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LEGGE

del 19 gennaio 2021

sulla registrazione dei beneficiari effettivi

LEGGE

del 19 gennaio 2021

sulla registrazione dei beneficiari effettivi

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica Ceca:

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1

La presente legge incorpora i regolamenti pertinenti dell’Unione europea 1 ) e regola

a) la tenuta dei registri dei titolari effettivi; e

(b) determinati diritti e obblighi derivanti dall’identificazione del beneficiario effettivo e dall’iscrizione dei dati che lo riguardano nel registro dei beneficiari effettivi.

§ 2

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) da un fondo fiduciario estero, un fondo fiduciario o una struttura simile a una struttura o funzioni disciplinate dalla legge di un altro Stato,

b) per accordo giuridico, un fondo fiduciario o un fondo fiduciario estero,

(c) ” beneficiario finale”: una persona che può, direttamente o indirettamente tramite un’altra persona o dispositivo giuridico, trarre una parte sostanziale del vantaggio patrimoniale complessivo generato dall’operazione o dalla liquidazione di una persona giuridica o generato dall’amministrazione o dallo scioglimento di un dispositivo giuridico (“beneficio”); non trasmette,

d) una persona con influenza ultima è una persona che può, senza istruzioni da un altro, esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su una persona giuridica o nell’amministrazione di un istituto giuridico,

e) il beneficiario effettivo è qualsiasi persona fisica che sia un beneficiario finale o una persona con influenza finale,

f) struttura dei rapporti rapporti attraverso i quali il beneficiario finale può beneficiare indirettamente o attraverso i quali una persona con influenza ultima può esercitare indirettamente la propria influenza, inclusi gli assetti proprietari e gestionali,

g) per concatenamento, la possibilità di trarre un beneficio indiretto o la possibilità di esercitare indirettamente un’influenza ultima attraverso persone o dispositivi giuridici successivamente collegati o rapporti successivamente collegati,

h) ramificando la possibilità di ottenere un beneficio o la possibilità di esercitare l’influenza finale attraverso più catene individuali,

(i) ” alta dirigenza”: qualsiasi persona fisica che fornisce la gestione quotidiana o regolare delle attività di una persona giuridica, come la direzione aziendale, ed è

1. un membro dell’organo statutario di una persona giuridica o una persona in una posizione simile o rappresenta una persona giuridica in tale organo, o

2. direttamente subordinato all’organo statutario della persona giuridica o al suo membro,

j) la persona che registra è una persona giuridica che ha un vero proprietario, o un fiduciario o una persona in una posizione simile con un fondo fiduciario estero (di seguito denominato “fiduciario”) di un istituto giuridico,

k) per dati validi si intendono i dati del titolare effettivo nel registro dei titolari effettivi, che non sono stati cancellati senza sostituzione o con la sostituzione di nuovi dati,

l) registrando l’esecuzione

1. la prima iscrizione dei dati del titolare effettivo nel registro del titolare effettivo, o

2. cancellazione di dati validi senza sostituzione o sostituzione con nuovi dati,

m) per trascrizione automatica si intende la trascrizione dei dati o la loro cancellazione senza sostituzione o sostituzione con nuovi dati, tenuti in un registro pubblico ai sensi della legge che disciplina i pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche e gli atti fiduciari (di seguito il “pubblico registro” ), nei registri fiduciari di cui alla stessa legge (di seguito “registro dei fondi fiduciari”) o nel registro di base, al registro dei beneficiari effettivi senza gestione attraverso l’interconnessione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione,

(n) irregolarità, una situazione in cui dati validi o che sono stati cancellati dal registro dei titolari effettivi senza sostituzione o sostituzione non corrispondono o non corrispondevano alla situazione reale, o una situazione in cui non sono inseriti dati nel registro dei beneficiari effettivi.

§ 3

(1) Il beneficiario finale di una persona giuridica è qualsiasi persona che può ottenere direttamente o indirettamente più del 25% del beneficio patrimoniale totale generato durante l’attività o la liquidazione della persona giuridica e non trasferisce tale vantaggio; si ritiene che il beneficio non sia trasferito.

(2) Il beneficiario finale di una società d’affari è qualsiasi persona che ha diritto, direttamente o indirettamente, a una quota del profitto, di altre risorse proprie o del saldo di liquidazione della società d’affari (di seguito la “quota di beneficio”) superiore al 25%, e questa partecipazione al beneficio inoltre non passa; si ritiene che la quota di beneficio non venga trasferita.

(3) Ai fini del calcolo dell’importo del beneficio indiretto, in caso di

(a) moltiplicazione degli interessi nei diritti spettanti alla parte correlata o all’istituto giuridico; e

b) la ramificazione somma i prodotti dei benefici delle singole catene.

§ 4

(1) Una persona con influenza ultima in una società di affari è qualsiasi persona fisica che è una persona controllante in conformità con la legge che disciplina i rapporti giuridici delle società di affari.

(2) Si considera che una persona con un’influenza finale in una società non commerciale e in una cooperativa abitativa o sociale è qualsiasi persona fisica che sia membro del loro organo statutario.

(3) Il fatto che una persona fisica sia una persona che esercita l’influenza ultima in una società è indicato dalla sua quota diretta o indiretta ai diritti di voto, che supera significativamente le quote ai diritti di voto di altre persone, specialmente se è maggiore di 25%.

(4) Ai fini del calcolo dell’ammontare della quota indiretta dei diritti di voto, in caso di

(a) la catena moltiplica le quote dei diritti di voto detenute dalle parti correlate o dall’istituto giuridico, per cui, ad eccezione della quota dei diritti di voto nella società oggetto del calcolo,

1. Conta il 100% delle quote dei diritti di voto che stabiliscono una presunzione di controllo ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società di capitali, e

2. Lo 0% include le azioni non elencate al punto 1,

b) il branching aggiunge i prodotti delle quote dei diritti di voto delle singole catene.

§ 5

(1) È vero che ogni persona al vertice della società è il suo vero proprietario,

(a) se nessun titolare effettivo può essere identificato anche con tutti gli sforzi che possono essere ragionevolmente richiesti al dichiarante, o

b) se la persona che esercita l’influenza ultima nella società è una persona giuridica che non ha un proprietario reale ai sensi del § 7.

(2) Se una persona con influenza ultima in una società è una persona giuridica che non ha un vero proprietario secondo § 7, e allo stesso tempo un’altra persona è il beneficiario finale della società, i veri proprietari della società sono ogni persona ai vertici di questa società e ogni persona fisica che è il suo destinatario finale.

(3) Se una persona con influenza ultima è una persona giuridica, il cui vero proprietario è determinato ai sensi del paragrafo 1 o 2, si applica che ogni persona nella sua direzione è anche il vero proprietario di tutte le società nella sua struttura subordinata.

§ 6

(1) Vale che ogni persona fisica è sempre il vero proprietario della fondazione,

a) che ne è il fondatore,

(b) che è un membro del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza o del suo revisore dei conti o una persona di status analogo; o

c) nel cui sostegno personale, secondo l’azione legale fondativa della fondazione, risiede il suo scopo.

(2) È vero che il vero proprietario di un ente o di una società di pubblica utilità è sempre anche qualsiasi persona fisica che sia loro

(a) il fondatore; o

(b) un amministratore o un membro del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza o una persona in una posizione analoga.

(3) È vero che il vero proprietario di un istituto giuridico è sempre anche qualsiasi persona fisica che sia

a) il suo fondatore,

b) il suo fiduciario,

c) autorizzati a sovrintendere all’amministrazione della struttura giuridica e che possono nominare o revocare un fiduciario o un fiduciario,

d) la sua destinazione d’uso; o

e) dal gruppo di persone nel cui interesse principale l’ordinamento giuridico è stato costituito o è amministrato, se non previsto.

(4) Se una persona giuridica è in carica ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, il proprietario effettivo della fondazione, dell’istituto, della società di pubblica utilità o dell’istituto giuridico è il proprietario effettivo di tale persona giuridica.

§ 7

È vero che non hanno un vero proprietario

a) l’ unità di autogoverno statale e territoriale,

b) associazione volontaria di comuni,

c) organizzazione sovvenzionata dallo Stato e organizzazione contributiva di un’unità territoriale di autogoverno,

d) un ente scolastico costituito dallo Stato, un’unità di autogoverno territoriale o un’associazione volontaria di comuni,

e) un istituto di ricerca pubblico,

f) una persona giuridica costituita dalla legge o da un accordo internazionale,

g) impresa statale e impresa nazionale,

h) una camera distrettuale e regionale o una comunità costituita ai sensi di un’altra legge,

i) il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale,

j) partito politico e movimento politico,

k) la chiesa e la società religiosa e altri soggetti giuridici ai sensi della legge che disciplina le chiese e le società religiose,

l) sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro,

m) associazione di caccia,

n) associazioni di proprietari di quote,

o) una persona giuridica in cui la Repubblica ceca, una regione o un comune detiene, direttamente o indirettamente, tutte le quote dei benefici e dei diritti di voto, e

p) una società senza scopo di lucro e un istituto fondato dalla Repubblica Ceca, regione o comune.

SECONDA PARTE

OBBLIGHI DI DETERMINATE PERSONE
§ 8

(1) La persona che effettua la registrazione ottiene e registra dati completi, accurati e aggiornati sul suo reale proprietario o sul reale proprietario dell’accordo giuridico ai sensi del § 13 lett. da a) a g).

(2) La persona che registra deve registrare anche i passi compiuti per determinare il vero proprietario nei casi in cui il vero proprietario della società è una persona nell’alta direzione ai sensi del § 5 par. a) o § 5 comma 3.

(3) Il registratore conserva i dati di cui ai commi 1 e 2 per il periodo in cui la persona fisica è l’effettivo titolare e per ulteriori 10 anni dalla cessazione della sua qualità di effettivo proprietario. Se il dichiarante con il successore legale cessa di esistere, l’obbligo passa a lui.

(4) Su richiesta, il dichiarante comunica i dati di cui ai commi 1 e 2 al responsabile ai sensi della legge che disciplina determinate misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (di seguito il “responsabile”) o all’Ufficio di analisi finanziaria, tribunale, organo attivo nei procedimenti penali, organo dell’amministrazione finanziaria della Repubblica ceca e organo dell’amministrazione doganale della Repubblica ceca.

§ 9

(1) La persona che registra deve garantire che i dati validi sul suo effettivo proprietario o sull’effettivo proprietario dell’atto giuridico corrispondano allo stato effettivo. Il dichiarante deve presentare una proposta per l’avvio del procedimento di registrazione ai sensi dell’articolo 20 o una domanda ai sensi dell’articolo 34 senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un fatto decisivo.

(2) Si considera che un dichiarante abbia adempiuto all’obbligo ai sensi del paragrafo 1 della prima frase se il suo vero proprietario o il vero proprietario dell’istituto giuridico è stato automaticamente accreditato ai sensi del § 37 o 38.

(3) Si applica che la persona che registra ha adempiuto all’obbligo di cui al paragrafo 1 della prima frase, se l’effettivo proprietario ha determinato ai sensi del § 5 par. e); ciò non impedisce al giudice di sanare l’irregolarità qualora, nel procedimento sull’irregolarità, siano emerse informazioni che il dichiarante non ha potuto accertare, pur con tutti gli sforzi che ragionevolmente gli possono essere richiesti.

§ 10

Il beneficiario effettivo, il beneficiario finale, la persona finale e la persona attraverso la quale il beneficiario finale può beneficiare o esercitare la sua influenza forniscono al dichiarante la cooperazione necessaria per adempiere agli obblighi di cui al § 8 (1) o al § 9 (1), compresa la notifica dell’origine della sua posizione.

PARTE TERZA

REGISTRI DEI PROPRIETARI EFFETTIVI
TITOLO I

CONSERVAZIONE E CONTENUTO DELLA REGISTRAZIONE DEI PROPRIETARI EFFETTIVI
§ 11

(1) Il registro dei beneficiari effettivi è un sistema informativo della pubblica amministrazione, il cui amministratore è il Ministero della giustizia (di seguito il “Ministero”).

(2) I registri dei beneficiari effettivi devono essere conservati dal tribunale competente per la procedura di registrazione.

(3) L’ iscrizione nel registro dei beneficiari effettivi deve essere effettuata da un tribunale o da un notaio.

§ 12

(1) I dati sugli effettivi titolari di persone giuridiche con sede legale nel territorio della Repubblica Ceca devono essere inseriti o inseriti automaticamente nel registro dei beneficiari effettivi.

(2) Nel registro degli aventi diritto economico devono essere inseriti o inseriti automaticamente anche i dati relativi agli effettivi titolari di dispositivi giuridici il cui fiduciario ha residenza, sede legale o succursale.

a) nel territorio della Repubblica ceca, o

(b) al di fuori del territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea; e

1. l’ ordinamento giuridico è amministrato dal territorio della Repubblica ceca,

2. il dispositivo giuridico è costituito da beni che si trovano principalmente nel territorio della Repubblica ceca,

3. gli immobili situati nel territorio della Repubblica ceca sono amministrati in una disposizione giuridica,

4. in relazione al patrimonio in gestione, ha instaurato un rapporto d’affari nel territorio della Repubblica Ceca, o

5. Lo scopo perseguito dalla creazione di una struttura giuridica deve essere raggiunto nel territorio della Repubblica ceca.

(3) Il paragrafo 2 non si applica se, nel caso di un dispositivo giuridico, il suo beneficiario effettivo è iscritto in un registro corrispondente al registro dei beneficiari effettivi tenuto in conformità al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea.

§ 13

Deve essere iscritto o iscritto automaticamente nel registro dei beneficiari effettivi

a) il nome e l’indirizzo del luogo di residenza, o residenza, se diverso dall’indirizzo del luogo di residenza, data di nascita, numero di nascita o identificatore univoco analogo, se assegnato, e nazionalità del beneficiario effettivo,

b) informazioni sulla natura della posizione del titolare effettivo,

c) l’ indicazione dell’entità della partecipazione diretta o indiretta del titolare effettivo, se tale partecipazione determina la sua posizione,

d) informazioni sul fatto che determina la posizione del beneficiario effettivo, se non è stabilito da un’azione,

e) una descrizione dell’eventuale struttura della relazione, comprese le informazioni nella misura di cui alle lettere h) e i) sulle persone giuridiche o sugli accordi giuridici nella struttura della relazione e i nomi delle persone fisiche che agiscono in modo indipendente nella struttura della relazione,

f) la data a partire dalla quale la persona fisica è titolare effettivo,

g) la data in cui la persona fisica era il beneficiario effettivo,

h) il nome della persona giuridica o l’indicazione della struttura giuridica di cui è coinvolto il beneficiario effettivo,

(i) il numero di identificazione della persona giuridica o dell’accordo di cui è il beneficiario effettivo, se assegnato,

j) la data in cui è stata effettuata l’iscrizione o la trascrizione automatica,

k) il momento in cui i dati validi sono stati resi disponibili; e

l) una nota sull’irregolarità.

TITOLO II

ACCESSO AL REGISTRO DEI PROPRIETARI EFFETTIVI
§ 14

Accesso pubblico ai dati del titolare effettivo
(1) Il Ministero consente a chiunque sul suo sito web di ottenere un estratto parziale di dati validi dal registro dei beneficiari effettivi

a) il titolare effettivo della persona giuridica nella misura in cui

1. nome, stato di residenza, anno e mese di nascita, cittadinanza del beneficiario effettivo,

2. dati secondo § 13 lettera b), c), f) e g) a

3. o altri dati secondo § 13 lett. a), per la cui pubblicazione l’effettivo titolare ha espresso il consenso, o altri dati già pubblicati nel registro pubblico e trascritti automaticamente ai sensi del § 37 o 38,

b) sull’effettivo titolare del soggetto giuridico nell’ambito dei dati ai sensi del § 13 lett. a), per la cui pubblicazione l’effettivo proprietario ha dato il suo consenso, o dati che sono già pubblicati nel registro dei fondi fiduciari e sono stati automaticamente trascritti ai sensi del § 37,

c) secondo § 13 lettera h) ai),

d) secondo § 13 lettera d) ed e), la cui pubblicazione è stata proposta o richiesta dall’iscritto, o che sono il risultato di una trascrizione automatica ai sensi dell’articolo 37 o 38, e

e) secondo § 13 lettera da (j) a (l), nella misura in cui si riferiscono ai dati di cui al paragrafo 1, lettera a). da a) a d).

(2) Il Ministero consente a chiunque di ottenere una conferma sul proprio sito Web che nel registro dei beneficiari effettivi non sono conservate informazioni sul titolare effettivo di una persona giuridica o di un istituto giuridico.

(3) Il Ministero pubblica i dati di cui al comma 1 anche attraverso il sistema di interconnessione degli atti istituito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina taluni aspetti del diritto societario 2 ) .

(4) I paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso di dati sull’avente diritto economico

a) inaccessibile secondo § 32 o 33 a

b) le fondazioni per le quali i dati del pubblico registro sono stati resi inaccessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 34 della legge che disciplina i pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche.

(5) Una dichiarazione parziale ai sensi del paragrafo 1 o una conferma ai sensi del paragrafo 2 può essere ottenuta solo in forma elettronica.

§ 15

Accesso ad alcuni dati sul reale proprietario della struttura giuridica
(1) Il tribunale competente per la registrazione consente di ottenere dal registro dei beneficiari effettivi un estratto parziale di dati validi nell’ambito dei dati relativi a nome, stato di residenza, anno e mese di nascita e cittadinanza del beneficiario effettivo dell’istituto giuridico e dati ai sensi del § 13 lett. b) a i) a chi

(a) dimostrare interesse alla prevenzione del reato di riciclaggio di denaro, del riciclaggio dei proventi di negligenza e della loro fonte e dei reati di finanziamento del terrorismo e di sostegno e promozione del terrorismo, o

(b) tale richiesta in relazione a un dispositivo giuridico attraverso il quale il beneficiario finale può beneficiare o la persona con influenza finale può esercitare la sua influenza su una persona giuridica straniera stabilita al di fuori di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se i dati sull’avente diritto economico non sono accessibili ai sensi della Sezione 32.

(3) La dichiarazione parziale ai sensi del paragrafo 1 può essere ottenuta solo in forma elettronica.

§ 16

Accesso a tutti i dati sul vero proprietario
(1) Il tribunale competente per la registrazione consente di ottenere dal registro dei beneficiari effettivi un estratto completo dei dati validi e dei dati che sono stati cancellati senza sostituzione o con sostituzione con nuovi dati,

a) una persona iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo,

b) una persona che ha presentato un’istanza per avviare un procedimento di registrazione a lui spettante ai sensi dell’articolo 26, e

c) la persona che effettua la registrazione.

(2) Il Ministero consente, con modalità che consentano l’accesso remoto, di ottenere dal registro dei titolari effettivi una dichiarazione completa dei dati validi e dei dati che sono stati cancellati senza sostituzione o con sostituzione con nuovi dati,

a) un giudice o un curatore fallimentare ai fini di un procedimento giudiziario,

b) notai ai fini della registrazione,

c) un organo attivo nel procedimento penale ai fini del procedimento penale e la Procura della Repubblica anche ai fini dell’esercizio di poteri non penali,

d) amministratori di imposte, canoni o altre prestazioni monetarie analoghe ai fini della loro amministrazione,

e) l’ organo amministrativo ai fini della conduzione dei procedimenti di infrazione,

f) il servizio di intelligence per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa che disciplina l’attività dei servizi di intelligence,

g) l’ Ufficio di analisi finanziaria, la Banca nazionale ceca e altri organismi nello svolgimento delle attività ai sensi della legge che disciplina determinate misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o la legge che disciplina l’attuazione delle sanzioni internazionali al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, proteggere diritti umani fondamentali e lotta al terrorismo,

h) la Banca nazionale ceca nella vigilanza delle persone che operano sul mercato finanziario e nello svolgimento delle attività ai sensi della legge che disciplina le procedure di risanamento e risoluzione della crisi sul mercato finanziario,

i) l’ Ufficio per la sicurezza nazionale, il Ministero dell’interno o il servizio di intelligence ai fini dei procedimenti di sicurezza ai sensi della normativa in materia di protezione delle informazioni classificate e del nulla osta di sicurezza,

j) la Suprema Corte dei Conti per l’esercizio dei propri poteri,

k) il Ministero delle finanze, ai fini dell’esercizio delle sue attribuzioni ai sensi della normativa sul gioco d’azzardo,

l) l’ Ufficio di rappresentanza dello Stato in materia patrimoniale per l’esercizio dei propri poteri,

m) l’ Ufficio del Demanio, per l’esercizio dei suoi poteri in forza delle norme di legge in base alle quali l’Ufficio del Demanio dispone dei beni demaniali,

n) l’ Ufficio per la Vigilanza sulla Gestione dei Partiti e Movimenti Politici per l’esercizio dei propri poteri,

o) la persona obbligata in relazione all’identificazione e al controllo del cliente in conformità con la legge che regola determinate misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo,

p) il prestatore di sostegno finanziario pubblico ai fini dell’esercizio dei propri poteri ai sensi della normativa in materia di controllo finanziario,

q) l’ autorità di gestione, l’organismo intermedio, l’autorità di certificazione e l’autorità di audit ai fini dell’esercizio dei loro poteri ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 3 ) ,

r) l’ organismo pagatore e l’organismo di certificazione ai fini dell’esercizio dei loro poteri ai sensi della normativa dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune 4 ) e

s) a quello previsto da altra legge.

(3) Se i dati del titolare effettivo sono resi inaccessibili ai sensi dell’articolo 32, il Ministero vi ha accesso ai sensi del comma 2 lettera n) a s) non consente; ciò non si applica all’accesso di istituti di credito e finanziari, notai e avvocati, a condizione che effettuino l’identificazione e il controllo del cliente in conformità con la legge che disciplina determinate misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

(4) La dichiarazione completa ai sensi del paragrafo 2 può essere ottenuta solo in formato elettronico.

§ 17

Accesso remoto
(1) Il Ministero consente l’accesso a distanza ai sensi dell’articolo 16, comma 2, se è accertabile l’identità della persona fisica che deve accedere ai dati del titolare effettivo. Il Ministero consentirà l’accesso a distanza su richiesta previa prova dell’identità della persona fisica che deve accedere ai dati del titolare effettivo, utilizzando l’identificazione elettronica ai sensi della normativa in materia di identificazione elettronica, o nel caso di un’autorità pubblica anche mediante annuncio dell’ordine del giorno secondo la legge che disciplina i registri di base.

(2) La richiesta per l’istituzione dell’accesso remoto ai sensi del comma 1 può essere inviata al Ministero solo in forma elettronica su un modulo che il Ministero pubblica sul proprio sito web; l’applicazione contiene

a) il nome del richiedente,

b) il motivo giuridico per impostare l’accesso remoto,

c) il nome, l’indirizzo del luogo di residenza e la data e il luogo di nascita della persona fisica che deve accedere ai dati del titolare effettivo,

d) ove applicabile, l’inizio o la fine dell’autorizzazione della persona fisica che accederà ai dati del titolare effettivo, non oltre 2 anni dalla data della sua costituzione.

(3) Qualora il servizio di intelligence richieda l’instaurazione di un accesso a distanza, non deve essere esibita la prova dell’identità della persona fisica che deve accedere ai dati del titolare effettivo e i dati di cui al comma 2 lett. (c) non è menzionato nella domanda.

(4) Il dettaglio dei requisiti, della forma e della struttura dati del modulo di domanda per l’instaurazione dell’accesso remoto è determinato con decreto del Ministero.

(5) Il Ministero ha facoltà di utilizzare nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del comma 1

a) dal registro anagrafico di base, i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza,

b) dal sistema informatico dell’anagrafe, i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza permanente,

c) dal sistema informativo degli stranieri i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza.

(6) I dati che sono conservati come dati di riferimento nel registro anagrafico di base devono essere utilizzati dal sistema informativo dell’anagrafe o dal sistema informativo degli stranieri solo se sono nella forma precedente allo stato attuale.

(7) Dei dati di cui al paragrafo 5, in un caso specifico, possono essere utilizzati solo i dati necessari nel caso specifico.

§ 18

Tempo di accessibilità dei dati
I dati sul titolare effettivo sono accessibili nei registri dei titolari effettivi ai sensi delle Sezioni da 14 a 17 entro 5 anni dalla data di cessazione dell’entità giuridica o dell’istituto giuridico.

TITOLO III

ISCRIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE
§ 19

(1) Il tribunale regionale nel cui distretto si trova il tribunale generale è competente per i procedimenti sulla registrazione del vero proprietario di una persona giuridica. Il tribunale regionale nella cui circoscrizione ha sede il tribunale generale dell’associazione principale è competente per il procedimento relativo all’iscrizione dell’effettivo titolare di un’associazione di categoria.

(2) Il tribunale regionale nel cui distretto si trova il tribunale generale del fiduciario è competente per i procedimenti sulla registrazione del vero proprietario dell’oggetto giuridico. Se il fiduciario ha una residenza o una sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, il tribunale municipale di Praga è competente per registrare il beneficiario effettivo.

(3) Il tribunale municipale di Praga decide in prima istanza in materia di registrazione dei beneficiari effettivi del distretto del tribunale municipale di Praga e del tribunale regionale di Praga.

(4) Se le circostanze in base alle quali viene valutata la giurisdizione locale cambiano, il tribunale trasferisce la propria giurisdizione al tribunale di nuova competenza con una risoluzione; se tale giudice non è d’accordo con il trasferimento di competenza, rinvia la questione al suo tribunale superiore, che decide sulla competenza.

§ 20

(1) La procedura di registrazione deve essere avviata con un’istanza di avvio della procedura di registrazione (di seguito denominata “mozione di registrazione”).

(2) Il procedimento per la registrazione deve essere avviato il giorno in cui la domanda di registrazione presentata ai sensi della Sezione 21 raggiunge il tribunale. Se il procedimento non è stato avviato perché non è stata depositata la domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 21, il tribunale ne dà comunicazione all’attore.

§ 21

(1) La domanda di registrazione deve essere presentata in formato elettronico. La domanda di registrazione presso una società non commerciale o un istituto giuridico può essere presentata anche in formato cartaceo.

(2) Una domanda di registrazione in forma elettronica deve essere firmata nel modo in cui un’altra norma giuridica combina gli effetti di una firma autografa. La firma sulla domanda di registrazione in forma cartacea deve essere ufficialmente verificata.

(3) Una proposta di registrazione può essere presentata solo su un modulo i cui dettagli, forma e struttura dei dati sono determinati dal Ministero con decreto; il modulo sarà pubblicato dal Ministero sul proprio sito web.

§ 22

Se il ricorrente è una persona straniera, dovrà comunicare al tribunale l’indirizzo di consegna nel territorio della Repubblica Ceca o l’agente per la ricezione dei documenti con l’indirizzo di consegna nella Repubblica Ceca.

§ 23

(1) La domanda di iscrizione deve essere corroborata da documenti sui fatti da iscrivere nel registro degli aventi diritto economico, salvo che i dati sui fatti iscritti possano essere accertati dal sistema informatico della pubblica amministrazione, che il tribunale può prendere visione a distanza . I documenti sono documentati in forma elettronica; I documenti presentati per la registrazione presso una società non commerciale o un dispositivo giuridico possono essere presentati anche in formato cartaceo.

(2) Si intendono in particolare i documenti comprovanti l’identità di una persona fisica straniera

a) estratto di atti esteri analoghi al registro anagrafico,

b) un estratto di atti esteri analoghi al registro pubblico o agli atti dei titolari effettivi,

(c) documento di identità o documento di viaggio.

(3) Si intendono in particolare i documenti comprovanti la posizione del proprietario reale o la struttura dei rapporti

a) un estratto del pubblico registro o di atti esteri analoghi al pubblico registro o degli anagrafi,

b) fondare un procedimento giudiziario,

c) elenco dei soci,

d) la decisione dell’autorità sul pagamento della quota del beneficio,

e) la dichiarazione dei soci di pratica concordata,

f) una dichiarazione del dichiarante o del beneficiario effettivo sullo stato di beneficiario effettivo o sulla struttura dei rapporti, se basati su un fatto giuridico che non può essere suffragato nemmeno con ogni ragionevole sforzo per avanzare tale richiesta;

g) una dichiarazione del dichiarante o del titolare effettivo sullo status di titolare effettivo o sulla struttura dei rapporti, se non basata su fatti giuridici.

(4) I documenti di cui ai commi da 1 a 3 sono sufficienti per fornire una semplice copia della domanda di registrazione.

(5) Se il beneficiario effettivo ha dato il suo consenso ai sensi del § 14 par. 1 lett. a) punto 3 o § 14 comma 1 lett. b), con la domanda di registrazione deve essere presentato un documento comprovante tale consenso. Il consenso deve essere firmato nel modo in cui un’altra norma giuridica combina gli effetti di una firma autografa, oppure la firma sul documento deve essere ufficialmente verificata.

(6) Salvo che dagli atti documentati o dal sistema informativo della pubblica amministrazione, che il tribunale può prendere visione per accesso a distanza, disponga diversamente, il tribunale iscrive nel registro dei beneficiari effettivi il giorno a partire dal quale la persona fisica è beneficiaria titolare o il giorno fino al quale il titolare naturale è persona dal titolare effettivo, la data indicata nella domanda di registrazione.

§ 24

I documenti di cui all’articolo 23, che sono in una lingua straniera, devono essere presentati nella versione originale e allo stesso tempo in una semplice traduzione in lingua ceca, a meno che il tribunale non informi il richiedente che non richiede una traduzione. Il tribunale può rilasciare tale dichiarazione nella sua bacheca ufficiale per un numero indefinito di procedimenti in futuro, anche in relazione a lingue selezionate.

§ 25

Il tribunale conserva in formato elettronico la domanda di registrazione e i documenti di cui all’articolo 23. Il tribunale converte in formato elettronico la domanda di registrazione e gli atti consegnati in forma cartacea.

§ 26

(1) La proposta di registrazione è presentata dalla persona che effettua la registrazione. La domanda di iscrizione ad un’associazione di categoria può essere presentata anche dall’associazione principale.

(2) Una proposta di registrazione con una persona giuridica stabilita o un istituto giuridico stabilito prima della loro costituzione deve essere presentata da una persona che ha il diritto di presentare una domanda per la loro registrazione nel registro pubblico o nel registro dei fondi fiduciari ai sensi di altri regolamenti; tuttavia, la domanda di registrazione non può essere presentata prima dell’inizio del procedimento per la loro iscrizione nel registro pubblico o nel registro dei fondi fiduciari.

(3) Se la persona che effettua la registrazione non presenta una proposta di registrazione entro 15 giorni dal giorno in cui è sorto l’obbligo, chiunque attesti un interesse legale in essa può presentare una proposta di registrazione e presentare i documenti ai sensi del § 23 alla proposta per la registrazione.

§ 27

La parte nel procedimento sulla domanda di registrazione è il dichiarante e l’istante, se è persona diversa dal dichiarante.

§ 28

(1) Il tribunale respinge la domanda di registrazione con una risoluzione se

a) è stato depositato da una persona non autorizzata a farlo,

b) non contiene tutti i requisiti prescritti,

(c) è incomprensibile o vago, o

d) non è stato accompagnato da atti sui fatti da iscrivere nel registro degli aventi diritto economico, unitamente alla traduzione di tali atti ai sensi dell’articolo 24, salvo che il giudice comunichi all’attore che non necessita di traduzione.

(2) Il tribunale respinge anche la domanda di registrazione con una risoluzione se rileva che prima dell’inizio della procedura di registrazione un notaio è stato presentato al notaio per registrare i dati sul beneficiario della stessa persona giuridica o dello stesso legale accordo e questa domanda non è stata ancora elaborata.

(3) Il tribunale non invita il ricorrente a correggere o integrare la domanda di registrazione. Nell’ordinanza di rigetto della domanda di registrazione, il giudice indica i motivi del rifiuto e indica le modalità per sanare le irregolarità.

§ 29

Se la domanda di iscrizione non è stata respinta, il tribunale esamina se i dati sui fatti iscritti nel registro dei titolari effettivi derivino dai documenti presentati alla domanda di iscrizione o da dati rilevabili dal sistema informativo della pubblica amministrazione .accesso remoto.

§ 30

(1) Il tribunale decide sulla domanda di registrazione senza udienza.

(2) Un ricorso è ammissibile solo contro una decisione con la quale il tribunale respinge la domanda di registrazione o che accoglie la domanda di registrazione presentata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3.

(3) Il tribunale effettua la registrazione entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui è entrata in vigore la delibera con cui ha deciso la registrazione.

(4) Se il tribunale accoglie la domanda di registrazione presentata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2 nella sua interezza, effettua la registrazione senza emettere una decisione in merito; il tribunale comunica al registrante l’avvenuta registrazione unitamente all’invio di un estratto completo dei dati validi del registro dei beneficiari effettivi.

(5) Il tribunale effettua l’iscrizione non prima del giorno della costituzione dell’entità giuridica o dell’istituto giuridico.

§ 31

Senza pronuncia, il tribunale competente per l’iscrizione corregge in qualsiasi momento gli errori di scrittura e di numerazione nonché altre inesattezze manifeste nelle informazioni applicabili. Il tribunale notifica al registrante la rettifica unitamente all’invio di un estratto completo dei dati validi del registro dei beneficiari effettivi.

§ 32

(1) Se il dichiarante o una persona iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come il beneficiario effettivo lo propone, il tribunale informa i dati o parte di essi sul beneficiario effettivo che non è completamente indipendente, nei casi meritevoli di particolare attenzione nel registro dei beneficiari effettivi contrari all’interesse pubblico.

(2) L’ istanza di inaccessibilità dei dati nei casi di cui al comma 1 può essere presentata anche al di fuori della procedura di registrazione. Le disposizioni che disciplinano la procedura di registrazione si applicano mutatis mutandis alla procedura di inaccessibilità dei dati.

(3) L’ istanza di inaccessibilità dei dati può essere presentata solo su un modulo i cui dettagli, forma e struttura dei dati sono determinati dal Ministero con decreto; il modulo sarà pubblicato dal Ministero sul proprio sito web.

§ 33

Se una persona iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo revoca il proprio consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del § 14 par. a) punto 3 o § 14 comma 1 lett. b), il giudice competente a registrare rende inaccessibili tali informazioni senza pronunciarsi.

TITOLO IV

REGISTRAZIONE NOTARILE
§ 34

(1) Un notaio effettua una registrazione su richiesta di una persona autorizzata a presentare una domanda di registrazione ai sensi della Sezione 26. Le disposizioni delle sezioni 23 e 24 si applicano mutatis mutandis; tuttavia, i documenti con i quali deve essere motivata la domanda di registrazione dell’effettivo titolare dell’impresa possono essere motivati ​​anche in forma cartacea.

(2) Ai fini della registrazione da parte di un notaio, il tribunale consente al notaio l’accesso remoto alle domande di registrazione e ai documenti che conserva in forma elettronica ai sensi dell’articolo 25.

(3) Un notaio rifiuta di fare un’iscrizione secondo la procedura prevista dal codice notarile per il rifiuto di un atto notarile

a) per motivi di cui al § 28 comma 1, oppure

(b) se constata che prima della presentazione della domanda

1. sono stati avviati procedimenti per l’inserimento dei dati relativi al titolare effettivo della stessa persona giuridica o accordo e sono tuttora pendenti, oppure

2. è stata fatta domanda ad altro notaio per la registrazione del beneficiario effettivo della stessa persona giuridica o atto e tale richiesta è tuttora pendente.

(4) Se il notaio rifiuta di effettuare la registrazione, rilascia un certificato di registrazione e, dopo il suo rilascio, effettua la registrazione tramite accesso remoto entro 3 giorni lavorativi dal giorno in cui gli è stata consegnata la domanda di cui al paragrafo 1.

(5) Il certificato di registrazione è un documento pubblico e contiene

a) il nome del notaio e la sua sede legale,

b) luogo e data di rilascio del certificato di iscrizione,

c) dati identificativi del registrante,

d) dati sui fatti che risultano iscritti nel registro dei beneficiari effettivi,

e) una dichiarazione di un notaio che i dati sui fatti da inserire nel registro dei beneficiari effettivi risultano dai documenti che sono stati presentati alla domanda di registrazione dal dichiarante o da altro richiedente la registrazione, o da dati rilevabili dal pubblico sistema informativo amministrativo; che un notaio può visionare tramite accesso remoto,

f) l’ elenco degli atti presentati dai notai al registrante o ad altro richiedente l’iscrizione nel registro dei beneficiari effettivi, e l’elenco dei sistemi informativi della pubblica amministrazione da cui derivano i dati sui fatti iscritti nel registro dei beneficiari effettivi,

g) impronta del timbro del notaio,

h) firma del notaio.

§ 35

(1) I documenti non presentati a un notaio in relazione alla registrazione devono essere conservati dal notaio in forma elettronica e, dopo la registrazione, devono essere inviati elettronicamente al tribunale competente.

(2) Dopo che la registrazione è stata effettuata, il notaio rilascia alla persona che ha richiesto la registrazione del beneficiario effettivo un estratto completo dei dati validi dai registri dei beneficiari effettivi; il notaio trasmette anche tale dichiarazione completa alla persona che registra entro 3 giorni lavorativi dalla data della registrazione, a meno che non sia la stessa persona del richiedente.

§ 36

Errori di scrittura e numeri, nonché altre evidenti inesattezze nei dati validi, saranno corretti dal notaio che ha effettuato l’iscrizione, in qualsiasi momento e senza richiesta. Il notaio notifica al registrante la rettifica unitamente all’invio di un estratto completo dei dati validi dal registro dei beneficiari effettivi.

TITOLO V

TRASMISSIONE AUTOMATICA
§ 37

(1) Una persona fisica che è stata iscritta deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di un fondo fiduciario il cui fiduciario ha una residenza, una sede legale o una filiale nel territorio della Repubblica ceca.

(a) nel contesto di un’iscrizione nel registro dei trust come fondatore, fiduciario o fiduciario, o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che è il fondatore, il fiduciario o il fiduciario designato di un trust.

(2) Una persona fisica che è stata registrata deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di un fondo fiduciario estero il cui fiduciario ha una residenza, una sede legale o una filiale nel territorio della Repubblica ceca.

(a) come parte dell’iscrizione nel registro dei trust in qualità di fiduciario; o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che è un fiduciario di un fondo fiduciario estero.

(3) Una persona fisica che è stata iscritta è automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo della fondazione

(a) nell’ambito dell’iscrizione nel registro delle fondazioni come fondatore, membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o revisore, o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che sia un fondatore, un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o un revisore di una fondazione.

(4) Una persona fisica che è stata iscritta deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo dell’istituto

(a) come parte dell’iscrizione nel registro degli istituti come fondatore, direttore o membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o

b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta nel pubblico registro, che sia il fondatore, direttore o membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’istituto.

(5) Una persona fisica che è stata iscritta deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di una società di utilità pubblica

(a) nel contesto di un’iscrizione nel registro delle società di pubblica utilità come fondatore, direttore o membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che è il fondatore, il direttore o il membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società di pubblica utilità.

§ 38

(1) Una persona fisica che è stata iscritta deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di una società a responsabilità limitata.

(a) nel contesto dell’iscrizione in un registro di commercio come azionista con una partecipazione superiore al 25%, o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che è socio di una società a responsabilità limitata con una partecipazione superiore al 25%.

(2) Una persona fisica che è stata iscritta deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di una società per azioni

(a) nel contesto dell’iscrizione nel Registro delle Imprese come unico azionista, o

(b) in qualità di titolare effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico che è l’unico azionista di una società per azioni.

(3) Una persona fisica che è stata registrata deve essere automaticamente iscritta nel registro dei beneficiari effettivi come beneficiario effettivo di un’associazione, associazione di filiali, associazione straniera, associazione di filiali estere, associazione di interesse di persone giuridiche, organizzazione internazionale non governativa o abitazione o cooperativa sociale.

(a) nel contesto dell’iscrizione in un registro pubblico come membro del loro organo statutario, o

(b) in qualità di beneficiario effettivo di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico membro del loro organo statutario.

(4) Ai fini del calcolo dell’importo della quota di cui al comma 1 lettera b) e la valutazione se si tratti di partecipazione al beneficio o al diritto di voto, si applicano mutatis mutandis il § 3 comma 3 e il § 4 comma 4.

§ 39

Se una persona giuridica iscritta nel registro pubblico o un istituto giuridico iscritto nel registro dei fondi fiduciari cessa di esistere, la cancellazione dei dati validi verrà automaticamente sovrascritta senza indennizzo.

§ 40

Una trascrizione automatica ai sensi del § 37 o 38 non pregiudica la possibilità di cancellare i dati validi ai sensi del Titolo III o IV della presente Parte, sostituendoli con nuovi dati.

§ 41

(1) Se il beneficiario effettivo è stato registrato ai sensi del titolo III o IV di questa parte, la sezione 38 non si applica.

(2) Una persona registrata che ha ottenuto una registrazione ai sensi del titolo III o IV di questa parte può proporre al tribunale o richiedere a un notaio che il suo beneficiario effettivo sia automaticamente prescritto in conformità alla sezione 38 in futuro; si applicano mutatis mutandis le disposizioni che disciplinano la procedura di registrazione o di registrazione da parte di un notaio.

TITOLO VI

IRREGOLARITÀ NEL REGISTRO DEI PROPRIETARI EFFETTIVI
Parte 1

Risoluzione delle discrepanze nei registri dei beneficiari effettivi
§ 42

Notifica di irregolarità
(1) Se un’autorità pubblica ritiene ragionevolmente di aver scoperto un’irregolarità nello svolgimento delle sue attività, ne dà comunicazione al tribunale competente per la registrazione; ciò non si applica qualora la denuncia dell’irregolarità possa pregiudicare l’attività dell’autorità pubblica.

(2) La notifica di un’irregolarità deve essere corroborata da fatti o documenti che attestino l’irregolarità.

(3) Le persone obbligate devono segnalare l’irregolarità alle condizioni previste dalla legge che regola determinate misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.

§ 43

Invito a rettificare
Il giudice competente per l’iscrizione invita, con ordinanza, il dichiarante a sanare l’irregolarità oa confutarla; esso fissa un termine ragionevole a tal fine. Il ricorso contro tale delibera non è ammissibile.

§ 44

Avvio di procedimenti per irregolarità
(1) Il tribunale competente per la registrazione avvia un procedimento su un’irregolarità, se ciò è appropriato per la tutela dei diritti di terzi, sulla base della notifica dell’irregolarità ai sensi dell’articolo 42 o di propria iniziativa. Di norma, il tribunale avvia un procedimento per irregolarità solo dopo una citazione inutile ai sensi dell’articolo 43.

(2) Il procedimento sull’irregolarità è avviato da una risoluzione sull’inizio del procedimento sull’irregolarità, che il tribunale consegna di propria mano ai partecipanti al procedimento.

(3) Il partecipante al procedimento sull’irregolarità è la persona iscritta e, se del caso, anche quella che il tribunale ritiene che, contrariamente al § 10, non abbia fornito alla persona iscritta la necessaria collaborazione.

(4) Un ricorso contro la risoluzione sull’avvio di un procedimento di irregolarità non è ammissibile.

§ 45

Nota di discrepanza
(1) Il tribunale, insieme all’emissione della risoluzione sull’inizio del procedimento per irregolarità, iscrive una nota sull’irregolarità nel registro dei beneficiari effettivi; il giudice iscrive la nota senza pronunciarsi.

(2) La nota sull’irregolarità deve indicare ciò che l’irregolarità è stata riscontrata e la data di inizio del procedimento di irregolarità.

§ 46

Interruzione del procedimento
Il giudice sospende il procedimento di irregolarità se il procedimento di registrazione è in corso o se la domanda di registrazione è trattata, che possono essere rilevanti per la decisione del giudice nel procedimento di irregolarità.

§ 47

Dimostrazione
Per confermare o confutare l’irregolarità, il giudice fornisce anche prove diverse da quelle proposte dalla parte. Tuttavia, deve fornire prove per stabilire la situazione reale solo se risulta dal contenuto del fascicolo.

§ 48

Decisione
(1) Il tribunale decide sull’irregolarità, di regola, senza udienza. Il giudice dispone l’udienza se ritiene necessario confermare o confutare l’irregolarità.

(2) Il tribunale indica nella decisione la data in cui si è verificata l’irregolarità e quali dati nel registro dei beneficiari effettivi non corrispondono o non corrispondevano alla situazione reale, o indica i dati corrispondenti alla condizione reale, se venuto alla luce nel procedimento. Se la data effettiva dell’irregolarità può essere accertata solo con grande difficoltà o non può essere affatto accertata, il giudice indica come giorno in cui l’irregolarità si è manifestata il giorno in cui l’irregolarità si è manifestata per la prima volta, tenendo conto degli accertamenti.

(3) Se ciò emerge nel procedimento di irregolarità, il tribunale decide anche che il motivo dell’irregolarità è la mancata fornitura della necessaria cooperazione al dichiarante da parte del beneficiario effettivo, del beneficiario finale, della persona che esercita l’influenza finale o della persona attraverso la quale beneficiario finale può beneficiare o una persona con influenza ultima per esercitare la sua influenza.

§ 49

Inserimento nella nota dell’irregolarità
(1) Se l’irregolarità è confutata, il tribunale, dopo che la decisione è divenuta definitiva

a) registrare nella nota l’irregolarità come decisa nel procedimento; e

(b) cancellare la nota di irregolarità dal registro dei beneficiari effettivi.

(2) Se l’irregolarità è confermata, il tribunale, dopo che la decisione è divenuta definitiva

(a) annotare nella nota sull’irregolarità, come decisa nel procedimento, la data in cui l’irregolarità si è verificata e la durata dell’irregolarità, se è emersa nel procedimento,

(b) cancellare dati validi errati; e

(c) registrare i dati corrispondenti alla situazione reale, se conosciuti nel procedimento.

(3) Il tribunale effettua la registrazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 senza emettere una decisione in merito.

§ 50

Eliminazione di una nota di incoerenza
Se il giudice interrompe il procedimento per irregolarità, cancella la nota sull’irregolarità. Il tribunale cancella la nota senza pronunciarsi.

§ 51

Obbligo di informazione
(1) Se nessun dato è stato inserito nel registro dei beneficiari effettivi dalla persona che si registra, il tribunale ne informa l’organo amministrativo competente a conoscere dei reati ai sensi della presente legge dopo una richiesta inutile ai sensi dell’articolo 43.

(2) Dopo che la decisione che conferma l’irregolarità è diventata definitiva, il tribunale ne invia copia all’organo amministrativo competente a conoscere dei reati ai sensi della presente legge, a meno che il tribunale non abbia già informato l’organo amministrativo ai sensi del paragrafo 1.

Parte 2

Altre conseguenze dell’irregolarità
§ 52

Non possono essere fatti valere i diritti e gli obblighi derivanti da atti giuridici occultanti la persona del beneficiario effettivo, sorti in un momento in cui il beneficiario effettivo non è iscritto nel registro dei beneficiari effettivi, non possono essere fatti valere; ciò vale indipendentemente dall’ordinamento giuridico che disciplina il procedimento.

§ 53

(1) Se il vero proprietario di una società commerciale non è registrato nel registro dei proprietari reali, questa società commerciale non può pagare una quota del beneficio a lui o a una persona giuridica o istituto giuridico di cui è anche il vero proprietario .

(2) Una società commerciale non può anche pagare una quota del beneficio a una persona giuridica o a un istituto giuridico che non ha alcun proprietario reale registrato nel registro dei beneficiari effettivi.

(3) Il diritto a una quota dell’utile o di altre risorse proprie che non è stata pagata ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro la fine dell’esercizio contabile in cui si è deciso di pagarla scade.

§ 54

(1) Se il beneficiario effettivo di una società commerciale non è iscritto nel registro dei beneficiari effettivi, né lui né una persona giuridica o una persona che agisce per conto dell’istituto giuridico di cui è anche il vero proprietario.

(2) Se la posizione del beneficiario effettivo è sorta nel periodo di 15 giorni prima della data della decisione dell’organo supremo o dell’unico azionista, il paragrafo 1 non si applica a questa decisione.

(3) I diritti di voto in una società commerciale non possono essere esercitati o decisi da un’entità giuridica o da una persona che agisce per conto di un istituto giuridico che non ha alcun beneficiario effettivo registrato nel registro dei beneficiari effettivi quando prende decisioni dell’organo supremo .

(4) Se l’unico azionista ha deciso in violazione del paragrafo 1 o 3, solo l’invalidità di questa decisione può essere invocata ai sensi delle norme sull’invalidità della decisione dell’unico azionista che decide di competenza dell’organo supremo ai sensi della legge disciplina dei rapporti giuridici delle società commerciali.

PARTE QUARTA

REATI
§ 55

(1) La persona che si registra commette un reato:

a) non assicura l’iscrizione di alcun dato nel registro degli aventi diritto economico, neppure entro un termine ragionevole fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 43, ovvero

b) non assicura, neppure entro 15 giorni dalla data di efficacia della decisione di cui all’articolo 48, l’iscrizione di nuovi dati nel registro degli aventi diritto economico, qualora il giudice abbia cancellato senza risarcimento i dati errati.

(2) Il beneficiario effettivo, il beneficiario finale, la persona con influenza finale e la persona attraverso la quale il beneficiario finale può beneficiare o esercitare la sua influenza commettono un reato non fornendo la necessaria cooperazione alla persona che registra in violazione del § 10 .la violazione del dovere è stata confermata dal tribunale ai sensi dell’articolo 48 (3).

(3) Una multa fino a 500.000 CZK può essere inflitta per i reati di cui al paragrafo 1 o 2.

§ 56

(1) Il termine di prescrizione di un reato ai sensi del § 55 par. b) è di 1 anno.

(2) La persona che registra non è responsabile del reato secondo § 55 par. 1 lett. (b) se

a) dal giorno successivo a quello in cui è sorta l’irregolarità, indicato nella decisione di cui all’articolo 48, fino al giorno dell’avvio del procedimento giudiziario relativo a tale irregolarità, sia trascorso un periodo di almeno 2 anni, o

b) il beneficiario effettivo, il beneficiario finale, la persona finale e la persona attraverso la quale il beneficiario finale può beneficiare o esercitare la sua influenza, non ha fornito la necessaria cooperazione al dichiarante in violazione del § 10 e questa violazione del dovere è stata confermata da un tribunale ai sensi del § 48 paragrafo 3.

§ 57

I delitti previsti dalla presente legge sono giudicati dall’autorità comunale del comune con poteri estesi, nella cui circoscrizione territoriale ha sede o residenza l’indagato. Se l’indagato ha una residenza o una sede legale fuori del territorio della Repubblica ceca, l’autorità municipale competente del comune con poteri estesi si trova nel distretto amministrativo di cui il tribunale che ha deliberato ai sensi del § 43 o 48.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
§ 58

Applicazione della legge sui procedimenti giudiziari speciali
Salvo disposizione contraria della presente legge, ai procedimenti di registrazione e ai procedimenti per irregolarità si applicano le disposizioni della legge sui procedimenti giudiziari speciali.

Disposizioni temporanee
§ 59

(1) Le registrazioni dei dati sui titolari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche e sui registri dei fondi fiduciari, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere considerati come registri dei proprietari effettivi ai sensi della presente legge.

(2) Dati che sono stati conservati nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, e che non sono iscritti o iscritti nel registro dei beneficiari effettivi ai sensi della presente legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il tribunale cancellerà questi dati senza procedimento; non si applicano le disposizioni della parte terza, titolo II.

(3) Dati sul beneficiario effettivo di una persona giuridica defunta o dispositivo giuridico scaduto, che non sono stati cancellati dal registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, con la data di entrata in vigore della presente legge saranno automaticamente cancellati dal registro dei beneficiari effettivi senza indennizzo.

(4) Dati inseriti nel registro dei dati sui titolari effettivi ai sensi del § 118f lettera d) della legge n. 304/2013 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati dati sui fatti che determinano la posizione del beneficiario effettivo ai sensi della presente legge alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) I dati alla data in cui il titolare effettivo è stato iscritto nel registro dei dati sui titolari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come informazioni sul giorno a partire dal quale la persona fisica è l’avente diritto economico ai sensi della presente legge.

§ 60

(1) Una persona che registra che non è una società commerciale e non ha assicurato l’inserimento di dati sul suo effettivo proprietario o beneficiario effettivo della struttura giuridica nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll. , Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, adempiere all’obbligo di cui alla sezione 9 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Una persona che registra che non è una società commerciale e ha assicurato l’inserimento dei dati sul suo beneficiario effettivo o sul beneficiario effettivo della disposizione giuridica nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., As modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, garantisce entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge che i dati validi siano conformi ai requisiti della presente legge.

(3) Una persona registrata che è una società commerciale e che ha assicurato l’inserimento dei dati sul suo beneficiario effettivo nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., modificata prima della data di entrata in della presente legge, entro il 1° gennaio 2019, se è stata costituita entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro 15 giorni dalla sua costituzione, se è stata costituita dal 1° gennaio 2018, provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i dati validi siano conformi ai requisiti della presente legge.

§ 61

(1) Se il beneficiario effettivo è stato iscritto nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 38 non si applica.

(2) Una persona registrata che ha assicurato l’inserimento dei dati sul suo beneficiario effettivo nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, può proporre a un tribunale o chiedere a un notaio di essere il suo beneficiario effettivo sarà in futuro automaticamente accreditato ai sensi del § 38; si applicano mutatis mutandis le disposizioni che disciplinano la procedura di registrazione o di registrazione da parte di un notaio.

§ 62

Per un registrante che non ha assicurato l’inserimento di alcun dato sul suo effettivo titolare nel registro dei dati sui beneficiari effettivi ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, e che ai sensi della legge n. 304/2013 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, si considera inattivo, le disposizioni della parte terza, titolo VI e parte quarta non si applicano.

§ 63

Disposizioni abrogative
La parte quinta della legge n. 304/2013 Coll., sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche e sulla registrazione dei fondi fiduciari, è abrogata.

PARTE SESTA

Modifica della legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche e sul registro dei fondi fiduciari
§ 64

Legge n. 304/2013 Coll., Sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche e sulla registrazione dei fondi fiduciari, come modificata dalla Legge n. 87/2015 Coll., Legge n. 192/2016 Coll., Legge n. 298 /2016 Coll., legge n. 368/2016 Coll., legge n. 460/2016 Coll., legge n. 303/2017 Coll., legge n. 287/2018 Coll. e la legge n. 33/2020 Coll., è modificata come segue:

1. All’articolo 65e, quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero della giustizia consente l’accesso a distanza su richiesta previa prova dell’identità della persona fisica che deve accedere ai dati, mediante identificazione elettronica ai sensi della disciplina identificazione elettronica, ovvero, nel caso di un ente pubblico, anche mediante annuncio dell’ordine del giorno secondo la legge che disciplina i registri di base.”.

2. Al § 65e, il paragrafo 5 recita:

” (5) Una richiesta per l’istituzione dell’accesso remoto ai sensi del comma 4 può essere inviata al Ministero della giustizia solo in forma elettronica su un modulo che il Ministero della giustizia pubblica sul proprio sito web; l’applicazione contiene

a) il nome del richiedente,

b) il motivo giuridico per impostare l’accesso remoto,

c) nome, indirizzo di residenza e data e luogo di nascita della persona fisica che deve accedere ai dati,

(d) se del caso, l’inizio o la fine dell’autorizzazione della persona fisica che deve accedere ai dati, per un periodo non superiore a 2 anni dalla data della sua costituzione.”.

3. Al § 65e sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

” (6) Se il servizio di intelligence richiede l’instaurazione di un accesso a distanza, non è eseguita la prova dell’identità della persona fisica che deve accedere ai dati e i dati di cui al comma 5 lett. (c) non è menzionato nella domanda.

(7) I dettagli dei requisiti, della forma e della struttura dati del modulo di domanda per l’instaurazione dell’accesso remoto sono determinati con decreto del Ministero della giustizia.”.

4. Al § 65e sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 10:

” (8) Il Ministero della Giustizia ha facoltà di utilizzare nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del comma 4

a) dal registro anagrafico di base, i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza,

b) dal sistema informatico dell’anagrafe, i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza permanente,

c) dal sistema informativo degli stranieri i seguenti dati:

1. nome, o nomi, cognomi,

2. data e luogo di nascita,

3. indirizzo di residenza.

(9) I dati che sono conservati come dati di riferimento nell’anagrafe di base devono essere utilizzati dal sistema informativo dell’anagrafe o dal sistema informativo degli stranieri solo se sono nella forma precedente allo stato attuale.

(10) Dei dati di cui al comma 8, solo i dati possono essere utilizzati in un caso specifico, se necessario nel caso dato.”.

PARTE SETTIMA

EFFICIENZA
§ 65

(1) La presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione.

(2) Le disposizioni della Sezione 17, paragrafi da 5 a 7, cesseranno di essere efficaci il 1° febbraio 2022.

(3) Disposizioni della sezione 65e, paragrafi da 8 a 10, della legge n. 304/2013 Coll. scade il 1° febbraio 2022.

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Note a piè di pagina
1 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e le direttive 2009/ 138/CE e 2013/36/UE.

2 ) artt. Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, su taluni aspetti del diritto societario, come modificata.
Arte. 31 bis della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata.

3 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato.

4 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al controllo della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, come modificato.

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