisce per ogni prova completa dell’origine dell’atto dall’istituzione o dalla persona che lo ha stabilito, il momento dell’acquisto dello strumento, nonché il fatto che l’originatore dell’atto pubblico ha confermato che la sua presenza è avvenuta o è stata eseguita fino a prova contraria.

(2) Se un atto pubblico cattura l’espressione di volontà di una persona in un procedimento legale ed è firmato dal negoziatore, costituisce una prova completa di tale espressione di volontà contro tutti. Ciò vale anche se la firma dell’attore è stata sostituita secondo le modalità previste dalla legge.

§ 569

Se un atto pubblico è stato redatto per negare un atto pubblico anteriore su procedimenti giudiziari tra le stesse persone, ha effetto nei confronti di terzi se il suo contenuto è stato pubblicato nel registro pubblico o se è stato inviato a una terza parte.

Sezione 5

Azione legale contro una persona assente
§ 570

(1) I procedimenti legali devono agire contro una persona assente dal momento in cui si verifica l’espressione della volontà; se l’altra parte ostacola consapevolmente la mungitura, è vero che è avvenuta correttamente.

(2) I procedimenti legali non devono essere avviati contro una persona che non è completamente indipendente, prima che l’espressione della volontà si presenti al suo rappresentante legale o tutore. Tuttavia, se l’azione legale cerca di conferire solo un vantaggio legale a tale persona, l’azione legale ha effetto dal momento in cui viene promossa contro quella persona.

§ 571

Se l’espressione della volontà è alterata dai mezzi utilizzati dalla persona che agisce o da altre circostanze stabilite durante il trasporto, la causa legale sarà valutata in conformità con le disposizioni sull’errore.

§ 572

Una persona che agisce per iscritto può revocare la sua espressione di volontà se l’appello si presenta all’altra parte al più tardi contemporaneamente all’espressione di volontà originale.

§ 573

Presunzione di tempo di mungitura
Una spedizione in entrata inviata tramite un fornitore di servizi postali si considera arrivata il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione, ma se è stata inviata a un indirizzo in un altro Stato, il quindicesimo giorno lavorativo dopo la spedizione.

Sezione 6

Invalidità di procedimenti giudiziari
disposizioni generali
§ 574

I procedimenti legali devono essere considerati validi e non invalidi.

§ 575

Se l’atto giuridico invalido ha i requisiti di un altro atto giuridico valido, questo altro atto giuridico si applica se dalle circostanze è chiaro che esprime la volontà della persona che agisce.

§ 576

Se il motivo di nullità si riferisce solo a quella parte dell’azione legale che può essere separata dal suo altro contenuto, solo quella parte è invalida se si può presumere che l’azione legale si sarebbe svolta senza la parte invalida se la parte ha riconosciuto il invalidità nel tempo.

§ 577

Se il motivo di nullità è semplicemente la determinazione illecita di una misura quantitativa, temporale, territoriale o di altro tipo, il tribunale modifica la misura in modo da corrispondere a una giusta disposizione dei diritti e degli obblighi delle parti; non è vincolato dalle proposte delle parti, ma valuterà se la parte intraprenderà un procedimento legale se riconoscesse l’invalidità per tempo.

§ 578

Errori di scrittura o numeri non pregiudicano l’azione legale se il suo significato è indiscutibile.

§ 579

(1) Se qualcuno ha causato l’invalidità di un’azione legale, non ha diritto di opporsi all’invalidità o di rivendicare per sé il beneficio dell’azione legale invalida.

(2) Chi ha causato l’invalidità di un’azione legale dovrà risarcire il danno derivante da questa a una parte che non fosse a conoscenza dell’invalidità.

Principali motivi di invalidità
§ 580

(1) La condotta legale contraria alla buona morale non è valida, così come la condotta legale contraria alla legge, se il significato e lo scopo della legge lo richiedono.

(2) L’azione legale non è valida se, secondo lui, qualcosa di impossibile deve essere realizzato.

§ 581

Se la persona non è completamente indipendente, l’azione legale per la quale non è qualificata non è valida. Anche l’azione legale di una persona che agisce in un disturbo mentale, che lo rende incapace di agire in giudizio, è invalida.

§ 582

(1) Se l’azione legale non viene intrapresa nella forma concordata dalle parti o prevista dalla legge, non è valida, a meno che le parti non sanino successivamente il difetto. Se l’espressione della volontà coinvolge contemporaneamente più atti giuridici, la mancanza della forma richiesta per alcuni di essi non invalida di per sé gli altri.

(2) Se la forma di azione legale concordata dalle parti non viene rispettata, l’invalidità può essere contestata solo se non è già stata adempiuta. Ciò si applica anche se la forma di una determinata azione legale è richiesta dalle disposizioni della parte quarta della presente legge.

Errore
§ 583

Se qualcuno ha indotto in errore la circostanza decisiva ed è stato indotto in errore dall’altra parte, l’azione legale non è valida.

§ 584

(1) Se l’errore si riferisce a una circostanza secondaria che nemmeno le parti hanno dichiarato decisiva, l’azione legale è valida, ma la persona addebitata in errore ha diritto a un ragionevole risarcimento nei confronti dell’autore dell’errore.

(2) Se l’azione legale è stata commessa in un errore causato da inganno, l’azione legale è invalida, anche se l’errore riguarda solo una circostanza secondaria.

§ 585

Se l’errore dell’attore è stato causato da una terza parte, l’azione legale è valida. Tuttavia, se la persona legalmente coinvolta è stata coinvolta nell’atto di un terzo, o lo sapeva o almeno doveva esserne a conoscenza, anche questa persona è considerata l’autore dell’errore.

Conseguenze dell’invalidità
§ 586

(1) Se l’invalidità di un atto giuridico è determinata per la tutela dell’interesse di una determinata persona, solo quella persona può sollevare un’eccezione di nullità.

(2) Se la persona avente diritto non si oppone all’invalidità dell’azione legale, l’azione legale sarà considerata valida.

§ 587

(1) Chiunque sia stato costretto a intraprendere un’azione legale a causa di una minaccia di violenza fisica o mentale che, data l’importanza e la probabilità di pericolo imminente nonché le caratteristiche personali della persona minacciata, ha una preoccupazione legittima, ha il diritto di opporsi all’invalidità di un’azione legale.

(2) Chiunque abbia portato un altro ad un’azione legale con minaccia o inganno dovrà sempre risarcire il danno che ne deriva.

§ 588

Il tribunale tiene altresì conto, d’ufficio, dell’invalidità di una condotta manifestamente contraria al buon costume o contraria alla legge e che turba manifestamente l’ordine pubblico. Ciò vale anche se l’azione legale rende impossibile l’esecuzione sin dall’inizio.

Sezione 7

Inefficienza relativa
§ 589

(1) Se l’azione legale del debitore riduce la soddisfazione del credito esecutivo del creditore, il creditore ha il diritto di chiedere al tribunale di stabilire che l’azione legale del debitore non è legalmente efficace nei confronti del creditore. Il creditore ha questo diritto anche se il diritto del terzo è già esercitabile o è già stato soddisfatto.

(2) L’ inefficacia dell’azione legale del debitore è stabilita da una decisione del tribunale sull’azione del creditore, che è stata contraddetta dall’azione legale del debitore (azione riconvenzionale).

§ 590

(1) Il creditore può invocare l’inefficacia dell’azione legale,

(a) che il debitore ha fatto negli ultimi cinque anni con l’intenzione di abbreviare i suoi creditori, se tale intenzione era nota all’altra parte,

(b) con la quale il debitore ha ridotto i suoi creditori negli ultimi due anni, se l’altra parte doveva essere a conoscenza dell’intenzione del debitore di ridurre il creditore, o

(c) con la quale il creditore è stato abbreviato e che si è verificato negli ultimi due anni tra il debitore e una persona a lui vicina o dal debitore a favore di tale persona, a meno che l’altra parte non fosse né conosciuta né conosciuta in quel momento ha avuto luogo il procedimento legale, non doveva.

(2) Il creditore può invocare l’inefficacia del contratto di acquisto o di scambio concluso nell’ultimo anno, se l’altra parte doveva conoscere nelle azioni del debitore lo spreco di proprietà con il quale il creditore del debitore è ridotto.

§ 591

Il creditore può invocare l’inefficacia dell’azione legale gratuita del debitore se si è verificata negli ultimi due anni. Questo non si applica nel caso di

a) adempimento di un obbligo previsto dalla legge,

b) regali occasionali usuali,

(c) donazioni effettuate in un importo ragionevole per uno scopo di pubblica utilità; o

(d) adempimento rispetto a un obbligo morale o considerazione di decenza.

§ 592

Oltre agli atti legali di cui al § 590 o 591, deve essere valutata l’omissione con la quale il debitore ha perso il suo diritto di proprietà o che ha causato la creazione, il mantenimento o la garanzia del suo diritto di proprietà nei confronti di un’altra persona. Questo vale anche se il debitore ha rifiutato l’eredità, a meno che non sia stato indebitato eccessivamente.

§ 593

Se, prima che il suo credito diventi esecutivo, un creditore si riserva il diritto di invocare l’inefficacia di un’azione legale notificando al notaio, all’esecutore testamentario o al tribunale della persona contro cui può invocare l’inefficacia dell’azione, allora il creditore ha un limite di tempo per invocare l’inefficacia dell’azione legale, il procedimento non ha inizio fino a quando il credito non diventa esecutivo.

§ 594

(1) L’ inefficacia dei procedimenti legali può essere invocata contro la persona che ha agito legalmente con il debitore, o che ha beneficiato direttamente dell’azione legale, contro il suo erede o contro la persona che ha acquisito la proprietà al momento della trasformazione di una persona giuridica come sua successore legale.

(2) L’ inefficacia può essere invocata contro un altro successore legale solo se

a) il successore legale doveva essere a conoscenza delle circostanze per le quali il creditore poteva rivendicare l’inefficacia dell’azione legale,

(b) il successore titolare ha acquisito il diritto a titolo gratuito; o

(c) il successore legale è una persona vicina, a meno che le circostanze per le quali il creditore possa fare affidamento sull’inefficacia dell’azione legale non debbano essere note al momento in cui ha acquisito il diritto del predecessore.

§ 595

(1) L’ inefficacia dell’azione legale stabilisce il diritto del creditore di esigere la soddisfazione del credito anche da ciò che è sfuggito alla proprietà del debitore con un’azione inefficace. Se ciò non è ben possibile, il creditore ha diritto a un risarcimento adeguato.

(2) Chi è obbligato a esibirsi è considerato un detentore disonesto; tuttavia, il suo erede o altro successore generale nel titolo solo se doveva essere a conoscenza delle circostanze per le quali il creditore poteva fare affidamento sull’inefficacia dell’azione legale.

(3) Un onesto destinatario di una prestazione gratuita deve soddisfare il creditore di questa prestazione nella misura in cui ne è stato arricchito. Ciò non si applica se il creditore potrebbe invocare l’inefficacia dell’azione legale, anche se avvenuta a pagamento.

§ 596

Se un terzo ha acquisito una questione dalla quale il creditore avrebbe altrimenti potuto ottenere soddisfazione, il diritto contro il quale tale creditore dell’inefficacia non poteva essere invocato in precedenza ha un diritto tale che il creditore dell’inefficacia dell’azione legale potrebbe invocare in precedenza e per il cui possesso il diritto del terzo l’obbligo di risarcire il creditore.

§ 597

(1) Chiunque abbia un obbligo nei confronti del creditore ai sensi della Sezione 595 o 596 può esserne liberato soddisfacendo il credito del creditore nei confronti del debitore. Può farlo anche prima che il creditore invoca l’inefficacia.

(2) Chiunque abbia un obbligo nei confronti del creditore ai sensi della Sezione 595 o 596 può richiedere al debitore la restituzione della prestazione reciproca o l’adempimento di un credito ripristinato a causa del creditore che invoca l’inefficacia.

§ 598

Se più creditori invocano l’inefficacia della stessa azione legale, la persona responsabile non può essere tenuta a riscuotere più di quanto previsto dagli articoli 595 e 596.

§ 599

(1) Se un creditore invoca l’inefficacia di un atto giuridico riguardante una questione iscritta in un elenco pubblico, può, unitamente alla presentazione di una domanda riconvenzionale e alla prova della sua presentazione, richiedere all’organismo autorizzato a mantenere tale elenco di annotare è il ricorso contro l’inefficacia dell’atto giuridico.

(2) Se il tribunale conferma l’azione, la sentenza ha effetto anche contro le persone che, dopo aver fatto un’osservazione, hanno acquisito la cosa o il diritto sulla cosa iscritta in tale elenco.

Parte 2

Eventi legali
§ 600

Disposizioni generali
La legge stabilisce quali diritti e quali obblighi derivano, cambiano o scadono da fatti giuridici indipendenti dalla volontà della persona. Tale conseguenza può anche essere determinata dall’accordo delle parti.

Il significato del tempo
§ 601

(1) Se un diritto viene acquisito o un’obbligazione sorge in un determinato giorno, deve essere acquisito o sorgerà all’inizio di quel giorno; se il diritto o l’obbligo scade in un determinato giorno, scade alla fine di quel giorno. Ciò non si applica se la natura del caso legale lo preclude.

(2) Se la cessazione di un determinato diritto condiziona la creazione di un altro diritto in connessione reciproca, entrambi si verificano nello stesso momento. Se non diversamente concordato o specificato, tale effetto legale si verificherà alla fine della giornata.

§ 602

Se un diritto deve essere esercitato o un obbligo da adempiere entro un determinato giorno, è tenuto a farlo alla solita ora del giorno, a meno che qualcos’altro non derivi dalle consuetudini, dalla prassi consolidata delle parti o, se del caso, , le circostanze speciali del caso.

§ 603

I diritti e gli obblighi scadono al termine del periodo per il quale erano limitati.

§ 604

Un cambiamento nella persona del creditore o del debitore non influisce sulla decorrenza del periodo o periodo.

Conteggio del tempo
§ 605

(1) Un periodo o periodo determinato da giorni inizia il giorno successivo al fatto decisivo per il suo inizio.

(2) La fine di un periodo o periodo determinato in base a settimane, mesi o anni cade in un giorno che, per nome o numero, coincide con il giorno in cui cade il fatto da cui il periodo o periodo è calcolato. Se tale giorno non è nell’ultimo mese, la fine del periodo o periodo cadrà nell’ultimo giorno del mese.

§ 606

(1) Metà del mese significa quindici giorni e metà del mese è il quindicesimo giorno.

(2) Se un periodo o periodo è fissato a uno o più mesi e una parte di un mese, la parte del mese sarà contata per l’ultima volta.

§ 607

Se l’ultimo giorno del periodo cade di sabato, domenica o un giorno festivo, l’ultimo giorno del periodo sarà il giorno lavorativo successivo.

§ 608

Un periodo o tempo specificato in unità di tempo inferiori a giorni deve essere calcolato dal momento in cui inizia al momento in cui finisce.

Parte 3

Limitazione e prescrizione
Sezione 1

Periodo di prescrizione
Sottosezione 1

disposizioni generali
§ 609

Se il diritto non è stato esercitato entro il termine di prescrizione, è prescritto e il debitore non è obbligato ad adempiere. Tuttavia, se il debitore ha ottemperato dopo la scadenza del termine di prescrizione, non può pretendere il rimborso di ciò che ha rispettato.

§ 610

(1) Il tribunale terrà conto del periodo di prescrizione solo se il debitore obietta che il diritto è prescritto. Se qualcuno rinuncia in anticipo al diritto di opporsi al termine di prescrizione, questo non sarà preso in considerazione.

(2) Se le parti sono obbligate a restituire ciò che hanno acquisito in virtù di un contratto non valido o di un obbligo annullato, il tribunale terrà conto dell’eccezione di limitazione solo se anche l’altra parte potrebbe opporsi alla limitazione. Ciò vale anche se è stato eseguito sulla base di un’apparente azione legale.

§ 611

Tutti i diritti di proprietà sono vietati, tranne nei casi previsti dalla legge. Altri diritti decadono se la legge lo prevede.

§ 612

Nel caso del diritto alla vita e alla dignità, al nome, alla salute, alla serietà, all’onore, alla privacy o ad un simile diritto personale, sono esclusi solo i diritti al risarcimento dei danni causati a questi diritti.

§ 613

Il diritto agli alimenti non è prescritto, ma i diritti alle prestazioni ricorrenti individuali sono soggetti a limitazione.

§ 614

Non vengono meno il diritto di proprietà e il diritto di esigere la divisione di una causa comune, il diritto di stabilire il percorso necessario e il diritto di riscattare un peso reale.

§ 615

(1) Se l’adempimento del debito è garantito da un privilegio, il privilegio non scadrà prima del reclamo. Il periodo di prescrizione non impedisce al creditore di soddisfare il pegno.

(2) Il pegno non scadrà fintanto che il pegno ha con sé un pegno mobile o fintanto che gli viene fornito da terzi.

(3) Se il creditore ha il diritto di ritenzione, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 616

Quando si fornisce una garanzia mediante trasferimento di un diritto, il periodo di prescrizione per un reclamo non costituisce un motivo per il trasferimento del diritto alla persona che ha fornito la garanzia.

§ 617

(1) Anche dopo la scadenza del termine di prescrizione, una parte può invocare il proprio diritto di difendersi da un diritto rivendicato dall’altra parte, se entrambi i diritti si riferiscono allo stesso contratto oa più contratti conclusi per uno scopo dipendente l’uno dall’altro.

(2) Anche dopo la scadenza del periodo di prescrizione, una parte può invocare il suo diritto alla compensazione se la compensazione avrebbe potuto essere effettuata in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prescrizione.

§ 618

In caso di scadenza di un diritto iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, la persona che mantiene l’elenco pubblico o il registro dei pegni ne cancella il diritto scaduto, su proposta della persona che ha un interesse giuridico alla cancellazione.

Inizio del periodo di prescrizione
§ 619

(1) In caso di diritto esercitabile dinanzi a un’autorità pubblica, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato per la prima volta.

(2) Il diritto può essere esercitato per la prima volta se l’avente diritto è venuto a conoscenza delle circostanze decisive per l’inizio del periodo di prescrizione o quando avrebbe dovuto e potuto venirne a conoscenza.

§ 620

(1) Le circostanze decisive per l’inizio del termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno includono la conoscenza del danno e la persona obbligata a risarcirlo. Lo stesso vale per il risarcimento.

(2) Le circostanze decisive per l’inizio del periodo di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno causato da un difetto del prodotto ai sensi della Sezione 2939 includono la conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.

§ 621

Le circostanze decisive per l’inizio del termine di prescrizione per il diritto di emettere un arricchimento ingiusto includono la consapevolezza che si è verificato un arricchimento ingiusto e la persona passibile di rilasciarlo.

§ 622

In caso di danno alla salute di un minore che non esercita un’attività lavorativa autonoma, il termine di prescrizione inizia a decorrere dapprima fino a quando il minore diventa un lavoratore autonomo a pieno titolo. Se non diventa completamente indipendente, il periodo di prescrizione non inizierà a decorrere fino a quando non gli verrà nominato un tutore dopo aver raggiunto la maggiore età.

§ 623

In caso di adempimento parziale di un debito, il termine di prescrizione per ogni adempimento parziale decorre dalla data della sua scadenza. Qualora l’intero debito giunga al mancato adempimento di una prestazione parziale, il termine di prescrizione dell’intero debito decorre dalla data di scadenza dell’adempimento parziale non adempiuto.

§ 624

In caso di diritto di emissione di fondi depositati su un conto o rappresentativi di un deposito, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui scade l’obbligo contrattuale.

§ 625

In caso di diritto derivante dalla distruzione totale o dalla perdita della merce trasportata, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la spedizione doveva essere consegnata al destinatario. Tuttavia, se l’articolo trasportato è stato solo danneggiato o se è stato consegnato in ritardo, il termine di prescrizione decorre dalla data di consegna della spedizione.

§ 626

In caso di diritto all’indennità, il termine di prescrizione decorre da un anno a decorrere dall’evento assicurato. Ciò vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia un diritto diretto all’indennità nei confronti dell’assicuratore, o nel caso in cui l’assicurato pretenda nei confronti dell’assicuratore un risarcimento per quanto fornito al danneggiato in adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno. o altri danni.

§ 627

Se, come è consuetudine o consuetudine tra le parti, un reclamo deve essere risolto sulla base di una dichiarazione presentata alla fine di un certo periodo, il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo in cui la dichiarazione doveva essere presentato.

§ 628

Nel caso di un diritto che deve essere prima esercitato nei confronti dell’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto è così esercitato nei confronti di tale persona.

Sottosezione 2

Durata del periodo di prescrizione
Condizioni generali
§ 629

(1) Il periodo di prescrizione dura tre anni.

(2) Il diritto di proprietà scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui è maturato, a meno che la legge non preveda espressamente un diverso periodo di prescrizione.

§ 630

(1) Le parti possono concordare un termine di prescrizione più breve o più lungo calcolato dal giorno in cui il diritto potrebbe essere esercitato per la prima volta rispetto a quanto previsto dalla legge, ma almeno per un anno e per un massimo di quindici anni.

(2) Se viene concordato un periodo più breve o più lungo a scapito della parte più debole, l’accordo non sarà preso in considerazione. Né si terrà conto della previsione di un termine di prescrizione più breve nel caso di un diritto alla prestazione derivante da un danno alla libertà, alla vita o alla salute o un diritto derivante da una condotta dolosa.

Disposizioni speciali
§ 631

Se il diritto è stato iscritto in un elenco pubblico, scade dieci anni dalla data in cui è stato esercitabile per la prima volta.

§ 632

Se nell’elenco pubblico è stata iscritta una legge che può essere esercitata in modo continuativo o ripetitivo, decade se non esercitata per un periodo di dieci anni. Tuttavia, se un diritto raramente fatto valere è stato iscritto in un elenco pubblico, la persona cui appartiene il diritto deve avere la possibilità di farlo valere almeno tre volte nel corso di dieci anni e mai farlo; qualora non vi sia possibilità di esercitare il diritto per tre volte in dieci anni, il termine di prescrizione è prorogato fino a quando non sia stata colta nessuna delle tre opportunità.

§ 633

(1) Se una persona vincolata dalla servitù impedisce l’esercizio del diritto, la servitù decade se la persona avente diritto non esercita il suo diritto entro tre anni.

(2) Il diritto alla prestazione individuale da un onere reale è escluso come credito.

§ 634

Il diritto di richiedere al tribunale di determinare il contenuto futuro del contratto futuro sulla base del contratto scadrà un anno dall’ultimo giorno del periodo in cui il contratto futuro doveva essere concluso. Ciò vale anche se è stato concordato che una determinata parte del contratto sarà determinata da una terza parte o da un tribunale.

§ 635

(1) Nel caso dell’assicurazione sulla vita, il diritto all’indennità scade tra dieci anni.

(2) Il diritto all’indennizzo dall’assicurazione di responsabilità civile decade al più tardi entro il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno o infortunio cui si applica l’assicurazione.

§ 636

(1) Il diritto al risarcimento del danno o altro danno scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui si è verificato il danno o il danno.

(2) Se il danno o la lesione è stata provocata intenzionalmente, il diritto al risarcimento scadrà entro quindici anni dalla data in cui si è verificato il danno o la lesione. Ciò vale anche in caso di danni o lesioni causati da una violazione dei doveri a seguito di corruzione consistente nell’offrire, promettere o dare una tangente a una parte non lesa o nel richiedere direttamente o indirettamente una tangente alla parte lesa.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano a un diritto derivante da un danno alla libertà, alla vita o alla salute.

§ 637

Il diritto al risarcimento del danno causato da un difetto del prodotto ai sensi della Sezione 2939 scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui il produttore ha immesso sul mercato il prodotto difettoso.

§ 638

(1) Il diritto di emettere un arricchimento ingiusto decade entro dieci anni dalla data in cui ha avuto luogo l’arricchimento ingiusto.

(2) Se l’arricchimento ingiusto è stato acquisito intenzionalmente, il diritto di emetterlo decade entro quindici anni dalla data in cui è avvenuto l’arricchimento ingiusto.

§ 639

Se il debitore ha riconosciuto il proprio debito, il diritto decade dopo dieci anni dalla data in cui il debito è stato riconosciuto. Tuttavia, se il debitore specifica anche nel riconoscimento il periodo entro il quale si conformerà, il diritto decade dieci anni dall’ultimo giorno del periodo specificato.

§ 640

Il diritto conferito da una decisione di un’autorità pubblica scade dieci anni dalla data in cui doveva essere esercitato conformemente alla decisione.

§ 641

Se nel riconoscimento di un debito o in una decisione di un’autorità pubblica la prestazione è stata suddivisa in singole prestazioni parziali, il termine di prescrizione di dieci anni si applica anche a queste prestazioni parziali e inizia a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna prestazione parziale . Se l’inadempimento di una prestazione parziale raggiunge l’intero debito, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell’adempimento parziale non eseguito.

§ 642

Se il debito è stato riconosciuto o se il diritto è stato concesso con decisione di un’autorità pubblica, il termine di prescrizione di dieci anni non si applica agli interessi e ai pagamenti ricorrenti maturati dopo che il debito è stato riconosciuto o concesso.

§ 643

(1) Se l’obbligo è passato agli eredi, il termine di prescrizione scadrà non prima di sei mesi dalla data in cui l’acquisizione dell’eredità è stata confermata agli eredi.

(2) Se una persona giuridica è stata rinnovata, il periodo di prescrizione per i suoi creditori scade non prima di sei mesi dalla data in cui è stata rinnovata l’iscrizione della persona giuridica nel registro pubblico.

§ 644

Se il debitore adempie il debito nei confronti del creditore per conto del debitore, il suo diritto nei confronti del debitore non scade prima di sei mesi dall’adempimento del debito.

Sottosezione 3

Decorso del termine di prescrizione
§ 645

Se una persona è tenuta ad avere un rappresentante legale o un tutore, il termine di prescrizione decorre per diritto di tale persona o per diritto contro di lui solo dalla data in cui ottiene il rappresentante legale o tutore. Il periodo già iniziato continua, ma non si esaurisce fino a un anno dopo che l’ostacolo ha cessato di esistere.

§ 646

Il termine di prescrizione tra i coniugi non inizia a decorrere fino a quando dura il matrimonio. Ciò vale anche per i diritti tra persone che vivono nella stessa famiglia, tra il rappresentato e il rappresentante legale, il tutore e il tutore, o tra il tutore e il tutore.

§ 647

Nel caso in cui si raggiunga un accordo sulla condotta extragiudiziale del creditore e del debitore sul diritto o sulla circostanza che dà origine al diritto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il creditore o il debitore si rifiuta espressamente di continuare tale condotta; se il termine di prescrizione è iniziato prima, esso non decorre per la durata dell’udienza.

§ 648

Se il creditore esercita il suo diritto dinanzi a un’autorità pubblica entro il termine di prescrizione e prosegue regolarmente il procedimento, il termine di prescrizione non decorre. Ciò vale anche per una legge già esecutiva se per loro è stata proposta l’esecuzione della decisione o dell’ordine di esecuzione.

§ 649

Se il creditore esercita un diritto reciproco dinanzi a un’autorità pubblica e se entrambi i diritti si riferiscono allo stesso contratto oa più contratti conclusi tra loro l’uno per l’altro, il termine di prescrizione cessa il giorno in cui viene avviato il procedimento contro il diritto contro il quale è diretta la reciproca legge. Negli altri casi, il termine di prescrizione cessa di decorrere dal giorno in cui è stato esercitato il diritto reciproco.

§ 650

Il termine di prescrizione non decorre per il periodo durante il quale la minaccia impedisce al creditore di esercitare il suo diritto. Ciò vale anche se il creditore non ha esercitato il diritto, è ingannevolmente indotto in errore dal debitore o da una persona del debitore a lui vicina.

§ 651

Il termine di prescrizione non decorre finché persiste la forza maggiore, che ha impedito al creditore di esercitare il diritto di prescrizione negli ultimi sei mesi.

§ 652

Se il periodo di prescrizione continua a decorrere dopo la rimozione di uno degli ostacoli di cui agli articoli da 646 a 651, il periodo di prescrizione non termina prima di sei mesi dalla data in cui ha ripreso a decorrere.

Sottosezione 4

Rinnovo del reclamo e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione
§ 653

(1) Se il diritto è già scaduto e se il debitore ha riconosciuto il proprio debito, la richiesta sarà rinnovata e un nuovo termine di prescrizione inizierà a decorrere dal giorno in cui il debito è stato riconosciuto. Tuttavia, se il debitore specifica anche in riconoscimento il periodo entro il quale si conformerà, il diritto decade dieci anni dopo l’ultimo giorno del periodo specificato.

(2) Se il diritto, sebbene già prescritto, è stato concesso da una decisione di un’autorità pubblica, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Sezione 2

Slippage
§ 654

(1) Se il diritto non è stato esercitato entro il termine prescritto, decade solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il tribunale terrà conto dell’estinzione del diritto, anche se il debitore non si oppone.

(2) Le disposizioni della presente legge sulla decorrenza del periodo di prescrizione si applicano mutatis mutandis al periodo preclusivo.

SECONDA PARTE

DIRITTO DI FAMIGLIA
TITOLO I

MATRIMONIO
Parte 1

Disposizioni generali
§ 655

Il matrimonio è un’unione permanente di un uomo e di una donna stabilita secondo le modalità prescritte da questa legge. Lo scopo principale del matrimonio è la costituzione di una famiglia, la corretta educazione dei figli e il sostegno e l’assistenza reciproci.

Parte 2

L’origine del matrimonio
§ 656

(1) Un matrimonio è stabilito dal libero e completo consenso della volontà di un uomo e una donna che intendono contrarre matrimonio (di seguito “coniugi”) di contrarre matrimonio insieme.

(2) La cerimonia del matrimonio è pubblica e solenne; si fa alla presenza di due testimoni.

§ 657

(1) Se i coniugi dimostrano la volontà di contrarre matrimonio insieme, personalmente davanti all’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio alla presenza del cancelliere, si tratta di un matrimonio civile.

(2) Se i coniugi dimostrano la volontà di contrarre matrimonio insieme, di persona davanti a un organo di una chiesa o di una società religiosa autorizzata a farlo ai sensi di un’altra normativa legale (di seguito denominata “chiesa avente diritto”), un matrimonio in chiesa.

§ 658

(1) Nel caso di un matrimonio civile, un altro regolamento legale stabilirà chi è l’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio.

(2) Nel caso di un matrimonio in chiesa, l’ente autorizzato dalla chiesa autorizzata è un corpo della chiesa autorizzata.

§ 659

Il matrimonio si conclude chiedendo agli sposi, come devoti, se vogliono entrare nel matrimonio insieme, come persona che agisce per conto di un’autorità pubblica o persona che agisce per conto di una chiesa autorizzata; una risposta positiva di entrambi i fidanzati si tradurrà in un matrimonio. Un matrimonio sorgerà anche in altri modi se è chiaro che la coppia sta dichiarando la propria volontà coniugale.

§ 660

La coppia lo dichiara durante la cerimonia di matrimonio

a) il cognome di uno di loro sarà il cognome comune,

(b) mantengono entrambi i cognomi, o

c) il cognome di uno di loro sarà il cognome comune, e quello il cui cognome non deve essere un cognome comune aggiungerà il suo cognome attuale al cognome comune in secondo luogo.

§ 661

(1) Se i coniugi mantengono i loro cognomi attuali, devono anche dichiarare durante la cerimonia del matrimonio quale dei loro cognomi saranno i cognomi dei loro figli comuni.

(2) Se i coniugi mantengono i loro cognomi esistenti, possono successivamente fare una dichiarazione da parte di un’autorità pubblica che hanno concordato un cognome comune di uno di loro.

§ 662

(1) Se, nel caso di un’elezione ai sensi della lettera § 660 c) un fidanzato il cui cognome non deve essere un cognome comune, cognome aggiunto, può scegliere solo il primo cognome come cognome aggiunto.

(2) Elezione secondo § 660 lettera c) non è possibile se il fidanzato il cui cognome sarà un cognome comune ha già un cognome aggiunto.

§ 663

(1) In caso di matrimonio civile, la cerimonia di matrimonio avrà luogo in un luogo designato a tal fine dall’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio; tiene conto della volontà degli sposi.

(2) Nel caso di un matrimonio in chiesa, la cerimonia di matrimonio avrà luogo in un luogo determinato dai regolamenti interni della chiesa autorizzata.

§ 664

(1) I coniugi devono richiedere lo svolgimento della cerimonia di matrimonio da parte dell’autorità pubblica nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio e presentare documenti che certifichino la loro identità e idoneità a contrarre matrimonio; un altro atto legislativo stabilisce quali documenti devono essere presentati.

(2) Un’autorità pubblica può rinunciare alla presentazione di documenti specifici se le loro misure sono associate a un ostacolo difficile da superare.

§ 665

Durante la cerimonia di matrimonio, gli sposi devono dichiarare, prima di fare un matrimonio di intenti, di non essere a conoscenza di alcun ostacolo che impedisca loro di sposarsi, che conoscono lo stato di salute dell’altro e che considerano la possibilità di organizzare futuri beni, alloggi e sicurezza dopo il matrimonio.

§ 666

(1) Se un matrimonio ecclesiastico deve essere concluso, gli sposi devono prima presentare alla parte sposante un certificato rilasciato dall’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio. Il certificato deve contenere un certificato attestante che i coniugi hanno ottemperato a tutti i requisiti legali per il matrimonio. Non possono trascorrere più di sei mesi tra il rilascio del presente certificato e la cerimonia di matrimonio.

(2) Se un matrimonio ecclesiastico è stato concluso, il matrimonio è tenuto a consegnare all’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo è stato concluso il matrimonio, entro tre giorni lavorativi dalla conclusione del matrimonio, un rapporto sulla conclusione del matrimonio attestante i fatti ai sensi di un altro regolamento legale.

§ 667

(1) Se la vita del fidanzato è direttamente messa in pericolo, la cerimonia di matrimonio può essere celebrata da qualsiasi ente ai sensi della Sezione 658, o da un’altra autorità designata da un altro regolamento legale, in qualsiasi luogo; questo vale anche per un matrimonio in chiesa. Al di fuori della Repubblica Ceca, la cerimonia del matrimonio può essere celebrata anche dal comandante di una nave da guerra battente bandiera nazionale della Repubblica Ceca o dal comandante di un aereo registrato nella Repubblica Ceca e se almeno uno dei fidanzati è cittadino ceco anche il comandante di un’unità militare ceca all’estero.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, non è necessario presentare i documenti altrimenti richiesti; non è richiesta la presenza di un registrar.

§ 668

Un cittadino della Repubblica ceca può, al di fuori del territorio della Repubblica, contrarre matrimonio anche dinanzi a una missione diplomatica o consolare della Repubblica ceca.

§ 669

(1) Se ciò è motivo importante, l’autorità regionale nella cui circoscrizione amministrativa deve essere concluso il matrimonio può, su richiesta dei coniugi, consentire l’espressione della volontà di uno dei coniugi di contrarre matrimonio a sua per conto.

(2) La procura deve contenere dati che certifichino l’identità e altri fatti decisivi riguardanti sia i fidanzati che il delegato e una dichiarazione di cognome. Deve inoltre precisare che i coniugi non sono a conoscenza di alcun ostacolo che impedisca loro di sposarsi, che conoscono lo stato di salute reciproco e che hanno considerato l’organizzazione della futura proprietà, il loro alloggio e la sicurezza materiale dopo il matrimonio. La procura richiede una forma scritta e la firma su di essa deve essere verificata ufficialmente.

(3) La revoca di una procura è efficace solo se l’altro fidanzato ne viene a conoscenza prima di esprimere la sua volontà coniugale.

§ 670

(1) Se è stato concluso un matrimonio civile, le cerimonie religiose successive non hanno conseguenze legali.

(2) Se un matrimonio ecclesiastico è stato concluso, non è possibile concludere un matrimonio civile successivamente.

§ 671

Idoneità al matrimonio
Chiunque può contrarre un matrimonio a meno che non sia impedito da un ostacolo legale ai sensi delle sezioni da 672 a 676.

Ostacoli legali al matrimonio
§ 672

(1) Un minore che non è completamente indipendente non può contrarre matrimonio.

(2) Il tribunale può, in casi eccezionali, consentire la conclusione di un matrimonio con un minore che non è completamente indipendente e ha raggiunto l’età di sedici anni, se ci sono ragioni importanti per questo.

§ 673

Un matrimonio non può essere celebrato da una persona la cui capacità giuridica è stata limitata in questo settore.

§ 674

Un matrimonio non può essere contratto da una persona che ha precedentemente contratto matrimonio, né da una persona che ha precedentemente contratto un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, e tale matrimonio, unione registrata o altra unione simile stipulata all’estero dura .

§ 675

Non è possibile contrarre matrimonio tra antenati e discendenti, né tra fratelli e sorelle; lo stesso vale per le persone la cui parentela è stata formata per adozione.

§ 676

Il matrimonio non può essere concluso tra il tutore e il tutore, tra il minore e la persona alle cui cure è stato affidato il minore, o tra il genitore affidatario e il figlio affidato.

Parte 3

Matrimonio apparente e annullamento del matrimonio
Sezione 1

Apparente matrimonio
§ 677

(1) Un matrimonio non deve sorgere se almeno una delle persone che intendevano contrarre matrimonio non soddisfaceva i requisiti della volontà di contrarre il matrimonio o la cerimonia di matrimonio o in connessione con essa, il cui adempimento è necessario affinché il matrimonio nasca, deve essere mantenuto incondizionatamente.

(2) Nel caso di un matrimonio in chiesa, anche il fatto di concludere un matrimonio davanti a un corpo di una chiesa autorizzata appartiene a questi requisiti. Se la cerimonia di matrimonio non viene eseguita in caso di minaccia diretta alla vita del coniuge, questi fatti includono anche il certificato dell’ufficio del registro che i coniugi hanno rispettato tutti i requisiti legali per il matrimonio e che un massimo di sei mesi ha trascorso tra il certificato e il matrimonio.

§ 678

Il tribunale può stabilire che il matrimonio non è avvenuto, anche senza una petizione.

§ 679

(1) Immediatamente dopo che il tribunale ha stabilito che non c’è matrimonio, il tribunale decide sulla paternità del bambino comune, nonché sugli obblighi e sui diritti dei genitori nei suoi confronti.

(2) Gli obblighi di proprietà e i diritti di uomini e donne devono essere valutati individualmente in base alla loro natura. Salvo diversa disposizione, si applicano le disposizioni sull’arricchimento indebito. In queste materie, si deve tenere conto dell’uomo o della donna che agisce in buona fede, nonché dei diritti e degli interessi legali dei bambini e di terzi in comune.

Sezione 2

Invalidità del matrimonio
§ 680

Se il matrimonio è contratto nonostante un impedimento legale, il tribunale dichiara il matrimonio nullo su richiesta di chiunque abbia un interesse legale nel matrimonio, a meno che il matrimonio sia stato impedito da un impedimento alla capacità giuridica limitata.

§ 681

Il matrimonio è considerato valido fino a quando non viene dichiarato nullo. Se il matrimonio è stato dichiarato nullo, è considerato irrisolto.

§ 682

Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è terminato o è già stato posto rimedio.

§ 683

Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è stato contratto da un minore che non è del tutto indipendente o da una persona la cui capacità giuridica è stata limitata in questo ambito ed è stato concepito un figlio nato vivo.

§ 684

(1) Il tribunale annulla il matrimonio su richiesta del coniuge la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta sotto costrizione o minaccia di violenza o la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta solo a seguito di un errore sul identità del fidanzato o procedura di matrimonio naturale. L’istanza può essere presentata entro e non oltre un anno dalla data in cui il coniuge ha potuto farlo in prima istanza o quando è venuto a conoscenza del vero stato delle cose.

(2) Nel caso previsto al paragrafo 1, il tribunale dichiara nullo il matrimonio, anche se si è concluso con la morte del marito prima del procedimento di annullamento del matrimonio avviato su richiesta dell’altro coniuge, o se i discendenti del il coniuge che ha presentato l’annullamento del matrimonio l’anno successivo alla sua morte, affinché il tribunale dichiari il matrimonio nullo.

§ 685

Il tribunale dichiarerà nullo il matrimonio anche senza istanza, anche se già terminato, se concluso

a) una persona che ha precedentemente contratto un matrimonio o che ha precedentemente stipulato un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, se tale matrimonio, unione o altra unione simile dura,

(b) tra antenato e discendente, tra fratelli o tra persone la cui parentela è nata per adozione.

§ 686

(1) Le disposizioni sugli obblighi e sui diritti dei coniugi divorziati nei confronti di un figlio comune e sui loro obblighi patrimoniali si applicano agli obblighi e ai diritti di un uomo e una donna il cui matrimonio è stato dichiarato invalido nei confronti di un figlio comune e ai loro obblighi patrimoniali e diritti nel periodo successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio; diritti nel periodo successivo al divorzio.

(2) Se il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi della Sezione 684, è necessario prendere in considerazione la persona che ha agito in buona fede al momento di decidere in merito a obblighi e diritti di proprietà.

Parte 4

Doveri e diritti dei coniugi
Sezione 1

Condizioni generali
§ 687

(1) I coniugi hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti.

(2) I coniugi sono obbligati a rispettarsi a vicenda, a vivere insieme, ad essere fedeli, a rispettare la dignità reciproca, a sostenersi a vicenda, a mantenere una comunità familiare, a creare un ambiente familiare sano e a prendersi cura dei figli insieme.

§ 688

Il coniuge ha il diritto che l’altro coniuge gli fornisca informazioni sul suo reddito e sullo stato della sua proprietà, nonché sul suo lavoro attuale e previsto, studio e attività simili.

§ 689

Nella scelta del lavoro, dello studio e delle attività simili, il coniuge è tenuto a tener conto degli interessi della famiglia, dell’altro coniuge e di un minore che non ha acquisito la piena indipendenza e che convive con i coniugi nel nucleo familiare, ed eventualmente di altri membri della famiglia.

§ 690

Soddisfare i bisogni della famiglia
Ogni coniuge contribuisce ai bisogni della vita familiare e ai bisogni del nucleo familiare secondo le loro condizioni, capacità e possibilità personali e patrimoniali, in modo che il tenore di vita di tutti i membri della famiglia sia fondamentalmente comparabile. La fornitura di benefici patrimoniali ha lo stesso significato della cura personale per la famiglia e i suoi membri.

§ 691

(1) Se i coniugi non hanno un nucleo familiare, ciascuno di loro sosterrà i costi della propria famiglia; non li solleva dall’obbligo di aiutarsi e sostenersi a vicenda.

(2) Se un coniuge ha un figlio comune con uno dei coniugi, nei confronti del quale entrambi hanno obblighi alimentari, o un minore che non ha acquisito la piena autonomia e che è affidato alle cure dei coniugi o di uno di loro e dell’altro il coniuge lascia il nucleo familiare senza che abbia motivo di prestare particolare attenzione a questo e si rifiuta di tornare, anche questo coniuge è obbligato a contribuire alle spese del nucleo familiare. Il motivo dell’abbandono del nucleo familiare, o il motivo del rifiuto di rientrare, sarà valutato dal tribunale secondo i principi del buon costume e del buon costume.

§ 692

Decidere su questioni di famiglia
(1) I coniugi devono concordare su questioni familiari, compresa la scelta dell’ubicazione del nucleo familiare, o del nucleo familiare di uno dei coniugi e di altri membri della famiglia, in particolare i bambini che non hanno acquisito la piena autonomia, e il modo di vivere della famiglia.

(2) Se i coniugi non sono d’accordo sulle questioni essenziali della famiglia, il tribunale può, su proposta di uno di loro, sostituire il consenso dell’altro coniuge con la sua decisione, se rifiuta il suo consenso in tali questioni familiari vita senza seria ragione e contraria alla famiglia se è in grado di esprimere la sua volontà. Tuttavia, il tribunale conduce i coniugi principalmente a un accordo.

Approvvigionamento di affari di famiglia
§ 693

Le questioni familiari sono curate dagli sposi insieme o da uno di loro.

§ 694

(1) Nelle questioni ordinarie della famiglia, l’azione legale di un coniuge vincola e autorizza entrambi i coniugi congiuntamente e solidalmente; ciò non si applica se il coniuge che non ha agito legalmente ha informato in anticipo il terzo che non era d’accordo con l’azione legale. Il tribunale può inoltre, su richiesta del coniuge, escludere per lui le conseguenze della futura azione legale dell’altro coniuge nei confronti di terzi. Tali misure non si applicano ai procedimenti giudiziari mediante i quali il coniuge si procura i beni di prima necessità della famiglia e dei suoi membri, in particolare i figli che non hanno acquisito la piena autonomia.

(2) In altre questioni familiari, l’azione legale di un coniuge vincola e autorizza entrambi i coniugi congiuntamente e separatamente, se l’altro coniuge ha dato il proprio consenso all’azione legale del coniuge; le disposizioni del § 692 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, se un coniuge che non è d’accordo con la condotta legale dell’altro coniuge non cerca preventivamente l’assistenza del tribunale, può invocare l’invalidità di tale azione legale.

(3) Se i coniugi non vivono insieme nelle situazioni di cui al § 691 par.

§ 695

Le disposizioni delle sezioni 693 e 694 non si applicano alle materie disciplinate dalle disposizioni sul diritto patrimoniale tra coniugi.

§ 696

Rappresentanza reciproca dei coniugi
(1) Il marito ha il diritto di rappresentare il marito nei suoi affari ordinari.

(2) Un coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 se informa il coniuge di essere rappresentato in anticipo presso la persona con la quale il coniuge ha un’azione legale o intende agire legalmente che lui o lei non fa d’accordo con la rappresentanza, o se il giudice annulla il coniuge rappresenta il diritto dell’altro coniuge.

(3) Il coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i coniugi non convivono nella situazione di cui al § 691 paragrafo 2.

§ 697

Alimenti tra i coniugi
(1) I coniugi hanno un obbligo di mantenimento reciproco nella misura in cui garantisce lo stesso livello materiale e culturale. L’obbligazione alimentare tra coniugi precede l’obbligazione alimentare del figlio e dei genitori.

(2) Le disposizioni generali sugli alimenti si applicano per il resto all’obbligazione alimentare tra coniugi.

Solite apparecchiature domestiche di famiglia
§ 698

(1) L’attrezzatura abituale di una famiglia è costituita da un insieme di beni mobili che servono le necessità normalmente necessarie della vita della famiglia e dei suoi membri; non è determinante se le singole questioni appartengano a entrambi i coniugi o solo a uno di essi.

(2) Il marito necessita del consenso dell’altro coniuge per disporre della cosa che fa parte della consueta dotazione della famiglia; ciò non si applica se la questione è di valore trascurabile.

(3) Il coniuge può invocare l’invalidità dell’azione legale con cui l’altro coniuge ha disposto la cosa che fa parte dell’attrezzatura abituale della famiglia senza il suo consenso.

§ 699

(1) Se il marito lascia il nucleo familiare con l’intenzione di farlo in modo permanente e si rifiuta di tornare, può chiedere che il marito gli dia ciò che appartiene alla consueta attrezzatura della famiglia e appartiene esclusivamente a lui. Ciò che appartiene insieme agli sposi è diviso equamente dagli sposi, a meno che la natura della questione non lo precluda; in tal caso si applicano le disposizioni generali della presente legge sull’annullamento e il regolamento della comproprietà.

(2) Se il coniuge necessita di ciò che appartiene alla consueta dotazione del nucleo familiare, in particolare anche per il figlio minorenne congiunto dei coniugi, che non ha acquisito la piena autonomia e verso il quale entrambi hanno obblighi alimentari, o per un figlio minore che lo ha fatto non acquisisce piena autonomia, è stato affidato all’affidamento congiunto dei coniugi conviventi nel nucleo familiare e nel nucleo familiare rimasto, il comma 1 non trova applicazione.

Gara familiare
§ 700

(1) Una famiglia in cui un coniuge o almeno uno dei coniugi e i loro parenti lavorano fino al terzo grado o una persona con un coniuge sposato fino al secondo grado e che è di proprietà di una di queste persone è considerata una famiglia attività commerciale. Quelli di loro che lavorano stabilmente per una famiglia o per un’impresa familiare sono considerati membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’azienda familiare.

(2) Le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei membri della famiglia che partecipano alla gestione di un’impresa familiare non si applicano nei casi in cui tali diritti e obblighi sono regolati da un accordo di partnership, comprese le trattative legali di fondazione su una società o cooperativa, un silenzio accordo di società o un contratto e disposizioni di un’altra legge sul lavoro, o un altro contratto simile. Se i familiari coinvolti nella gestione dell’impresa familiare sono coniugi, le disposizioni della presente legge sul diritto patrimoniale tra coniugi prevalgono sulle disposizioni sull’impresa familiare.

§ 701

I membri della famiglia che partecipano alla gestione di un impianto familiare partecipano ai profitti che ne derivano e alle cose acquisite da tale profitto, nonché alle aggiunte dell’impianto nella misura corrispondente alla quantità e al tipo del loro lavoro. Solo una persona che abbia pieno diritto a una dichiarazione personale può rinunciare a tale diritto; la dichiarazione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 702

Le decisioni di utilizzare gli utili dell’azienda di famiglia o le sue aggiunte, nonché le decisioni riguardanti la questione al di fuori della gestione abituale, comprese le modifiche ai principi di base dell’operazione aziendale o la sua cessazione, sono prese a maggioranza dei voti dei membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’azienda di famiglia. Se tra loro c’è una persona che non è del tutto indipendente, è rappresentata al voto dal legale rappresentante, se minorenne, altrimenti da un tutore.

§ 703

La partecipazione alla gestione di un’impresa familiare è legata alla persona di un familiare e non può essere trasferita a un altro, a meno che non sia uno dei familiari elencati al § 700 paragrafo 1 e tutti i familiari che sono già coinvolti nell’operazione di l’azienda di famiglia è d’accordo.

§ 704

(1) Se un’impresa familiare deve essere divisa durante la divisione dell’eredità da un tribunale, un membro della famiglia che partecipa alla sua operazione ha diritto di priorità su di essa.

(2) Se una pianta familiare deve essere alienata, un membro della famiglia che partecipa alla sua attività ha diritto di prelazione su di essa, salvo diverso accordo. Ciò vale anche se si vuole alienare la quota di comproprietà nell’azienda di famiglia o se si vuole alienare una cosa che, secondo la sua natura e lo scopo attuale di gestione dell’impresa familiare, deve essere utilizzata in modo permanente.

§ 705

(1) La partecipazione alla gestione di una pianta familiare cesserà con l’alienazione della pianta.

(2) Un membro della famiglia cessa di partecipare alla gestione dell’azienda di famiglia anche se cessa di svolgere un lavoro per la famiglia o nell’azienda di famiglia, o se il motivo legale per il quale continua a lavorare in l’azienda di famiglia cambia.

§ 706

Se la partecipazione alla gestione dell’impianto familiare è cessata, il pagamento del familiare al funzionamento dell’impianto al partecipante fino a quel momento può essere frazionato, se concordato o approvato dal tribunale. Se non sussiste un ragionevole motivo per suddividere il pagamento in rate, il tribunale non approverà il pagamento a rate o deciderà sull’invalidità del contratto di rateizzazione.

§ 707

Le comunità familiari costituite per l’esercizio di un’impresa familiare senza l’espresso consenso dei membri della famiglia sono regolate dagli usi e dalle pratiche in esse stabilite, a meno che ciò non sia contrario alle sezioni da 700 a 706.

Sezione 2

Diritto della proprietà matrimoniale
§ 708

(1) Ciò che appartiene ai coniugi, ha valore patrimoniale e non è escluso dai rapporti giuridici fa parte della proprietà comune dei coniugi (di seguito denominata “proprietà comune”). Ciò non si applica se la proprietà comune scade durante il matrimonio per legge.

(2) La proprietà comune è soggetta a un regime legale, o un regime contrattuale, o un regime stabilito da una decisione del tribunale.

Regime legale
§ 709

(1) Parte della proprietà comune è ciò che è stato acquisito da uno dei coniugi o ciò che entrambi i coniugi hanno acquisito insieme durante la durata del matrimonio, ad eccezione di quanto

a) serve le esigenze personali di uno dei coniugi,

b) solo uno dei coniugi acquisiti per dono, eredità o lascito, a meno che il donatore o altro testamentario nell’acquisizione in caso di morte abbia espresso diversa intenzione,

c) uno dei coniugi ha acquisito, a titolo di risarcimento del danno morale ai propri diritti naturali,

d) uno dei coniugi ha acquisito atti giuridici relativi alla sua unica proprietà,

e) acquisito da uno dei coniugi un risarcimento per danni, distruzione o perdita della sua proprietà esclusiva.

(2) Parte della proprietà comune è il profitto di ciò che appartiene esclusivamente a uno dei coniugi.

(3) Una parte della proprietà comune è anche la quota del coniuge in una società commerciale o cooperativa, se il coniuge è diventato partner della società commerciale o membro della cooperativa durante il matrimonio. Ciò non si applica se uno dei coniugi ha acquisito una partecipazione in modo da stabilire la sua proprietà esclusiva ai sensi del paragrafo 1. L’acquisizione di una quota non costituisce la partecipazione dell’altro coniuge in quella società o cooperativa, ad eccezione delle cooperative di alloggio.

§ 710

La proprietà comune include i debiti rilevati durante il matrimonio, a meno che

a) si riferiscono a beni appartenenti esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura in cui eccedono il profitto su tale proprietà, o

b) sono stati rilevati da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro, senza provvedere alle necessità quotidiane o abituali della famiglia.

§ 711

(1) O nabytí a pozbytí jednotlivých součástí společného jmění platí obecná ustanovení tohoto zákona.

(2) Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.

(3) Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se součástí společného jmění stávají dnem splatnosti.

§ 712

Není-li v této části zákona stanoveno jinak, použijí se pro společné jmění obdobně ustanovení tohoto zákona o společnosti, popřípadě ustanovení o spoluvlastnictví.

Správa v zákonném režimu
§ 713

(1) I componenti della proprietà comune devono essere utilizzati, presi da essi i frutti e i benefici, mantenuti, smaltiti, gestiti e amministrati da entrambi i coniugi o uno di loro in conformità con l’accordo.

(2) Gli obblighi ei diritti associati alla proprietà comune o ai suoi componenti appartengono a entrambi i coniugi congiuntamente e separatamente.

(3) I coniugi sono vincolati e legittimati congiuntamente e separatamente da procedimenti legali riguardanti la proprietà comune o sue parti.

§ 714

(1) Nelle questioni riguardanti la proprietà comune e le sue componenti, che non possono essere considerate ordinarie, i coniugi agiscono legalmente insieme o uno dei coniugi agisce con il consenso dell’altro. Se il coniuge rifiuta di prestare il consenso senza un valido motivo e contrario agli interessi dei coniugi, della famiglia o del nucleo familiare, o se non è in grado di esprimere la propria volontà, l’altro coniuge può proporre che il consenso del coniuge sia sostituito da una corte.

(2) Se il coniuge agisce legalmente senza il consenso dell’altro coniuge nel caso in cui fosse richiesto il consenso, l’altro coniuge può invocare l’invalidità di tale comportamento.

§ 715

(1) Se una parte della proprietà comune deve essere utilizzata per l’attività di uno dei coniugi e se il valore patrimoniale di ciò che deve essere utilizzato supera un grado commisurato ai rapporti patrimoniali dei coniugi, il consenso dell’altro il coniuge è richiesto per il primo utilizzo di questo tipo. Se l’altro coniuge è stato omesso, può invocare l’invalidità di tale comportamento.

(2) Se una parte della proprietà comune deve essere utilizzata per acquisire una quota di una società o cooperativa, o se l’acquisizione di una quota si traduce in una passività per i debiti della società o della cooperativa in misura superiore al tasso commisurato al rapporti patrimoniali dei coniugi, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Regime contrattuale
§ 716

(1) I coniugi e i coniugi possono concordare un regime patrimoniale tra coniugi diverso dal regime legale. Se i coniugi concordano un regime contrattuale, di solito adegueranno i loro obblighi e diritti in relazione alla proprietà comune esistente. Se viene concordato un effetto retroattivo per il regime contrattuale, questo non sarà preso in considerazione.

(2) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi richiede la forma di un atto pubblico.

§ 717

(1) Il regime contrattuale può consistere in un regime di beni separati, un regime che riserva la creazione di beni comuni il giorno dello scioglimento del matrimonio, nonché un regime di espansione o restringimento della portata della proprietà comune nella legge regime. Le disposizioni sul regime della proprietà separata si applicano mutatis mutandis nel regime che riserva la creazione di beni comuni alla data dello scioglimento del matrimonio.

(2) Il regime concordato può essere modificato previo accordo dei coniugi o mediante decisione del tribunale; tale modifica richiede un accordo tra i coniugi o una decisione del tribunale sui componenti della proprietà comune ai sensi del regime attuale.

§ 718

(1) Il contratto può contenere qualsiasi accordo e riguardare qualsiasi questione, a meno che non sia proibito dalla legge; può riferirsi in particolare all’ambito, al contenuto, al momento della creazione del regime legale o di altro tipo di proprietà comune, alle singole cose e ai loro file. Il contratto può modificare la classificazione di quelli esistenti e adeguare la classificazione delle parti future di attività in modo diverso dal regime legale.

(2) Il contratto può anche organizzare rapporti di proprietà in caso di scioglimento del matrimonio; nel caso di un accordo per lo scioglimento del matrimonio per morte, in questa parte il contratto è considerato come un contratto di eredità, se ha i suoi requisiti.

(3) Il contratto non può escludere o modificare le disposizioni sull’attrezzatura abituale di un nucleo familiare, a meno che uno dei coniugi non abbia lasciato definitivamente il nucleo familiare e si rifiuti di tornare.

§ 719

(1) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi non può, con le sue conseguenze, escludere la capacità del marito di provvedere alla famiglia.

(2) Un contratto sul regime della proprietà coniugale non può pregiudicare i diritti di una terza parte nel suo contenuto o scopo, a meno che non sia d’accordo con il contratto; il presente contratto concluso senza il consenso di terzi non ha alcun effetto giuridico nei suoi confronti.

§ 720

(1) Il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale tra coniugi ha effetto alla conclusione del matrimonio. Se il contratto riguarda una cosa esistente iscritta nell’elenco pubblico, la modifica può essere inserita in tale elenco solo dopo che il matrimonio è stato concluso.

(2) Se il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale tra coniugi riguarda cose già esistenti iscritte nell’elenco pubblico, il contratto entra in vigore in questa parte nei confronti di terzi mediante iscrizione in questo elenco, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

§ 721

(1) Un contratto sul regime della proprietà coniugale deve essere iscritto nell’elenco pubblico, se questo è concordato in esso; altrimenti su richiesta di entrambi i coniugi. Tutto ciò che modifica il regime giuridico patrimoniale dei coniugi viene inserito nell’elenco.

(2) La registrazione deve essere effettuata senza indebito ritardo dalla persona che ha redatto il contratto e, se ciò non è possibile, dalla persona che mantiene l’elenco.

Gestione in modalità contrattuale
§ 722

(1) I coniugi possono stipulare un accordo sull’amministrazione di ciò che fa parte della proprietà comune, che si discosta dalle disposizioni delle sezioni 713 e 714; le disposizioni dei § 719 e 720 si applicano anche al presente contratto.

(2) Il contratto ai sensi del paragrafo 1 contiene un accordo su quale coniuge amministrerà la proprietà comune o parte di essa e in che modo.

§ 723

(1) Un coniuge che amministra la proprietà comune agisce legalmente in questioni relative alla proprietà comune in modo indipendente, anche in tribunale o in altri procedimenti, salvo diversa disposizione.

(2) Un coniuge che gestisce tutta la proprietà comune può agire legalmente solo con il consenso dell’altro coniuge

a) quando si tratta della proprietà comune nel suo insieme,

b) quando si tratta di un’abitazione in cui il nucleo familiare dei coniugi fa parte della proprietà comune, o che è l’abitazione di uno di loro, o l’abitazione di un minore che non ha acquisito la piena proprietà e di cui i coniugi si prendono cura per, così come l’ingombro di beni immobili che fanno parte della proprietà comune.

(3) Le disposizioni della Sezione 714, Paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Regime stabilito da una decisione del tribunale
§ 724

(1) Se c’è una ragione seria per ciò, il tribunale, su proposta del coniuge, cancella la proprietà comune o riduce il suo campo di applicazione esistente.

(2) Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

§ 725

Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu.

§ 726

(1) Soud může společné jmění poté, co je zrušil, obnovit; soud tak rozhodne zejména, když pominou důvody zrušení společného jmění. To platí i v případě, že manžel navrhne, aby společné jmění, jehož rozsah byl zúžen, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu.

(2) Se la proprietà comune è scaduta in base alla legge, il tribunale la rinnova su proposta del coniuge, se è nell’interesse di entrambi i coniugi.

§ 727

(1) Le disposizioni che disciplinano l’attrezzatura abituale di una famiglia non possono essere escluse o modificate da una decisione del tribunale.

(2) Una decisione del tribunale sulla modifica, cancellazione o rinnovo della proprietà comune non può escludere la capacità del coniuge di provvedere alla famiglia e non può pregiudicare i diritti o i diritti di terzi, a meno che lui o lei non sia d’accordo con la decisione.

§ 728

Amministrazione in regime giudiziario
Se il coniuge agisce nell’amministrazione della proprietà comune in un modo che è manifestamente contrario agli interessi dell’altro coniuge, famiglia o nucleo familiare, e i coniugi oi coniugi non hanno stipulato un contratto per l’amministrazione di ciò che fa parte di la comproprietà, il tribunale può decidere su richiesta dell’altro coniuge la comproprietà sarà gestita in questo modo.

Regime dei beni separati
§ 729

Nel regime della proprietà separata, il marito può disporre della sua proprietà senza il consenso dell’altro marito.

§ 730

Se i coniugi fanno affari insieme nell’ambito del regime patrimoniale separato o uno dei coniugi opera con l’aiuto dell’altro coniuge, condivideranno il reddito dell’attività come concordato per iscritto; in caso contrario il reddito sarà diviso equamente.

Tutela di terzi
§ 731

Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto durante la durata del patrimonio comune, il creditore può essere soddisfatto di ciò che è nel patrimonio comune quando esegue la decisione.

§ 732

Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto contro la volontà dell’altro coniuge, che si è opposto al creditore senza indebito ritardo dopo aver appreso del debito, la proprietà comune può essere interessata solo nella misura della quota del debitore se la proprietà comune sono stati annullati e risolti ai sensi del § 742. Ciò vale anche nel caso dell’obbligo del marito di pagare gli alimenti o se il debito è un atto illegale di uno solo dei coniugi o nel caso in cui il debito di uno solo dei coniugi sorse prima del matrimonio.

§ 733

Se uno dei coniugi si è impegnato per meno di sei mesi dalla modifica o dall’esclusione del regime patrimoniale legale, per contratto dei coniugi o per decisione del tribunale, la domanda del suo creditore può essere soddisfatta da tutto ciò che farebbe parte del patrimonio comune se non c’era un contratto tra i coniugi o una decisione del tribunale.

§ 734

Se il diritto di un terzo, in particolare il creditore, è pregiudicato dal contratto dei coniugi o da una decisione del tribunale con cui il regime patrimoniale legale è stato modificato o escluso, tale persona può esercitare il suo diritto di regolare ciò che in precedenza faceva parte di la proprietà comune, come se ai coniugi contratto o una decisione del tribunale non fosse stata raggiunta; Si applica il § 742.

§ 735

Disposizioni speciali
Se i coniugi che intendono ottenere il divorzio non concludono un accordo congiunto nel modo specificato al § 757, non stipulano un accordo sull’organizzazione delle obbligazioni e dei diritti patrimoniali in caso di divorzio, in cui, a condizione il matrimonio è divorziato, si concordano anche i diritti e di impegnarsi, le disposizioni sulla proprietà comune si applicano mutatis mutandis al periodo di gestione separata dei coniugi, salvo diversa disposizione della presente legge.

Liquidazione della proprietà comune
§ 736

Se la proprietà comune viene cancellata o scade, o se il suo campo di applicazione esistente viene ridotto, gli obblighi e i diritti comuni saranno liquidati mediante regolamento. Fino a quando la joint venture in pool, cancellata o estinta non sarà regolata, le disposizioni della joint venture si applicheranno mutatis mutandis ad esse.

§ 737

(1) Il diritto di terzi non può essere pregiudicato dalla liquidazione della proprietà. Se il suo diritto è stato pregiudicato dalla transazione, una terza parte può richiedere al tribunale di dichiarare che la transazione è inefficace nei suoi confronti.

(2) La liquidazione dei debiti ha effetti solo tra i coniugi.

§ 738

(1) Un accordo transattivo ha sempre effetto dalla data in cui la proprietà comune è stata ridotta, annullata o scaduta, indipendentemente dal fatto che l’accordo sia stato concluso prima o dopo la riduzione, l’annullamento o la risoluzione della proprietà comune. Tuttavia, se l’oggetto della transazione è una questione iscritta nell’elenco pubblico, l’accordo ha effetto giuridico nella parte relativa a tale questione mediante iscrizione nell’elenco pubblico.

(2) La validità di un accordo transattivo non deve essere impedita se riguarda solo una parte degli obblighi e dei diritti di proprietà comune.

§ 739

(1) Un accordo transattivo richiede una forma scritta se è stato concluso durante il matrimonio o se l’oggetto della transazione è una questione per la quale un contratto sul trasferimento di proprietà richiede anche una forma scritta.

(2) Se l’accordo transattivo non richiede una forma scritta e se uno dei coniugi lo richiede, l’altro coniuge gli consegnerà una conferma di come si sono risolti.

§ 740

Se i coniugi non sono d’accordo su una transazione, ciascuno di loro può proporre che una decisione del tribunale. Il tribunale decide sulla transazione in base allo stato in cui si sono verificati gli effetti del restringimento, cancellazione o cessazione della proprietà comune.

§ 741

Se, entro tre anni dalla riduzione, revoca o scioglimento del patrimonio comune, ciò che in precedenza faceva parte del patrimonio comune non è stato regolato mediante accordo o ordinanza del tribunale, i coniugi o ex coniugi si sono stabiliti in modo tale che :

a) i beni mobili materiali sono di proprietà di chi li utilizza esclusivamente per le necessità proprie, della sua famiglia o del nucleo familiare in qualità di proprietario,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

§ 742

(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) si tiene conto di come ogni coniuge si è preso cura della famiglia, in particolare di come si è preso cura dei figli e della famiglia,

f) si tiene conto del contributo di ciascun coniuge all’acquisizione e al mantenimento dei beni appartenenti al bene comune.

(2) Il valore di quanto è stato speso dalla proprietà comune sulla proprietà esclusiva del coniuge, così come il valore di quanto dalla proprietà esclusiva del coniuge è stato speso per la proprietà comune, deve essere incluso nella transazione del la proprietà in comune è aumentata o diminuita a seconda dei beni fino alla data in cui la proprietà in comune è stata ridotta, annullata o scaduta, aumentato o diminuito il valore della parte del bene su cui è stato sostenuto il costo.

Alcune disposizioni sull’alloggio dei coniugi
§ 743

(1) I coniugi hanno una residenza in cui hanno un nucleo familiare.

(2) Se il coniuge richiede un trasferimento del nucleo familiare per gravi motivi, l’altro coniuge deve rispettarlo, a meno che i motivi per rimanere non superino i motivi di questo cambiamento.

(3) I coniugi possono accettare di vivere separatamente in modo permanente. Un accordo dei coniugi su un alloggio separato ha gli stessi effetti giuridici di lasciare una casa familiare con l’intenzione di vivere permanentemente altrove.

§ 744

Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento a cui uno dei coniugi ha il diritto esclusivo di abitare in casa o appartamento, e se questo è un diritto non vincolante, l’altro coniuge acquisisce il diritto di residenza. Se uno dei coniugi acquisisce tale diritto esclusivo per la durata del matrimonio, l’altro coniuge acquisisce il diritto di soggiorno.

§ 745

(1) Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento di cui uno dei coniugi aveva diritto di locazione il giorno del matrimonio, la conclusione del matrimonio con la casa o l’appartamento creerà un diritto di locazione comune; in caso di successiva conclusione del contratto di locazione, entrambi i coniugi acquisiscono un diritto di locazione congiunta dall’efficacia del contratto. Ciò vale anche nel caso di un’altra legge simile delle obbligazioni.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se i coniugi convengono diversamente.

§ 746

(1) Se i coniugi hanno un diritto comune di affitto della casa o dell’appartamento, sono obbligati e aventi diritto in solido.

(2) Un coniuge che ha diritto di soggiorno ha lo status di garante del coniuge.

§ 747

(1) Se almeno uno dei coniugi ha il diritto di disporre della casa o dell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia e tale casa o appartamento è assolutamente necessario per la residenza del coniuge o della famiglia, deve astenersi da tutto e impedire tutto ciò che può rendere la casa impossibile o in pericolo. In particolare, il coniuge non può alienare tale casa o appartamento senza il consenso dell’altro coniuge né stabilire un diritto alla casa, in parte o in tutto l’appartamento, il cui esercizio è incompatibile con la residenza del coniuge o della famiglia, a meno che fornisce al coniuge o alla famiglia un alloggio simile sotto tutti gli aspetti.

(2) Se un coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in contrasto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 748

(1) Se i coniugi hanno un diritto comune di locazione per la casa o l’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia, la prima frase della Sezione 747 (1) si applica mutatis mutandis. Il coniuge non può risolvere il contratto di locazione senza il consenso dell’altro coniuge né limitarlo con una legge il cui esercizio è incompatibile con la residenza dei coniugi o della famiglia.

(2) Se un coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in contrasto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 749

Il consenso del coniuge ai sensi dei § 747 e 748 richiede una forma scritta.

§ 750

(1) Se i coniugi sono d’accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 747 e 748, l’accordo non può peggiorare la posizione del loro figlio minorenne congiunto che non ha acquisito la piena autonomia, vive con loro in famiglia nei confronti dei quali hanno un obbligo alimentare, o minorenne un figlio che non ha acquisito piena autonomia ed è stato affidato all’affidamento congiunto dei coniugi o di uno di loro; inoltre, l’accordo non può pregiudicare i diritti di terzi, a meno che non abbiano accettato tale accordo.

(2) Il contratto e il consenso di terzi ai sensi del paragrafo 1 richiedono una forma scritta.

Disposizioni speciali contro la violenza domestica
§ 751

(1) Se l’ulteriore convivenza dei coniugi nella casa o nell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi diventa insopportabile per uno di loro a causa di violenza fisica o mentale contro il coniuge o un’altra persona che vive nella famiglia domestica di i coniugi, il giudice può, su proposta del coniuge interessato, limitare, o addirittura escludere per un determinato periodo, il diritto dell’altro coniuge di abitare nella casa o nell’appartamento.

(2) Come nel paragrafo 1, è possibile procedere nel caso di un coniuge divorziato, nonché nel caso in cui i coniugi o i coniugi divorziati convivono altrove che in un nucleo familiare.

§ 752

Restrizioni o esclusioni del diritto del coniuge di abitare nella casa o nell’appartamento saranno determinate dal tribunale per un periodo massimo di sei mesi. Il tribunale decide nuovamente sulla mozione se sussistono motivi particolarmente impellenti.

§ 753

Qualsiasi altra persona che vive con un coniuge o coniuge divorziato in un nucleo familiare ha anche il diritto di chiedere protezione contro la violenza domestica.

Parte 5

Scioglimento del matrimonio
Sezione 1

Disposizioni generali
§ 754

Il matrimonio finisce solo per motivi previsti dalla legge.

Sezione 2

Divorzio
§ 755

(1) Un matrimonio può essere divorziato se la convivenza dei coniugi è interrotta in modo profondo, permanente e irreparabile e non se ne può prevedere il rinnovo.

(2) Nonostante il fatto che la convivenza dei coniugi sia sciolta, il matrimonio non può essere divorziato se il divorzio sarebbe in conflitto

(a) gli interessi del figlio minorenne dei coniugi che non hanno acquisito la piena giurisdizione, che sono motivati ​​da ragioni speciali, il giudice accerta anche l’interesse del minore al matrimonio chiedendo a un tutore nominato dal tribunale di adeguare il rapporto con il bambino per il periodo post-divorzio, o

b) nell’interesse di un coniuge che non ha partecipato prevalentemente al divorzio per violazione degli obblighi coniugali e che subirebbe un danno particolarmente grave a seguito del divorzio, a condizione che le circostanze eccezionali supportino il mantenimento del matrimonio, a meno che i coniugi non convivono da almeno tre anni.

(3) Se i coniugi hanno un figlio minore che non è completamente indipendente, il tribunale non divorzierà dal matrimonio fino a quando non avrà deciso le circostanze del figlio nel periodo successivo al divorzio dei coniugi.

§ 756

Il tribunale che decide in merito al divorzio determina l’esistenza del divorzio, determinandone le cause, salvo diversa disposizione.

§ 757

(1) Include se il marito al divorzio, che ha amministrato l’altro coniuge, il tribunale divorzierà dal matrimonio senza una determinata causa di rottura del matrimonio, giunge alla conclusione che le stesse accuse dei coniugi, se è la rottura del matrimonio e il piano per ottenere il divorzio è vero e se

a) il matrimonio è durato almeno un anno alla data di inizio della procedura di divorzio e i coniugi non convivono da più di sei mesi,

b) i coniugi, genitori di un minore che non ha acquisito la piena autonomia, hanno convenuto di adeguare le circostanze di tale figlio per il periodo successivo al divorzio e il loro tribunale ha approvato il loro accordo,

c) i coniugi hanno accettato di adeguare i loro beni, il loro alloggio e, se del caso, gli alimenti per il periodo successivo a questo divorzio.

(2) Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera a) (c) richiedono la forma scritta e le firme devono essere ufficialmente verificate.

§ 758

I coniugi non convivono a meno che non formino una comunità coniugale o familiare, indipendentemente dal fatto che abbiano o gestiscano un nucleo familiare, a condizione che almeno uno dei coniugi non voglia chiaramente ristabilire la comunità coniugale.

Sezione 3

Conseguenze dello scioglimento del matrimonio
§ 759

Cognome del coniuge divorziato
Il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge può, entro sei mesi dal divorzio, comunicare all’ufficio dello stato civile che riprende il cognome precedente. Ciò vale anche se il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge, a condizione che aggiunga al cognome comune, o il primo del cognome, il proprio cognome attuale, o il primo del cognome, utilizzerà esclusivamente il proprio cognome precedente in futuro.

Alimenti di un marito divorziato
§ 760

(1) Se il coniuge divorziato non è in grado di mantenersi e questa incapacità ha origine nel matrimonio o in relazione ad esso, il suo ex coniuge ha un obbligo di mantenimento nei suoi confronti in misura ragionevole, se questo gli può essere giustamente richiesto, in particolare per quanto riguarda l’età o lo stato di salute del coniuge divorziato al momento del divorzio o della cessazione dell’affido dei coniugi divorziati.

(2) Nel decidere sugli alimenti o sul suo importo, il tribunale tiene conto della durata del matrimonio divorziato e della durata del divorzio, nonché se

a) il coniuge divorziato non ha ottenuto un’occupazione adeguata, anche se non gli è stato impedito di farlo da gravi ostacoli,

b) il coniuge divorziato ha potuto ottenere gli alimenti attraverso la corretta gestione dei suoi beni,

c) il coniuge divorziato ha partecipato alla cura del nucleo familiare durante il matrimonio,

(d) il coniuge divorziato non ha commesso un reato della natura del reato contro l’ex coniuge o una persona a lui vicina, o

e) c’è un’altra ragione altrettanto grave.

(3) Le disposizioni generali sugli alimenti si applicano mutatis mutandis all’obbligazione alimentare dei coniugi divorziati.

§ 761

(1) La portata dell’obbligazione alimentare e le modalità di erogazione degli alimenti sono disciplinate dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati; se accettano di sostituire gli alimenti con un’indennità di fine rapporto, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato estendendo l’indennità di fine rapporto decade.

(2) In assenza di un accordo tra i coniugi divorziati in materia di alimenti, l’ex coniuge richiesto può proporre al tribunale di decidere sulle obbligazioni alimentari dell’altro coniuge.

§ 762

(1) Se i coniugi o i coniugi divorziati non sono d’accordo sugli alimenti, il coniuge che non ha causato il divorzio in modo predominante o che non è stato d’accordo con il divorzio e che è stato gravemente danneggiato dal divorzio può proporre al tribunale l’ex coniuge in misura tale da garantire che i coniugi divorziati abbiano sostanzialmente lo stesso tenore di vita. In questo caso, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato può essere considerato giustificato solo per un periodo adeguato alle circostanze, ma non oltre tre anni dopo il divorzio.

(2) Se l’ex coniuge ha commesso un atto nei confronti dell’altro coniuge che soddisfa le caratteristiche della violenza domestica, non ha diritto agli alimenti ai sensi del paragrafo 1, anche se altrimenti soddisferebbe le condizioni per la concessione del diritto a Manutenzione.

§ 763

Il diritto del coniuge divorziato agli alimenti decade se il coniuge divorziato avente diritto si risposa o stipula un’unione registrata.

Obblighi e diritti di proprietà alla fine del matrimonio
§ 764

(1) Se il matrimonio si conclude con la morte del marito, gli obblighi patrimoniali e i diritti degli ex coniugi nell’ambito del procedimento ereditario devono essere valutati in base al regime patrimoniale esistente tra i coniugi o secondo le istruzioni impartite dal defunto coniuge durante la sua vita decesso; altrimenti si applicano le regole di cui al § 742, ad eccezione del § 742 par. (c), a meno che il coniuge superstite non concordi diversamente con gli eredi per il pagamento.

(2) Se il coniuge è stato dichiarato morto, i suoi obblighi e diritti di proprietà devono essere valutati il ​​giorno indicato nella decisione di dichiarare il morto come giorno della sua morte.

§ 765

(1) Se il matrimonio si conclude con il divorzio, gli obblighi patrimoniali e i diritti dei coniugi divorziati sono disciplinati dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati.

(2) Se i coniugi divorziati non sono d’accordo su una transazione, l’ex coniuge può presentare una proposta di transazione con una decisione del tribunale.

Vivere dopo il matrimonio
§ 766

(1) Se il matrimonio si è concluso con la morte del marito e gli sposi avevano un diritto di locazione comune per la casa o l’appartamento in cui si trovava la loro famiglia, il coniuge superstite rimane l’affittuario dell’appartamento. Se i coniugi hanno testimoniato congiuntamente di un altro diritto di obbligazione alla casa o all’appartamento, resta il diritto del coniuge superstite.

(2) Se il matrimonio si è concluso con la morte del marito e il diritto di locazione alla casa o appartamento in cui si trovava la famiglia dei coniugi ne aveva uno solo, si applicano le disposizioni sull’affitto dell’appartamento.

§ 767

(1) Se il matrimonio si è concluso con la morte del coniuge che aveva il diritto esclusivo di vivere nella casa o appartamento della casa o appartamento in cui si trovava il nucleo familiare dei coniugi, e se si trattava di un diritto diverso da un obbligo, mentre l’altro marito aveva in casa o il diritto all’alloggio, il diritto di soggiorno a tale coniuge decade se il diritto esclusivo del coniuge deceduto è passato a una persona diversa dal coniuge superstite. Ciò non si applica se al coniuge superstite non può essere giustamente chiesto di lasciare la casa o l’appartamento.

(2) Se è proporzionato alle circostanze del coniuge superstite, principalmente perché si prende cura di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena proprietà, di cui si sono presi cura i coniugi, o di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena proprietà , il cui genitore è il coniuge deceduto, o una persona a carico del figlio che convive con il coniuge superstite, il tribunale può, su richiesta del coniuge superstite, stabilire a suo diritto il diritto corrispondente alla servitù dell’alloggio secondo il circostanze del caso, ma non più del solito di tale bambino; tale diritto non decade se il bambino acquisisce la capacità di mantenersi solo temporaneamente.

(3) Se il coniuge superstite aveva il diritto di risiedere per un altro motivo, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 768

(1) Se il matrimonio si è concluso con il divorzio e i coniugi avevano lo stesso o comune diritto alla casa o all’appartamento in cui si trovava la loro famiglia e se non sono d’accordo su chi continuerà a vivere nella casa o nell’appartamento, il tribunale annulla la mozione di uno di loro, secondo le circostanze del caso, il diritto esistente del coniuge divorziato sul quale la casa o l’appartamento può essere legittimamente richiesto di lasciare e, se del caso, allo stesso tempo di decidere in merito le modalità di risarcimento della perdita del diritto; nel fare ciò tiene conto, in particolare, di quale dei coniugi divorziati è stata affidata la cura di un minore che non ha acquisito la piena autonomia e di cui i coniugi hanno curato, nonché il parere del locatore, prestatore o altra persona in una posizione simile.

(2) Un coniuge divorziato che deve lasciare la casa o l’appartamento ha il diritto di risiedervi fino a quando l’altro coniuge non gli ha fornito un alloggio alternativo, a meno che non gli sia stato concesso un risarcimento nel procedimento ai sensi del paragrafo 1; in questo caso ha diritto a vivere in casa o appartamento per un massimo di un anno. Tuttavia, se gli è stata affidata la cura di un minore che non è diventato completamente indipendente e di cui i coniugi si sono presi cura durante il matrimonio, o di un figlio a carico che convive con lui, il tribunale può, su richiesta del coniuge, stabilire un diritto di soggiorno a suo favore; le disposizioni del § 767 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 769

Se il matrimonio è terminato con il divorzio ei coniugi non avevano lo stesso diritto o comune sulla casa o l’appartamento in cui si trovava il nucleo familiare, e i coniugi o i coniugi divorziati non sono d’accordo sull’ulteriore residenza del coniuge che ha solo il diritto vivere in casa o in appartamento. le disposizioni del § 767 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 770

Se il matrimonio si scioglie per divorzio, e gli sposi avevano il diritto di abitare in casa o in appartamento, a condizione che un diritto fosse derivato dall’altro, chi ha solo un diritto derivato ha il diritto di chiedere lo sfratto dei divorziati il coniuge che ha diritto alla casa o all’appartamento, il diritto reale o l’obbligazione da cui deriva direttamente il diritto di soggiorno dell’altro coniuge.

TITOLO II

RAPPORTO E SWAGHOUSE
Parte 1

disposizioni generali
Parentela
§ 771

La parentela è una relazione di persone basata su un legame di sangue o creata per adozione.

§ 772

(1) Le persone sono parenti in linea retta se provengono l’una dall’altra.

(2) Le persone sono parenti nella linea laterale se hanno un antenato comune, ma non provengono l’una dall’altra.

§ 773

Il grado di parentela tra due persone è determinato dal numero di nascite in base al quale provengono l’una dall’altra nella linea diretta ed entrambe dal loro antenato comune più vicino nella linea secondaria.

§ 774

Cognato
La creazione di un matrimonio crea un cognato tra un marito e i parenti dell’altro marito; in quale linea e in che misura qualcuno è imparentato con un marito, in tale linea e in tale misura è sposato con l’altro marito. Se il matrimonio si conclude con la morte di uno dei coniugi, il cognato non finisce.

Parte 2

Rapporti tra genitori e figlio
Sezione 1

Determinare la genitorialità
§ 775

Maternità
La madre del bambino è la donna che li ha partoriti.

Paternità
§ 776

(1) Se un figlio nasce tra la conclusione del matrimonio e la scadenza del trentesimo giorno dopo che il matrimonio è terminato o è stato dichiarato nullo, o dopo che il marito della madre è stato dichiarato scomparso, il padre è considerato il il marito della madre.

(2) Se un bambino nasce da una donna risposata, il padre sarà considerato il marito successivo, anche se il bambino è nato prima della scadenza del trentesimo giorno dopo la fine del matrimonio precedente o è stato dichiarato nullo.

§ 777

(1) Se un bambino nasce tra l’inizio della procedura di divorzio e il tredicesimo giorno dopo il divorzio, e il marito o l’ex coniuge della madre dichiara di non essere il padre del bambino, mentre un altro uomo dichiara di essere il padre del bambino, che il padre è quest’uomo se la madre unisce entrambe le affermazioni.

(2) La dichiarazione del coniuge della madre del bambino, o del suo ex marito, dell’uomo che afferma di essere il padre del bambino, e della madre del bambino deve essere resa in un procedimento giudiziario avviato su richiesta di uno di loro; la proposta può essere presentata entro e non oltre un anno dalla nascita del bambino.

(3) La determinazione della paternità di un bambino ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può aver luogo fino a quando la decisione sul divorzio non è diventata definitiva.

(4) Nel caso di procedimenti per l’annullamento di un matrimonio, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

§ 778

Se un bambino concepito mediante inseminazione artificiale nasce da una donna non sposata, il padre del bambino è considerato l’uomo che ha dato il suo consenso all’inseminazione artificiale.

§ 779

(1) Se la paternità non è determinata in conformità con § 776, 777 o 778, si considera che il padre è un uomo la cui paternità è stata determinata dal consenso della madre e di quest’uomo. In questo modo si può determinare la paternità anche per un nascituro, se già concepito.

(2) La dichiarazione deve essere fatta di persona dinanzi a un tribunale o all’ufficio del registro. Un minore che non è completamente indipendente fa sempre una dichiarazione in tribunale.

§ 780

Se una dichiarazione è fatta da qualcuno che non è completamente indipendente, può farlo solo in tribunale. A seconda delle circostanze del caso, il tribunale valuterà se la persona che non è completamente indipendente è in grado di agire da sola o se il suo tutore agirà per suo conto.

§ 781

Se la madre non è in grado di valutare il significato della sua dichiarazione per un disturbo mentale, o se la misura della sua dichiarazione è associata a un ostacolo difficile da superare, non è possibile determinare la paternità con una dichiarazione di consenso.

§ 782

Le disposizioni legali generali si applicano alla dichiarazione di paternità come espressione speciale di volontà, salvo diversa disposizione. Tuttavia, l’invalidità può essere invocata solo entro il termine per negare la paternità.

§ 783

(1) Se la paternità non è determinata ai sensi del § 776, 777 o 778, né ai sensi del § 779, la madre, il bambino e l’uomo che afferma di essere il padre possono proporre che la paternità sia determinata dal tribunale.

(2) Si considera padre un uomo che ha avuto rapporti sessuali con la madre del bambino in un momento in cui sono trascorsi meno di centosessanta e più di trecento giorni fino alla nascita del bambino, a meno che la sua paternità esclude circostanze gravi.

(3) Se il presunto padre non è in vita, deve essere presentata una petizione contro il tutore, che sarà nominato dal tribunale.

§ 784

(1) Se il firmatario muore durante il procedimento, la persona avente diritto alla petizione può continuare il procedimento.

(2) Se un bambino muore durante il procedimento, il discendente del bambino può anche presentare una petizione entro sei mesi dalla sua morte, se ha un interesse legale in questa determinazione.

(3) Se un presunto padre muore durante il procedimento, il procedimento prosegue contro il tutore nominato dal tribunale.

(4) Se un uomo che ha affermato di essere un padre muore durante il procedimento e se il figlio o la madre non continua il procedimento, il tribunale interrompe il procedimento.

Negazione della paternità
§ 785

(1) Il marito può, entro sei mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dei fatti che fanno sorgere un ragionevole dubbio di essere il padre di un figlio nato da sua moglie, negare la sua paternità in tribunale, ma non oltre sei anni dalla nascita del bambino. Nega la paternità al bambino e alla madre se sono entrambi vivi, e se uno di loro non è vivo, all’altro; se nessuno dei due è vivo, il marito non ha questo diritto.

(2) Se, prima della scadenza del periodo di sei anni di diniego, l’autodeterminazione del coniuge era limitata in modo che lui o lei non potesse negare la paternità, il suo tutore, nominato a tal fine dal tribunale, può negarlo entro sei mesi dalla nomina del tribunale.

§ 786

(1) Se un bambino nasce tra il centosessantesimo giorno dalla conclusione del matrimonio e il trentesimo giorno dopo lo scioglimento o la dichiarazione di invalidità, la paternità può essere negata, ad eccezione di quanto previsto nel § 777, solo se il marito della madre è il padre del bambino.

(2) Se un bambino nasce prima dei centosessanta giorni successivi alla conclusione del matrimonio, è sufficiente che il padre del bambino non sia considerato il padre della madre se nega la sua paternità. Ciò non si applica se il marito della madre ha avuto rapporti sessuali con la madre del bambino in un momento in cui non erano trascorsi meno di centosessanta e più di trecento giorni prima della nascita del bambino, o se al momento del matrimonio sapeva che era incinta.

§ 787

Otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, nebo se souhlasem jiného muže, když matka není vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka dítěte jinak.

§ 788

Popřel-li pozdější manžel své otcovství k dítěti matky znovu provdané, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství dřívějšího manžela dnem následujícím poté, kdy se dozvěděl o rozhodnutí.

§ 789

Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popření otcovství manželem platí obdobně.

§ 790

(1) Un uomo la cui paternità è stata determinata dal consenso dei genitori può negare la paternità al bambino solo se è escluso che possa essere il padre del bambino. Può farlo entro sei mesi dalla data in cui è stata così determinata la paternità; se la paternità è determinata prima della nascita del bambino, il periodo non deve terminare prima di sei mesi dalla nascita del bambino.

(2) Le disposizioni della Sezione 785 (1), seconda frase e della Sezione 785 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 791

La madre del bambino può negare che il padre del bambino sia un uomo la cui paternità è stata determinata con il consenso dei genitori, entro i termini di cui al § 790 paragrafo 1 frase due.

§ 792

Se la domanda di diniego di paternità viene presentata dopo la scadenza del periodo di diniego, il tribunale può decidere di rinunciare al ritardo se l’interesse superiore del minore e l’ordine pubblico lo richiedono.

§ 793

Se i chiari interessi del bambino lo richiedono e se le disposizioni che garantiscono i diritti umani fondamentali devono essere soddisfatte, il tribunale può, senza mozione, avviare un procedimento per negare la paternità se la paternità è stata stabilita con il consenso dei genitori ma il padre del bambino non può essere padre. Di norma, il tribunale sospende contemporaneamente la responsabilità genitoriale.

Sezione 2

Adozione
Sottosezione 1

Adozione, adottante e figlio adottivo
§ 794

Adozione significa accettare uno sconosciuto come proprio.

§ 795

Il presupposto per l’adozione è un tale rapporto tra l’adottante e l’adottato come tra il genitore e il bambino, o che ci siano almeno le basi di tale rapporto. L’adozione di un minore deve essere conforme ai suoi interessi.

§ 796

(1) Il tribunale decide sull’adozione di un minore su proposta della persona che vuole adottare il bambino. Il firmatario deve allegare alla domanda di adozione di un bambino da o verso un paese straniero una decisione dell’autorità pubblica competente sul consenso all’adozione.

(2) Il tribunale decide sull’adozione di un adulto su proposta della persona che vuole adottare l’adulto, a cui si è unito l’adulto da adottare.

§ 797

Sulla base della decisione del tribunale sull’adozione, l’adottante o gli adottanti sono iscritti nel registro come genitore o genitori del bambino.

§ 798

Nessuno può trarre un indebito profitto dalle attività legate alla mediazione dell’adozione.

§ 799

(1) Un adulto e una persona indipendente può diventare un adottante se garantisce con le sue caratteristiche personali e il suo stile di vita, nonché i motivi e le motivazioni che lo portano all’adozione, che sarà un buon genitore per il bambino adottato.

(2) Le condizioni di salute dell’adottante o di entrambi gli adottanti non devono limitare in misura significativa le cure del bambino adottato.

§ 800

(1) Il coniuge può essere il coniuge o uno dei coniugi. Eccezionalmente, un’altra persona può adottare; in tal caso, il giudice decide anche che il registro dell’altro genitore deve essere cancellato dal registro.

(2) Se i coniugi adottano, presentano insieme una proposta di adozione come adottanti congiunti.

§ 801

Se la persona che adotta il genitore adotta, il giudice valuterà se l’adozione non è in conflitto fondamentale con gli interessi dei figli dell’adottante; gli interessi patrimoniali non sono determinanti per la valutazione.

§ 802

Può essere adottato un figlio minorenne che non abbia acquisito la piena autonomia.

§ 803

Deve esserci una ragionevole differenza di età tra l’adottante e il bambino adottato, generalmente non inferiore ai sedici anni; solo se l’adozione è concordata da un tutore che rappresenta il bambino nel procedimento e se l’adozione è conforme agli interessi del bambino, la differenza di età tra l’adottante e il bambino adottato può eccezionalmente essere inferiore a sedici anni.

§ 804

È esclusa l’adozione tra parenti diretti e fratelli. Questo non si applica in caso di maternità surrogata.

Sottosezione 2

Consenso all’adozione
§ 805

L’adozione non può essere decisa senza il consenso del bambino, dei genitori del bambino o delle persone autorizzate a dare il consenso per conto dei genitori o del coniuge dell’adottante. Ciò vale anche se il consenso è stato revocato.

Consenso del bambino all’adozione
§ 806

(1) Se il bambino adottato ha compiuto almeno dodici anni, è sempre richiesto il suo consenso personale, a meno che non vi siano dubbi che la procedura che richiede il consenso personale del bambino adottato sarebbe fondamentalmente contraria agli interessi del bambino o che il bambino non è in grado di valutare le conseguenze.

(2) Prima che il bambino adottato esprima la sua opinione, il tribunale lo informa debitamente dello scopo, del contenuto e delle conseguenze del consenso all’adozione.

§ 807

(1) Se un bambino non ha raggiunto l’età di almeno dodici anni, il suo tutore acconsente all’adozione per suo conto; Di norma, il tribunale nomina un organismo di protezione sociale e legale per i minori come tutore. Prima di dare il suo consenso, il tutore scoprirà tutti i fatti decisivi che lo porteranno a concludere che l’adozione sarà nel migliore interesse del minore.

(2) Se possibile, il tribunale ascolterà anche il bambino adottato e terrà conto della sua dichiarazione riguardo al grado del suo sviluppo mentale.

§ 808

Il bambino adottato può revocare il proprio consenso all’adozione fino alla decisione sull’adozione.

Consenso dei genitori
§ 809

L’adozione richiede il consenso dei genitori del bambino adottato.

§ 810

(1) Il genitore dà il consenso con una dichiarazione personale al tribunale. La dichiarazione deve soddisfare i requisiti generali di un’azione legale, ma se il consenso è legato all’adempimento di una condizione o se è limitato nel tempo, non viene preso in considerazione.

(2) Prima che il genitore esprima la sua opinione, il tribunale lo informa debitamente della natura e delle conseguenze della dichiarazione di consenso e della natura dell’adozione.

§ 811

(1) Il consenso di un genitore all’adozione del figlio è richiesto anche se non ha acquisito la piena autonomia. Un genitore che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può dare il consenso all’adozione.

(2) Se il consenso è dato da un genitore che non ha acquisito la piena autonomia, non è possibile per il suo tutore agire per suo conto; la sua capacità di dare il consenso sarà valutata dal giudice conformemente alle disposizioni generali.

§ 812

Un genitore la cui giurisdizione è stata limitata da una decisione del tribunale può agire legalmente in materia di adozione, inclusa la concessione del consenso all’adozione, solo nella misura in cui la sua giurisdizione non è stata limitata.

§ 813

(1) La madre di un bambino adottato può dare il consenso all’adozione non prima di sei settimane dopo la nascita del bambino. Il padre del bambino adottato può dare il consenso all’adozione anche prima della scadenza di tale termine, ma non prima della nascita del bambino.

(2) Se il consenso del padre o della madre è stato dato in precedenza, non verrà preso in considerazione.

§ 814

Non è decisivo se il consenso all’adozione è stato dato con o senza designazione per una determinata persona dell’adottante.

§ 815

Se è stato prestato il consenso all’adozione per la designazione di una determinata persona come adottante e se la domanda di adozione viene ritirata o respinta, il consenso cesserà di essere efficace.

§ 816

Il consenso all’adozione cessa di avere effetto se l’adozione non ha luogo entro sei anni dalla data in cui è stato prestato il consenso.

§ 817

(1) Il consenso all’adozione può essere revocato per un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato dato.

(2) Il consenso all’adozione può essere revocato anche dopo la scadenza di tre mesi dalla data in cui è stato prestato,

a) se il bambino adottato non è stato ancora affidato all’adottante prima dell’adozione,

(b) se il bambino adottato deve essere consegnato alla persona incaricata della cura della persona a cui è stato affidato, poiché è nell’interesse superiore del bambino, stare con i suoi genitori.

(3) Le disposizioni su come, nei confronti di chi e con quali effetti viene prestato il consenso all’adozione si applicano mutatis mutandis alla revoca del consenso.

§ 818

(1) Il consenso del genitore del bambino adottato non è richiesto per l’adozione se il genitore

a) è stato privato della responsabilità genitoriale e contestualmente del diritto di prestare il consenso all’adozione,

(b) non è in grado di esprimere la propria volontà o di riconoscere le conseguenze delle proprie azioni o di controllarle; o

c) risiede in un luogo sconosciuto e tale luogo non può essere accertato dal tribunale in collaborazione con altre autorità pubbliche, anche con la dovuta diligenza.

(2) Se questi fatti sono forniti a entrambi i genitori, per l’adozione è richiesto il consenso del tutore o il consenso del tutore, nominato a tal fine dal tribunale; questo vale anche se entrambi i genitori sono morti o se non è stata determinata la genitorialità del figlio adottato. Prima di concedere o rifiutare il consenso, devono essere accertati tutti i fatti rilevanti riguardanti il ​​bambino adottato e la sua famiglia che potrebbero influenzare la decisione di adozione; in particolare, sarà accertato se il bambino adottato abbia parenti stretti e se sia interessato a prendersi cura del bambino, e dovrà essere ascoltata anche la persona alla cui cura si trova il bambino adottato.

§ 819

(1) Inoltre, l’adozione non richiede il consenso di un genitore che chiaramente non è interessato al bambino.

(2) Un genitore chiaramente non è interessato al bambino, a meno che non mostri sistematicamente un genuino interesse per il bambino e quindi violi in modo permanente i suoi obblighi di genitore.

§ 820

(1) Il disinteresse di un genitore per un figlio si considera evidente se è durato per almeno tre mesi dall’ultimo interesse reale espresso. Tuttavia, se la condotta del genitore non può essere considerata una grave violazione dei suoi doveri, deve essere informato dall’autorità di tutela dei minori delle possibili conseguenze della sua condotta e sono trascorsi almeno tre mesi da tale istruzione. L’ente di protezione sociale e legale per i bambini è obbligato a fornire consulenza e assistenza al genitore al più tardi dopo questa istruzione, alle condizioni stabilite da un’altra normativa legale.

(2) L’ istruzione di cui al comma 1 non è richiesta se il genitore ha lasciato il luogo in cui aveva precedentemente soggiornato, senza indicare dove si trova ora, e se non è stato possibile conoscere il luogo in cui si trovava il genitore resta tra tre mesi.

§ 821

(1) Il tribunale decide in un procedimento speciale se lo è o se non è necessario per l’adozione del consenso del genitore.

(2) Se il tribunale decide che l’adozione non richiede il consenso di entrambi i genitori, l’adozione richiede il consenso di un tutore nominato dal tribunale a tale scopo. Prima di dare il consenso al tutore, questi identificherà tutti i fatti rilevanti riguardanti il ​​bambino adottato e la sua famiglia che potrebbero influenzare la decisione di adozione; in particolare, verifica se il bambino adottato abbia parenti stretti interessati ad accudirlo e ascolta la persona presso la quale è attualmente affidato il bambino adottato.

§ 822

(1) Se si sono verificate circostanze in cui l’adozione non richiede il consenso del genitore, non è tuttavia possibile prendere una decisione positiva sull’adozione se c’è uno dei parenti stretti del bambino che è disposto e in grado di prendersi cura del bambino e fa una proposta del tribunale in tal senso.

(2) Il tribunale affida il bambino alla cura del suo parente stretto, se ciò è conforme agli interessi del bambino e se è chiaro che questa persona è in grado di prendersi cura del bambino.

Sottosezione 3

Cura prima dell’adozione
§ 823

(1) Con il consenso del futuro adottante, è possibile consegnare il bambino adottato alle sue cure immediatamente dopo che entrambi i genitori hanno dato il loro consenso all’adozione. Se i genitori sono d’accordo, il bambino può essere consegnato al futuro genitore adottivo non appena lo stato di salute del bambino lo consente. I genitori del bambino adottato hanno l’obbligo di informare l’autorità di protezione sociale e legale del bambino in merito al trasferimento del bambino.

(2) La cura di un bambino nel periodo prima della scadenza di tre mesi dal giorno in cui è stato dato il consenso all’adozione non è curata prima dell’adozione. Durante questo periodo, la persona a cui è stato affidato il minore ha solo il dovere e il diritto di prendersi cura e proteggere adeguatamente il minore; nelle questioni del bambino relative a questa cura, può agire solo quando assolutamente necessario.

§ 824

(1) Il tribunale decide in merito al trasferimento di un bambino in custodia ai sensi della Sezione 823.

(2) Se il tribunale ritiene che vi siano circostanze in cui l’adozione non richiede il consenso di un genitore, può applicare analogamente il § 823 paragrafo 1.

§ 825

Decorso il termine di tre mesi dalla data in cui è stato prestato il consenso all’adozione, viene sospeso l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale; il tribunale nomina l’autorità di tutela dei minori come tutore del bambino adottato, a meno che il tutore non sia stato nominato prima. Le disposizioni del § 929 si applicano in modo analogo.

§ 826

Trascorsi tre mesi dalla data in cui è stato prestato il consenso all’adozione, il bambino adottato può essere consegnato all’adottante per le cure pre-adozione. Il tribunale decide su tale trasferimento su proposta dell’adottante.

§ 827

(1) Il tribunale decide sul trasferimento di un bambino all’adottante in fase di pre-adozione solo dopo aver condotto un’indagine sull’idoneità reciproca del bambino e dell’adottante, in particolare per quanto riguarda

a) la personalità e le condizioni di salute dell’adottante e il suo ambiente sociale, in particolare l’alloggio e la famiglia, nonché la capacità dell’adottante di prendersi cura del bambino e le motivazioni dell’adottante,

b) la personalità e lo stato di salute del bambino, l’ambiente sociale da cui proviene, nonché i suoi diritti di status,

c) l’ambiente etnico, religioso e culturale del bambino e dell’adottante,

(d) il periodo durante il quale il bambino è stato affidato all’adottante.

(2) Se uno dei coniugi desidera adottare il bambino, il tribunale deve scoprire il motivo per cui l’altro coniuge non si è unito alla petizione.

§ 828

Se il bambino adottato è stato precedentemente affidato alle cure dell’adottante, le sue ulteriori cure sono considerate cure pre-adozione. Non è richiesta alcuna ulteriore decisione da parte di un’autorità pubblica per l’assistenza pre-adozione.

§ 829

(1) Prima che venga presa una decisione in merito all’adozione, il bambino adottato deve essere affidato alla cura dell’adottante a proprie spese. L’adottante ha i doveri ei diritti della persona alle cui cure è affidato il minore ai sensi degli articoli da 953 a 957.

(2) La cura dell’adottante per il bambino adottato prima dell’adozione dura per un periodo sufficiente per una conclusione convincente che è stata stabilita una relazione tra l’adottante e il bambino così come il significato e lo scopo dell’adozione; questa cura non avrà termine prima che siano trascorsi sei mesi.

(3) Fintanto che il bambino è affidato all’adottante, l’obbligo di mantenimento stabilito in precedenza da un’altra persona nei confronti del bambino è sospeso.

§ 830

(1) Se un uomo che afferma di essere il padre di un figlio adottivo presenta una petizione per la determinazione della paternità, non è possibile decidere sull’adozione fino a quando la decisione sulla determinazione della paternità non è stata decisa.

(2) Se il bambino adottato è stato affidato alle cure del futuro adottante ai sensi della Sezione 823 e se il periodo di tre mesi entro il quale il consenso all’adozione può scadere è scaduto prima della presentazione della petizione ai sensi del paragrafo 1, la Sezione 817 deve si applicano mutatis mutandis.

§ 831

Se una persona che afferma di essere un parente stretto del bambino adottato presenta una petizione per il collocamento del bambino in custodia ai sensi della Sezione 953, non è possibile decidere sull’adozione fino a quando questa petizione non è stata decisa.

Sottosezione 4

Conseguenze dell’adozione
§ 832

(1) Un figlio che è stato adottato congiuntamente dai coniugi o dal coniuge dei loro genitori ha lo status di figlio congiunto dei coniugi; altrimenti ha lo status di figlio adottivo.

(2) I genitori adottivi hanno la responsabilità genitoriale.

§ 833

(1) L’adozione pone fine al rapporto familiare tra l’adottato e la famiglia originaria, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto. Decadono anche i diritti e gli obblighi di un tutore o tutore incaricato di esercitare tali diritti e obblighi per conto dei genitori.

(2) Se l’adottante è il coniuge di uno dei genitori dell’adottato, l’adozione del rapporto familiare tra l’adottato e questo genitore e i suoi parenti non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto.

§ 834

Se è stato adottato un figlio genitore, gli effetti dell’adozione si applicano anche a suo figlio.

§ 835

(1) Un adottato ha il cognome dell’adottante; Il coniuge adottivo comune ha un cognome che era destinato ai propri figli al momento del matrimonio.

(2) Se l’adottato che ha il diritto di parlare sul proprio cognome non è d’accordo con la modifica del proprio cognome, il tribunale deciderà che l’adottato aggiungerà il cognome dell’adottante al suo cognome. Se l’adottato ha un cognome aggiunto, il cognome dell’adottante può essere aggiunto solo al primo cognome dell’adottato; se l’adottante riporta un cognome, al cognome dell’adottato può essere aggiunto solo il primo cognome dell’adottante.

§ 836

L’adottante ha l’obbligo di informare l’adottato del fatto dell’adozione non appena lo ritenga opportuno, ma non oltre l’inizio della scuola.

§ 837

Segretezza di adozione
(1) L’ adottante o l’adottato può proporre al tribunale di decidere che l’adozione e le sue circostanze devono essere tenute segrete alla famiglia di origine del bambino. Lo stesso vale per la segretezza di un genitore di sangue e il suo consenso all’adozione.

(2) Sebbene l’adozione e le sue circostanze o il genitore di sangue e il suo consenso all’adozione siano stati tenuti segreti, il tribunale può decidere di declassificarli se ciò è giustificato da una situazione molto grave che mette in pericolo la vita o la salute del bambino adottato.

§ 838

Non appena l’adottato diventa indipendente, acquisisce il diritto di prendere conoscenza del contenuto del fascicolo conservato nel procedimento di adozione.

§ 839

Supervisione del successo dell’adozione
(1) Indipendentemente dal fatto che venga imposto o meno il controllo del successo dell’adozione, di norma, l’organismo di protezione sociale e legale per i bambini deve fornire ai consulenti consulenza e servizi relativi alla cura del bambino adottato.

(2) Se le circostanze del caso lo giustificano, il tribunale ordina, anche senza mozione, la supervisione dell’adottante e dell’adottato per il tempo strettamente necessario, la cui durata deve essere allo stesso tempo determinata; la supervisione viene solitamente eseguita tramite l’organismo di protezione sociale e legale per i minori.

Annullamento dell’adozione
§ 840

(1) Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale annulla l’adozione su proposta dell’adottante o dell’adottato; se solo uno di loro presenta una proposta, l’altro può aderire alla proposta.

(2) L’adozione non può essere revocata dopo tre anni dalla decisione sull’adozione. Questo non si applica se l’adozione è contro la legge.

§ 841

(1) Con l’abolizione dell’adozione, il rapporto derivante dall’adozione e gli obblighi ed i diritti derivanti da tale rapporto cessano e il precedente rapporto familiare deve essere rinnovato.

(2) I diritti di proprietà e gli obblighi di proprietà dell’adottato sorti prima dell’annullamento dell’adozione non saranno influenzati dall’annullamento dell’adozione.

§ 842

Dopo l’adozione, l’adottato avrà il cognome che aveva prima dell’adozione, a meno che non dichiari di mantenere il cognome esistente.

§ 843

Adozione di un figlio adottivo
Un adottato può essere riapprovato, solo

a) se la precedente adozione è stata annullata,

(b) se deve essere adottato dal coniuge successivo dell’adottante dopo la morte del coniuge precedente che era il co-adottante, o

c) se è deceduto l’unico adottante o coloro che erano i co-adottanti.

§ 844

Se è nell’interesse superiore del minore, il giudice può, su istanza dell’adottante, decidere prima della scadenza del periodo di tre anni dalla decisione di adozione che l’adozione è irrevocabile.

§ 845

L’adozione irrevocabile non impedisce all’adottato di essere nuovamente adottato.

Sottosezione 5

Adozione di un adulto
§ 846

Un adulto può essere adottato purché non sia in conflitto con i buoni costumi.

§ 847

Adozione, che è simile all’adozione di un minore
(1) Un adulto può essere adottato se

a) il fratello naturale dell’adottato è stato adottato dallo stesso adottante,

b) al momento del deposito della domanda di adozione, il minore adottato era,

c) la cura adottiva dell’adottato come proprio al momento della sua minoranza o

d) l’ adottante intende adottare il figlio del coniuge.

(2) Un adulto non può essere adottato se ciò sarebbe contrario al legittimo interesse dei suoi genitori di sangue.

(3) Le disposizioni sull’adozione di un minore, comprese le disposizioni sulle conseguenze dell’adozione, si applicano, ad eccezione delle sezioni 838 e 839, per analogia.

Adozione non assimilabile all’adozione di un minore
§ 848

(1) A meno che ciò non vada a scapito degli interessi importanti della prole dell’adottante o della prole adottata, un adulto può eccezionalmente essere adottato per motivi degni di speciale considerazione, se ciò è vantaggioso per l’adottante e gli adottati stessi o in casi giustificati per almeno uno di loro.

(2) Le disposizioni sull’adozione di un minore, comprese le disposizioni sulle sue conseguenze, si applicano mutatis mutandis.

§ 849

(1) L’adozione ei suoi discendenti non stabiliscono un rapporto familiare con i membri della famiglia dell’adottante e non acquisiscono alcun diritto di proprietà nei loro confronti. L’adottante non acquisisce alcun diritto di proprietà nei confronti dell’adottato e dei suoi discendenti.

(2) Un bambino adottato e i suoi discendenti non perdono i loro diritti nella propria famiglia.

Disposizioni comuni per l’adozione di un adulto
§ 850

(1) Se la persona adottata non è completamente indipendente, il rappresentante legale o il tutore nominato dal tribunale agirà per suo conto.

(2) Se il matrimonio dell’adottato dura, può essere adottato solo con il consenso del marito. Se il coniuge non può dare il consenso perché non è del tutto indipendente, o se la misura del suo consenso è associata a un ostacolo difficile da superare, il giudice valuterà separatamente se l’adozione non è contraria ai legittimi interessi del coniuge o altri membri della famiglia.

§ 851

(1) L’adozione di un adulto non influisce sul suo cognome.

(2) Se l’adottante è d’accordo, l’adottato può aggiungere il cognome dell’adottante al suo cognome; se il matrimonio dell’adottante dura e gli sposi hanno un cognome comune, è richiesto anche il consenso dell’altro coniuge.

(3) Se il matrimonio dell’adottato dura e se i coniugi hanno un cognome comune, l’adottato può aggiungere il cognome dell’adottante al suo cognome solo con il consenso del marito.

§ 852

L’adozione ha conseguenze legali per l’adottato e i suoi discendenti se sono nati successivamente. Per i figli nati in precedenza di un bambino adottato, l’adozione ha conseguenze legali solo se hanno dato il loro consenso all’adozione.

§ 853

(1) L’ obbligazione alimentare di un adottato nei confronti dei suoi antenati o discendenti continua solo se e solo nella misura in cui altre persone che hanno un’obbligazione alimentare non lo sono, o se queste persone non sono in grado di far fronte alle loro obbligazioni alimentari. L’adottato ha diritto agli alimenti nei confronti dei suoi antenati o discendenti solo se e solo nella misura in cui l’adottante non è in grado di adempiere ai propri obblighi alimentari.

(2) L’ adottato eredita dopo l’adottante nella prima classe giuridica di eredi, ma non entra nel diritto di successione dell’adottante nei confronti di altre persone.

(3) Se l’adozione ha conseguenze legali anche per la prole dell’adottato, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 854

Per l’adozione di un minore al quale sia stata riconosciuta l’indipendenza si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di adozione di un minore.

Sezione 3

Genitori e figli
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 855

(1) I genitori e il bambino hanno obblighi e diritti l’uno verso l’altro. Non possono rinunciare a questi obblighi e diritti reciproci; se lo fanno, non sarà preso in considerazione.

(2) Lo scopo dei doveri e dei diritti del bambino è di garantire il beneficio morale e materiale del bambino.

§ 856

Gli obblighi ei diritti dei genitori legati alla personalità del bambino, i doveri ei diritti di natura personale sorgono alla nascita di un bambino e scadono alla maggiore età.

§ 857

(1) Il bambino è obbligato a prendersi cura dei suoi genitori.

(2) Fino a quando il bambino non diventa indipendente, i genitori hanno il diritto di guidare il loro bambino attraverso misure educative in conformità con le sue capacità di sviluppo, comprese le restrizioni volte a proteggere la morale, la salute e i diritti del bambino, nonché i diritti degli altri e ordine pubblico. Il bambino è obbligato a rispettare queste misure.

§ 858

La responsabilità genitoriale comprende i doveri ei diritti dei genitori, che consistono nella cura del bambino, compresa in particolare la cura della sua salute, il suo sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e morale, la protezione del bambino, il mantenimento del contatto personale con il bambino , garantendo la sua educazione e istruzione, nella determinazione del suo luogo di residenza, nella sua rappresentanza e nell’amministrazione dei suoi beni; nasce alla nascita di un bambino e scade non appena il bambino diventa completamente indipendente. La durata e la portata della responsabilità genitoriale possono essere modificate solo da un tribunale.

§ 859

Le obbligazioni alimentari e il diritto al mantenimento non fanno parte della responsabilità genitoriale; la loro durata non dipende dal raggiungimento della maggiore età o dall’autonomia.

Sottosezione 2

Nome personale e cognome del bambino
§ 860

(1) Il bambino ha un cognome determinato alla conclusione del matrimonio dei suoi genitori per i figli congiunti dei coniugi.

(2) Se il bambino non ha un cognome ai sensi del paragrafo 1, i genitori scelgono il cognome di uno di loro per il bambino; in caso contrario il suo cognome sarà determinato dal tribunale. Lo stesso vale per il nome personale del bambino.

§ 861

Se solo uno dei genitori è noto, il bambino ha il suo cognome. Questo genitore determina anche il nome personale del bambino; altrimenti saranno determinati dal tribunale.

§ 862

(1) Nel caso di un bambino i cui genitori non sono coniugi, i genitori scelgono il cognome di uno di loro per il bambino; in caso contrario il suo cognome sarà determinato dal tribunale.

(2) Se la madre di un bambino il cui padre è sconosciuto è sposata, la madre del bambino e suo marito possono dichiarare allo stesso modo dinanzi all’ufficio del registro che anche questo bambino avrà un cognome destinato agli altri loro figli.

§ 863

(1) Una modifica del cognome del bambino ai sensi della Sezione 862 richiede la dichiarazione del bambino alle stesse condizioni delle altre questioni riguardanti il ​​bambino; se il bambino ha più di quindici anni, deve acconsentire al cambio di cognome.

(2) Le disposizioni della Sezione 862 non possono essere applicate se il bambino ha raggiunto la maggiore età.

§ 864

Se nessuno dei genitori è noto, il tribunale determinerà il nome e il cognome personali del bambino senza mozione.

Sottosezione 3

Responsabilità genitoriale
§ 865

(1) La responsabilità genitoriale appartiene in egual modo ad entrambi i genitori. Ogni genitore ce l’ha, a meno che non ne sia stato privato.

(2) Se il tribunale decide di limitare la giurisdizione del genitore, decide anche sulla sua responsabilità genitoriale.

§ 866

Gli interessi del minore sono decisivi per una decisione del tribunale riguardante la portata della responsabilità genitoriale o il modo o la misura in cui i genitori devono esercitarla.

§ 867

(1) Prima di prendere una decisione che incida sull’interesse superiore del minore, il tribunale fornisce al minore le informazioni necessarie per consentirgli di formarsi un’opinione e comunicarla.

(2) Se, secondo le conclusioni del tribunale, il minore non è in grado di ricevere correttamente le informazioni o non è in grado di formarsi la propria opinione o se non è in grado di comunicare tale opinione, il tribunale informa e ascolta la persona che è in grado di proteggere gli interessi del bambino, deve essere una persona i cui interessi non siano in conflitto con quelli del bambino; un bambino di età superiore ai dodici anni è considerato in grado di ricevere informazioni, formarsi un’opinione e comunicarla. Il tribunale presta la dovuta attenzione all’opinione del bambino.

§ 868

(1) L’esercizio della potestà genitoriale di un genitore minorenne che non ha precedentemente acquisito piena autonomia dichiarando la propria capacità giuridica o concludendo un matrimonio è sospeso fino a quando non acquisisce la piena autonomia; ciò non si applica all’esercizio del dovere e del diritto di affidamento del figlio, a meno che il giudice non decida nei confronti della persona del genitore che l’esercizio di tale dovere e di tale diritto è sospeso fino a quando il genitore non acquisisce la piena giurisdizione.

(2) L’esercizio della responsabilità genitoriale di un genitore la cui giurisdizione è stata limitata in questo settore è sospeso per il periodo di limitazione della sua giurisdizione, a meno che il tribunale non decida che il genitore conserva il dovere e il diritto di prendersi cura del bambino e contatto personale con il bambino.

§ 869

(1) Se a un genitore viene impedito di esercitare la propria responsabilità genitoriale e se si può presumere che ciò sia necessario in conformità con gli interessi del minore, il tribunale può decidere che l’esercizio della responsabilità genitoriale di quel genitore è sospeso.

(2) La sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale non pregiudica l’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del figlio.

§ 870

Se il genitore non esercita adeguatamente la propria responsabilità genitoriale e se il superiore interesse del minore lo richiede, il tribunale limiterà la sua responsabilità genitoriale o ne limiterà l’esercizio e, allo stesso tempo, determinerà la portata di tale limitazione.

§ 871

(1) Se un genitore abusa della sua responsabilità genitoriale o del suo esercizio, o trascura gravemente la sua responsabilità genitoriale o il suo esercizio, il tribunale lo esonera dalla sua responsabilità genitoriale.

(2) Se un genitore ha commesso un reato penale intenzionale contro suo figlio, o se il genitore ha usato suo figlio che non è penalmente responsabile per commettere il reato, o se il genitore ha commesso un reato come complice, guida, assistente o organizzatore del reato commesso da suo figlio, il giudice valuta separatamente se non sussistono motivi per privare il genitore della responsabilità genitoriale.

§ 872

Prima che un tribunale decida di limitare la responsabilità genitoriale, il tribunale valuterà sempre se, nell’interesse superiore del minore, sia necessario limitare il diritto del genitore di avere contatti personali con il minore. Se il genitore è privato della responsabilità genitoriale, il genitore conserva il diritto di avere un contatto personale con il bambino solo se il tribunale decide di preservare questo diritto del genitore, tenendo conto del superiore interesse del bambino.

§ 873

Se il tribunale ha sollevato il genitore dalla responsabilità genitoriale, può allo stesso tempo decidere di liberarlo da tutti o alcuni degli obblighi e dei diritti di cui al § 856, in particolare il diritto di dare il consenso all’adozione.

§ 874

Privare un genitore della responsabilità genitoriale o limitarla non pregiudica il suo obbligo alimentare nei confronti del figlio.

Disposizioni speciali sull’esercizio della responsabilità genitoriale
§ 875

(1) La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in conformità con gli interessi del bambino.

(2) Prima di prendere una decisione che incida sull’interesse superiore del bambino, i genitori devono fornire al bambino tutto il necessario per formarsi la propria opinione in merito e comunicarla ai genitori; ciò non si applica se il bambino non è in grado di accettare correttamente il messaggio o non è in grado di formarsi un’opinione o non è in grado di comunicare tale opinione ai genitori. I genitori prestano la dovuta attenzione all’opinione del bambino e tengono conto dell’opinione del bambino quando prendono decisioni.

§ 876

(1) La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori di comune accordo.

(2) Se esiste il pericolo di ritardo nella decisione sulla questione del bambino, uno dei genitori può decidere o dare il permesso lui stesso; tuttavia, è obbligato a informare immediatamente l’altro genitore dello stato delle cose.

(3) Se uno dei genitori agisce da solo nella questione del bambino contro un terzo che è in buona fede, si considera che agisca con il consenso dell’altro genitore.

§ 877

(1) Se i genitori non sono d’accordo su una questione importante per il bambino, soprattutto per quanto riguarda il suo interesse, il tribunale decide su proposta del genitore; questo vale anche se un genitore ha escluso l’altro genitore dalla decisione su una questione significativa per il figlio.

(2) In particolare, sono considerati questioni importanti gli interventi medici di routine e simili, la determinazione del luogo di residenza e la scelta dell’istruzione o dell’impiego del minore.

§ 878

(1) Se uno dei genitori non è in vita o non è conosciuto, se uno dei genitori non ha la responsabilità genitoriale, o se l’esercizio della sua responsabilità genitoriale è sospeso, l’altro genitore esercita la responsabilità genitoriale; questo vale anche se la responsabilità genitoriale di uno dei genitori è limitata o se la sua prestazione è limitata.

(2) Se nessuno dei genitori ha la piena responsabilità genitoriale o se l’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori è sospeso, o se la responsabilità genitoriale dei genitori è influenzata in uno dei modi sopra indicati, ma ciascuno in modo diverso, il tribunale nomina un tutore per il bambino e i diritti dei genitori o il loro esercizio al posto dei genitori.

(3) Se la responsabilità genitoriale dei genitori è limitata o se il suo esercizio è limitato, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

§ 879

(1) Nei procedimenti legali contro un minore che non è competente ad agire in modo indipendente in materia, è sufficiente un procedimento contro uno solo dei genitori in qualità di rappresentante del minore.

(2) Se è giuridicamente significativo se un bambino che non è competente ad agire in modo indipendente in un caso è in buona fede, deve essere valutata la buona fede di entrambi i genitori; tuttavia, se il bambino è accudito da uno solo dei genitori, verrà valutata solo la sua buona fede.

(3) Se è giuridicamente significativo se un bambino che non è competente ad agire legalmente in un caso sapeva o non sapeva della cosa o dei fatti in modo indipendente, è necessario valutare la conoscenza di entrambi i genitori; tuttavia, se il bambino è accudito da uno solo dei genitori, verrà valutata solo la sua conoscenza.

Assistenza e protezione dei bambini
§ 880

(1) La responsabilità genitoriale nei confronti della persona di un bambino deve essere esercitata dai genitori in un modo e nella misura corrispondente allo stadio di sviluppo del bambino.

(2) Quando i genitori decidono in merito all’istruzione o all’impiego del bambino, tengono conto della sua opinione, capacità e talenti.

§ 881

I genitori possono affidare la cura e la protezione del bambino, il rendimento della sua educazione, o alcuni suoi aspetti, o la supervisione del bambino ad un’altra persona; l’accordo dei genitori con esso non deve necessariamente influire sulla durata o sulla portata della responsabilità genitoriale.

§ 882

(1) Se un’altra persona detiene illegalmente un bambino, i genitori hanno il diritto di chiedere che il bambino gli venga consegnato; questo vale anche tra i genitori dell’altro. Anche il diritto di prendersi cura del bambino ha questo diritto.

(2) Una persona che detiene illegalmente un bambino è obbligata a consegnarlo correttamente alla persona che ha il diritto di custodia del bambino.

§ 883

I genitori e il bambino sono obbligati ad aiutare, sostenere e rispettare la loro dignità.

§ 884

(1) I genitori hanno un ruolo cruciale nell’educazione di un bambino. I genitori dovrebbero essere un esempio completo per i loro figli, soprattutto quando si tratta del modo di vivere e del comportamento in famiglia.

(2) I mezzi educativi possono essere utilizzati solo in una forma e nella misura proporzionata alle circostanze, non metta in pericolo la salute o lo sviluppo del bambino e non pregiudichi la dignità umana del bambino.

§ 885

Se solo uno dei genitori si prende cura del bambino, anche il coniuge o il partner del genitore del bambino partecipa alla cura e all’educazione del bambino se vive in famiglia con il bambino. Questo vale anche per chiunque viva con il genitore del bambino senza essersi sposato o registrato un’unione con lui o lei, se vive con il bambino in un nucleo familiare.

§ 886

(1) Se un bambino vive con i suoi genitori o uno di loro in un nucleo familiare e se viene adeguatamente curato, partecipa anche alla cura della famiglia. Questo obbligo del bambino cessa contemporaneamente alla fornitura del sostegno genitoriale al bambino.

(2) Il bambino partecipa alla cura del nucleo familiare con il proprio lavoro, o con contributi in denaro, se ha un proprio reddito, o in entrambi i modi. Le capacità e le possibilità del bambino, nonché i bisogni giustificati dei membri della famiglia, sono decisivi per determinare l’entità della partecipazione del bambino alla cura del nucleo familiare.

Contatto personale del genitore con il bambino
§ 887

I genitori non possono affidare ad un’altra persona l’esercizio del diritto dei genitori di mantenere i contatti personali con il bambino.

§ 888

Un bambino che è affidato alla cura di un solo genitore ha il diritto di avere contatti con l’altro genitore nella misura in cui ciò è nell’interesse superiore del bambino, così come quel genitore ha il diritto di avere contatti con il bambino, a meno che il tribunale limita o proibisce tale contatto; il tribunale può anche stabilire le condizioni del contatto, in particolare il luogo in cui avrà luogo, nonché le persone che possono o meno prendere parte al contatto. Il genitore che ha la custodia del bambino è obbligato a preparare adeguatamente il bambino al contatto con l’altro genitore, a consentire adeguatamente il contatto del bambino con l’altro genitore e a cooperare con l’altro genitore nella misura necessaria per esercitare il diritto al contatto personale con il bambino.

§ 889

Il genitore che ha la custodia del bambino e l’altro genitore devono astenersi da tutto ciò che interrompe il rapporto del bambino con entrambi i genitori o che renda difficile crescere il bambino. Se il genitore che ha la custodia del bambino impedisce in modo irragionevole all’altro genitore di avere contatti con il bambino in modo permanente o ripetuto, tale comportamento è la ragione per una nuova decisione del tribunale su quale dei genitori deve avere la custodia del bambino.

§ 890

I genitori sono tenuti a comunicarsi a vicenda tutte le questioni rilevanti riguardanti il ​​bambino e i suoi interessi.

§ 891

(1) Il genitore che ha la custodia del bambino e l’altro genitore devono concordare come il genitore che non è in custodia del bambino avrà contatti con il bambino. Se i genitori non sono d’accordo, o se l’interesse a crescere il bambino e la situazione familiare lo richiedono, il tribunale regolerà il contatto del genitore con il bambino. In casi giustificati, il tribunale può stabilire il luogo di contatto del genitore con il bambino.

(2) Se è necessario nell’interesse superiore del bambino, il tribunale limita il diritto del genitore di avere contatti personali con il bambino o proibisce tale contatto.

Rappresentazione del bambino
§ 892

(1) I genitori hanno l’obbligo e il diritto di rappresentare il minore in procedimenti legali per i quali non è legalmente competente.

(2) I genitori rappresentano il bambino insieme, ma ognuno di loro può agire; le disposizioni del § 876 paragrafo 3 si applicano in modo analogo.

(3) Un genitore non può rappresentare un bambino se potrebbe esserci un conflitto di interessi tra lui / lei e il bambino o tra i figli degli stessi genitori. In tal caso, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

§ 893

Se i genitori non sono d’accordo su chi di loro rappresenterà il minore nel procedimento giudiziario, il tribunale deciderà, su richiesta del genitore, quale dei genitori agirà legalmente per conto del minore e in che modo.

§ 894

(1) I genitori in qualità di tutori legali possono, al fine di risolvere la questione del minore, se non è una questione di status personale, stipulare un contratto di rappresentanza da parte di una persona con conoscenze professionali o di un’altra persona idonea.

(2) Se un bambino conclude un contratto di rappresentanza, ciò non pregiudica la rappresentanza legale del bambino da parte del genitore.

(3) Se non viene raggiunto un accordo tra il rappresentante legale e quello contrattuale, il tribunale decide in base agli interessi del minore.

§ 895

Se la paternità viene negata, le azioni legali intraprese dal padre in qualità di tutore legale rimangono inalterate.

Prendersi cura della proprietà del bambino
§ 896

(1) I genitori hanno il dovere e il diritto di prendersi cura dei beni del bambino, in particolare di amministrarli come un vero e proprio gestore. I fondi che ci si può aspettare non saranno necessari per coprire le spese relative alla proprietà del bambino devono essere gestiti in modo sicuro.

(2) Nei procedimenti legali riguardanti una parte individuale della proprietà del bambino, i genitori agiscono in qualità di suoi rappresentanti; le disposizioni del § 892 paragrafo 3 si applicano per analogia.

(3) Se i genitori violano l’obbligo di prendersi cura dei beni del bambino come un vero dirigente, devono risarcire il bambino per i danni causati in solido.

§ 897

Se i genitori non sono d’accordo sugli elementi essenziali nella cura dei beni del bambino, il tribunale deciderà sulla proposta del genitore.

§ 898

(1) I genitori necessitano del consenso del tribunale per i procedimenti legali che riguardano la proprietà esistente e futura del bambino o singoli componenti di questa proprietà, a meno che non si tratti di questioni ordinarie o eccezionali, ma riguardanti un valore di proprietà trascurabile.

(2) Il consenso del tribunale è richiesto in particolare per i procedimenti giudiziari con cui il bambino

a) acquista o cede beni immobili,

b) grava sulla proprietà nel suo complesso o in una parte non irrilevante di essa,

(c) acquisisce un dono, eredità o lascito non di valore di proprietà trascurabile, o rifiuta tale dono, eredità o lascito, o fornisce tale dono o dono che rappresenta una parte non insignificante della sua proprietà, o

d) stipula un contratto di prestazione a lungo termine, un contratto di credito o un contratto simile o un contratto relativo all’alloggio, in particolare l’affitto.

(3) L’azione legale del genitore, che non ha il necessario consenso del tribunale, non sarà presa in considerazione.

§ 899

Ciò che i genitori guadagnano utilizzando la proprietà del bambino viene acquisito dal bambino.

§ 900

(1) Il reddito dei beni del bambino, che i genitori non utilizzano per la corretta amministrazione dei suoi beni (profitto), deve essere prima utilizzato per il mantenimento del bambino. Se necessario, i genitori possono quindi utilizzare il profitto residuo dei beni del bambino come contributo al sostentamento dei genitori e del fratello minore del bambino, se convive con il bambino in un nucleo familiare, salvo che per importanti motivi di autonomia.

(2) I genitori possono, con il consenso del tribunale, utilizzare i beni del bambino per mantenere i propri e i fratelli solo se, senza colpa delle persone che hanno un obbligo alimentare nei confronti del bambino, si verifica una disparità significativa tra le circostanze del bambino e quelli dei responsabili.

§ 901

(1) L’obbligo e il diritto di un genitore di prendersi cura dei beni del figlio scade dichiarando bancarotta sulla proprietà del genitore o interrompendo la procedura di insolvenza sulla base del fatto che la proprietà del genitore è completamente insufficiente per soddisfare i creditori. Se non c’è nessun altro genitore che possa prendersi cura dei beni del bambino, il tribunale nominerà un tutore per l’amministrazione dei beni del bambino anche senza proposta.

(2) Dopo tre anni dall’annullamento del fallimento o dalla conclusione della procedura di insolvenza a causa del fatto che la proprietà del debitore è completamente insufficiente per soddisfare i creditori, il tribunale può, su proposta del genitore o tutore, per l’amministrazione dei beni del bambino , revocare la limitazione della responsabilità genitoriale la cura dei beni del minore era contraria agli interessi del minore.

§ 902

(1) Non appena il bambino acquisisce piena autonomia, i genitori gli consegnano i beni che hanno amministrato, in particolare gli consegnano parti dei suoi beni, o gli trasferiscono la loro amministrazione e rilasciano al bambino una dichiarazione di l’amministrazione dei beni senza indebito ritardo, ma non oltre sei mesi dal giorno in cui il minore ha acquisito la piena autonomia. La fatturazione non è richiesta se il bambino non lo richiede.

(2) Se i genitori hanno sostenuto costi per l’amministrazione della proprietà del bambino o in relazione ad essa, possono chiedere il loro risarcimento.

§ 903

(1) Se l’amministrazione della proprietà è stata molto difficile, soprattutto a causa delle dimensioni o della diversità della proprietà, e i genitori hanno gestito correttamente la proprietà, possono, dopo aver consegnato la proprietà gestita al figlio, richiedere una remunerazione ragionevole, se il ritorno sulla proprietà lo consente.

(2) Se è già chiaro dalle circostanze durante l’amministrazione della proprietà che l’amministrazione è molto difficile e i genitori la eseguono correttamente, il tribunale concede loro una ragionevole remunerazione annuale o altrimenti programmata per l’amministrazione della proprietà su proposta .

§ 904

Il trasferimento e l’accettazione della proprietà non pregiudica la responsabilità dei genitori per l’amministrazione dei beni del bambino.

§ 905

(1) Il tribunale nomina un tutore per l’amministrazione dei beni del bambino anche senza una proposta, se gli interessi del bambino potrebbero essere messi in pericolo, specialmente se ci sono diritti di proprietà comune dei genitori e del bambino o del bambino e suo fratello . Nell’ambito dei doveri e dei diritti del tutore per l’amministrazione dei beni del minore, i genitori sono limitati nell’esercizio dei doveri e dei diritti in relazione ai beni del minore.

(2) Per i doveri e i diritti di un tutore per l’amministrazione dei beni del minore, che è stato nominato accanto ai genitori, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul tutore che amministra i beni del tutore o sul tutore che amministra i beni del tutore .

Esercizio della responsabilità genitoriale dopo il divorzio
§ 906

(1) Se deve essere presa una decisione sul divorzio del matrimonio dei genitori del bambino, il tribunale determinerà prima come ciascuno dei genitori si prenderà cura del bambino in futuro, tenendo conto dell’interesse superiore del bambino ; in quest’ottica, il tribunale devierà dal consenso dei genitori solo se l’interesse superiore del minore lo richiederà. Il tribunale terrà conto non solo del rapporto del bambino con ciascuno dei genitori, ma anche del suo rapporto con i fratelli o i nonni.

(2) Il tribunale può anche decidere approvando l’accordo dei genitori, a meno che non sia chiaro che il modo concordato di esercitare la responsabilità genitoriale non è nell’interesse superiore del bambino.

§ 907

(1) Il tribunale può affidare il bambino alla cura di uno dei genitori, o alla cura alternata, o alla cura congiunta; il tribunale può anche affidare il minore alle cure di una persona diversa dai genitori, se ciò è necessario nell’interesse superiore del minore. Se il bambino deve essere affidato all’affidamento congiunto, i genitori devono acconsentire.

(2) Al momento di decidere sull’affidamento alla cura, il tribunale decide in modo che la decisione corrisponda all’interesse superiore del bambino. Il tribunale tiene conto della personalità del bambino, in particolare dei suoi talenti e capacità in relazione alle possibilità di sviluppo e alle condizioni di vita dei genitori, nonché all’orientamento emotivo e al background del bambino, alle capacità educative di ciascun genitore, alla stabilità attuale e attesa dell’ambiente educativo il bambino dovrebbe vivere in futuro, sui legami emotivi del bambino con i suoi fratelli, nonni o altri parenti e persone non imparentate. Il tribunale terrà sempre conto di quale dei genitori si è finora adeguatamente preso cura del bambino e adeguatamente curato per la sua educazione emotiva, intellettuale e morale, nonché quale dei genitori ha migliori prospettive per uno sviluppo sano e di successo.

(3) Nel decidere sulla custodia di un bambino, il tribunale deve anche prestare attenzione al diritto del bambino di prendersi cura di entrambi i genitori e di mantenere contatti personali regolari con loro, il diritto dell’altro genitore a cui il bambino non sarà affidato alle informazioni regolari sul bambino la capacità del genitore di concordare l’educazione del bambino con l’altro genitore.

§ 908

Esercizio dei doveri e dei diritti dei genitori che vivono separatamente
Se i genitori di un figlio minorenne che non è completamente indipendente convivono e non concordano sulla regolamentazione della cura di tale minore, il tribunale decide in merito anche senza mozione. Per altri aspetti, le disposizioni delle sezioni 906 e 907 si applicano mutatis mutandis.

§ 909

Disposizioni speciali
Se la situazione cambia, il giudice modificherà la decisione relativa all’esercizio dei doveri e dei diritti derivanti dalla responsabilità genitoriale anche senza mozione.

Sottosezione 4

Obblighi di manutenzione
§ 910

(1) Antenati e discendenti hanno un obbligo di mantenimento reciproco.

(2) L’ obbligo alimentare dei genitori nei confronti del bambino precede l’obbligo alimentare dei nonni e degli altri antenati nei confronti del bambino.

(3) I parenti lontani hanno un’obbligazione alimentare solo se i parenti più stretti non possono adempierla.

(4) Se non si tratta di una relazione tra genitori e figlio, l’obbligo alimentare dei discendenti precede l’obbligo alimentare degli antenati.

§ 911

Gli alimenti possono essere concessi se il creditore non è in grado di mantenersi.

§ 912

Un minore che non è completamente indipendente ha diritto agli alimenti, anche se possiede un proprio patrimonio, ma il profitto della proprietà insieme al reddito da attività lucrativa non è sufficiente per sostenerlo.

§ 913

(1) I bisogni giustificati del creditore e le sue relazioni patrimoniali, nonché le capacità, le possibilità e le relazioni patrimoniali del debitore sono determinanti per determinare la portata degli alimenti.

(2) Nel valutare le capacità, le possibilità e i rapporti patrimoniali della parte responsabile, è anche necessario esaminare se la parte responsabile non si è arresa senza un motivo importante per un impiego più vantaggioso, un’attività lucrativa o un vantaggio patrimoniale, o se lo fa non correre rischi di proprietà sproporzionati. È inoltre necessario tenere conto del fatto che il debitore si prende cura personalmente del beneficiario e della misura in cui lo fa; se del caso, deve essere presa in considerazione anche la cura del nucleo familiare.

§ 914

Se vi sono più responsabili che hanno lo stesso status nei confronti del creditore, l’entità dell’obbligo alimentare di ciascuno di essi corrisponde al rapporto tra i loro rapporti patrimoniali, le capacità e le possibilità e i rapporti patrimoniali, le capacità e le possibilità di altri.

Alimenti tra genitori e figli e antenati e discendenti
§ 915

(1) Il tenore di vita di un bambino dovrebbe essere fondamentalmente lo stesso del tenore di vita dei genitori. Questo aspetto precede i bisogni giustificati del bambino.

(2) Il bambino è obbligato a fornire ai suoi genitori un’alimentazione decente.

§ 916

Se nel procedimento sull’obbligazione alimentare il genitore non dimostra al figlio o sull’obbligazione alimentare di un altro antenato al minore che non ha acquisito la piena indipendenza, il debitore degli alimenti dimostra debitamente il proprio reddito al tribunale presentando tutti i documenti e altro documenti per la valutazione della proprietà e non consente al tribunale di scoprire altri fatti.Necessario per una decisione divulgando dati protetti da un’altra normativa legale, il reddito mensile medio di questa persona è venticinque volte l’importo del minimo di sussistenza dell’individuo sotto un altro regolamentazione legale.

§ 917

Se il tribunale decide sull’obbligazione alimentare del genitore nei confronti del figlio o sull’obbligazione alimentare dell’antenato del figlio minore che non ha acquisito la piena autonomia, e sulla proprietà del debitore degli alimenti, si può considerare la creazione di risparmio come bisogni giustificati del bambino, a meno che le circostanze di un caso speciale; il mantenimento fornito diventa proprietà del bambino. Per l’amministrazione degli importi così forniti si applicano le regole generali sui beni del minore.

§ 918

Nei procedimenti concernenti l’obbligazione alimentare di un genitore per un figlio, il giudice può, in casi meritevoli di particolare considerazione, ordinare al debitore di alimenti di versare un anticipo sugli alimenti dovuti in futuro; gli alimenti forniti diventano proprietà del bambino gradualmente nei singoli giorni di pagamento degli alimenti. Il deposito è considerato proprietà del debitore.

§ 919

Se i genitori di un figlio minore che non ha acquisito la piena giurisdizione non convivono e se non sono d’accordo sull’adempimento delle obbligazioni alimentari nei confronti del figlio, o se i genitori di tale figlio convivono ma uno di loro no adempiere all’obbligo alimentare nei confronti del minore, il tribunale procederà ai sensi del § 915-918. Ciò vale anche se il tribunale decide sulla cura di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena giurisdizione, a meno che i genitori non acconsentano ad adempiere all’obbligo alimentare nei confronti il bambino.

§ 920

Alimenti e garanzia del rimborso di alcune spese a una madre non sposata
(1) Se la madre del bambino non è sposata con il padre del bambino, il padre del bambino le fornirà gli alimenti per un periodo di due anni dalla nascita del bambino e contribuirà nella misura ragionevole alla copertura i costi della gravidanza e del parto. L’obbligo di rimborso delle spese di gravidanza e parto sorge per un uomo la cui paternità è probabile, anche se il bambino non è nato vivo.

(2) Il tribunale può, su istanza di una donna incinta, ordinare in anticipo a un uomo la cui paternità è probabile che fornisca l’importo necessario per il mantenimento e un contributo per coprire i costi associati alla gravidanza e al parto in anticipo.

(3) Il tribunale può anche, su istanza di una donna incinta, imporre a un uomo la cui paternità potrebbe fornire in anticipo l’importo necessario a sostenere il bambino per il periodo durante il quale la donna avrebbe diritto al congedo di maternità come dipendente ai sensi di un’altra normativa legale.

Disposizioni comuni sulla manutenzione
§ 921

(1) Gli alimenti vengono corrisposti in sussidi regolari ed è sempre pagabile un mese in anticipo, a meno che il tribunale non abbia deciso diversamente o la persona responsabile degli alimenti non abbia concordato diversamente con l’avente diritto.

(2) Una persona avente diritto agli alimenti per inadempimento che è in arretrato con il pagamento degli alimenti può richiedere il pagamento di interessi di mora.

§ 922

(1) Gli alimenti possono essere concessi solo dal giorno dell’inizio del procedimento giudiziario; in caso di mantenimento dei figli, per un periodo massimo di tre anni da tale data.

(2) Gli alimenti per una madre non sposata e il rimborso dei costi associati alla gravidanza e al parto possono essere concessi retroattivamente, ma non oltre due anni dalla data del parto.

§ 923

(1) Se le circostanze cambiano, il tribunale può modificare l’accordo e la decisione sugli alimenti per un figlio minorenne che non ha acquisito la piena giurisdizione.

(2) Se gli alimenti vengono annullati o ridotti in passato per un figlio minorenne che non ha acquisito la piena autonomia, gli alimenti consumati non verranno restituiti. L’indennità di mantenimento per tale figlio è stata pagata un mese in anticipo, ma il bambino è morto prima della fine del mese.

Sezione 4

Misure speciali per crescere un bambino
Misure preventive, educative e sanzionatorie
§ 924

Se il bambino è in uno stato di mancanza di cure adeguate, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una persona autorizzata a prendersi cura di lui, o se la vita del bambino, lo sviluppo normale o altri interessi importanti sono seriamente minacciati o se disturbati, il tribunale deve adeguare provvisoriamente le circostanze del bambino per il periodo necessario; la decisione del tribunale non è ostacolata se il minore non è adeguatamente rappresentato.

§ 925

(1) Se l’interesse per la corretta educazione di un bambino lo richiede, e se l’organismo per la protezione sociale e legale dei bambini non lo fa, il tribunale può

a) rimproverare in modo appropriato il bambino, i genitori, la persona a cui il bambino è stato affidato o la persona che interferisce con la cura adeguata del bambino,

b) sorvegliare il bambino e svolgerlo con la collaborazione della scuola, dell’ente di protezione sociale e legale dei bambini, o di altre istituzioni e persone che operano principalmente nel luogo di residenza o di lavoro del bambino, o

c) imporre al bambino o ai genitori restrizioni che impediscano effetti dannosi sulla sua educazione, in particolare vietando determinate attività.

(2) Il tribunale controlla se la misura educativa che ha deciso è rispettata e valuta la sua efficacia, di norma, in collaborazione con l’ente di protezione sociale e legale per i bambini o altre persone.

§ 926

Se la cura e la protezione del bambino o la cura dei suoi beni appartengono a una persona diversa dai genitori sulla base di una decisione del tribunale, e il genitore e questa persona non sono d’accordo sulla fornitura di cure, il tribunale decide su mozione di una delle parti.

Sezione 5

Rapporti tra il bambino e altri parenti e altre persone
§ 927

Il diritto di avere un contatto con il bambino appartiene alle persone legate al bambino, vicine o lontane, nonché alle persone socialmente vicine al bambino, se il bambino ha con loro un rapporto affettivo non solo temporaneo e se è chiaro quella mancanza di contatto con questi significava danno. Il bambino ha anche il diritto di avere contatti con queste persone se queste persone acconsentono al contatto.

TITOLO III

LINEE GUIDA E ALTRE FORME DI CURA DEI BAMBINI
Parte 1

Tutela
§ 928

(1) Se nessun genitore ha ed esercita la piena responsabilità genitoriale nei confronti di suo figlio, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

(2) Il tutore ha in linea di principio tutti gli obblighi e i diritti nei confronti del minore in quanto genitore, ma non ha alcun obbligo alimentare nei confronti del minore. Per quanto riguarda la persona del tutore o le circostanze del minore, nonché il motivo per cui i genitori non hanno tutti i doveri e diritti, la gamma di doveri e diritti del tutore può eccezionalmente essere definita in modo diverso.

§ 929

Se si verifica la situazione di cui alla Sezione 928 (1), la tutela è esercitata dall’autorità per il benessere dei minori in qualità di tutore pubblico, fino a quando il tribunale non nomina un tutore per il bambino o fino a quando il tutore non entra in carica.

§ 930

(1) Il tribunale nomina un tutore per un bambino immediatamente dopo aver scoperto che è un bambino a cui deve essere nominato un tutore.

(2) Se un tutore muore, perde la capacità o la capacità di esercitare la tutela, o viene licenziato o rimosso dall’incarico e un’altra persona non è stata ancora nominata alla carica di tutore, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del § 929.

(3) Immediatamente dopo che si è verificata la situazione di cui alla sezione 928 o al paragrafo 1, il tribunale determina se esiste una persona idonea che potrebbe esercitare la tutela. Se una persona del genere non può essere trovata, il tribunale nomina l’organismo di protezione sociale e legale dei minori alla posizione di tutore.

§ 931

(1) Se ciò non è in conflitto con gli interessi del minore, il tribunale nomina tutore quello indicato dai genitori, a meno che questa persona non rifiuti la tutela. In caso contrario, il tribunale nomina tutore una delle persone imparentate o vicine al minore o alla sua famiglia, a meno che il genitore non abbia espressamente escluso tale persona. In assenza di tali persone, il tribunale nomina un’altra persona idonea come tutore.

(2) Una persona fisica nominata dal tribunale può rifiutare la sua nomina alla posizione di tutore. Il tribunale nomina quindi un’altra persona.

§ 932

(1) Solo una persona completamente indipendente può essere nominata tutore che, nel modo di vivere, garantisce di essere in grado di svolgere correttamente la funzione di tutore. Prima della sua nomina a tutore, il tribunale determina se la sua nomina è contraria all’interesse superiore del minore.

(2) Il tribunale può anche nominare due persone alla carica di tutore; di solito saranno sposati.

§ 933

(1) Il tutore è responsabile del corretto svolgimento della sua funzione ed è soggetto alla supervisione permanente del tribunale.

(2) Il tutore assume le sue funzioni il giorno della nomina.

(3) Entro novanta giorni dalla sua nomina, il tutore del tribunale deve presentare un inventario dei beni del bambino; il tribunale può prolungare questo periodo su richiesta del tutore, ma non oltre sessanta giorni.

§ 934

(1) Qualsiasi decisione del tutore in una questione non ordinaria riguardante il bambino deve essere approvata dal tribunale. L’azione legale del tutore, che manca della necessaria approvazione del tribunale, non viene presa in considerazione.

(2) Il tutore deve riferire regolarmente al tribunale sulla persona del bambino e sul suo sviluppo e presentare i conti dell’amministrazione della sua proprietà, almeno una volta all’anno, a meno che il tribunale non stabilisca un periodo più breve. Il tribunale può esonerare il tutore dall’obbligo di presentare un resoconto dettagliato dei beni in gestione, a condizione che i proventi dei beni non superino i probabili costi di conservazione dei beni e di allevamento e accudimento del minore.

§ 935

(1) La tutela cesserà se almeno uno dei genitori del tutore acquisisce la responsabilità genitoriale o se acquisisce la capacità di esercitarla. La tutela cessa anche se il minore diventa indipendente o viene adottato.

(2) La funzione di tutela scade alla morte del tutore, o per decisione del tribunale sul rilascio del tutore dalla sua posizione o per licenziamento del tutore.

§ 936

Il tribunale solleva il tutore dall’incarico se lo richiede per motivi importanti o se la persona che ha svolto la funzione di tutore diventa non idoneo a svolgere la funzione di tutore.

§ 937

(1) Il tribunale licenzia un tutore che viola i suoi doveri di tutela.

(2) Il tribunale prende in considerazione il ricorso del tutore se trova motivi per i quali non è appropriato che il tutore continui a svolgere la sua funzione.

§ 938

(1) Dopo la cessazione della funzione di tutore, la persona che ha svolto la funzione deve, senza indebito ritardo, ma non oltre sei mesi, trasferire al tribunale tutto ciò che aveva con sé a causa della sua funzione e presentare una relazione finale sull’esecuzione della tutela; include il conto finale dell’amministrazione dei beni del bambino.

(2) Se la persona che ha svolto la funzione di tutore muore, il suo erede trasferirà al tribunale tutto ciò che il defunto aveva con sé a causa dello svolgimento della sua funzione di tutela. In mancanza di eredi, ha tale obbligo chiunque abbia accesso a ciò che il defunto aveva per lo svolgimento della sua funzione di tutela.

§ 939

Se il tutore è una persona che si prende cura personalmente del minore come se il minore fosse stato affidato in modo permanente alle sue cure, ha diritto alla sicurezza materiale in quanto genitore affidatario.

§ 940

Se il tutore si prende cura del minore personalmente insieme al marito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul rapporto tra genitore e marito e figlio.

§ 941

(1) Se il tutore è una persona che si prende cura personalmente del minore e la cura dei suoi beni è molto difficile, soprattutto a causa delle dimensioni o della diversità della proprietà, il tutore può proporre al tribunale di nominare un tutore per amministrare il proprietà del bambino; la proposta include un inventario dei beni del bambino il giorno della presentazione della proposta.

(2) Se il tribunale nomina un tutore ai sensi del paragrafo 1, allo stesso tempo definisce i doveri e i diritti reciproci del tutore e di questo tutore.

§ 942

A meno che non sia stato nominato un trustee, le disposizioni relative al trustee si applicano mutatis mutandis al tutore che si prende cura dei beni del minore, a meno che le disposizioni relative al trustee dispongano diversamente.

Parte 2

Custodia dei figli
Sezione 1

Custode
§ 943

Il tribunale nomina un tutore per il minore se esiste il rischio di un conflitto di interessi del minore da un lato e di un’altra persona dall’altro, se il rappresentante legale non protegge a sufficienza gli interessi del minore, o se è necessario per un altro motivo nell’interesse del bambino. Il tutore designato ha il diritto di chiedere l’avvio di un procedimento ogniqualvolta sia necessario, nell’interesse superiore del minore, che il tribunale o altra autorità pubblica decida sul minore.

§ 944

Per la tutela, il tutore e il tutore, si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di tutela, tutore e tutore.

§ 945

Nella decisione sulla nomina di un tutore, il tribunale indica in particolare perché il tutore è nominato, se e in che modo il periodo per il quale deve svolgere la funzione è limitato, quali sono i suoi diritti e doveri, anche in relazione ad altri persone, se ha bisogno del consenso se e come riferisce al tribunale se ha diritto al rimborso di tutte o parte delle spese e il diritto alla remunerazione.

§ 946

Prima di intraprendere un’azione legale per conto del minore, il tutore deve accertare l’opinione del genitore o tutore, se possibile, del minore e, se del caso, delle opinioni di altre persone.

§ 947

Un tutore che non è stato nominato solo per un determinato atto giuridico è licenziato dal tribunale anche se la necessità che ha portato alla sua nomina non sussiste più.

Sezione 2

Tutore per l’amministrazione dei beni del minore
§ 948

Nella decisione sulla nomina di un tutore per l’amministrazione dei beni, il tribunale definisce l’ambito della proprietà che questo tutore amministrerà; determina inoltre, come regola generale, il modo in cui le singole parti della proprietà devono essere smaltite o il modo in cui è vietato.

§ 949

La Banca depositaria per l’amministrazione delle attività agirà con la dovuta diligenza nell’adempimento dei suoi doveri e non assumerà rischi sproporzionati.

§ 950

(1) Il tutore per l’amministrazione della proprietà è responsabile del corretto svolgimento della sua funzione di tribunale ed è soggetto alla sua supervisione permanente.

(2) Le disposizioni su come i genitori eseguono l’amministrazione dei beni del bambino in modo simile si applicano ai procedimenti legali del tutore per l’amministrazione dei beni; il tribunale determina, se lo ritiene necessario, quali atti legali del tutore dell’amministrazione dei beni devono essere approvati dal tribunale.

(3) Il tutore per l’amministrazione della proprietà deve presentare regolarmente al tribunale rapporti e conti dell’amministrazione della proprietà, sempre per il periodo stabilito dal tribunale; questo periodo non può superare un anno.

§ 951

(1) Il tutore per l’amministrazione dei beni ha il diritto di detrarre dal reddito dei beni del bambino i costi necessari relativi all’amministrazione dei beni del bambino. Se il decreto non è sufficiente, il tribunale può decidere che le spese saranno rimborsate dalla proprietà.

(2) Il tutore per l’amministrazione dei beni ha diritto a una remunerazione ragionevole dal reddito dei beni del bambino; il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis. L’importo della retribuzione e il periodo per il quale deve essere determinata la retribuzione per il tutore per l’amministrazione dei beni sono determinati dal tribunale in relazione alla natura del reddito dei beni del minore. Le disposizioni del § 903 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 952

Se la tutela per l’amministrazione dei beni cessa di esistere, le disposizioni della Sezione 938 (1) si applicano mutatis mutandis agli obblighi della persona che ha svolto la funzione di tutore. Se il tutore è deceduto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Sezione 938 (2).

Parte 3

Affidare un bambino alla cura di un’altra persona e all’affidamento
Sezione 1

Affidare un bambino alla cura di un’altra persona
§ 953

(1) Se né il genitore né il tutore possono prendersi cura personalmente del bambino, il tribunale può affidare il bambino alla cura personale di un’altra persona (di seguito “il caregiver”). La decisione di affidare un minore in custodia deve essere nell’interesse superiore del minore.

(2) Affidare un bambino alla cura personale di una persona che si prende cura di lui non sostituisce l’affido, l’affidamento preliminare o la cura che deve precedere l’adozione. Ha la precedenza sulla custodia dei bambini nell’assistenza istituzionale.

§ 954

(1) Il caregiver deve fornire garanzie di cure adeguate, risiedere nel territorio della Repubblica Ceca e accettare di affidare il bambino alla cura personale.

(2) Se la cura personale di un bambino è presa da una persona imparentata o vicina al bambino, il tribunale gli darà la priorità su un’altra persona, a meno che non sia nell’interesse del bambino.

§ 955

I doveri ei diritti del caregiver sono definiti dal tribunale; in caso contrario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sull’affido.

§ 956

(1) Il tribunale determina l’entità degli alimenti per i genitori in relazione alle loro possibilità, abilità e rapporti di proprietà e all’obbligo di pagare gli alimenti nelle mani della persona che li assiste.

(2) La persona che si prende cura del bambino ha il diritto di recuperare gli alimenti forniti ai genitori per il bambino a sua cura, nonché il diritto di gestire gli alimenti per il bambino nel migliore interesse del bambino e in conformità con interessi. Il tribunale può regolare le modalità di gestione degli alimenti del figlio, in particolare per determinare quale parte sarà destinata al consumo e quale parte sarà risparmiata per il figlio.

§ 957

Se non è possibile imporre un obbligo alimentare ai genitori o ad altri parenti con il figlio, le disposizioni delle sezioni da 953 a 956 non si applicano.

Sezione 2

Affido
§ 958

(1) Se né il genitore né il tutore possono prendersi cura personalmente del bambino, il tribunale può affidare il bambino alla cura personale del genitore affidatario.

(2) L’ affido ha la precedenza sull’assistenza all’infanzia nell’assistenza istituzionale.

(3) Il tribunale può affidare al minore l’affidamento anche per un periodo transitorio. I dettagli sono forniti da un’altra legge.

§ 959

(1) Il tribunale può decidere in merito all’affido per un periodo di tempo per il quale sussiste un ostacolo che impedisce ai genitori di prendersi cura personalmente del bambino.

(2) Un genitore può richiedere che il bambino torni alle sue cure personali. Il tribunale accetterà la petizione se è nell’interesse superiore del minore.

§ 960

(1) I genitori hanno obblighi e diritti derivanti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del bambino, ad eccezione dei diritti e degli obblighi previsti dalla legge per il genitore affidatario, a meno che il tribunale non decida diversamente per motivi meritevoli di particolare considerazione.

(2) I genitori hanno il diritto di avere contatti personali con il minore di persona e su base regolare, nonché il diritto all’informazione sul minore, a meno che il tribunale non decida diversamente per motivi degni di particolare considerazione.

§ 961

(1) L’ affidamento di un figlio in affido non incide sulla durata dell’obbligo alimentare dei genitori nei confronti del figlio. Il tribunale determina l’entità degli alimenti per i genitori in relazione alle loro possibilità, capacità e rapporti di proprietà e ai bisogni giustificati del bambino.

(2) Se un bambino ha diritto a un contributo per coprire i suoi bisogni ai sensi di un’altra legge, il diritto del bambino passa allo Stato. Se il mantenimento è superiore a questa indennità, la differenza spetta al figlio. Il tribunale decide le modalità di pagamento e la gestione degli alimenti.

§ 962

(1) Chiunque debba diventare un genitore affidatario deve fornire garanzie di cure adeguate, risiedere nel territorio della Repubblica Ceca e deve acconsentire all’affidamento del bambino in affidamento.

(2) Se la cura personale di un bambino è presa da una persona imparentata o vicina al bambino, il tribunale gli darà la priorità su un’altra persona, a meno che non sia nell’interesse del bambino.

§ 963

Il tribunale può affidare il minore a richiedenti affido preliminare; la sua lunghezza è determinata tenendo conto delle circostanze del caso. Supervisiona il corso e il successo dell’assistenza pre-affidamento.

§ 964

(1) Un bambino può essere affidato in affidamento congiunto se è sposato.

(2) Il tribunale che decide in merito al divorzio del matrimonio di genitori affidatari congiunti non divorzerà da questo matrimonio fino a quando gli obblighi ei diritti dei genitori affidatari per il periodo successivo al divorzio non saranno stati regolamentati. Con il divorzio scade l’affidamento congiunto dei coniugi.

(3) Se uno dei genitori affidatari comuni muore, il bambino rimane affidato al coniuge superstite.

§ 965

(1) Con il consenso dell’altro coniuge, il figlio può essere affidato all’affido di uno solo dei coniugi.

(2) Il consenso dell’altro coniuge ad affidare il figlio in affidamento non è richiesto se l’altro coniuge non è del tutto indipendente o se la misura del suo consenso è associata ad un ostacolo difficile da superare.

(3) Il coniuge del genitore affidatario partecipa anche alla cura personale del bambino in affidamento se vive in un nucleo familiare.

§ 966

(1) Il genitore affidatario ha l’obbligo e il diritto di prendersi cura del bambino personalmente.

(2) Quando cresce un figlio, il genitore affidatario esercita i doveri ei diritti dei genitori in modo appropriato. Ha l’obbligo e il diritto di decidere solo sugli affari ordinari del minore, di rappresentarlo in tali questioni e di gestire i suoi beni. Ha il dovere di informare i genitori del bambino sulle sue questioni essenziali. Se le circostanze lo richiedono, il tribunale determina altri obblighi e diritti del tutore.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, a coloro che sono interessati all’affido a cui il bambino è stato affidato in custodia preventiva.

§ 967

Il genitore affidatario ha il dovere di mantenere, sviluppare e approfondire l’affiliazione del bambino con i suoi genitori, altri parenti e persone vicine al bambino. È obbligatorio consentire ai genitori di avere contatti con il bambino in affidamento, a meno che il tribunale non disponga diversamente.

§ 968

Il bambino affidato in affidamento aiuta secondo le sue capacità e capacità nella casa affidataria; se ha un reddito proprio, contribuisce anche a soddisfare i bisogni comuni della famiglia.

§ 969

Se c’è un cambiamento sostanziale delle circostanze o un disaccordo tra i genitori e il genitore affidatario su una questione sostanziale riguardante il bambino, il bambino, il genitore o il tutore può proporre al tribunale un cambiamento di diritti e obblighi, la cancellazione dell’affido, o altra decisione.

§ 970

L’affido scade al più tardi quando il bambino acquisisce la piena autonomia, altrimenti entro la maggiore età.

Parte 4

Assistenza istituzionale
§ 971

(1) Se l’educazione del bambino o le sue condizioni fisiche, mentali o mentali, o il suo corretto sviluppo, sono seriamente minacciate o interrotte nella misura in cui sono contrarie al superiore interesse del bambino, o se ci sono gravi motivi per i quali i genitori del bambino non possono provvedere alla sua educazione, il tribunale può anche ordinare l’educazione istituzionale come misura necessaria. Lo fa in particolare quando le misure precedentemente adottate non hanno portato ad azioni correttive. Allo stesso tempo, il giudice valuta sempre se non sia opportuno dare la priorità all’affidamento di un minore alla cura di una persona fisica.

(2) Nel caso in cui i genitori non possano, per gravi motivi, provvedere all’educazione dei bambini per un periodo transitorio, il tribunale affida il bambino a una struttura per bambini che richiede assistenza immediata, per un periodo massimo di sei mesi.

(3) Condizioni di alloggio o di proprietà insufficienti dei genitori del bambino o delle persone a cui il bambino è stato affidato non possono essere di per sé motivo per una decisione del tribunale sull’assistenza istituzionale, se i genitori sono altrimenti qualificati per garantire la corretta educazione del bambino e altri obblighi derivanti dalla loro responsabilità genitoriale.

(4) Nella decisione che ordina l’assistenza istituzionale, il tribunale indica la struttura in cui deve essere collocato il bambino. Nel fare ciò, tiene conto dell’interesse superiore del bambino e delle opinioni dell’autorità per il benessere dei bambini. Il tribunale si occupa di mettere il minore il più vicino possibile alla residenza dei genitori o di altre persone vicine al minore. Ciò vale anche se il tribunale decide in merito al trasferimento del minore in un’altra struttura per l’istruzione istituzionale o di protezione.

§ 972

(1) L’ istruzione istituzionale può essere ordinata per un periodo massimo di tre anni. L’istruzione istituzionale può essere prorogata prima della scadenza di tre anni dal suo ordine, se persistono le ragioni per l’ordinamento dell’istruzione istituzionale. La durata dell’istruzione istituzionale può essere prolungata ripetutamente, ma sempre per un massimo di tre anni. Fino a quando il tribunale non decide in merito all’annullamento o all’estensione dell’assistenza istituzionale, il minore rimane in custodia istituzionale, anche se è trascorso il tempo precedentemente fissato dalla decisione del tribunale.

(2) Se i motivi per i quali è stata ordinata l’assistenza istituzionale cessano di esistere, o se è possibile fornire al bambino un’assistenza diversa dall’istituto, il tribunale annulla immediatamente l’assistenza istituzionale e allo stesso tempo decide, a seconda delle circostanze , a cui verrà affidato il bambino.

(3) L’ istruzione istituzionale termina con una decisione del tribunale in caso di adozione. Se si è deciso di affidare il bambino alle cure del futuro adottante ai sensi degli articoli 823 o 829, l’educazione istituzionale viene interrotta.

§ 973

Se il tribunale si è pronunciato ai sensi del § 971, il tribunale è tenuto a riesaminare almeno una volta ogni sei mesi se i motivi per l’ordinanza di questa misura persistono o se non è possibile fornire al bambino un’assistenza familiare alternativa. A tal fine, in particolare

a) richiedere segnalazioni all’autorità competente per la protezione sociale e giuridica dei minori,

(b) ottenere un’espressione dell’opinione del minore, se il minore è in grado di formularla e comunicarla dopo che il tribunale, tenuto conto della sua età e maturità intellettuale, lo ha adeguatamente istruito, e

(c) invitare i genitori del bambino a esprimere le proprie opinioni.

§ 974

Per motivi importanti, il tribunale può estendere l’assistenza istituzionale fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.

§ 975

Se il tribunale decide di affidare il minore a cure istituzionali o protettive, adatterà anche la portata dell’obbligo alimentare dei genitori.

PARTE TERZA

DIRITTI DI PROPRIETÀ ASSOLUTI
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
§ 976

I diritti di proprietà assoluta si applicano a tutti, salvo diversa disposizione di legge.

§ 977

Solo la legge stabilisce quali diritti di proprietà sono assoluti.

§ 978

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate da un accordo con effetti nei confronti di terzi solo se consentito dalla legge.

TITOLO II

DIRITTI PERSONALI
Parte 1

Condizioni generali
§ 979

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla proprietà materiale e immateriale, ma ai diritti solo nella misura in cui la loro natura lo consente e la legge non prevede altrimenti.

§ 980

(1) Se il diritto a una cosa è iscritto nell’elenco pubblico, nessuno scusa l’ignoranza dei dati inseriti. Se richiesto dalla legge, oltre al diritto reale, deve essere iscritto nell’elenco pubblico il diritto di utilizzo o di godimento, nonché la limitazione dell’ambito o delle modalità di utilizzo o godimento della cosa da parte dei comproprietari. .

(2) Se il diritto alla cosa è iscritto nell’elenco pubblico, si considera registrato in conformità con lo stato giuridico effettivo. Se il diritto alla cosa è stato rimosso dall’elenco pubblico, si considera che non esiste.

§ 981

Se un diritto reale su una materia estranea è iscritto nell’elenco pubblico, ha la precedenza su un diritto reale che non è evidente dall’elenco pubblico.

§ 982

(1) Il tempo di presentazione di una mozione per la registrazione di un diritto determina l’ordine dei diritti reali in materia estera. I diritti registrati sulla base di proposte presentate contemporaneamente hanno lo stesso ordine.

(2) Se il proprietario stabilisce un diritto reale su qualcosa di suo, può riservarsi prima di questo diritto e inserire nell’elenco pubblico un ordine di priorità per un altro diritto; se la prenotazione deve essere inserita nell’elenco pubblico solo dopo la costituzione del diritto reale, è richiesto il consenso della persona il cui diritto deve essere interessato. La registrazione di un diritto per il quale è stato riservato un ordine migliore non richiede il consenso della persona il cui diritto è limitato, a meno che il diritto evidenziato dalla prenotazione dell’ordine migliore non sia inserito nell’elenco pubblico in misura maggiore rispetto alla prenotazione implica.

§ 983

(1) Se un diritto di prelazione di stabilire un diritto reale è registrato in un altro elenco pubblico e se nessuna proposta di registrazione del diritto a cui si riferisce il diritto di prelazione è stata presentata entro un anno dalla registrazione, il proprietario può ottenere la cancellazione del diritto di prelazione. Se la persona avente diritto di priorità dimostra di aver intentato un’azione per il trasferimento o altra costituzione di un diritto reale prima della scadenza del termine, il termine decorre dalla fine del procedimento giudiziario; tuttavia, se l’azione viene archiviata, il diritto di prelazione verrà annullato su richiesta del proprietario nel momento in cui la decisione diventa definitiva.

(2) Se un diritto di priorità è inserito nell’elenco pubblico come condizionale o con prova del tempo, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di priorità diventa esecutivo.

§ 984

(1) Se lo stato inserito nell’elenco pubblico non è conforme allo stato giuridico effettivo, lo stato registrato deve testimoniare a favore della persona che ha acquisito il diritto reale a pagamento in buona fede dall’avente diritto a farlo. in base allo stato registrato. La buona fede è giudicata al momento in cui si è svolto il procedimento giudiziario; tuttavia, se un diritto reale sorge solo all’atto dell’iscrizione nell’elenco pubblico, al momento del deposito della domanda di registrazione.

(2) La frase del primo paragrafo 1 non si applica al viaggio, agli scambi e ai diritti reali derivanti dalla legge, indipendentemente dallo stato delle iscrizioni nell’elenco pubblico.

§ 985

Se lo status iscritto nell’elenco pubblico non corrisponde allo status giuridico effettivo, la persona il cui diritto reale è interessato può chiedere l’eliminazione dell’inadempienza; qualora dimostri di aver esercitato il suo diritto, sarà iscritto nell’elenco pubblico su sua richiesta. Una decisione sul suo diritto reale si applica a chiunque sia stato iscritto nell’elenco pubblico dopo che l’interessato ha presentato domanda di registrazione.

§ 986

(1) Chiunque dichiari di essere influenzato nella sua legge da un’iscrizione nell’elenco pubblico senza motivo legale a favore di un altro può richiedere la cancellazione di tale iscrizione e chiedere che sia annotata nell’elenco pubblico. L’autorità che tiene l’elenco pubblico cancella la nota di contestazione della registrazione se il richiedente non dimostra, entro due mesi dal ricevimento della domanda, di aver esercitato il suo diritto in tribunale.

(2) Se il richiedente ha chiesto che la controversia relativa alla registrazione sia annotata entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza della registrazione, il suo diritto si applica a chiunque testimonia la registrazione negata o che ha ottenuto un’altra registrazione su la sua base; trascorso tale periodo, tuttavia, solo alla persona che ha ottenuto la registrazione, senza essere in buona fede.

(3) Se il richiedente la registrazione di un diritto straniero non è stato debitamente informato, il periodo di cui al paragrafo 2 è esteso a tre anni; il termine decorre dal giorno in cui è stata effettuata la registrazione contestata.

Parte 2

Tenure
§ 987

Il titolare è colui che esercita il diritto per se stesso.

§ 988

(1) È possibile detenere un diritto che può essere trasferito a un altro mediante un’azione legale e che consente l’esecuzione permanente o ripetuta.

(2) Il diritto personale non soggetto a recupero o perseveranza. Tuttavia, coloro che esercitano onestamente i diritti personali hanno il diritto di esercitare e difendere il loro presunto diritto.

§ 989

(1) Il diritto di proprietà è detenuto dalla persona che ha rilevato la cosa per averla come proprietario.

(2) Un altro diritto è detenuto dalla persona che ha iniziato ad esercitarlo come persona alla quale tale diritto appartiene secondo la legge, e alla quale esercita altre persone in conformità con essa.

Acquisizione del possesso
§ 990

(1) Le partecipazioni possono essere acquisite immediatamente dal titolare che ne assume il potere. Il possesso viene acquisito immediatamente nella misura in cui il titolare lo ha effettivamente assunto.

(2) Le partecipazioni possono essere acquisite per derivazione dal titolare esistente che trasferisce le proprie partecipazioni a un nuovo titolare, o dal nuovo titolare che ne prende possesso come successore legale del titolare esistente. Derivativamente, il possesso viene acquisito nella misura in cui lo possedeva il precedente titolare e nella misura in cui è stato trasferito a un nuovo titolare.

§ 991

Presenza adeguata
Il possesso è corretto se si basa su un valido motivo legale. Chi ne prende possesso immediatamente senza annullare il possesso altrui, oppure si impossessa della volontà del precedente titolare o sulla base di dichiarazione di una pubblica autorità, è titolare di diritto.

Presidenza onesta
§ 992

(1) Chi, per un motivo convincente, ritiene di avere il diritto che esercita, è un onesto titolare. È detenuto in modo disonesto da qualcuno che sa o al quale deve essere ovvio dalle circostanze che sta esercitando un diritto che non gli appartiene.

(2) La disonestà di un rappresentante nell’acquisizione del possesso o nell’esercizio del suo possesso da parte di un rappresentante rende il possesso disonesto. Ciò non si applica se la parte rappresentata ha ordinato al rappresentante di prenderne possesso o di esercitarlo in un ordine speciale impartito in merito a tale possesso.

(3) Un titolare onesto ha gli stessi diritti di un titolare legittimo.

§ 993

Giusto incarico
Se non è provato che qualcuno si sia intromesso in possesso arbitrariamente o che vi sia entrato di nascosto o con l’inganno, o che qualcuno stia cercando di trasformare in legge permanente ciò che gli è stato permesso solo con la confessione, si tratta di possesso reale.

§ 994

Il possesso è considerato corretto, corretto e genuino.

§ 995

Se l’azione di contestazione del possesso o della sua correttezza è stata confermata, il detentore onesto sarà considerato disonesto al più tardi dal momento in cui l’azione è stata scontata. Tuttavia, un incidente che non sarebbe possibile per il proprietario è a carico del titolare solo se la controversia è stata ritardata arbitrariamente.

Possesso di proprietà
§ 996

(1) Un detentore onesto può, entro i limiti del sistema legale, conservare la cosa e usarla, persino distruggerla o smaltirla in altro modo, e non è responsabile per nessuno per questo.

(2) Il detentore onesto ha diritto a tutti i frutti della cosa non appena viene separato. Suoi sono anche tutti i vantaggi già selezionati che sono cresciuti durante il mandato.

§ 997

(1) Il titolare onesto sarà rimborsato per i costi necessari che erano necessari per la conservazione continua della sostanza della cosa, nonché i costi sostenuti intenzionalmente e aumentando l’utilità della cosa o il suo valore. Il rimborso appartiene all’importo del valore attuale, se non supera i costi effettivi.

(2) Le normali spese di manutenzione non vengono rimborsate.

§ 998

I costi sostenuti da un onesto proprietario per un hobby o per la decorazione vengono rimborsati solo quando è aumentato il prezzo normale della cosa; tuttavia, l’ex detentore può, a suo vantaggio, rimuovere tutto ciò che può essere separato dalla cosa senza deteriorarne la sostanza.

§ 999

Anche un detentore onesto non può esigere il rimborso del prezzo al quale ha trasferito la cosa.

§ 1000

Il detentore disonesto darà pieno beneficio al possesso e risarcirà i danni che dovessero derivare alla persona abbreviata, nonché i danni derivanti dal suo possesso.

§ 1001

Se il detentore disonesto sostiene i costi necessari che erano necessari per preservare la sostanza della causa, ha diritto al loro rimborso. Per gli altri costi si applicano mutatis mutandis le disposizioni sugli amministratori senza mandato.

§ 1002

Possesso di altri diritti
§ 996-1001 si applicano mutatis mutandis ai titolari di altri diritti.

Protezione della tenuta
§ 1003

Nessuno ha il diritto di annullare il possesso arbitrariamente. Chi è stato disturbato in suo possesso può esigere che il disturbatore si astenga dal disturbare e riporti tutto allo stato precedente.

§ 1004

(1) Se il detentore è messo in pericolo dalla costruzione del bene immobile o se può ragionevolmente temere le conseguenze specificate nel § 1013 e se il costruttore non si assicura contro di lui per legge, il titolare in pericolo può richiedere un divieto di costruzione. Il titolare non può far valere il divieto se, nel procedimento amministrativo di cui era parte, non ha sollevato obiezioni alla domanda di autorizzazione per tale costruzione, sebbene avrebbe potuto farlo.

(2) Fino a quando la questione non sarà risolta, il tribunale può vietare l’esecuzione della costruzione. Tuttavia, se c’è un pericolo imminente, o se il convenuto fornisce una ragionevole garanzia che ripristinerà il caso e risarcirà il danno, ma l’attore non fornisce sicurezza per le conseguenze del suo divieto, il tribunale non può vietare la costruzione da continuare, a meno che le circostanze non giustifichino il caso.

§ 1005

La sezione 1004 si applica mutatis mutandis al caso di demolizione di un edificio.

Conservazione del mandato
§ 1006

Il portatore può resistere all’interferenza arbitraria e autorizzare nuovamente gli oggetti che gli sono stati sottratti durante l’interferenza, a condizione che non superi i limiti della difesa necessaria.

§ 1007

(1) Se il detentore è stato espulso dal possesso, può richiedere che l’espulsore si astenga da ulteriori espulsioni e ripristini lo stato originale. Si può argomentare contro l’azione per la tutela del possesso che l’attore abbia acquisito un falso mandato nei confronti dell’imputato o che lo abbia espulso dal possesso.

(2) L’ espulsione dal possesso dei diritti si ha quando l’altra parte rifiuta di eseguire quanto finora svolto, quando qualcuno impedisce l’esercizio del diritto o non trascura più l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione.

§ 1008

Periodi preclusivi
(1) Il tribunale deve respingere un’azione per la protezione o il mantenimento della proprietà se l’azione viene presentata dopo sei settimane dal giorno in cui l’attore è venuto a conoscenza dei suoi diritti e la persona che minaccia o abolisce il possesso, ma non oltre un anno dal giorno in cui l’attore ha potuto esercitare per la prima volta il suo diritto.

(2) Il tribunale non terrà conto dell’obiezione di espulsione dal possesso se l’imputato la solleva dopo la scadenza dei termini specificati al paragrafo 1.

§ 1009

Cessazione del mandato
(1) Il possesso cesserà se il titolare vi rinuncia o se perde definitivamente la possibilità di esercitare il contenuto del diritto che ha precedentemente esercitato. Il possesso cessa anche di esistere se il detentore ne viene espulso e non lo trattiene da solo o per azione.

(2) Se il titolare non esercita il possesso, il possesso non cesserà. Né la morte del titolare né la sua estinzione causano l’estinzione del mandato.

§ 1010

Co-manutenzione
La co-manutenzione è disciplinata dalle disposizioni sul possesso e sui diritti comuni, se del caso.

Parte 3

Proprietà
Sezione 1

La natura dei diritti di proprietà e la sua portata
Oggetto e contenuto della proprietà
§ 1011

Tutto ciò che appartiene a qualcuno, tutte le sue cose materiali e intangibili, è sua proprietà.

§ 1012

Il proprietario ha il diritto di disporre liberamente dei suoi beni nei limiti dell’ordinamento giuridico e di escludere altre persone da esso. Al proprietario è fatto divieto di violare gravemente i diritti di altre persone, nonché di commettere atti il ​​cui scopo principale sia molestare o danneggiare altre persone.

Restrizioni sui diritti di proprietà
§ 1013

(1) Il proprietario deve astenersi da qualsiasi cosa che provochi che rifiuti, acqua, fumo, polvere, gas, odori, luci, ombre, rumori, urti e altri effetti simili (immissioni) entrino nella terra di un altro proprietario (vicino) in una certa misura sproporzionato rispetto al locale limita notevolmente il normale utilizzo del terreno; questo vale anche per l’intrusione di animali. È vietato portare le immissioni direttamente sul terreno di un altro proprietario, indipendentemente dal grado di tali influenze e dal grado di molestia del vicino, a meno che ciò non sia basato su uno specifico motivo legale.

(2) Se le immissioni sono il risultato del funzionamento di un impianto o struttura simile che è stato ufficialmente approvato, il vicino ha diritto solo al risarcimento del danno in contanti, anche se il danno è stato causato da circostanze che non sono state prese in considerazione nell’udienza ufficiale. Ciò non si applica se l’ambito dell’operazione supera la misura in cui è stato ufficialmente approvato.

§ 1014

(1) Se un bene mobile straniero si trova sul terreno, il proprietario del terreno lo rilascia senza indebito ritardo al suo proprietario, o alla persona che lo aveva con lui; altrimenti gli permetterà di entrare nella sua terra e cercare e portare via la cosa. Allo stesso modo, il proprietario può perseguire un animale o uno sciame di api tenuti in terra straniera; tuttavia, se uno sciame di api vola in un alveare occupato da stranieri, il proprietario dell’alveare acquisisce la proprietà dello sciame senza essere obbligato a compensare.

(2) Se la cosa, l’animale, lo sciame di api o l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sulla terra provoca un danno, il proprietario del terreno ha diritto al risarcimento.

§ 1015

Se il bene mobile ha causato danni al terreno di qualcun altro, il proprietario del terreno può trattenerlo fino a quando non abbia ricevuto un’altra garanzia o un risarcimento per il danno.

§ 1016

(1) I frutti caduti da alberi e arbusti nel terreno vicino appartengono al proprietario del terreno vicino. Ciò non si applica se il terreno confinante è un bene pubblico.

(2) Se il proprietario non lo fa entro un termine ragionevole dopo che il vicino lo ha richiesto, il vicino può rimuovere delicatamente e in un periodo dell’anno adatto le radici oi rami dell’albero che si estendono alla sua terra, se ciò causa danni o altro difficoltà che eccedono l’interesse per la conservazione intatta dell’albero. Appartiene anche a ciò che ottiene dalle radici e dai rami rimossi.

(3) Parti di altre piante che si estendono al terreno adiacente possono essere rimosse dal vicino in modo delicato senza ulteriori restrizioni.

§ 1017

(1) Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per farlo, può richiedere al vicino di astenersi dal piantare alberi in prossimità del confine comune del terreno, e se li ha piantati o ha permesso loro di crescere per rimuoverli. Salvo diversa disposizione di legge o altro, le usanze locali si applicano agli alberi che crescono solitamente più in alto di 3 m come distanza consentita dal confine di terreno comune di 3 me ad altri alberi di 1,5 m.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se c’è una foresta o un frutteto sul terreno adiacente, se gli alberi formano una recinzione o se si tratta di un albero specialmente protetto da un’altra normativa legale.

§ 1018

Il terreno non deve essere modificato in modo tale che il terreno adiacente perda il suo supporto appropriato, a meno che non venga effettuato un altro fissaggio sufficiente.

§ 1019

(1) Il proprietario del terreno ha il diritto di chiedere al vicino di modificare l’edificio sul terreno vicino in modo che l’acqua non fuoriesca dall’edificio o che la neve o il ghiaccio cadano sul suo terreno. Tuttavia, se l’acqua scorre naturalmente nella terra dalla terra sopra, specialmente se sgorga lì o in seguito a pioggia o pioggia, il vicino non può chiedere al proprietario della terra di aggiustare la sua terra.

(2) Se è necessario un afflusso d’acqua per il terreno sottostante, il vicino del proprietario del terreno sopra può chiedere di non impedire il deflusso dell’acqua nella misura in cui non ha bisogno di acqua lui stesso.

§ 1020

Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per farlo, può richiedere al vicino di astenersi dallo stabilire un edificio sul terreno adiacente in prossimità del confine comune del terreno.

§ 1021

Il proprietario deve consentire al vicino l’accesso alla sua terra nel momento, nella misura e nel modo necessari per la manutenzione o la gestione del terreno vicino, a meno che questo scopo non possa essere raggiunto altrimenti; tuttavia, il vicino risarcirà il proprietario terriero per i danni causati.

§ 1022

(1) Se un edificio non può essere costruito o demolito, o se non può essere riparato o restaurato se non utilizzando terreni vicini, il proprietario ha il diritto di chiedere al vicino di portare ciò che è necessario per questi lavori per un ragionevole risarcimento.

(2) Una richiesta non può essere accolta se l’interesse del vicino nell’uso indisturbato del terreno supera l’interesse nell’esecuzione del lavoro.

§ 1023

(1) Il proprietario del terreno deve tollerare l’uso dello spazio sopra o sotto il terreno se esiste una ragione importante e se accade in modo tale che il proprietario non possa avere una ragione ragionevole per impedirlo.

(2) Nessuno può derivare un diritto da tale uso di uno spazio straniero, che potrebbe essere invocato da qualcuno dopo che il motivo dell’uso cessa di esistere; tuttavia, se questo utilizzo si traduce in una struttura ufficialmente approvata, il proprietario può richiedere i danni.

Rozhrady
§ 1024

(1) Recinzioni, muri, confini, fossati e altri recinti naturali o artificiali simili tra terreni adiacenti sono considerati comuni.

(2) Tutti possono usare il muro comune sul lato fino alla metà del suo spessore e stabilire delle nicchie dove non si trovano sull’altro lato. Tuttavia, non deve fare nulla che possa mettere in pericolo il muro o impedire al vicino di usarne una parte.

§ 1025

Dove le divisioni sono doppie o dove la proprietà è divisa, ciascuno mantiene a proprie spese ciò che è suo.

§ 1026

Il proprietario non è obbligato a ricostruire un muro fatiscente, una recinzione o ripristinare un altro recinto, ma deve mantenerlo in buone condizioni se esiste il rischio di danni al vicino a causa del suo danno. Tuttavia, se il disturbo dell’area è tale da rischiare che il confine tra gli appezzamenti diventi impercettibile, ogni vicino ha il diritto di richiedere la riparazione o il rinnovo dell’area.

§ 1027

Su richiesta del vicino e dopo aver trovato il parere dell’autorità edilizia, il tribunale può imporre al proprietario del terreno l’obbligo di recintare il terreno, se ciò è necessario per garantire l’esercizio ininterrotto del diritto di proprietà del vicino e se non impedisce l’uso efficiente di altri terreni.

§ 1028

Se i confini tra le trame sono impercettibili o dubbi, ogni vicino ha il diritto di richiedere che il tribunale li determini in base all’ultimo mandato pacifico. Se non può essere accertato, il tribunale determina il limite a sua discrezione.

Viaggio necessario
§ 1029

(1) Il proprietario di una proprietà immobiliare che non può essere adeguatamente gestita o altrimenti utilizzata correttamente perché non è sufficientemente collegata a una strada pubblica può richiedere che un vicino gli consenta il viaggio necessario attraverso la sua terra per un risarcimento.

(2) Il tribunale può consentire il viaggio necessario nella misura in cui corrisponde alla necessità del proprietario del bene immobile di usarlo correttamente al minor costo possibile, anche come dipendente. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione affinché il vicino sia disturbato il meno possibile dalla creazione o dall’uso della strada necessaria e che la sua terra sia interessata il meno possibile. Questo deve essere considerato separatamente se il richiedente deve essere autorizzato a impostare una nuova rotta.

§ 1030

(1) La retribuzione e il risarcimento dei danni sono dovuti per il viaggio necessario, se non sono più coperti dalla retribuzione. Se è consentita la condivisione della strada privata di qualcun altro, la quota includerà anche i maggiori costi di manutenzione.

(2) Il proprietario del bene immobile, a favore del quale è stato consentito il viaggio necessario, fornirà una garanzia commisurata a qualsiasi danno causato al terreno in questione; ciò non si applica se è ovvio che non si verificheranno danni evidenti al terreno in questione.

(3) La prestazione di cui ai paragrafi 1 e 2 deve appartenere principalmente al proprietario del terreno interessato dal permesso di viaggio necessario, tuttavia, se deve influire anche sul diritto materiale di un’altra persona sul terreno interessato, tali prestazioni devono essere fornito in misura ragionevole. Un’altra persona alla quale è stato stabilito un altro diritto per il bene immobile in questione ha diritto al risarcimento del danno subito contro il proprietario del terreno in questione; di questo si deve tener conto nella determinazione della remunerazione di cui al comma 1.

§ 1031

Se è stato autorizzato a stabilire la necessaria strada artificiale sul terreno interessato, deve essere stabilito e mantenuto dalla persona a favore della quale è stato autorizzato.

§ 1032

(1) Il tribunale non consente il viaggio necessario

a) se il danno al bene immobile del vicino supera probabilmente il vantaggio del viaggio necessario,

(b) se il mancato accesso è stato gravemente negligente o intenzionalmente causato dalla persona che ha richiesto il viaggio necessario, o

(c) quando il viaggio necessario è richiesto esclusivamente ai fini di un collegamento più conveniente.

(2) Non è possibile consentire il viaggio necessario attraverso un’area chiusa per non consentire l’accesso a estranei, né attraverso terreni in cui l’interesse pubblico impedisce l’istituzione di tale viaggio.

§ 1033

(1) Se una cosa immobile circonda parecchi lotti vicini senza accesso, il viaggio necessario sarà consentito solo attraverso uno di essi. Nel fare ciò, deve essere considerato attraverso quale terra è l’approccio più naturale, tenendo conto delle circostanze di cui alla sezione 1029 (2).

(2) Se un bene immobile perde il suo collegamento con una strada pubblica perché il terreno è stato diviso, il viaggio necessario può essere richiesto solo alla persona che ha partecipato alla divisione. In questo caso, il viaggio necessario sarà consentito gratuitamente.

§ 1034

Se la causa per la quale è stato autorizzato il percorso necessario viene omessa, senza altra ragione per il diritto della parte di mantenere il percorso necessario, il tribunale, su richiesta del proprietario del terreno in questione, cancella il percorso necessario .

§ 1035

(1) In caso di cessazione del diritto al viaggio necessario, il compenso non sarà rimborsato, ma la cauzione costituita dovrà essere saldata.

(2) Se il pagamento per il viaggio necessario è pagabile in rate o in prestazioni ricorrenti, cessa l’obbligo di pagare rate o prestazioni non dovute alla cessazione del diritto del viaggio necessario.

§ 1036

Se è necessario stabilire la strada necessaria come strada artificiale, il proprietario del terreno in questione può richiedere al richiedente di assumere la proprietà del terreno necessario per la strada necessaria. In tal caso, il prezzo è determinato non solo in relazione al prezzo del terreno ceduto, ma anche in relazione alla riduzione di valore della restante proprietà immobiliare del proprietario interessato.

Espropriazione e limitazione dei diritti di proprietà
§ 1037

In caso di emergenza o nell’interesse pubblico, l’oggetto del proprietario può essere utilizzato per il tempo necessario e nella misura necessaria, a meno che lo scopo non possa essere raggiunto diversamente.

§ 1038

Nell’interesse pubblico, che altrimenti non può essere soddisfatto, e solo in base alla legge, il diritto di proprietà può essere limitato o la cosa espropriata.

§ 1039

(1) Per la limitazione del diritto di proprietà o esproprio della cosa, il proprietario ha diritto al pieno risarcimento corrispondente alla misura in cui la sua proprietà è stata interessata da queste misure.

(2) La compensazione è fornita in contanti. Tuttavia, può essere fornito in un altro modo se le parti lo accettano.

Tutela dei diritti di proprietà
§ 1040

(1) Chiunque trattiene ingiustamente una cosa può essere citato in giudizio dal proprietario per estradarla.

(2) Una persona che ha alienato la cosa dal cessionario a proprio nome senza esserne il proprietario e solo successivamente ha acquisito il diritto di proprietà su di essa non può intentare una causa per l’estradizione della cosa; acquisendo la proprietà da parte dell’alienatore, l’acquirente diventa proprietario della cosa.

§ 1041

(1) Chiunque chieda che una cosa gli sia consegnata deve descriverla in modo tale da distinguerla da altre cose dello stesso genere.

(2) L’emissione di una cosa mobile che non può essere riconosciuta ai sensi del paragrafo 1, specialmente se si tratta di denaro o titoli al portatore mescolati con altre cose dello stesso tipo, può essere richiesta solo se il diritto di proprietà della persona che e la mancanza di buona fede della persona contro la quale si chiede l’estradizione.

§ 1042

Il proprietario può cercare protezione contro chiunque interferisca ingiustificatamente con i suoi diritti di proprietà o li cancelli se non trattenendo la cosa.

Tutela dei presunti diritti di proprietà
§ 1043

(1) Una persona che ha acquisito il possesso di diritti di proprietà in modo onesto, corretto e corretto deve essere considerata come il proprietario nei confronti della persona che detiene la questione o la cancella in altro modo, senza avere un motivo legale per farlo, o se egli ha una ragione legale per farlo: forte o più debole.

(2) Se uno ha acquisito il possesso del diritto di proprietà gratuitamente e un altro a titolo oneroso, l’acquisizione gratuita sarà considerata una ragione giuridica più debole.

§ 1044

Se qualcuno ha la cosa con lui senza una presunzione ai sensi del § 1043, può esercitare il diritto del proprietario alla protezione a proprio nome.

Sezione 2

Acquisizione della proprietà
Sottosezione 1

Appropriazione e reperimento
Stanziamento
§ 1045

(1) Una persona che non appartiene a nessuno può prendere la cosa, a meno che la legge o il diritto di un altro di prendere la cosa non lo impedisca. La cosa mobile che il proprietario ha lasciato perché non vuole tenerla come sua non appartiene a nessuno.

(2) I beni immobili abbandonati appartengono allo Stato.

§ 1046

(1) Un animale selvatico è senza padrone fintanto che vive in libertà.

(2) Un animale catturato diventa un animale senza padrone non appena ottiene la libertà e il suo proprietario lo è senza indugio e non lo insegue né cerca di catturarlo costantemente. Tuttavia, un tale animale non può diventare un animale senza un padrone se è contrassegnato in modo tale che il suo proprietario possa essere identificato.

§ 1047

(1) Un animale addomesticato che non viene catturato dal proprietario e che non ritorna al proprietario entro un tempo ragionevole, sebbene nessuno glielo impedisca, diventa un animale senza padrone e può essere appropriato su un terreno privato dal suo proprietario, in una tenuta pubblica da chiunque. È vero che un tempo ragionevole per il ritorno dell’animale dal proprietario è di sei settimane.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se l’animale è contrassegnato in modo tale che il suo proprietario possa essere identificato.

§ 1048

Un animale domestico è considerato abbandonato se le circostanze indicano chiaramente l’intenzione del proprietario di smaltire o espellere l’animale. Questo vale anche per l’animale domestico.

§ 1049

Un animale tenuto in uno zoo e un pesce in uno stagno o in una struttura simile, che non è un bene pubblico, non è senza un padrone.

§ 1050

(1) Se il proprietario non esercita il diritto di proprietà sulle cose mobili per un periodo di tre anni, si considera che lo abbia lasciato. Se un oggetto mobile, probabilmente di scarso valore per il proprietario, è stato lasciato in un luogo accessibile al pubblico, si considera abbandonato senza ulteriori indugi.

(2) Se il proprietario non ha esercitato il diritto di proprietà sull’immobile per un periodo di dieci anni, si considera che lo abbia lasciato.

Trovare
§ 1051

Si ritiene che tutti vogliano mantenere la loro proprietà e che la cosa trovata non venga abbandonata. Chi trova una cosa non deve subito considerarla abbandonata e appropriarsene.

§ 1052

(1) Il cercatore restituirà l’oggetto smarrito alla persona che lo ha perso o al proprietario dietro pagamento dei costi necessari e al cercatore.

(2) Se non è possibile sapere dalle circostanze a chi deve essere restituita la cosa, e se la cosa non è considerata abbandonata, il cercatore deve notificare il ritrovamento al comune nel cui territorio è stato trovato, senza indebito ritardo , di solito entro tre giorni; tuttavia, se la cosa è stata trovata in un edificio pubblico o in un mezzo di trasporto pubblico, chi lo trova deve consegnare il ritrovamento all’operatore di queste strutture, che deve essere mantenuto in conformità con altre normative legali, e se non lo è procedere come se fosse lui il cercatore.

§ 1053

(1) Il comune annuncerà il ritrovamento nel modo consueto. Se la persona che ha perso la cosa non effettua la denuncia entro un termine ragionevole e se la cosa ha un valore considerevole, il Comune adotterà misure adeguate per rendere più noto il ritrovamento.

(2) Se il Comune scopre il proprietario stesso, soprattutto dalla designazione inconfondibile della cosa, lo informa del ritrovamento e lo invita a prendere in consegna la cosa.

§ 1054

(1) Il comune deciderà come sarà conservato l’oggetto trovato. Se il cercatore o un’altra persona è d’accordo e se è opportuno, il comune può decidere che la cosa sarà conservata con questa persona. Le cose di valore considerevole, soprattutto denaro di importo superiore, vengono solitamente consegnate dal Comune alla custodia del tribunale o depositate in altro modo adeguato.

(2) Una cosa che non può essere conservata senza danni evidenti o che può essere conservata solo a costi sproporzionati deve essere venduta dal comune in un’asta pubblica e smaltita del ricavato in conformità con il paragrafo 1; prima, tuttavia, deduce le proprie spese con l’attuale amministrazione del caso. Il comune provvederà a smaltire l’invendibile in qualsiasi modo; ciò non si applica nel caso di una materia per la quale non possono sussistere dubbi circa la sua unicità e valore.

§ 1055

La cosa o il ricavato per essa ritirato sarà donato dal Comune, comprensivo di frutti e benefici, e detratte le spese e il ritrovatore alla persona che ha perso la cosa, o al proprietario, se si iscrive entro un anno annuncio del ritrovamento.

§ 1056

(1) Il cercatore appartiene al cercatore anche se il proprietario può essere probabilmente identificato dal segno sull’oggetto o da altre circostanze.

(2) L’ affitto è un decimo del prezzo del ritrovamento. Tuttavia, se un oggetto smarrito ha valore solo per la persona che lo ha perso o per il suo proprietario, chi lo trova avrà la dovuta discrezione.

§ 1057

(1) Se nessuno fa domanda per la cosa entro un anno dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o un’altra persona a cui la cosa è stata affidata può trattare la cosa come un onesto detentore. Tuttavia, se il ritrovamento è in denaro, queste persone possono solo usarlo; questo vale anche per il ricavato dell’articolo ritirato.

(2) Se la persona che ha perso la cosa o il suo proprietario si registra dopo un periodo di un anno dall’annuncio del ritrovamento e prima della scadenza di tre anni dall’annuncio del ritrovamento, la cosa o il ricavato ritirato saranno emessi a lui dopo il pagamento delle spese e il ritrovamento.

(3) Se sono trascorsi tre anni dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o un’altra persona a cui la cosa è stata affidata acquisirà il diritto di proprietà sulla cosa o sui proventi per essa ritirati.

§ 1058

(1) Se viene trovato un animale in cui è evidente che aveva un proprietario, il cercatore deve notificare il ritrovamento senza indebito ritardo al comune, se non è possibile sapere dalle circostanze a chi deve essere restituito.

(2) La persona che si prende cura dell’animale trovato si prenderà cura di lui come un vero responsabile fino a quando il proprietario non subentra.

§ 1059

(1) Se viene trovato un animale apparentemente destinato all’allevamento di animali da compagnia e se nessuno ne fa richiesta entro due mesi dall’annuncio del ritrovamento, il rilevatore ne acquisirà la proprietà.

(2) Se il cercatore dichiara al comune che non vuole acquisire l’animale, e se il comune affida irrevocabilmente l’animale alla persona che gestisce il ricovero per animali, questa persona può disporre liberamente dell’animale se nessuno si registra entro quattro mesi l’animale è stato affidato a lei. Se il ritrovamento è stato annunciato solo dopo che l’animale è stato consegnato, il periodo inizia a decorrere dall’annuncio del ritrovamento.

§ 1060

Se il cercatore dichiara al comune di non voler acquisire la cosa ritrovata, il suo diritto passa ad utilizzare la cosa o il ricavato da essa detratto e ad acquistarla al comune sul cui territorio è stata trovata. Acquistando il diritto di proprietà, il Comune è obbligato a pagare il trovatore dovuto.

§ 1061

Un cercatore che non notifica il ritrovamento, se ne appropria o viola in altro modo i suoi obblighi, non ha diritto al pagamento e il cercatore, né può utilizzare il ritrovamento o acquisirne la proprietà in conformità con le disposizioni della presente Legge sul ritrovamento. Ciò non pregiudica il suo obbligo di risarcimento.

§ 1062

Se più persone trovano una cosa contemporaneamente, hanno diritto e sono vincolate congiuntamente e separatamente. Un co-finder è anche colui che ha visto la cosa e ha cercato di raggiungerla, anche se qualcun altro l’aveva presa prima.

Trovare cose nascoste
§ 1063

Lo stesso vale per trovare una cosa sepolta, murata o altrimenti nascosta come per trovare una cosa perduta. Tuttavia, i cercatori non hanno il diritto di scoprire se il proprietario conosceva il nascondiglio.

§ 1064

(1) Se non è chiaro a chi appartenga la cosa nascosta, il cercatore lo notificherà al proprietario del terreno e al comune nel cui territorio è stato trovato; § 1062 si applica in modo analogo.

(2) Se la cosa nascosta non rientra nella proprietà dello stato, della regione o del comune in base ad altre normative legali, il cercatore concorderà con il proprietario del terreno che manterrà la cosa e pagherà l’altra metà del prezzo di la cosa. Se non sono d’accordo, la cosa appartiene al proprietario del terreno e il proprietario paga la metà del suo prezzo.

§ 1065

Una persona disposta a trovare un oggetto smarrito o nascosto non è un cercatore ed ha diritto a una ricompensa per la ricerca, se concordato.

Sottosezione 2

Aggiunta naturale
Aggiunta di immobili
§ 1066

Il frutto che la terra produce da sé senza essere coltivato appartiene al proprietario terriero. Lo stesso vale per i frutti naturali di altri beni immobili.

§ 1067

L’albero appartiene a colui dalla cui terra cresce il tronco. Se un tronco cresce al confine di terre di diversi proprietari, l’albero è comune.

Alluvione e gola
§ 1068

Il terreno alluvionale esposto alla riva appartiene al proprietario del terreno costiero. Questo vale anche per incrementi causati dal vento o da altre forze naturali.

§ 1069

Una parte ampia e riconoscibile del terreno, che il corso d’acqua trascina su un’altra sponda, diventa parte del terreno costiero, a meno che il proprietario originale non eserciti il ​​diritto sulla terra dilavata per un anno.

§ 1070

(1) Se un corso d’acqua separa una parte della terra dalla terra come un’isola, il proprietario della terra originale è il proprietario dell’isola.

(2) In altri casi l’isola appartiene al proprietario del corso d’acqua.

§ 1071

Il corso d’acqua creato dal burrone o in seguito alla formazione dell’isola diventa proprietà del proprietario dell’alveo originario.

§ 1072

Aggiunta di beni mobili
L’aggiunta naturale di un bene mobile appartiene al suo proprietario.

§ 1073

(1) Il frutto emesso dall’animale appartiene al proprietario dell’animale.

(2) Può essere richiesto un compenso per la fecondazione di un animale solo se concordato.

Sottosezione 3

Incremento artificiale
in lavorazione
§ 1074

(1) Una cosa nuova creata dalla lavorazione di beni mobili di più proprietari in modo tale che i beni lavorati non possano essere ripristinati allo stato precedente né affatto, o solo con costi considerevoli o perdite considerevoli

(2) Il proprietario di una cosa nuova deve pagare la remunerazione per il lavoro alla persona che ha perso il diritto di proprietà, il valore della cosa lavorata e alla persona che ha partecipato al risultato del lavoro.

§ 1075

(1) Il proprietario di un articolo che il trasformatore non ha trasformato in un nuovo articolo in buona fede è lasciato alla discrezione di adottare il nuovo articolo e sostituire l’altro con ciò che ha perso, o se trattiene l’articolo per un risarcimento .

(2) Il diritto di scegliere una soluzione più vantaggiosa scade se non viene esercitato entro un mese dal giorno in cui il proprietario ha appreso dell’elaborazione delle cose.

§ 1076

(1) Se non è possibile determinare l’unico proprietario di una cosa nuova, la cosa appartiene alla comproprietà dei proprietari delle cose lavorate. Le quote sono determinate in base ai valori degli articoli lavorati; se ciò non è possibile, le loro quote sono le stesse.

(2) I comproprietari pagano in solido il compenso per il lavoro alla persona che ha trattato la cosa.

§ 1077

Se una cosa straniera viene utilizzata solo per riparare un’altra cosa, apparterrà al proprietario della cosa riparata e sostituirà il valore della cosa straniera usata al proprietario della cosa lavorata.

Miscelazione
§ 1078

(1) Se i beni mobili di più proprietari sono mescolati in modo tale che non è possibile ripristinare lo stato precedente, ma il tutto può essere diviso in parti senza violare l’essenza, è lasciato a tutti decidere se separare un proporzione di ciò che è stato creato mescolando o richiederà un risarcimento per ciò che ha perso. Se la persona che ha mescolato le cose non era in buona fede, il proprietario ha il diritto di lasciargli la sua parte delle cose miste per il pieno risarcimento.

(2) Le disposizioni della Sezione 1075 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 1079

Quando si mescolano beni mobili dello stesso tipo, specialmente se si verificano durante la loro custodia, il § 1078 non si applica; la proprietà di una parte mista degli articoli passa ai proprietari degli articoli misti.

§ 1080

Chiunque sia stato coinvolto nel mescolare cose straniere e non sia stato in buona fede risarcirà anche i proprietari interessati per il mancato guadagno; tuttavia, risarcirà i danni effettivi solo nella misura in cui i proprietari non abbiano ottenuto un risarcimento in conformità con le disposizioni precedenti.

§ 1081

Chi di coloro che hanno partecipato alla fusione ha qualcosa di nuovo con lui, anche se deve rilasciarlo, non è obbligato a farlo fino a quando il proprietario non gli avrà pagato un risarcimento.

§ 1082

Disposizioni comuni
Chi è obbligato a fornire un risarcimento a un’altra persona durante la lavorazione o la miscelazione non è obbligato a eseguire più di quanto sarebbe obbligato a eseguire in caso di arricchimento indebito.

Edificio
§ 1083

(1) Se qualcuno utilizza un oggetto estraneo per la costruzione sul proprio terreno, la costruzione diventa parte del terreno. Il proprietario del terreno sostituisce il proprietario dell’usato con il suo valore.

(2) Chi non è stato in buona fede nell’usare una cosa straniera per la costruzione, dovrà anche risarcire il proprietario della cosa usata per i profitti persi; tuttavia, risarcisce i danni effettivi solo nella misura in cui il proprietario non ha ottenuto un risarcimento ai sensi del paragrafo 1.

§ 1084

(1) Un edificio stabilito su un terreno straniero appartiene al proprietario del terreno.

(2) Il proprietario del terreno rimborserà in buona fede la persona che ha costruito l’edificio sul terreno straniero per i costi intenzionalmente sostenuti. Una persona che non è stata in buona fede ha gli stessi diritti e obblighi di un agente illegale.

§ 1085

Il tribunale può, su proposta del proprietario terriero, decidere che chi ha costruito l’edificio su un terreno altrui, anche se non ha il diritto di farlo, deve rimuovere l’edificio a proprie spese e ripristinare il terreno al suo precedente condizione. Il tribunale valuterà se la costruzione è stata eseguita in buona fede.

§ 1086

(1) Chiunque abbia costruito un edificio su un terreno straniero in buona fede ha il diritto di chiedere al proprietario del terreno, che conosceva l’istituzione dell’edificio e non glielo ha vietato senza indebito ritardo, di trasferirgli il terreno presso il prezzo normale. Il proprietario terriero ha anche il diritto di richiedere al fondatore di acquistare il terreno al prezzo normale.

(2) Il tribunale, su richiesta di una delle parti, ordina che il terreno sia di proprietà del fondatore dell’edificio e decide sul suo obbligo di risarcire il proprietario del terreno.

§ 1087

Rompere
(1) Se un edificio permanente stabilito sul proprio terreno interessa solo una piccola parte di una piccola parte del terreno straniero, la parte del terreno edificata dalla ricostruzione diventerà di proprietà del fondatore dell’edificio; questo non si applica se il fondatore dell’edificio non ha costruito in buona fede.

(2) Chi ha costruito in buona fede sostituirà il proprietario del terreno, parte del quale è stato edificato, con una conversione, con il normale prezzo del terreno acquistato.

Sottosezione 4

Incremento misto
§ 1088

(1) Quando si semina la terra con seme straniero o si pianta con piante straniere, il proprietario della terra appartiene a ciò che verrà aggiunto in questo modo; tuttavia, le piante non vi appartengono finché non hanno messo radici.

(2) Le sezioni 1083 e 1084 si applicano mutatis mutandis alla compensazione per semi e piante.

Sottosezione 5

Resistenza
Resistenza adeguata
§ 1089

(1) Se un detentore onesto detiene il diritto di proprietà per un determinato periodo di tempo, lo manterrà e acquisirà la proprietà della cosa.

(2) La disonestà del predecessore non impedirà al successore onesto di iniziare la perseveranza il giorno in cui ha acquisito il possesso.

§ 1090

(1) L’autenticità del mandato è richiesta per il mantenimento e che il possesso si basi su un motivo legale che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà se apparteneva al cedente o se fosse stato stabilito da una persona autorizzata.

(2) Se il testatore ha acquisito un falso possesso, il suo erede non può conservare il diritto di proprietà, anche se lo ha tenuto onestamente. Ciò vale anche per il successore legale generale di una persona giuridica.

§ 1091

(1) Per mantenere il diritto di proprietà su una cosa mobile, è richiesto un mandato ininterrotto della durata di tre anni.

(2) È necessario un mandato ininterrotto della durata di dieci anni per mantenere il diritto di proprietà sulla proprietà immobiliare.

§ 1092

Il periodo di possesso corretto e onesto del suo predecessore deve anche essere incluso nel periodo di resistenza a beneficio del messo in pericolo.

§ 1093

Le partecipazioni sono sospese se il titolare non le ha esercitate per più di un anno durante il periodo sospensivo.

§ 1094

Se una persona è tenuta ad avere un rappresentante legale o un tutore, il periodo di sospensione decorre dalla data in cui acquisisce un rappresentante legale o un tutore. Il tempo già iniziato continua, ma non finisce fino a un anno dopo la scomparsa dell’ostacolo.

§ 1095

Resistenza straordinaria
Se è trascorso il periodo di tempo doppio rispetto a quanto sarebbe altrimenti richiesto, il titolare conserva il diritto di proprietà anche se non dimostra la ragione giuridica su cui si basa il suo possesso. Ciò non si applica se viene dimostrato un intento disonesto.

§ 1096

Compreso il tempo di permanenza
(1) Se qualcuno ha acquisito onestamente il possesso da un detentore onesto, il cui possesso si basa su un motivo legale che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà (§ 1090 par.1), il suo periodo di residenza del suo predecessore sarà preso in considerazione.

(2) In caso di resistenza straordinaria, i successori dell’onesto predecessore saranno accreditati senza ulteriore successione.

§ 1097

Divieto di resistenza
Il legale rappresentante nei confronti della parte rappresentata, né la persona rappresentata nei confronti del suo legale rappresentante, possono opporsi al diritto di proprietà. Lo stesso vale per il tutore, il tutore e il tutore.

§ 1098

Fermare il periodo di resistenza
Il periodo di resistenza non inizia a scorrere o a scorrere tra i coniugi finché dura il matrimonio. Ciò si applica in modo simile alle persone che vivono nella stessa famiglia, rappresentante legale e persona rappresentata, tutore e custode, nonché per fiduciario e tutore.

Sottosezione 6

Trasferimento di proprietà
§ 1099

La proprietà di un bene determinato individualmente viene trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia, salvo diverso accordo o disposizione di legge.

§ 1100

(1) Se una parte trasferisce i diritti di proprietà su un elemento non iscritto nell’elenco pubblico a più persone mediante contratti conclusi successivamente, la persona a cui il cedente ha emesso la cosa acquisisce per prima la proprietà. In assenza di tale persona, la persona con la quale è stato concluso il contratto, entrato in vigore per primo, acquisisce il diritto di proprietà.

(2) Se una parte trasferisce la proprietà di una cosa inserita nell’elenco pubblico a più persone in successione, il proprietario è la persona in buona fede e il cui diritto di proprietà è stato inserito per primo nell’elenco pubblico, anche se il suo diritto è originato dopo.

Passaggio di proprietà di una cosa mobile
§ 1101

La proprietà di una cosa mobile determinata dal tipo viene acquisita al più presto quando la cosa può essere determinata da una sufficiente distinzione da altre cose dello stesso tipo.

§ 1102

In caso di trasferimento del diritto di proprietà su una cosa mobile iscritta nell’elenco pubblico, la cosa diventa proprietà per iscrizione in tale elenco, salvo diversa disposizione normativa.

§ 1103

(1) La proprietà di un titolo su un titolo al portatore sarà trasferita per contratto al momento del suo trasferimento.

(2) Il diritto di proprietà di una garanzia di fila deve essere trasferito mediante girata e contratto al momento del suo trasferimento. Ai requisiti della girata e della sua accettazione si applicano le disposizioni della normativa di legge in materia di cambiali, nonché di chi ha diritto alla girata e come dimostra tale autorizzazione; tuttavia, il cedente di una garanzia è responsabile della soddisfazione dei diritti derivanti dalla garanzia solo se è specificamente obbligato a farlo.

(3) La proprietà di un titolo registrato sarà trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia.

§ 1104

(1) La proprietà di un titolo dematerializzato si acquisisce registrando il titolo dematerializzato per conto del proprietario.

(2) Se un titolo dematerializzato è registrato anche sull’account del cliente, la proprietà di esso sarà acquisita mediante registrazione sull’account del cliente.

(3) Le disposizioni sull’acquisizione della proprietà di titoli dematerializzati si applicano mutatis mutandis all’acquisizione dei diritti di proprietà su un titolo immobilizzato ai sensi della Sezione 2413 (1).

§ 1105

Trasferimento di proprietà di beni immobili
Se la proprietà di un bene immobile registrato in un elenco pubblico viene trasferita, la proprietà viene acquisita mediante registrazione in tale elenco.

Disposizioni comuni sul trasferimento di proprietà
§ 1106

Chi acquisisce la proprietà acquisisce anche i diritti e gli obblighi connessi con la cosa.

§ 1107

(1) Chi acquisisce la proprietà si fa carico anche dei vizi relativi a cose iscritte nell’elenco pubblico; assume altri difetti se li avesse e avrebbe potuto scoprirli dalle circostanze o se fosse stato concordato, o se così previsto dalla legge.

(2) I difetti che non vanno via scompaiono.

§ 1108

Le disposizioni delle sezioni 1106 e 1107 si applicano in modo simile all’acquisizione della proprietà diversa dal trasferimento.

Sottosezione 7

Acquisizione di diritti di proprietà da persone non autorizzate
§ 1109

Il proprietario della cosa sarà la persona che ha acquisito la cosa, che non è elencata nell’elenco pubblico, ed era, in ogni circostanza, in buona fede nel diritto dell’altra parte di trasferire la proprietà con il proprio titolo, se l’acquisizione si è verificato

a) in un’asta pubblica,

b) dall’imprenditore nello svolgimento della sua attività imprenditoriale nel normale svolgimento dell’attività,

c) a pagamento da parte di qualcuno a cui il proprietario ha affidato la cosa,

d) da un erede non autorizzato al quale è stata confermata l’acquisizione dell’eredità,

(e) nel caso di un’operazione in uno strumento di investimento, titolo o documento emesso ai portatori; o

f) quando si fa trading su una borsa merci.

§ 1110

Se qualcuno ha ottenuto una cosa mobile usata in buona fede a pagamento da un imprenditore che commercia tali cose nel corso della sua attività nel normale svolgimento dell’attività, lo rilascia al proprietario, che deve dimostrare di aver perso la cosa o ha perso l’oggetto arbitrariamente la perdita o il sequestro dell’oggetto è trascorso entro un massimo di tre anni.

§ 1111

Se qualcuno ha acquistato una cosa mobile in circostanze diverse da quelle previste dal § 1109 o 1110, diventa proprietario della cosa se dimostra buona fede nel diritto del cedente di trasferire la proprietà della cosa. Ciò non si applica se il proprietario dimostra di aver perso l’oggetto per perdita o atto della natura di un reato intenzionale.

§ 1112

Né il titolare né la buona fede del suo predecessore possono rivendicare il beneficio della persona che ha acquisito il bene mobile con la consapevolezza che il diritto di proprietà è stato acquisito dal non autorizzato.

§ 1113

Le disposizioni delle sezioni da 1110 a 1112 non si applicano nel caso di uno strumento di investimento, titolo o atto emesso al portatore o in un elemento acquisito in un’asta pubblica, in un’asta in esecuzione di una decisione o in esecuzione mediante vendita di beni mobili o in un articolo acquisito in un commercio di merci.

Sottosezione 8

Acquisizione della proprietà su decisione di un’autorità pubblica
§ 1114

Con decisione di un tribunale o altra autorità pubblica, il diritto di proprietà è acquisito alla data ivi specificata. Se tale data non è specificata nella decisione, il diritto di proprietà viene acquisito il giorno in cui la decisione diventa definitiva.

Parte 4

Comproprietà
Sezione 1

Condizioni generali
§ 1115

(1) Le persone alle quali appartiene congiuntamente il diritto di proprietà su una cosa sono comproprietari.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis alla comunità degli altri diritti reali.

§ 1116

Considerata la cosa nel suo insieme, i comproprietari si considerano una singola persona e trattano la cosa come una singola persona.

§ 1117

Ogni comproprietario ha diritto all’intera faccenda. Questo diritto è limitato dallo stesso diritto di ogni altro comproprietario.

§ 1118

Il comproprietario ha diritto alla dichiarazione di come è stata trattata la cosa comune, così come la quota di frutti e benefici dalla cosa comune.

§ 1119

La liquidazione può essere richiesta dopo la scadenza del periodo consueto alla natura dell’amministrazione della causa comune, al termine della comproprietà o al termine della partecipazione ad essa, o per altri importanti motivi.

§ 1120

(1) I frutti e i benefici della causa comune sono suddivisi in base al rapporto delle azioni.

(2) Il patto dei comproprietari determinerà come verranno gestiti i frutti ed i benefici della causa comune, non frazionabile per quote. Se i comproprietari non sono d’accordo, questi frutti e benefici saranno venduti in modo appropriato e la resa sarà ripartita.

Sezione 2

Quota di comproprietà
§ 1121

Ciascuno dei comproprietari è il pieno proprietario della propria quota.

§ 1122

(1) La quota esprime il grado di partecipazione di ciascun comproprietario alla costituzione di un testamento comune e ai diritti e obblighi derivanti dalla comproprietà della cosa.

(2) L’ ammontare della quota risulta dal fatto giuridico su cui si basa la comproprietà o partecipazione del comproprietario alla comproprietà. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente la dimensione delle azioni; tale accordo deve essere conforme ai requisiti previsti per il trasferimento di una partecipazione.

(3) Le azioni si considerano le stesse.

§ 1123

Il comproprietario può disporre della sua quota a suo piacimento. Tuttavia, tale trattamento non deve andare a scapito dei diritti degli altri comproprietari, qualunque ne siano le conseguenze.

§ 1124

(1) Se la comproprietà è stata stabilita per acquisizione in caso di morte o altro fatto giuridico in modo tale che i comproprietari non potessero influenzare i loro diritti e obblighi sin dall’inizio, e se uno dei comproprietari trasferisce la sua quota, gli altri comproprietari hanno la quota per sei mesi dalla creazione del diritto di prelazione in comproprietà, a meno che il comproprietario non trasferisca la quota ad un altro comproprietario o al suo coniuge, fratello o parente in linea diretta. Se i comproprietari non sono d’accordo sulle modalità di esercizio del diritto di prelazione, hanno diritto a rimborsare la quota in proporzione alla dimensione delle azioni.

(2) I comproprietari hanno diritto di prelazione anche se uno dei comproprietari trasferisce la quota a titolo gratuito; quindi i comproprietari hanno il diritto di acquistare la quota al prezzo usuale. Ciò vale anche in altri casi di diritti di prelazione previsti dalla legge.

§ 1125

(1) Se la comproprietà di un’azienda agricola è sorta in caso di morte o altro fatto giuridico in modo che i comproprietari non potessero influenzare i loro diritti e obblighi sin dall’inizio e se uno dei comproprietari cede la propria quota , gli altri comproprietari hanno diritto di prelazione alla condivisione; il diritto di prelazione si applica anche alla quota di successione. Qualora i comproprietari o co-eredi non siano d’accordo sulle modalità di esercizio del diritto di prelazione, hanno il diritto di rimborsare la quota proporzionalmente all’ammontare delle azioni.

(2) Se il comproprietario trasferisce la sua quota a una persona che sarebbe il suo erede ai sensi delle disposizioni sulla successione legale degli eredi, o ad un altro comproprietario, il paragrafo 1 non si applica. Ciò vale anche se il comproprietario del diritto di prelazione ha rinunciato per iscritto.

Sezione 3

Gestire cose comuni
§ 1126

(1) Ciascuno dei comproprietari ha il diritto di partecipare all’amministrazione della causa comune.

(2) Quando si decide su una questione comune, i voti dei comproprietari sono calcolati in base alla dimensione delle loro azioni.

§ 1127

Tutti i comproprietari sono autorizzati e obbligati in solido dai procedimenti legali riguardanti la materia comune.

§ 1128

(1) I comproprietari decidono l’amministrazione quotidiana di una questione comune a maggioranza dei voti.

(2) Una decisione ha effetti giuridici per tutti i comproprietari solo se tutti sono stati informati della necessità di decidere, a meno che non si trattasse di una questione che richiedeva un’azione immediata. Il comproprietario trascurato nel decidere su una questione urgente può proporre al tribunale di dichiarare che la decisione sulla questione urgente non ha alcun effetto giuridico su di lui se non può essere equamente obbligato a tollerarla.

(3) Se la proposta di cui al paragrafo 2 non viene presentata entro trenta giorni dall’adozione della decisione, il diritto di depositarla decade; se il comproprietario non è stato informato della cessione, il termine decorre dal giorno in cui ha appreso o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione.

§ 1129

(1) Una decisione su una questione significativa riguardante una questione comune, in particolare sul suo sostanziale miglioramento o deterioramento, il cambiamento del suo scopo o del suo trattamento, richiede almeno una maggioranza di due terzi dei voti dei comproprietari. Se questa maggioranza non viene raggiunta, il tribunale deciderà su proposta del comproprietario.

(2) Un comproprietario che ha annullato una decisione ai sensi del paragrafo 1 può proporre che la questione sia decisa da un tribunale; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Le disposizioni del § 1128 paragrafo 3 si applicano in modo analogo.

§ 1130

Un comproprietario respinto che è minacciato di grave danno da una decisione, in particolare da una restrizione sproporzionata all’uso di una questione comune o da un obbligo apparentemente sproporzionato rispetto al valore della sua partecipazione, può chiedere al giudice di annullare la decisione . Le disposizioni del § 1128 paragrafo 3 si applicano per analogia.

§ 1131

Se la maggioranza dei comproprietari decide sulla misura necessaria per mantenere o migliorare la materia comune e si impegna al sottoscritto comproprietario a non richiedergli di partecipare ai costi o di risarcirgli eventuali danni causati dalla misura adottata e fornire garanzie sufficienti, diritto di comproprietario annullato ai sensi del § 1130.

§ 1132

Una decisione di gravare o accantonare un’impresa comune e una decisione di limitare i diritti dei comproprietari a un periodo superiore a dieci anni richiede il consenso di tutti i comproprietari.

§ 1133

Una decisione della maggioranza di almeno due terzi dei comproprietari sarà sufficiente per stabilire un privilegio o altra garanzia simile che serva a garantire un credito pecuniario derivante dal miglioramento di una questione comune o dal suo rinnovo.

Responsabile per la causa comune
§ 1134

I comproprietari decidono sull’elezione e la revoca dell’amministratore nonché sulle questioni di amministrazione quotidiana.

§ 1135

L’amministratore ha lo status legale del committente. Deve rendere conto ai comproprietari per l’amministrazione; ha diritto al rimborso delle spese opportunamente sostenute, che può scegliere tra i ricavi della cosa gestita.

§ 1136

Un comproprietario che ha sostenuto un addebito per una causa comune nell’interesse degli altri comproprietari senza la loro notifica e il loro consenso può richiedere

a) una parte proporzionale del compenso nell’ambito della valutazione della cosa, se si trattava di un costo a vantaggio dei comproprietari,

b) rimborso delle spese necessarie in caso di spese che si sono dovute sostenere per il salvataggio delle merci.

§ 1137

Se l’amministrazione è affidata a più persone, queste deliberano a maggioranza dei voti; ognuno ha un voto.

§ 1138

A meno che i comproprietari dell’immobile non convengano diversamente sulla sua amministrazione, l’accordo richiede la forma di un atto pubblico. L’accordo deve essere depositato nella raccolta dei documenti presso l’autorità presso la quale il bene immobile è iscritto nel registro pubblico.

§ 1139

Regolamento giudiziario dei comproprietari
(1) Se uno dei comproprietari di un tribunale propone di decidere che la decisione della maggioranza dei comproprietari non ha effetti legali nei suoi confronti, di annullare tale decisione o sostituirli con la sua decisione, il tribunale disporrà rapporti legali dei comproprietari a sua discrezione. In particolare, il tribunale può decidere se la modifica debba essere effettuata senza riserve, con riserva o contro sicurezza, o se non debba avvenire affatto.

(2) Nel modo di cui al paragrafo 1, il tribunale decide anche se uno dei comproprietari chiede la sua decisione perché la maggioranza richiesta non è stata raggiunta quando si decide su una questione comune.

Sezione 4

Dipartimento di comproprietà e abolizione della comproprietà
§ 1140

(1) Nessuno può essere obbligato a rimanere in comproprietà.

(2) Ciascuno dei comproprietari può in qualsiasi momento richiedere la sua separazione dalla comproprietà, se l’oggetto della comproprietà può essere scisso, o la cancellazione della comproprietà. Tuttavia, non deve presentare domanda in un momento inappropriato o solo a scapito di uno dei comproprietari.

§ 1141

(1) La comproprietà viene annullata previo accordo di tutti i comproprietari; l’accordo deve includere un accordo sul metodo di regolamento. In caso di comproprietà di un bene immobile o di un impianto, il contratto richiede una forma scritta.

(2) I comproprietari stabiliranno la divisione della cosa comune, la sua vendita liberamente o in un’asta pubblica con la distribuzione dei proventi, o il trasferimento della proprietà ad uno o più comproprietari con il pagamento degli altri.

§ 1142

(1) Se è una cosa comune, che nel suo insieme serve a un certo scopo, la sua divisione non è possibile.

(2) I terreni agricoli possono essere suddivisi solo in modo tale che la divisione crei terreni che possono essere effettivamente coltivati ​​sia per quanto riguarda l’area sia per la possibilità di accesso permanente. Ciò non si applica se il terreno deve essere diviso allo scopo di stabilire un edificio o per uno scopo per il quale il terreno può essere espropriato.

§ 1143

Se i comproprietari non sono d’accordo sull’annullamento della comproprietà, il tribunale deciderà in merito su proposta di uno dei comproprietari. Se il tribunale decide di annullare la comproprietà, deciderà anche le modalità di liquidazione dei comproprietari.

§ 1144

(1) Se possibile, il tribunale decide sulla divisione della questione comune; ma non può dividere una cosa se il suo valore è notevolmente ridotto.

(2) Tuttavia, la divisione di una cosa non è impedita dall’impossibilità di dividere una cosa in parti che corrispondono esattamente alle quote dei comproprietari, se la differenza di denaro è risolta.

§ 1145

In caso di cessazione della comproprietà mediante divisione della causa comune, il tribunale può stabilire una servitù o altro diritto reale, se ciò richiede il corretto utilizzo della nuova causa da parte dell’ex comproprietario.

§ 1146

I documenti congiunti non possono essere divisi. Se i comproprietari non concordano su chi saranno depositati i documenti congiunti, li depositeranno presso il comproprietario più anziano, a meno che non ci sia nulla di sbagliato in questo. Gli altri comproprietari riceveranno copie o copie ufficialmente certificate a spese comuni.

§ 1147

Se la divisione della questione comune non è ben possibile, il tribunale la ordina a uno o più comproprietari per un ragionevole risarcimento. Se nessuno dei comproprietari vuole la cosa, il tribunale ordinerà la vendita della cosa all’asta pubblica; in un caso giustificato, il tribunale può decidere che il caso sarà messo all’asta solo tra i comproprietari.

§ 1148

(1) In caso di cessazione della comproprietà, i comproprietari saldano reciprocamente i crediti e i debiti relativi alla comproprietà o ad una causa comune.

(2) Ciascuno dei comproprietari può richiedere il pagamento di un credito dovuto, nonché di un credito esigibile entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’accordo di cessazione della comproprietà o dopo l’inizio del procedimento per l’annullamento di comproprietà.

(3) Se la cosa viene venduta, tutti i debiti di cui ai paragrafi precedenti devono essere pagati dopo che i costi della vendita sono stati detratti prima che i proventi siano distribuiti tra i comproprietari.

§ 1149

(1) Gli ex comproprietari devono fornire alla richiesta di uno di loro una conferma di come si sono stabiliti, a meno che non abbiano concluso un accordo sulla cancellazione della comproprietà dei beni mobili per iscritto.

(2) Quando si stabilisce la comproprietà di un bene immobile registrato nell’elenco pubblico, nuovi diritti di proprietà derivano dalla registrazione in questo elenco pubblico.

Tutela dei terzi nella divisione di una causa comune
§ 1150

La divisione di una causa comune non va a scapito della persona che ha diritto reale alla causa comune.

§ 1151

Quando si divide la cosa prevalente, la servitù per tutte le parti di solito continua, ma non deve essere estesa o diventare più difficile. Se la servitù beneficia solo di alcune opere, scompare rispetto alle altre opere.

§ 1152

Se la cosa ingombrante viene divisa e se la servitù interessa solo una parte, scompare dalle altre parti.

§ 1153

(1) Se il diritto al servizio o altro ostacolo conferisce un diritto a frutti o benefici, può farlo

(a) ciascuna delle persone aventi diritto, se la cosa è divisa, o

b) ciascuna delle persone lese, se il caso è difficile, proporre che l’esecuzione sia eseguita da un tribunale.

(2) Il tribunale adegua l’esecuzione in relazione alla natura e allo scopo del carico, nonché in relazione alle peculiarità economiche delle singole parti, in modo che il risultato corrisponda ai principi di decenza e in modo che il carico non aumentare.

Rinvio dell’annullamento della comproprietà
§ 1154

(1) Se i comproprietari accettano di non richiedere l’annullamento della comproprietà per un determinato periodo, ma per un periodo massimo di dieci anni, non è possibile escludere qualsiasi altro accordo successivo. Qualora il rinvio dell’annullamento della comproprietà sia stato concordato per un periodo superiore a dieci anni, si considera concordato per dieci anni. Il rinvio dell’annullamento della comproprietà può essere disposto più volte.

(2) Se l’accordo impegna a ritardare l’abolizione della proprietà e del successore legale dei comproprietari la cui successione legale non deriva dalla successione o dalla trasformazione di una persona giuridica, deve essere espressamente concordato.

(3) Un accordo sul rinvio dell’abolizione della comproprietà richiede la forma di un atto pubblico; se il concordato riguarda un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, il rinvio dell’annullamento della comproprietà è iscritto nell’elenco pubblico.

§ 1155

(1) Su proposta del comproprietario, il tribunale può posticipare l’annullamento della comproprietà se ciò serve a prevenire la perdita di proprietà o una grave minaccia al legittimo interesse di un comproprietario, estendendo così la durata -proprietà, ma non superiore a due anni.

(2) La revoca della comproprietà può essere posticipata anche per acquisizione in caso di morte.

§ 1156

Il rinvio della revoca della comproprietà può essere successivamente modificato previo accordo dei comproprietari e, in caso contrario, con decisione del tribunale emessa su proposta del comproprietario, che dimostri che non può essere equamente richiesto di rimanere in comproprietà o che le circostanze si siano verificate.

§ 1157

Rinvio della separazione dalla comproprietà
Le sezioni da 1154 a 1156 si applicano mutatis mutandis ai dipartimenti in comproprietà.

Sezione 5

Comproprietà abitativa
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1158

(1) La comproprietà abitativa è la comproprietà di beni immobili stabilita dalla proprietà delle unità. Può sorgere una comproprietà abitativa se fa parte del bene immobile una casa con almeno due appartamenti.

(2) Quanto stabilito in questa sezione per un appartamento si applica anche allo spazio non residenziale, nonché a un insieme di appartamenti o locali non residenziali.

§ 1159

L’unità comprende un appartamento come parte della casa spazialmente separata e una quota nelle parti comuni del bene immobile interconnesse ed inscindibili. L’unità è una cosa immobile.

Parti comuni
§ 1160

(1) Sono comuni almeno quelle parti di beni immobili che, per loro natura, sono destinate a servire insieme i proprietari di unità.

(2) Comune è sempre il terreno su cui è stata stabilita la casa o il diritto reale, che stabilisce il diritto dei proprietari di unità di avere una casa sul terreno, parti edificabili essenziali per la conservazione della casa, comprese le sue strutture principali, e la sua forma e aspetto, nonché per la conservazione dell’appartamento un altro proprietario dell’unità, e le attrezzature utilizzate da un altro proprietario dell’unità per utilizzare l’appartamento. Ciò vale anche se una determinata parte viene lasciata a un proprietario dell’unità per uso esclusivo.

§ 1161

Se le quote nelle parti comuni non sono determinate in relazione alla natura, dimensioni e ubicazione dell’appartamento o come lo stesso, sono determinate dal rapporto tra la metratura della metratura dell’appartamento e la metratura totale di tutti gli appartamenti della casa.

§ 1162

(1) Se le quote nelle parti comuni sono determinate in modo diverso dal rapporto tra le dimensioni della metratura dell’abitazione e la metratura totale di tutte le abitazioni della casa o come le stesse, il proprietario dell’unità ha il diritto di chiedere una modifica di questa designazione se le circostanze sono cambiate in modo così sostanziale che la sua quota delle parti comuni è chiaramente ingiusta.

(2) Se la dichiarazione non viene modificata su richiesta del proprietario dell’unità (§ 1169), la dichiarazione deve essere modificata dal tribunale.

Sottosezione 2

Origine dell’unità
§ 1163

Costruzione
Se le parti si sono impegnate a farlo in relazione alla costruzione di una casa o alla sua modifica, verrà creata un’unità per costruzione se la casa si trova almeno in un grado di costruzione tale da essere già chiusa all’esterno da muri perimetrali e struttura del tetto e l’appartamento è chiuso da muri perimetrali.

§ 1164

Iscrizione nell’elenco pubblico
(1) Un’iscrizione nell’elenco pubblico crea un’unità se il proprietario o una persona autorizzata a farlo da un altro diritto reale dichiara il suo diritto alla casa e alla terra nel diritto di proprietà delle unità.

(2) Con l’iscrizione nell’elenco pubblico, l’unità deve essere costituita anche se i comproprietari concordano in tal modo sulla separazione dalla comproprietà o sulla sua cancellazione e regolamento, o se i coniugi concordano quando l’ambito cambia o la proprietà è risolta. Le disposizioni della dichiarazione si applicano mutatis mutandis a tali accordi.

§ 1165

Decisione della corte
Un’entità viene creata se il tribunale decide in tal modo in caso di separazione dalla comproprietà, in caso di cancellazione e risoluzione della comproprietà, in caso di limitazione della comproprietà o nella transazione della comproprietà.

Dichiarazione
§ 1166

(1) Almeno quando si divide il diritto sui beni immobili nel diritto di proprietà sulle unità

a) dati su terreno, casa, comune e territorio catastale,

b) dettagli dell’unità, in particolare:

1. denominazione e contrassegno dei singoli appartamenti almeno in base al numero e all’ubicazione con determinazione della destinazione d’uso,

2. identificazione e descrizione delle parti comuni per quanto riguarda la loro costruzione, natura tecnica o utilizzatore e, se del caso, quali di esse sono riservate all’uso esclusivo del proprietario di una determinata unità,

3. l’ entità delle azioni nelle parti comuni,

c) quali diritti reali e altri diritti e quali difetti passano con la creazione del diritto di proprietà sull’unità a tutti i proprietari delle unità o ad alcuni di essi.

(2) La dichiarazione deve essere accompagnata dalle planimetrie di tutti i piani, o dai loro diagrammi, che determinano l’ubicazione degli appartamenti e delle parti comuni della casa, insieme ai dati sulle superfici degli appartamenti.

§ 1167

Se la proprietà delle quote è iscritta nell’elenco pubblico, la dichiarazione non può essere dichiarata nulla, né si può stabilire che la proprietà dell’unità non è sorta se un’altra persona ha acquisito il diritto sull’unità.

§ 1168

Correzione dei difetti
(1) Se la dichiarazione definisce l’unità in modo indefinito o errato e se l’originatore della dichiarazione non la rimuove senza indebito ritardo dopo essere stato informato del difetto da una persona avente un interesse legale, i proprietari delle unità interessate possono eliminare il difetto con una dichiarazione congiunta. Se ciò non avviene, il tribunale deciderà sull’eliminazione del difetto su proposta di una persona che abbia un interesse legale in esso.

(2) Se la dichiarazione determina vagamente o erroneamente la quota del proprietario dell’unità nelle parti comuni, non se ne tiene conto.

§ 1169

Modifica della dichiarazione
(1) I proprietari di unità possono modificare la dichiarazione. Un consenso scritto richiede il consenso scritto del proprietario dell’unità, i cui diritti e obblighi saranno influenzati dalla modifica. Se l’unità è gravata, è richiesto anche il consenso scritto della persona avente diritto reale se i suoi diritti e obblighi sono influenzati dalla modifica. Affinché la modifica sia effettiva è necessario il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote, a meno che la modifica non influenzi i diritti e gli obblighi di tutti i detentori di quote.

(2) Il consenso della maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, se la modifica riguarda, è sufficiente per la modifica della dichiarazione

a) parti comuni, in cui l’entità della quota nelle parti comuni non cambia, a meno che le parti non siano ad uso esclusivo del proprietario dell’unità,

(b) lo scopo dell’uso dell’abitazione su richiesta del proprietario, o

(c) le regole per la gestione della casa e del terreno e l’uso delle parti comuni, se specificato nella dichiarazione.

(3) Le disposizioni della Sezione 1209 si applicano mutatis mutandis alla revisione di una decisione di modifica di una dichiarazione.

Sottosezione 3

Costruzione di una casa con unità
§ 1170

Contratto di costruzione
(1) Con un contratto di costruzione, le parti si impegnano a partecipare congiuntamente alla costruzione, completamento o modifica di una casa allo scopo di stabilire o modificare unità. Le disposizioni del presente atto societario si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi delle parti.

(2) Nel contratto, le parti devono almeno concordare

a) dati specificati come requisiti della dichiarazione sulla ripartizione del diritto alla casa e al terreno in diritto di proprietà sulle unità,

b) il metodo di rimborso dei costi di costruzione e, se del caso, la valutazione del lavoro svolto in proprio, e

(c) la dimensione delle quote di comproprietà della casa e, se la casa deve far parte del terreno, la dimensione delle quote di comproprietà nel terreno, fino alla costruzione della prima unità; le quote di comproprietà sono determinate in misura corrispondente all’entità della quota di partecipazione nelle parti comuni.

(3) Il contratto richiede una forma scritta.

§ 1171

Se il contratto di costruzione è concluso in un momento in cui la casa è già in costruzione ma gli appartamenti non sono ancora in costruzione, le parti concorderanno la dimensione delle quote di comproprietà dell’immobile corrispondente alla dimensione della comproprietà. quote di proprietà dei futuri proprietari di quote nelle parti comuni.

§ 1172

(1) Má-li jednotka vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu a nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení jednotek v domě a vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva převede na zájemce o nabytí nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve velikosti odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky na společných částech.

(2) Má-li vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky již vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové jednotky nebo změně dosavadní jednotky tak, aby odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.

§ 1173

Se il contratto di costruzione non contiene un accordo esplicito sulle deviazioni dalla designazione delle unità, la costruzione è considerata corretta se lo scostamento è solo minore e il comproprietario interessato lo aveva e avrebbe potuto ragionevolmente aspettarselo. Se le parti non sono d’accordo, il tribunale decide come trattare le conseguenze della deviazione dalla designazione delle unità.

§ 1174

(1) Se una casa viene creata mediante costruzione, le parti rimarranno proprietà immobiliare come comproprietari fino alla costituzione dell’unità.

(2) Con la costituzione dell’unità, la comproprietà dell’immobile si trasforma in comproprietà abitativa.

Sottosezione 4

Diritti e obblighi del proprietario dell’unità
§ 1175

(1) Il proprietario di un’unità ha il diritto di gestire liberamente, utilizzare esclusivamente e modificare internamente il proprio appartamento nonché di utilizzare parti comuni, ma non può rendere più difficile per un altro proprietario dell’unità esercitare gli stessi diritti o mettere in pericolo, modificare o danneggiare parti comuni.

(2) Il proprietario dell’unità gestisce il suo appartamento come richiesto dalle condizioni acustiche e dal buon aspetto della casa; tuttavia, nel caso della parte comune interna all’appartamento e della parte comune, che serve il proprietario dell’unità ad uso esclusivo, esegue e paga solo le manutenzioni e le piccole riparazioni.

§ 1176

La creazione del diritto di proprietà sull’unità obbliga il proprietario dell’unità a seguire le regole per la gestione della casa e del terreno e l’uso delle parti comuni, se era a conoscenza di queste regole o se le aveva e poteva conoscerle, nonché a garantire il rispetto delle persone che hanno consentito l’accesso alla casa o all’appartamento.

§ 1177

Il proprietario dell’unità deve comunicare senza indebito ritardo alla persona responsabile dell’amministrazione della casa e del terreno (di seguito denominata “persona responsabile dell’amministrazione della casa”) il suo nome, indirizzo, nome e indirizzo della persona chi ha lasciato l’appartamento in uso per un periodo non temporaneo e il numero per avere una famiglia nell’appartamento. Ciò vale anche in caso di modifica di queste informazioni.

§ 1178

(1) La persona responsabile dell’amministrazione della casa deve tenere un elenco dei proprietari di unità e delle persone a cui il proprietario ha lasciato l’appartamento per l’uso, nella misura specificata nel § 1177.

(2) Se il proprietario dell’unità lo richiede, la persona responsabile dell’amministrazione della casa lo informerà del nome e dell’indirizzo di qualsiasi proprietario dell’unità o della persona che ha lasciato l’appartamento per l’uso.

§ 1179

Il proprietario dell’unità ha il diritto di scoprire come gestisce il responsabile dell’amministrazione della casa e come gestisce la casa o il terreno. Con questa persona, il titolare dell’unità può prendere visione dei contratti conclusi in materia di amministrazione, nonché libri e documenti, e ottenerne estratti, trascrizioni e copie.

§ 1180

(1) Il proprietario dell’unità contribuisce alla gestione della casa e del terreno in una proporzione corrispondente alla sua quota nelle parti comuni, salvo diversa indicazione nella dichiarazione, soprattutto per quanto riguarda la natura, le dimensioni e l’ubicazione della parte comune , che serve un solo proprietario dell’unità ad uso esclusivo e la portata dell’obbligo del proprietario dell’entità di amministrare quella parte a proprie spese.

(2) I contributi destinati alla remunerazione della persona che amministra la casa o dei membri dei suoi organi, per la tenuta della contabilità e per gli analoghi costi delle proprie attività amministrative sono distribuiti in modo uguale per ciascuna unità.

§ 1181

Il proprietario dell’unità versa anticipi per prestazioni connesse o connesse all’uso dell’appartamento (servizio) e ha diritto di far anticipare per tempo il responsabile dell’amministrazione della casa.

§ 1182

(1) Il proprietario dell’unità comunicherà in anticipo alla persona responsabile dell’amministrazione della casa la modifica della costruzione all’interno del suo appartamento.

(2) Se il proprietario di una unità modifica il suo appartamento in termini di costruzione, deve consentire alla persona responsabile dell’amministrazione della casa di verificare, sulla base della sua precedente richiesta, se le modifiche dell’edificio non mettono in pericolo, danno o alterare parti comuni, compreso l’accesso all’appartamento.

(3) Il proprietario dell’unità informerà in anticipo la persona responsabile dell’amministrazione della casa di un’attività commerciale o di altra attività nell’appartamento che potrebbe portare a un disturbo della solita tranquillità e ordine nella casa per un soggiorno non temporaneo periodo.

§ 1183

(1) Il proprietario dell’unità deve astenersi da tutto ciò che impedisce la manutenzione, riparazione, modifica, ricostruzione o altro cambiamento della casa o del terreno, che è stato debitamente deciso; se effettuati all’interno dell’appartamento o su una parte comune, adibita esclusivamente all’uso del proprietario dell’unità, ne consentirà l’accesso, se richiesto dal responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per l’ubicazione, la manutenzione e l’ispezione delle apparecchiature per misurare il consumo di acqua, gas, calore e altra energia.

(2) In caso di danni a un’unità durante l’esecuzione di lavori ai sensi del paragrafo 1, il proprietario dell’unità deve essere risarcito dalla comunità dei proprietari dell’unità (di seguito denominata “comunità di proprietari”), e se non si è verificato, sarà compensato relativamente comproprietari Tuttavia, se solo uno dei proprietari dell’unità ha eseguito questo lavoro nel proprio interesse, risarcirà il danno da solo.

§ 1184

(1) Su proposta del responsabile dell’amministrazione della casa, il tribunale può ordinare la vendita dell’unità al proprietario che, nonostante un avvertimento scritto del responsabile dell’amministrazione della casa, viola i suoi obblighi in un modo che limita o impedisce sostanzialmente l’esercizio dei diritti degli altri proprietari di quote.

(2) L’avvertimento di cui al paragrafo 1 deve indicare il motivo della concessione, la notifica della possibilità di presentare una proposta di regolamento delle unità di vendita e ha indotto il proprietario ad astenersi da violazioni degli obblighi o le conseguenze della violazione dei doveri rimossi; al proprietario deve sempre essere concesso un ragionevole periodo di tempo per farlo, ma almeno 30 giorni.

(3) La maggioranza di tutti i proprietari di quote deve dare il proprio consenso alla presentazione di una proposta ai sensi del paragrafo 1; il voto del titolare di cui al comma 1 non è preso in considerazione per determinare la maggioranza richiesta per il consenso.

§ 1185

Comproprietà dell’unità
(1) Il proprietario di una quota può suddividere il suo diritto sull’unità in azioni, a meno che ciò non sia stato escluso.

(2) I comproprietari dell’unità autorizzano un rappresentante comune che eserciterà i loro diritti nei confronti della persona responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per i coniugi che hanno un’unità nella proprietà comune.

Disposizioni speciali sul trasferimento di unità
§ 1186

(1) In caso di trasferimento della proprietà di una unità, il responsabile dell’amministrazione della casa non è obbligato a saldare i contributi per l’amministrazione della casa e gli anticipi per le prestazioni associate o relative all’uso dell’appartamento.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

§ 1187

(1) Se un’unità viene creata dividendo il diritto su una casa o su un terreno in diritti di proprietà sulle unità, l’inquilino dell’appartamento ha diritto di prelazione sull’unità al suo primo trasferimento. Ciò vale anche per l’affitto di uno spazio non residenziale, se è stato affittato in relazione ad un appartamento nella stessa casa. Il diritto di prelazione scade se il conduttore non accetta l’offerta entro sei mesi dalla sua efficacia.

(2) Se il locatario è una persona giuridica, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano.

§ 1188

Se l’unità sorge in una casa di proprietà o in comproprietà di una persona giuridica e il locatario è un membro o un partner di questa persona giuridica che ha partecipato ai lavori o alla proprietà dell’acquisizione di beni immobili, la proprietà dell’unità può essere solo trasferito a lui. Ciò vale anche se il predecessore legale del partner o membro è stato coinvolto nell’acquisizione del bene immobile.

Sottosezione 5

Gestione della casa e del territorio
§ 1189

(1) L’ amministrazione della casa e del terreno comprende tutto ciò che non appartiene al proprietario dell’unità e quanto è necessario o opportuno nell’interesse di tutti i comproprietari per la corretta cura della casa e del terreno come unità funzionale e di manutenzione o migliorare le parti comuni. La gestione della casa e del territorio comprende anche attività relative alla manutenzione e riparazione di parti comuni, preparazione e attuazione di modifiche a parti comuni della casa per ampliamento, ampliamento, modifica edilizia o cambio d’uso, nonché l’istituzione, manutenzione o miglioramento di strutture in casa o terreno per tutti i comproprietari domestici.

(2) Si ritiene che l’amministrazione si applichi anche alle parti comuni che vengono utilizzate esclusivamente ad uso esclusivo di qualche comproprietario.

§ 1190

La persona responsabile della gestione della casa è la comunità dei proprietari. Se la comunità dei proprietari non è stata costituita, il responsabile dell’amministrazione della casa è l’amministratore.

Gestione senza la formazione di una comunità di proprietari
§ 1191

(1) Se non si è formata una comunità di proprietari, all’amministrazione si applicano le regole per l’amministrazione della casa e del terreno e l’uso delle parti comuni specificate nella dichiarazione; se è stata costituita una comunità di proprietari e queste regole non sono specificate nella dichiarazione, le regole contenute nello statuto si applicano all’amministrazione.

(2) Le disposizioni della presente legge sull’assemblea si applicano mutatis mutandis alle decisioni in materia di amministrazione della casa e del territorio. I proprietari delle unità sono chiamati dall’amministratore. Una decisione richiede il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote e il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote, a meno che una dichiarazione o uno statuto non richiedano un numero maggiore; le disposizioni del § 1209 non sono interessate.

§ 1192

I proprietari delle unità sono legittimati e vincolati in solido dalle azioni legali dell’amministratore; tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari in una materia che è di competenza dell’Assemblea, essi hanno il diritto e l’obbligo solo se le viene dato il consenso ai sensi della Sezione 1191 comma 2.

§ 1193

(1) Il primo amministratore è designato nella dichiarazione. Quando si sceglie un nuovo amministratore, la procedura è conforme al § 1191 paragrafo 2. L’amministratore può essere rimosso solo con l’elezione simultanea di un nuovo amministratore.

(2) Se un proprietario di una quota ha una quota nelle parti comuni di più della metà al momento della costituzione delle quote, è il proprietario di maggioranza, che è sempre l’amministratore. Se l’amministratore cessa di essere il proprietario di maggioranza, i proprietari di unità possono scegliere un nuovo amministratore.

(3) Se c’è una ragione importante per questo, il tribunale, su proposta di uno dei proprietari di unità dell’amministratore, che è il proprietario di maggioranza, revoca e nomina un nuovo amministratore; questo vale anche nel caso di un amministratore nominato dal tribunale. L’amministratore nominato dal tribunale può proporre al tribunale di licenziarlo se dimostra che non può essere equamente tenuto a rimanere amministratore. Se l’amministratore destituito dal tribunale cessa di essere il proprietario di maggioranza, i proprietari delle unità eleggono senza indebito ritardo un nuovo amministratore. Non appena viene eletto un nuovo amministratore, l’amministratore nominato dal tribunale cessa di essere l’amministratore.

Compagnia di proprietari
§ 1194

(1) Una comunità di proprietari è un’entità legale costituita allo scopo di garantire l’amministrazione di una casa e di un terreno; nell’adempimento del suo scopo è in grado di acquisire diritti e di assumersi obblighi. La comunità dei proprietari non può impegnarsi in affari o partecipare direttamente o indirettamente all’attività o ad altre attività di imprenditori, né essere un partner o un membro di essa.

(2) L’appartenenza alla comunità dei proprietari è indissolubilmente legata alla proprietà dell’unità. I debiti dell’associazione dei proprietari sono responsabili dai suoi membri in proporzione all’entità della loro quota nelle parti comuni.

§ 1195

(1) La comunità dei proprietari può acquistare proprietà e disporne solo ai fini della gestione della casa e del terreno.

(2) I diritti e gli obblighi derivanti dagli obblighi connessi con l’amministrazione della casa e del terreno sorti prima della costituzione dell’associazione dei proprietari, di cui i proprietari delle quote hanno diritto e vincolati in solido, passano all’associazione dei proprietari sul giorno dell’associazione dei proprietari. La comunità dei proprietari deve, senza indebito ritardo dopo il suo inizio, notificare a tutti i creditori e debitori che hanno diritto e sono responsabili di tali crediti e debiti che è stata costituita una comunità di proprietari. I proprietari delle quote sono responsabili in solido per l’adempimento del debito, a meno che il creditore non abbia convenuto senza indebito ritardo che i proprietari delle quote sono responsabili ai sensi della Sezione 1194 (2).

(3) I procedimenti legali mediante i quali la comunità dei proprietari garantisce il debito di un’altra persona non saranno presi in considerazione.

(4) Una comunità di proprietari, sorta dopo il trasferimento di unità dalla proprietà di una persona giuridica ai sensi del § 1188 alla proprietà dei suoi membri, può subentrare, aderire o garantire un debito da un prestito fornito a questo legale entità per la riparazione, manutenzione o costruzione di una casa, tutti i suoi membri sono d’accordo; il consenso deve essere in forma scritta con una firma ufficialmente verificata. Se c’è una ragione importante per questo e se può essere equamente richiesto al membro, l’associazione dei proprietari può proporre al tribunale che la dichiarazione di volontà del membro che non ha acconsentito all’assunzione, all’adesione o alla garanzia di tale debito essere sostituito da una decisione del tribunale.

§ 1196

(1) La comunità dei proprietari tratta legalmente, nei limiti del suo scopo, con i proprietari delle unità e con terzi.

(2) Se i diritti dei proprietari delle unità sorgono a causa di un difetto dell’unità, la comunità dei proprietari rappresenta i proprietari delle unità nell’esercizio di questi diritti.

§ 1197

Se un’associazione di proprietari si associa con un’altra associazione di proprietari per cooperare all’adempimento del suo scopo o se diventa membro di una persona giuridica che associa un’associazione di proprietari o proprietari di unità o altrimenti operante nel settore dell’edilizia abitativa, non può impegnarsi un interesse di proprietà diverso da una quota di iscrizione o fornitura di quote di iscrizione. Se la comunità dei proprietari si impegna a partecipare alla perdita di un’altra persona, a pagare i suoi debiti oa garantirli, ciò non sarà preso in considerazione, a meno che non sia il caso di cui alla Sezione 1195 (4).

§ 1198

(1) Se la comunità dei proprietari non è stata stabilita prima, deve essere stabilita dai proprietari delle unità in una casa in cui ci sono almeno cinque unità, di cui almeno quattro sono di proprietà di quattro diversi proprietari.

(2) Il diritto di proprietà su un’unità trasferita a un altro proprietario non deve essere iscritto nell’elenco pubblico, a meno che non sia dimostrata la costituzione di una comunità di proprietari.

§ 1199

Se ci sono meno di cinque unità nella casa, è possibile creare una comunità di proprietari se tutti i proprietari di unità sono d’accordo.

§ 1200

Costituzione di una comunità di proprietari
(1) La comunità dei proprietari deve essere stabilita con l’approvazione degli statuti; una comunità di proprietari può essere costituita da un unico proprietario di tutte le unità. L’approvazione dello statuto è richiesta per la loro adozione in assemblea costitutiva a maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, o l’accordo di tutti i proprietari di quote sul loro contenuto; le disposizioni del § 1209 non sono interessate.

(2) Gli statuti contengono almeno

a) il nome contenente la parola “comunità di proprietari” e la designazione della casa per la quale è stata costituita la comunità di proprietari,

(b) la sede legale della casa per la quale è stata costituita la comunità dei proprietari; se questo non è possibile, in un altro luogo adatto,

c) diritti di partecipazione e obblighi dei proprietari di quote,

d) determinazione degli organi, delle loro competenze, del numero dei componenti degli organi eletti e della durata in carica, nonché delle modalità di convocazione, deliberazione e deliberazione,

e) nomina dei primi componenti dell’organo statutario,

f) regole per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni.

(3) Dati ai sensi del paragrafo 2 lett (e) può essere cancellato dallo statuto dopo la formazione della comunità dei proprietari; lo statuto può affidare tale decisione alla competenza dell’organo statutario. Questa decisione non è considerata una decisione di modifica dello statuto.

(4) La decisione dell’assemblea costituente sull’adozione dello statuto deve essere certificata da un documento pubblico che contiene il testo approvato degli statuti. Se una comunità di proprietari è costituita dall’adozione di statuti da parte di tutti i proprietari di unità, gli statuti richiedono la forma di un atto pubblico. Se una comunità di proprietari è costituita da un unico proprietario di tutte le unità, lo statuto non richiede la forma di un atto pubblico.

(5) Quando si modifica lo statuto, non è richiesta la forma di un atto pubblico.

§ 1201

La modifica dello statuto prima della formazione della comunità dei proprietari richiede il consenso della maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, a meno che lo statuto non richieda un numero maggiore.

§ 1202, § 1203
annullato

§ 1204

Costituzione di una comunità di proprietari
L’associazione dei proprietari viene istituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 1205

Organi dell’associazione dei proprietari
(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Shromáždění
§ 1206

(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(2) L’Assemblea è competente a deliberare in presenza dei proprietari di unità, che hanno la maggioranza di tutti i voti. Per l’adozione di una delibera è necessaria l’approvazione della maggioranza dei voti dei comproprietari presenti, a meno che lo statuto o la legge non richiedano un numero di voti maggiore.

(3) La competenza dell’assemblea è esercitata nell’associazione dei proprietari con l’unico proprietario da questo proprietario.

§ 1207

(1) L’organo statutario deve convocare l’assemblea almeno una volta all’anno. L’organo statutario convoca l’assemblea anche su iniziativa dei proprietari di quote che abbiano più di un quarto di tutti i voti, ma almeno due di essi; se non lo fanno, questi proprietari convocano l’assemblea a spese della comunità dei proprietari stessi.

(2) Se l’invito relativo all’ordine del giorno della riunione non è allegato all’invito, il convocatore consentirà a ciascun proprietario dell’unità di prenderne conoscenza in tempo.

(3) Se i proprietari delle unità ai sensi del paragrafo 1 lo richiedono prima di inviare l’invito all’assemblea, l’organo statutario deve includere all’ordine del giorno della riunione una questione da loro determinata, a condizione che venga proposta una delibera o tale inclusione sia giustificato.

§ 1208

Lo scopo dell’assemblea include

a) modifica dello statuto sociale,

b) elezione e revoca dei membri degli organi eletti e decisione sull’ammontare della loro remunerazione,

c) approvazione del bilancio preventivo, del bilancio, del regolamento del risultato economico e della relazione sulla gestione dell’associazione dei proprietari e della gestione della casa e del terreno, nonché l’importo totale dei contributi per la gestione della casa e del terreno per il periodo successivo e le decisioni sulla fatturazione o il pagamento dei contributi non utilizzati,

d) approvazione del tipo di servizi e del metodo di assegnazione dei prezzi dei servizi per unità,

e) processo decisionale

1. sull’appartenenza della comunità dei proprietari a una persona giuridica operante nel settore dell’edilizia abitativa,

2. sulla riparazione o manutenzione della parte comune o sulla costruzione della parte comune, che non necessita di modifica della dichiarazione, se i costi superano l’importo previsto dalla normativa di attuazione; ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente,

f) concessione del consenso preventivo

1. Per acquisire, cedere o gravare beni immobili o di disporne in altro modo,

2. acquistare, alienare o gravare su beni mobili il cui valore ecceda l’ammontare previsto dalla normativa di attuazione, ovvero disporne in altro modo; ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente,

3. per concludere un contratto di prestito da parte dell’associazione dei proprietari, compresa l’approvazione dell’importo e delle condizioni del prestito,

4. concludere un contratto per la costituzione di un privilegio sull’unità, se il proprietario dell’unità interessata ha acconsentito per iscritto alla conclusione del contratto di privilegio,

g) la designazione della persona che deve svolgere determinate attività dell’amministrazione della casa e del territorio e la decisione sulla sua modifica,

h) deliberare su altre materie stabilite dalla legge, dallo statuto o su materie riservate alla deliberazione dell’Assemblea.

§ 1209

(1) Se c’è una ragione importante per questo, il proprietario respinto dell’unità può proporre al tribunale di decidere su questioni relative all’amministrazione della casa e del terreno; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Se la proposta non viene presentata entro tre mesi dalla data in cui il proprietario dell’unità è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione, il suo diritto decade.

(2) Il tribunale organizza i rapporti legali dei proprietari delle unità a sua discrezione. In particolare, il tribunale può decidere se la decisione debba essere eseguita senza riserve, con riserve o contro la detenzione, o se non debba essere eseguita affatto.

(3) Se c’è una ragione importante per questo, ogni proprietario dell’unità può proporre al tribunale di decidere su questioni che sono state debitamente sottoposte alla decisione dell’Assemblea ma che non sono state decise a causa dell’incapacità dell’Assemblea di approvare una risoluzione.

§ 1210

Assemblaggio alternativo
Se lo statuto consente un’assemblea supplente, l’assemblea supplente avrà il diritto di deliberare in presenza dei proprietari di unità che detengono almeno il 40% di tutti i voti.

Processo decisionale al di fuori della riunione
§ 1211

(1) Se l’assemblea convocata non può approvare una risoluzione, la persona autorizzata a convocare l’assemblea può proporre per iscritto che i proprietari delle unità decidano sulle stesse questioni al di fuori dell’assemblea. In altri casi, una decisione può essere proposta al di fuori dell’assemblea se lo statuto lo consente.

(2) Se la legge o lo statuto richiedono che l’adozione della decisione dell’assemblea sia certificata da un atto pubblico, la proposta deve assumere la forma di un atto pubblico; in tal caso, una copia dell’atto pubblico sul progetto di decisione è inviata ai proprietari delle quote. La decisione è certificata da atto autentico.

(3) La proposta deve contenere almeno un progetto di decisione, i documenti necessari per la sua valutazione o un’indicazione del luogo in cui sono pubblicati e un’indicazione del periodo entro il quale il proprietario dell’unità deve esprimere la sua opinione. A meno che lo statuto non preveda un periodo più lungo, il termine è di quindici giorni.

§ 1212

La validità della votazione richiede una dichiarazione del proprietario dell’unità, che indichi il giorno, il mese e l’anno in cui è stata effettuata, firmata di propria mano su un documento contenente il testo integrale del progetto di decisione. Se la legge o lo statuto richiedono che l’adozione della decisione dell’assemblea sia certificata da atto autentico, la firma del proprietario dell’unità sulla dichiarazione deve essere ufficialmente verificata.

§ 1213

L’organo statutario comunica per iscritto ai titolari di quote l’esito della votazione e, in caso di delibera adottata, comunica loro anche l’intero contenuto della delibera adottata. Se non lo fa senza indebito ritardo, la comunicazione può essere fatta a spese dell’associazione proprietari da parte di chi ha proposto la delibera.

§ 1214

La maggioranza viene conteggiata dal numero totale di voti di tutti i proprietari di unità, a meno che la legge non preveda che sia conteggiata dal numero totale di proprietari di unità.

Abolizione dell’associazione dei proprietari
§ 1215

(1) La comunità dei proprietari viene abolita il giorno della cessazione del diritto di proprietà su tutte le unità della casa.

(2) Con decisione dei proprietari di unità, la comunità di proprietari può essere sciolta se è stata costituita volontariamente o se il numero di unità nella casa o il numero di proprietari di unità è sceso a meno di cinque. In tal caso, i proprietari delle unità adottano regole per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni.

§ 1216

Nessuna liquidazione viene effettuata quando l’associazione dei proprietari viene sciolta. I diritti e gli obblighi dell’associazione dei proprietari passano ai proprietari delle unità il giorno del suo scioglimento nella proporzione determinata in base alla quota di ciascun proprietario dell’unità nelle parti comuni.

Sottosezione 6

Abolizione della comproprietà abitativa
§ 1217

(1) Se i proprietari delle unità convengono sulla trasformazione della comproprietà abitativa in comproprietà azionaria di beni immobili, la comproprietà abitativa in comproprietà azionaria deve essere modificata mediante iscrizione nell’elenco pubblico. Si ritiene che l’ammontare della quota di comproprietà di ciascun comproprietario sia pari all’ammontare della quota che aveva come unitario nelle parti comuni.

(2) Se tutte le unità della casa sono nella proprietà comune e se i coniugi convengono sulla conversione della comproprietà abitativa nella proprietà dell’immobile nella proprietà comune, la comproprietà abitativa nella proprietà del i beni immobili nella proprietà comune cambiano con l’iscrizione nell’elenco pubblico.

(3) L’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 richiede una forma scritta.

§ 1218

(1) Se la proprietà di tutte le unità della casa è di proprietà di un unico proprietario e se dichiara di cambiare la proprietà delle unità in proprietà dell’immobile, la comproprietà abitativa scade per iscrizione nell’elenco pubblico .

(2) La dichiarazione richiede una forma scritta.

§ 1219

Se l’unità è gravata, per la validità della convenzione o dichiarazione di annullamento della comproprietà abitativa è richiesto il consenso scritto dell’avente diritto reale.

Sottosezione 7

Disposizioni comuni
§ 1220

(1) Se la dichiarazione viene modificata, il testo completo deve essere preparato dalla persona responsabile dell’amministrazione della casa e, senza indebito ritardo, deve essere inserito nella raccolta dei documenti presso l’ente presso il quale l’immobile è registrato l’elenco pubblico; ciò vale anche se i particolari della dichiarazione sono inclusi nel contratto di costruzione.

(2) Se la persona responsabile dell’amministrazione della casa è iscritta nel registro pubblico, deve, senza indebito ritardo, compilare una dichiarazione completa e nella raccolta dei documenti presso l’ente che tiene il registro pubblico.

§ 1221

(1) A meno che le disposizioni sull’associazione dei proprietari non risultino diversamente, le disposizioni sull’associazione si applicano mutatis mutandis, in particolare le disposizioni sulla convocazione, l’assemblea e il processo decisionale degli organi collettivi, sull’invalidità di una decisione o sulla conseguenze del suo conflitto con la buona morale. Non si applicano, tuttavia, le disposizioni sull’assemblea dei delegati e sulle riunioni dei membri parziali.

(2) Se la legge in materia di comproprietà abitativa prevede la competenza dei proprietari delle unità, essa può essere esercitata anche con loro delibera adottata in assemblea.

§ 1222

La normativa di attuazione deve stabilire le modalità di calcolo della superficie calpestabile dell’abitazione nell’unità, quali parti dell’immobile sono considerate comuni e i dettagli delle attività relative alla gestione della casa e del terreno.

Sezione 6

Comproprietà aggiuntiva
Condizioni generali
§ 1223

(1) Una cosa che appartiene insieme a diversi proprietari di cose separate destinate a un uso tale che queste cose formano un tutto localmente e definito per uno scopo, e che servono a uno scopo comune in modo che senza di essa l’uso di cose separate non è ben possibile, è in comproprietà aggiuntiva di questi proprietari. Se la comproprietà aggiuntiva riguarda un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, anche la comproprietà aggiuntiva deve essere iscritta nell’elenco pubblico.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà aggiuntiva si applicano mutatis mutandis alle apparecchiature acquisite o altrimenti acquisite dai proprietari di cui al paragrafo 1 a un costo comune in modo da servire tutti loro.

§ 1224

(1) Una cosa in comproprietà aggiuntiva non può essere privata di uno scopo comune contro la volontà di uno dei comproprietari.

(2) Una cosa può essere gravata in comproprietà aggiuntiva solo in un modo che non ne impedisce l’uso per uno scopo comune.

§ 1225

(1) A nessuno dei comproprietari può essere impedito di partecipare all’uso della cosa nella comproprietà aggiuntiva in un modo che corrisponda allo scopo comune e non ne impedisca l’uso da parte di altri comproprietari.

(2) La rinuncia al diritto di partecipare all’uso di una cosa in comproprietà aggiuntiva da parte di un comproprietario non ha alcun effetto sul suo successore legale.

§ 1226

Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva viene utilizzata per l’uso congiunto di terreni, le quote dei comproprietari nella cosa comune sono determinate dal rapporto tra la superficie di terreno. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente la dimensione delle azioni.

§ 1227

(1) Una quota di una cosa in comproprietà aggiuntiva può essere trasferita solo con il contemporaneo trasferimento di proprietà della cosa per l’uso cui serve la cosa in comproprietà aggiuntiva. Se il diritto di proprietà su una cosa simile viene trasferito, il trasferimento si applica anche alla quota della cosa nella comproprietà aggiuntiva.

(2) Ciò vale anche per il gravame del diritto di prelazione, del diritto di riacquisto o simili, nonché per l’istituzione di un privilegio o di una garanzia simile.

§ 1228

(1) È possibile separarsi dalla comproprietà aggiuntiva a condizione che la cosa per l’uso della quale la cosa nella comproprietà aggiuntiva è finora servita sia scaduta o abbia cambiato scopo in modo che la cosa nella comproprietà aggiuntiva la proprietà non è più necessaria.

(2) Per lo stesso motivo, uno qualsiasi degli altri comproprietari può proporre al tribunale di annullare la partecipazione del comproprietario nella comproprietà aggiuntiva e di ordinare la sua quota a titolo di risarcimento ai restanti comproprietari secondo il rapporto tra le loro azioni.

§ 1229

Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva perde il suo scopo, la comproprietà aggiuntiva scade ei comproprietari si stabiliscono secondo le disposizioni generali sull’abolizione della comproprietà. Fintanto che dura questa finalità, la comproprietà aggiuntiva non può essere revocata.

Gestione delle cose in comproprietà aggiuntiva
§ 1230

Salvo diverso accordo dei comproprietari, scelgono uno dei comproprietari quale amministratore per l’ordinaria amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva. Se il trustee non è eletto dai comproprietari anche dopo tre mesi, sarà nominato dal tribunale su proposta dell’eventuale comproprietario.

§ 1231

(1) Salvo diverso accordo, i comproprietari eleggono l’amministratore a maggioranza dei voti; ogni comproprietario dispone di un voto.

(2) Un comproprietario che non ha votato per l’elezione dell’amministratore può proporre al tribunale che l’amministratore licenzi, se ci sono ragioni importanti per questo, e che nomina un altro comproprietario come amministratore. Se la domanda non viene presentata entro trenta giorni dalla decisione presa, il diritto di depositarla decade.

§ 1232

Se il comproprietario dell’ordinaria amministrazione della questione nella comproprietà aggiuntiva assume la sua volontà e nessuno degli altri comproprietari lo contraddice per un periodo di tre mesi, né presenta una proposta ai sensi del § 1230, viene trattato come se fosse stato eletto amministratore.

§ 1233

(1) Salvo diverso accordo, la maggioranza dei voti dei comproprietari sarà sufficiente per licenziare l’amministratore; tuttavia, se il trustee è stato nominato da un tribunale, i comproprietari possono rimuoverlo per almeno due terzi dei voti dei comproprietari.

(2) Indipendentemente da come è stato chiamato l’amministratore, il tribunale, per un motivo importante, lo licenzia su una mozione presentata dai comproprietari, che hanno almeno un terzo dei voti.

§ 1234

I comproprietari e l’amministratore sono legittimati e vincolati in solido dall’azione legale dell’amministratore in materia di ordinaria amministrazione.

§ 1235

(1) I comproprietari contribuiscono all’amministrazione di una cosa in comproprietà aggiuntiva in proporzione alla dimensione delle loro azioni. I comproprietari verseranno all’amministratore un congruo anticipo per i costi legati all’amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva; salvo diverso accordo, la caparra è dovuta il 31 gennaio.

(2) I comproprietari decidono sulla maggioranza degli anticipi a maggioranza dei voti. Se i comproprietari non prendono tale decisione entro la fine dell’anno precedente, il totale degli anticipi per l’anno successivo è stato determinato dall’importo depositato negli anticipi nell’ultimo anno aumentato di un decimo. Se non è possibile determinare il totale degli anticipi in questo modo, sarà determinato dal tribunale su proposta dell’amministratore.

Sezione 7

Disposizioni speciali sui beni della comunità
§ 1236

Se la cosa diventa proprietà di più persone legate da contratto, legge o altro fatto giuridico in una comunità, sia esso un coniuge, una persona associata in una comunità familiare, una comunità di eredi o altre comunità simili, ciascuna di queste le persone hanno diritto a tutto.

§ 1237

I diritti e gli obblighi dei proprietari uniti nella comunità sono regolati dalle disposizioni in base alle quali la comunità è stata costituita. Le disposizioni delle sezioni 1238 e 1239 si applicano se non diversamente specificato.

§ 1238

(1) Salvo diverso accordo, la decisione unanime di tutti i partecipanti è necessaria per l’esercizio dei diritti di proprietà e la risoluzione di una questione comune.

(2) Salvo diverso accordo, non è possibile esigere la divisione di una causa comune finché dura la comunità, né disporre della quota in questioni comuni.

§ 1239

Il diritto di proprietà per una causa comune decade con la sua alienazione o lo scioglimento della comunità; alla transazione si applicano le disposizioni sulla comproprietà.

Parte 5

Diritti reali alla proprietà altrui
Sezione 1

Diritto edilizio
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1240

(1) Il terreno può essere gravato dal diritto di un’altra persona (costruttore) di avere un edificio sopra o al di sotto della superficie del terreno. Non importa se l’edificio è già stabilito o non ancora stabilito.

(2) Il diritto di costruzione può essere stabilito in modo tale da applicarsi anche al terreno che, sebbene non necessario per la costruzione, serve per un suo migliore utilizzo.

§ 1241

Il diritto di costruzione non può essere stabilito per i terreni su cui il diritto è collegato allo scopo della costruzione. Se il terreno è gravato da privilegio, può essere gravato da diritto di costruzione solo con il consenso del mutuatario.

§ 1242

Il diritto di costruzione è una cosa inamovibile. Un edificio conforme al diritto di costruzione ne fa parte, ma è anche soggetto alle disposizioni sui beni immobili.

Sottosezione 2

Costituzione e cessazione del diritto di costruzione
§ 1243

(1) Il diritto di costruzione si acquisisce per contratto, ritenzione o, se la legge lo prevede, con decisione di un’autorità pubblica.

(2) Il diritto di costruzione stabilito dal contratto nasce dall’iscrizione nell’elenco pubblico. Anche il diritto di costruire, creato da una decisione di un’autorità pubblica, è soggetto all’iscrizione nell’elenco pubblico.

§ 1244

(1) Il diritto di costruzione può essere stabilito solo come temporaneo; non può essere stabilita per più di 99 anni. L’ultimo giorno del periodo per il quale è stabilito il diritto di costruzione deve essere visibile dall’elenco pubblico.

(2) Se il costruttore ha acquisito il diritto di costruzione da holding, li acquisisce per un periodo di 40 anni. Se vi sono validi motivi per farlo, il tribunale può abbreviare o estendere il periodo per il quale il diritto di costruzione è stabilito su richiesta della parte interessata.

§ 1245

La durata del diritto di costruzione può essere prorogata con il consenso delle persone per le quali i carichi sono registrati sul terreno nell’ordine del diritto di costruzione.

§ 1246

Il diritto di costruzione non può essere limitato da una condizione di svincolo; se la condizione di svincolo è stata concordata, non sarà presa in considerazione.

§ 1247

Se il diritto di costruire è stato stabilito a pagamento e se la remunerazione in benefici ricorrenti è stata concordata come stipendio da costruzione, il diritto di costruire è un vero e proprio onere. Non tiene conto dell’accordo secondo il quale le variazioni dell’importo del salario di costruzione dipendono da eventi futuri incerti; ciò non si applica se si concorda la dipendenza dell’importo del salario di costruzione dal tasso di apprezzamento e deprezzamento del denaro.

§ 1248

Se il costruttore rinuncia al diritto di costruire, il proprietario del terreno gravato può trasferire il diritto di costruire per sé o per un’altra persona sulla base di documenti comprovanti questo fatto per un periodo non ancora scaduto.

§ 1249

Se il diritto immobiliare scade prima della scadenza del suo periodo, le conseguenze legali dell’annullamento del diritto edilizio nei confronti del diritto reale appartenente alla persona per la quale il diritto reale è stato iscritto nell’elenco pubblico si verificheranno fino alla scadenza di tale diritto in rem. Tuttavia, se questa persona acconsente alla cancellazione, le conseguenze legali della cancellazione del diritto di costruzione contro il suo diritto reale si verificheranno già con questa cancellazione.

Sottosezione 3

Rapporti legali di diritto delle costruzioni
§ 1250

Nel caso di un edificio conforme al diritto edilizio, il costruttore ha gli stessi diritti del proprietario; in caso di altri usi di terreni gravati dal diritto di costruzione, ha gli stessi diritti del beneficiario, salvo diverso accordo.

§ 1251

(1) Il contratto può richiedere al costruttore di eseguire la costruzione entro un certo periodo di tempo.

(2) Salvo diverso accordo, il costruttore è tenuto a mantenere l’edificio in buone condizioni. Il contratto può imporre al costruttore l’obbligo di assicurare la costruzione.

(3) Il proprietario del terreno può essere riservato per l’approvazione di una determinata azione fattuale o legale del costruttore, ma anche se è riservato al proprietario del terreno, non può rifiutare il consenso ad un’azione legale che non è quello di il suo danno.

§ 1252

(1) Il diritto di costruzione può essere trasferito e gravato.

(2) Se il proprietario del terreno si riserva il consenso all’ingombro del diritto di costruzione, la prenotazione deve essere inserita nell’elenco pubblico. In tal caso, l’ingombro del diritto di costruzione può essere iscritto nell’elenco pubblico solo con il consenso del proprietario del terreno.

§ 1253

Il diritto di costruzione passa all’erede e ad un altro successore legale generale.

§ 1254

Il costruttore ha un diritto di prelazione sul terreno e il proprietario del terreno ha un diritto di prelazione sul diritto di costruzione. Se le parti convengono diversamente, deve essere inserito in un elenco pubblico.

§ 1255

Salvo diverso accordo, il proprietario del terreno edificabile deve dare al costruttore un risarcimento per la costruzione alla scadenza del diritto di costruzione alla scadenza del periodo per il quale è stato stabilito. Il risarcimento è la metà del valore della costruzione al momento della risoluzione del diritto di costruzione, a meno che le parti non concordino diversamente.

§ 1256

Mutui e altri diritti relativi al diritto di costruzione influiscono sul risarcimento.

Sezione 2

Ingombri
Sottosezione 1

Disposizioni generali sui servizi
§ 1257

(1) Una cosa può essere ostacolata da un servizio che punisce il proprietario della cosa come diritto reale in modo tale che debba soffrire o astenersi da qualcosa a favore di un altro.

(2) Il proprietario può ingombrare la sua terra con servi a favore di un’altra delle sue terre.

§ 1258

La facilità di manutenzione include tutto il necessario per le sue prestazioni. Se il contenuto o l’ambito del servizio non è specificato, deve essere valutato secondo le consuetudini locali; in caso contrario, l’ambito o il contenuto è considerato minore che maggiore.

§ 1259

Chi ha diritto alla cessazione del servizio può chiedere la protezione del suo diritto; Le sezioni da 1040 a 1043 si applicano mutatis mutandis.

Sottosezione 2

Acquisizione della servitù
§ 1260

(1) Il servizio è acquisito per contratto, acquisizione in caso di morte o conservazione per il periodo necessario a mantenere il diritto di proprietà sulla cosa che deve essere gravata dal servizio. Per legge o per decisione di un’autorità pubblica, il servizio viene acquisito nei casi previsti dalla legge.

(2) Quando si mantiene un servizio corrispondente a un bene pubblico, il titolare è il comune nel cui territorio si trova l’oggetto.

§ 1261

I terreni destinati allo svolgimento delle funzioni forestali possono essere gravati dal servizio della terra, dal servizio di pascolo o dal servizio di frutti di bosco solo per contratto, acquisizione in caso di morte o decisione di un’autorità pubblica. Tale servizio può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di rimborso devono essere stabilite in anticipo al momento della costituzione del servizio.

§ 1262

(1) Se la notifica di una questione iscritta in un elenco pubblico è stabilita mediante procedimenti legali, deve derivare dall’iscrizione in tale elenco. Se il servizio per una cosa iscritta nell’elenco pubblico nasce sulla base di un altro fatto giuridico, anche in tal caso sarà iscritto nell’elenco pubblico.

(2) Se il servizio è stabilito per una cosa non registrata nell’elenco pubblico, il contratto diventa effettivo.

Sottosezione 3

Rapporti legali di servizio
§ 1263

La persona avente diritto sostiene il costo della manutenzione e della riparazione della cosa destinata alla servitù. Tuttavia, se la persona che è difficile da usare usa anche cose, è obbligata a contribuire proporzionalmente al costo, o ad astenersi dall’usarlo.

§ 1264

(1) Se il livello di servizio non è determinato, decide la necessità del terreno prevalente.

(2) La funzionalità non deve essere modificata da un cambiamento nella portata dell’attività ufficiale o prevalente, né da un cambiamento nella gestione del terreno prevalente.

§ 1265

(1) Il servizio terrestre non può essere combinato con un altro terreno prevalente.

(2) Il servizio personale non può essere trasferito a un’altra persona.

(3) Possono essere stabiliti diritti d’uso reali come alienabili ed ereditati per lo spazio sotto la superficie.

§ 1266

Diversi servizi possono essere configurati per il caso, a meno che non vi sia un nuovo diritto di ledere i diritti precedenti.

Sottosezione 4

Alcuni servizi terrestri
Utilità della rete di ingegneria
§ 1267

(1) La funzionalità di una rete di ingegneria stabilisce il diritto di stabilire, gestire e mantenere acqua, fognature, energia o altre linee su o attraverso terreni di servizio sul proprio terreno e in modo adeguato e sicuro. Il proprietario terriero si asterrà dal mettere in pericolo la rete del servizio e, se discusso in anticipo, consentirà alla persona autorizzata l’accesso al terreno per il periodo necessario e nella misura necessaria ai fini dell’ispezione o della manutenzione della rete del servizio.

(2) Se espressamente concordato, il servizio include il diritto di stabilire, disporre e mantenere sul terreno di servizio anche le attrezzature di servizio necessarie, nonché il diritto di apportare modifiche alla rete di servizi per modernizzarla o migliorarne le prestazioni.

(3) La persona avente diritto deve mettere a disposizione del proprietario del terreno la documentazione della rete di ingegneria nella misura concordata e, se non concordata, nella misura necessaria per proteggere i suoi interessi legittimi.

§ 1268

Se la questione non può essere rinviata in caso di improvvisi danni alla rete di ingegneria, la persona autorizzata dovrà provvedere alla sua riparazione anche senza preventiva discussione; tuttavia, notifica immediatamente alle persone interessate la riparazione, la marcatura e la messa in sicurezza della sua posizione. Dopo il completamento dei lavori, ripristinerà a proprie spese il terreno di servizio alle condizioni precedenti e risarcirà i danni causati dall’opera.

§ 1269

Supporto di un edificio straniero
Chi è obbligato a sopportare l’onere della costruzione altrui contribuirà proporzionalmente anche al mantenimento di muri o sostegni, ma non è obbligato a sostenere il terreno prevalente.

§ 1270

Servizio della grondaia
(1) Chi ha il servizio di una grondaia ha il diritto di attingere l’acqua piovana dal suo tetto su un bene immobile di un altro liberamente o in una grondaia; può alzare il tetto solo se ciò non rende difficile la manutenzione.

(2) Chi ha il servizio di una grondaia deve mantenere la grondaia, se è stata allestita, in buone condizioni. Deve anche sgombrare la neve in tempo se c’è molta neve.

§ 1271

Il diritto al drenaggio dell’acqua piovana
(1) Chiunque abbia il diritto di drenare l’acqua piovana da un tetto adiacente alla sua terra dovrà pagare i costi delle attrezzature necessarie per questo.

(2) Se per il drenaggio è necessaria una grondaia o un dispositivo simile, i costi della loro installazione e manutenzione saranno a carico del proprietario del terreno prevalente.

§ 1272

Il diritto all’acqua
(1) Vi ha accesso anche chi ha diritto all’acqua su terra straniera.

(2) Chiunque abbia il diritto di deviare l’acqua dalla terra di un altro alla propria terra o dalla propria terra a quella di un altro può, a proprie spese, stabilire e mantenere le strutture necessarie a tale scopo; la loro estensione è regolata dalla necessità della terra.

§ 1273

Servizio della fuoriuscita
(1) La funzionalità della fuoriuscita stabilisce il proprietario dell’acquedotto, che consente l’allagamento controllato dell’alluvione, il diritto di versare acqua sul terreno di servizio. Il servizio include anche il diritto del proprietario dell’acquedotto di avere e mantenere strutture di servizio sul lotto di servizio e, se espressamente concordato, di apportare modifiche alle stesse e all’acquedotto al fine di ammodernarle o migliorarne le prestazioni.

(2) Il proprietario del terreno si asterrà da qualsiasi cosa che porti a una minaccia per l’acquedotto e le strutture di servizio e, se discusso con lui in anticipo, dovrà consentire alla persona autorizzata di entrare nel terreno per il tempo necessario e per la misura necessaria.

(3) Le disposizioni della Sezione 1267 (3) e della Sezione 1268 si applicano mutatis mutandis.

Servitù del sentiero, burrone e sentiero
§ 1274

(1) La funzionalità di un sentiero stabilisce il diritto di camminarci sopra o di essere trasportati su di esso dalla forza umana e il diritto per gli altri di venire e lasciare la persona autorizzata sul sentiero o di essere trasportati con la forza umana.

(2) Il servizio del sentiero non include il diritto di entrare nel terreno di servizio sugli animali o di trascinare carichi sul terreno di servizio.

§ 1275

(1) La praticità dell’attraversamento stabilisce il diritto di guidare gli animali sul terreno di servizio. Il servizio di guida è anche associato al diritto alla guida di veicoli diversi dagli autoveicoli.

(2) Se l’appezzamento di servizio è un appezzamento di terreno destinato allo svolgimento di funzioni forestali, è vietato stabilire il servizio di conduzione del bestiame. Se un’autorità pubblica decide che un appezzamento di servizio è destinato allo svolgimento di funzioni forestali solo dopo l’istituzione di tale servizio, il servizio cesserà.

§ 1276

(1) La funzionalità di un viaggio stabilisce il diritto di guidare attraverso il terreno di servizio con qualsiasi veicolo.

(2) Il servizio di viaggio non include il diritto di precedenza.

(3) Una persona che appartiene al servizio della strada contribuisce proporzionalmente alla manutenzione della strada, comprese le passerelle e i ponti. Il proprietario del terreno di servizio contribuisce solo quando utilizza queste strutture.

§ 1277

L’area per l’esecuzione del servizio di sentiero, sentiero o passaggio deve essere adeguata alla necessità e al luogo. Se un sentiero, un sentiero o un passaggio diventa impenetrabile per caso, potrebbe essere necessario segnalare un’area sostitutiva prima che vengano ripristinati.

Il diritto al pascolo
§ 1278

Se la specie, il numero di capi di bestiame o l’estensione e il periodo di pascolo non sono specificati quando è stato stabilito il diritto al pascolo, deve essere protetto un pacifico possesso di dieci anni. In caso di dubbio, si applicano le disposizioni delle sezioni da 1279 a 1282.

§ 1279

(1) Il diritto al pascolo si applica a tutte le specie di bestiame, ma non a suini e pollame. Gli animali eccessivamente inquinati, malati o stranieri sono esclusi dal pascolo.

(2) Se il terreno di servizio è un terreno con popolamenti forestali, è vietato stabilire il servizio di bestiame al pascolo.

§ 1280

(1) Se il numero di bovini al pascolo è cambiato negli ultimi dieci anni, la media dei primi tre anni di pascolo è determinante. Se neppure questo numero è ovvio, sarà determinato secondo i principi di decenza in proporzione all’estensione e alla qualità del pascolo; tuttavia, il beneficiario non può far pascolare più bestiame sul terreno di servizio di quanto possa svernare con il foraggio consegnato dalla terra.

(2) I cuccioli che succhiano non sono inclusi nel numero di cui al paragrafo 1.

§ 1281

Il tempo del pascolo è regolato dalle usanze locali; tuttavia, la corretta gestione del terreno non deve essere ridotta o resa più difficile dal pascolo.

§ 1282

(1) Il diritto al pascolo non include altri usi. Di regola, non esclude il proprietario del terreno di servizio dal diritto di compartecipazione.

(2) Se esiste il rischio di danni, il bestiame deve essere protetto.

Sottosezione 5

Diritto di utilizzo
§ 1283

Il servizio del diritto d’uso conferisce all’utente il diritto di utilizzare cose altrui per i propri bisogni e per i bisogni della sua famiglia. Se queste esigenze cambiano dopo l’istituzione del servizio, non dà diritto all’utente di estenderlo.

§ 1284

Il proprietario della cosa possiede tutti i vantaggi che può trarre senza ridurre i diritti dell’utente. Tuttavia, il proprietario sopporta tutti i suoi difetti e deve mantenere la cosa in buone condizioni. Se i costi superano i benefici rimanenti al proprietario, l’utente deve sostenere questi maggiori costi o astenersi dall’utilizzarli.

Usufrutto
§ 1285

La servitù dell’usufrutto dà diritto al fruitore del diritto di usare cose altrui e di prenderne i frutti e i benefici; l’utente ha inoltre diritto a un reddito straordinario derivante dalla cosa. Nell’esercizio di questi diritti, l’utente è obbligato a salvare la sostanza della questione.

§ 1286

Il beneficiario non ha diritto a una cosa nascosta trovata nel terreno.

§ 1287

L’utente accetta tutti i difetti che erano relativi alla cosa al momento in cui il servizio è stato stabilito. Inoltre sostiene i costi senza i quali i frutti e i benefici non sarebbero raggiunti.

§ 1288

L’utente mantiene la cosa nelle condizioni in cui è stata presa in consegna e paga per la cosa le normali spese di manutenzione, compreso il suo restauro e la consueta assicurazione contro i danni. Se, a causa dell’uso corretto della cosa, il suo valore diminuisce senza colpa dell’utente, l’utente non ne è responsabile.

§ 1289

(1) Il proprietario può, previa notifica all’utente, eseguire lavori di costruzione a proprie spese, la cui necessità è stata causata dal caso o dall’età della costruzione; in tal caso, il beneficiario pagherà al proprietario un compenso determinato in base alla misura in cui il godimento è migliorato.

(2) Se il proprietario non può o non vuole eseguire i lavori di costruzione, l’utente ha il diritto di eseguirli personalmente e, dopo la fine dell’uso, di richiedere lo stesso risarcimento del titolare onesto.

§ 1290

L’utente è obbligato a sopportare i lavori di costruzione, anche se non necessari, se questo non lede il suo diritto o se risarcisce tutti i danni.

§ 1291

Il proprietario rimborsa al beneficiario il costo per il quale la cosa è stata migliorata, alle stesse condizioni come se fosse obbligato a rimborsarla all’amministratore delegato non autorizzato. Se il beneficiario ha sostenuto i costi per hobby o per decorazione, il beneficiario ha gli stessi diritti e obblighi del titolare onesto.

§ 1292

Si ritiene che l’oggetto, quando ricevuto dall’utente, fosse di qualità intermedia, in una condizione idonea per un uso corretto, e che contenesse tutto il necessario per tale uso.

§ 1293

Quando il consumo è finito, il frutto non appartiene ancora al proprietario. Tuttavia, il titolare rimborserà quanto l’utente ha speso per loro, in conformità con le disposizioni in materia di onesto titolare. Il consumatore ha diritto ad altri vantaggi a seconda della durata del consumo.

Disposizioni comuni
§ 1294

Se viene stabilito il diritto di utilizzo o il godimento di cose utilizzabili e sostituibili, l’utente o l’utente può disporre delle cose come desidera. Quando il suo diritto scade, restituirà la stessa quantità di cose dello stesso tipo e qualità.

§ 1295

(1) L’ utente o il beneficiario del capitale depositato per interessi ha diritto solo a questo interesse. Sul capitale, inoltre, maturano interessi all’utente o beneficiario, che a seguito di alcune modifiche prenderà il posto del capitale precedente.

(2) L’ utente o il beneficiario e il creditore decidono insieme se fare qualcosa con il preponente. Se non sono d’accordo, il tribunale deciderà.

(3) Il debitore sarà liberato dal debito solo rimborsando il capitale congiuntamente al creditore e alla persona che ne è l’utilizzatore o il beneficiario. Ciascuno dei due, creditore e utilizzatore o beneficiario, può solo esigere che il preponente sia depositato per custodia notarile o giudiziaria per entrambi.

§ 1296

Il proprietario non può richiedere all’utente o all’utente di mettere in sicurezza la sostanza, a meno che non vi sia un pericolo. Se non viene fornita alcuna garanzia, il proprietario può, se necessario, richiedere il rilascio della cosa per una vendita decente.

Facilità di manutenzione dell’appartamento
§ 1297

Se viene stabilita la praticità dell’appartamento, si considera che sia stata stabilita come una funzionalità d’uso.

§ 1298

Il proprietario ha il diritto di disporre liberamente di tutte le parti della casa a cui non si applica la servitù dell’appartamento e la necessaria supervisione non deve essere difficile per lui.

Sottosezione 6

Cessazione del servizio
§ 1299

(1) Una funzionalità cessa di esistere a causa di un cambiamento permanente, per il quale la cosa utile non può più servire la terra al potere o la persona avente diritto.

(2) Nel caso in cui un cambiamento permanente causi una sproporzione grossolana tra l’onere del servizio e il vantaggio del terreno o della persona avente diritto, il proprietario del servizio può richiedere una riduzione o annullamento del servizio per un ragionevole risarcimento.

§ 1300

(1) Se le parti convengono sull’abolizione del servizio inserito nell’elenco pubblico, il servizio si interrompe con la cancellazione dall’elenco pubblico.

(2) Il periodo per il quale è stato stabilito un servizio per qualcuno può anche essere organizzato in modo tale che il servizio cessi se un’altra persona raggiunge una certa età. In tal caso, si considera che la morte anticipata di tale persona non incida sulla durata del servizio.

§ 1301

Combinando la proprietà della sentenza e le cose di servizio in una persona, il servizio non finisce.

§ 1302

(1) Il servizio personale termina con la morte della persona avente diritto; quando estendono il ministero agli eredi, sono considerati eredi legali della prima classe. Se il servizio personale è stato acquisito da una persona giuridica, il servizio dura finché dura questa persona.

(2) Se il servizio serve al funzionamento dell’impianto, non termina con il trasferimento o il trasferimento dell’impianto o di una parte di esso, che sarà gestito come impianto separato.

Sottosezione 7

Fardelli reali
§ 1303

(1) Se una cosa è iscritta nell’elenco pubblico, può essere gravata da un onere reale in modo che il proprietario temporaneo della cosa sia obbligato come debitore nei confronti della persona avente diritto a dare qualcosa a lui oa fare qualcosa.

(2) Diverse cose possono essere caricate per lo stesso peso reale.

§ 1304

Un onere di tempo illimitato può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di rimborso devono essere stabilite in anticipo quando viene stabilito l’onere reale.

§ 1305

Se un reale onere è stabilito da un’azione legale, deriva dall’iscrizione in un elenco pubblico.

§ 1306

Se l’onere reale dipende dalla prestazione ripetuta, il beneficio trattenuto o il suo risarcimento può essere richiesto sia alla persona sotto la cui titolarità è maturato il beneficio, sia al proprietario presente, ma solo gravato dall’onere reale.

§ 1307

(1) Il proprietario della cosa gravata si asterrà da tutto ciò che potrebbe peggiorare la cosa a danno dell’avente diritto dal reale onere.

(2) Se la cosa non è sufficiente per l’onere reale dovuto alla colpa del suo proprietario o per una mancanza che si manifesta solo in seguito, nella misura in cui è stato considerato al suo stabilimento, il proprietario deve correggere questa situazione depositando una cauzione o comunque che il soggetto avente diritto al reale onere non abbia subito alcun danno.

§ 1308

Le disposizioni sulla cessazione dei servizi si applicano mutatis mutandis alla cessazione degli oneri reali.

Sezione 3

Lien
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1309

(1) Quando si assicura un debito tramite pegno, il creditore ha il diritto, se il debitore non adempie il debito correttamente e in tempo, di essere soddisfatto dai proventi della monetizzazione del pegno fino all’importo concordato e, se questo è non concordato, fino all’importo del credito con accessori as

(2) Un accordo che vieta la costituzione di un privilegio ha effetti nei confronti di una terza parte solo se tale divieto è iscritto nel registro dei pegni ai sensi di un altro regolamento legale o in un elenco pubblico, o se lo conosceva.

§ 1310

(1) Un pegno può essere qualsiasi cosa che può essere scambiata.

(2) Può anche essere stabilito un privilegio per una questione per la quale il debitore del privilegio acquisisce la proprietà solo in futuro. Se una cosa del genere è iscritta nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il privilegio deve esservi iscritto, se il proprietario della cosa è d’accordo.

§ 1311

(1) Un privilegio può garantire un debito di un determinato importo o un debito, il cui importo può essere determinato in qualsiasi momento durante il periodo del privilegio. Un privilegio può garantire un debito monetario o non monetario, contingente o anche uno che deve sorgere solo in futuro.

(2) Un privilegio può essere utilizzato anche per garantire debiti di un certo tipo sorti al debitore nei confronti del mutuatario in un determinato momento o anche vari debiti sorti nei confronti del mutuatario per lo stesso motivo legale.

Sottosezione 2

Sto fermandosi
§ 1312

(1) Un privilegio è stabilito da un contratto di privilegio. In esso, le parti concordano su cosa sia il pegno e per quale debito il vincolo è stabilito; se il debito è garantito come minore o più debiti, è sufficiente concordare fino all’importo più elevato del capitale che viene fornita la garanzia.

(2) Il pegno può essere determinato individualmente o in altro modo in modo che possa essere determinato in qualsiasi momento durante la durata del privilegio.

§ 1313

Il privilegio assicura il debito e i suoi accessori; se espressamente concordato, allora anche la penale contrattuale.

§ 1314

(1) Se una cosa mobile in pegno non viene consegnata a un pegno oa una terza parte che se ne prenda cura per conto del pegno, è necessaria una forma scritta per il contratto di pegno.

(2) Un contratto di pegno richiede la forma di un atto pubblico,

a) se il pegno è una pianta o altra cosa collettiva,

(b) se il pegno è un bene immobile che non è soggetto a iscrizione in un elenco pubblico, o

c) se il privilegio sul bene mobile sorge per iscrizione nel registro dei pegni.

§ 1315

Accordi vietati
(1) Sono vietati gli accordi in base ai quali il debitore o il creditore non può pagare il pegno.

(2) Fino all’arrivo del debito garantito, è vietato concordarlo

a) il creditore non pretenderà soddisfazione dal pegno,

b) il creditore può monetizzare il pegno in qualsiasi modo o mantenerlo a un prezzo qualsiasi o predeterminato;

(c) il creditore può prendere il frutto o beneficiare del pegno.

(3) Se il creditore o il creditore è un consumatore o una persona che è un piccolo o medio imprenditore, l’accordo con il contenuto di cui al paragrafo 2, lettera a), non viene preso in considerazione. (b) se si è verificato prima della scadenza del debito garantito o anche dopo che il debito garantito è scaduto.

§ 1316

Un privilegio su un elemento inserito nell’elenco pubblico deriva da una voce in questo elenco, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1317

(1) Un privilegio su una cosa mobile sorgerà in caso di consegna a un pegno. Se lo chiede al pegno, il creditore gli rilascerà un certificato di pegno in cui descrive il pegno in modo che sia sufficientemente distinto dalle altre cose.

(2) La consegna di una cosa mobile può essere sostituita da un segno in modo che la cosa sia contrassegnata come ferma. Se il privilegio è stato creato da una designazione, può essere invocato contro terzi se non è stato in buona fede; in caso contrario l’articolo è considerato non contrassegnato.

§ 1318

Se così determinato dal contratto di pegno, il privilegio sui beni mobili deriva dal pegno o dal pignorante che consegna la cosa a terzi per provvedere al pegno e al pignorante. Salvo diverso accordo, i pegni pagheranno i costi ad essi associati.

§ 1319

(1) Se il contratto di pegno lo prevede, un pegno su una cosa mobile deve essere creato mediante iscrizione nel registro dei pegni.

(2) Un privilegio su un bene immobile non iscritto nell’elenco pubblico, su una pianta e su un mobile di massa deve essere creato mediante iscrizione nel registro dei pegni.

(3) L’iscrizione nel registro dei pegni deve essere effettuata dal notaio che ha redatto l’accordo di pegno senza indebito ritardo dopo la conclusione dell’accordo di pegno.

Sospensione di una partecipazione in una società
§ 1320

(1) Se una quota di una società può essere liberamente trasferita, può essere stabilito anche un privilegio per essa; se una partecipazione può essere trasferita solo a determinate condizioni, le stesse condizioni sono richieste quando è sospesa. Ciò non si applica se la sospensione della quota è vietata o limitata dallo statuto.

(2) Se la quota è rappresentata da un titolo, solo questo titolo è una garanzia idonea.

§ 1321

Il contratto con il quale la società accetta la propria quota come garanzia non viene preso in considerazione.

§ 1322

(1) Un privilegio su una quota deriva dall’iscrizione nel registro pubblico in cui è registrata la società.

(2) Il creditore o il creditore deve notificare alla società la creazione del privilegio senza indebito ritardo; tuttavia, la notifica non è richiesta se l’organo competente della società ha dato il proprio consenso alla sospensione della partecipazione.

§ 1323

Qualora alla quota sia attribuito un diritto di voto, il mutuatario può esercitarlo solo previo accordo.

§ 1324

(1) Se il credito arriva, il mutuatario acquisisce il diritto a benefici monetari e altri benefici materiali derivanti dalla partecipazione nella società fino all’importo del debito garantito. Questi pagamenti sono inclusi nel pagamento del debito, a meno che le parti non convengano diversamente.

(2) Se un debitore personale o un debitore ipotecario in un procedimento giudiziario nega l’importo o l’esistenza di un debito, la prestazione ai sensi del paragrafo 1 deve essere fornita senza indebito ritardo dopo che l’importo o l’esistenza del debito è stata decisa da un tribunale; fino a quel momento, la persona che deve fornire il servizio non è in arretrato.

§ 1325

Il creditore deve notificare a tutti gli azionisti l’inizio dell’esercizio del privilegio. Se questi azionisti hanno un diritto di prelazione sulla quota, il diritto di prelazione scade se gli azionisti non lo esercitano al momento della monetizzazione del pegno.

§ 1326

Se ciò è stato concordato, il pegno acquisirà la quota in pegno nel momento in cui il suo tentativo di monetizzare la quota nell’esercizio del privilegio non ha avuto successo. Se non è stato convenuto che il pignorante acquisisca già la quota in pegno in questo momento, il pignorante può da questo momento esercitare i diritti sociali associati alla quota.

§ 1327

(1) Se il promotore non ha avuto successo nel tentativo di monetizzare la quota, può richiedere al promotore di trasferirgli la quota promessa in condizioni normali di lavoro per saldare il debito. Se il mutuatario non esercita il suo diritto entro un mese dal giorno in cui il suo tentativo di monetizzare la quota non è andato a buon fine, il suo diritto decade.

(2) Nepřevede-li zástavní dlužník podíl zástavnímu věřiteli do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k tomu vyzván, může se zástavní věřitel domáhat, aby obsah smlouvy určil soud.

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
§ 1328

(1) Zástavní právo k cennému papíru vznikne jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli. Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k cennému papíru tím, že zástavce nebo zástavní věřitel předá cenný papír a stejnopis zástavní smlouvy třetí osobě, aby pro ně zástavu opatrovala.

(2) Ke vzniku zástavního práva k cennému papíru na řad je potřebný i zástavní rubopis obsahující doložku „k zastavení“ nebo jiná slova stejného významu a označení zástavního věřitele.

(3) Se le parti convengono che un privilegio su un titolo al portatore derivi dall’iscrizione di un privilegio nel registro dei pegni, la consegna del pegno alla persona che iscrive il pegno nel registro dei pegni è richiesta per la durata di il privilegio.

§ 1329

(1) Se il titolo è già in custodia, verrà creato un pegno mediante notifica del creditore o del creditore consegnato al depositario insieme a una copia del contratto di pegno. Dal momento della consegna dell’avviso, è valido che la cauzione sia conservata per l’istituto ipotecario e per l’istituto ipotecario insieme. Le disposizioni del § 1328 paragrafo 2 non sono interessate da questo.

(2) Chiunque abbia mantenuto una garanzia in modo professionale deve contrassegnare la sua promessa nei suoi registri in modo che sia chiaro da lui chi è il pegno; deve essere immagazzinato separatamente, a meno che non si tratti di un deposito all’ingrosso.

§ 1330

Se la garanzia è già in pegno con un terzo sulla base di un contratto con il suo proprietario, la garanzia può essere rilasciata al creditore per la durata del pegno solo con il consenso del creditore.

§ 1331

(1) Viene creato un privilegio su un titolo contabile mediante registrazione nel conto del proprietario nei relativi registri. L’iscrizione deve essere effettuata dalla persona autorizzata a conservare questi registri su ordine del promotore di addebitare il proprio conto. Se l’ordine è presentato da un pegno, un debitore personale o un pegno, il privilegio deve essere registrato se l’ordinante dimostra l’istituzione del privilegio.

(2) Il privilegio deve essere cancellato dalle registrazioni pertinenti dalla persona autorizzata a conservare tali registrazioni. Se l’ordine è trasmesso da un pegno, un debitore personale o un pegno, il privilegio viene annullato se l’ordinante dimostra che si è verificato un fatto che è altrimenti il ​​motivo della risoluzione del privilegio.

§ 1332

(1) Per la durata del pegno sul titolo, il creditore può esercitare i diritti associati al titolo in pegno nella misura concordata dalle parti.

(2) Le disposizioni sull’adempimento di un credito costituito in pegno si applicano al reddito e ad altri benefici monetari derivanti da un titolo, a meno che il creditore non rinunci a tale diritto a favore del pegno.

Sospensione del conto del proprietario dei titoli dematerializzati
§ 1333

Un vincolo viene creato sul conto titoli contabile mediante registrazione in questo conto nei relativi registri. La sezione 1331 si applica mutatis mutandis alla registrazione e alla cancellazione di un privilegio.

§ 1334

(1) Il privilegio sul conto del titolare di titoli dematerializzati si applica a tutti i titoli registrati sul conto al momento della costituzione del privilegio, nonché ai titoli trasferiti sul conto ipotecato per la durata del privilegio. Le disposizioni che disciplinano il privilegio su singoli titoli si applicano ai titoli registrati in modo analogo su un conto in pegno.

(2) Se un titolo viene trasferito da un conto in pegno con il previo consenso del creditore, il trasferimento pone fine anche al privilegio su quel titolo.

Sospensione di un credito
§ 1335

(1) Un credito cedibile ad un altro può essere costituito in pegno. Se il pegno è un credito del debitore pegno nei confronti del pegno, il credito e il debito non scadono fondendo la persona del creditore e del debitore.

(2) Un pegno su un credito deve derivare dall’efficacia del contratto di pegno, a meno che non venga concordato un periodo successivo, tuttavia, il pegno avrà effetto sul debitore del credito costituito in pegno quando il creditore lo notifica o il pignoratario lo dimostra. Ciò non si applica se le parti hanno concordato di iscrivere un privilegio nel registro dei pegni.

§ 1336

(1) Prima della scadenza del debito garantito, il debitore può eseguire solo il creditore inseparabile e il debitore ipotecario per il credito costituito in pegno. Ciascuno di loro ha il diritto di chiedere al debitore di depositare la prestazione a beneficio di entrambi in custodia presso terzi; se il creditore e il creditore non sono d’accordo sul depositario, il tribunale lo nomina su proposta di una delle parti. Se arriva il debito garantito, il custode rilascia al mutuatario tutto il necessario per soddisfarlo.

(2) Se il debito garantito è dovuto, il creditore ha il diritto per il debitore di saldare i crediti costituiti in pegno solo nei suoi confronti; se li fa valere, notifica al creditore il credito costituito. Se il credito costituito in pegno non è ancora scaduto, il creditore ha diritto alla sua assegnazione.

§ 1337

Se i fondi sono regolati dal credito costituito in pegno, il promotore deve emettere al pegno tutto ciò che eccede il credito garantito, inclusi gli accessori e i costi al cui risarcimento ha diritto il pignorante. Se un’altra cosa è soddisfatta, il privilegio passa a questa cosa.

§ 1338

(1) Se l’azione legale del creditore è necessaria per la scadenza del credito costituito in pegno, in particolare la risoluzione o il recesso dal contratto, il consenso del creditore non è richiesto. L’istituto ipotecario può esigere che il creditore agisca legalmente se sussiste il rischio che la garanzia venga messa a repentaglio.

(2) Se è richiesta l’azione legale del debitore, tale azione legale avrà effetto se è stata notificata anche al mutuatario.

§ 1339

Se è stato pattuito un privilegio su un credito verso un conto, il mutuatario ha il diritto di ordinare alla persona che mantiene il conto di pagargli il saldo del conto fino all’importo del debito garantito, se gli comunica l’importo e la scadenza del debito garantito.

§ 1340

Le disposizioni delle sezioni 1336 e 1338 si applicano a meno che le parti non convengano diversamente. Se è convenuto che il creditore necessita del consenso del mutuatario per la risoluzione o altre azioni legali, il creditore può richiedere la concessione del consenso se esiste il rischio che la sicurezza sia messa a repentaglio.

§ 1341

Pegno futuro
(1) Se il pegno deve diventare una cosa per la quale il pegno deve acquisire un privilegio solo in futuro, il pegno sarà creato dal pegno che acquisisce il diritto di proprietà.

(2) Se è richiesta un’iscrizione nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni per la creazione di un privilegio e se vi è stato iscritto un futuro privilegio, il privilegio sarà creato dall’acquisizione del diritto di proprietà da parte del pegno.

§ 1342

Pegno da una decisione di un’autorità pubblica
Se un privilegio è stabilito da una decisione di un’autorità pubblica, il privilegio è creato dall’applicabilità della decisione, a meno che non sia specificato un periodo successivo nella stessa. Se per la creazione di un privilegio è altrimenti richiesta un’iscrizione nel registro dei pegni o in un apposito elenco pubblico, il vincolo deve essere iscritto in tale registro.

§ 1343

Fermare cose straniere
(1) Un pegno può dare in pegno una cosa straniera solo con il consenso del proprietario.

(2) Se un pignorante dà in pegno una cosa mobile straniera senza il consenso del proprietario, sorge un pegno se la cosa viene consegnata al pignorante e lui paga in buona fede che il pegno ha il diritto di pegno la cosa .

(3) Se qualcuno ha un diritto reale sulla cosa data in pegno incompatibile con il privilegio, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 1344

Se il pignorante dà in pegno la cosa mobile di un’altra persona nel banco dei pegni e se non è una cosa affidata dal proprietario al pignorante, il proprietario ha il diritto di estradare la cosa al gestore del banco dei pegni se dimostra di aver perso la cosa per perdita o atto di crimine intenzionale. L’operatore dell’impianto del banco dei pegni non ha il diritto di richiedere al proprietario di pagargli l’importo pagato al pegno o gli interessi maturati prima di emettere la cosa.

§ 1345

Pegno congiunto
Diverse cose possono essere fermate insieme per lo stesso debito. Se lo stesso debito è garantito da più pegni separati, il pegno può essere soddisfatto di uno o tutti i pegni.

Sottosezione 3

Scopo del privilegio
§ 1346

(1) Il privilegio si applica al pegno, alla sua aggiunta e ai suoi accessori, a meno che il contratto di pegno non specifichi qualcos’altro. Dei frutti e dei benefici, il privilegio si applica solo a quelli che non sono separati.

(2) Se un credito è costituito in pegno, il creditore detiene anche qualsiasi diritto a garanzia del credito.

§ 1347

Quando una cosa collettiva viene data in pegno, il privilegio si applica alle singole cose del pegno che appartengono al pegno e lo servono, ovunque si trovino. Un privilegio si applica a ogni singola cosa che viene aggiunta a una cosa collettiva e scade a ogni singola cosa che è separata dalla cosa collettiva.

§ 1348

Se, durante la durata del privilegio su una cosa collettiva, viene concordato un privilegio separato su una singola cosa appartenente al privilegio, il privilegio non sorge. Se un privilegio è sorto su una causa individuale prima che fosse aggiunto alla causa collettiva o prima che la causa collettiva fosse costituita, si applicano le disposizioni sull’ordine del privilegio.

§ 1349

La durata e la portata del privilegio sul titolo non sono influenzate dallo scambio del titolo in pegno da parte dell’emittente con il pegno con un altro titolo, né dalla conversione del titolo in un titolo contabile o dalla conversione di un libro- sicurezza di ingresso in una sicurezza. Se un titolo deriva da uno scambio o da una conversione, l’emittente gli fornisce una girata in pegno prima che il titolo sia emesso a una persona autorizzata a tenerlo con sé.

§ 1350

(1) Se un pegno viene trasformato in una cosa nuova, sia il privilegio che la cosa nuova saranno gravati.

(2) Se il pegno è combinato con un’altra cosa, il creditore ha il diritto di ripristinare la situazione precedente a spese del creditore. Se ciò non è possibile, il privilegio addebiterà l’intero importo, ma solo fino al valore del privilegio al momento della fusione. Se il pegno è stato valutato, si presume che il prezzo del pegno sia determinato dall’ammontare della valutazione.

§ 1351

Quando si divide una cosa promessa, il privilegio grava su tutte le cose create dalla divisione.

§ 1352

In caso di fusione di due pegni, ai fini del privilegio vengono trattati come se la fusione non fosse avvenuta; ciò non si applica se i pegni collegati garantiscono l’adempimento del debito stesso.

Sottosezione 4

Diritti e obblighi in virtù del privilegio
§ 1353

Il creditore si asterrà da qualsiasi cosa che peggiori il pegno a spese del creditore. Se l’atto del creditore diventa una sicurezza insufficiente del creditore o se la sicurezza insufficiente diminuisce, il creditore la completa di conseguenza.

§ 1354

(1) Se il pegno è assicurato e se si verifica un evento assicurato, la compagnia di assicurazioni deve adempiere al contratto di assicurazione del creditore se quest’ultimo dimostra in tempo alla compagnia di assicurazioni che il suo pegno è vincolato alla cosa, o se il il promotore lo notifica in tempo.

(2) Il mutuatario ha il diritto di trattenere la prestazione dal contratto di assicurazione e di esserne soddisfatto, se la sua richiesta non è adeguatamente e tempestivamente soddisfatta, salvo diverso accordo. Ciò che eccede il credito, comprensivo di accessori e costi, al cui rimborso ha diritto il creditore, il creditore deve emettere al creditore.

§ 1355

Se il pegno viene lasciato in uso a un altro senza il consenso del pignorante, non ha effetti giuridici nei confronti del pignorante. Ciò non si applica se le parti convengono che il consenso non è richiesto.

§ 1356

(1) Il creditore a cui è stato ceduto il pegno ha il diritto di averlo con sé per l’intera durata del pegno. È obbligato a prendersene cura come un vero e proprio manager e ha diritto al rimborso dei costi ad esso associati in qualità di titolare equo.

(2) Un creditore può utilizzare il pegno solo con il consenso del creditore e in modo innocuo per il creditore; se il creditore è in buona fede che il creditore è il creditore, il consenso del creditore sarà sufficiente. Salvo patto contrario, il beneficio del pegno è compensato con i costi di cui al paragrafo 1.

§ 1357

Se la cosa promessa è stata consegnata a una terza parte per la custodia, questa persona non può utilizzare la garanzia o consentire che venga utilizzata da un’altra persona o consegnarla a un’altra persona; se lo fa, è anche responsabile di un incidente che non pregiudicherebbe la sua promessa.

§ 1358

Se un fatto sostanziale registrato sul privilegio nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico cambia e se un’altra norma giuridica non impone l’obbligo di richiedere un cambiamento di iscrizione ad un’altra persona, l’interessato deve richiedere il cambiamento di iscrizione senza indebito ritardo; se non può essere determinato, il creditore deve richiedere un cambiamento di registrazione. Se più di una persona ha questo obbligo, è sufficiente che almeno uno di loro lo adempia.

Sottosezione 5

Esercizio del privilegio
§ 1359

(1) Non appena il debito garantito è dovuto, il pegno può essere soddisfatto nel modo concordato con il pegno o debitore pegno, per iscritto, altrimenti dai proventi della monetizzazione del pegno in un’asta pubblica o dalla vendita del pegno ai sensi di un’altra legge. Se il pegno è un titolo ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, sarà venduto su tale mercato o anche al di fuori di tale mercato almeno ad un prezzo determinato dal mercato regolamentato europeo.

(2) Il creditore ha diritto al rimborso dei costi necessari sostenuti nell’esercizio del diritto di costituzione in pegno nei confronti del creditore.

§ 1360

Se è stato concordato che il creditore può vendere il pegno in un modo diverso da un’asta pubblica, ciò sarà vincolante anche per il successore legale del creditore. Quando un pegno viene trasferito, il pegno notifica al cessionario il diritto del creditore di vendere il pegno in questo modo.

§ 1361

Se sono richieste azioni speciali contro il debitore affinché il credito maturi, tali azioni devono, se c’è una differenza nella persona del debitore personale e del debitore ipotecario, anche essere dirette contro il debitore ipotecario, in modo che il mutuatario possa essere soddisfatto dal mutuo.

§ 1362

(1) Il creditore deve notificare al creditore per iscritto l’inizio dell’esercizio del privilegio; dichiarerà nella notifica come sarà soddisfatto del pegno.

(2) Se il pegno è iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il pignorante deve assicurare l’iscrizione dell’inizio dell’esercizio del pegno anche in questo registro.

§ 1363

Se l’inizio dell’esercizio del pegno è stato notificato al pegno, non può alienare il pegno senza il consenso del pegno. La violazione del divieto non pregiudica i diritti del cessionario al quale il creditore ha trasferito la proprietà della cosa nel normale svolgimento dell’attività nel corso della sua attività, a meno che il cessionario non sapesse o avesse dovuto sapere dalle circostanze che l’applicazione del il privilegio era iniziato.

§ 1364

(1) Un pegno può monetizzare il pegno non prima di trenta giorni dopo aver notificato al pegno l’inizio dell’esercizio del pegno.

(2) Se l’inizio dell’esercizio del privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni solo dopo che il creditore ha notificato al creditore l’inizio dell’esercizio del privilegio, il periodo decorre trenta giorni dalla data di iscrizione nell’elenco pubblico o registro dei pegni.

(3) Se è stato concordato un periodo più breve prima della notifica, questo non sarà preso in considerazione.

§ 1365

(1) Se è convenuto che il pegno può vendere il pegno al di fuori di un’asta pubblica, è obbligato a procedere con cura professionale nella vendita nel proprio interesse e nell’interesse del pignorato in modo che venda il pegno a un prezzo al quale una cosa comparabile può essere solitamente venduta in circostanze comparabili in un dato momento e luogo. Se un mutuatario viola tale obbligo, ciò non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in buona fede.

(2) Se viene concordato il modo in cui il pegno monetizzerà il pegno, il creditore può in qualsiasi momento durante l’esercizio del pegno modificare il suo metodo vendendo il pegno in un’asta pubblica o monetizzandolo in conformità con un’altra legge. Il creditore notifica tempestivamente per iscritto al creditore la modifica delle modalità di esercizio del privilegio.

§ 1366

Se la persona interessata all’acquisto della cosa in pegno o il banditore lo richiede, il pignorante gli darà prova di aver notificato al pegno l’inizio dell’esercizio del privilegio.

§ 1367

(1) Il pegno tollera l’esercizio del privilegio, rilascia il pegno al pegno con i documenti necessari per la presa in consegna, la vendita e l’uso e gli fornisce l’altra necessaria collaborazione. Se una terza parte ha un privilegio o un atto, ha lo stesso obbligo.

(2) Chiunque ha con sé un pegno si asterrà da qualsiasi cosa che possa ridurre il valore del pegno; la normale usura non viene presa in considerazione.

§ 1368

(1) Un credito viene pagato dai proventi della monetizzazione del pegno, inclusi accessori e costi, al cui risarcimento ha diritto il creditore. Se un debito non monetario è stato garantito, si considera che il creditore abbia diritto alla prestazione monetaria fino all’importo del prezzo abituale del credito al momento in cui sorge il privilegio; ciò vale anche se l’accessorio debito garantito non è monetario.

(2) Il pagamento di un credito da un pegno dato in pegno conferisce al pegno gli stessi diritti come se avesse adempiuto il debito stesso.

§ 1369

Il creditore deve presentare una relazione scritta al creditore senza indebito ritardo dopo che il pegno è stato monetizzato, fornendo i dettagli della vendita del pegno e dei costi ad esso associati, nonché altri costi a cui ha diritto il pegno, i proventi di la vendita e il suo utilizzo.

§ 1370

Il debitore personale paga ciò che non ottiene se non paga quanto il credito quando il pegno è monetizzato. Il mutuatario deve ciò che più si guadagna.

Sottosezione 6

Esecuzione di un privilegio su più lienors
§ 1371

(1) Se al pegno è associato più di un privilegio, il loro ordine sarà determinato in base al momento della creazione del pegno. Se la creazione di un privilegio deve essere iscritta nell’elenco pubblico, il momento del deposito della domanda di registrazione è determinante per l’ordine.

(2) Se un pegno è una cosa per la quale il pegno deve acquisire la proprietà solo in futuro, l’ordine dei diritti di pegno sarà determinato in base al momento della conclusione del contratto di pegno; se il futuro vincolo è iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, decide l’ordine in cui sono state presentate le proposte di iscrizione.

(3) Se più vincoli sono allegati a beni mobili, il diritto del creditore del privilegio iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico secondo l’ordine di registrazione è soddisfatto a preferenza di un diritto derivante in altro modo. Il diritto derivante dalla restituzione del pegno al mutuatario oa terzi è soddisfatto in via preferenziale al diritto derivante dalla marchiatura della cosa con un segno.

§ 1372

(1) Se su un pegno sorge più di un privilegio, il pegno può disporre il loro ordine per iscritto. Il contratto è efficace nei confronti di terzi dall’iscrizione nel registro dei pegni, o nell’elenco pubblico, se l’iscrizione di un privilegio richiede l’iscrizione in tale elenco. L’iscrizione verrà proposta congiuntamente da tutti i creditori ipotecari che abbiano concordato l’ordine dei privilegi.

(2) Se l’accordo intende abbreviare i diritti di un creditore che non ha aderito all’accordo, non ha effetti legali contro di lui.

§ 1373

(1) Il creditore deve anche notificare l’inizio dell’esercizio del privilegio a coloro che hanno diritto alla soddisfazione nell’ordine che precede il suo ordine. Le disposizioni del § 1362 si applicano in modo analogo.

(2) Il creditore può monetizzare il pegno non prima di trenta giorni dopo la notifica a tutti i promotori ai sensi del paragrafo 1. Ciò non si applica se il creditore, che ha diritto alla soddisfazione nell’ordine che precede il suo ordine, lo notifica entro questo termine che inizia con l’esercizio del suo privilegio; se tale creditore non inizia l’esercizio del suo privilegio senza indebito ritardo, la sua notifica non è presa in considerazione.

§ 1374

(1) Se il pegno esercita un pegno che è il primo nell’ordine decisivo per la soddisfazione dei diritti di pegno (di seguito denominato “pegno preferenziale”), il pegno passa al cessionario non gravato da altri privilegi.

(2) Se i proventi della cessione del pegno eccedono il credito, inclusi gli accessori e le spese cui ha diritto, il pegno prioritario depositerà l’eccedenza in custodia giudiziaria a favore dei creditori di altri crediti evidenziati dal pegno e dal pegno, a meno che non concordi diversamente con loro.

(3) Dall’eccedenza, i creditori di altri crediti evidenziati dal privilegio saranno soddisfatti nell’ordine decisivo per il soddisfacimento dei privilegi. Ciò che resta viene dato al mutuatario.

§ 1375

(1) Se un pegno è esercitato da un pegno diverso dal creditore prioritario, il pegno gravato dai privilegi di quei creditori pegno il cui diritto alla soddisfazione precede il suo ordine passerà al cessionario. Questo pegno informerà tempestivamente il cessionario del pegno circa il trasferimento del pegno, compreso l’ingombro.

(2) Un creditore che esercita il suo privilegio e il creditore deve garantire l’iscrizione del cambiamento nella persona del creditore nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, se tale registrazione è richiesta per la creazione del privilegio, altrimenti compensare il danno causato.

(3) L’ articolo 1374 si applica mutatis mutandis ai diritti dei creditori in pegno il cui diritto alla soddisfazione segue l’ordine del creditore che esercita il privilegio ai sensi del paragrafo 1.

Sottosezione 7

Cessazione del privilegio
§ 1376

Se il debito garantito scade, scade anche il privilegio.

§ 1377

(1) Il privilegio scade, ma il reclamo continua,

a) se il pegno scade,

b) se il creditore rinuncia al privilegio,

c) se il creditore restituisce il pegno al creditore o al creditore,

d) se il creditore o il creditore paga al creditore il prezzo della cosa data in pegno, o

e) se scade il periodo per il quale è stato stabilito il privilegio.

(2) Gli effetti di cui al paragrafo 1 si verificano anche nel caso in cui un’altra persona abbia acquisito la proprietà della cosa in pegno in buona fede che la cosa non è gravata da un privilegio. Ciò non si applica se il privilegio è registrato nel registro dei pegni o in un elenco pubblico.

(3) Se la cosa e il privilegio non sono iscritti nell’elenco pubblico, gli effetti di cui al paragrafo 1 si verificano anche se il pegno, o parte di esso, è stato trasferito

(a) e il contratto di pegno prevede che il pegno o parte di esso possa essere trasferito senza vincoli mediante pegno; o

b) nel normale svolgimento dell’attività del cedente.

§ 1378

Se il pegno è iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico anche dopo la sua estinzione, si tratta di un vizio relativo al pegno.

§ 1379

(1) Se un privilegio iscritto nel registro dei pegni è scaduto, il pegno ne richiederà la cancellazione senza indebito ritardo e il pegno sarà cancellato. Ciò vale anche se il privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico, a meno che le parti non abbiano convenuto che il creditore del privilegio non richiederà la cancellazione del privilegio o il proprietario abbia richiesto la registrazione del privilegio rilasciato.

(2) Il creditore ha il diritto di presentare una richiesta di annullamento del diritto di costituzione in pegno; se il pegno non è scaduto dopo la scadenza del periodo, è cancellato dal registro dei pegni o dall’elenco pubblico, se il promotore dimostra la cessazione del pegno con un documento confermato dal pignorante o da una decisione del tribunale o altro documento pubblico. Se il creditore non conferma al creditore su sua richiesta la cessazione del privilegio, risarcirà il danno che ne deriva.

Sottosezione 8

Diritti del proprietario al momento del rilascio del pegno
§ 1380

Se il pegno viene svincolato dalla cessazione del pegno e l’iscrizione sul pegno non è stata ancora cancellata dall’elenco pubblico, il pegno si considera svincolato e il titolare della cosa può abbinare al pegno svincolato con un altro debito non eccedente il debito originario.

§ 1381

Se il proprietario lo richiede, deve essere iscritto nell’elenco pubblico che il privilegio viene svincolato e che la garanzia del debito originario è scaduta se dimostra l’estinzione del privilegio con un documento confermato dal mutuatario o con una decisione del tribunale o altro documento pubblico. Se il proprietario non garantisce un altro debito con il privilegio rilasciato entro dieci anni dalla registrazione del rilascio del privilegio, il suo diritto a farlo decade.

§ 1382

Se il rilascio di un privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico, può essere cancellato solo insieme al privilegio prima della scadenza di dieci anni.

§ 1383

Se il proprietario non ha garantito un nuovo debito con il privilegio rilasciato, il privilegio rilasciato non sarà preso in considerazione nella distribuzione dei proventi dopo che il pegno è stato monetizzato.

§ 1384

Se, al momento della creazione del privilegio o successivamente, il proprietario si impegna a non garantire un nuovo debito con un privilegio registrato in un ordine più favorevole, e se è iscritto nell’elenco pubblico, il privilegio rilasciato non può garantire il nuovo debito fino a quando il privilegio dura per il creditore a vantaggio che il proprietario ha assunto.

Sottosezione 9

Sostituzione del privilegio
§ 1385

Se il privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico, il proprietario della cosa può richiedere che il privilegio sia registrato nell’ordine del privilegio allegato alla cosa e per garantire il debito non eccedente il debito originario, purché entro un anno dopo la registrazione del nuovo privilegio cancellato il vecchio diritto di privilegio.

§ 1386

Il proprietario delle cose o il creditore a favore del quale deve essere stabilito il nuovo privilegio può chiedere la cancellazione del vecchio privilegio. Se non lo fa con successo entro un anno, il nuovo privilegio scadrà alla fine di questo periodo. L’autorità pubblica competente annulla il nuovo privilegio anche senza mozione, unitamente a tutte le iscrizioni ad esso relative.

§ 1387

Se il vecchio privilegio è vincolato da un altro diritto o restrizione iscritta nell’elenco pubblico, il nuovo privilegio può essere iscritto in tale elenco a condizione che il difetto venga cancellato o trasferito a un nuovo privilegio con il consenso delle parti.

§ 1388

Se il proprietario si impegna, al momento della costituzione del privilegio o successivamente, a non consentire la registrazione di un nuovo privilegio al posto del vecchio, e se è iscritto nell’elenco pubblico, il vecchio privilegio non può essere convertito in un nuovo.

§ 1389

Se un nuovo privilegio deve essere registrato al posto di più privilegi scritti in successione, le disposizioni della presente sottosezione si applicano mutatis mutandis.

Sottosezione 10

Legge sub-privilegio
§ 1390

Un privilegio nasce dalla costituzione in pegno di un credito, che testimonia il privilegio.

§ 1391

(1) Il consenso del creditore non è necessario per costituire in pegno il credito. Un pegno avrà effetto contro di lui,

a) se è stato informato della sua creazione; o

b) se il pegno è una cosa per la quale sorge il privilegio mediante iscrizione nel registro dei pegni o in apposito elenco pubblico, iscrizione in tale elenco; questa registrazione crea un sub-privilegio.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 può essere effettuata dal sub-pegno o dal sub-pegno; tuttavia, deve provare l’origine del sub-privilegio al debitore sub-privilegio.

§ 1392

Il sub-pegno non sarà liberato dall’obbligo ai sensi della Sezione 1353 consegnando la cosa al sub-pignorante.

§ 1393

Un sub-pegno può cercare soddisfazione da un sub-pegno invece di un sub-pegno non appena il debito garantito dal sub-pegno è dovuto.

§ 1394

Le disposizioni sul privilegio si applicano mutatis mutandis al privilegio.

Sezione 4

Diritto di ritenzione
§ 1395

(1) Chi è obbligato a consegnare un bene mobile straniero che ha con sé può, di sua spontanea volontà, trattenerlo per garantire il debito dovuto della persona a cui dovrebbe altrimenti consegnare la cosa.

(2) Un debito in sospeso può anche essere garantito da un privilegio,

a) se il debitore non garantisce altrimenti il ​​debito, sebbene avrebbe dovuto garantirlo secondo il contratto o secondo la legge,

(b) se il debitore dichiara che non sarà inadempiente, o

(c) se risulta altrimenti evidente che il debitore non sarà inadempiente sul debito a causa di circostanze che gli si sono verificate e che non erano o non avrebbero potuto essere note al creditore al momento in cui il debito è stato contratto.

§ 1396

(1) Una persona che lo ha ingiustamente con sé non può trattenere una cosa straniera, specialmente se l’ha sequestrata con la forza o con l’inganno.

(2) Anche una persona a cui è stato ordinato di disporre di una cosa straniera non può trattenerla in un modo incompatibile con l’esercizio del diritto di detenzione; ciò non si applica se il caso era con lui al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, in cui si sta risolvendo il fallimento o l’imminente fallimento del debitore.

§ 1397

(1) Chi ha trattenuto una cosa straniera deve notificare al debitore la sua detenzione e il suo motivo. Se il creditore ha la cosa con sé sulla base di un contratto concluso per iscritto, richiede anche la notifica per iscritto.

(2) Il creditore è obbligato a prendersi cura della cosa detenuta come un vero dirigente e ha il diritto al rimborso delle spese nei confronti del debitore in quanto titolare. Il creditore può utilizzare l’oggetto trattenuto solo con il consenso del debitore e in modo innocuo per il debitore. Salvo diverso accordo, il vantaggio è compensato con i costi di cui al paragrafo 1.

§ 1398

Il creditore che ha assicurato il suo credito con il diritto di ritenzione ha diritto a una soddisfazione preferenziale rispetto ad un altro creditore, compreso il mutuatario, dai proventi della monetizzazione della cosa detenuta. § 1359 si applica in modo simile alla monetizzazione di una cosa sequestrata da un creditore.

§ 1399

Il diritto di ritenzione scade

a) risoluzione del debito garantito o oggetto sequestrato,

b) se il creditore rinuncia al diritto di ritenzione unilateralmente o di concerto con il proprietario della cosa detenuta,

(c) se la cosa è definitivamente recuperata dal creditore, o

d) se al creditore è data una garanzia sufficiente.

Parte 6

Gestione dei beni altrui
Sezione 1

Disposizioni generali sulla gestione dei beni di terzi
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1400

(1) Chiunque sia incaricato dell’amministrazione di beni che non gli appartengono, a beneficio di qualcun altro (di seguito denominato “beneficiario”), è l’amministratore di beni stranieri.

(2) Si considera che l’ amministratore agisca legalmente in qualità di rappresentante del proprietario.

§ 1401

(1) L’amministratore svolge le sue funzioni di persona. Può delegare i suoi poteri ad un’altra persona o essere altrimenti rappresentato solo in procedimenti giudiziari individuali; in tal modo, è obbligato a selezionare attentamente una persona del genere e a dargli istruzioni sufficienti.

(2) Se l’amministratore può rappresentare in modo ingiustificato un’altra persona o se affida illegalmente a un’altra persona l’esercizio dei suoi poteri, è responsabile nei confronti del beneficiario in solido per tutto ciò che ha fatto.

§ 1402

(1) Si considera che l’ amministratore abbia diritto alla normale remunerazione in base alla natura dei suoi servizi.

(2) Chi gestisce i beni altrui senza motivo legale non ha diritto alla remunerazione.

§ 1403

L’amministratore distribuirà i profitti e le spese tra i beneficiari in conformità con lo statuto o un altro contratto, altrimenti il ​​più equamente possibile in relazione alla natura e all’oggetto dell’amministrazione e alle circostanze della sua origine in relazione agli usi generali. A meno che non si possa stabilire un rapporto diverso per la distribuzione degli utili e dei costi tra i beneficiari, queste quote sono le stesse.

§ 1404

Se per una determinata condotta è richiesto il consenso del beneficiario, il tribunale può sostituirlo con una decisione se il beneficiario è sconosciuto o se il parere del beneficiario non può essere accertato in tempo. Ciò vale anche se il beneficiario rifiuta di dare il consenso senza un motivo valido.

Sottosezione 2

Gestione semplice dei beni altrui
§ 1405

Chi esegue la semplice amministrazione dei beni altrui fa tutto il necessario per preservarli.

§ 1406

Con la semplice amministrazione, l’amministratore esercita tutti i diritti relativi al bene gestito e lo gestisce adeguatamente. L’amministratore non può modificare lo scopo della proprietà gestita senza il consenso del beneficiario.

§ 1407

Se l’amministratore gestisce i fondi, deve spenderli con prudenza. Se qualcosa delle risorse gestite è stato speso in un certo modo in precedenza, l’amministratore può modificare il metodo scelto in un secondo momento.

§ 1408

(1) L’amministratore può alienare qualcosa dalle attività gestite se è nell’interesse di preservare il valore, la natura e lo scopo delle attività gestite o se è necessario pagare i debiti associati a queste attività; altrimenti solo a titolo oneroso. Allo stesso scopo, l’amministratore può costituire in pegno o altrimenti utilizzare i beni in gestione come garanzia. L’amministratore deve dare il consenso del beneficiario a questi procedimenti legali.

(2) L’ amministratore non ha bisogno del consenso all’alienazione della proprietà se è in pericolo di rapida distruzione o se è probabile che perda rapidamente valore.

Sottosezione 3

Gestione completa di beni di terzi
§ 1409

Chi è incaricato della piena amministrazione dei beni di terzi, cura la loro riproduzione e applicazione nell’interesse del beneficiario.

§ 1410

Il fiduciario può fare tutto ciò che è necessario e utile con i beni in gestione.

Sezione 2

Regole di gestione
Sottosezione 1

Obblighi dell’amministratore nei confronti del beneficiario
§ 1411

L’amministratore di beni di terzi esercita i propri poteri e svolge le proprie mansioni con la cura di un proprio responsabile.

§ 1412

(1) Se ci sono più beneficiari, contemporaneamente o in sequenza, l’amministratore deve agire in modo imparziale nei confronti di tutti loro e tenere conto dei rispettivi diritti.

(2) Se l’amministratore è egli stesso un beneficiario, deve tenere conto dei suoi interessi allo stesso modo degli interessi degli altri beneficiari ed esercitare i suoi poteri nell’interesse comune.

§ 1413

Se non vi è alcun interesse o diritto derivante dall’azione legale da cui è derivata l’amministrazione, l’amministratore deve informare il beneficiario e la persona che sovrintende all’amministrazione della proprietà o l’interesse del beneficiario senza indebito ritardo.

(a) qualsiasi interesse nell’impresa o attività che persegue un’attività che può essere in conflitto con gli interessi del beneficiario; e

(b) qualsiasi diritto che può esercitare sul beneficiario o in relazione alle attività gestite.

§ 1414

Il fiduciario tiene registri affidabili dei beni in gestione e non può mescolare i propri beni con quelli sotto la sua gestione.

§ 1415

(1) L’amministratore può diventare parte del contratto relativo alla proprietà gestita, acquisire contrattualmente il diritto su questa proprietà o acquisire il diritto al beneficiario solo con il consenso del beneficiario.

(2) L’amministratore può utilizzare la proprietà gestita o le informazioni ottenute durante l’amministrazione a proprio vantaggio solo con il consenso del beneficiario, a meno che la possibilità di tale utilizzo non sia determinata dallo statuto o da un altro contratto o se così previsto dalla legge .

§ 1416

L’amministratore può trasferire gratuitamente la proprietà affidata solo se è direttamente nella natura dell’amministrazione, o se si tratta di un bene di valore trascurabile, che l’amministratore dispone nell’interesse del beneficiario o in conformità con lo scopo di l’amministrazione.

§ 1417

L’amministratore non risarcirà i danni alla proprietà causati da forza maggiore, invecchiamento o altri sviluppi naturali e la normale usura con un uso corretto.

§ 1418

Nel determinare il compenso del trustee, il tribunale può ridurre l’entità del risarcimento solo in relazione alle circostanze in cui l’amministrazione è stata accettata, o se il trustee esegue l’amministrazione gratuitamente, o se il trustee è un minore o se la sua giurisdizione è limitata.

Sottosezione 2

Obblighi dell’amministratore e del beneficiario nei confronti di terzi
§ 1419

(1) L’ amministratore non assume alcun obbligo personale da un obbligo che ha concordato con un’altra persona per conto del beneficiario. Ciò vale anche se è chiaro che l’amministratore agisce per conto del fondo fiduciario.

(2) Se l’amministratore agisce per conto del beneficiario in nome proprio nell’esercizio dei suoi poteri, è obbligato insieme al beneficiario; tuttavia, al beneficiario può essere richiesta la prestazione solo dal patrimonio gestito. Questo è vero anche se il fiduciario ha agito per conto del trust, anche se questo non era ovvio.

§ 1420

Se l’amministratore supera la sua competenza, è personalmente obbligato ad agire. Tuttavia, se la terza parte si è basata in buona fede sulla corretta esecuzione dei poteri del trustee, o se il beneficiario ha confermato, anche se solo tacitamente, le azioni legali del trustee, il trustee e il beneficiario sono responsabili in solido,

§ 1421

L’amministratore eccede i suoi poteri se lo esercita lui stesso, anche se avrebbe dovuto farlo insieme ad un’altra persona; ciò non si applica se questa procedura ha beneficiato più delle masse gestite di quanto si debba spendere per esse.

§ 1422

Se una persona indipendente finge a un terzo che un’altra persona è l’amministratore della sua proprietà, il contratto concluso in buona fede con questa altra persona conferisce alle parti gli stessi obblighi come se la proprietà del precursore fosse in gestione.

Sottosezione 3

Inventario, sicurezza e assicurazione
§ 1423

(1) L’amministratore deve compilare l’inventario, garantire il corretto svolgimento dell’amministrazione o assicurare la proprietà affidata, se così previsto dallo statuto o da un altro contratto o se così previsto dalla legge.

(2) Su proposta del beneficiario o di un’altra persona che ha un interesse legale in esso, il tribunale può imporre un obbligo all’amministratore ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto del valore della proprietà gestita, della posizione delle parti e altre circostanze del caso. La proposta non può essere accolta se contraddice il contratto di costituzione dell’amministrazione concluso tra l’amministratore e il beneficiario.

§ 1424

(1) Se l’amministratore è obbligato a compilare l’inventario, deve dichiarare in esso un elenco fedele e accurato dei beni inclusi nell’amministrazione, incluso un elenco di documenti significativi.

(2) Gli oggetti di uso personale inclusi nell’inventario possono essere descritti solo in termini generali, a meno che tra questi elementi di valore non siano insignificanti.

§ 1425

I beni descritti nell’inventario si considerano in buono stato alla data dell’inventario.

§ 1426

L’amministratore consegna l’inventario alla persona che ne ha affidato l’amministrazione, al beneficiario e alla persona convenuta o prevista dalla legge. Il Beneficiario o un’altra persona avente un interesse legale a farlo ha il diritto di opporsi all’inesattezza dell’inventario in uno qualsiasi dei suoi articoli o di richiedere la compilazione di un nuovo inventario.

§ 1427

(1) L’amministratore ha il diritto di assicurare i beni in gestione a spese del beneficiario contro i rischi comuni.

(2) L’amministratore ha il diritto di assicurare la sua responsabilità patrimoniale dall’amministrazione a spese del beneficiario, se esegue l’amministrazione gratuitamente.

Sottosezione 4

Gestione congiunta
§ 1428

Diversi amministratori incaricati della gestione congiunta decideranno e delibereranno a maggioranza dei voti, a meno che il contratto non disponga diversamente o la legge disponga diversamente. Ciascuno dei co-trustee è considerato titolare di un voto.

§ 1429

(1) Se i trustee congiunti non sono in grado di agire ai sensi della Sezione 1411 per un ostacolo causato da un evento legale, per inattività sistematica o resistenza sistematica di un trustee, o per un altro motivo simile, altri trustee possono decidere e agire in modo indipendente nelle questioni necessarie per mantenere lo status quo. In altre materie, possono farlo con il consenso del tribunale.

(2) Se la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il tribunale può decidere, su richiesta di una persona che ha un interesse legale in essa, che gli amministratori possono decidere e agire in un modo diverso da § 1428 che uno degli amministratori farà avere un voto decisivo o decidere sull’ulteriore esercizio dell’amministrazione in un altro modo appropriato alle circostanze del caso.

§ 1430

Gli amministratori sono responsabili in solido per l’amministrazione congiunta, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1431

(1) Se uno dei trustee congiunti non notifica senza indugio agli altri trustee che non è d’accordo con la decisione, e se non lo notifica al beneficiario senza indebito ritardo, si considera che abbia approvato la decisione.

(2) Se i trustee congiunti hanno preso una decisione in assenza di uno di loro, si considera che l’assente abbia approvato la decisione, a meno che non abbia notificato il suo disaccordo agli altri trustee e al beneficiario senza indebito ritardo dopo aver appreso della decisione.

Sottosezione 5

Investimenti prudenti
§ 1432

Il fiduciario decide sugli investimenti in relazione al rendimento e al profitto atteso; ove possibile, alloca il rischio di investimento in modo da ottenere un rapporto tra reddito fisso e reddito variabile ragionevolmente commisurato alle condizioni economiche.

§ 1433

All’amministratore è vietato acquisire per il beneficiario più del 5% delle azioni dello stesso emittente. Al Trustee è inoltre vietato acquisire per un beneficiario una quota, un’obbligazione o un altro titolo di debitore di una persona che ha violato l’obbligo di pagare un reddito dalla garanzia; l’amministratore non può nemmeno concedere un prestito a tale persona.

§ 1434

L’amministratore può depositare i fondi gestiti in un conto presso una banca, banca estera o cooperativa di risparmio e credito, con possibilità di ritirarli su richiesta o entro trenta giorni.

§ 1435

L’investimento può essere stato effettuato dall’amministratore prima di subentrare nell’amministrazione, anche se non è stato prudente.

Sottosezione 6

Fatturazione
§ 1436

(1) L’amministratore presenta al beneficiario una dichiarazione di amministrazione almeno una volta all’anno. In caso di più amministratori, devono presentare una dichiarazione congiunta, a meno che il contratto non preveda o la legge disponga diversamente a causa della divisione dei loro poteri.

(2) La dichiarazione deve essere così dettagliata che sia possibile verificarne l’accuratezza.

§ 1437

L’amministratore consente al beneficiario di rivedere i libri e i registri relativi all’amministrazione in qualsiasi momento e gli fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie sul modo in cui viene condotta l’amministrazione.

Sezione 3

Fine dell’amministrazione
§ 1438

L’attività dell’amministratore si conclude con le dimissioni, il licenziamento, la limitazione all’autodeterminazione di una persona ancora indipendente, o un certificato di insolvenza dell’amministratore.

§ 1439

L’amministrazione scade allo scadere del periodo per il quale è stata costituita, al raggiungimento dello scopo o alla cessazione del diritto del beneficiario sull’immobile gestito.

§ 1440

(1) Se l’amministratore dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica, le sue funzioni terminano con la consegna di una dichiarazione di dimissioni alla persona autorizzata a chiamare un nuovo amministratore, a meno che questa dichiarazione non si applichi alle dimissioni in una data successiva. L’amministratore consegna la dichiarazione di dimissioni anche agli altri amministratori, al beneficiario e al supervisore dell’amministrazione.

(2) L’amministratore non può ritirarsi dall’amministrazione in un momento inappropriato, o in altro modo ritirare i suoi obblighi di una corretta amministrazione mediante dimissioni, altrimenti risarcirà il danno ai sensi della parte quarta della presente legge.

§ 1441

Chi ha nominato un amministratore può revocarlo mediante dichiarazione scritta.

§ 1442

L’azione legale della persona che ha agito in buona fede in qualità di amministratore che l’amministrazione non è ancora terminata è vincolante per il beneficiario. Il Beneficiario è anche vincolato dall’azione legale della persona che ha cessato di essere il trustee, se l’altra parte ha agito in buona fede per la durata dell’amministrazione.

§ 1443

Al termine dell’amministrazione, il curatore farà tutto il necessario per prevenire il danno, con effetto vincolante per il beneficiario.

§ 1444

(1) Se l’amministratore muore o cessa di esistere, la persona che è obbligata a organizzare gli affari dell’amministratore deve, senza indebito ritardo dopo aver appreso della morte o della cessazione dell’amministratore, notificare la cessazione dell’amministrazione alla persona che ha affidato l’amministrazione, così come il beneficiario e altri a una persona concordata o prevista dalla legge. Ciò vale anche se l’amministrazione ha cessato di esistere perché l’amministratore era soggetto a limitazioni di diritto.

(2) Chiunque sia obbligato a notificare ai sensi del paragrafo 1 deve fare tutto ciò che è altrimenti autorizzato o obbligato a fare al momento della cessazione dell’amministrazione dell’amministratore.

§ 1445

L’amministratore presenta una dichiarazione al beneficiario al termine dell’amministrazione. La fattura sarà presentata anche all’amministratore che ne fa le veci. Le disposizioni delle sezioni 1426 e 1427 si applicano mutatis mutandis.

§ 1446

(1) Al termine dell’amministrazione, l’amministratore deve consegnare la proprietà gestita al beneficiario o al nuovo amministratore nel luogo in cui si trova questa proprietà, salvo diverso accordo.

(2) L’obbligo di cedere la proprietà gestita include il rilascio di tutto ciò che il trustee ha ottenuto per il beneficiario durante l’amministrazione, incluso il compenso a cui il trustee è tenuto ai sensi delle disposizioni precedenti.

§ 1447

L’amministratore ha il diritto di ritenzione dei beni che è tenuto a svincolare per garantire i suoi crediti verso l’amministrazione. Tuttavia, se l’amministratore deve emettere fondi, deve compensare l’eventuale credito con il credito reciproco del beneficiario.

Sezione 4

Fondo fiduciario
Sottosezione 1

Il concetto di fondo fiduciario e la sua origine
§ 1448

(1) Un fondo fiduciario viene creato separando la proprietà dalla proprietà del fondatore affidando all’amministratore la proprietà per uno scopo specifico mediante contratto o acquisizione in caso di morte, e l’amministratore fiduciario si impegna a detenere e gestire questa proprietà.

(2) La costituzione di un fondo fiduciario crea una proprietà separata e indipendente della proprietà assegnata e l’amministratore fiduciario è obbligato a rilevare questa proprietà e la sua amministrazione.

(3) I diritti di proprietà sulla proprietà nel fondo fiduciario devono essere esercitati in nome proprio per conto del fondo dall’amministratore fiduciario; tuttavia, le attività nel fondo fiduciario non sono né di proprietà del trustee, né di proprietà del fondatore, né di proprietà della persona da trasferire dal fondo fiduciario.

§ 1449

(1) Lo scopo di un fondo fiduciario può essere di utilità pubblica o privata.

(2) Un fondo fiduciario istituito per uno scopo privato serve a beneficio di una determinata persona o nella sua memoria. Questo fondo può essere costituito anche allo scopo di investire a scopo di lucro da distribuire tra i fondatori, dipendenti, soci o altre persone.

(3) Lo scopo principale di un fondo fiduciario di pubblica utilità potrebbe non essere quello di realizzare un profitto o di gestire un impianto.

§ 1450

(1) Il fondo fiduciario deve avere una propria designazione.

(2) La designazione di un fondo fiduciario deve esprimere il suo scopo e contenere le parole “fondo fiduciario”.

§ 1451

(1) Un fondo fiduciario viene istituito quando l’amministratore fiduciario accetta l’autorizzazione a gestirlo; in caso di più fiduciari è sufficiente che almeno uno di essi accetti l’autorizzazione.

(2) Un fondo fiduciario viene istituito il giorno della registrazione nel registro dei fondi fiduciari.

(3) Tuttavia, se il fondo fiduciario è stato costituito per acquisizione in caso di morte, sarà creato dalla morte del testatore. È iscritto nel registro dei fondi fiduciari dopo la sua istituzione.

§ 1452

(1) Ogni fondo fiduciario deve avere uno statuto. Lo statuto del fondo fiduciario è emanato dal fondatore. Se un fondo fiduciario viene costituito per acquisizione in caso di morte, si applica mutatis mutandis il § 311.

(2) Lo statuto deve contenere almeno

a) la designazione del fondo fiduciario,

b) identificazione delle attività che costituiscono il fondo fiduciario al suo inizio,

c) definizione dello scopo del fondo fiduciario,

d) condizioni per la prestazione del fondo fiduciario,

(e) un’indicazione della durata del fondo fiduciario; se non dichiarato, il fondo è stato costituito per un periodo indefinito,

(f) se il trust deve essere utilizzato da una persona da intendersi, la designazione di tale persona o il modo in cui la persona designata deve essere designata, e

(g) il numero di amministratori e il modo in cui agiscono.

(3) Lo statuto richiede la forma di un atto pubblico.

Sottosezione 2

Gestione di fondi fiduciari
§ 1453

(1) Il fiduciario può essere qualsiasi persona indipendente.

(2) Una persona giuridica può essere un trustee, se così previsto dalla legge.

§ 1454

Alle condizioni specificate nel § 1453, il trustee può anche essere il fondatore del fondo fiduciario o la persona da adempiere dal fondo fiduciario. In tal caso, tuttavia, il trust deve avere un altro fiduciario di terze parti e gli amministratori devono agire legalmente congiuntamente.

§ 1455

(1) Il trustee è nominato e rimosso dal fondatore. Il fondatore può specificare nello statuto un altro metodo di nomina o revoca del trustee.

(2) Su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, il tribunale nomina un trustee se la persona autorizzata a farlo non è nominata entro un termine ragionevole o se non può essere stabilita ai sensi del paragrafo 1.

§ 1456

Il trustee ha diritto alla piena gestione del patrimonio del fondo fiduciario. Il trustee deve essere inserito nell’elenco pubblico o in altri registri come proprietario dei beni nel fondo fiduciario con la nota “trustee”.

Sottosezione 3

Premuroso
§ 1457

(1) Il fondatore ha il diritto di nominare la parte designata e di determinare le prestazioni dal fondo fiduciario, a meno che lo statuto del fondo fiduciario non determini qualcos’altro.

(2) Se il fondatore non esercita il diritto ai sensi del paragrafo 1, il fiduciario è nominato dal fiduciario e assegnato a lui dal fondo fiduciario. Nel caso di un fondo fiduciario istituito per uno scopo privato, il trustee può esercitare questo diritto se lo statuto determina la cerchia delle persone da cui la persona designata può essere nominata.

(3) La nomina o altra designazione di un fondo fiduciario previsto istituito per uno scopo privato avrà effetto il giorno in cui il fondo fiduciario previsto è stato iscritto nel registro dei fondi fiduciari.

(4) Alla persona designata può essere concesso il diritto a frutti o benefici dal fondo fiduciario o il diritto alla proprietà dal fondo fiduciario, o alle quote in essi.

§ 1458

(1) Chiunque abbia il diritto di nominare la persona designata o di determinare la sua prestazione dal fondo fiduciario procederà in conformità con lo statuto e la sua discrezione. Può modificare o revocare la sua decisione alle condizioni previste dallo Statuto.

(2) Nessuno ha il diritto di nominare una persona fittizia o di determinare la sua prestazione dal fondo fiduciario per il proprio profitto.

§ 1459

Il diritto della persona designata all’esecuzione del fondo fiduciario sorge alle condizioni stabilite dallo statuto.

§ 1460

(1) Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata ad adempiere deve sorgere non oltre cento anni dopo l’istituzione del fondo fiduciario, anche se lo statuto specificava un periodo successivo. Tuttavia, anche dopo cento anni, può sorgere il diritto di adempimento per la persona designata, che per statuto deve ricevere una quota del patrimonio al più tardi allo scadere dell’ultimo diritto a frutti o benefici, nonché per la persona designata che era il fondatore o il fondatore del bambino o un suo contemporaneo, se, secondo lo statuto, deve entrare in carica al più tardi alla morte o all’estinzione della persona designata nell’ordine precedente per ricevere i frutti o vantaggi in ordine; durante la sua vita, altre persone possono ricevere frutti o benefici con lui.

(2) Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata ai frutti o ai benefici scadrà non oltre cento anni dopo l’istituzione del fondo fiduciario; nell’uomo, tuttavia, tale diritto può durare fino alla sua morte.

§ 1461

(1) Per la durata del fondo fiduciario, la parte designata ha il diritto di richiedere la prestazione pertinente in conformità con lo statuto.

(2) Un fondo fiduciario previsto istituito per uno scopo privato può rinunciare ai diritti di cui al paragrafo 1 con una dichiarazione resa sotto forma di atto pubblico.

§ 1462

Se era un diritto alla frutta o ai benefici e se non c’è nessun altra persona designata a cui tale diritto potrebbe passare, passa alle persone designate a cui appartiene il diritto di proprietà dal fondo fiduciario.

Sottosezione 4

Supervisione della gestione del fondo fiduciario
§ 1463

(1) La supervisione sull’amministrazione del fondo fiduciario deve essere eseguita dal fondatore e dalla persona identificata come persona designata, o da altre persone, se così stabilito dallo statuto.

(2) Nei casi previsti dalla legge, l’amministrazione del fondo fiduciario è controllata da un’altra persona o gruppo di persone o da un’autorità pubblica.

§ 1464

Se viene istituito un fondo fiduciario a beneficio di un fiduciario che non è ancora il giorno in cui è stato istituito il fondo o che non può essere determinato il giorno in cui è costituito il fondo, il fondatore nomina una persona autorizzata a sovrintendere all’amministrazione del fondo. nell’interesse del fiduciario. Se ciò non è possibile o se il fondatore è inattivo, il tribunale nomina tale persona su proposta del trustee o della persona interessata.

§ 1465

(1) Il trustee deve consegnare senza indebito ritardo a una persona che ha il diritto di supervisionare l’amministrazione del fondo fiduciario per legge, indicando almeno la designazione, lo scopo e la durata del fondo fiduciario e il suo nome e indirizzo. La notifica non è necessaria se questi fatti sono già noti al supervisore.

(2) Su richiesta della persona che ha il diritto di supervisionare l’amministrazione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario deve consentire il controllo dei documenti sul fondo fiduciario e presentargli la dichiarazione, il rapporto o altre informazioni richieste.

§ 1466

(1) Zakladatel, obmyšlený nebo i jiná osoba, která na tom má právní zájem, může soudu navrhnout, aby svěřenskému správci určité jednání uložil nebo zakázal, anebo aby svěřenského správce odvolal nebo jmenoval nového. Tyto osoby se také mohou dovolat neplatnosti právního jednání, kterým správce poškozuje svěřenský fond nebo právo obmyšleného; nabyla-li však třetí osoba právo v dobré víře, nesmí to vést k její újmě.

(2) Soud pověří osobu uvedenou v odstavci 1 na její návrh zahájením nebo vedením řízení v zájmu svěřenského fondu místo svěřenského správce a jeho jménem, je-li svěřenský správce bez dostatečného důvodu nečinný.

§ 1467

Se il trustee, il fondatore o il partecipante deliberato agiscono per violare intenzionalmente i diritti del creditore del fondatore o danneggiare il trust, saranno responsabili in solido.

Sottosezione 5

Modifiche ai fondi fiduciari
§ 1468

Chi aumenta il patrimonio di un fondo fiduciario per contratto o acquisizione in caso di morte non è il suo fondatore. Il bene così acquisito è soggetto ad amministrazione ai sensi di statuto e di legge.

§ 1469

(1) Il tribunale può, su istanza di una persona con un interesse legale, decidere di annullare il trust se il raggiungimento dello scopo del trust è impossibile o difficile da raggiungere, in particolare a causa di circostanze sconosciute al fondatore o imprevedibile per il fondatore. Nel caso di un trust costituito per uno scopo di pubblica utilità, il tribunale può decidere di sostituire il suo scopo originario con uno scopo simile.

(2) Se, in conformità con l’intenzione originale del fondatore del fondo fiduciario, lo scopo del fondo fiduciario può essere raggiunto o meglio beneficiato da lui modificando lo statuto del fondo, il tribunale modificherà lo statuto.

§ 1470

Prima della decisione ai sensi del § 1469, il tribunale richiede il parere del fondatore o del suo successore legale, del fiduciario, del previsto e della persona che sovrintende all’amministrazione del fondo fiduciario, a meno che non siano il firmatario.

Sottosezione 6

Scioglimento del fondo fiduciario
§ 1471

Se il periodo per il quale è stato istituito il trust scade, se viene raggiunto lo scopo per il quale è stato istituito il trust, o se il tribunale lo decide, l’amministrazione del trust termina. Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, la sua amministrazione cessa anche se tutte le considerazioni rinunciano al diritto alla prestazione da parte del fondo fiduciario.

§ 1472

Alla cessazione della gestione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario rilascia la proprietà alla persona che ne ha diritto. Si considera che il designato e, in caso contrario, il fondatore del trust abbiano diritto alla proprietà; se nessuno di essi, la proprietà rientra nella proprietà dello Stato.

§ 1473

(1) Se l’amministrazione di un trust istituito per uno scopo di pubblica utilità cessa di esistere perché questo scopo non può essere soddisfatto, il tribunale decide su mozione dell’amministratore del trust che la proprietà sarà trasferita a un altro trust o di proprietà di un legale entità che persegue il raggiungimento dello scopo più vicino allo scopo originario del fondo fiduciario. Prima di emettere una decisione, il tribunale richiede il parere della persona incaricata della gestione del trust.

(2) Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non può essere emessa se lo statuto del fondo fiduciario determina come la proprietà deve essere smaltita allo scioglimento del fondo fiduciario.

§ 1474

Se il trustee dispone della proprietà in conformità con lo statuto alla cessazione dell’amministrazione, o se emette la proprietà in conformità con § 1472 o la trasferisce in conformità con § 1473, il fondo fiduciario cesserà di esistere. Il trustee presenta una proposta per la cancellazione del fondo fiduciario dal registro dei fondi fiduciari entro trenta giorni dalla cessazione del fondo fiduciario.

TITOLO III

DIRITTO SULL’EREDITÀ
Parte 1

Diritto all’eredità
§ 1475

(1) Il diritto di successione è il diritto alla proprietà oa una quota proporzionale di essa.

(2) L’eredità comprende l’intera proprietà del testatore, ad eccezione dei diritti e degli obblighi legati esclusivamente alla sua persona, a meno che non siano stati riconosciuti come debiti o rivendicati dinanzi a un’autorità pubblica.

(3) A chi appartiene il diritto di eredità è l’erede e l’eredità in relazione all’erede è l’eredità.

§ 1476

Sono ereditati sulla base di un contratto di eredità, per testamento o per legge. Questi motivi possono anche funzionare fianco a fianco.

§ 1477

(1) Un riferimento stabilisce un ricorrente a un riferimento alla questione di una determinata cosa, o una o più cose di un certo tipo, o alla costituzione di un certo diritto.

(2) Il messaggero non è un erede.

§ 1478

Una persona giuridica che deve ancora essere stabilita può anche essere chiamata erede o legatario. Questa persona giuridica è un erede o legatario idoneo se stabilito entro un anno dalla morte del testatore.

Idea del patrimonio
§ 1479

Il diritto successorio nasce dalla morte del testatore. Chi muore prima del testatore, o contemporaneamente con lui, non eredita.

§ 1480

Il diritto di eredità che deve ancora sorgere può solo essere rinunciato; non possono essere trasferiti o altrimenti smaltiti.

Incapacità di eredità
§ 1481

Chiunque abbia commesso un atto della natura di un reato doloso contro il testatore, il suo antenato, discendente o coniuge o un atto riprovevole contro l’ultima volontà del testatore, è escluso dal diritto successorio, in particolare forzando o dichiarando il testatore o ha nascosto, falsificato, falsificato o deliberatamente distrutto la sua ultima acquisizione, a meno che il testatore non lo abbia espressamente perdonato per questo atto.

§ 1482

(1) Se, il giorno della morte del testatore, viene avviata una procedura di divorzio su mozione del testatore presentata a seguito del fatto che il coniuge ha commesso un atto di violenza domestica contro il testatore, il coniuge del testatore è escluso dal diritto ereditario in quanto legale erede.

(2) Se un genitore è stato privato della responsabilità genitoriale perché ne ha abusato o ha gravemente trascurato l’esercizio della responsabilità genitoriale per sua colpa, è escluso dal diritto di ereditare dal figlio secondo la successione legale.

§ 1483

Il discendente di colui che è escluso dal diritto ereditario prende il suo posto nella successione legale, anche se l’escluso sopravvive al testatore. Ciò non si applica nel caso specificato al § 1482 par.1.

§ 1484

Rinuncia al diritto successorio
(1) Il diritto di successione può essere rinunciato anticipatamente da un contratto con il testatore; salvo diverso accordo, la rinuncia vale anche nei confronti della prole. Chi rinuncia al diritto di eredità rinuncia così al diritto alla quota obbligatoria; tuttavia, chi rinuncia al solo diritto alla porzione coatta non rinuncia al diritto alla successione.

(2) Se qualcuno rinuncia al diritto di successione a favore di un’altra persona, la rinuncia si considera applicata solo se quella persona diventa l’erede.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico; tuttavia, è possibile rinunciare ai diritti e agli obblighi previsti dallo stesso se le parti rispettano la forma scritta.

Rifiuto dell’eredità
§ 1485

(1) L’ erede ha il diritto di rifiutare l’eredità dopo la morte del testatore; comunque l’erede contrattuale solo se questo non è escluso dal contratto di successione. Se l’eredità è rifiutata dall’erede indispensabile, può rifiutare l’eredità soggetta al lavoro obbligatorio.

(2) L’ agente può dichiarare l’erede che rifiuta o non rifiuta l’eredità, o che accetta l’eredità solo se è espressamente autorizzato a farlo secondo la procura.

§ 1486

Se l’erede rifiuta l’eredità, è considerato come se non avesse mai ereditato l’eredità.

§ 1487

(1) Il rifiuto dell’eredità richiede una dichiarazione esplicita al tribunale. L’eredità può essere rifiutata entro un mese dalla data in cui il tribunale ha comunicato all’erede il suo diritto di rifiutare l’eredità e le conseguenze del rifiuto; se l’erede ha la sola residenza all’estero, il termine per rifiutare l’eredità è di tre mesi. Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale proroga il termine entro il quale l’erede può rifiutare l’eredità.

(2) Dopo la scadenza del periodo per il rifiuto dell’eredità, il diritto di rifiutare l’eredità scade.

§ 1488

Se l’erede muore prima della scadenza del termine per rifiutare l’eredità, il suo diritto di rifiutare l’eredità passa ai suoi eredi e non scade prima che il termine per il rifiuto dell’eredità scada dopo l’erede precedente.

§ 1489

(1) Se l’erede rifiuta l’eredità a condizione, con riserva o solo in parte, il rifiuto dell’eredità non è valido.

(2) Il rifiuto dell’eredità non sarà preso in considerazione se l’erede ha già indicato dalle sue azioni che desidera accettare l’eredità. Né terrà conto dell’espressione del testamento con cui l’erede ritira la sua dichiarazione di rigetto o di non rigetto dell’eredità o di accettazione dell’eredità.

§ 1490

Consegna dell’eredità
(1) Un erede che non ha rifiutato l’eredità può consegnarla davanti al tribunale nel procedimento di eredità a favore dell’altro erede; se l’erede indispensabile lo fa, rinuncia anche al diritto alla quota obbligatoria con effetto per i suoi discendenti. Se anche il secondo erede è d’accordo, le disposizioni delle Sezioni da 1714 a 1720 si applicano mutatis mutandis; tuttavia, se non sono d’accordo, la rinuncia all’eredità non sarà presa in considerazione.

(2) Se l’erede che ha ceduto l’eredità è stato gravato da un ordine, ordine di eredità o altro provvedimento che, secondo la volontà del testatore, può e deve adempiere solo di persona, ciò non lo esonera dall’obbligo di adempiere a tale una misura.

Parte 2

Acquisizione in caso di morte
Sezione 1

disposizioni generali
§ 1491

Le acquisizioni in caso di morte sono un testamento, un contratto di eredità o un suffisso.

§ 1492

L’acquisto in caso di morte non può abbreviare la parte obbligatoria dell’erede indispensabile, che non ha rinunciato al diritto alla parte obbligatoria e se l’eredità non è avvenuta. Se l’acquisizione in caso di morte lo contraddice, l’erede indispensabile appartiene alla parte obbligatoria.

§ 1493

(1) Se, in caso di morte, il testatore acquisito durante il periodo in cui era in cura di una struttura in cui vengono forniti servizi sanitari o sociali, o quando ha ricevuto i suoi servizi in altro modo, e se ha chiamato come erede o legatario una persona che amministri tale struttura o sia impiegata o altrimenti impiegata in essa, la professione di tali persone come eredi o legatari è invalida, a meno che non si tratti di un testamento in forma di atto pubblico.

(2) Se il testatore è stato in grado di ottenere un tale documento sotto forma di atto pubblico senza difficoltà dopo la fine delle cure di tale struttura o dopo la scadenza del periodo in cui ha altrimenti ricevuto i suoi servizi, il paragrafo 1 non deve applicare per quanto riguarda l’invalidità di un testamento o di un suffisso.

Sezione 2

Volere
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1494

(1) Un testamento è un’espressione revocabile con cui il testatore lascia personalmente almeno una quota del patrimonio, o anche un lascito, a una o più persone in caso di morte. Se non è chiaro in quale giorno, mese e anno è stato redatto il testamento e se il testatore ha fatto più di un testamento contraddittorio o se gli effetti giuridici del testamento dipendono altrimenti dalla determinazione del momento della sua acquisizione, il testamento è invalido.

(2) Un testamento deve essere interpretato in modo tale da soddisfare il più possibile la volontà del testatore. Le parole usate in un testamento devono essere interpretate secondo il loro significato abituale, a meno che non sia stabilito che il testatore si è abituato ad associare a certe espressioni un significato personale speciale.

§ 1495

Se il testatore indica il contenuto di un altro documento nel testamento, questo altro documento ha gli stessi effetti giuridici se soddisfa i requisiti del testamento. Se non li soddisfa, il suo contenuto può essere utilizzato solo per spiegare la volontà del testatore.

§ 1496

Il diritto di convocare un erede è un diritto personale del testatore. Il testatore non può affidare ad altro la professione di erede né acquisirla insieme ad altra persona.

§ 1497

Il testatore deve mostrare la sua volontà in modo così sicuro che non è sufficiente solo avallare la proposta che gli è stata fatta.

§ 1498

Post scriptum
Inoltre, il testatore può ordinare un rinvio, imporre una condizione al legatore o erede, o provare l’ora, o imporre un ordine al legatore o erede. Ciò che viene affermato su un testamento si applica in modo simile a una frase aggiuntiva.

Passaggio del patrimonio agli eredi
§ 1499

L’erede avrà l’intero patrimonio se viene chiamato come unico erede. Se solo la quota è lasciata all’erede chiamato, la restante parte del patrimonio andrà agli eredi legali.

§ 1500

(1) Se vengono convocati più eredi e le quote non sono determinate, hanno diritto all’eredità in parti uguali.

(2) Se più eredi sono chiamati in modo tale che le quote siano determinate per tutti loro, ma l’eredità non è esaurita, gli eredi legali hanno diritto alla parte rimanente dell’eredità. Gli eredi legali non hanno questo diritto se il testatore ha apparentemente lasciato l’intero patrimonio agli eredi chiamati, anche se ha trascurato qualcosa quando ha elencato le azioni o cose.

§ 1501

(1) Se il testatore valuta alcuni degli eredi convocati e altri no, la parte restante del patrimonio apparterrà agli eredi convocati senza una quota in parti uguali.

(2) Se non è rimasto nulla, per l’erede che è stato chiamato senza una quota, una proporzione di tutte le azioni valutate sarà detratta abbastanza per ricevere una quota uguale all’erede a cui è stata valutata la minore. Se le quote degli altri eredi sono le stesse, da esse viene detratto così tanto che l’erede, che è stato costituito senza una quota, ottiene con loro la stessa quota.

§ 1502

In tutti i casi in cui il testatore sembra essere stato ricalcolato, la divisione sarà effettuata in modo che la sua volontà sia adempiuta nel miglior modo possibile.

§ 1503

(1) Se tra gli eredi chiamati ci sono persone considerate nella successione legale rispetto agli altri come una persona, saranno considerate come una persona anche nella divisione secondo il testamento; ciò non si applica se la volontà del testatore è apparentemente opposta.

(2) Se il testatore convoca un gruppo di persone come eredi senza ulteriore specificazione, gli eredi saranno quelli che appartenevano al gruppo designato al momento della morte del testatore.

(3) Se il testatore convoca come eredi un gruppo di persone povero o determinato in modo simile senza ulteriori specificazioni, si considera che il comune nel cui territorio il testatore aveva l’ultima residenza, che utilizzerà l’eredità a beneficio del gruppo designato.

Condivisione rilasciata
§ 1504

La quota dell’erede che non eredita e non ha supplenti è liberata e aumenta proporzionalmente alle quote degli altri eredi chiamati solo se tutti gli eredi sono chiamati all’eredità in egual modo o con un termine generico che significa divisione uguale.

§ 1505

(1) La persona alla quale è stata lasciata una certa quota di eredità non ha il diritto di aumentare.

(2) Se alcuni eredi sono chiamati con una quota e altri senza tale determinazione, la quota liberata aumenterà per coloro che sono chiamati senza una quota.

§ 1506

Con la quota liberata dell’eredità, le restrizioni ad essa associate passano alla persona alla quale cresce, a meno che il testatore non abbia espresso la volontà che tali restrizioni si applichino solo alla persona dell’erede chiamato, o se discende dalla natura della questione.

Sostituzione
§ 1507

Nel caso in cui l’eredità non sia acquisita da una persona che ha chiamato come erede, il testatore può chiamare un supplente per quella persona; può anche convocare supplenti. Se il testatore chiama in questo modo più supplenti, quello in lista viene ereditato dalla persona più vicina che non ha acquisito l’eredità.

§ 1508

Se il testatore stabilisce un sostituto nel caso in cui il chiamato non desidera ereditare, o nel caso in cui non sia in grado di ereditare, il sostituto si considera stabilito per entrambi i casi.

§ 1509

Le restrizioni imposte all’erede interessano anche il supplente, a meno che il testatore non abbia indicato che tali restrizioni si applicano solo alla persona dell’erede o se derivano dalla natura della questione.

§ 1510

Qualora i coeredi stessi siano chiamati come supplenti, si ritiene che il testatore abbia voluto suddividere i supplenti nella proporzione in cui ha suddiviso gli eredi. Tuttavia, se qualcuno diverso dal co-erede viene chiamato come sostituto, se il testatore non mostra nessun altro testamento, la quota liberata andrà a tutti ugualmente.

§ 1511

(1) Se l’erede chiamato eredita, il sostituto cesserà.

(2) Se il testatore non mostra un altro testamento, il sostituto che il testatore ha stabilito per suo figlio nel momento in cui non aveva figli cesserà di esistere, se questo figlio lascia i figli idonei all’eredità. Questo vale anche se il testatore stabilisce un sostituto per un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

Successione fiduciaria
§ 1512

(1) Il testatore può ordinare che l’eredità sia trasferita dopo la morte dell’erede o in alcuni altri casi al successore del trustee come erede successore. È considerata professione sostitutiva anche la professione di successore fiduciario.

(2) Se l’ordine del defunto è così vago da non poter essere accertato se ha chiamato un supplente o un successore di un trustee, il suo ordine sarà considerato come professione di supplente.

§ 1513

Se il testatore convoca un erede al suo erede, se vieta all’erede di acquisire la proprietà abbandonata, se convoca come erede qualcuno che non è ancora al momento della morte del testatore, o se convoca l’erede con una condizione o per un certo periodo, è considerato istituzione di successione fiduciaria.

§ 1514

Se tutti i successori fiduciari sono contemporanei del testatore, non c’è limite al numero in cui devono seguire i successori fiduciari.

§ 1515

(1) Se vengono chiamati più successori fiduciari, alcuni dei quali non esistono ancora come persone al momento della morte del testatore, la successione fiduciaria cesserà non appena la proprietà sarà acquisita dal primo successore fiduciario di coloro che non erano il contemporanei del testatore.

(2) La successione fiduciaria scadrà al più tardi cento anni dopo la morte del testatore, anche se ha ordinato un periodo più lungo. Tuttavia, se il successore del trustee deve acquisire la successione al più tardi alla morte dell’erede vivente al momento della morte del testatore, la successione dei trustee cesserà solo quando il primo dei successori dei trustee acquisirà l’eredità dopo tale erede .

§ 1516

La successione fiduciaria scade anche se nessuno dei successori fiduciari esiste o se non ricorre il caso per il quale è stata accertata.

§ 1517

Se il testatore ha chiamato il successore del trustee del figlio minore non idoneo all’acquisizione e se il figlio acquisisce successivamente la capacità di acquisizione, la successione dell’amministrazione fiduciaria scade nella misura della parte obbligatoria.

§ 1518

A meno che l’altro testamento del testatore sia ovvio, la successione stabilita dal testatore per suo figlio in un momento in cui non ha avuto figli cesserà di esistere se il figlio lascia un discendente idoneo all’eredità. Ciò vale anche se il testatore stabilisce una successione fiduciaria con un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

§ 1519

Se il testatore ha convocato il successore di un trustee a una persona che non è qualificata per l’acquisizione al fine di limitare la sua autodeterminazione, l’amministrazione fiduciaria cesserà di esistere per sempre se questa persona acquisisce la capacità di acquisizione, a meno che il defunto non abbia dimostrato un’altra volontà .

§ 1520

(1) Se il successore del trustee lo richiede, l’erede deve, senza indebito ritardo e in sua presenza, compilare per iscritto un inventario di tutto ciò che è stato acquisito dall’eredità, dichiarare la data di compilazione e rilasciarlo al successore del trustee. Su richiesta del successore fiduciario, la firma dell’erede sull’inventario deve essere ufficialmente verificata.

(2) Il successore del trustee ha il diritto di richiedere la compilazione dell’inventario sotto forma di atto pubblico.

(3) I costi di compilazione dell’inventario sono a carico dell’eredità.

§ 1521

Se il defunto non ha affidato all’erede il diritto di disporre dell’eredità liberamente al momento dell’ordine del trust, il diritto di proprietà dell’erede su ciò che ha acquisito per eredità, nonché su ciò che ha acquisito a titolo di risarcimento per distruzione, danno o privazione di proprietà , è limitato ai diritti e agli obblighi del beneficiario. Ciò non si applica se l’elemento ereditario viene rubato o gravato per pagare i debiti del testatore.

§ 1522

(1) Se il defunto non ha affidato all’erede il diritto di disporre dell’eredità liberamente al momento dell’ordine del trust, l’erede può alienare o gravare la cosa da ciò che ha acquisito per eredità solo con il consenso del successore fiduciario; il consenso richiede la forma di un atto pubblico.

(2) Se, in considerazione della cura di un responsabile appropriato, è necessario gravare o alienare una cosa, il tribunale può, su richiesta dell’erede, sostituire il consenso del successore del trustee. Se il tribunale decide che il caso sarà gravato o rubato a pagamento, determinerà come verranno smaltiti i proventi; nel fare ciò, terrà conto dei legittimi interessi del successore nel titolo.

§ 1523

Se l’eredità include una cosa che porta frutti o benefici, il successore del trustee può richiedere al tribunale di determinare all’erede il modo e l’entità della gestione o del godimento della cosa.

§ 1524

(1) Se una cosa e il suo proprietario sono iscritti nell’elenco pubblico, anche la successione fiduciaria deve essere iscritta nell’elenco pubblico. Se la cosa e la successione fiduciaria sono iscritte nell’elenco pubblico e se l’erede tratta la cosa acquisita dall’eredità in modo da ostacolare o limitare i diritti del successore fiduciario senza il consenso del successore fiduciario, ciò non ha effetto giuridico sul successore fiduciario.

(2) Se la cosa o successione fiduciaria non è iscritta nell’elenco pubblico e se l’erede dispone della cosa acquisita dall’eredità in modo da ostacolare o limitare i diritti del successore fiduciario, senza il consenso del successore fiduciario, sul parente inefficacia del tribunale che decide che l’azione legale dell’erede non è giuridicamente efficace nei suoi confronti.

Incapacità di acquisizione
§ 1525

Inconveniente non è idoneo all’acquisizione, a meno che non sia un caso elencato nei § 1526-1528.

§ 1526

Chi ha compiuto i quindici anni e non ha ancora acquisito la piena autonomia può acquisirla senza il consenso del legale rappresentante in forma di atto pubblico.

§ 1527

Colui che è stato limitato nelle proprie capacità nella misura in cui non è qualificato per l’acquisizione, può tuttavia validamente acquisire in qualsiasi forma, purché si sia ristabilito nella misura in cui è in grado di esprimere la propria volontà.

§ 1528

(1) Chiunque sia stato soggetto a limitazione di diritto può acquisire solo sotto forma di atto pubblico nell’ambito della restrizione.

(2) Chiunque sia stato soggetto a limitazioni nel proprio diritto a causa di morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparati simili o veleni o morbilità da passione per il gioco d’azzardo che costituisce un grave disturbo mentale può acquisire in qualsiasi forma prescritta nell’ambito della limitazione. La parte restante del patrimonio andrà agli eredi legali; tuttavia, se, come erede legale, solo lo Stato dovesse ereditare, il testatore può acquisire l’intero patrimonio.

Gli effetti dell’errore
§ 1529

Un errore materiale del testatore rende invalida la disposizione del testamento a cui si riferisce.

§ 1530

(1) Un errore è sostanziale se riguarda la persona che rimane qualcosa, o la quota o la cosa che rimane, o le proprietà essenziali della cosa. Le qualità sono essenziali se è chiaro che il testatore non avrebbe determinato tale testamento se non si fosse sbagliato in esse.

(2) La disposizione di un testamento è valida se risulta che la persona o la cosa è stata descritta solo in modo errato.

§ 1531

Se il testamento del testatore si basa solo su un falso motivo, il provvedimento del testamento a cui si riferisce non è valido.

Sottosezione 2

Forma di volontà
§ 1532

Forma scritta di un testamento
Un testamento richiede una forma scritta, a meno che non sia stato redatto con sollievo.

Testamento fatto da atto privato
§ 1533

Se vuoi fare una forma scritta senza testimoni, scriverai l’intero testamento di tua mano e lo firmerai di tua mano.

§ 1534

Un testamento non redatto dal testatore deve essere firmato di sua mano e deve dichiarare espressamente davanti a due testimoni presenti contemporaneamente che il documento contiene il suo ultimo testamento.

§ 1535

(1) Se il testatore è cieco, esprimerà la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente in un documento che deve essere letto ad alta voce da un testimone che non ha scritto il testamento. Il testatore deve confermare davanti ai testimoni che il documento contiene la sua ultima volontà e il suo testamento.

(2) Se il testatore è una persona con disabilità sensoriale e non sa leggere o scrivere, dovrà esprimere la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente nel documento, il cui contenuto deve essere interpretato con mezzi speciali di comunicazione scelta dal testatore. tutti i testimoni devono avere la padronanza del modo in cui i contenuti del documento vengono interpretati. Il testatore confermerà con il mezzo di comunicazione prescelto davanti ai testimoni che il documento contiene la sua ultima volontà.

§ 1536

(1) In un testamento fatto da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, si dovrebbe affermare che il testatore non può leggere o scrivere, chi ha scritto il testamento, chi lo ha letto o interpretato e come il testatore ha confermato che il documento contiene la sua ultima volontà. Se il contenuto è stato interpretato in un modo di comunicazione speciale, ciò deve essere dichiarato nel documento, inclusa un’indicazione del metodo di comunicazione scelto dal testatore.

(2) L’ atto deve essere firmato anche dal testatore; se non può scrivere, il § 563 si applica mutatis mutandis.

Sarà realizzato da uno strumento autentico
§ 1537

Il testatore può mostrare l’ultima volontà nell’atto pubblico.

§ 1538

Chi redige un atto di volontà pubblico farà in modo che l’espressione dell’ultima volontà sia fatta con prudenza, serietà e senza coercizione.

Testamenti testimoni
§ 1539

(1) I testimoni partecipano all’elaborazione del testamento in modo tale da poter confermare che il testatore e l’acquirente sono la stessa persona. Il teste deve firmare il documento contenente il testamento; di norma deve allegare alla firma una clausola che indichi il suo carattere di testimone e le informazioni con le quali può essere accertato.

(2) Un testimone non può essere una persona che non è ipocrita o una persona che non ha familiarità con il linguaggio o il metodo di comunicazione in cui viene fatta l’espressione della volontà.

§ 1540

(1) L’ erede o il legatario non è qualificato per testimoniare su ciò che gli resta. Allo stesso modo, una persona vicina all’erede o al legatario, o un dipendente dell’erede o del legatario, non può testimoniare.

(2) La validità di un provvedimento di testamento a favore di una delle persone di cui al paragrafo 1 richiede che il testatore lo scriva di propria mano o che sia confermato da tre testimoni.

§ 1541

Le disposizioni del § 1540 si applicano in modo simile a coloro che il testatore ha chiamato l’esecutore testamentario o che agisce come scrittore, lettore, interprete o persona ufficiale quando fa un testamento.

Sollievo nel fare testamento
§ 1542

(1) Chiunque si trovi in ​​evidente e immediato pericolo di vita a causa di un imprevisto, ha diritto di testare oralmente davanti a tre testimoni presenti contemporaneamente. Lo stesso diritto ha diritto a chi si trova in un luogo in cui il contatto sociale ordinario è paralizzato a seguito di un evento straordinario e se non può essere ragionevolmente richiesto di acquisirlo in un’altra forma.

(2) Se il testimone non ottiene un record dell’ultima volontà del testatore, il motivo della successione sarà il protocollo del tribunale sull’esame dei testimoni.

§ 1543

Se vi è un fondato timore che il testatore muoia prima che possa fare un testamento sotto forma di atto pubblico, il suo ultimo testamento può essere registrato dal sindaco del comune nel cui territorio si trova il testatore, in presenza di due testimoni. Alle stesse condizioni, l’ultimo testamento del testatore può essere verbalizzato anche da un soggetto legittimato ad esercitare i poteri del sindaco ai sensi di altra norma di legge.

§ 1544

(1) Se il testatore ha una ragione grave per questo, il comandante della nave o dell’aeromobile marittimo, o il suo sostituto, può registrare l’ultima volontà del testatore in presenza di due testimoni a bordo di una nave marittima battente bandiera nazionale della Repubblica Ceca Repubblica o un aeromobile registrato nella Repubblica ceca, a meno che non gli sia impedito di farlo per la sicurezza della navigazione o del volo. La validità di un testamento non può essere negata perché il testatore non aveva alcun motivo serio per ottenerlo.

(2) Se a bordo è stato redatto un testamento ai sensi del paragrafo 1

a) nave marittima, il comandante deve registrarlo nel giornale di bordo e consegnare il testamento senza indebito ritardo all’ambasciata della Repubblica Ceca più vicina al porto di arrivo della nave marittima o all’autorità pubblica presso la quale la nave marittima è registrata , o

b) aeromobile, il comandante deve registrarlo nel giornale di bordo e consegnare il testamento senza indebito ritardo all’ambasciata della Repubblica Ceca, che è più vicina al luogo in cui l’aeromobile è atterrato all’estero, o all’autorità pubblica presso la quale l’aeromobile è registrato.

§ 1545

(1) Quando si partecipa a un conflitto armato e operazioni militari, il comandante di un’unità militare della Repubblica Ceca, o un altro soldato nel grado di ufficiale o superiore, in presenza di due testimoni, può registrare l’ultima volontà di un soldato o altra persona appartenente alle forze armate. Se un testamento è stato fatto in questo modo, la sua validità non può essere negata.

(2) Un testamento emesso ai sensi del paragrafo 1 sarà consegnato dal comandante senza indebito ritardo al comandante del quartier generale superiore, da dove sarà consegnato al Ministero della Difesa della Repubblica Ceca senza indebito ritardo.

§ 1546

Se il testamento è stato redatto ai sensi del § 1543, il comune dovrà provvedere al suo deposito presso un notaio senza indebito ritardo. Se il testamento è stato preso in conformità con § 1544 o 1545, dovrà disporre lo stesso ufficio a cui è stato consegnato il testamento.

§ 1547

(1) Se il testatore lo ha fatto ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, la persona che ha effettuato il verbale è tenuto a firmarlo con entrambi i testimoni e leggerlo al testatore in presenza di entrambi i testimoni e per confermare il testatore che è una manifestazione della sua ultima volontà. Un testamento così redatto è considerato uno strumento autentico.

(2) Se le formalità prescritte sono state violate durante l’esecuzione di un testamento ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, soprattutto se le firme dei testimoni presenti mancano dal documento, sebbene siano richieste, ma se è comunque certo che il documento registra in modo affidabile l’ultimo testamento del testatore, non invalida il testamento; tuttavia, tale documento non deve essere considerato un atto autentico.

§ 1548

(1) Quando fanno testamento con sollievo, possono essere testimoni anche persone che hanno raggiunto l’età di quindici anni e persone che sono state limitate a titolo personale, a condizione che siano in grado di descrivere in modo credibile i fatti rilevanti per la validità della volontà.

(2) Se un testamento è fatto con concessioni, la sua validità non è a scapito che il testatore o il testimone non l’abbia firmato perché non poteva scrivere, o per un altro grave ostacolo, se è esplicitamente dichiarato nel documento.

§ 1549

Se il testatore è vivo, un testamento redatto ai sensi del § 1542 scade dopo due settimane e ai sensi del § 1543, 1544 o 1545 dopo tre mesi dalla data di acquisizione. Tuttavia, questi periodi non inizieranno né decorreranno finché il testatore non sarà in grado di ottenere un testamento sotto forma di atto autentico.

§ 1550

Segretezza
Chiunque abbia agito nella formulazione di un testamento o altra azione legale per cui la presente legge richiede i requisiti come testamento, come scrittore, testimone, lettore, interprete, custode o funzionario, rimarrà riservato sul contenuto del testamento del testatore, a meno che l’altro testamento del testatore è evidente; se viola tale obbligo risarcirà il testatore del danno che gli ha causato.

Sottosezione 3

Clausole accessorie in un testamento
§ 1551

(1) Il testatore può dichiarare nel testamento una condizione, una prova del tempo o un ordine.

(2) Se la clausola accessoria è diretta solo all’evidente molestia dell’erede o del legatario a causa dell’ovvia arbitrarietà del testore, non sarà presa in considerazione. Né tiene conto di una clausola accessoria manifestamente contraria all’ordine pubblico o incomprensibile.

§ 1552

Non tiene conto della clausola secondaria che il testatore impone all’erede o al legatario di concludere o non contrarre matrimonio, o di rimanere coniugato, o di annullare il matrimonio. Tuttavia, il testatore può stabilire un diritto per qualcuno prima del matrimonio.

Esecutore testamentario
§ 1553

(1) Il testatore può convocare l’esecutore testamentario e, se necessario, determinare quali sono i suoi obblighi e se e come sarà remunerato.

(2) Se il tribunale rileva durante l’udienza dell’eredità che è stato chiamato l’esecutore testamentario, lo informerà. L’esecutore esecutivo può dimettersi in qualsiasi momento; il ritiro è efficace se si verifica un tribunale.

§ 1554

(1) L’esecutore testamentario si prenderà cura del corretto adempimento dell’ultimo testamento del testamento con la cura di un responsabile appropriato. Ha tutti i diritti necessari per svolgere i suoi doveri, compreso il diritto di difendere la validità di un testamento dinanzi a un tribunale, di opporsi all’incompetenza dell’erede o del legatario e di garantire che le istruzioni del testatore siano rispettate in generale.

(2) Se il testatore non ha chiamato l’amministratore dell’eredità, anche l’esecutore testamentario appartiene all’amministrazione dell’eredità fino a quando il tribunale non decide su un’altra misura. Le disposizioni sull’amministratore dell’eredità si applicano mutatis mutandis all’esecutore testamentario se è stato citato con atto pubblico; altrimenti devono essere utilizzati mutatis mutandis.

§ 1555

In caso di opposizione all’invalidità della professione, l’esecutore testamentario può esercitare i suoi diritti e adempiere ai suoi obblighi fino a quando non sia valida la decisione di non validità del testamento del testatore, a meno che il tribunale non adotti altre misure.

Sopravvissuto alla tenuta
§ 1556

(1) Il testatore può chiamare l’amministratore dell’eredità o alcune delle sue parti (di seguito denominato “l’amministratore dell’eredità”) e, se necessario, determinare quali sono le sue funzioni e se e come sarà remunerato. La professione di trustee richiede la forma di un atto pubblico.

(2) L’espressione del testamento con cui è stato chiamato l’amministratore dell’eredità può essere revocata allo stesso modo della revoca del testamento.

§ 1557

L’amministratore del patrimonio subentrerà all’amministrazione se sa di essere stato chiamato non appena viene a conoscenza della morte del testatore. Se il tribunale scopre solo che è stato chiamato l’amministratore dell’eredità, lo informerà.

§ 1558

Se è stato chiamato l’esecutore testamentario, l’amministratore dell’eredità seguirà le sue istruzioni; i loro diritti e doveri reciproci sono valutati in conformità alle disposizioni dell’ordine.

§ 1559

L’amministratore dell’eredità può dimettersi in qualsiasi momento; il ritiro è efficace se si verifica un tribunale.

§ 1560

Se l’esecutore testamentario o l’amministratore del patrimonio viola gravemente i suoi obblighi, se non è in grado di svolgere adeguatamente le sue funzioni o se sussiste un altro grave motivo, il tribunale lo revoca anche senza un movimento.

Condizioni
§ 1561

Se la condizione porta all’atto dell’erede o del legatario, che può essere ripetuto da lui, deve essere ripetuto dopo la morte del testatore, anche se ciò è già accaduto durante la vita del testatore, a meno che l’altra volontà del testatore non sia chiaro.

§ 1562

Per acquisire ciò che è stato lasciato con una condizione sospensiva, è necessario che la persona alla quale è stato lasciato qualcosa in questo modo sopravviva al defunto ed abbia diritto all’eredità.

§ 1563

(1) Se un diritto è concesso a qualcuno con una condizione di scioglimento impossibile, non sarà preso in considerazione.

(2) Una disposizione di un testamento che concede a qualcuno un diritto con una condizione sospensiva impossibile non è valida.

Prova del tempo
§ 1564

Se il testatore limita il diritto a qualcuno documentando il tempo e se non è sicuro se il momento verrà, il sinistro destro sarà soggetto a condizionale.

§ 1565

Se il tempo è determinato in modo tale che deve verificarsi il momento decisivo, il diritto residuo, come gli altri diritti incondizionati, passa anche agli eredi della persona a cui è stato così lasciato.

§ 1566

Se è certo che il tempo imposto nel testamento non potrà mai verificarsi, questa prova del tempo sarà considerata una condizione impossibile. Tuttavia, se non vi è dubbio che il testatore abbia semplicemente sbagliato nella determinazione del tempo, il momento decisivo sarà determinato secondo la sua probabile volontà.

Disposizioni speciali
§ 1567

(1) Fintanto che il diritto dell’erede successivo rimane posticipato fino a quando la condizione non è soddisfatta o quando è trascorso il tempo documentato, il diritto dell’erede principale a cui è caduta l’eredità è limitato come diritto del beneficiario; le disposizioni delle sezioni da 1520 a 1524 si applicano mutatis mutandis.

(2) L’ erede, il cui diritto è stato posticipato ordinando una condizione o provando il tempo, acquisirà ciò che gli è stato lasciato con l’obbligo di contribuire all’erede relativamente in testa a ciò che ha pagato ai debiti del testatore o al erede indispensabile della quota obbligatoria.

§ 1568

Se sono stati chiamati il ​​frontespizio e i successivi amministratori, si applica mutatis mutandis il § 1567.

Comando
§ 1569

(1) Se il testatore lascia qualcosa a qualcuno con il pignoramento dell’ordine, l’ordine è considerato come una condizione di svincolo, in modo che la cessazione del diritto sia ostacolata se l’ordine non viene eseguito, a meno che il testatore non mostri un’altra volontà.

(2) Il divieto di alienazione o ingombro vincola la persona lesa solo se è ordinato per un certo periodo di tempo ragionevole e giustificato da un serio interesse degno di protezione legale, altrimenti il ​​tribunale può decidere sulla mozione della difficoltà di non accettare il divieto in considerazione. Se un divieto è stato inserito in un elenco pubblico, può essere difficile per un tribunale chiedere che il divieto venga revocato; il tribunale non accetterà l’istanza a meno che non sia accertato che l’interesse alla revoca del divieto sembra prevalere sull’interesse al suo mantenimento.

§ 1570

Se l’ordine non può essere eseguito esattamente, almeno dovrebbe essere eseguito in modo tale da essere rispettato approssimativamente. Se anche questo non è possibile, appartiene alla persona gravata dall’ordine che gli è stato lasciato, a meno che il testatore non abbia dimostrato un’altra volontà. Ma chi non è in grado di eseguire il comando, sapendo che lo contrasterà, perderà ciò che gli resta.

§ 1571

Právo vymáhat splnění příkazu má kromě osoby, jíž je příkaz k prospěchu, také vykonavatel závěti nebo jiná osoba k tomu v závěti povolaná.

§ 1572

(1) Směřuje-li příkaz k prospěchu více osob bez bližšího určení, splní obtížená osoba příkaz vůči právnické osobě oprávněné chránit zájmy těchto osob. Je-li takových právnických osob více a není-li zřejmá jiná zůstavitelova vůle, má volbu osoba obtížená příkazem; neprovede-li ji bez zbytečného odkladu, určí oprávněnou osobu soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem.

(2) Směřuje-li příkaz k veřejnému prospěchu, může splnění příkazu vymáhat i příslušný orgán veřejné moci.

§ 1573

Se il testatore parla dello scopo per il quale lascia qualcosa a qualcuno, ma se non impone l’obbligo di utilizzare le cose abbandonate per questo scopo, la sua espressione di volontà è considerata un desiderio senza vincolo legale.

§ 1574

Una disposizione con la quale il testatore ordina all’erede o al legatario con minaccia di perdita di non opporsi al testamento non ha effetto giuridico se è solo una difesa contro l’autenticità del testamento o l’interpretazione del suo significato.

Sottosezione 4

Annullamento di un testamento
§ 1575

(1) Il testatore ha il diritto di annullare il testamento o le sue singole disposizioni in qualsiasi momento.

(2) Un testamento sarà revocato mediante revoca o acquisizione di un testamento successivo.

§ 1576

Fare un nuovo testamento
Facendo un testamento successivo, il testamento precedente viene annullato nella misura in cui non può avere successo dopo il testamento successivo.

Revoca del testamento
§ 1577

Una revoca espressa di un testamento richiede una dichiarazione di intenti resa nella forma prescritta per la costituzione del testamento.

§ 1578

(1) Per revocare un testamento, è richiesta la distruzione del documento su cui è stato scritto il testamento. Se il testatore distrugge solo una delle numerose copie del testamento, non si può ancora dedurre che sarà revocato.

(2) Se il testatore ha violato l’atto in altro modo, o se non ha rinnovato il testamento, anche se sa che l’atto è stato distrutto o perso, il testamento sarà revocato se le circostanze determinano senza dubbio l’annullamento del testatore Intenzione.

§ 1579

(1) Se un testamento è stato fatto sotto forma di atto pubblico, il testatore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento che il testamento gli sia rilasciato; un testamento può essere rilasciato solo al testatore di persona. Se un testatore riceve un testamento, si considera revocato; il testatore deve essere istruito dalla persona che ha rilasciato il testamento e annota la revoca del testamento e le istruzioni sul documento emesso e nel suo fascicolo.

(2) Se un testamento è stato depositato in custodia ufficiale, il testatore ha il diritto di chiederne l’emissione; l’emissione di un testamento non ha conseguenze legali ai sensi della seconda frase del paragrafo 1.

§ 1580

Se il testatore annulla un testamento più recente ma conserva quello precedente, il primo sarà considerato non decaduto e sarà trattato come se non fosse stato annullato.

§ 1581

Clausola risolutiva inefficace
Se il testatore dichiara che tutte le sue acquisizioni successive saranno nulle in caso di sua morte, o che tali acquisizioni che non sono stabilite in una certa forma saranno nulle, questo non sarà preso in considerazione.

Sezione 3

Contratto di successione
§ 1582

(1) Con un contratto di eredità, il testatore convoca l’altra parte contraente o un terzo come erede o legatario e l’altra parte lo accetta.

(2) Il contratto di eredità richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1583

Quanto affermato in questa sezione sull’erede contrattuale si applica in modo simile al legatario contrattuale.

§ 1584

(1) Un contratto di successione può essere concluso da un testatore adulto che sia completamente indipendente; se il testatore è limitato nella sua autonomia, può concludere un contratto di successione e modificarne l’obbligo con il consenso del tutore.

(2) Le parti possono concludere un contratto di successione e modificarne l’obbligazione solo mediante trattative personali.

§ 1585

(1) Non è possibile acquisire l’intero patrimonio tramite contratto di successione. Un quarto dell’eredità deve rimanere vacante affinché il testatore possa ottenerlo secondo la sua volontà espressamente espressa. Se il testatore desidera lasciare questo trimestre all’erede contrattuale, può farlo.

(2) Chi ha subito limitazioni per proprio diritto a causa di morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparati simili o veleni o morbilità da passione per il gioco d’azzardo che costituisce un grave disturbo mentale, può acquisire per contratto ereditario solo sui beni per i quali è idoneo all’acquisizione di un testamento. Di questa proprietà, un quarto delle acquisizioni acquisite viene calcolato secondo la sua volontà espressa appositamente.

§ 1586

Se il contratto di successione è stato concluso con gli altri eredi che rinunciano al diritto di eredità, la rinuncia all’eredità cessa di avere effetto se l’erede citato nel contratto di eredità non eredita.

§ 1587

Le sezioni 548 e 549 si applicano alle condizioni del contratto di successione.

§ 1588

(1) Il contratto di eredità non impedisce al testatore di disporre della sua proprietà durante la sua vita a suo piacimento. Salvo diverso accordo, la parte chiamata ad erede non può trasferire i suoi diritti a un’altra persona.

(2) Tuttavia, se il testatore procede in caso di morte o conclude un contratto di donazione in modo tale da essere incompatibile con il contratto di eredità, l’erede contrattuale può invocare l’inefficacia di questi atti giuridici.

§ 1589

(1) Se le parti convengono che il testatore trasferisca la proprietà all’erede contrattuale durante la sua vita, questa proprietà può essere scritta sotto forma di documento pubblico. In tal caso, se il testatore non trasferisce tutti i suoi beni, o se acquisisce ulteriori proprietà dopo il trasferimento, il contratto di successione si applica solo al bene così scritto, salvo diverso accordo.

(2) Se la consegna è avvenuta durante la sua vita, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità passeranno agli eredi dell’erede contrattuale, salvo diverso accordo.

§ 1590

Il testatore può anche annullare le sue obbligazioni derivanti dal contratto di eredità mediante testamento. Affinché la cancellazione abbia effetto è necessario il consenso dell’erede contrattuale sotto forma di atto pubblico.

§ 1591

Un contratto di successione invalido per mancanza di forma o invalido per mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 1584 e 1585 o perché non conforme alle disposizioni sui contratti di cui alla parte quarta della presente legge può comunque essere valido, se altrimenti ha tutte le requisiti di una volontà.

Disposizioni speciali sul contratto di successione concluso tra coniugi
§ 1592

(1) I coniugi possono stipulare un contratto di eredità, in base al quale una parte chiama l’altra come erede o legatario e l’altra parte accetta questa professione, oppure si chiamano come eredi o legatari.

(2) Tale contratto può anche essere concluso dai coniugi in caso di matrimonio, ma il contratto non entrerà in vigore fino a quando il matrimonio non avrà avuto luogo.

§ 1593

(1) Il divorzio non annulla i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che il contratto di eredità non specifichi qualcos’altro. A seguito di un divorzio, ciascuna delle parti può richiedere l’annullamento del contratto di successione da parte del tribunale. Il tribunale non accetterà l’istanza se è diretta contro la persona che non ha causato lo scioglimento del matrimonio e non ha acconsentito al divorzio.

(2) L’annullamento di un matrimonio annulla i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che tale matrimonio non si sia precedentemente concluso con la morte di uno dei coniugi.

Parte 3

Link
Sezione 1

Condizioni generali
Stabilire un collegamento
§ 1594

(1) Il lascito stabilisce l’eredità ordinando a una determinata persona nell’acquisizione in caso di morte di consegnare l’oggetto dell’eredità al legatario. Solo una persona qualificata per ereditare può essere ospite. Se il testatore chiama l’erede affermando che non dovrebbe ereditare una certa cosa, si considera l’istituzione di un lascito agli eredi legali.

(2) Una donazione che dipende dalla condizione che il donatore sopravviva al donatore deve essere considerata un riferimento, a meno che il donatore non abbia rinunciato al diritto di ritirare il dono.

§ 1595

Il riferimento può essere stabilito da una persona abilitata a fare testamento. Un testatore che non è idoneo all’acquisto può solo trasmettere alla sua proprietà solo oggetti di piccolo valore.

§ 1596

Il testatore può anche lasciare un riferimento preferenziale all’erede o ai coeredi; a causa di questo riferimento verranno considerati come messaggeri.

Difficoltà nel collegamento
§ 1597

Le referenze sono a carico di tutti gli eredi secondo la proporzione delle loro quote, anche se è stata deferita la cosa appartenente ad uno dei coeredi. Ciò non si applica se il testatore ordina separatamente l’adempimento del legame a un singolo co-erede o legatario.

§ 1598

Ciascun erede deve restare libero per almeno un quarto del valore dell’eredità. Se il testatore grava maggiormente sull’erede, l’erede ha diritto a una riduzione proporzionale del lascito.

§ 1599

Link
(1) Se il testatore ordina l’adempimento di un altro collegamento, il legatore non è esonerato dall’obbligo di adempiere a un altro collegamento o dal fatto che il valore del collegamento successivo supera il valore del collegamento.

(2) Se il referrer non acquisisce un collegamento, il collegamento successivo deve essere completato dalla persona a cui è caduto il collegamento. È esonerato da questo obbligo se lascia il messaggio che gli è caduto alla persona alla quale è stato lasciato il collegamento successivo.

§ 1600

Un testatore che si riferisce con riferimento a un determinato gruppo di persone, come parenti o poveri in particolare, oa scopi di pubblica utilità, beneficenza o simili, può lasciare che sia l’erede o qualcun altro a determinare come e quale di tali persone o scopi devono essere condivisi. Se il testatore non parla, l’erede ha la scelta. Se l’erede non è in grado di effettuare la scelta, il tribunale designa i legatari.

§ 1601

Sostituzione per collegamenti
Il testatore può ordinare la sostituzione o la successione fiduciaria su riferimento. Per tali casi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 1507 a 1524.

Revoca di un collegamento
§ 1602

Il riferimento si considera ritirato se il testatore

a) distrugge la cosa lasciata in eredità o la aliena e non la riacquista,

(b) cambia la questione in modo tale che sia già un’altra questione; o

c) recupera e incassa il credito costituito.

§ 1603

Il rinvio si considera non revocato se il lascito è stato acquisito da un’altra persona o se il lascito è stato alterato o distrutto al di fuori della volontà del testatore. Ciò vale anche se il debitore ha saldato il lascito al testatore di propria iniziativa.

Sezione 2

Regole speciali per singoli tipi di link
Sottosezione 1

Un riferimento a cose di un certo tipo
§ 1604

(1) Quando si fa riferimento a una cosa di un certo tipo, se ci sono più cose del genere nella proprietà, la persona gravata dal riferimento deciderà quale cosa sarà rilasciata al messaggero. Tuttavia, deve scegliere qualcosa che il messaggero sarà in grado di utilizzare.

(2) Se lascia che sia l’impiegato a scegliere lui stesso tra diverse cose, può anche scegliere la cosa migliore.

§ 1605

(1) Při odkazu věci určitého druhu, která však v pozůstalosti není, není odkaz platný. Odkáže-li zůstavitel několik věcí určitého druhu a není-li jich v pozůstalosti určené množství, spokojí se odkazovník s těmi, které v pozůstalosti jsou.

(2) Neodkáže-li však zůstavitel věc určitého druhu výslovně ze svého vlastnictví a není-li taková věc v pozůstalosti, opatří ji osoba obtížená odkazem odkazovníku v jakosti přiměřené osobním poměrům a potřebě odkazovníka.

§ 1606

(1) Zůstavitel může pověřit i jinou osobu, aby zvolila, kterou z několika věcí má odkazovník dostat. Nevykoná-li tato osoba volbu, určí odkaz soud se zřetelem k osobním poměrům a potřebě odkazovníka.

(2) Il tribunale determina anche il rinvio se la persona di riferimento non esercita la scelta a lui lasciata, entro il termine fissato su richiesta della persona che è la persona interessata dal riferimento.

§ 1607

Il riferimento al denaro obbliga la persona a cui è difficile fare riferimento a pagarlo, indipendentemente dal fatto che sia o meno il denaro nella proprietà.

Sottosezione 2

Collega alcune cose
§ 1608

Quando si ripete un riferimento a una determinata cosa in una o più disposizioni, il referente non ha diritto alla cosa dipendente e al suo prezzo allo stesso tempo. Altre referenze, anche se contengono un oggetto dello stesso tipo o della stessa somma di denaro, appartengono al corriere, quante volte vengono ripetute.

§ 1609

L’eredità della cosa che apparteneva al messaggero al momento in cui è stato redatto il testamento non viene presa in considerazione. Se l’acquista in un secondo momento, gli verrà rimborsato il prezzo abituale della cosa; tuttavia, se lo ha ricevuto gratuitamente dal testatore stesso, il collegamento è stato revocato.

§ 1610

(1) Il riferimento di una cosa straniera non appartenente né al testatore, né all’erede o al legatario che deve fornirlo a qualcun altro non sarà preso in considerazione. Se le suddette persone hanno una quota o un diritto nelle cose dipendenti, il riferimento si applica solo a tale quota o diritto.

(2) Se il testatore ha ordinato che una cosa straniera sia acquistata e fornita al messaggero, ma il suo proprietario non vuole venderla al prezzo normale, questo prezzo sarà pagato al messaggero.

§ 1611

La cessazione o altro ingombro della cosa dipendente colpisce il destinatario come difetti del collegamento.

Sottosezione 3

Collegamento crediti
§ 1612

Quando si rinvia un credito che appartiene al testatore a qualcun altro, la persona gravata dal deferimento trasferisce il credito con gli accessori e l’eventuale messa in sicurezza della segreteria telefonica, gli rilascia i documenti necessari sul reclamo e gli comunica tutto il necessario per far valere il pretesa nei confronti del debitore.

§ 1613

Il riferimento a tutti i crediti include tutti i crediti che persistono dopo la costituzione del riferimento, ma non i crediti derivanti da valori mobiliari e libretti, né i crediti relativi a beni immobili e crediti derivanti da diritti reali.

§ 1614

L’eredità della pretesa che il testatore ha alle spalle del contribuente obbliga la persona lesa a rilasciare una ricevuta al contribuente oa restituire la nota di debito.

§ 1615

La remissione del debito non si applica ai debiti contratti dopo la creazione del collegamento. Se il riferimento alla garanzia del debito è condonato, non ne consegue che anche il debito sia stato condonato. Se viene prorogato solo il termine per il pagamento, ciò non comporta una rinuncia agli interessi.

§ 1616

(1) Un riferimento a un debito che il testatore è tenuto a pagare al legatario ha l’effetto giuridico di obbligare una persona che ha difficoltà nel lascito a riconoscere il debito che il testatore è sicuro di esprimere o provare al legante e a rimborsare al più tardi entro il termine per altre referenze, difficile da negoziare con il testatore.

(2) Se il testatore ordina che il credito del debitore sia garantito, deve essere fornita una garanzia sufficiente.

§ 1617

Se il testatore riferisce a qualcuno lo stesso importo dovuto, si considera che non abbia rimborsato il debito per riferimento. Il messaggero riceve sia il debito che il collegamento.

Sottosezione 4

Altri collegamenti
§ 1618

Un collegamento a bambini e parenti
Per bambini si intende solo figli e figlie se il testatore ha ricordato i figli di qualcun altro. Tuttavia, nel caso dei figli del testatore, questo include anche i discendenti che entrano al loro posto.

§ 1619

Anche con riferimenti diversi da quelli secondo § 1594 a 1618, § 1503 si applica mutatis mutandis.

Sezione 3

Acquisizione di un collegamento
§ 1620

(1) Il messo acquisisce il diritto di lasciare in eredità per sé e per i suoi successori con la morte del testatore.

(2) La sezione 1480 si applica mutatis mutandis al diritto di riferimento, che deve ancora sorgere.

§ 1621

(1) La cosa a cui si fa riferimento viene acquisita dal corriere secondo le modalità con cui si acquisisce il diritto di proprietà.

(2) Se matura il diritto alla referenza, il referente può richiedere il rilascio della cosa lasciata in eredità. Se la cosa dipendente è iscritta in un elenco pubblico, l’emissione della cosa sostituisce la dichiarazione dell’esecutore testamentario, altrimenti di persona difficile, con firma ufficialmente certificata; se la data di scadenza della referenza non è stata posticipata, la referenza è iscritta nell’elenco pubblico subito dopo il testatore.

§ 1622

Prima della morte del testatore, il legatario non può trasferire o acquisire il diritto al lascito.

§ 1623

Se il legatario dichiara, secondo le modalità prescritte per il rifiuto della successione, di non volere l’eredità, viene trattato come se non avesse acquisito alcun diritto all’eredità.

§ 1624

(1) Un riferimento a singole cose della proprietà e un riferimento ai diritti relativi a tali cose può essere richiesto immediatamente. Ciò vale anche per il riferimento alla minore remunerazione dei dipendenti e al pubblico beneficio, beneficenza e simili. Altre referenze sono dovute un anno dopo la morte del testatore.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a meno che la volontà del testatore sia ovvia.

§ 1625

Quando si fa riferimento a un singolo articolo, il referente appartiene dalla data di scadenza del collegamento ai frutti e ai vantaggi, nonché a tutto ciò che è stato aggiunto all’elemento, inclusi i diritti associati all’articolo. Dallo stesso giorno, il messaggero è anche affetto da difetti nelle cose dipendenti, nonché dal suo deterioramento o distruzione causato da fatti di cui nessuno è responsabile.

§ 1626

(1) Quando si fa riferimento a prestazioni pagabili annualmente, mensilmente o in altro modo, il legatario acquisisce il diritto all’importo che cade sull’intero periodo, se raggiunge il suo inizio; tuttavia, la rata non sarà esigibile fino alla data di scadenza specificata.

(2) Quando si fa riferimento alla manutenzione, il § 922 si applica mutatis mutandis.

§ 1627

Il diritto del cedente alla garanzia
(1) In riferimento riempito o riferimento, la cui prestazione non è ancora possibile rivendicare rispetto al periodo legale oa causa del tempo o delle condizioni per il defunto, un legatario nei confronti di una persona gravata in riferimento al diritto di fornire un’adeguata sicurezza. Questo non si applica se è chiaro che la sicurezza non è richiesta.

(2) In caso contrario, il legatario ha gli stessi diritti nei confronti della persona interessata dall’eredità di qualsiasi altro creditore.

Collegamento allentato
§ 1628

(1) Se il referente non può accettare la referenza o la rifiuta, la referenza ricadrà sul supplente. Se non vi è alcun sostituto e se più persone sono ricordate dall’intero riferimento, o senza specificare le azioni o con un termine generale che significa equa distribuzione, la quota liberata sarà aggiunta proporzionalmente agli altri azionisti.

(2) Se un azionista rimane con una certa quota, non ha diritto ad un aumento ai sensi del paragrafo 1, a meno che l’intenzione del testatore sia di lasciare l’intero legame agli amministratori nominati e che specificando le azioni non voleva altro che a limitare gli amministratori gli uni agli altri.

(3) Negli altri casi decade l’obbligo di rispettare il riferimento.

§ 1629

Coloro che beneficiano del rilascio del collegamento o del fatto che scade l’obbligo di rispettare il collegamento sono anche interessati dagli oneri connessi al collegamento. Ciò non si applica se si tratta solo di azioni personali della persona originariamente gravata dal collegamento.

I diritti dell’erede che riserva l’inventario
§ 1630

(1) Se il patrimonio netto dei riferimenti è gravato in modo tale da essere quasi esaurito e l’erede non esercita il diritto ai sensi del § 1598, l’erede ha diritto solo al rimborso dei costi sostenuti per l’adempimento dei riferimenti e ad un ragionevole compenso per i suoi sforzi. Se l’eredità non è sufficiente per coprirli, le spese e la retribuzione sono pagate dal legatario in proporzione al valore delle referenze e l’erede ha il diritto di ritenzione per garantire il suo diritto sugli oggetti lasciati in eredità; senza sufficiente sicurezza, l’erede non è obbligato a gestire le referenze.

(2) Tuttavia, se la referenza ha già ricevuto la referenza, la detrazione sarà effettuata in base al valore della referenza al momento della ricezione e in base ai benefici già ottenuti da essa. Il legatario si solleva dall’obbligo di contribuire dando all’erede un’eredità con i benefici o il loro prezzo. In altri, il messaggero è visto come un portatore onesto.

§ 1631

(1) Se il patrimonio netto non è sufficiente a coprire tutti i debiti e altre spese obbligatorie, i riferimenti devono essere ridotti proporzionalmente.

(2) Se il puro patrimonio non è sufficiente per la liquidazione di tutte le referenze, l’eredità di provviste, educazione e nutrizione sarà soddisfatta prima di tutte le altre; altri collegamenti verranno ridotti proporzionalmente.

§ 1632

Adempimento dell’ultimo testamento da parte dell’amministratore del patrimonio
Se l’esecutore testamentario non è stato nominato e se l’erede non desidera dedicare il suo tempo e i suoi sforzi all’adempimento dell’ultimo testamento, il tribunale, su sua richiesta, nomina un trustee a tal fine o impone l’adempimento di l’ultimo testamento sul trustee già chiamato.

Parte 4

Sequenza legale
§ 1633

(1) Qualora non vi sia successione in base al contratto di eredità o in base a un testamento, si verificherà la successione legale della successione all’eredità o ad una parte di essa. Se non è l’erede legale o se non acquisisce un’eredità, gli eredi diventano legatari in base al rapporto tra il valore dei loro lasciti.

(2) Chi ha acquisito l’eredità perché né l’erede né il supplente convocato dal contratto di eredità o per volontà non volevano o non potevano ereditare, obbedirà agli altri ordini del testatore.

§ 1634

Morire
(1) Se nessun erede eredita anche in base alla successione legale, l’eredità dello Stato decade e lo Stato viene trattato come se fosse l’erede legale; tuttavia, lo stato non ha il diritto di rifiutare l’eredità, né il diritto a un riferimento ai sensi del § 1594 paragrafo 1 frase tre.

(2) In relazione ad altre persone, lo Stato avrà lo stesso status dell’erede, come evidenziato dalla prenotazione dell’inventario.

§ 1635

Eredi di prima classe
(1) Nella prima classe di eredi ereditano i figli del testatore e suo marito, ciascuno in parti uguali.

(2) Se un bambino non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota nella stessa quota; lo stesso vale per discendenti più lontani dello stesso antenato.

§ 1636

La seconda classe di eredi
(1) Se il testatore non eredita discendenti, la seconda classe è ereditata dal coniuge, dai genitori del testatore e da coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo motivo si è preso cura del famiglia comune o dipendevano dal testatore.

(2) Gli eredi di seconda classe erediteranno in parti uguali, ma il marito erediterà sempre almeno la metà del patrimonio.

§ 1637

La terza classe di eredi
(1) Se né il marito né alcuno dei genitori eredita, i fratelli del testatore e coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo motivo si sono presi cura della famiglia comune o erano a carico ereditare in parti uguali nutrizione al testatore.

(2) Se uno dei fratelli del testatore non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota di partecipazione.

§ 1638

La quarta classe di eredi
Se nessun erede eredita nella terza classe, eredita la quarta parte dei nonni del testatore nella quarta classe.

§ 1639

Quinta classe di eredi
(1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.

(2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

§ 1640

Šestá třída dědiců
(1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.

(2) Se alcuni dei figli dei nonni del testatore non ereditano, i suoi figli erediteranno.

§ 1641

Diverse parentele
Se qualcuno con un testatore è imparentato su più di un lato, ha un diritto di eredità su ciascun lato, che gli apparterrebbe come parente su quel lato.

Parte 5

Parte obbligatoria
Compensazione della quota obbligatoria e della quota ereditaria
Sezione 1

Un erede indispensabile
§ 1642

L’erede indispensabile ha diritto a una parte obbligatoria del patrimonio.

§ 1643

(1) Gli eredi indispensabili sono i figli del testatore e se non ereditano, allora sono i loro discendenti.

(2) Se l’erede indispensabile è un minore, deve ricevere almeno i tre quarti della sua quota di eredità legale. Se l’erede permanente è un adulto, deve ricevere almeno un quarto della sua eredità legale.

§ 1644

(1) La parte obbligatoria può essere lasciata sotto forma di una quota ereditaria o di un lascito, ma deve rimanere completamente alleggerita dall’erede indispensabile.

(2) I decreti del testatore, che limitano la quota obbligatoria, non saranno presi in considerazione. Se più della parte obbligatoria è lasciata all’erede indispensabile, tale regolamento si applicherà, se il testatore li ha fatti nell’acquisto in caso di morte, solo alla parte che eccede il valore della parte obbligatoria. Ciò non si applica se l’erede indispensabile muore prima del testatore o se non eredita per altro motivo.

(3) Il testatore può anche ordinare all’erede indispensabile di decidere per ciò che ha lasciato con una restrizione o per una parte obbligatoria.

§ 1645

Chi ha rinunciato all’eredità o al lavoro obbligatorio, chi non ha diritto all’eredità o è stato ereditato dal testatore non ha diritto al lavoro obbligatorio, ma nel calcolo delle opere obbligatorie degli altri eredi è trattato come se non fosse escluso diritto successorio.

Sezione 2

Diseredazione
§ 1646

(1) Per motivi legali, un erede indispensabile può essere escluso dalla sua eredità dal suo diritto a una parte obbligatoria, o può essere abbreviato nel suo diritto. Il testatore può ereditare un erede indispensabile che

a) non gli ha fornito l’assistenza necessaria in caso di emergenza,

b) non mostra alcun interesse reale per il testatore, che dovrebbe mostrare,

c) è stato condannato per un reato riguardante la sua natura criminale con sentenza passata in giudicato; o

d) conduce una vita permanentemente non stabilita.

(2) Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che non ha diritto all’eredità ed è quindi escluso dal diritto di successione.

(3) Se il discendente ereditato del testatore sopravvive, i discendenti del discendente ereditato non erediteranno, a meno che il testatore non mostri una volontà diversa. Se il discendente diseredato non sopravvive alla morte del testatore, i suoi discendenti ereditano, ad eccezione di coloro che sono esclusi in modo indipendente dal diritto di eredità.

§ 1647

Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che è così indebitato o così stravagante da temere che una quota obbligatoria non venga preservata per i suoi discendenti. Tuttavia, può farlo solo lasciando questa parte obbligatoria di lui ai figli di questo indispensabile erede, o, se non ce ne sono, ai loro discendenti.

§ 1648

Se il testatore non dichiara il motivo della diseredazione, ha diritto alla parte obbligatoria l’erede indispensabile, a meno che non sia provato nei suoi confronti un motivo giuridico di diseredazione.

§ 1649

(1) Una dichiarazione di diseredazione può essere resa o può essere modificata o revocata nello stesso modo in cui viene fatto o revocato un testamento.

(2) Allo stesso modo, il testatore può dichiarare uno degli eredi non trascurabili, come dimostrato dalla successione legale, che non acquisirà la proprietà.

Sezione 3

Protezione dell’erede indispensabile
§ 1650

L’erede indispensabile invalidato invalido ha diritto ad una quota obbligatoria; se è stato ridotto al valore netto della parte obbligatoria, ha il diritto di integrarlo.

§ 1651

(1) Il diritto alla parte obbligatoria appartiene anche all’erede indispensabile, che il testatore era noto per essere in vita, e tuttavia lo ha trascurato nel suo testamento.

(2) Se una persona che è stata omessa, non per errore, ha commesso qualcosa che soddisfa il legittimo motivo di diseredazione, tale omissione sarà considerata come una diseredazione fatta tacitamente e di diritto.

§ 1652

Se l’erede indispensabile dimostra che la sua omissione deriva solo dal fatto che il testatore non ne era a conoscenza al momento dell’acquisizione in caso di morte, tale erede ha diritto alla quota obbligatoria che gli spetta ai sensi di legge.

§ 1653

Se l’erede indispensabile è stato abbreviato o omesso, sia gli eredi che i legatari contribuiranno proporzionalmente alla liquidazione del suo diritto.

Sezione 4

Calcolo parziale obbligatorio
§ 1654

(1) Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Jsou-li pro to na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li to na nepominutelném dědici rozumně požadovat, může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti; pohledávka se však úročí ode dne, kdy byla původně splatná.

(2) Ustanovení odstavce 1 nebrání, aby se nepominutelný dědic dohodl s dědici ze závěti nebo z dědické smlouvy jinak; zkrátí-li se tím však práva dalších věřitelů, je dohoda vůči nim neúčinná. Bude-li v průběhu řízení o dědictví ujednáno, že se nepominutelnému dědici namísto zaplacení vydá z pozůstalosti věc zapsaná do veřejného seznamu, zapíše se nepominutelný dědic do veřejného seznamu přímo po zůstaviteli.

§ 1655

(1) Per la determinazione della parte obbligatoria, la proprietà nell’eredità deve essere svalutata e stimata; dal valore del bene sono detratti i debiti del testatore e i vizi che erano già attaccati al bene al momento del decesso del testatore. Nel calcolo della parte obbligatoria, ciò che è incluso nella parte obbligatoria secondo § 1660 e 1661 viene aggiunto al patrimonio.

(2) L’ erede indispensabile ha il diritto di essere nella stima, di sollevare domande e fare commenti.

§ 1656

La parte obbligatoria è determinata senza riguardo a riferimenti e altri difetti derivanti dall’acquisizione in caso di morte. Fino alla determinazione della parte obbligatoria, l’erede indispensabile partecipa proporzionalmente agli utili e alle perdite del patrimonio. Chi ha diritto alla parte obbligatoria ha diritto anche alla liquidazione proporzionale della quota di utili e perdite dell’eredità dalla morte del testatore fino alla determinazione della parte obbligatoria.

§ 1657

Se l’erede indispensabile è d’accordo con gli eredi della consegna e se l’accordo è approvato dal tribunale, le disposizioni delle sezioni 1655 e 1656 non si applicano.

Sezione 5

Compensazione della quota obbligatoria e della quota ereditaria
§ 1658

La compensazione su una quota obbligatoria o su una quota ereditaria non crea l’obbligo di emettere qualcosa, a meno che non si tratti di un caso di cui al § 2072.

§ 1659

In caso di compensazione, il valore di quanto fornito e di quanto oggetto di compensazione viene calcolato in base al momento della presentazione. In casi eccezionali, il tribunale può decidere diversamente.

Offset alla parte obbligatoria
§ 1660

(1) La parte obbligatoria comprende tutto ciò che l’erede indispensabile del patrimonio effettivamente acquisito per riferimento o altro provvedimento del testatore.

(2) La parte obbligatoria comprende anche quanto l’erede indispensabile ha ricevuto dal testatore gratuitamente negli ultimi tre anni prima della sua morte, a meno che il testatore non ordini che la compensazione sia effettuata su un periodo più lungo; alla prole sarà inoltre accreditato quanto l’antenato dell’erede ha ricevuto gratuitamente dal testatore. Tuttavia, le consuete donazioni non vengono prese in considerazione nel conteggio.

§ 1661

(1) La parte obbligatoria della prole sarà accreditata con ciò che il testatore gli ha dato durante la sua vita per alleviare i costi associati all’avvio di una famiglia separata, all’avvio di una convivenza coniugale o simile, all’avvio di una professione o all’avvio di un’impresa; il debitore include anche ciò che il testatore ha utilizzato per pagare i debiti del figlio maggiorenne. Se ciò è avvenuto prima che negli ultimi tre anni prima della morte del testatore, si procede alla compensazione, a meno che il testatore non esprima volontà contraria.

(2) Al discendente che entra al posto del suo antenato viene accreditata la quota obbligatoria e quanto ha così ricevuto dal testatore dal genitore, al posto del quale entra.

Compensazione
§ 1662

Le quote di successione sono calcolate allo stesso modo della quota obbligatoria.

§ 1663

In caso di successione secondo l’acquisizione in caso di morte o in caso di successione legale, la compensazione con la quota ereditaria sarà effettuata solo se il testatore l’ha disposta con manifestazione di volontà resa in modulo prescritto per l’acquisizione di un testamento.

§ 1664

Il tribunale può compensare l’eredità, anche se il testatore non l’ha disposta, se l’erede altrimenti indispensabile risulterebbe ingiustificatamente svantaggiato; tuttavia, le consuete donazioni non vengono prese in considerazione.

Parte 6

Il diritto di alcune persone di fornire
§ 1665

Chi sarebbe altrimenti un erede indispensabile, ma non ha diritto ad una quota obbligatoria, ha diritto al necessario mantenimento se non lo riceve e se non è in grado di mantenersi da solo; tuttavia, non può quindi ottenere dall’eredità più della sua quota obbligatoria. Tuttavia, il diritto al mantenimento necessario non spetta alla persona al posto della quale eredita il suo discendente, o se il suo discendente è chiamato a un lavoro obbligatorio al suo posto.

§ 1666

(1) Il coniuge superstite ha diritto a un sostentamento dignitoso dall’eredità per un periodo di sei settimane dopo la morte del coniuge. Se la vedova è incinta, ha diritto a una dieta decente fino alla fine della sesta settimana dopo il parto; la madre del figlio del testatore, che non era sposata con il testatore, ha lo stesso diritto.

(2) Se al coniuge superstite è stata negata o ridotta la quota di eredità legale, il coniuge superstite ha diritto alla disposizione necessaria fino alla conclusione di un nuovo matrimonio, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi / se stessa; tuttavia, non può così ottenere dal patrimonio più della metà della sua legittima eredità. Tuttavia, il diritto al provvedimento necessario non spetta al coniuge che non ha condiviso il nucleo familiare con il testatore senza gravi motivi, al coniuge non idoneo a essere erede o al coniuge che ha rinunciato o rifiutato l’eredità.

(3) Se il diritto a un cibo dignitoso ai sensi del paragrafo 1 riduce il diritto al mantenimento necessario ai sensi del § 1665, tutti questi diritti devono essere ridotti in modo che tutte le persone aventi diritto ricevano lo stesso. La disposizione necessaria ai sensi del paragrafo 2 non può essere fornita se ciò riduce il diritto alla manutenzione necessaria ai sensi della Sezione 1665.

§ 1667

Il coniuge superstite acquisisce la proprietà dei beni mobili che costituiscono l’attrezzatura di base del nucleo familiare, anche se non è l’erede. Ciò non si applica se il coniuge superstite non condivideva il nucleo familiare con il testatore senza un valido motivo.

§ 1668

(1) Se al genitore superstite è stata negata o ridotta la quota di eredità legale, il genitore superstite ha diritto alla disposizione necessaria, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi; tuttavia, non può quindi ottenere dall’eredità più di un terzo della sua quota di eredità legale. Il diritto al provvedimento necessario non spetta al genitore incapace di essere erede, al genitore che ha rinunciato o rifiutato l’eredità, né al genitore che ha commesso il fatto che ha dato luogo alla diseredazione.

(2) La disposizione necessaria non può essere fornita al genitore se ciò ridurrebbe il diritto alla manutenzione necessaria ai sensi della Sezione 1665.

§ 1669

Le persone che hanno goduto dell’assistenza gratuita nella sua famiglia fino alla morte del testatore hanno diritto alla stessa assistenza tre settimane dopo la morte del testatore.

Parte 7

Trasferimento del patrimonio agli eredi
Sezione 1

Acquisizione di eredità
§ 1670

L’acquisizione dell’eredità è confermata dal tribunale. Il tribunale confermerà l’acquisizione dell’eredità alla persona il cui diritto di successione è stato dimostrato.

§ 1671

(1) Se l’erede non ha esercitato il diritto di successione dinanzi al tribunale entro il termine stabilito dal tribunale, il diritto di successione dell’erede non scadrà, ma non sarà preso in considerazione quando si discute dell’eredità. Ciò vale anche per il diritto di eredità di un erede sconosciuto o di una residenza sconosciuta, a cui è stato notificato il suo diritto con decreto del tribunale e non si è manifestato entro un determinato periodo.

(2) Se l’erede sconosciuto o l’erede di una residenza sconosciuta ha un tutore, il tutore non può dichiarare che questo erede rifiuta l’eredità, o che non la rifiuta o l’accetta.

§ 1672

Se più di una persona esercita il diritto all’eredità e se si contraddicono a vicenda, il giudice deferisce all’esercizio del suo diritto per azione quello degli eredi il cui fondamento giuridico è più debole. Se questo erede non presenta un’azione entro il termine fissato dal tribunale, il suo diritto di eredità non scade, ma non viene preso in considerazione al momento dell’udienza dell’eredità.

§ 1673

(1) Ogni erede per testamento o erede legale deve fare riferimento alla presentazione di un’azione contro l’erede che fa affidamento su un contratto di eredità non negato in termini di autenticità. Ogni erede legale ha il diritto di intentare un’azione contro l’erede, che fa affidamento su un testamento non negato in merito all’autenticità.

(2) Se il testatore dichiara il motivo della diseredazione, un discendente che afferma di essere stato disintegrato illegalmente deve fare riferimento al deposito dell’azione. Se il motivo dell’eredità non è indicato, la persona che erediterà al suo posto farà riferimento all’azione.

Prenotazione dell’inventario
§ 1674

(1) Il testatore non può privare l’erede del diritto alla prenotazione dell’inventario dell’eredità. Se le parti del contratto di successione rinunciano a questo diritto, ciò non viene preso in considerazione.

(2) Il diritto alla riserva dell’inventario può essere esercitato mediante una dichiarazione resa oralmente dinanzi al tribunale o mediante una dichiarazione inviata al tribunale per iscritto. Se l’erede riserva un inventario di riserve o condizioni, queste non saranno prese in considerazione. Ciò vale anche per la dichiarazione dell’erede che non applica la riserva di inventario.

§ 1675

L’erede ha il diritto di riservare l’inventario del patrimonio se lo esercita entro un mese dal giorno in cui il tribunale gli ha notificato tale diritto. Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale estenderà il termine per l’erede.

§ 1676

(1) Un erede indipendente, conosciuto e presente che non è il coniuge, discendente o antenato del testatore e non esprime la sua opinione entro il periodo di cui alla Sezione 1675 non è soggetto alla prenotazione dell’inventario. Il tribunale richiede una dichiarazione esplicita agli altri eredi dopo la loro citazione e istruzione, a meno che l’effetto ai sensi della Sezione 1681 non si sia verificato nei confronti del coniuge, discendente o antenato dell’erede.

(2) Chi non ha prenotato l’inventario del patrimonio, o ha dichiarato di non esercitare il diritto di riservare l’inventario, non può prenotare l’inventario successivamente.

Sezione 2

Amministrazione del patrimonio e relativo inventario
Gestione del patrimonio
§ 1677

(1) Se il testatore ha convocato l’amministratore del patrimonio o l’esecutore testamentario, amministra il patrimonio fino alla conferma dell’acquisizione dell’eredità dell’amministratore del patrimonio, altrimenti l’esecutore testamentario. Se il testatore non ha chiamato nessuno di loro, l’erede amministra l’eredità; se ci sono più eredi e non concordano diversamente, tutti gli eredi amministrano l’eredità.

(2) Se c’è una ragione seria per questo, il tribunale ordinerà un’altra misura.

§ 1678

(1) Chi amministra il patrimonio ne esegue la semplice amministrazione.

(2) Chi amministra l’eredità ne verserà le rate per la fornitura delle persone che ne hanno diritto e consegnerà ai legatari un rapporto sulle referenze loro spettanti. Regolerà referenze di adulti se approvato dal tribunale.

§ 1679

(1) Durante l’amministrazione, qualcosa può essere alienato dalla proprietà o utilizzato come garanzia, se l’interesse a preservare il valore o l’essenza della proprietà gestita lo richiede, altrimenti in cambio. Ciò vale anche se si vuole modificare lo scopo del patrimonio gestito.

(2) L’amministratore dell’eredità o l’esecutore testamentario può compiere un atto che eccede l’ambito della semplice amministrazione, se gli eredi sono d’accordo. Se gli eredi non sono d’accordo o se l’erede è una persona sotto protezione speciale, è richiesto il consenso del tribunale.

§ 1680

(1) Un erede il cui diritto di successione è già stato chiaramente dimostrato può essere autorizzato dal tribunale anche prima della fine del procedimento di successione di disporre liberamente di determinati beni, a condizione che sia adempiuto l’ultimo testamento del testatore o se altri coeredi, eredi indispensabili e legatari concordano.

(2) Se il diritto all’eredità è esercitato da più persone che si contraddicono a vicenda, la misura di cui al paragrafo 1 non può essere presa. Tuttavia, se l’erede ha già ricevuto un vantaggio, non gli può essere tolto.

§ 1681

(1) Se l’erede, senza averne il diritto, assume la piena amministrazione del patrimonio, gli effetti della prenotazione dell’inventario saranno cancellati dall’inizio, se lo ha fatto. Ciò vale anche se è accertato che l’erede ha intenzionalmente occultato il patrimonio, se l’erede mescola parti del patrimonio con parti della sua proprietà, senza distinguere a chi appartiene, a meno che ciò non fosse già il caso prima della morte del testatore. Lo stesso effetto, per riserva del censimento, si verificherà anche nei confronti degli eredi nella cui rappresentanza diretta o indiretta qualcun altro ha gestito l’eredità in tal modo. Se una persona vicina all’erede amministra il patrimonio in questo modo, si considera che funge anche da suo rappresentante.

(2) L’effetto di cui al paragrafo 1 non si verifica se gli eredi dividono solo documenti, effigi o registri e altre cose di natura familiare o commemorativa prima di confermare l’acquisizione dell’eredità.

Conclusione della tenuta
§ 1682

(1) Il tribunale adotta senza indugio misure per garantire la proprietà (conclusione), se

a) uno degli eredi non è indipendente,

b) uno degli eredi è di residenza ignota,

c) si teme che l’eredità sia indebitata,

(d) il creditore ha proposto la separazione dell’eredità; o

(e) se esiste un altro motivo importante per un’attenzione speciale.

(2) Se un solo erede è incapace, assente o sconosciuto, è possibile accontentarsi della conclusione di quella parte del patrimonio che è sufficiente a soddisfare il suo diritto di eredità. Ciò vale anche se c’è una persona che ha diritto alla parte obbligatoria.

§ 1683

Le conclusioni non sono necessarie se la proprietà ha un bene immobile che fornisce una sicurezza sufficiente.

Inventario della tenuta
§ 1684

(1) Lo scopo dell’inventario dell’eredità è determinare l’eredità e determinare il valore patrimoniale netto al momento del decesso del testatore.

(2) Se ciò non compromette seriamente la tempestiva esecuzione dell’inventario, l’inventario può essere presente e sollevare domande e fare commenti.

a) l’ esecutore testamentario,

b) l’ amministratore dell’eredità,

c) chiunque affermi e attesti il ​​proprio diritto di eredità o il diritto a una quota obbligatoria, o che sia noto per avere tale diritto,

d) il creditore che ha chiesto la separazione dell’eredità,

e) se il tribunale è d’accordo, un’altra persona che dimostri un interesse legale a farlo; tuttavia, il corriere solo se sussiste il rischio che sia obbligato a contribuire proporzionalmente alla quota obbligatoria.

§ 1685

(1) Il tribunale ordina un inventario del patrimonio se l’erede esercita il diritto di riserva dell’inventario o se è necessario per il calcolo del lavoro obbligatorio.

(2) Il tribunale ordinerà anche un inventario del patrimonio,

a) se gli eredi includono una persona che non è completamente indipendente, o che è sconosciuta o assente, o una persona giuridica di pubblica utilità o stabilita nel pubblico interesse (di seguito denominata “una persona sotto protezione speciale”),

b) se vi è incertezza sul fatto che qualcuno sia l’erede o chi sia l’erede,

c) se il creditore lo richiede ai sensi della Sezione 1709, o

d) se il creditore del testatore dimostra che esiste un altro motivo serio per eseguire l’inventario.

§ 1686

(1) I costi per l’ottenimento di un inventario devono essere pagati dall’eredità e sono sostenuti in proporzione alle quote di eredità degli eredi a cui l’inventario è a beneficio. Se non è possibile pagare le spese per l’ottenimento dell’inventario dall’eredità, il tribunale ordina a questi eredi di versare un contributo proporzionale alle spese.

(2) Se il tribunale ha ordinato un inventario allo scopo di calcolare la parte obbligatoria, i costi dell’eredità saranno rimborsati e saranno sostenuti in proporzione a tutti gli eredi e alla persona avente diritto alla parte obbligatoria. Se non è possibile coprire i costi per ottenere un inventario del patrimonio, il tribunale ordina a queste persone di dare un contributo proporzionato alle spese.

(3) Se qualcuno richiede un inventario senza una seria ragione, il tribunale gli ordinerà di sostenere i costi dell’inventario dal proprio.

§ 1687

(1) Se le circostanze del caso lo giustificano, il tribunale può decidere di sostituire l’inventario dell’eredità con un elenco dell’eredità preparato dall’amministratore dell’eredità e confermato da tutti gli eredi. Se l’amministratore dell’eredità non è stato ancora nominato, può essere nominato a tal fine dal tribunale.

(2) In casi semplici, il tribunale può decidere, se gli eredi non si oppongono, di sostituire l’inventario dell’eredità con una dichiarazione congiunta degli eredi sull’eredità.

§ 1688

(1) Se è dimostrato che la dichiarazione o l’elenco ai sensi della Sezione 1687 non corrisponde ai fatti in misura non irrilevante,

a) gli effetti della prenotazione dell’inventario sono revocati dall’inizio agli eredi, se lo hanno fatto,

b) la persona di cui al § 1685 paragrafo 2 ha il diritto di richiedere che il tribunale ordini un nuovo inventario dell’eredità se dimostra un interesse legale a farlo.

(2) L’effetto di cui al comma 1 lett . a) non si presenta a una persona sotto protezione speciale, a meno che non sia dimostrato che ha intenzionalmente occultato l’eredità. Né questo effetto si verificherà nei confronti dell’erede che dimostri di non essere stato colpevole per l’incompletezza della dichiarazione o dell’elenco.

(3) Se l’amministratore ha reso l’elenco incompleto ai sensi della Sezione 1687, dovrà risarcire il danno che ne deriva.

§ 1689

Se il creditore è noto, il tribunale lo informa che è stato effettuato un inventario dell’eredità e gli consente di commentare l’inventario.

Sezione 3

Conferma di eredità
§ 1690

(1) Il tribunale conferma l’eredità alla persona che non ha rifiutato l’eredità e ha il miglior diritto di eredità secondo il corso del procedimento ereditario, dopo che si è assicurato che la volontà del testatore sarà debitamente adempiuta.

(2) Se l’esecutore testamentario è stato chiamato, confermerà al tribunale l’adempimento degli ordini del testatore; se non è stato chiamato, gli eredi lo provano al tribunale. Se gli eredi non sono d’accordo o contraddicono quanto confermato dall’esecutore, il tribunale deciderà come ottenere le prove.

§ 1691

(1) Se sono state ordinate referenze, il tribunale conferma l’eredità solo dopo che gli è stato dimostrato che

a) i messaggeri sono stati informati del riferimento,

(b) sono stati effettuati collegamenti dovuti a persone che non sono del tutto indipendenti, persone giuridiche di pubblica utilità o stabilite nel pubblico interesse, o collegamenti effettuati a fini di beneficenza e di pubblica utilità e che è stato assicurato l’adempimento di collegamenti non validi,

c) è stato altresì assicurato l’adempimento dei riferimenti a ignoti o assenti.

(2) Il tribunale può rinunciare alla garanzia se apparentemente non necessaria.

§ 1692

(1) Il tribunale confermerà all’unico erede che ha ereditato. Indica chi è l’erede, il cui patrimonio acquisisce, per quale motivo e se ciò avviene con o senza censimento.

(2) Il tribunale confermerà anche le quote di eredità a più eredi per un importo dopo l’eventuale compensazione della quota di eredità e dopo aver compensato eventuali riferimenti. Quando si divide l’eredità, il tribunale confermerà anche quale eredità ha acquisito ciascun erede e per quale motivo ha luogo la divisione dell’eredità.

(3) Se una successione è ordinata mediante l’istituzione di una successione fiduciaria, prova del tempo o altro, il tribunale confermerà che è stato ordinato, chi succede come erede successivo ea quali condizioni. Se il testatore ha stabilito che l’erede principale è libero di disporre dell’eredità, anche il tribunale lo confermerà.

§ 1693

(1) Gli eredi possono concordare dinanzi al tribunale nei procedimenti di successione l’ammontare delle loro quote di eredità. Il tribunale approva l’accordo se non è in conflitto con gli interessi della persona sotto protezione speciale.

(2) Se ereditano sulla base dell’acquisizione in caso di morte, gli eredi possono concordare un importo diverso di quote ereditarie rispetto a quello valutato dal testatore, se il testatore lo ha espressamente ammesso.

(3) Se eredita in base alla successione legale, l’erede ha il diritto di chiedere la liquidazione ad altri eredi se si è preso cura del testatore per un periodo di tempo più lungo o ha contribuito in modo significativo a mantenere o aumentare la proprietà del testatore con il lavoro , sostegno finanziario o mezzi simili ricompensati. La liquidazione deve essere prevista per una durata ragionevole e l’entità di ciò che ha eseguito e del valore dell’eredità; la sua quota di eredità aumenterà di questo importo. Ciò vale anche se l’erede, che non è il coniuge superstite, ha eseguito un obbligo alimentare o simile nei confronti del testatore.

Sezione 4

Divisione del patrimonio
§ 1694

(1) Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti, rozdělí se pozůstalost podle jeho vůle. Dědici se mohou před soudem dohodnout, že si pozůstalost zcela nebo zčásti rozdělí i jinak, pokud to zůstavitel výslovně připustil.

(2) Přidělil-li zůstavitel dědicům jednotlivé věci ze svého jmění, aniž výslovně přikázal, že pozůstalost musí být rozdělena, jak nařídil, nebo že povolaný dědic může přijmout jen, co mu bylo přiděleno, popřípadě, že určitá věc má zůstat ve spoluvlastnictví dědiců, hledí se na jeho projev vůle jako na přání bez právní závaznosti.

§ 1695

(1) Nepořídil-li zůstavitel pro případ smrti, mohou se dědici před soudem dohodnout o rozdělení pozůstalosti jakkoli.

(2) Se il testatore non ha procurato una parte dell’eredità o se non ha ordinato come dividere l’eredità o una sua parte, o se la divisione dell’eredità secondo la volontà del testatore non è affatto possibile, il le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.

§ 1696

(1) Il tribunale approva l’accordo degli eredi sulla divisione, se non contraddice la volontà del testatore ed entro i suoi limiti o gli interessi della persona sotto protezione speciale. Se il tribunale non approva l’accordo, confermerà agli eredi l’acquisizione dell’eredità in base all’importo delle loro quote ereditarie.

(2) La validità dell’accordo sulla divisione del patrimonio richiede che, a seguito della sua conclusione, l’intero patrimonio noto sia diviso. Un accordo può anche costituire un privilegio o un privilegio o altro diritto reale, anche se il testatore non lo ha acquisito.

§ 1697

(1) Il tribunale dividerà il patrimonio in conformità con l’ordine del defunto. Se il testatore ha affidato a un terzo la determinazione delle modalità di distribuzione dell’eredità, il tribunale fissa un termine ragionevole per tale persona, almeno due mesi; tuttavia, il tribunale non terrà conto della determinazione se è manifestamente ingiusta o si verifica dopo il termine.

(2) A meno che l’ordine del defunto non lo impedisca, il tribunale dividerà l’eredità approvando l’accordo degli eredi; se non si raggiunge un accordo, il tribunale divide l’eredità se tutti gli eredi lo richiedono e se non vi è controversia tra loro su ciò che appartiene all’eredità. Il tribunale si prende cura degli interessi della persona sotto protezione speciale.

(3) In altri casi, il tribunale non dividerà l’eredità e confermerà agli eredi l’acquisizione dell’eredità in base alle quote dell’eredità.

§ 1698

In caso di frazionamento del patrimonio, è possibile stabilire il diritto al risarcimento dei rapporti tra i coeredi, compensare la quota ereditaria e compensare le referenze.

§ 1699

(1) A seconda delle circostanze, un credito o un debito può anche essere ceduto a un singolo erede. L’assegnazione di un debito a un erede non pregiudica i diritti del creditore.

(2) Un erede abbreviato nella sua quota assegnando una cosa difettosa ha il diritto ai coeredi di risarcire quanto è stato accorciato dal difetto.

§ 1700

(1) Se il tribunale divide l’eredità su richiesta degli eredi, stabilisce una dichiarazione basata sull’elenco dell’eredità o sull’elenco confermato da tutti gli eredi. Se qualcosa del patrimonio è stato venduto per volontà dell’erede per legge, il prezzo di acquisto raggiunto sarà compreso nel patrimonio, in caso di altra alienazione per volontà dell’erede, il prezzo usuale il giorno dell’eredità giusto. Per la quota di ciascuno degli eredi espressa in denaro, le singole voci verranno allocate secondo il prezzo indicato nel rendiconto.

(2) Se il prezzo di un oggetto non è chiaro, il tribunale lo determinerà per stima, a meno che l’oggetto non sia assegnato a tutti gli eredi in base alle loro quote.

Sezione 5

Debiti che interessano gli eredi
§ 1701

(1) I debiti del testatore devono essere trasferiti agli eredi, a meno che la legge non disponga diversamente.

(2) L’ erede è obbligato a pagare i costi della sepoltura del testatore e le misure del luogo della tomba del testatore, a meno che questi costi non siano stati rimborsati dall’eredità ai sensi del § 114 paragrafo 2.

§ 1702

L’erede non può essere liberato dall’obbligo impostogli dall’acquisizione in caso di morte rifiutando l’eredità da tale acquisizione, purché eserciti il ​​suo diritto di erede per legge. Può diventare erede dall’acquisizione in caso di morte o rifiutare l’eredità.

§ 1703

Diritti dei creditori prima della conferma dell’eredità
Fino a quando il tribunale non confermi gli eredi dell’acquisizione dell’eredità, i creditori possono far valere la prestazione solo nei confronti di chi amministra il patrimonio ed esigere soddisfazione solo dal bene appartenente al patrimonio.

Effetti legali della mancata applicazione della riserva di inventario
§ 1704

Se l’erede non ha registrato la riserva di inventario, paga integralmente i debiti del debitore. Se più eredi non hanno iscritto la riserva dell’inventario, pagano in solido i debiti del testatore.

§ 1705

L’esecuzione dell’inventario non ha alcun effetto giuridico sulla portata dell’obbligo di pagare i debiti all’erede che non ha registrato la prenotazione dell’inventario.

Effetti legali della prenotazione dell’inventario
§ 1706

Se l’erede ha inserito una riserva di riserva, paga i debiti del debitore fino all’importo dell’eredità acquisita. Ciò vale anche se l’inventario del patrimonio è stato ordinato da un tribunale nell’interesse della persona sotto protezione speciale.

§ 1707

Ciascuno degli eredi che ha iscritto la riserva di inventario paga i debiti del testatore in solido con gli altri eredi, ma il creditore può esigere da ogni erede che si riserva la prestazione di inventario solo fino all’importo corrispondente alla sua quota di eredità.

§ 1708

Le sanzioni tra coeredi sono disciplinate dalle disposizioni generali sui debiti congiunti.

Separazione di proprietà
§ 1709

(1) Un creditore che attesti il ​​timore di un indebitamento eccessivo dell’erede può, prima che il tribunale confermi l’acquisizione dell’eredità, proporre che l’eredità rimanga separata dalla proprietà dell’erede e sia gestita come proprietà separata. Il tribunale non accetterà la mozione se è chiaro che non c’è motivo di preoccuparsi.

(2) La proposta di separazione dell’eredità non impedisce al tribunale di confermare l’acquisizione dell’eredità.

§ 1710

Il creditore che ha richiesto la separazione è soddisfatto dell’eredità separata. Tuttavia, questo creditore perde il diritto di essere soddisfatto della proprietà dell’altro erede, anche se l’erede non ha inserito la riserva di inventario.

Trovare i debiti del testatore
§ 1711

L’erede che ha riservato l’inventario o l’amministratore dell’eredità può, prima che il tribunale decida di confermare l’eredità, chiedere al tribunale, al fine di recuperare i debiti del testatore, di invitare il creditore a denunciare e motivare le proprie pretese entro un tempo ragionevole. Fino alla conclusione del procedimento così avviato, né l’erede né l’amministratore dell’eredità sono tenuti a soddisfare i creditori.

§ 1712

(1) Un creditore che non si registra entro il termine non ha diritto al rimborso dall’erede se l’eredità è esaurita con il pagamento dei crediti dichiarati.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano,

(a) se il creditore dimostra che l’erede era a conoscenza del credito, o

b) se il credito del creditore garantisce un privilegio o un altro diritto reale sulla cosa appartenente all’eredità.

§ 1713

Se non è stata richiesta alcuna richiesta di creditori, o se l’erede di uno dei creditori dichiaranti soddisfa senza riguardo per i diritti degli altri, e se un creditore non ottiene il completo pagamento del credito dall’eredità, l’erede è obbligato a creditore oltre l’ambito del § 1692, nella misura in cui il creditore sarebbe stato soddisfatto della liquidazione dell’eredità ai sensi di un’altra legge.

Parte 8

Furto di eredità
§ 1714

(1) L’eredità può essere alienata dopo la morte del testatore; se il contratto è concluso prima, non viene preso in considerazione. Alienando l’eredità, il cessionario assume i diritti e gli obblighi che appartengono all’eredità.

(2) L’ eredità sarà alienata da un contratto in grassetto, a meno che un elenco di diritti e obblighi non sia stato preso come base del contratto durante l’alienazione dell’eredità. Se tale elenco è stato preso come base, dipende dal contenuto del contratto, dipende dall’accordo delle parti, fino a che punto si applicano anche i § 1716 e 1717.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1715

Le parti notificano senza indebito ritardo al giudice che conduce il procedimento di successione che l’eredità è stata alienata.

§ 1716

(1) Il cessionario non ha diritto a una cosa appartenente all’alienante non come erede, ma per altro motivo giuridico, né a documenti, effigi e atti di natura familiare.

(2) D’altra parte, il cessionario ha diritto a tutto ciò che viene aggiunto all’eredità dalla perdita del legatario o del co-erede o in qualsiasi altro modo, se l’alienante ha il diritto di farlo.

§ 1717

L’acquirente possiede anche tutto ciò che l’alienatore ha già ricevuto per diritto successorio. Tuttavia, il cessionario rimborserà all’alienatore quanto ha speso per la sua eredità o eredità e, salvo diverso accordo tra le parti, le spese per le disposizioni funebri e sepolcrali del testatore.

§ 1718

Se l’alienante ha amministrato l’eredità prima che fosse rilasciato al cessionario, è obbligato al cessionario in qualità di mandante.

§ 1719

L’alienante dell’eredità è responsabile nei confronti del cessionario dell’autenticità del suo diritto di eredità, come ha affermato. Se il cessionario subisce un danno, l’alienatore lo risarcirà in conformità con la Parte Quarta della presente Legge.

§ 1720

Il cessionario e l’alienatore dell’eredità sono solidalmente responsabili nei confronti dei creditori per i debiti del testatore.

PARTE QUARTA

DIRITTI DI PROPRIETÀ RELATIVA
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPEGNI
Parte 1

Origine delle responsabilità e loro contenuto
§ 1721

Dall’obbligazione, il creditore ha diritto a una certa prestazione nei confronti del debitore come credito e il debitore è obbligato a soddisfare questo diritto adempiendo al debito.

§ 1722

La prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere di natura pecuniaria e corrispondere all’interesse del creditore, anche se tale interesse non è meramente pecuniario.

§ 1723

(1) Un obbligo deriva da un contratto, da un atto illegale o da un altro fatto giuridico che è qualificato a farlo in base al sistema legale.

(2) Le disposizioni sugli obblighi derivanti dai contratti si applicano mutatis mutandis agli obblighi derivanti da altri fatti legali.

Parte 2

Contrarre
Sezione 1

Condizioni generali
§ 1724

(1) Con il contratto, le parti esprimono la volontà di stabilire un obbligo tra loro e di seguire il contenuto del contratto.

(2) Le disposizioni sui contratti si applicano mutatis mutandis all’espressione della volontà con cui una persona si rivolge ad altre persone, a meno che ciò non sia precluso dalla natura dell’espressione della volontà o dalla legge.

§ 1725

Il contratto è concluso non appena le parti ne hanno concordato il contenuto. Entro i limiti dell’ordinamento giuridico, le parti sono lasciate alla libertà di negoziare il contratto e determinarne il contenuto.

§ 1726

Se le parti ritengono concluso il contratto, sebbene non abbiano di fatto concordato il materiale che avrebbero dovuto concordare nel contratto, l’espressione della loro volontà è considerata un contratto concluso se, soprattutto in considerazione del loro comportamento successivo, si può ragionevolmente presumere che il contratto sia stato concluso senza accettare questo requisito. Tuttavia, se una delle parti ha già indicato al momento della conclusione del contratto che il raggiungimento di un accordo su alcuni particolari è un presupposto per la conclusione del contratto, il contratto si considera non concluso; allora l’accordo su altri requisiti della parte non è vincolante, anche se su di essi è stato fatto un verbale.

§ 1727

Ciascuno dei diversi contratti conclusi nella stessa trattativa o inclusi nella stessa carta è considerato separatamente. Se dalla natura di più contratti o dal loro scopo noto alle parti al momento della conclusione del contratto deriva che sono interdipendenti, la creazione di ciascuno di essi è una condizione per la creazione di altri contratti. La risoluzione dell’obbligazione di uno di essi senza la soddisfazione del creditore annulla altri contratti dipendenti, con effetti giuridici simili.

§ 1728

(1) Chiunque può negoziare un contratto liberamente e non è responsabile della sua mancata conclusione, a meno che non inizi o continui a negoziare un contratto senza intendere concludere il contratto.

(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

§ 1729

(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.

(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

§ 1730

(1) Se le parti forniscono dati e comunicazioni durante la negoziazione del contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di conservarne le registrazioni, anche se il contratto non è concluso.

(2) Se una parte ottiene informazioni o comunicazioni riservate durante la negoziazione di un contratto con l’altra parte, deve assicurarsi che non vengano utilizzate in modo improprio o che non vengano divulgate senza un motivo legale. Se viola questo dovere e si arricchisce con esso, darà all’altra parte ciò di cui si è arricchita.

Sezione 2

Una conclusione del contratto
Proposta di conclusione di un contratto
§ 1731

Deve essere chiaro dalla proposta di conclusione del contratto (di seguito denominata “offerta”) che il soggetto che lo effettua intende concludere un determinato contratto con la persona contro la quale presenta un’offerta.

§ 1732

(1) L’azione legale che porta alla conclusione di un contratto è un’offerta se contiene gli elementi essenziali del contratto in modo che il contratto possa essere concluso mediante la sua semplice e incondizionata accettazione e se implica la volontà del proponente di essere vincolato da il contratto se l’offerta viene accettata.

(2) Una proposta di fornire beni o fornire un servizio a un prezzo specificato fatta nel corso dell’attività commerciale mediante pubblicità, in un catalogo o visualizzando merci è considerata un’offerta soggetta all’esaurimento delle scorte o alla perdita dell’abilità dell’imprenditore eseguire.

§ 1733

Un’espressione di volontà non conforme al § 1732 non costituisce un’offerta e non può quindi essere accettata. Se l’espressione di volontà contiene una promessa di prestazione per una particolare prestazione o risultato, è una promessa pubblica, altrimenti un mero invito a presentare un’offerta. Lo stesso vale per un’espressione che si rivolge a una cerchia indefinita di persone o che ha natura pubblicitaria, a meno che non sia chiaro diversamente.

§ 1734

Un’offerta formulata oralmente deve essere accettata senza indugio, a meno che qualcos’altro non derivi dal suo contenuto o dalle circostanze in cui è stata fatta. Ciò vale anche se alla persona presente è stata presentata un’offerta scritta.

§ 1735

Un’offerta formulata per iscritto ad una persona assente deve essere accettata entro il termine specificato nell’offerta. Se non è specificato alcun termine, l’offerta può essere accettata entro un termine adeguato alla natura del contratto proposto e alla rapidità con cui l’offerente ha utilizzato per inviare l’offerta.

§ 1736

Un’offerta è irrevocabile se espressamente indicata in essa o se le parti lo accettano. Un’offerta è irrevocabile anche se risulta dalle trattative delle parti alla conclusione del contratto, dai loro precedenti rapporti d’affari o dalla dogana.

§ 1737

Annullamento dell’offerta
Sebbene l’offerta sia irrevocabile, può essere annullata se l’annullamento avviene all’altra parte prima della consegna dell’offerta o almeno contemporaneamente ad essa.

§ 1738

Annulla l’offerta
(1) Anche se un’offerta è revocabile, non può essere revocata entro il termine fissato per la sua accettazione, a meno che ciò non sia riservato nell’offerta. Un’offerta revocabile può essere revocata solo se la revoca avviene all’altra parte prima che l’altra parte abbia inviato l’accettazione dell’offerta.

(2) Un’offerta non può essere revocata se esprime irrevocabilità.

§ 1739

(1) Se l’offerta viene rifiutata, il rifiuto scade con effetto.

(2) Se una delle parti muore o perde il diritto di concludere un contratto, l’offerta scade se risulta evidente dall’offerta stessa o dalla natura e dallo scopo del contratto proposto.

Accettazione dell’offerta
§ 1740

(1) La persona a cui è rivolta l’offerta accetta l’offerta se dà il suo consenso in tempo nei confronti del proponente. Il silenzio o l’inazione non è di per sé un’accettazione.

(2) L’espressione di volontà, che contiene aggiunte, riserve, restrizioni o altre modifiche, è un rifiuto dell’offerta ed è considerata una nuova offerta. Tuttavia, l’accettazione dell’offerta è una risposta che definisce in altre parole il contenuto della proposta di contratto.

(3) Una risposta con una modifica o una deviazione, che non modifica sostanzialmente le condizioni dell’offerta, è l’accettazione dell’offerta, a meno che il proponente non rifiuti tale accettazione senza indebito ritardo. Il proponente può escludere l’accettazione di un’offerta con una modifica o una deviazione anticipata dall’offerta o in altro modo che non sollevi dubbi.

§ 1741

Nel caso di un’offerta rivolta a più persone, il contratto è concluso se tutte quelle persone accettano l’offerta, se il suo contenuto implica l’intenzione del proponente che tutte le persone a cui l’offerta è rivolta diventino parte del contratto, o se tale intenzione può ragionevolmente essere attesa dalle circostanze in cui è stata fatta l’offerta. Lo stesso vale, mutatis mutandis, se l’intenzione del firmatario di diventare parte del contratto è un certo numero di tali persone.

§ 1742

L’accettazione dell’offerta può essere annullata se l’annullamento è pervenuto al proponente al più tardi con l’accettazione.

§ 1743

(1) L’accettazione tardiva di un’offerta avrà anche gli effetti dell’accettazione tempestiva se l’offerente notifica alla persona che ha presentato l’offerta, almeno oralmente senza indebito ritardo, che considera l’accettazione tempestiva o inizia a comportarsi in conformità con l’offerta.

(2) Se dal documento che esprime l’accettazione dell’offerta risulta che è stata inviata in circostanze tali da raggiungere in tempo il richiedente se fosse trasportata nel modo consueto, l’accettazione tardiva ha gli effetti dell’accettazione anticipata, a meno che il il proponente notifica alla persona, almeno oralmente, senza indugio, che l’offerta doveva essere considerata obsoleta.

§ 1744

Tenuto conto del contenuto dell’offerta o della prassi stabilita dalle parti, o ove ciò sia consuetudinario, la persona a cui l’offerta è rivolta può accettare l’offerta in modo tale da conformarvisi, in particolare fornendo o accettando prestazione. L’accettazione di un’offerta è effettiva nel momento in cui si è svolta la riunione, se è avvenuta in tempo.

§ 1745

Il contratto è concluso quando l’accettazione dell’offerta ha effetto.

Sezione 3

Contenuto del contratto
§ 1746

(1) Le disposizioni legali che disciplinano i singoli tipi di contratti si applicano ai contratti, il cui contenuto include gli elementi essenziali del contratto stabiliti nella disposizione di base per ciascuno di questi contratti.

(2) Le parti possono anche stipulare un contratto di questo tipo, che non è specificamente regolato come un tipo di contratto.

§ 1747

Se il contratto è gratuito, si ritiene che il debitore abbia voluto impegnarsi meno che di più.

§ 1748

Má se za to, že ujednání, že určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.

§ 1749

(1) Ujednají-li strany, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud, je takové určení podmínkou účinnosti smlouvy. Neurčí-li třetí osoba náležitost smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li ji určit, může kterákoli strana navrhnout, aby tuto náležitost určil soud.

(2) Při určení náležitosti se přihlédne k účelu, který smlouva zřejmě sleduje, k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavírána, jakož i k tomu, aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány.

§ 1750

Nenavrhne-li oprávněná strana doplnění obsahu smlouvy v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to, že se smlouva od počátku ruší.

§ 1751

(1) Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

(2) Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.

(3) Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

§ 1752

(1) Uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Ujednání je platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání, které s takovou výpovědí spojuje zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu.

(2) Nebyl-li ujednán rozsah změn obchodních podmínek, nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.

§ 1753

Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření.

§ 1754

(1) Použijí-li strany ve smlouvě doložku upravenou v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že touto doložkou zamýšlely vyvolat právní účinky stanovené vykládacími pravidly, na něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají.

(2) Není-li jedna ze stran smlouvy podnikatelem, lze se vůči této straně dovolat významu doložky, jen pokud se prokáže, že její význam musel být této straně znám.

§ 1755

Vzdá-li se strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

Oddíl 4

Forma smlouvy
§ 1756

Není-li smlouva uzavřena slovy, musí být z okolností zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti; přitom se přihlédne nejen k chování stran, ale i k vydaným ceníkům, veřejným nabídkám a jiným dokladům.

§ 1757

(1) Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí.

(2) Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne.

(3) Odstavec 2 se použije i v případě, že smlouva byla uzavřena při podnikání jedné ze stran a její obsah potvrdí druhá strana.

§ 1758

Dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.

Oddíl 5

Účinky smlouvy
Obecná ustanovení
§ 1759

Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.

§ 1760

Skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, sama o sobě neplatnost smlouvy nevyvolává.

§ 1761

Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí jen mezi stranami, pokud nebyl zřízen jako věcné právo. Takový zákaz je platný, pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo na jinou určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany.

§ 1762

(1) Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím.

(2) Nebyl-li návrh na rozhodnutí podán do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to, že se smlouva od počátku ruší. To platí i v případě, že byl návrh zamítnut.

§ 1763

Poskytne-li strana postupně uzavřenými smlouvami různým osobám právo užívat nebo požívat tutéž věc v tutéž dobu, nabývá takové právo osoba, které převodce poskytl věc k užívání nebo požívání nejdříve. Není-li nikdo takový, náleží právo osobě, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla účinnosti jako první.

Změna okolností
§ 1764

Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v § 1765 a 1766.

§ 1765

(1) Se si verifica un cambiamento nelle circostanze così significativo che il cambiamento crea una sproporzione particolarmente grave nei diritti e negli obblighi delle parti svantaggiando una di esse aumentando in modo sproporzionato il costo della prestazione o riducendo in modo sproporzionato il valore dell’oggetto di prestazione, l’interessato ha il diritto di chiedere il ripristino della negoziazione del contratto, qualora dimostri che non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere o influenzare il cambiamento e che il fatto è avvenuto solo dopo la conclusione del contratto, o è venuto a conoscenza dell’interessato solo dopo la conclusione del contratto. L’esercizio di tale diritto non dà diritto all’interessato di differire l’adempimento.

(2) Il diritto di cui al paragrafo 1 non sussiste per la parte interessata se si è assunta il rischio di un cambiamento delle circostanze.

§ 1766

(1) Se le parti non sono d’accordo entro un termine ragionevole, il tribunale può decidere sulla mozione di una delle parti di modificare l’obbligo ai sensi del contratto ripristinando l’equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, o di annullarlo alla data e alle condizioni specificate nella decisione. Il tribunale non è vincolato dalla proposta delle parti.

(2) Il tribunale respinge la proposta di modifica dell’impegno se la parte interessata non ha esercitato il diritto di riprendere i negoziati sul contratto entro un termine ragionevole, che deve aver individuato il cambiamento delle circostanze; questo periodo è considerato di due mesi.

Contratto a beneficio di terzi
§ 1767

(1) Se, in base al contratto, il debitore deve adempiere a una terza parte, il creditore può richiedere che il debitore lo adempia.

(2) A seconda del contenuto, della natura e dello scopo del contratto, si deve valutare se e quando un terzo ha acquisito anche il diritto diretto di richiedere l’esecuzione. Si considera che un terzo abbia acquisito tale diritto se la prestazione è principalmente a suo vantaggio.

(3) Il debitore ha anche obiezioni al contratto nei confronti di terzi.

§ 1768

Se un terzo rifiuta il diritto acquisito in base al contratto, viene trattato come se non avesse acquisito i diritti di esecuzione. Se ciò non è in contraddizione con il contenuto e lo scopo del contratto, il creditore può esigere l’adempimento per se stesso.

§ 1769

Contratto di prestazione di terze parti
Se qualcuno si impegna a garantire per l’altra parte che il terzo lo adempia, si impegna a intercedere presso il terzo per fornire la prestazione concordata. Tuttavia, se qualcuno si impegna a far sì che il terzo adempia a quanto pattuito, risarcirà il danno subito dal creditore se l’adempimento non avrà luogo.

Sezione 6

Metodi speciali per concludere un contratto
§ 1770

Le disposizioni sull’offerta e sull’accettazione dell’offerta si applicano mutatis mutandis ai casi in cui le parti concordano una diversa procedura per la conclusione del contratto.

§ 1771

Asta
(1) Durante l’asta, il contratto è concluso da un martello.

(2) Un’offerta già fatta deve essere annullata se viene presentata un’offerta più alta o se l’asta viene chiusa in modo diverso da un colpo.

Gara pubblica per l’offerta più idonea
§ 1772

Chi bandisce quindi un bando di gara per l’offerta più idonea a persone non specificate.

§ 1773

L’offerente definisce per iscritto, almeno in termini generali, l’oggetto dell’esecuzione e i principi dell’altro contenuto del contratto previsto, su cui insiste, e determina le modalità di presentazione delle offerte e il termine entro il quale le offerte può essere presentato. Pubblica in modo appropriato il contenuto delle condizioni del concorso.

§ 1774

L’annunciatore non può modificare le condizioni pubblicate del concorso o annullare il concorso, a meno che non lo abbia riservato nelle condizioni del concorso. Pubblicherà la modifica o l’annullamento nello stesso modo in cui ha pubblicato le condizioni del concorso.

§ 1775

(1) L’ annunciatore includerà l’offerta nel concorso se il suo contenuto corrisponde alle condizioni pubblicate del concorso. L’offerta può discostarsene solo nella misura consentita dalle condizioni del concorso.

(2) Un’offerta presentata dopo la scadenza specificata nelle condizioni del concorso non può essere inclusa nel concorso.

(3) Il proponente ha diritto al rimborso dei costi associati alla partecipazione al concorso, se le condizioni del concorso lo consentono.

§ 1776

(1) Salvo disposizione contraria delle condizioni del concorso, l’offerta non può essere revocata dopo la scadenza del termine specificato nelle condizioni del concorso per la presentazione delle offerte.

(2) Le condizioni del concorso possono prevedere che l’offerta possa essere modificata o integrata; tuttavia, qualsiasi modifica apportata all’offerta dopo la scadenza del termine specificato nel capitolato d’oneri non sarà presa in considerazione. La correzione degli errori commessi durante la preparazione dell’offerta può essere effettuata in qualsiasi momento, a meno che le condizioni del concorso non lo precludano.

§ 1777

(1) L’ annunciatore selezionerà la più idonea delle offerte e ne annuncerà l’accettazione secondo le modalità ed entro il termine specificato nelle condizioni del concorso.

(2) Se le condizioni della selezione dell’offerta non sono stabilite nelle condizioni del concorso, l’annunciatore ha il diritto di selezionare l’offerta che gli si addice meglio.

§ 1778

(1) L’ annunciatore accetta l’offerta selezionata ai sensi del § 1777. Se notifica alla parte proponente l’accettazione dell’offerta dopo il termine specificato nelle condizioni del concorso, il contratto non sarà concluso se il proponente selezionato informa l’annunciatore senza indebito ritardo che rifiuta di accettare l’offerta.

(2) L’ annunciatore può rifiutare tutte le offerte presentate se le ha riservate nelle condizioni del concorso.

§ 1779

L’annunciatore dovrà, senza indebito ritardo dopo la fine del concorso, notificare ai proponenti che non hanno avuto successo nel concorso che hanno rifiutato le loro offerte.

Offerta pubblica
§ 1780

(1) Un’offerta pubblica è una manifestazione della volontà del proponente con la quale si rivolge a persone indefinite con una proposta di conclusione di un contratto.

(2) Un’iniziativa per concludere un contratto, dal quale non si intende concludere un determinato contratto o che non possiede i requisiti ai sensi dell’articolo 1732, paragrafo 1, è considerata un invito a presentare offerte.

§ 1781

Un’offerta pubblica può essere revocata se il ricorrente ha pubblicato il ricorso prima di accettare l’offerta pubblica con le modalità in cui è stata pubblicata.

§ 1782

(1) Sulla base di un’offerta pubblica, il contratto è concluso con la persona che per prima notifica il proponente in tempo e conformemente ad essa che accetta l’offerta pubblica. Se più persone accettano contemporaneamente un’offerta pubblica, il contratto è concluso con quella scelta dal proponente.

(2) Se l’offerta pubblica non specifica un termine per l’accettazione, ad essa si applica il termine appropriato alla natura dell’offerta pubblica.

§ 1783

(1) Il proponente notifica al destinatario la conclusione del contratto senza indebito ritardo dopo l’accettazione dell’offerta pubblica. Informa gli altri che hanno fallito.

(2) Se il proponente conferma la conclusione del contratto al beneficiario più tardi di quanto previsto al paragrafo 1, il contratto non viene creato se il beneficiario rifiuta di concludere il contratto senza indebito ritardo dopo aver ricevuto la conferma della conclusione del contratto da parte del firmatario .

§ 1784

(1) Se l’offerta pubblica lo prevede esplicitamente, il contratto è concluso con un certo numero di persone, o con tutti coloro che hanno accettato l’offerta pubblica entro il termine di cui alla sezione 1782.

(2) Se il proponente non adempie all’obbligo di notifica, è vincolato a tutte le accettazioni dell’offerta pubblica, i cui autori non hanno comunicato il risultato.

Sezione 7

Accordo futuro
§ 1785

Fornitura di base
Con un contratto su un contratto futuro, almeno una parte si impegna a concludere, su richiesta, un contratto futuro entro il periodo concordato, altrimenti entro un anno, il cui contenuto è concordato almeno in modo generale.

§ 1786

La parte obbligata è obbligata a concludere il contratto senza indebito ritardo dopo essere stata invitata a farlo dalla parte avente diritto in conformità con il contratto futures.

§ 1787

(1) Se la parte obbligata non adempie all’obbligo di concludere il contratto, la parte avente diritto può richiedere che il contenuto del contratto futuro sia determinato da un tribunale o da una persona specificata nel contratto. Se questa persona non specifica il contenuto del contratto futuro entro un termine ragionevole o si rifiuta di determinarlo, la parte avente diritto può proporre che sia determinato da un tribunale.

(2) Il contenuto del contratto futuro sarà determinato in base allo scopo che è probabile che la conclusione del contratto futuro monitorerà. Nel fare ciò, si baserà sulle proposte delle parti e terrà conto delle circostanze in cui è stato concluso il futuro contratto, nonché dell’equità dei diritti e degli obblighi delle parti.

§ 1788

(1) Se la parte avente diritto non invita la parte obbligata a concludere il contratto in tempo, l’obbligo di concludere il contratto futuro decade.

(2) Se le circostanze sulle quali le parti hanno apparentemente fatto affidamento sul contratto futuro quando è sorto l’obbligo, nella misura in cui la parte obbligata non può essere ragionevolmente tenuta a concludere il contratto, l’obbligo di concludere il contratto futuro cesserà. Se la parte obbligata non notifica alla parte avente diritto il mutamento delle circostanze senza indebito ritardo, risarcisce l’avente diritto per i danni da essa causati.

Parte 3

Contenuto degli impegni
Condizioni generali
§ 1789

Il debitore è obbligato a dare qualcosa, fare qualcosa, astenersi da qualcosa o tollerare qualcosa, e il creditore ha il diritto di chiederglielo.

§ 1790

L’obbligazione non può essere modificata senza il consenso del creditore e del debitore, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1791

(1) L’origine e la durata dell’obbligazione non devono essere prevenute, a meno che non sia indicato il motivo in base al quale il debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia, il creditore è tenuto a dimostrare il motivo dell’obbligazione.

(2) Nel caso di una passività derivante da una garanzia, il creditore non deve dimostrare il motivo della responsabilità, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1792

Pagamento per la prestazione
(1) Se il contratto impone alle parti l’obbligo di fornire e accettare la prestazione a titolo oneroso senza concordare il suo importo, o il modo in cui tale importo sarà determinato, si applica che il corrispettivo è stato concordato nell’importo usuale in quel momento e luogo di conclusione del contratto. Se non è possibile determinare l’importo del compenso in questo modo, il giudice lo determina tenendo conto del contenuto del contratto, della natura della prestazione e degli usi.

(2) Se il compenso è stato concordato in contrasto con le norme di legge sui prezzi, si considera concordato quello consentito ai sensi di tale regolamento.

Accorciamento sproporzionato
§ 1793

(1) Se le parti si impegnano ad adempiere reciprocamente e se la prestazione di una delle parti è gravemente sproporzionata rispetto a quanto fornito dall’altra parte, la parte abbreviata può richiedere l’annullamento del contratto e il ripristino di tutto, a meno che l’altra parte aggiunge è stato abbreviato, tenendo conto del prezzo usuale al momento e nel luogo di conclusione del contratto. Ciò non si applica se la sproporzione della prestazione reciproca si basa su fatti di cui l’altra parte non sapeva o non doveva sapere.

(2) Il paragrafo 1 non si applica in caso di acquisto sulla borsa delle merci, nel commercio di uno strumento di investimento ai sensi di un’altra legge, in un’asta o in un modo equiparato a un’asta pubblica, o in caso di scommesse o giochi, o in liquidazione o novazione se sono state effettuate in modo equo.

§ 1794

(1) Il diritto ai sensi del § 1793 non sorge se il motivo della sproporzione della prestazione reciproca deriva da un rapporto speciale tra le parti, specialmente se la parte abbreviata intendeva eseguire in parte a pagamento e in parte a titolo gratuito, o se il la quantità di abbreviazione non può più essere determinata.

(2) Il diritto ai sensi del § 1793 non sorge anche se la parte abbreviata ha espressamente rinunciato e ha dichiarato di accettare la prestazione a un prezzo straordinario per speciale popolarità, o se ha accettato un prezzo sproporzionato, anche se il prezzo effettivo di lo spettacolo era o doveva essere conosciuto.

§ 1795

Il diritto di cui al § 1793 scade se non viene esercitato entro un anno dalla conclusione del contratto.

§ 1796

Usura
Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

§ 1797

Podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání, nemá právo požadovat zrušení smlouvy podle § 1793 odst. 1, ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796.

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
§ 1798

(1) Ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro každou smlouvu, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.

(2) Použije-li se k uzavření smlouvy se slabší stranou smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek, má se za to, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem.

§ 1799

Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát.

§