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LEGGE del 3 luglio 2013 sulle società di investimento e sui fondi di investimento

LEGGE del 3 luglio 2013 sulle società di investimento e sui fondi di investimento

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1

Oggetto di adeguamento
La presente legge incorpora i regolamenti pertinenti dell’Unione Europea 1 ) , allo stesso tempo segue i regolamenti direttamente applicabili dell’Unione Europea 2 ) e regola le condizioni per la gestione e l’amministrazione di fondi di investimento e fondi di investimento esteri e l’offerta di investimenti in questi fondi.

Campo di applicazione della legge
§ 2

Questa legge non si applica alle attività consistenti

(a) nella raccolta

1. fondi il cui scopo principale è finanziare la propria produzione, commercio, ricerca o fornitura di propri servizi, diversi dalle risorse finanziarie, e per l’ulteriore gestione dei fondi così raccolti o delle attività acquisite per tali fondi, o

2. oggetti valutati in denaro, il cui scopo principale è condurre la propria produzione, la propria attività, la ricerca o la fornitura di propri servizi, diversi da quelli finanziari, e per l’ulteriore gestione di oggetti o beni a valore monetario acquisiti per tali oggetti valutati in denaro,

(b) nella raccolta di fondi o oggetti di valore ai fini del loro investimento congiunto, e per l’ulteriore gestione di tali fondi o valori o beni acquisiti per tali fondi o valori, se la persona giuridica svolge tale attività al fine di: il suo la partecipazione in una o più altre entità legali ha contribuito allo sviluppo a lungo termine di tali entità, e

1. i suoi titoli di partecipazione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, o

2. il suo scopo principale non è realizzare un profitto alienando la partecipazione a tali persone; questa condizione è soddisfatta, in particolare, se la relazione annuale della persona o altri documenti disponibili al pubblico dimostrano che questo non è il suo obiettivo, o

c) nella raccolta di fondi o valori, se effettuata nell’ambito di una cartolarizzazione 3 ) e per l’ulteriore gestione di tali fondi o valori o beni acquisiti per tali fondi o valori,

salvo diversa disposizione della presente legge (sezione 98 (3)).

§ 2a

Questa legge inoltre non si applica alle attività consistenti in

(a) nella raccolta di fondi o oggetti di valore da membri della famiglia ai fini del loro investimento congiunto e per l’ulteriore gestione di tali fondi raccolti o oggetti di valore o beni acquisiti per tali fondi o denaro (veicolo di family office), o

(b) nella raccolta di fondi o oggetti di valore ai fini del loro investimento congiunto, e per l’ulteriore gestione di tali fondi o oggetti di valore o beni acquisiti per tali fondi o valori, se l’investitore è esclusivamente una persona che, insieme alla persona chi svolge questa attività forma un gruppo,

a meno che la persona che svolge questa attività non sia inserita nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f), o svolge questa attività in qualità di gestore di fondi di investimento, nonché se la presente legge prevede diversamente (§ 98 par.3).

§ 3

Le disposizioni della presente legge non si applicano, a meno che non sia consentito da altra legislazione, alle attività svolte nell’ambito di

a) assicurazioni pensionistiche complementari con contributo statale, risparmi pensionistici integrativi, assicurazioni pensionistiche dei dipendenti o altre assicurazioni per la vecchiaia con la partecipazione dello Stato o di un altro ente pubblico,

(b) sicurezza sociale; e

c) attività assicurativa.

§ 4

La presente legge non si applica alle attività svolte

a) un gestore di fondi di investimento estero che non è domiciliato nella Repubblica Ceca non gestisce un fondo di investimento nella Repubblica Ceca e non offre investimenti in un fondo di investimento estero da esso gestito,

b) l’ amministratore di un fondo di investimento estero che non è domiciliato nella Repubblica Ceca non amministra il fondo di investimento nella Repubblica Ceca e non offre investimenti nel fondo di investimento estero di cui svolge l’amministrazione.

SECONDA PARTE

MANAGER
TITOLO I

GESTIONE E GESTORE
Parte 1

Fornitura di base
§ 5

Gestione
(1) La gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero è la gestione delle attività di questo fondo, inclusi gli investimenti per conto di questo fondo, e la gestione dei rischi associati a tali investimenti.

(2) Nessuno può gestire un fondo di investimento senza un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione della presente legge o di un’altra normativa legale.

(3) Le disposizioni di § 1401, § 1415 paragrafo 1 e § da 1432 a 1437 del codice civile si applicano alla gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero solo nella misura in cui lo statuto del fondo di investimento o un comparabile fondo di investimento estero documento non si discosta da queste disposizioni, o in cui non ne esclude l’uso.

§ 6

Manager
(1) Chi gestisce un fondo di investimento o un fondo di investimento estero ne è il gestore; ciò non influisce sul § 9 capoverso 1. Ogni fondo di investimento può avere un solo gestore.

(2) Tutti i comparti di un fondo di investimento devono avere lo stesso gestore.

(3) La gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comprende anche la gestione dei suoi comparti o di strutture analoghe. Laddove la presente legge utilizzi il termine “gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero”, si intende anche la gestione dei suoi comparti o strutture comparabili. Laddove la presente legge utilizzi il termine “gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero”, si intende anche il gestore dei suoi comparti o strutture comparabili.

(4) Solo un gestore autorizzato a superare il limite determinante (§ 16) può essere il gestore di un fondo speciale o di un fondo di investimento europeo a lungo termine ai sensi della normativa direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina i fondi di investimento a lungo termine europei 18 ) (in seguito denominato “Fondo europeo di investimento a lungo termine”).

(5) Un gestore di fondi del mercato monetario ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi del mercato monetario 19 ) (di seguito denominato “fondo del mercato monetario”) può essere solo un gestore autorizzato a gestire fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili o un manager autorizzato a superare un limite determinante (§ 16).

§ 7

Società di investimento
Una società di investimento è una persona giuridica domiciliata nella Repubblica Ceca che, sulla base di un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca, è autorizzata a gestire un fondo di investimento o un fondo di investimento straniero, o ad amministrare un fondo di investimento o un investimento estero finanziare o svolgere attività di cui al § 11 par. da c) ad f).

Fondo di investimento con personalità giuridica
§ 8

(1) Un fondo di investimento autonomo è un fondo di investimento con personalità giuridica che, sulla base di una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo concessa dalla Banca nazionale ceca, ha il diritto di gestire o svolgere la sua amministrazione. Un fondo di investimento autonomo non è un fondo di investimento con personalità giuridica, che ha un organo statutario individuale, che è una persona giuridica autorizzata a gestire questo fondo di investimento.

(2) Questo fondo è il gestore di un fondo di investimento autonomo.

(3) Un fondo di investimento con personalità giuridica non può gestire un altro fondo di investimento o un fondo di investimento estero.

§ 8a

Il consiglio di amministrazione di un fondo di investimento con personalità giuridica, che non è un fondo di investimento autonomo, è composto da un membro e l’unico membro è una persona giuridica.

§ 9

(1) Un fondo di investimento con personalità giuridica, che ha un organismo statutario individuale, che è una persona giuridica autorizzata a gestire questo fondo di investimento, ha il diritto di gestire tramite questa persona. Se una persona giuridica che è un organo statutario individuale di un tale fondo ha anche il diritto di svolgere la sua amministrazione, il fondo di investimento ha anche il diritto di svolgere la sua amministrazione attraverso questa persona.

(2) Il gestore del fondo di investimento di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica che è il suo organo statutario individuale.

(3) Il fondo di investimento di cui al paragrafo 1 non può

a) svolgere qualsiasi attività prima dell’iscrizione nell’elenco pertinente mantenuto dalla Banca nazionale ceca, a meno che non si tratti di un’attività ai sensi della sezione 15 (1), se deve diventare un fondo di investitori qualificati, e

b) per il periodo durante il quale è incluso nell’elenco di cui alla lettera a), svolge un’attività diversa dalla sua attività di fondo di investimento.

(4) Il gestore di un fondo di investimento di cui al paragrafo 1 può, anche senza il consenso di questo fondo di investimento, fare per proprio o per altro conto ciò che rientra nell’ambito di applicazione dell’impianto commerciale di questo fondo di investimento.

§ 10

Persona straniera con il permesso della Banca nazionale ceca
Una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 è una persona giuridica con sede legale in uno stato che non è uno Stato membro, che ha diritto sulla base di un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 481

a) gestire un fondo di investimento che non è un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine è uno Stato membro, o

b) offrire in uno Stato membro investimenti in un fondo di investimento da esso gestito che non sia un fondo standard o in un comparabile fondo di investimento estero,

o amministrare un fondo di investimento che non sia un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero o svolgere le attività specificate nel § 11 par. da c) ad f).

Parte 2

Licenza d’affari
§ 11

Oggetto dell’attività di una società di investimento e di una persona straniera con il permesso della Banca nazionale ceca, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo
(1) Una società di investimento e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, possono, nella misura specificata nel permesso concesso dalla Banca nazionale ceca

a) gestire fondi di investimento o fondi di investimento esteri,

b) amministrare fondi di investimento o fondi di investimento esteri,

c) gestire il patrimonio del cliente, di cui fa parte lo strumento di investimento, a discrezione nell’ambito di un accordo contrattuale (gestione del portafoglio),

d) svolge attività di custodia e amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi connessi, ma solo in relazione a titoli e titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero,

(e) ricevere e trasmettere istruzioni riguardanti strumenti di investimento; e

(f) fornire consulenza in materia di investimenti su strumenti di investimento.

(2) Una società di investimento e una persona straniera con un permesso ai sensi dell’articolo 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, non possono svolgere attività ai sensi del comma 1 lettera d) af), se non è autorizzato a svolgere l’attività di cui al comma 1 lett. C). Una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 non può nemmeno gestire un fondo di investimento europeo a lungo termine.

(3) Una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili non può gestire un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, a meno che non gestisca almeno un fondo standard.

(4) Una società di investimento autorizzata a gestire solo fondi standard o comparabili fondi di investimento esteri non può svolgere le attività di cui al comma 1 lettera. (e) e al paragrafo 6.

(5) Una società di investimento o una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, può, in qualità di imprenditore, svolgere solo attività direttamente correlate alla gestione dei propri beni o qualsiasi delle sue attività che comportano la gestione o l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero. Per svolgere un’attività individuale, che include la gestione o l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, una società di investimento o una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, per una persona che osserva regole prudenziali assimilabili a regole prudenziali previste dal diritto dell’Unione Europea, e soggette alla vigilanza dell’autorità di vigilanza, non è richiesta altra autorizzazione.

(6) Società di investimento autorizzata al superamento del limite determinante, autorizzata a prestare servizi di investimento ai sensi del comma 1 lettera c), e una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481, che ha un permesso per fornire servizi di investimento ai sensi del paragrafo 1 lettera c), anche come imprenditore

(a) essere un fiduciario di un fondo fiduciario che non è un fondo di investimento; o

(b) gestire le attività del cliente, di cui lo strumento di investimento non fa parte, su base discrezionale in base a un accordo contrattuale, compresa la valutazione di tali attività e la tenuta della contabilità di tali attività.

§ 12

Oggetto dell’attività di un fondo di investimento autonomo e di una persona straniera con il permesso della Banca nazionale ceca paragonabile a un fondo di investimento autonomo
Un fondo di investimento autonomo e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, possono, come imprenditori, svolgere solo l’attività specificata nel permesso concesso dalla Banca nazionale ceca e solo nella misura specificata in questo permesso.

§ 13

Data di creazione dell’autorizzazione alla gestione
(1) Il diritto di gestire un fondo di investimento o un fondo di investimento estero deriva da una persona giuridica iscritta nel registro delle imprese

a) il giorno in cui prende effetto legale la decisione della Banca nazionale ceca di concedere una licenza di esercizio

1. società di investimento ai sensi dell’articolo 479,

2. un fondo di investimento autonomo ai sensi della Sezione 480, o

3. persone straniere secondo § 481,

b) una data successiva specificata nel dispositivo della decisione di cui alla lettera a); o

c) il giorno di iscrizione della presente autorizzazione nel Registro delle Imprese, se si tratta di un fondo di investimento di cui alla Sezione 9 (1).

(2) Il diritto di gestire un fondo di investimento o un fondo di investimento estero sorge per una persona giuridica che non è registrata nel registro delle imprese e che la Banca nazionale ceca ha concesso un permesso ai sensi del § 479, 480 o 481 o che ha inserito nell’elenco pertinente ai sensi del § 513 Registro di commercio.

§ 14

Gestione di un fondo di investimento da parte di una persona straniera
(1) Una persona straniera che non è paragonabile a un fondo di investimento autogestito e che è autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina coordinamento delle regole di investimento collettivo 4 ) può gestire un fondo standard

a) tramite una filiale, se è soddisfatta la condizione di cui al § 338 paragrafo 2, o

b) senza l’ubicazione della filiale, se sono soddisfatte le condizioni di cui al § 339.

(2) Una persona straniera che non è paragonabile a un fondo di investimento autogestito e che è autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in conformità con i requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i GEFIA 5 ) può gestire un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati

a) tramite una filiale, se sono soddisfatte le condizioni di cui al § 342, o

b) senza l’ubicazione della filiale, se sono soddisfatte le condizioni di cui al § 343.

(3) Le sezioni 20, 21 e da 23 a 26 non si applicano a una persona straniera di cui al paragrafo 1 o 2 che gestisce un fondo di investimento.

Parte 3

Asset management paragonabile al management
§ 15

(1) Una persona giuridica che non è autorizzata a gestire fondi di investimento e nella Repubblica Ceca gestisce o intende gestire nella Repubblica Ceca in modo negoziato a scopo di lucro o simili attività costituite da fondi o denaro prezioso da investitori o cose acquisite per tale denaro o denaro, ai fini del suo investimento congiunto sulla base di una determinata strategia a vantaggio di questi investitori, deve presentare una domanda di registrazione nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f) ed essere inseriti in tale elenco. La prima frase non si applica alla gestione del patrimonio dei fondi di investimento. Una persona registrata nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f) non ha il diritto di superare il limite determinante.

(2) L’amministrazione della proprietà ai sensi del paragrafo 1, prima frase, si applica se la persona giuridica che la gestisce o intende amministrarla ha la sua sede legale nella Repubblica ceca.

(3) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o della persona con un interesse legittimo in essa, scioglierà la persona giuridica non iscritta nell’elenco pertinente ai sensi del paragrafo 1 e ne ordinerà la liquidazione, o deciderà che in il caso di un trustee o altro amministratore che non è incluso nell’elenco pertinente ai sensi del paragrafo 1. Prima di emettere una decisione, il tribunale concede alla persona giuridica o all’amministratore un periodo ragionevole per chiedere un risarcimento.

Parte 4

Superamento del limite decisivo
§ 16

(1) Il superamento del limite determinante si verifica quando il valore delle attività di tutti i fondi di investimento e fondi di investimento esteri e attività ai sensi della Sezione 15, Paragrafo 1, legalmente o di fatto gestiti o gestiti da una persona, supera l’importo corrispondente

a) 100000000 EUR; o

b) 500000000 EUR;

1. se nessuna parte di tale proprietà viene acquisita tramite effetto leva a

2. il pagamento o la distribuzione di questi beni alla persona da cui i fondi o gli oggetti di valore in denaro sono stati raccolti in questi beni non può aver luogo fino a 5 anni dopo la data della loro raccolta.

(2) Il valore delle attività ai sensi del paragrafo 1 non include le attività di un fondo standard o di un comparabile fondo di investimento estero.

(3) Gli articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione definiscono come superare il limite pertinente. Nel caso di una persona ai sensi della Sezione 15 (1), ai fini della valutazione se supera o meno il limite determinante, la Sezione 196 si applica mutatis mutandis alla valutazione delle attività da lui gestite.

(4) Ai fini della presente legge, per uso della leva si intende l’uso di qualsiasi procedura che porti ad un aumento dell’esposizione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, come l’accettazione di un prestito o il prestito di fondi o strumenti di investimento o l’investimento in titoli di investimento o strumenti del mercato monetario contenenti un derivato.

(5) Ai fini della presente legge, il grado di utilizzo della leva finanziaria indica una cifra numerica calcolata come la quota dell’esposizione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero e il capitale del fondo di un fondo di investimento o una quantità comparabile di un fondo di investimento estero. Ai fini della presente legge, per capitale di un fondo di investimento si intende il valore delle attività del fondo di investimento meno il valore dei debiti del fondo di investimento.

(6) Il metodo di calcolo dell’esposizione di un fondo di investimento e di un fondo di investimento estero che non è un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero e che è gestito da un gestore autorizzato a superare il limite pertinente, nonché il metodo di il calcolo della leva finanziaria è definito negli articoli da 6 a 11 del Regolamento della Commissione. poteri (UE) n. 231/2013. Ai fini della determinazione del superamento del limite determinante, l’uso della leva da parte di questo fondo terrà conto anche dell’esposizione delle attività gestite ai sensi della Sezione 15 (1).

§ 17

Superamento del limite determinante da parte di una persona non autorizzata a superarlo
(1) Se una persona giuridica domiciliata nella Repubblica ceca che non dispone di un permesso della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 479 o 480 che autorizza a superare il limite decisivo supera il limite decisivo, deve presentare una domanda per il permesso pertinente entro 30 giorni dall’apprendimento o potrebbe apprendere di aver superato il limite determinante, a meno che entro tale periodo non si assicuri di non superare più il limite determinante.

(2) Se la persona giuridica di cui al paragrafo 1 ha presentato una domanda per la relativa autorizzazione prima della data in cui ha superato il limite determinante, il paragrafo 1 si applica solo dalla data in cui il procedimento su questa domanda è validamente concluso. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis a tale persona giuridica dalla data in cui supera il limite pertinente.

(3) Se la persona giuridica di cui al paragrafo 1 presenta una domanda per la relativa autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, ha il diritto di superare il limite decisivo fino alla data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca sulla sua domanda. Per questa persona giuridica, le disposizioni della presente legge e il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) , che impongono obblighi al gestore autorizzato a superare il limite determinante , si applica mutatis mutandis.

(4) Se il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione presentata da una persona giuridica di cui al paragrafo 1 viene chiuso senza che sia stata concessa la relativa autorizzazione, tale persona si accerta che non superi più il limite determinante, entro e non oltre 30 giorni dal la data in cui è valida la procedura per questa domanda è terminata. Se, a seguito di tale procedura finale, la stessa persona presenta una nuova domanda di autorizzazione, il paragrafo 3 non si applica.

(5) Se la persona giuridica di cui al paragrafo 1 supera il limite determinante dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 o 4 e se non è un caso di cui al paragrafo 3, il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o una persona con un interesse legittimo, annullare la persona e ordinare la sua liquidazione. Prima di prendere una decisione, il tribunale concede alla persona giuridica un tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

TITOLO II

REGOLE DI ATTIVITÀ E GESTIONE
§ 18

Assistenza professionale
Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero è tenuto a gestire questo fondo con cura professionale.

§ 19

Prestazioni corrette e prudenti
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero svolge le proprie attività in modo corretto e prudente.

(2) Al fine di garantire lo svolgimento corretto e prudente delle attività, il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve istituire, mantenere e applicare un sistema di gestione e controllo.

§ 20

Sistema di gestione e controllo
(1) Fanno sempre parte del sistema di gestione e controllo di un gestore di fondi di investimento o di un fondo di investimento estero

a) gestione strategica e operativa,

(b) la struttura organizzativa e le regole interne che la disciplinano, con una chiara definizione delle attività, ivi comprese le attività degli organi di detto dirigente e dei comitati da lui costituiti, nonché i relativi poteri e poteri deliberativi; la struttura organizzativa definisce nel contempo le funzioni il cui svolgimento è incompatibile tra loro,

(c) un sistema di gestione del rischio di cui fa sempre parte

1. l’ approccio del gestore ai rischi a cui lui o il fondo di investimento o il fondo di investimento estero che gestisce è o può essere esposto, compresi i rischi derivanti dall’ambiente interno o esterno e il rischio di liquidità insufficiente, e

2. l’ identificazione, la valutazione, la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e l’attenuazione dei rischi, inclusa l’adozione di misure per ridurre il verificarsi e / o l’impatto del verificarsi dei rischi; e

(d) un sistema di controllo interno di cui fa sempre parte

1. controllo dei dipendenti subordinati e delle persone fisiche che svolgono la loro attività secondo l’ordine di un altro (di seguito “dipendente”), i loro superiori,

2. controllo continuo del rispetto degli obblighi di legge stipulati in particolare dalla presente legge, regolamento giuridico emanato sulla sua base, regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo della gestione dei fondi di investimento 2 ) , regolamento interno e statuto del fondo di investimento o documenti di fondi di investimento esteri comparabili (di seguito “conformità”)) a

3. un audit interno che assicuri un controllo interno indipendente e obiettivo sullo svolgimento delle attività di tale dirigente e formuli chiare raccomandazioni per assicurare che le carenze così individuate siano sanate al livello di gestione appropriato.

(2) Fanno anche parte del sistema di gestione e controllo del gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero

a) sistema di comunicazione interna ed esterna,

b) monitoraggio, valutazione e aggiornamento della normativa interna,

c) la gestione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle proprie attività, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica ai detentori di quote, membri o membri di questo fondo,

d) tenere la contabilità del gestore,

e) controllo sull’attività delle persone che non ne sono dipendenti e per mezzo delle quali svolge attività,

f) garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento continuo di tale gestore sul mercato finanziario in conformità con l’oggetto e il piano delle sue attività,

g) assicurare la credibilità e la necessaria conoscenza ed esperienza delle persone attraverso le quali svolge le proprie attività,

h) misure di controllo e sicurezza nel trattamento e nella registrazione delle informazioni,

(i) registrazioni delle operazioni relative alle attività del fondo di investimento o del fondo di investimento estero che gestisce e verifica dell’esattezza dei dati registrati; ai fini della conservazione di questi registri, questo manager ha il diritto di conservare i numeri di nascita dei partecipanti al commercio,

(j) il sistema di remunerazione delle persone le cui attività nell’esercizio della loro occupazione, professione o funzione hanno un effetto significativo sui rischi a cui possono essere esposti lui o il suo fondo di investimento o fondo di investimento estero e la loro entità, compreso

1. principi per la determinazione e condizioni di pagamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione,

2. procedure per prendere decisioni sulla remunerazione; e

3. modalità di valutazione della performance in modo che il sistema di remunerazione contribuisca e sia coerente con una sana ed efficace gestione del rischio,

k) regole per l’uso della leva finanziaria,

(l) regole per la negoziazione di strumenti di cartolarizzazione; e

m) garantire il rispetto delle regole di condotta.

(3) Il sistema di gestione e controllo del gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve essere efficace e completo, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività da esso svolte nella sua interezza e in parte.

(4) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero verifica e valuta regolarmente l’efficacia, l’integrità e l’adeguatezza del sistema di gestione e controllo nella sua interezza e in parte e dispone senza indebito ritardo un rimedio appropriato.

(5) Il decreto della Banca nazionale ceca stabilisce standard di qualità per il sistema di gestione e controllo della società di gestione, di un fondo di investimento o di una gamma di fondi di investimento esteri, che non applica direttamente il diritto dell’Unione europea che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio regolamentazione dei gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) .

§ 20a

Meccanismo di segnalazione
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve stabilire, mantenere e applicare per i propri dipendenti un meccanismo efficace per segnalare violazioni o violazioni imminenti della presente legge, della sua legislazione di attuazione e della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo dei fondi di investimento gestione 2 ) attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e separato.

(2) Il meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1 deve includere almeno:

a) procedure per la segnalazione e la valutazione di violazioni o violazioni imminenti,

(b) la tutela della persona che segnala la violazione o la violazione imminente; nel caso di un lavoratore almeno prima della discriminazione o di altre forme di trattamento ingiusto,

(c) la protezione dei dati personali della persona che segnala la violazione o minaccia di violazione, o che è presumibilmente responsabile della violazione o della minaccia di violazione, a meno che la divulgazione non sia richiesta dalla legislazione nazionale in relazione a ulteriori indagini o procedimenti legali successivi.

(3) La Banca nazionale ceca può, con decreto, stabilire requisiti per il meccanismo di segnalazione ai sensi del paragrafo 1.

§ 21

Attrezzatura del personale
(1) Il personale del gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero deve essere proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività da lui svolte.

(2) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve garantire che le persone attraverso le quali svolge le attività siano affidabili e abbiano conoscenze ed esperienza sufficienti necessarie per il corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, in particolare la conoscenza delle procedure e dei regolamenti necessari per adempiere ai propri obblighi di prestazione. questa attività.

(3) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero garantisce che l’ambito e la natura delle attività svolte dalle persone di cui al paragrafo 2 non ostacolino il corretto svolgimento delle singole attività.

(4) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve avere almeno 2 gestori (§ 624) che abbiano esperienza sufficiente nella gestione delle attività su cui si concentra la strategia di investimento (§ 93 par.3) del fondo di investimento o fondo di investimento estero da lui gestito e che svolge le attività necessarie al corretto svolgimento di tale funzione.

(5) Se la strategia di investimento di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero differisce in modo significativo dalla strategia di investimento della maggior parte degli altri fondi di investimento o fondi di investimento esteri gestiti dallo stesso gestore, la condizione di cui al paragrafo 4 in relazione a questo fondo sarà incontrato anche se il gestore di questo fondo almeno 2 persone che gestiscono effettivamente le attività di questo gestore in relazione a questo fondo e hanno sufficiente esperienza nella gestione delle attività su cui si concentra la strategia di investimento di questo fondo e nello svolgimento delle attività necessarie per il corretto svolgimento di questa funzione.

§ 22

Regole di condotta
(1) Gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero nello svolgimento delle attività

a) non disturba la stabilità e il funzionamento del mercato,

(b) agisce in modo qualificato, onesto ed equo; e

(c) agisce nel migliore interesse dei detentori di quote, dei membri e dei membri del fondo.

(2) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve stabilire, mantenere e applicare

a) procedure per garantire la protezione delle informazioni privilegiate,

b) procedure per la prevenzione della manipolazione del mercato,

c) procedure per l’analisi economica della redditività degli scambi a partire da informazioni affidabili e aggiornate,

(d) le procedure per la conclusione di negoziazioni in uno strumento di investimento da parte di una persona con un rapporto speciale con il gestore, se tale persona agisce in eccesso rispetto ai propri doveri o conclude una negoziazione

1. per conto proprio,

2. per conto di una persona a lui vicina ai sensi del codice civile,

3. per conto di una persona con cui è strettamente connesso, o

4. per conto di un’altra persona, se la persona con un rapporto speciale con il gestore ha un interesse materiale diretto o indiretto nel risultato della transazione, che non è una commissione o una remunerazione per l’esecuzione della transazione,

e) regole per condurre operazioni nelle migliori condizioni,

f) regole per l’elaborazione delle operazioni in modo equo e senza indebiti ritardi,

g) regole per l’associazione dei mestieri,

(h) regole per accettare, offrire o fornire un incentivo; e

(i) i principi per l’esercizio dei diritti di voto connessi ai titoli di partecipazione detenuti da questo fondo.

(3) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero ulteriormente

a) non offre vantaggi che non possono essere garantiti in modo affidabile,

b) effettua pagamenti non in contanti, a meno che la loro natura non lo precluda,

c) non effettua operazioni in eccedenza allo scopo di realizzare il proprio profitto, indipendentemente dal migliore interesse dei detentori di quote, dei soci o dei fondi di investimento previsti o dei fondi di investimento esteri che gestisce,

d) documenta le modalità di esecuzione della transazione e controlla l’esattezza delle informazioni registrate,

e) compie ogni sforzo necessario per garantire di non sostenere costi ingiustificati per il fondo di investimento o il fondo di investimento estero che gestisce o per i detentori di quote, i membri o gli intenti di tale fondo;

f) conduce le negoziazioni alle migliori condizioni,

g) non accetta, offre o fornisce incentivi che potrebbero comportare una violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a). b) oc),

(h) non applica detrazioni, supplementi o commissioni direttamente correlati all’emissione o al rimborso di titoli o titoli contabili specificati nello statuto o in un documento comparabile di un fondo standard o comparabile fondo di investimento estero, se i titoli o titoli contabili emessi da tale fondo sono acquisiti o alienati dalle attività di un altro fondo standard o comparabile fondo di investimento estero gestito da gestori membri dello stesso gruppo,

i) gestire i conflitti di interesse, inclusi identificarli, prevenirli e notificarli ai detentori di quote, ai membri o ai membri del fondo; e

j) è conforme allo statuto del fondo di investimento che gestisce o ad un documento comparabile del fondo di investimento estero che gestisce.

(4) Ai fini della presente legge, si intende una persona con un rapporto speciale con una persona giuridica

a) il capo di questa persona giuridica,

(b) un lavoratore che partecipa alle attività di tale persona giuridica; o

(c) una persona che è direttamente coinvolta in attività che tale persona giuridica ha delegato ad un’altra.

(5) Ai fini della presente legge, per incentivo si intende una commissione, una remunerazione o un vantaggio monetario o non monetario.

(6) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti qualitativi per le procedure, le regole ei principi di cui al paragrafo 2 e gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 nella misura in cui non sono disciplinati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi di investimento 6 ) .

Credenziali di un altro
§ 23

Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che comprende la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, a un altro, solo se

a) è stato preventivamente notificato alla Banca nazionale ceca,

b) ciò non impedisce alla Banca nazionale ceca di vigilare sull’adempimento degli obblighi di questo gestore previsti dalla presente legge, sulla base della presente legge, della normativa dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo della gestione dei fondi di investimento 2 ) o dei suoi obblighi derivanti dallo statuto del fondo di investimento o da un documento comparabile del fondo di investimento estero.

(c) ciò non impedisce a tale gestore di svolgere le proprie attività in relazione a tale fondo in modo corretto e prudente e di agire nel migliore interesse dei detentori di quote, dei membri o dei membri del fondo;

d) è assicurato che tale responsabile possa controllare e con i suoi ordini influenzare lo svolgimento di tale attività da parte dei soggetti autorizzati,

(e) è garantito che può revocare tale autorizzazione con effetto immediato se ciò è nell’interesse dei detentori di quote, dei membri o dei membri del fondo;

f) è in grado di giustificare tale autorizzazione, anche in relazione ad altre autorizzazioni allo svolgimento di una singola attività, che includa la gestione di tale fondo, ed in relazione all’autorizzazione di altro atto derivante da tale attività,

g) è in grado di certificare che la persona da autorizzare soddisfa le condizioni di cui al § 25 e che tale autorizzazione è stata preceduta da un’attenta selezione, e

h) lo statuto o documento comparabile di tale fondo definisce tale attività come un’attività il cui svolgimento può essere affidato ad un altro.

§ 24

(1) Se il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero affida a un altro lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, introduce, mantiene e applica misure appropriate per gestire i rischi correlati e controlla regolarmente lo svolgimento di questa attività.

(2) L’ autorizzazione di un altro a svolgere un’attività individuale ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica l’obbligo del gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero di risarcire i danni causati dalla violazione dei suoi obblighi ai sensi della presente legge, ai sensi della presente legge europea direttamente applicabile. Regolamento dell’Unione in materia di gestione degli investimenti. Fondi 2 ) o suoi obblighi derivanti dallo statuto del fondo di investimento interessato o da un documento comparabile del fondo di investimento estero interessato.

§ 25

(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, solo a

a) chi possiede i requisiti materiali, organizzativi e di personale necessari per lo svolgimento di tale attività,

b) i cui responsabili siano affidabili e abbiano le conoscenze e l’esperienza necessarie per svolgere tale attività,

c) chi ha un’attività commerciale o altra autorizzazione per svolgere tale attività,

(d) chi rispetta regole prudenziali comparabili a quelle previste dal diritto dell’Unione europea e soggetto alla vigilanza dell’autorità di vigilanza dello Stato in cui è stabilito;

e) chi non è un depositario di tale fondo o una persona incaricata dello svolgimento delle attività di tale depositario; e

(f) in cui non può esserci conflitto di interessi tra lui e il gestore o tra lui e gli interessi comuni degli investitori del fondo in questione.

(2) Un fondo di investimento o un gestore di fondi di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, a una persona domiciliata o residente in uno stato non membro solo se la cooperazione tra il Banca nazionale ceca e autorità di vigilanza di un altro Stato in cui tale persona è domiciliata o residente.

(3) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investitori qualificati o di un comparabile fondo di investimento estero, a una persona che non soddisfa i requisiti di cui paragrafo 1 lettera. d), se notifica alla Banca nazionale ceca entro e non oltre 1 mese prima della data di entrata in vigore dell’autorizzazione, informazioni su chi deve essere autorizzato a svolgere tale attività, e allo stesso tempo le fornisce le informazioni necessarie per valutare la conformità con § 23 e la Banca nazionale ceca non notifica a questo manager entro 1 mese dalla data di ricezione di questa notifica che non è d’accordo con questa autorizzazione.

(4) Un gestore autorizzato a superare il limite determinante può affidare lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento che non sia un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero, a una persona che non soddisfa il requisito ai sensi del comma 1 lettera. f) se la persona cui è affidata l’esecuzione di tale attività,

a) ha stabilito i presupposti organizzativi che assicurano un controllo adeguato, indipendente e imparziale dello svolgimento di tale attività,

b) svolge un’attività separata dal punto di vista funzionale e gerarchico dalle altre attività che possono dar luogo a un conflitto di interessi; e

(c) stabilire, mantenere e applicare procedure per la gestione dei conflitti di interesse di cui alla lettera b), compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica ai detentori di quote, ai membri o ai fondi previsti del Fondo.

§ 26

Autorizzazione di un’altra persona autorizzata
(1) Chi è stato incaricato dal gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero dello svolgimento di una singola attività, che comprende la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, può affidare il compimento di uno o di alcuni atti solo da questa attività

a) questo manager è d’accordo in anticipo,

b) è stato preventivamente notificato alla Banca nazionale ceca; e

c) le condizioni di cui ai § 23 e 25 sono analogamente soddisfatte.

(2) Chi è stato incaricato dal gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di svolgere una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, controlla regolarmente l’esecuzione di un atto o di atti da questa attività.

(3) Chi è stato incaricato del compimento di un atto o di determinati atti dell’attività di cui al comma 1, può inoltre affidare la propria esecuzione ad un altro, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lettera. a) eb), paragrafo 2 e § 23 e 25.

§ 27

Relazione con il diritto dell’Unione europea
Inoltre, gli articoli 13, da 16 a 25, da 27 a 58, da 60 a 64, 66 e da 75 a 82 di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) definiscono ulteriormente l’obbligo di il manager ha diritto a superare il limite decisiva . .

§ 28

Il gestore di fondi di investitori qualificati e di fondi di investimento esteri comparabili non può superare il limite determinante
Gli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, si applicano mutatis mutandis e l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), si applica ai dirigenti non autorizzati a superare il limite applicabile, che è gestito solo da fondi di investitori qualificati e fondi di investimento esteri comparabili. j), § 20a, § 20 paragrafo 5, § 22 paragrafo 6 e § 23-27 non si applicano.

TITOLO III

REQUISITI DI CAPITALE
§ 29

Requisiti patrimoniali iniziali
(1) Il capitale iniziale deve essere almeno di 125 000 EUR nel caso del capitale iniziale

a) una società di investimento che gestisce un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero,

b) imprese di investimento autorizzate a superare il limite applicabile che non siano un’impresa di investimento ai sensi della lettera a); e

c) persone straniere con un permesso ai sensi della sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo.

(2) Il capitale iniziale deve essere di almeno 300 000 EUR nel caso del capitale iniziale

a) un fondo di investimento autonomo, che è un fondo standard,

b) un fondo di investimento autogestito avente diritto a superare un limite determinante che non sia un fondo di investimento autogestito ai sensi della lettera a), e

c) persone straniere con un permesso ai sensi della Sezione 481, che è paragonabile a un fondo di investimento autonomo.

(3) Il capitale iniziale di una società di investimento non di cui al comma 1 lettera (a) o (b) e un fondo di investimento autogestito non di cui al paragrafo 2 deve essere almeno equivalente a 50000 EUR.

(4) Ai fini della presente legge, per capitale iniziale si intende la somma

a) capitale sociale versato (capitale sociale registrato),

b) sovrapprezzo azioni pagato,

c) fondi di riserva obbligatori,

(d) altre riserve create dall’utile al netto delle imposte, ad eccezione delle riserve a destinazione specifica; e

e) la differenza tra utili portati a nuovo di esercizi precedenti, dichiarati nel bilancio verificato dal revisore e approvato dall’Assemblea generale, la cui distribuzione non è stata decisa dall’Assemblea generale, e le perdite non rimborsate di esercizi precedenti, comprese le perdite per precedenti periodi contabili.

§ 30

Importo minimo di capitale
(1) La società di investimento di cui al § 29 par. a) ob), un fondo di investimento autonomo di cui al § 29 comma 2 lett. a) ob) e una persona straniera di cui al § 29 paragrafo 1 lett. c) o § 29 paragrafo 2 lett. (c) mantiene il capitale su base continuativa per almeno un quarto delle spese amministrative e un quarto dell’ammortamento di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali rilevati nel precedente esercizio contabile, tenendo conto dei cambiamenti nel campo di applicazione di le sue attività.

(2) Se la persona di cui al paragrafo 1 non ha svolto la sua attività durante il periodo contabile precedente, i costi amministrativi e l’ammortamento pianificati secondo il suo piano aziendale devono essere utilizzati per il calcolo ai sensi del paragrafo 1.

(3) Il capitale di una società di investimento, di un fondo di investimento autonomo e di una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 non può scendere al di sotto dell’importo minimo del capitale iniziale di cui alla Sezione 29 (1), (2) o (3) per l’intero periodo.

(4) La base per determinare l’ammontare del capitale ai fini della determinazione se l’importo del capitale soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 è capitale sociale versato, a cui si aggiungono in particolare riserve obbligatorie, sovrapprezzo delle azioni e utili non distribuiti di esercizi precedenti e da cui si deduce in particolare il valore delle attività immateriali e la perdita non rimborsata di esercizi precedenti.

(5) La Banca nazionale ceca stabilisce con decreto le regole per determinare l’ammontare del capitale ai sensi del paragrafo 4.

§ 31

Aumento di capitale
(1) La società di investimento di cui al § 29 par. a) aumenta il capitale ai sensi dell’articolo 30, commi 1 e 3 di almeno un importo pari allo 0,02% della somma dei valori del patrimonio dei fondi di investimento da esso gestiti e dei fondi di investimento esteri eccedenti l’importo corrispondente a EUR 250.000.000, ma non superiore all’importo corrispondente a EUR 10.000.000 EUR.

(2) L’importo di cui una società di investimento aumenta il capitale ai sensi del paragrafo 1 può essere coperto fino al 50% da una garanzia di una banca, banca estera o compagnia di assicurazioni domiciliata in uno Stato che richiede il rispetto delle norme prudenziali ai sensi del diritto o delle norme dell’Unione europea La Banca nazionale ceca lo considera equivalente.

(3) Il calcolo ai sensi del paragrafo 1 include i fondi di investimento e i fondi di investimento esteri gestiti dalla società di investimento, indipendentemente dal fatto che abbia affidato a un altro lo svolgimento di attività che includono la loro gestione, ma non i fondi di investimento e i fondi di investimento esteri un altro è affidato allo svolgimento di un’attività che comprende la loro gestione.

(4) Per la società di investimento di cui al § 29 paragrafo 1 lett. b), un fondo di investimento autonomo di cui al § 29 paragrafo 2 lett. a) ob) e una persona straniera di cui al § 29 paragrafo 1 lett. c) o § 29 paragrafo 2 lett. c) i paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, ai fondi di investimento non standard gestiti da essa e ai fondi di investimento esteri comparabili.

(5) La società di investimento di cui al § 29 paragrafo 1 lett. b) e una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481 di cui al § 29 par. c) deve ulteriormente

a) aumentare, in conformità agli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, il capitale di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3 e 1, di un importo corrispondente al rischio di lesioni in relazione alla gestione di fondi di investimento non sono un fondo standard e fondi di investimento esteri comparabili, o

b) essere assicurati, in conformità agli articoli 12 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, in caso di obbligo di risarcimento della perdita subita in relazione alla gestione di fondi di investimento non standard e comparabili fondi di investimento esteri.

(6) Per un fondo di investimento autonomo di cui al § 29 par. b) e per una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481 specificato nel § 29 paragrafo 2 lett. c) nel caso della sua gestione, il paragrafo 5 si applica mutatis mutandis.

§ 32

Collocamento di capitale
(1) Il capitale di una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante e il capitale di una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo di cui alle Sezioni 30 e 31, possono essere collocati solo in un caso liquido in senso giuridico (di seguito), la cui conversione in denaro è possibile nel breve termine, e questo caso non contiene un elemento speculativo.

(2) Attività per le quali il capitale di un fondo di investimento autonomo autorizzato a superare il limite determinante o il capitale di una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, deve essere aumentato ai sensi della Sezione 31 par. (a) può essere collocato solo in una cassa liquida, la cui conversione in denaro è possibile in breve tempo, e questa cassa non contiene un elemento speculativo.

TITOLO IV

FORNITURA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
§ 33

(1) Se il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero svolge nella Repubblica Ceca le attività specificate al § 11 par. c) af) per un altro

a) nello svolgimento di queste attività deve soddisfare gli stessi requisiti di un commerciante di valori mobiliari nella fornitura di servizi di investimento consistenti nella gestione del patrimonio del cliente ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali, commisurato alla portata, complessità e natura delle sue attività di cui al § 11 par.1 lettera c) af), in particolare, in relazione a tali attività, introdurre regole per la prestazione prudente di servizi di investimento, comprese regole per lo svolgimento delle attività di un commerciante di valori mobiliari da parte di una persona autorizzata e regole per la protezione del patrimonio dei clienti

b) rispetta analogamente le norme sull’adeguatezza patrimoniale stabilite per un commerciante di valori mobiliari non bancario che non è autorizzato a fornire servizi di investimento per la negoziazione di strumenti di investimento per conto proprio e per la sottoscrizione o il collocamento di strumenti di investimento con l’obbligo di sottoscriverli ; e

c) svolge queste attività per conto terzi con cura professionale e, analogamente, rispetta le disposizioni della legge in materia di attività del mercato dei capitali concernenti la prestazione degli stessi servizi di investimento da parte di un commerciante di valori mobiliari, in particolare le disposizioni

1. Agenda del commerciante di valori mobiliari,

2. la competenza delle persone attraverso le quali il commerciante di valori mobiliari svolge la sua attività,

3. rapporti del commerciante di valori mobiliari con i clienti,

4. agenti collegati di commercianti di valori mobiliari,

5. Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari in relazione alle attività di cui al § 11 comma 1 lett. c) od) a

6. obblighi di informazione del commerciante di valori mobiliari, ad eccezione della segnalazione delle operazioni.

(2) Se il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero svolge nella Repubblica Ceca l’attività di cui al § 11 par. c) per un altro, senza il previo consenso espresso di questo cliente con tale condotta, non può investire le proprie attività in certificati di quote o titoli di partecipazione emessi dal proprio fondo di investimento gestito o fondo di investimento estero o utilizzare tali attività per diventare altrimenti un azionista, partner, una persona che ha aumentato il patrimonio del fondo per contratto o il fondatore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero da lui gestito.

TITOLO V

OBBLIGHI RELATIVI AL SUPERAMENTO DI ALCUNE AZIONI NEI DIRITTI DI VOTO DI ALCUNI ENTI GIURIDICI
§ 34

Divulgazione di determinate informazioni ad azionisti, membri o fondi destinati
(1) Un gestore autorizzato a superare un limite decisivo che, in relazione alle quote di diritti di voto relative alle attività dei fondi di investimento da esso gestiti, che non sono fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili, supera il 50% di tutti i diritti di voto di un persona giuridica i cui titoli di partecipazione non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, e

(a) che soddisfa almeno 2 dei 3 criteri seguenti:

1. il numero totale di dipendenti è almeno 250,

2. un fatturato annuo netto corrispondente ad almeno 50 000 000 EUR secondo i conti più recenti, o

3. un importo totale di attività corrispondente ad almeno 43 000 000 EUR secondo i rendiconti finanziari più recenti, o

b) la cui unica attività non è l’acquisizione, il trasferimento o la gestione di beni immobili o diritti associati alla proprietà di beni immobili,

garantire che le informazioni sul finanziamento dell’eccedenza di tale quota siano messe a disposizione dei detentori di quote, membri o membri del fondo.

(2) Il gestore di cui al paragrafo 1 garantisce che le seguenti informazioni siano messe a disposizione dei detentori di quote, membri o detentori del fondo in questione entro il periodo entro il quale la relazione annuale di tale fondo deve essere messa a loro disposizione :

a) valutazione oggettiva dello sviluppo aziendale della persona giuridica ispezionata nel periodo contabile,

b) una descrizione di tutti i fatti significativi che riguardano la persona giuridica sottoposta a revisione e che si sono verificati dopo la chiusura del periodo contabile,

(c) informazioni sul previsto sviluppo futuro dell’attività della persona giuridica controllata; e

d) dati sull’acquisizione di azioni proprie della persona giuridica controllata nella misura risultante dalla normativa che disciplina i rapporti giuridici di società e cooperative, se tale persona giuridica è una società per azioni, oppure dati sull’acquisizione di propri titoli di partecipazione da parte di questa entità in misura comparabile, se si tratta di una persona estera paragonabile a una società per azioni.

(3) Il gestore non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 2 se procede ai sensi del § 234 paragrafo 2 lettera d). Il gestore sceglie se procedere secondo il paragrafo 2 o § 234 paragrafo 2 lettera d).

(4) Ai fini del calcolo della quota dei diritti di voto ai sensi del paragrafo 1, i diritti di voto relativi alle attività dei fondi di investimento da lui gestiti che non sono un fondo standard o fondi di investimento esteri comparabili, indipendentemente dal fatto che siano esercitati, devono essere inclusi nella quota del gestore e diritti di voto da titoli o azioni di partecipazione,

a) a disposizione di un’altra persona che agisce in accordo con il gestore,

b) che il dirigente ha la possibilità di eseguire temporaneamente sulla base di un contratto per interessi pecuniari,

c) che sono state fornite al gestore o al fondo da lui gestito come garanzia,

d) a cui il gestore o il fondo da lui gestito ha diritto d’uso a vita,

e) che l’amministratore amministra, dirige o è depositato presso di lui, a meno che non gli siano stati impartiti ordini di voto speciali dal titolare,

f) chi ha la possibilità di esercitare a proprio nome per conto del gestore o del fondo da lui gestito un’altra persona,

(g) esercitati dal dirigente in virtù di una procura, a condizione che egli possa esercitare tali diritti a sua discrezione e se non gli sono stati impartiti ordini di voto speciali dal preponente, o

h) che il dirigente ha facoltà di acquisire mediante manifestazione unilaterale di volontà.

(5) Ai fini della presente legge, per entità giuridica controllata si intende una persona giuridica i cui diritti di voto sono stati superati nel modo e nell’importo specificato al paragrafo 1 o al § 35 paragrafo 3.

§ 35

Divulgazione di determinate informazioni alla persona giuridica ispezionata e ai suoi partner
(1) Il gestore di cui al § 34 paragrafo 1 deve garantire, senza indebito ritardo dopo aver appreso o aver potuto apprendere dell’eccesso di quota, che la persona giuridica ispezionata ei suoi partner la cui identità e indirizzo siano noti o la cui identità e indirizzo può apprendere da questa persona giuridica o dal registro pubblico, i dati sono stati resi disponibili

a) il superamento della quota,

b) la data in cui la quota è stata superata,

c) la risultante quota dei diritti di voto della persona giuridica controllata,

(d) i dati necessari all’identificazione degli azionisti e dei soggetti legittimati ad esercitare i diritti di voto per loro conto; se possibile, integrare la presente informativa con una rappresentazione grafica del rapporto tra i soggetti attraverso i quali viene esercitato il diritto di voto e le informazioni sulle altre condizioni che hanno portato al superamento della quota,

e) le intenzioni del dirigente in relazione al futuro sviluppo delle attività della persona giuridica ispezionata e il loro impatto sui propri dipendenti, in particolare per quanto riguarda la prospettiva di un possibile cambiamento significativo nelle condizioni di lavoro dei propri dipendenti,

f) dati necessari all’identificazione del responsabile e, ove applicabile, di altri soggetti con i quali agisce in accordo,

g) sulla gestione dei conflitti di interesse, compresa la loro individuazione e prevenzione, in particolare tra il gestore, il fondo interessato e l’entità giuridica controllata, compresi i dettagli di misure specifiche per garantire che i contratti conclusi da tale gestore e dall’entità giuridica controllata non sono significativamente sbilanciati;

(h) le procedure che disciplinano la comunicazione interna ed esterna della persona giuridica controllata, in particolare nei confronti dei suoi dipendenti o dei loro rappresentanti.

(2) Dati ai sensi del paragrafo 1 lett . da a) ad) deve essere messo a disposizione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dopo che il dirigente di cui al § 34 comma 1 viene a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza dell’eccedenza della quota.

(3) Per un gestore autorizzato a superare il limite determinante, che in relazione alle quote di diritti di voto relative alle attività dei fondi di investimento da lui gestiti, che non sono un fondo standard o comparabili fondi di investimento esteri, ha raggiunto o superato una quota del 30% in tutti i diritti di voto persona giuridica alla quale i titoli di partecipazione emessi sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, se si tratta di una persona giuridica domiciliata nella Repubblica ceca, o per un importo pari a un limite determinante paragonabile fissato dalla legge di un altro Stato membro per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, se una persona giuridica stabilita in tale altro Stato membro, paragrafo 1, ad eccezione del punto da a) ad e) si applicano mutatis mutandis.

(4) Per il calcolo della quota dei diritti di voto ai sensi del paragrafo 3, articolo 34, paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.

§ 36

Rendere disponibili determinate informazioni ai dipendenti della persona giuridica ispezionata o ai loro rappresentanti
(1) Il manager di cui al § 34 par.1 quando rende disponibili le informazioni ai sensi del § 35 par. da a) ad e) della persona giuridica ispezionata deve richiedere all’organo statutario di questa persona di rendere tale organismo disponibile senza indebito ritardo ai dipendenti di questa persona o ai loro rappresentanti i dati specificati al § 35 par. da a) ad e) e deve, per quanto possibile, garantire che l’organismo statutario adempia a tale obbligo.

(2) Il manager di cui al § 34 paragrafo 1 o al § 35 paragrafo 3 quando mette a disposizione le informazioni di cui al § 35 paragrafo. f) ah) della persona giuridica ispezionata deve richiedere all’organo statutario di questa persona di mettere questo organismo a disposizione senza indebito ritardo dei dipendenti di questa persona o dei loro rappresentanti i dati di cui al § 35 par. da f) ad h) e, per quanto possibile, garantire che l’organo statutario adempia a tale obbligo.

(3) Il responsabile di cui al § 34 paragrafo 1 richiede all’organo statutario dell’entità giuridica ispezionata di mettere a disposizione dei dipendenti di questa persona o dei loro rappresentanti la relazione annuale di tale persona contenente i dati di cui alla sezione 34 (2) e, nell’ambito delle proprie capacità, garantisce che l’organismo statutario adempia a tale obbligo.

(4) Il gestore non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 3 se procede ai sensi del § 234 par. d); in tal caso, il responsabile di cui al § 34 (1) dovrà richiedere all’organo statutario dell’entità giuridica ispezionata di rendere disponibili i dati specificati nei dipendenti di tale persona o nei loro rappresentanti ai sensi del § 34 paragrafo 2, e all’interno possibilità garantiscono che l’organismo statutario adempia a tale obbligo.

(5) Ai fini della presente legge, per rappresentante dei dipendenti si intende un sindacato, un consiglio dei dipendenti, un rappresentante per la sicurezza e la salute sul lavoro o un rappresentante dei dipendenti ai sensi della legge di uno stato estero.

§ 37

Prevenzione di alcune disposizioni con la proprietà della persona giuridica controllata
(1) Il manager di cui al § 34 paragrafo 1 o al § 35 paragrafo.

a) la distribuzione degli utili o di altre risorse proprie della persona giuridica controllata tra i suoi partner,

(b) una riduzione del capitale sociale della persona giuridica controllata, o una riduzione di una quantità comparabile nel caso di una persona giuridica stabilita all’estero, e

c) l’ acquisizione di quote del capitale sociale, paragonabili alle dimensioni di una persona giuridica domiciliata all’estero, ovvero i diritti di voto di una persona giuridica controllata sulle sue attività.

(2) Le disposizioni del comma 1 lett a) si applica solo se

a) il valore delle attività ridotto delle passività della persona giuridica sottoposta a revisione determinato in base all’ultimo bilancio regolare è inferiore, o come risultato di questa distribuzione sarebbe inferiore all’importo del capitale sociale, o una quantità comparabile se è una persona giuridica domiciliata all’estero,

1. aumentato della parte dei fondi di riserva o di quei fondi di riserva che non possono essere utilizzati per far fronte ai suoi azionisti, e

2. ridotto del capitale sociale non pagato, o di una quantità comparabile nel caso di una persona giuridica domiciliata all’estero, che non è inclusa nello stato patrimoniale nell’attivo, o

(b) l’ importo da distribuire tra i partecipanti supera l’importo dell’utile o della perdita per l’ultimo esercizio finanziario chiuso

1. aumentato da utili non distribuiti di periodi precedenti e da pagamenti da fondi di riserva destinati a tale scopo, e

2. ridotto da perdite di esercizi precedenti e da accantonamenti a riserva e altri fondi ai sensi di legge e statuto della persona giuridica controllata.

(3) Le disposizioni del comma 1 lett (b) si applicano solo se la riduzione del capitale sociale o quantità comparabile allo scopo di compensare la perdita o allo scopo di trasferirla a un fondo di riserva e per coprire la perdita futura e l’importo di tali fondi di riserva supera il 10% del il capitale sociale ridotto o la quantità comparabile ridotta.

(4) Le disposizioni del comma 1 lett (c) si applica solo se l’acquisizione, comprese le azioni già detenute da quella persona e le azioni detenute da altri per suo conto, comporterebbe una diminuzione del valore delle attività meno le passività di quella persona giuridica al di sotto del suo capitale sociale, o comparabili , nel caso di una persona giuridica domiciliata all’estero,

(a) aumentato di quelle parti dei fondi di riserva o di quei fondi di riserva che non possono essere utilizzati per soddisfare i suoi azionisti, e

b) ridotto del capitale sociale non versato, o di importo comparabile, se è una persona giuridica domiciliata all’estero, che non è inclusa nello stato patrimoniale nell’attivo.

PARTE TERZA

AMMINISTRATORE
TITOLO I

AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE
Parte 1

Fornitura di base
§ 38

Amministrazione
(1) L’ amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comprende le seguenti attività in relazione a questo fondo:

a) contabilità,

b) fornitura di servizi legali,

c) conformità e audit interno,

d) gestione dei reclami e dei reclami degli investitori,

e) valutazione dei suoi beni e debiti,

f) calcolo del valore attuale del titolo e del valore contabile emesso da questo fondo,

g) adempimento di obblighi relativi a tasse, commissioni o altre prestazioni monetarie simili,

h) mantenere un elenco dei proprietari di titoli e titoli contabili emessi da questo fondo,

i) la distribuzione e il pagamento del reddito dalle attività di questo fondo,

j) garantire l’emissione, lo scambio e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da questo fondo,

k) predisposizione e aggiornamento della relazione annuale e della relazione semestrale di tale fondo,

l) preparazione e aggiornamento del documento contenente le informazioni chiave di questo fondo o documento comparabile secondo la legge dello Stato estero e attuazione delle sue modifiche,

m) preparazione di un messaggio promozionale riguardante questo fondo,

n) la pubblicazione, la divulgazione e la fornitura di dati e documenti a detentori di quote, detentori o membri di questo fondo e altre persone,

o) notifica di dati e fornitura di documenti, in particolare alla Banca nazionale ceca o all’autorità di controllo di un altro Stato membro,

(p) lo svolgimento di altre attività relative alla gestione delle attività detenute da quel fondo, ad esempio

1. lo svolgimento di attività di consulenza in materia di struttura del capitale, strategia industriale e materie connesse a soggetti in cui questo fondo ha una partecipazione partecipativa,

2. la prestazione di servizi relativi alla trasformazione di società o al trasferimento di sedi aziendali a soggetti in cui questo fondo ha una partecipazione di proprietà, e

3. manutenzione dei singoli elementi di proprietà di questo fondo,

q) la distribuzione e il pagamento di benefici pecuniari in relazione alla liquidazione di questo fondo,

r) tenere registri sull’emissione e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da questo fondo,

s) svolgere o appaltare le attività di cui al paragrafo 2; e

(t) altre attività direttamente correlate alle attività di cui alle lettere da a) a (s).

(2) L’ amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può, se del caso, essere anche le seguenti attività:

a) la custodia dei titoli e la tenuta delle registrazioni dei titoli contabili emessi da tale fondo o

b) offrire investimenti in questo fondo.

(3) Le attività di cui al comma 1 lett . c) ep) è eseguita dall’amministratore del fondo di investimento o fondo di investimento estero in relazione a questo fondo solo se concordato nel contratto di amministrazione.

(4) L’ amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero include anche l’amministrazione dei suoi comparti o di strutture analoghe. Laddove la presente legge utilizzi il termine “amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero”, si intende anche l’amministrazione dei suoi comparti o strutture comparabili. Laddove la presente legge utilizzi il termine “amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero”, si intende anche l’amministratore dei suoi comparti o strutture comparabili. Tutti i comparti di un fondo di investimento devono avere lo stesso amministratore.

(5) Nessuno può amministrare un fondo di investimento senza un’autorizzazione concessa ai sensi della presente legge dalla Banca nazionale ceca, salvo diversa disposizione della presente legge o di un’altra normativa legale.

§ 39

Requisiti per altre autorizzazioni commerciali
(1) Le singole attività, che includono l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, possono essere svolte anche sulla base di un’autorizzazione diversa dalla relativa autorizzazione concessa dalla Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge; tuttavia, le attività svolte in questo modo non sono l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero.

(2) Nessun’altra autorizzazione è richiesta per l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero da parte di una persona con il relativo permesso concesso dalla Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge; ciò non pregiudica i commi 3 e 4. Per svolgere una singola attività che comporti l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero per soggetto che rispetti regole prudenziali paragonabili a quelle del diritto dell’Unione Europea, e sottoposta alla vigilanza dell’autorità di controllo, non è richiesta altra autorizzazione; ciò non pregiudica i paragrafi 3 e 4.

(3) Per lo svolgimento delle attività ai sensi del § 38 paragrafo 2 lett. a) è richiesta un’autorizzazione per la fornitura del servizio di investimento in custodia e amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, o un’autorizzazione per svolgere attività ai sensi del § 11 par. d).

(4) Per lo svolgimento delle attività ai sensi del § 38 paragrafo 2 lett. b) è richiesta un’autorizzazione per la prestazione di un servizio di investimento, la ricezione e la trasmissione di istruzioni riguardanti strumenti di investimento o un’autorizzazione per svolgere un’attività ai sensi del § 11 par. E).

(5) Per lo svolgimento di singole attività, che includono l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, da parte del gestore in relazione ai fondi di investimento o ai fondi di investimento esteri da lui gestiti, è non richiesto. Se il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero svolge un’attività ai sensi del § 38 par. (b) senza l’autorizzazione di cui al comma 4, deve svolgere tale attività con diligenza professionale, nel rispetto delle regole di comportamento del commerciante di valori mobiliari con la clientela in merito alla prestazione di servizi di investimento, alla ricezione e trasmissione di istruzioni riguardanti strumenti di investimento .

(6) Una persona autorizzata ad amministrare fondi speciali può anche svolgere attività individuali, che includono l’amministrazione di fondi standard o di fondi di investimento esteri comparabili.

§ 40

Amministratore
(1) Chi amministra un fondo di investimento o un fondo di investimento estero per conto di questo fondo è il suo amministratore. Ogni fondo di investimento può avere un solo amministratore.

(2) L’ amministratore di un fondo standard può essere solo il suo gestore.

(3) Un fondo di investimento con personalità giuridica non può amministrare un altro fondo di investimento o un fondo di investimento estero.

§ 41

Amministratore capo
L’amministratore principale è una persona giuridica domiciliata nella Repubblica Ceca, che è autorizzata ad amministrare un fondo di investimento o un fondo di investimento estero sulla base di un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca e non è autorizzato a gestire fondi di investimento o investimenti esteri fondi.

Parte 2

Licenza d’affari
§ 42

Oggetto dell’attività dell’amministratore principale
(1) L’amministratore principale può amministrare fondi di investimento che non sono un fondo standard o fondi di investimento esteri comparabili o svolgere attività individuali che implicano l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero solo nella misura specificata nell’autorizzazione concessa dal cittadino ceco Banca.

(2) L’amministratore principale, che non è una banca o un commerciante di valori mobiliari, può, in qualità di imprenditore, svolgere solo attività direttamente correlate alla gestione del proprio patrimonio.

§ 43

Licenza d’affari
(1) L’ autorizzazione ad amministrare fondi di investimento e fondi di investimento esteri spetta a una persona giuridica iscritta nel registro delle imprese

a) il giorno in cui prende effetto legale la decisione della Banca nazionale ceca di concedere una licenza di esercizio

1. società di investimento ai sensi dell’articolo 479,

2. un fondo di investimento autonomo ai sensi della Sezione 480,

3. persone straniere ai sensi della Sezione 481, o

4. l’ amministratore principale secondo § 482,

b) una data successiva specificata nel dispositivo della decisione di cui alla lettera a); o

c) il giorno di iscrizione della presente autorizzazione nel Registro delle Imprese, se si tratta di un fondo di investimento di cui alla Sezione 9 (1).

(2) L’ autorizzazione ad amministrare un fondo di investimento o un fondo di investimento estero deriva da una persona giuridica che non è registrata nel registro commerciale e che la Banca nazionale ceca ha concesso l’autorizzazione ai sensi del § 479, 480, 481 o 482 o che ha inserito nell’elenco pertinente ai sensi del § 513 iscrizione nel registro delle imprese.

§ 44

Amministrazione di un fondo di investimento da parte di una persona straniera
(1) Una persona straniera di cui alla Sezione 14, Paragrafo 1 può amministrare un fondo standard che gestisce.

(2) Una persona straniera di cui alla sezione 14 (2) che ha la propria sede legale in uno Stato membro può amministrare un fondo speciale che gestisce o un fondo di investitori qualificati che gestisce.

(3) Le sezioni 47, 48 e da 50 a 53 non si applicano a una persona straniera di cui al paragrafo 1 o 2, se amministra un fondo di investimento.

TITOLO II

REGOLE DI ATTIVITÀ E GESTIONE
§ 45

Assistenza professionale
L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero è tenuto ad amministrare questo fondo con cura professionale.

§ 46

Prestazioni corrette e prudenti
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero svolge le attività in modo corretto e prudente.

(2) Al fine di garantire il corretto e prudente svolgimento delle attività, l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve stabilire, mantenere e applicare un sistema di gestione e controllo.

§ 47

Sistema di gestione e controllo
(1) Fanno sempre parte del sistema di gestione e controllo di un amministratore di fondi di investimento o di un fondo di investimento estero

a) gestione strategica e operativa,

(b) la struttura organizzativa e le regole interne che la disciplinano, con una chiara definizione delle attività, ivi comprese le attività degli organi di tale amministratore e dei comitati da lui costituiti, nonché i relativi poteri e poteri deliberativi; la struttura organizzativa definisce nel contempo le funzioni il cui svolgimento è incompatibile tra loro,

(c) un sistema di gestione del rischio che includa sempre l’approccio dell’amministratore ai rischi a cui è o può essere esposto, compresi i rischi derivanti dall’ambiente interno o esterno, e l’identificazione, la valutazione, la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e l’attenuazione dei rischi , comprese misure per ridurre il verificarsi o gli effetti del verificarsi di rischi; e

(d) un sistema di controllo interno di cui fa sempre parte

1. controllo dei dipendenti subordinati da parte dei loro superiori,

2. conformità a

3. un audit interno che assicuri un controllo interno indipendente e obiettivo delle attività dell’amministratore e delle attività del gestore in relazione al fondo di investimento o al fondo di investimento estero che amministra, e formulando raccomandazioni chiare per garantire che le carenze individuate siano sanate alla direzione appropriata livello.

(2) Include anche il sistema di gestione e controllo dell’amministratore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero

a) sistema di comunicazione interna ed esterna,

b) monitoraggio, valutazione e aggiornamento della normativa interna,

c) la gestione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle proprie attività, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica ai detentori di quote, membri o membri di questo fondo,

d) trattamento dei reclami e dei reclami dei detentori di quote o degli azionisti del fondo di investimento collettivo che gestisce o di persone in una posizione paragonabile a un comparabile fondo di investimento estero che gestisce,

e) tenere la contabilità del fondo di investimento o del fondo di investimento estero che amministra, compresa la contabilità delle attività di questo fondo e la tenuta della contabilità di questo amministratore,

f) controllo sull’attività di soggetti che non sono suoi dipendenti e con l’ausilio di cui svolge attività,

g) garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento continuo di tale amministratore sul mercato finanziario in conformità con l’oggetto e il piano delle sue attività,

h) assicurare la credibilità e la necessaria conoscenza ed esperienza delle persone attraverso le quali svolge le proprie attività,

i) misure di controllo e sicurezza nel trattamento e nella registrazione delle informazioni,

j) registrazioni relative alla sottoscrizione, emissione e rimborso di titoli e titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero, la cui amministrazione svolge,

k) le procedure per la valutazione delle attività e dei debiti del fondo di investimento o del fondo di investimento estero da esso amministrato; e

l) assicurare il rispetto delle regole di comportamento.

(3) Il sistema di gestione e controllo dell’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve essere efficace e completo e proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività da lui svolte nella sua interezza e in parte.

(4) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero verifica e valuta regolarmente l’efficacia, l’integrità e l’adeguatezza del sistema di gestione e controllo nella sua interezza e in parte e dispone senza indebito ritardo un rimedio appropriato.

(5) Il decreto della Banca nazionale ceca stabilisce standard di qualità per l’amministratore del sistema di gestione e controllo di un fondo di investimento o di una gamma di fondi di investimento esteri, che non applica direttamente il diritto dell’Unione europea che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che regola gli investimenti alternativi gestori di fondi 6 ) .

§ 47a

Meccanismo di segnalazione
L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve stabilire, mantenere e applicare un meccanismo di segnalazione in modo simile ai sensi della Sezione 20a.

§ 48

Attrezzatura del personale
(1) Il personale dell’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve essere proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità della portata delle attività da lui svolte.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve garantire che le persone attraverso le quali svolge le attività siano affidabili e abbiano conoscenze ed esperienza sufficienti necessarie per il corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, in particolare la conoscenza delle procedure e dei regolamenti necessari per il corretto svolgimento delle proprie mansioni, svolgimento di tale attività.

(3) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero garantisce che l’ambito e la natura delle attività svolte dalle persone di cui al paragrafo 2 non ostacolino il corretto svolgimento delle singole attività.

(4) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve avere almeno 2 gestori che abbiano sufficiente esperienza con lo svolgimento delle attività necessarie per il corretto svolgimento di questa funzione.

§ 49

Regole di condotta
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero agisce nello svolgimento delle sue attività

(a) con competenza, onestà e correttezza; e

(b) nel migliore interesse dei detentori di quote, dei membri e dei membri del fondo.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve stabilire, mantenere e applicare

a) le procedure per informare circa l’istruzione eseguita di emettere o rimborsare un titolo o un titolo contabile emesso da quel fondo; e

b) le regole per accettare, offrire o fornire un incentivo.

(3) Amministratore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero ulteriormente

a) garantisce debitamente l’emissione e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da questo fondo e informa i proprietari di tali titoli o titoli contabili del risultato,

b) non offre vantaggi che non possono essere garantiti in modo affidabile,

c) effettua pagamenti non in contanti, a meno che la loro natura non lo precluda,

d) non diffonde informazioni errate o fuorvianti,

e) compie ogni sforzo per garantire che il fondo di investimento o il fondo di investimento estero che amministra e i detentori di quote, i membri o le persone del fondo non sostengano costi ingiustificati, in particolare per risolvere un reclamo o un reclamo di un organismo di investimento collettivo o comparabile fondo di investimento estero,

f) non accetta, offre o fornisce alcun incentivo che possa comportare una violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1;

(g) non applica detrazioni, supplementi o commissioni direttamente correlati all’emissione o al rimborso di titoli o titoli contabili specificati nello statuto o in un documento comparabile di un fondo standard o comparabile fondo di investimento estero se i titoli o titoli contabili emessi da quel fondo sono acquisiti o alienati dalle attività di un altro fondo standard o comparabile fondo di investimento estero gestito da gestori membri dello stesso gruppo,

h) gestisce i conflitti di interesse, compresa l’identificazione, la prevenzione e la notifica ai detentori di quote, ai membri o ai membri designati di questo fondo,

i) osserva lo statuto del fondo di investimento o un documento analogo del fondo di investimento estero, la cui amministrazione svolge,

j) rispetta la Sezione 1843 del Codice Civile che stabilisce gli obblighi di informazione in relazione alla conclusione di un contratto di servizi finanziari.

(4) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti qualitativi per le procedure e le regole di cui al paragrafo 2 e gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 nella misura in cui non sono disciplinati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua un direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che regola AIFM. 6 ) .

Credenziali di un altro
§ 50

L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che comprende l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, a un altro, solo se

a) è stato preventivamente notificato alla Banca nazionale ceca,

b) il gestore di questo fondo è d’accordo,

c) ciò non impedisce alla Banca nazionale ceca di vigilare sull’adempimento degli obblighi del gestore del fondo e di questo amministratore previsti dalla presente legge, sulla base della presente legge, normativa dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo della gestione dei fondi di investimento 2 ) o l’adempimento dei loro obblighi derivanti dallo statuto del fondo di investimento interessato o da un documento comparabile del fondo di investimento estero interessato,

(d) ciò non impedisce al gestore di quel fondo e al gestore di svolgere le loro attività in relazione a quel fondo in modo corretto e prudente e agendo nel migliore interesse dei detentori di quote, dei membri o dei membri di quel fondo;

e) è garantito che l’amministratore di questo fondo possa controllare e con i suoi ordini influenzare lo svolgimento di questa attività da parte degli autorizzati,

f) sia garantito che l’amministratore del fondo possa revocare tale autorizzazione con effetto immediato se ciò è nell’interesse dei detentori di quote, dei membri o dei membri del fondo; e

g) lo statuto o documento comparabile di tale fondo definisce tale attività come un’attività il cui svolgimento può essere affidato ad un altro.

§ 51

(1) Se l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero affida a un altro lo svolgimento di una singola attività, che include l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, introduce, mantiene e applica misure appropriate per gestire i rischi correlati controlla regolarmente lo svolgimento di questa attività.

(2) L’ autorizzazione di un altro a svolgere un’attività individuale ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica l’obbligo dell’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di risarcire i danni causati dalla violazione dei suoi obblighi ai sensi della presente legge, ai sensi della presente legge o regolamentazione direttamente applicabile dei fondi dell’Unione europea 2 ) o dei suoi obblighi derivanti dallo statuto del fondo di investimento interessato o da un documento comparabile del fondo di investimento estero interessato.

§ 52

L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che comprende l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, solo a

a) chi possiede i requisiti materiali, organizzativi e di personale necessari per lo svolgimento di tale attività,

(b) i cui dirigenti sono affidabili e hanno la conoscenza e l’esperienza necessarie per svolgere l’attività; e

c) chi ha un’attività commerciale o altra autorizzazione per svolgere tale attività.

§ 53

Autorizzazione di un’altra persona autorizzata
(1) Chi è stato incaricato dall’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero dello svolgimento di una singola attività, che comprende l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, può affidare l’esecuzione di uno o di alcuni atti da questa attività a un’altra, se

a) il gestore di questo fondo acconsente in anticipo,

b) è stato preventivamente notificato alla Banca nazionale ceca; e

c) le condizioni di cui ai § 50 e 52 sono similmente soddisfatte.

(2) Chi è stato incaricato dall’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di svolgere una singola attività, che include l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, controlla regolarmente l’esecuzione di un atto o atti da questo attività.

(3) Chiunque sia stato incaricato dall’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero ai sensi del paragrafo 1 dell’esecuzione di un atto o di determinati atti derivanti da un’attività che implica l’amministrazione di questo fondo può inoltre affidare la propria esecuzione a un altro se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lett a) eb), paragrafi 2 e § 50 e 52.

§ 54

Tenuta dei registri
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve garantire che i registri siano conservati

a) titoli presi in custodia e titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero da esso amministrato, e

(b) l’emissione e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero da esso amministrato.

(2) Ai fini della tenuta dei registri ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero ha il diritto di conservare i numeri di nascita dei partecipanti alle negoziazioni.

(3) Le registrazioni ai sensi del paragrafo 1 devono essere conservate in formato elettronico.

§ 55

Relazione con il diritto dell’Unione europea
Gli articoli da 16 a 24, 26, da 57 a 62 e da 65 a 82 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione definiscono ulteriormente l’obbligo dell’amministratore di un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero gestito da un dirigente autorizzato a superare il limite di pertinenza.

§ 56

Amministratore di fondi di investitori qualificati e di fondi di investimento esteri comparabili gestiti da un gestore non autorizzato a superare il limite determinante
Per l’amministratore di fondi di investitori qualificati e di fondi di investimento esteri comparabili gestiti dal gestore di cui al § 28, § 47 paragrafo 5, § 47a, § 49 paragrafo 4 e § da 50 a 53 e § 55 non si applicano e gli articoli 7-11 La legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi di capitale di rischio 7 ) si applica mutatis mutandis.

TITOLO III

REQUISITI DI CAPITALE
§ 57

Requisiti patrimoniali iniziali
Il capitale iniziale dell’Amministratore centrale deve essere di almeno 50000 EUR.

§ 58

Importo minimo di capitale
(1) Il capitale dell’Amministratore delegato non può scendere al di sotto dell’importo minimo del capitale iniziale stabilito al § 57 per l’intera durata dello stesso.

(2) La base per determinare l’importo del capitale ai fini della determinazione se l’importo del capitale soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1 è il capitale sociale versato dell’amministratore principale, a cui si aggiungono in particolare le riserve obbligatorie, il sovrapprezzo delle azioni e utili non rimborsati di esercizi precedenti deduce in particolare il valore delle attività immateriali e la perdita non rimborsata di esercizi precedenti.

(3) La Banca nazionale ceca stabilisce con decreto le regole per la determinazione dell’ammontare del capitale ai sensi del paragrafo 2.

TITOLO IV

ACCORDO DI AMMINISTRAZIONE
§ 59

(1) Con un accordo sull’amministrazione, l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero si impegna ad amministrare questo fondo e il gestore di questo fondo si impegna a pagare all’amministratore una commissione per questa amministrazione.

(2) Il contratto di amministrazione richiede una forma scritta.

(3) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero può affidare lo svolgimento di una singola attività, che comprende l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, a un altro, solo se concordato nel contratto di amministrazione .

(4) Le disposizioni della presente legge sull’affidamento a un altro dello svolgimento di una singola attività, che include l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, non sono interessate dal paragrafo 3.

(5) Anche il contratto di amministrazione del gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero è vincolante

(a) cooperare con l’amministratore del fondo in modo che l’amministratore possa adempiere ai suoi obblighi ai sensi della legge, e

b) comunicare all’amministratore di tale fondo e al depositario di tale fondo, la cui amministrazione è affidata all’amministratore, i fatti rilevanti per lo svolgimento delle loro attività di cui venga a conoscenza e fornirgli le necessarie documenti e registrazioni.

(6) È vincolante anche il contratto di amministrazione dell’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero

(a) fornire collaborazione al gestore in modo che il gestore possa adempiere ai suoi obblighi ai sensi della legge, e

(b) comunicare al gestore e depositario del fondo di investimento o del fondo di investimento estero di cui è responsabile i fatti rilevanti per le loro attività di cui viene a conoscenza e fornirgli i documenti e le registrazioni necessari.

PARTE QUARTA

DEPOSITARIO
TITOLO I

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 60

Depositario
(1) Un depositario di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero è una persona che ha diritto sulla base di un contratto di deposito

a) custodire le attività di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero,

(b) per creare e mantenere conti di cassa e per registrare il movimento di tutti i fondi appartenenti alle attività di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero; e

(c) registrare e controllare lo stato delle attività dei fondi di investimento o di fondi di investimento esteri diversi da quelli di cui alle lettere (a) e (b).

(2) Il depositario di un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro e che è gestito da una società di investimento o da una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 deve essere una persona di cui alla Sezione 327.

§ 61

Incompatibilità
Il depositario di un fondo di investimento potrebbe non essere il gestore di questo fondo.

§ 62

Assistenza professionale e azione nel migliore interesse
(1) Il depositario di un fondo di investimento è tenuto a svolgere le attività del depositario con cura professionale e ad agire nel migliore interesse del fondo di investimento di cui è il depositario e dei detentori di quote, dei partner o dei destinatari di questo fondo.

(2) Il depositario adempie ai propri obblighi derivanti dalla presente legge o dal contratto del depositario in modo corrispondente alla natura, alla portata e alla complessità delle attività da esso svolte.

§ 63

Regola speciale per il rifornimento di garanzie finanziarie
(1) Senza il previo consenso del gestore del fondo di investimento, il depositario di questo fondo non può utilizzare i suoi beni, che ha in custodia o custodia per scopi propri o di un’altra persona.

(2) Il depositario di un fondo standard o di un fondo di investimento europeo a lungo termine utilizza le attività di cui al paragrafo 1 solo se ciò è a vantaggio di questo fondo e dei suoi detentori di quote o azionisti.

(3) Se il depositario di un fondo standard o di un fondo di investimento a lungo termine europeo utilizza attività ai sensi del paragrafo 1, fornisce una garanzia finanziaria a favore di questo fondo in conformità con la legge che disciplina la garanzia finanziaria in modo che la garanzia del fondo il reclamo è sufficiente.

§ 64

Conflitto di interessi
(1) Al fine di garantire lo svolgimento corretto e prudente delle sue attività, il depositario di un fondo di investimento stabilisce, mantiene e applica procedure per la gestione dei conflitti di interesse tra esso, questo fondo, il gestore del fondo e gli azionisti, i partner o gli intenti di questo fondo, inclusa l’identificazione, la prevenzione e la segnalazione di tali conflitti.

(2) In caso di rischio di conflitto di interessi ai sensi del paragrafo 1, il depositario del fondo di investimento informa senza indebito ritardo il gestore di questo fondo, nonché i detentori di quote, i partner oi membri designati di questo fondo .

§ 65

Separazione di altre attività dallo svolgimento delle attività di depositario
(1) Il depositario di un fondo di investimento può anche svolgere altre attività per questo fondo oltre alle attività del depositario di questo fondo.

(2) Se un conflitto di interessi può derivare dallo svolgimento di questa altra attività ai sensi della Sezione 64 par.

(3) Il depositario di un fondo di investimento può valutare le attività e i debiti di un fondo di investimento di cui è depositario o calcolare il valore corrente di un certificato di quota o di una quota di investimento emessa da tale fondo di investimento solo se ha stabilito presupposti

(a) per la valutazione delle attività e dei debiti di quel fondo, o per il calcolo del valore attuale di una quota e di una quota di investimento emesse da quel fondo, e

b) assicurare l’effettiva separazione dello svolgimento di tale attività dall’attività del depositario di questo fondo.

§ 66

Procedura per identificare le carenze
Se il depositario di un fondo di investimento rileva nel corso della sua attività un fatto indicante che il gestore di questo fondo ha violato l’obbligo imposto dalla presente legge, regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di gestione dei fondi di investimento 2 ) , il statuto di questo fondo di investimento o il contratto di deposito, discuterà questo fatto con lui senza indebito ritardo dopo questa constatazione.

§ 66a

Meccanismo di segnalazione
Il depositario del fondo di investimento istituirà, manterrà e applicherà un meccanismo di segnalazione simile ai sensi della Sezione 20a.

§ 67

Accordo di deposito
(1) Con contratto di deposito, il depositario del fondo di investimento si impegna a svolgere le attività del depositario di questo fondo nell’ambito degli obblighi derivanti dalla presente legge e il gestore del fondo si impegna ad adempiere ai propri obblighi in relazione alle attività di deposito ai sensi della presente Agisci e paga il depositario di questo pagamento del fondo.

(2) Il contratto di deposito richiede una forma scritta.

TITOLO II

DEPOSITO FONDO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
§ 68

Obbligo di avere un depositario
Ogni fondo di investimento collettivo deve avere un solo depositario. Se lo statuto di questo fondo consente la creazione di un comparto, il depositario di questo fondo funge anche da depositario per questi comparti.

§ 69

Persone che possono essere depositari
(1) Un depositario di un fondo di investimento collettivo può essere solo

a) una banca domiciliata nella Repubblica Ceca,

b) una banca estera che ha una filiale situata nella Repubblica Ceca,

(c) un commerciante di valori mobiliari non bancario che

1.è tenuto a rispettare l’adeguatezza patrimoniale ai sensi della Sezione 8a (1) della Legge che regola l’attività del mercato dei capitali a

2. è autorizzato a fornire servizi di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, o

(d) una persona straniera che:

1.è autorizzato dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro a fornire servizi di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi connessi,

2. fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca attraverso una filiale di uno stabilimento commerciale e

3. è tenuto a rispettare l’adeguatezza patrimoniale in modo comparabile ai sensi della Sezione 8a (1) della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali.

(2) Un depositario di fondi di investimento collettivo deve possedere i prerequisiti per adempiere agli obblighi di un depositario di fondi di investimento collettivo derivanti dalla presente legge, un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) e un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che attua la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul coordinamento delle regole in materia di investimenti collettivi in ​​relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 70

Alcuni elementi essenziali del contratto del depositario
(1) Il depositario di un fondo di investimento collettivo e il gestore di un fondo di investimento collettivo definiscono inoltre nel contratto di deposito il metodo di comunicazione reciproca, compreso il modo di tenere traccia di tale comunicazione e il metodo di protezione delle informazioni riservate e personali dati.

(2) Il depositario di un fondo standard e il gestore di questo fondo definiscono anche nel contratto del depositario i limiti di tempo entro i quali il depositario fornisce al gestore un inventario delle attività di questo fondo che ha in custodia, custodia o registri , compresi i fondi in conti porta a nome ea beneficio di questo fondo.

(3) Sotto un altro aspetto, l’accordo del depositario definisce l’articolo 83 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle norme investimenti collettivi di capitale in relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 71

Custodia, custodia e registrazione del patrimonio del fondo
(1) Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo di investimento collettivo

a) detiene strumenti di investimento in custodia di proprietà del fondo di investimento collettivo registrandoli nel conto di proprietà tenuto dal depositario del fondo di investimento collettivo per questo fondo nel registro centrale dei titoli contabili, in un registro separato degli strumenti di investimento, nel registro ad essi collegati o in un registro simile condotto ai sensi della legge di uno Stato estero; il contratto di deposito del depositario del fondo di investimento collettivo autorizza la custodia di strumenti di investimento sostituibili istituendo un conto di proprietà per questo fondo presso un depositario centrale di titoli contabili o strutture comparabili istituite o create ai sensi del diritto estero, paragrafo 3 non applicabile,

(b) detiene strumenti di investimento e altre attività del fondo di investimento collettivo la cui natura lo consente; e

c) tiene registri del patrimonio del fondo di investimento collettivo, la cui natura lo consente.

(2) Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo di investimento collettivo tiene anche i registri delle attività del fondo di investimento collettivo detenuto o è autorizzato a detenere il prime broker di questo fondo di investimento collettivo.

(3) Quali strumenti di investimento sostituibili ai sensi del comma 1 lett a) il depositario deve essere custodito, così come il modo in cui il fondo di investimento collettivo deve adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, sono definiti negli articoli da 88 a 90 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione , e il regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile attua le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplinano il coordinamento delle regole sugli investimenti collettivi in ​​relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

(4) Il paragrafo 1 non si applica alle attività detenute o che possono essere detenute dal principale sostenitore di un dato fondo di investimento collettivo.

§ 72

Obblighi del depositario in relazione alla gestione dei fondi
(1) Nell’ambito delle attività del depositario di un fondo di investimento collettivo, il depositario deve costituire o mantenere

a) conti in contanti a nome di questo fondo,

(b) conti in contanti a nome del gestore di quel fondo istituito a beneficio di quel fondo; o

(c) conti in contanti a suo nome istituiti a beneficio di questo fondo; in tal caso, il depositario del fondo speciale garantisce che i suoi fondi non siano tenuti in tale conto.

(2) Il depositario ha il diritto di aprire conti in contanti presso

a) la Banca nazionale ceca o la banca centrale di un altro stato,

b) banche domiciliate nella Repubblica Ceca,

c) una banca estera che ha una filiale situata nella Repubblica Ceca,

d) una banca estera che ha la propria sede legale in un altro Stato membro e che non ha una filiale situata nella Repubblica ceca,

e) una banca estera o una persona simile stabilita in un paese terzo che richiede il rispetto di regole prudenziali comparabili a quelle previste dal diritto dell’Unione europea;

(f) un’unione di risparmio e credito, o

(g) chi è lo sponsor principale (parte quinta) del fondo di investimento collettivo.

(3) Il depositario depositerà senza indebito ritardo nel relativo conto in contanti stabilito ai sensi del paragrafo 1 o 2 tutti i fondi di questo fondo ottenuti in particolare mediante la sottoscrizione o l’emissione di titoli e titoli contabili emessi da questo fondo.

(4) Nell’ambito delle attività del depositario di un fondo di investimento collettivo, il depositario registra tutti i conti di cassa stabiliti per questo fondo e controlla il movimento dei fondi di questo fondo su questi conti.

(5) Articoli 85 e 86 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano l’attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è definito dal depositario del fondo di investimento collettivo coordinamento della regolamentazione in materia di investimento collettivo in relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 73

Obblighi di controllo
(1) Nell’ambito delle attività di un depositario di fondi di investimento collettivo, il depositario verifica se, in conformità con la presente legge, la regolamentazione direttamente applicabile dell’Unione europea nel campo della gestione di fondi di investimento 2 ) , lo statuto dell’investimento collettivo fondo e il contratto di deposito

a) sono stati emessi e rimborsati certificati di quote o azioni di investimento,

b) è stato calcolato il valore attuale della quota o della quota di partecipazione,

c) le attività e i debiti di questo fondo sono stati valutati,

d) il corrispettivo è stato pagato dalle transazioni nel patrimonio di questo fondo entro i normali limiti di tempo,

e) vengono utilizzati i ricavi generati per questo fondo,

(f) gli ordini del gestore di acquisire o alienare beni appartenenti al fondo siano eseguiti, essendo sufficiente che il depositario controlli come tali ordini sono stati eseguiti, se il motivo del controllo è appropriato; come sono stati eseguiti gli ordini, il depositario verifica ulteriormente nel caso di ordini relativi a

1. scambiare un valore non superiore all’importo di CZK 500.000 e un valore giornaliero totale corrispondente allo 0,1% del valore delle attività di questo fondo,

2. commercio concluso sul mercato di cui al § 3 comma 1 lett. (a) un regolamento governativo che disciplina l’investimento dei fondi di investimento e le tecniche per la loro gestione, o

3. negoziazione di un titolo o di un titolo contabile emesso da un fondo di investimento collettivo o un comparabile fondo di investimento estero.

(2) Nell’ambito delle attività del depositario di un fondo di investimento collettivo, il depositario esegue gli ordini del gestore di questo fondo in conformità con lo statuto di questo fondo e in conformità con il contratto di deposito.

(3) Nell’ambito delle attività del depositario di un fondo di investimento collettivo, il depositario verificherà anche lo stato delle attività del fondo standard, che non può essere custodito ai sensi del § 71 par. a) o in custodia ai sensi del § 71 par.1 let. b).

(4) Gli articoli da 92 a 97 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento soddisfano le modalità di adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del depositario del fondo di investimento collettivo regolamento in materia di investimenti collettivi di capitale in relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 74

Obblighi del gestore in relazione alla gestione dei fondi
(1) Il gestore di un fondo di investimento collettivo, previa notifica al depositario di questo fondo, ha il diritto di aprire un conto per questo fondo presso una persona di cui alla sezione 72 (2).

(2) Il gestore di un fondo di investimento collettivo dispone dei fondi di questo fondo solo tramite il depositario di questo fondo o tramite la persona di cui alla Sezione 72, Paragrafo 2, con la quale ha stabilito un conto in contanti.

(3) Il gestore di un fondo di investimento collettivo deve depositare senza indebito ritardo nel relativo conto in contanti istituito ai sensi del paragrafo 1 o stabilito dal depositario di questo fondo ai sensi del § 72 paragrafi 1 e 2 dei fondi ottenuti da questo fondo.

(4) Il modo in cui il gestore del fondo di investimento collettivo adempie agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 è definito nell’articolo 87 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e nel regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua il Parlamento europeo e il Consiglio direttive che disciplinano le norme di coordinamento in materia di investimenti collettivi di capitale in relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 75

Obblighi dell’ex depositario
(1) interrotto se un fondo di investimento depositario per svolgere la sua attività di depositario del fondo è obbligato senza indebito ritardo a informare debitamente il depositario entrante del fondo sulle sue attività in corso e fornirgli tutti i documenti relativi alle prestazioni del suo depositario del Fondo e di fornire i fondi di tale fondo e le attività di quel fondo che ha in suo potere.

(2) Fino alla consegna di tutti i documenti e all’emissione di fondi e attività del fondo di investimento collettivo, la persona che ha cessato di esercitare l’attività di depositario è considerata come depositaria di questo fondo; § 81 non si applica a una persona che ha cessato di svolgere l’attività di depositario.

§ 76

Obblighi del gestore
Il gestore di un fondo di investimento collettivo senza indebito ritardo dopo la risoluzione del relativo contratto di deposito, a meno che il presente contratto non sia stato contemporaneamente sostituito da un nuovo contratto di deposito,

a) sospendere l’emissione e il rimborso di quote o azioni di investimento emesse da quel fondo e sospendere la gestione delle attività di quel fondo detenute da una persona che ha cessato di agire come depositario di quel fondo per quel fondo, contratti e rimborso del le spese operative e salariali necessarie, fino all’entrata in vigore del nuovo contratto del depositario,

b) inviare informazioni sulla sospensione della gestione del patrimonio di questo fondo ai sensi della lettera a) e sulla sospensione dell’emissione e del rimborso di certificati di quote o quote di investimento emessi da questo fondo alla Banca nazionale ceca e pubblicarla sul sito web del fondo;

(c) compie atti volti a istituire un nuovo depositario.

Credenziali di un altro
§ 77

(1) Il depositario di un fondo di investimento collettivo può affidare lo svolgimento di un’attività individuale di cui al § 71 paragrafo 1 a un altro solo se

a) ciò è reso possibile dal contratto di deposito,

b) è in grado di certificare che chi deve essere autorizzato soddisfa le condizioni di cui alla Sezione 78 e che tale autorizzazione è stata preceduta da un’attenta selezione,

c) ciò non impedisce a tale depositario di svolgere le proprie attività in relazione a tale fondo con cura professionale e agendo nel migliore interesse dei detentori di quote, dei membri o dei membri di tale fondo; e

(d) è garantito che il depositario o il gestore del fondo possa controllare e, tramite i suoi ordini, influenzare lo svolgimento di tale attività da parte dei delegati.

(2) Il depositario di un fondo di investimento collettivo deve ispezionare regolarmente lo svolgimento di una singola attività di cui alla sezione 71 (1), da cui ne ha affidata un’altra.

(3) Le modalità di adempimento degli obblighi di cui al comma 1 lett b) il depositario del fondo di investimento collettivo è definito all’articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e al regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le norme sugli investimenti collettivi in ​​relazione alla norma depositari depositari fondi 8 ) .

§ 78

(1) Il depositario di un fondo di investimento collettivo può affidare lo svolgimento di un’attività individuale di cui al § 71 par.

a) possiede i requisiti materiali, organizzativi e di personale necessari per lo svolgimento di tale attività commisurati alla natura, alla portata e alla complessità di tale attività,

b) separa le attività dei clienti del depositario dalle sue attività e dalle attività del depositario in modo che sia chiaro in ogni momento che le attività appartengono ai clienti del depositario,

c) applica, analogamente al § 64, procedure per la gestione dei conflitti di interesse, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica, e

d) ha stabilito presupposti organizzativi analogamente ai sensi dell’art. 65, qualora dallo svolgimento dell’altra sua attività e dallo svolgimento dell’attività per la quale gli fosse stato affidato potesse derivare un conflitto di interessi.

(2) Il depositario di un fondo di investimento collettivo può affidare lo svolgimento di singole attività specificate al § 71 par. a) eb) solo chi

a) rispetta le regole prudenziali, compresi i requisiti patrimoniali minimi, ed è soggetto alla vigilanza dell’autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale; e

(b) è soggetto a regolari revisioni contabili esterne per verificare che i relativi strumenti di investimento siano in suo potere.

(3) Il depositario di un fondo di investimento collettivo può affidare lo svolgimento di singole attività specificate al § 71 par. (a) e (b) anche chi non soddisfa nessuno dei requisiti di cui al paragrafo 2, se

a) la persona da delegare è stabilita in uno Stato che non è uno Stato membro,

b) la legge dello Stato di cui alla lettera a) richiede che determinati strumenti di investimento siano condotti dalla persona per essere autorizzati in un modo paragonabile al § 71 par. a) eb),

(c) i detentori di quote, i membri e l’intenzione del fondo siano adeguatamente informati prima di investire in strumenti di investimento che dovrebbero essere in potere della persona da affidare;

1. di tale autorizzazione, comprese le circostanze che giustificano l’autorizzazione; e

2. che tale delega è necessaria in considerazione delle limitazioni imposte dalla legge dello Stato di cui alla lettera a), e

(d) tale depositario dispone di un’autorizzazione scritta del gestore del fondo per affidare l’incarico alla persona a cui è affidato.

(4) Il depositario del fondo standard può affidare lo svolgimento di singole attività specificate al § 71 par. a) eb) solo chi adotta misure che, in caso di fallimento, porteranno all’emissione del patrimonio del fondo in modo analogo all’emissione del patrimonio dei clienti a seguito della decisione di fallimento e fallimento sulla proprietà del commerciante di valori mobiliari.

(5) Requisiti per la separazione del patrimonio di un fondo di investimento collettivo ai sensi del comma 1 lettera b) definisce l’articolo 99 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che attua le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano il coordinamento delle norme sugli investimenti collettivi in ​​relazione ai depositari di standard fondi 8 ) .

§ 79

Autorizzazione di un’altra persona autorizzata
(1) Una persona a cui è stato affidato da un depositario di un fondo di investimento collettivo lo svolgimento di un’attività individuale di cui al § 71 paragrafo 1 può affidare un altro atto o determinati atti di questa attività a un altro e 78.

(2) Chi è stato incaricato dal depositario di un fondo di investimento collettivo di svolgere un’attività individuale di cui all’art. 71 cpv.

(3) La sezione 82 si applica mutatis mutandis all’esenzione dall’obbligo di compensare la perdita di strumenti di investimento da parte della persona che ha affidato uno o determinati altri atti ai sensi del paragrafo 1.

Risarcimento danni da parte del depositario
§ 80

(1) Il depositario di un fondo di investimento collettivo, che causa danni al gestore di questo fondo, questo fondo, azionista o azionista di questo fondo violando i suoi obblighi stabiliti o concordati per lo svolgimento delle sue attività di depositario, è tenuto a sostituiscilo.

(2) Il depositario di un fondo di investimento collettivo è liberato dall’obbligo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 solo se dimostra di non aver causato il danno anche per negligenza.

§ 81

(1) In caso di perdita di strumenti di investimento che il depositario di un fondo di investimento collettivo ha in custodia ai sensi del § 71 par. a) parti della sentenza prima del punto e virgola o custodia di strumenti di investimento ai sensi del § 71 comma 1 lett. b), il depositario indennizza tale fondo senza indebito ritardo; non decide se il depositario ha affidato ad un altro lo svolgimento di un’attività.

(2) I casi di perdita di strumenti di investimento di cui al paragrafo 1 sono definiti all’articolo 100 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Consiglio per il coordinamento della disciplina in materia di investimenti collettivi di capitale in relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

§ 82

(1) Il depositario di un fondo di investimento collettivo è liberato dagli obblighi di rimborso ai sensi della sezione 81 solo alle condizioni di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e al regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle regole nel campo degli investimenti collettivi in ​​relazione ai depositari di fondi standard 8 ) .

(2) Il depositario del fondo speciale è liberato dall’obbligo di rimborso ai sensi della Sezione 81 anche se ha precedentemente concordato per iscritto con la persona a cui ha affidato lo svolgimento dell’attività di cui alla Sezione 71 par. (a) o (b), che il trustee compenserà la perdita degli strumenti di investimento al suo posto, e se dimostra che:

a) quando si affida ad un altro lo svolgimento dell’attività di cui al § 71 comma 1 lett. a) ob) le condizioni di cui al § 78 par.1 e 2 a

b) esiste una ragione oggettiva per concludere un tale accordo, come definito all’articolo 102 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

TITOLO III

DEPOSITARIO DEL FONDO PER INVESTITORI QUALIFICATI
§ 83

(1) Un fondo di investitori qualificati deve avere almeno un depositario; tuttavia, un fondo di investitori qualificati gestito da un operatore autorizzato a superare il limite pertinente può avere un solo depositario. Per i depositari del fondo di investitori qualificati, le sezioni da 69 a 82 si applicano mutatis mutandis, ad eccezione della sezione 73 par. f) e § 73 comma 2 e ad eccezione dei riferimenti alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che attua la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle normative in materia di investimento collettivo in relazione ai depositari di standard fondi 8 ). Per i depositari di un fondo di investitori qualificati, il cui gestore non ha diritto di superare il limite determinante, il regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che attua la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina il gestore dei fondi di investimento alternativi 6 ) , , § 72 paragrafo 5, § 73 paragrafo 4 e § 74 paragrafo 4, non si applicano.

(2) Se lo statuto di un fondo di investitori qualificati consente la creazione di un comparto, il depositario di questo fondo svolgerà anche le attività di depositario per questi comparti.

(3) Il depositario di un fondo di investitori qualificati ha l’obbligo di risarcire il danno ai sensi della Sezione 80 paragrafo 1 anche se lo causa a un azionista designato o diverso dagli azionisti di questo fondo.

(4) La sezione 82 non si applica ai depositari del fondo di investimento europeo a lungo termine, in cui gli investimenti sono offerti a clienti che non sono clienti professionali ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali.

(5) Il depositario del fondo di investitori qualificati controlla gli ordini ai sensi della Sezione 73, Paragrafo 2 dopo la loro esecuzione, salvo diverso accordo con il gestore.

§ 84

(1) Un notaio può anche essere il depositario di un fondo di investitori qualificati, che non è un fondo di investimento europeo a lungo termine in cui gli investimenti sono offerti a clienti che non sono clienti professionali ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali; tuttavia, un notaio può essere solo un depositario di un fondo di investitori qualificati,

a) per il quale il pagamento o la distribuzione delle attività di questo fondo a persone da cui sono stati raccolti fondi o valori monetari in tali attività non può avvenire ai sensi della presente legge, di altra legislazione o dello statuto di questo fondo prima che siano trascorsi 5 anni dal la data della raccolta da parte della persona e

b) chi investe secondo il proprio statuto

1. un massimo del 10% del valore delle sue attività in strumenti di investimento che il depositario del fondo di investimento collettivo dovrebbe altrimenti avere ai sensi del § 71 par. (a) in custodia cautelare, o

2. più del 90% del valore delle sue attività in diritti di proprietà intellettuale, titoli o titoli contabili che rappresentano una partecipazione in una società o altra persona giuridica o una partecipazione in società o altre persone giuridiche, in modo che la quota dei diritti di voto in queste società o persone giuridiche sono state superate nel modo e nell’importo specificato nel § 34 paragrafo 1 o nel § 35 paragrafo 3.

(2) Un notaio che è un depositario di un fondo di investitori qualificati deve avere i prerequisiti per adempiere agli obblighi di un depositario di un fondo di investitori qualificati derivanti dalla presente legge e dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la direttiva del Parlamento europeo e il Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) .

(3) La sezione 69 non si applica a un notaio che è il depositario di un fondo di investitori qualificati.

PARTE QUINTA

SUPPORTO PRINCIPALE
§ 85

Sostenitore principale
Lo sponsor principale di un fondo di investimento è una persona autorizzata a prestare i seguenti servizi finanziari sulla base di un contratto con il gestore di questo fondo o sulla base di un contratto con il gestore e il depositario di questo fondo:

(a) fornire o trasferire fondi o veicoli di investimento a sostegno del finanziamento di questo Fondo; o

(b) regolare le operazioni effettuate secondo la strategia di investimento designata di quel fondo.

§ 86

Persone che possono essere i principali sostenitori
Il principale sostenitore può essere solo

a) una banca domiciliata nella Repubblica Ceca,

b) una banca estera domiciliata in uno Stato membro;

c) un commerciante di valori mobiliari che non è una banca e che è tenuto a rispettare l’adeguatezza patrimoniale ai sensi degli articoli 9 e 9a della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali,

d) una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro a fornire servizi di investimento, se

1. fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca tramite una filiale di uno stabilimento commerciale o senza l’ubicazione di una filiale a

2.è tenuto a osservare l’adeguatezza patrimoniale in modo comparabile ai sensi delle sezioni 9 e 9a della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali, e

e) una persona straniera stabilita in uno Stato che non è uno Stato membro, se

1.è tenuto a rispettare le regole prudenziali previste dalla legge del suo Stato d’origine; e

2. è soggetto a vigilanza nel suo Stato d’origine.

Attività del principale sostenitore
§ 87

(1) Il principale sostenitore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero autorizzato a prestare i servizi finanziari di cui al § 85 per conto di questo fondo può contattare il gestore di questo fondo o il depositario di questo fondo se questo depositario è un parte del contratto di cui al § 85, accetta inoltre di avere diritto al conto di questo fondo

(a) fornire altri servizi di supporto come

1.per garantire il regolamento delle negoziazioni in strumenti di investimento effettuate nell’ambito della determinata strategia di investimento di questo fondo,

2. fornire supporto tecnologico su misura a questo fondo, o

3. trasmettere i dati sulle negoziazioni chiuse al gestore di questo fondo, o

b) detenere il patrimonio di tale fondo al fine di fornire un servizio finanziario di cui alla Sezione 85 o altro servizio di supporto ai sensi della lettera a).

(2) Il depositario di un fondo di investimento deve essere parte contraente del contratto con lo sponsor principale solo se lo sponsor principale ha il diritto di detenere attività ai sensi del comma 1 lettera. b).

§ 88

(1) Un contratto in base al quale lo sponsor principale presta servizi finanziari o altri servizi accessori o detiene le attività di un fondo di investimento richiede una forma scritta.

(2) Il contratto di cui al paragrafo 1 deve essere conforme allo statuto del fondo di investimento per il quale lo sponsor principale fornisce servizi finanziari o altri servizi accessori o di cui detiene la proprietà.

(3) Il gestore informa il depositario pertinente della creazione o della risoluzione dell’obbligo ai sensi del contratto di cui al paragrafo 1, a meno che il depositario non sia una parte contraente dello stesso.

§ 89

(1) Il gestore di un fondo di investimento per il quale lo sponsor principale presta servizi finanziari o altri servizi accessori o le cui attività detiene deve garantire che lo sponsor principale fornisca al depositario pertinente i dati e i documenti necessari per il corretto svolgimento delle attività di depositario , in particolare di questo fondo, che è detenuto dal principale sostenitore.

(2) Un ulteriore obbligo ai sensi del paragrafo 1 è definito all’articolo 91 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

§ 90

Regola speciale per il rifornimento di garanzie finanziarie
Senza il previo consenso del gestore del fondo di investimento, lo sponsor principale del fondo non può fornire come garanzia finanziaria o garanzia paragonabile ai sensi del diritto estero o altri strumenti di investimento collaterale forniti da attività finanziarie come garanzia finanziaria o come garanzia paragonabile ai sensi del diritto estero o altre garanzie collaterali.

§ 91

Svolgimento delle attività del depositario in qualità di principale sostenitore
(1) Il principale sostenitore di un fondo di investimento può agire come depositario di questo fondo solo se

a) soddisfa le condizioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività del depositario di questo fondo,

b) ha la funzione di sponsor principale funzionalmente e gerarchicamente separata da quella di depositario; e

(c) stabilire, mantenere e applicare procedure per la gestione dei conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento delle attività del promotore principale e dallo svolgimento delle attività del depositario, comprese la loro individuazione, prevenzione e notifica.

(2) In caso di rischio di conflitto di interessi ai sensi del paragrafo 1, il principale sostenitore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero ne informa senza indebito ritardo il gestore di questo fondo, nonché i detentori di quote, i partner o intenti di questo fondo.

PARTE SESTA

FONDI DI INVESTIMENTO
TITOLO I

DISPOSIZIONE DI BASE
Parte 1

Fondi di investimento e loro classificazione
§ 92

Ripartizione dei fondi di investimento
(1) I fondi di investimento sono fondi di investimento collettivo e fondi di investitori qualificati.

(2) I fondi di investimento collettivo sono fondi standard e fondi speciali.

§ 93

Fondi di investimento collettivo
(1) Un fondo di investimento collettivo è

a) una persona giuridica domiciliata nella Repubblica Ceca autorizzata a raccogliere fondi dal pubblico emettendo azioni e ad investire congiuntamente i fondi raccolti sulla base di una determinata strategia di investimento basata sul principio della ripartizione del rischio tra i proprietari di tali azioni , e per gestire ulteriormente queste risorse, e

b) un fondo comune di investimento il cui scopo è raccogliere fondi dal pubblico emettendo quote e investire congiuntamente i fondi raccolti sulla base di una strategia di investimento con condivisione del rischio definita a beneficio dei proprietari di tali quote e l’ulteriore gestione di quelle risorse.

(2) Un fondo di investimento collettivo deve essere considerato anche un fondo comune di investimento o una società per azioni a capitale sociale variabile, o il cui scopo è raccogliere fondi da almeno due fondi di investimento collettivo o fondi di investimento esteri comparabili o comparti di un fondo di investimento o strutture estere comparabili. se tale fondo, comparto o struttura in certificati di quote o quote di investimento emesse da questo fondo comune di investimento o da questa società per azioni con un capitale sociale variabile superiore all’85% del valore del suo risorse.

(3) Ai fini della presente legge, per strategia di investimento si intende un metodo di investimento di un fondo di investimento, tra cui in particolare:

(a) i tipi di attività che possono essere acquisiti nelle attività di un fondo di investimento e, laddove titoli o titoli contabili possano essere acquisiti nelle sue attività, il tipo di tali titoli o titoli contabili, come azioni o obbligazioni , e le sue attività sono obbligazioni acquisite o titoli simili o titoli contabili che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto, quindi anche il tipo di queste obbligazioni o titoli simili o titoli contabili che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto dal loro emittente , come titoli di stato o società emesse da obbligazioni,

b) i limiti di investimento da rispettare in relazione alle questioni di cui alla lettera a);

(c) un’indicazione se il fondo di investimento copia o intende copiare la composizione di un indice azionario o obbligazionario o altro indice o monitora o intende monitorare un particolare indice o altro benchmark finanziario; queste informazioni devono indicare di quale indice o indicatore si tratta e in che modo o in che misura il fondo di investimento lo monitora o lo copia o intende monitorarlo o copiarlo,

d) un’indicazione di un particolare settore economico o parte di esso, una certa area geografica o una certa parte del mercato finanziario in cui il fondo di investimento concentra o intende concentrare i suoi investimenti, o un certo tipo di cose in cui si concentra il fondo di investimento o intende concentrare i propri investimenti,

e) le possibilità e i limiti della garanzia collaterale o della garanzia nel caso in cui il rendimento dell’investimento, una sua parte o il rendimento di questo investimento debba essere garantito (fondi coperti) o garantito (fondi garantiti), e un’indicazione di come la garanzia o garanzia sarà raggiunta,

f) possibilità e limiti di utilizzo del prestito ricevuto o di prestito per conto del fondo di investimento,

g) le possibilità e i limiti di utilizzare le attività del fondo di investimento per fornire un prestito, prendere in prestito, donare e garantire l’obbligo di un’altra persona o per rimborsare un debito non correlato alla sua gestione,

(h) opzioni e limiti relativi alla vendita di elementi per conto del fondo di investimento che il fondo di investimento non possiede; e

(i) un’indicazione delle tecniche di gestione del fondo di investimento e delle possibilità e dei limiti del loro utilizzo.

(4) Copiare la composizione di un indice ai fini della presente legge significa copiare la composizione delle cose a cui questo indice si riferisce, compreso l’uso di derivati ​​e altre tecniche per la gestione del fondo di investimento.

§ 94

Fondi standard e fondi speciali
(1) Un fondo standard è un fondo di investimento collettivo che soddisfa i requisiti della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento dei regolamenti in materia di investimento collettivo 4 ) e come tale è iscritto nel relativo elenco tenuto da la Banca nazionale ceca (§ 511).

(2) Un fondo speciale è un fondo di investimento collettivo che non soddisfa i requisiti della Direttiva di cui al paragrafo 1 e non è registrato come fondo standard nel relativo elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca (Sezione 511).

§ 95

Fondi di investitori qualificati
(1) Il Fondo degli investitori qualificati è

a) una persona giuridica con sede legale nella Repubblica Ceca, che ha il diritto di raccogliere fondi o oggetti di valore da più investitori qualificati emettendo titoli di partecipazione o facendo diventare investitori qualificati suoi partner, e di investire congiuntamente i fondi raccolti o oggetti di valore sulla base di una specifica strategia di investimento, generalmente basata sul principio della ripartizione del rischio, a vantaggio di questi investitori qualificati e di gestire ulteriormente queste attività,

(b) un fondo comune di investimento il cui scopo è raccogliere fondi o valori da più investitori qualificati emettendo quote e investire congiuntamente i fondi raccolti sulla base di una strategia di investimento definita, generalmente basata sul principio della ripartizione del rischio, a beneficio di proprietari di unità e ulteriore gestione; questi beni, e

c) fondo fiduciario,

1. il cui statuto designa diversi investitori qualificati come potenziali investitori, che sono i fondatori di tale trust o che hanno aumentato le attività di tale trust per contratto; e

2. che si pone allo scopo di investire sulla base di una determinata strategia di investimento, generalmente basata sul principio della ripartizione del rischio, a beneficio dei destinatari.

(2) La condizione di un numero di investitori qualificati ai sensi del paragrafo 1 non deve essere soddisfatta se questi è un partner, un azionista o un fondo previsto di investitori qualificati

a) uno Stato, un’organizzazione finanziaria internazionale o una persona giuridica subordinata a un governo centrale, o

(b) un investitore qualificato che investe fondi o valori a favore di altri investitori qualificati con i quali ha un rapporto contrattuale ai fini di tale investimento.

§ 96

Fondo qualificato per il venture capital, fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e fondo europeo di investimento a lungo termine
Un fondo di investitori qualificati è anche considerato un fondo di investimento che lo è

a) un fondo per il capitale di rischio qualificato di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

b) un fondo per l’impresa sociale qualificata di cui all’articolo 3, lettera a); b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; e

(c) il Fondo europeo per gli investimenti a lungo termine.

§ 97

Fondo di investimento estero
Il fondo di investimento estero è

(a) una persona giuridica con sede legale in un paese diverso dalla Repubblica ceca, comparabile a un fondo di investimento, o

b) uno stabilimento istituito ai sensi della legge di uno Stato estero paragonabile a un fondo di investimento che è un fondo comune di investimento o un fondo fiduciario.

Parte 2

Fondi di investimento collettivo
§ 98

(1) È vietato raccogliere, così come tentare di raccogliere, fondi o oggetti di valore dal pubblico ai fini del loro investimento comune o investimento di fondi o oggetti di valore così acquisiti, se il ritorno sull’investimento o il profitto dell’investitore è quello di dipendere solo parzialmente dal valore o dal rendimento della proprietà in cui sono stati investiti i fondi o gli elementi valutati in contanti, al di fuori delle condizioni stipulate o consentite dalla presente legge.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al caso in cui sia raccolto esclusivamente da investitori qualificati.

(3) Il paragrafo 1 non è § 2 lettera. b) ec) e § 2a interessati.

(4) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche alle attività svolte in relazione alla Sezione 15, Paragrafo 1.

§ 99

È vietato abilitare o facilitare l’attività altrui vietata ai sensi della Sezione 98 promuovendola o assicurandone la disponibilità in altro modo.

TITOLO II

FORME GIURIDICHE AMMISSIBILI
Parte 1

Fornitura di base
§ 100

Fondi di investimento collettivo
(1) Un fondo di investimento collettivo può essere solo

(a) un fondo comune di investimento, o

b) una società per azioni.

(2) Tuttavia, solo un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni con capitale sociale variabile può essere un fondo standard, un fondo di investimento collettivo che investe come fondo del mercato monetario o un fondo di investimento collettivo che investe in beni immobili o partecipa a una società immobiliare.

(3) Ai fini della presente legge, per società immobiliare si intende una società per azioni, una società a responsabilità limitata o un’entità giuridica comparabile ai sensi della legge di uno stato estero, il cui oggetto di attività è principalmente l’acquisizione di beni immobili, gestione patrimoniale e trasferimento di proprietà di beni immobili a titolo oneroso.

§ 101

Fondi di investitori qualificati
(1) Un fondo di investitori qualificati può essere solo

a) fondo comune di investimento,

b) un fondo fiduciario,

c) società in accomandita,

d) una società a responsabilità limitata,

e) società per azioni,

(f) una società europea, o

g) cooperativa.

(2) Tuttavia, un fondo di investitori qualificati che investe come fondo del mercato monetario può essere solo un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni con capitale sociale variabile.

Parte 2

Fondo comune
Sezione 1

Condizioni generali
§ 102

(1) Un fondo comune di investimento è costituito da attività. La proprietà delle attività del fondo comune di investimento appartiene congiuntamente a tutti i detentori di quote, in proporzione al valore dei certificati di quota che possiedono. Tuttavia, nessuno dei titolari di quote può richiedere la separazione dei beni nel fondo comune, la divisione del fondo comune o la liquidazione del fondo comune. Al fondo comune di investimento non si applicano le disposizioni del codice civile sulla comproprietà.

(2) I diritti di proprietà sulle attività di un fondo comune di investimento devono essere esercitati in nome proprio e per conto del fondo comune di investimento dal suo gestore.

(3) I titolari di quote non sono responsabili nei confronti dei creditori per debiti nel fondo comune di investimento.

(4) I crediti corrispondenti ai debiti nel fondo comune di investimento sono soddisfatti dalle attività in questo fondo comune.

§ 103

Il fondo comune di investimento non ha personalità giuridica.

§ 104

Il fondo comune di investimento deve avere una propria designazione. La designazione deve distinguere il fondo comune di investimento da un altro fondo comune di investimento. La marcatura non deve essere fuorviante.

§ 105

Se la legge o l’azione legale richiede dati sul proprietario, i dati su tutti i detentori di quote devono essere sostituiti dal nome del fondo comune di investimento e dai dati sul gestore di questo fondo comune di investimento.

Creazione, creazione e cessazione di un fondo comune di investimento
§ 106

(1) I fondatori creano un fondo comune di investimento se concordano con la persona che ne diventerà il gestore sul contenuto dello statuto del fondo comune.

(2) Un fondo comune di investimento deve essere creato anche da un’azione legale unilaterale della persona che deve diventarne il gestore, a cui ha accettato lo statuto del fondo comune di investimento.

(3) I procedimenti legali relativi alla creazione di un fondo comune di investimento richiedono una forma scritta, altrimenti non sono validi; il tribunale terrà conto di tale invalidità anche senza mozione.

§ 107
annullato

§ 108

(1) Un fondo comune di investimento viene istituito il giorno dell’iscrizione nell’elenco dei fondi comuni di investimento gestito dalla Banca nazionale ceca. Il fondo comune di investimento scade il giorno della cancellazione da questo elenco.

(2) Una proposta per l’iscrizione di un fondo comune di investimento nell’elenco dei fondi comuni di investimento deve essere presentata dalla persona che ne diventerà il gestore. La proposta di rimozione di un fondo comune di investimento dall’elenco è presentata dal liquidatore, dal gestore del fondo comune o da un’altra persona che vi abbia un legittimo interesse.

(3) Dopo la costituzione di un fondo comune di investimento, l’azione legale fondante non può essere dichiarata invalida e pertanto l’iscrizione del fondo comune di investimento nell’elenco dei fondi comuni non può essere cancellata.

Elenco degli azionisti
§ 109

(1) L’amministratore del fondo comune di investimento tiene un elenco dei suoi detentori di quote. In caso di emissione di quote contabili, lo statuto può prevedere che l’elenco dei detentori di quote sia sostituito da un registro delle quote contabili.

(2) L’elenco dei detentori di quote deve includere la designazione del tipo di certificato di quota, nome e residenza o nome e sede legale del detentore di quote, il numero di conto bancario del detentore di quote mantenuto presso una persona autorizzata a fornire servizi bancari in uno stato membro a pieno titolo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e modifiche ai dati inseriti. Nel caso di un certificato di quota cartacea, nell’elenco dei detentori di quote viene inserita anche la designazione della sua forma come titolo.

§ 110

(1) Si considera azionista colui che è iscritto nell’elenco degli azionisti.

(2) L’ amministratore inserisce il nuovo proprietario nell’elenco degli azionisti senza indebito ritardo dopo essere stato informato del cambiamento nella persona del proprietario.

§ 111

(1) I dati inseriti nell’elenco dei detentori di quote possono essere utilizzati dall’amministratore solo per le esigenze dell’amministrazione del fondo comune di investimento. Per altra finalità, i dati inseriti nell’elenco degli azionisti possono essere utilizzati solo con il consenso degli azionisti cui i dati si riferiscono.

(2) Se un azionista cessa di essere un azionista, l’amministratore lo cancella dall’elenco degli azionisti senza indebito ritardo.

§ 112

Parità di trattamento
(1) Il gestore del fondo comune e l’amministratore del fondo comune devono trattare tutti i detentori di quote allo stesso modo alle stesse condizioni.

(2) I procedimenti legali, il cui scopo è favorire ingiustificatamente qualsiasi azionista a scapito di un fondo comune di investimento o di altri azionisti, non saranno presi in considerazione, a meno che la presente legge non disponga diversamente o sarebbe a scapito di terzi che si è affidato a tali azioni legali in buona fede.

§ 113

Assemblea degli azionisti
(1) L’assemblea degli azionisti è stabilita se determina lo statuto del fondo comune di investimento, che determina anche l’ambito di questa assemblea e le regole per il suo processo decisionale.

(2) Le disposizioni del codice civile sull’invalidità delle delibere di un’assemblea dei membri di un’associazione si applicano alla decisione dell’assemblea in modo analogo.

§ 114

Contabilità
Il patrimonio del fondo comune di investimento, così come gli altri fatti, sono contabilizzati in modo tale da consentire la predisposizione del bilancio per ogni singolo fondo comune di investimento.

Certificati unitari
§ 115

Un certificato di quota è un titolo o un titolo contabile che rappresenta la quota di un detentore di quote in un fondo comune di investimento e al quale sono associati i diritti del titolare di quote derivanti dalla presente legge o dallo statuto del fondo comune di investimento.

§ 116

(1) Contanti o oggetti di valore monetario vengono raccolti in un fondo comune di investimento mediante l’emissione di certificati di quote.

(2) Per la valutazione di oggetti di valore monetario ai sensi del paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative sulla valutazione di un contributo non monetario a una società per azioni.

§ 117

(1) Un certificato di unità deve contenere almeno

a) la designazione “certificato di unità”,

b) dati necessari per identificare il fondo comune di investimento,

c) il valore nominale, inclusa un’indicazione della valuta in cui è espresso il valore nominale o un’indicazione che si tratta di un’unità senza valore nominale,

d) informazioni sulla tipologia di certificato di quota, eventualmente con riferimento allo statuto,

e) un’indicazione della forma della quota, a meno che la quota non sia stata emessa come garanzia contabile; e

f) il numero dell’unità, a meno che l’unità non sia stata emessa come garanzia contabile.

(2) Un certificato azionario cartaceo può assumere solo la forma di un titolo di fila o registrato. L’identificazione dell’acquirente deve essere indicata nella girata del certificato azionario cartaceo.

(3) Nel caso di certificati di quota dematerializzati è sufficiente che i dati di cui al comma 1 siano reperibili dal relativo registro dei certificati di quota dematerializzati.

(4) Se è stato emesso un certificato di quota collettiva, questo certificato di quota collettivo deve contenere anche informazioni su quanti certificati di quota e di quale tipo sostituisce.

§ 118

Il valore nominale dei certificati di quota emessi dallo stesso fondo comune di investimento può essere espresso in valute diverse, a condizione che lo statuto del fondo comune definisca anche le valute interessate.

§ 119

Affinché il trasferimento di un certificato di quota cartaceo all’amministratore del fondo comune di investimento sia effettivo, è necessaria la notifica del cambiamento della persona che detiene la quota all’amministratore e la presentazione del certificato di quota all’amministratore.

§ 120

(1) Le unità a cui sono associati gli stessi diritti formano un tipo.

(2) In particolare, il diritto a

a) una quota diversa, fissa o subordinata dell’utile o del saldo di liquidazione,

b) pagamento di un anticipo sull’utile,

(c) una remunerazione inferiore addebitata se la performance del fondo comune di investimento supera un parametro di riferimento specifico rispetto al quale viene confrontata la performance, o

d) una commissione di rimborso inferiore se il diritto di rimborso è allegato al certificato di quota.

(3) Il gestore del fondo comune decide sul pagamento dell’acconto sull’utile. Un anticipo sul pagamento di una quota di profitto può essere corrisposto solo se deriva da una considerazione ragionevolmente attenta che il fondo comune di investimento ha o avrà fondi sufficienti per distribuire l’utile.

§ 121

(1) I diritti speciali e il loro contenuto sono determinati nello statuto del fondo comune di investimento. In caso di dubbio sul loro contenuto, il tribunale può, su richiesta di un azionista

a) decidere quale diritto speciale è allegato al certificato di unità se dalle circostanze risulta chiaramente che tale diritto esprime la volontà contenuta nello statuto o è più vicino nel contenuto a tale volontà, o

b) se non è possibile procedere in conformità alla lettera a), decidere che il certificato di unità è un certificato di unità a cui non è allegato alcun diritto speciale.

(2) I procedimenti di cui al paragrafo 1 sono procedimenti ai sensi del § 83 par. d) del codice di procedura civile.

(3) I partecipanti al procedimento sono il proponente, il gestore di questo fondo comune di investimento e colui il cui nome, elemento caratteristico del nome o nome contiene la designazione di questo fondo comune di investimento.

Modifica del tipo o della forma dei certificati di quota e cancellazione dalla quotazione dei certificati di quota dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo
§ 122

L’Agente amministrativo comunicherà ai Sottoscrittori senza indebito ritardo, secondo le modalità specificate nello Statuto della SICAV, il giorno in cui il cambiamento del tipo o della forma delle Quote è stato inserito nell’elenco dei Sottoscrittori.

§ 123

(1) Se è stato deciso di modificare il tipo o la forma dei certificati di quote o di escludere i certificati di quote dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo,

(a) riacquistare solo quelle quote senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi ragionevoli sostenuti in relazione al rimborso del certificato di quota, e

b) emettere nuove quote e fissare un termine per la presentazione delle quote per lo scambio solo dopo che la modifica è stata inserita nell’elenco dei detentori di quote.

(2) Per la procedura di scambio di certificati di quota con certificati di quota di altro tipo o forma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative sulla riduzione del valore nominale delle azioni.

§ 124

(1) Se è stato deciso di modificare il tipo o la forma dei certificati di quota emessi da un fondo comune di investimento chiuso o di escludere i certificati di quota emessi da un fondo comune di investimento chiuso dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, il gestore modifiche del tipo o della forma dei certificati di quote nell’elenco dei detentori di quote o, dalla data di revoca dalla quotazione di un certificato di quote dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, una bozza pubblica di accordo per l’acquisto di certificati di quota.

(2) È vietato il rimborso di certificati di quote emessi da un fondo comune di investimento chiuso, se deciso ai sensi del paragrafo 1 se non sotto forma di bozza di contratto pubblico ai sensi del paragrafo 1.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano se riguardano il rimborso

a) meno di 100 persone,

(b) certificati di quote il cui valore nominale aggregato non supera l’1% del capitale del fondo di quel fondo; o

(c) quote negoziate esclusivamente su un mercato regolamentato europeo, in caso di decisione di modificare il tipo o la forma delle quote.

(4) Una bozza di contratto pubblico ai sensi del paragrafo 1 non può essere revocata una volta conclusa. È possibile modificarlo solo se esplicitamente indicato nelle sue condizioni, o se sarà più vantaggioso per il richiedente; tali modifiche si rifletteranno in tutti i contratti già conclusi sulla base di questa proposta pubblica.

§ 125

(1) La bozza di contratto pubblica ai sensi del § 124 par.

(2) Tuttavia, se il cambiamento di tipo, forma o esclusione dell’assemblea degli azionisti non è stato votato, la bozza di contratto pubblica deve essere indirizzata a tutte le persone che erano nella lista degli azionisti fino al cambiamento di tipo o forma di i certificati di quote erano detentori di quote registrati ai quali si applica la decisione di modificare il tipo, la forma o la cessione.

§ 126

(1) La persona avente diritto di cui al § 125 può rinunciare al diritto di acquistare certificati di quote.

(2) La rinuncia al diritto di cui al paragrafo 1 deve avvenire per iscritto con una firma ufficialmente verificata e ha effetto anche nei confronti di qualsiasi altro acquirente di questi certificati di quota.

§ 127

Quando si cambia il tipo o la forma di un certificato di quota, i diritti associati a questo tipo o forma di certificato di quota cambiano con l’efficacia della modifica nello statuto del fondo comune di investimento, indipendentemente dal momento in cui i certificati di quota vengono scambiati.

Sezione 2

Fondo comune di investimento aperto
§ 128

(1) Il certificato di quota emesso da un fondo comune di investimento aperto è associato al diritto del detentore di quote di riscattarlo per conto di questo fondo.

(2) Il numero di certificati di partecipazione emessi da un fondo comune di investimento aperto non è limitato.

§ 129

Il nome di un fondo comune di investimento aperto contiene le parole “fondo comune di investimento aperto”.

§ 130

Emissione di certificati di quota
(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto deve garantire l’emissione di un certificato di quota per un importo pari al suo valore corrente annunciato alla data determinante specificata nello statuto; tale importo può essere maggiorato di una soprattassa, il cui importo è specificato nello statuto.

(2) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto può, entro e non oltre 3 mesi dal giorno in cui il gestore di questo fondo ha iniziato a emettere certificati di quota di questo fondo, assicurarne l’emissione per un importo pari al loro valore nominale o per il importo specificato nello statuto, foglie senza valore nominale; tale importo potrà essere maggiorato della maggiorazione prevista dallo statuto.

(3) Un certificato di quota non può essere emesso fino a quando l’importo di cui al paragrafo 1 o 2 non è stato versato su un conto in contanti istituito per questo fondo dal suo depositario o gestore, o fino a quando un corrispettivo non monetario per l’importo di questo l’importo è fornito.

(4) Un certificato di quota può essere rilasciato diversamente che ai sensi del paragrafo 3 solo se una persona che è un cliente professionale ai sensi del § 2a paragrafo 1 lettera da a) ad h) della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali o una persona simile ai sensi della legge di un altro Stato membro, sotto forma di obbligo irrevocabile di sottoscrivere una quota e di pagare l’importo di cui al paragrafo 1 o 2 in contanti conto istituito per quel fondo entro il termine del suo depositario o gestore stabilito dallo statuto.

Rimborso di certificati di quote
§ 131

L’amministratore di un fondo comune di investimento aperto garantirà il rimborso del certificato di quota di questo fondo per un importo pari al suo valore corrente per il giorno in cui ha ricevuto la richiesta del detentore di quote di rimborsare il certificato di quota; tale importo può essere ridotto della detrazione prevista dallo statuto. Le quote scadono al momento del rimborso.

§ 132

(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto deve garantire il rimborso di un certificato di quota di questo fondo sul conto di questo fondo comune entro e non oltre

a) 2 settimane nel caso di un fondo standard,

b) 1 mese, se si tratta di un fondo speciale che non investe in immobili o partecipazioni in società immobiliari,

(c) 1 anno nel caso di un fondo di investitori qualificati che non investe in beni immobili o partecipazioni in società immobiliari, e

d) 2 anni nel caso di un fondo di investimento che investe in beni immobili o partecipi a una società immobiliare.

(2) Può essere presentata in qualsiasi momento una richiesta di rimborso di un certificato di quota emesso da un fondo comune di investimento aperto. L’amministratore di un fondo comune di investimento aperto garantirà la pubblicazione della scadenza più vicina per il rimborso dei certificati di quota di questo fondo sul sito web di questo fondo. Entro questo periodo, l’amministratore del fondo comune di investimento aperto garantirà il rimborso di tutti i certificati di quota di questo fondo, il cui rimborso gli azionisti hanno richiesto nel periodo intercorso dall’ultimo termine per il rimborso dei certificati di quota di questo fondo .

(3) Per il periodo specificato nello statuto di un fondo comune di investimento aperto, che è un fondo speciale che investe in beni immobili o partecipazioni in società immobiliari, durante il quale questo fondo non rispetta i limiti di investimento previsti dalle normative governative che disciplinano i fondi di investimento , ma non oltre 3 anni dalla data di costituzione del fondo, i certificati di quota emessi da questo fondo non vengono rimborsati.

(4) Per il periodo specificato nello statuto di un fondo comune di investimento aperto, che è un fondo di investitori qualificati, ma non oltre 5 anni dalla data di costituzione del fondo comune, i certificati di quota emessi da questo fondo devono non essere riscattato.

§ 133

Per il periodo durante il quale l’amministratore del fondo comune di investimento aperto assicura l’emissione di certificati di quota di tale fondo per un importo pari al loro valore nominale, o per l’importo indicato nello statuto, nel caso di quote prive di valore nominale, garantisce il rimborso delle quote di questo fondo per lo stesso importo per il quale ne assicura l’emissione.

Sospensione dell’emissione o rimborso di quote
§ 134

(1) Il Gestore può decidere di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote esclusivamente di un fondo comune di investimento aperto,

a) ove necessario per la tutela dei diritti o degli interessi giuridicamente protetti dei detentori di quote; o

(b) per il tempo strettamente necessario anche per ragioni operative, in particolare in relazione alle attività connesse al bilancio.

(2) Il gestore del comparto può decidere di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote di fondi comuni di investimento aperti anche se l’emissione o il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione è sospesa (Sezione 245).

(3) Il manager deve preparare un verbale della sua decisione ai sensi del paragrafo 1 o 2, in cui deve dichiarare

a) la data e l’ora esatta della sua decisione,

b) i motivi della sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quote,

c) se ha deciso che la sospensione si applica anche alle quote la cui emissione o il cui rimborso è stato richiesto prima del termine di cui alla lettera e) e per le quali non è stato ancora corrisposto alcun corrispettivo di rimborso, o l’emissione di quote,

d) se, dopo la ripresa dell’emissione o del rimborso dei certificati di quote, la procedura sarà conforme al § 139 comma 1 lett. a) punto 1 o 2 o secondo § 139 par.1 lett. b), se del caso, nel caso di una decisione ai sensi del paragrafo 2,

(e) la data a partire dalla quale l’emissione o il rimborso delle quote è sospesa; e

(f) il periodo durante il quale l’emissione o il rimborso di quote è sospesa.

§ 135

(1) L’ emissione o il rimborso di certificati di quote di un fondo comune di investimento aperto sarà sospeso nel momento specificato nella registrazione ai sensi del § 134 par. E).

(2) Dal momento dichiarato nel verbale ai sensi del § 134 par.3 let. e) un certificato di quota di questo fondo non può essere emesso o rimborsato fino alla data di rinnovo dell’emissione o di rimborso dei certificati di quota ai sensi del § 141, ad eccezione dei certificati di quota la cui emissione o rimborso è stato richiesto prima del tempo specificato nel registrazione ai sensi del § 134 par. e) e per i quali non sono stati ancora emessi o è stato pagato il corrispettivo per il rimborso. Questa eccezione non si applica se il gestore ha deciso che la decisione di sospendere l’emissione o il rimborso si applica anche a queste quote.

§ 136

(1) Il periodo di sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quote non può superare i 3 mesi.

(2) Lo statuto di un fondo comune di investimento aperto che investe in beni immobili o partecipazioni in una società immobiliare può fissare un termine diverso per la sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quote; è vietato specificare questo periodo superiore a 2 anni.

(3) Lo statuto di un fondo comune di investimento aperto, che è un fondo di investitori qualificati, può fissare un termine diverso per la sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quote; è vietato specificare questo periodo superiore a 2 anni.

§ 137

(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto deve, senza indebito ritardo dopo l’elaborazione della registrazione di cui al § 134 paragrafo 3, assicurare la pubblicazione di questa registrazione sul sito web di questo fondo.

(2) Un gestore che ha deciso di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote deve inviare un verbale di tale decisione alle autorità di vigilanza di altri Stati membri in cui i certificati di quota di questo fondo comune di investimento sono offerti al pubblico senza indebito ritardo. In particolare, la comunicazione deve indicare le misure adottate e altri fatti volti ad eliminare i motivi della sospensione dell’emissione o del rimborso dei certificati di quote.

§ 138

(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto garantisce la pubblicazione di questa decisione sul sito web di questo fondo senza indebito ritardo dopo la notifica della decisione della Banca nazionale ceca sulla revoca della decisione del gestore di sospendere l’emissione o rimborso di certificati di quote.

(2) L’ amministratore di un fondo comune di investimento aperto deve garantire la pubblicazione di questa misura preliminare sul sito web di questo fondo senza indebito ritardo dopo l’annuncio di una misura preliminare che ha un impatto sulla sospensione dell’emissione o sul rimborso di quote certificati.

§ 139

(1) Se l’emissione o il rimborso di certificati di quote è stato ripreso ai sensi del § 141 let. a), quindi l’amministratore

a) senza indebito ritardo dopo il giorno secondo § 141 lettera (a) garantire l’emissione e il rimborso di tutte le quote per le quali è stata richiesta l’emissione o il rimborso e per le quali non è stato pagato alcun corrispettivo per il rimborso o l’emissione di quote, per un importo pari al loro

1. il valore corrente determinato alla data di applicazione, o

2. il primo valore corrente determinato il giorno della ripresa dell’emissione o del rimborso dei certificati di quote ai sensi del § 141 lett. e); in tal caso, non calcola il valore corrente delle quote durante il periodo di sospensione, o

b) le domande di emissione o rimborso di certificati di quote per le quali non è stato pagato alcun corrispettivo per il rimborso o l’emissione di certificati di quote non sono prese in considerazione e le persone che hanno presentato tale richiesta devono, senza indebito ritardo dopo il giorno di cui al § 141 let. (a) invitarli a ripresentare la domanda se il loro interesse persiste.

(2) Se la Banca nazionale ceca ha revocato la decisione di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote, l’amministratore dovrà, senza indebito ritardo dopo il giorno ai sensi della § 141 lettera (b) garantire l’emissione e il rimborso di tutte le quote per le quali le quote hanno richiesto o rimborsate e per le quali non è stato pagato alcun corrispettivo di rimborso o quota, per un importo pari al loro valore corrente alla data della richiesta.

(3) Se l’emissione o il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione è stato ripreso, la procedura deve essere secondo le modalità specificate nel verbale ai sensi del § 134 par. d).

§ 140

(1) Un detentore di quote non ha diritto agli interessi di mora per il periodo di sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quota di un fondo comune di investimento aperto; questo non si applica

a) se l’amministratore del fondo comune di investimento aperto è già in arretrato con il pagamento del corrispettivo di rimborso alla data di sospensione, o

b) se la Banca nazionale ceca ha annullato la decisione di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote e se l’azionista non ha ricevuto il corrispettivo per il rimborso.

(2) Il gestore e l’amministratore del fondo comune di investimento aperto sono tenuti a pagare gli interessi di mora ai sensi del paragrafo 1 in solido.

§ 141

Il giorno di ripresa dell’emissione o del rimborso dei certificati di quote è

a) il giorno successivo al giorno in cui è scaduto il periodo per il quale è stata sospesa l’emissione o il rimborso dei certificati di quote,

b) la data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca che revoca la decisione del gestore del fondo comune di investimento aperto sulla sospensione dell’emissione o del rimborso dei certificati di quota di questo fondo, o

(c) il giorno successivo al giorno in cui è scaduto il periodo per il quale l’emissione o il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione è scaduto.

Sezione 3

Fondo comune di investimento chiuso
§ 142

Il certificato di quota emesso dal fondo comune di investimento chiuso non è associato al diritto del detentore di quote di riscattarlo sul conto del fondo.

§ 143

La designazione di un fondo comune di investimento chiuso contiene le parole “fondo comune di investimento chiuso”.

§ 144

Se il gestore di un fondo comune di investimento chiuso costituito per un determinato periodo non decide entro tale periodo se tale fondo comune di investimento andrà in liquidazione o si trasformerà in un fondo comune di investimento aperto o in una società per azioni a capitale variabile, il fondo comune di investimento andrà in liquidazione dopo questo periodo.

§ 145

Emissione di certificati di quota
(1) La sezione 130 si applica mutatis mutandis all’emissione di certificati di quote da parte di un fondo comune di investimento chiuso.

(2) Un fondo comune di investimento chiuso non può emettere o aver emesso certificati di quote che non hanno un valore nominale.

§ 146

Attribuzione del diritto di riacquisto di certificati di partecipazione nello statuto
(1) Lo statuto di un fondo comune di investimento chiuso può stabilire che il detentore di quote ha il diritto di riscattare il certificato di quota sul conto di questo fondo comune di investimento entro i termini specificati, superiori a 1 anno, per la durata del -end fondo comune di investimento. Lo statuto di un fondo comune di investimento chiuso, che è un fondo di investimento collettivo e che è creato per un periodo indefinito o per un periodo determinato superiore a 10 anni, consentirà ai detentori di quote di riacquistare quote di loro proprietà dopo 10 anni dalla data del fondo e oltre 1 anno, ma almeno ogni 10 anni; in caso contrario, trascorsi 10 anni dalla data di costituzione del fondo, il detentore di quote acquisisce il diritto di riacquistare i propri certificati di quota per conto del fondo comune di investimento.

(2) Le sezioni da 131 a 141 si applicano mutatis mutandis al rimborso di certificati di quote di un fondo comune di investimento chiuso.

§ 147

(1) Se il tribunale decide nel caso di un fondo comune di investimento chiuso ai sensi del § 121 par. b), il titolare di un certificato di quota, il cui tipo è stato deciso, può richiedere al gestore del fondo comune di acquistare da lui tale certificato di quota per conto del fondo comune di investimento entro 1 mese dalla data della decisione legale del tribunale a un prezzo ragionevole, i diritti connessi all’unità sono già evidenti al momento in cui l’unità è stata acquisita. Il Gestore acquisterà il certificato unitario dal proprietario autorizzato entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la proposta di conclusione del contratto.

(2) Se il gestore non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 1, il proprietario autorizzato di certificati di quota può richiedere la conclusione di un contratto per l’acquisto di certificati di quota in tribunale o chiedere il risarcimento del danno, entro e non oltre 6 mesi dal la data in cui il dirigente ha ricevuto una proposta di conclusione di un contratto ai sensi del comma 1.

Parte 3

Fondo fiduciario
§ 148

(1) Un fondo di investimento viene creato come fondo fiduciario sulla base di un contratto; questa fiducia non può essere creata da altri atti legali. Non è possibile creare un fondo fiduciario separando le attività da un fondo di investimento collettivo. L’azione legale relativa alla creazione di un fondo di investimento come fondo fiduciario richiede una forma scritta, altrimenti non è valida; il tribunale terrà conto di tale invalidità anche senza mozione.

(2) Un fondo di investimento creato come fondo fiduciario può avere più di un fondatore. Se un fondo di investimento creato come fondo fiduciario ha più di un fondatore, prendono decisioni di comune accordo, a meno che lo statuto del fondo fiduciario non determini che solo uno di loro decide o che la decisione è presa diversamente.

(3) Il fondo fiduciario diventa un fondo di investimento il giorno dell’iscrizione nell’elenco pertinente mantenuto dalla Banca nazionale ceca. Una volta che un fondo fiduciario è diventato un fondo di investimento, l’azione legale fondante non può essere dichiarata nulla e pertanto la sua iscrizione nell’elenco dei fondi di investimento aventi forma giuridica di fondo fiduciario non può essere annullata.

(4) La sezione 114 si applica mutatis mutandis a un fondo di investimento come fondo fiduciario.

§ 149

Le disposizioni della sezione 1452 del codice civile non si applicano a un fondo di investimento come fondo fiduciario. Laddove il codice civile utilizza il termine “statuto del fondo fiduciario”, nel caso di un fondo di investimento, ciò significa lo statuto del fondo fiduciario.

Fiduciario
§ 150

(1) Un fondo di investimento come fondo fiduciario ha un gestore.

(2) Questo amministratore può essere solo uno autorizzato ai sensi della presente legge a gestire tale fondo di investimento.

(3) Le disposizioni della presente legge sull’affidamento a un altro dello svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento, non sono interessate dal paragrafo 1.

(4) Le disposizioni della Sezione 1454 del Codice Civile non si applicano a un fondo di investimento come fondo fiduciario.

§ 151

Una società di investimento può, alle condizioni stabilite nella presente legge, essere un fiduciario di un fondo fiduciario che non è un fondo di investimento.

Supervisione dell’amministrazione
§ 152

(1) La gestione di un fondo fiduciario, che è un fondo di investimento, è supervisionata dal gestore di questo fondo.

(2) Le disposizioni della Sezione 150, Paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis.

§ 153

Le disposizioni della sezione 1465 del codice civile non si applicano a un fondo di investimento come fondo fiduciario.

Parte 4

Società per azioni a capitale variabile
Sezione 1

Fornitura di base
§ 154

(1) Una società per azioni a capitale variabile è una società per azioni che emette azioni alle quali il diritto di riacquisto dell’azionista è collegato al conto della società e la cui ragione sociale include la designazione “fondo di investimento a capitale variabile”, che può essere sostituito dall’abbreviazione SICAV.

(2) Solo un fondo di investimento può essere una società per azioni a capitale variabile.

§ 155

Capitale di base
(1) Il capitale sociale di una società per azioni a capitale variabile è pari al capitale del suo fondo. L’importo iscritto in sottoscrizione delle azioni fondatrici (capitale sociale registrato) è iscritto nel Registro delle Imprese come capitale sociale; nello statuto sarà indicato il capitale sociale registrato al posto del capitale sociale.

(2) L’importo del capitale sociale registrato di una società per azioni con capitale sociale variabile è almeno CZK 1, o EUR 1; al capitale sociale di una società per azioni a capitale variabile non si applicano le disposizioni del § 246 comma 2 della Legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative.

§ 156

Contenuto degli statuti
(1) Lo statuto di una società per azioni a capitale variabile contiene anche

a) un’indicazione se la società può creare comparti,

b) il metodo di determinazione della remunerazione per la sua gestione e la prestazione della sua amministrazione come fondo di investimento,

c) determinazione dei tipi di costi che possono sorgere in relazione alla sua gestione e attuazione della sua amministrazione come fondo di investimento,

d) principi di gestione della proprietà e regole per il pagamento delle quote di profitto,

e) il metodo per determinare il valore corrente delle quote di partecipazione e la frequenza di tale determinazione,

f) procedure e condizioni per l’emissione e il riacquisto di azioni di investimento,

(g) determinazione dei limiti inferiore e superiore del margine del capitale sociale in cui la società emette e riacquista quote di investimento; e

h) il modo in cui viene annunciata l’intenzione di uno dei proprietari delle azioni fondatrici di trasferire tali azioni (§ 160 par. 1).

(2) Se lo statuto prevede la possibilità di creare comparti, determineranno anche le regole per la loro creazione e le regole per il rimborso dei costi che possono sorgere in relazione alla loro gestione e all’attuazione della loro amministrazione.

(3) Le disposizioni della legge che regolano i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative sull’indicazione del numero di azioni e del numero totale di voti nella società nello statuto non si applicano a una società per azioni con variabile capitale sociale.

§ 157

(1) Per una società per azioni a capitale variabile, le disposizioni della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative in materia di valore nominale e le disposizioni in materia di sottoscrizione e acquisto di azioni proprie, assistenza finanziaria, prezzo di emissione e sovrapprezzo e l’emissione di opzioni non si applica.

(2) Una società per azioni a capitale variabile, la cui Assemblea ha deciso di escludere le azioni di investimento dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, non è tenuta a redigere una bozza di contratto pubblica.

(3) Una società per azioni a capitale variabile non è tenuta a costituire fondi di riserva.

Sezione 2

Azioni fondatrici e quote di investimento
§ 158

(1) Una società per azioni a capitale variabile emette quote di partecipazione come azioni che non hanno un valore nominale.

(2) Le azioni fondatrici di una società per azioni a capitale variabile sono le azioni sottoscritte dai fondatori della società per azioni; le azioni di fondazione rimangono anche quelle azioni di fondazione sottoscritte da una persona diversa dal proprietario delle azioni di fondazione, poiché nessuno di questi proprietari ha esercitato il proprio diritto di prelazione ai sensi del § 160 e le azioni di fondazione acquisite da una persona diversa dal proprietario della società di fondazione azioni, poiché nessuno di questi proprietari ha utilizzato il proprio diritto di prelazione per sottoscrivere nuove azioni di fondazione ai sensi della Sezione 161.

(3) Altre azioni di una società per azioni a capitale variabile sono azioni di investimento.

(4) La quota di fondazione contiene un’indicazione che si tratta di una quota di fondazione; la quota di partecipazione contiene un’indicazione che si tratta di una quota di partecipazione e un’indicazione se si tratta di un’azione con diritto di voto.

Azioni fondatrici
§ 159

(1) Il diritto di riacquistarlo per conto della società o qualsiasi altro diritto speciale non può essere associato all’azione di fondazione.

(2) Un’azione di fondazione non può essere ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo o su un altro mercato pubblico.

(3) Per una società per azioni a capitale variabile, le disposizioni della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative sulle variazioni del capitale sociale di una società per azioni e sulle decisioni dell’Assemblea in relazione alle modifiche nel capitale sociale di una società per azioni si applica solo in relazione al capitale sociale e alle azioni di fondazione.

§ 160

(1) Se uno dei titolari delle azioni fondatrici intende trasferire le proprie azioni fondatrici, gli altri titolari delle azioni fondatrici hanno diritto di prelazione su tali azioni per un periodo di 6 mesi dalla data in cui li ha notificati, a meno che il proprietario delle azioni fondatrici non passi all’altro proprietario delle azioni fondatrici. Se non concordato nello statuto sulle modalità di esercizio del diritto di prelazione, hanno il diritto di rimborsare le azioni di fondazione proporzionalmente all’ammontare delle loro azioni.

(2) I titolari di azioni di fondazione hanno diritto di prelazione anche se uno dei titolari di azioni di fondazione trasferisce le azioni di fondazione a titolo gratuito; quindi i titolari delle azioni fondatrici hanno il diritto di rimborsare le azioni fondatrici al prezzo usuale. Ciò vale anche in altri casi di diritti di prelazione previsti dalla legge.

§ 161

Ogni titolare di azioni di fondazione ha il diritto di prelazione a sottoscrivere una parte delle nuove azioni di fondazione nella misura della sua quota. Salvo diversa disposizione statutaria, ciascun titolare di azioni di fondazione ha diritto di prelazione alla sottoscrizione di quelle azioni di fondazione che non siano state sottoscritte da un altro azionista ai sensi di legge. Di seguito, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 485 a 490 della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative.

Azioni di investimento
§ 162

(1) Una quota di investimento è associata al diritto di riacquistarla su richiesta del suo proprietario per conto della società o del comparto a cui è stata emessa. Le quote di investimento scadono al momento del rimborso.

(2) Se la legge richiede il voto in Assemblea in base al tipo di azioni, il titolare della quota di partecipazione ha diritto di voto in Assemblea senza diritto di voto.

(3) Il diritto di voto non è associato alla quota di partecipazione, salvo diversa disposizione statutaria.

§ 163

(1) Le quote di investimento sono sottoscritte sulla base di un avviso pubblico per la loro sottoscrizione.

(2) Le sezioni da 130 a 140 si applicano mutatis mutandis all’emissione e al rimborso di azioni di investimento.

(3) Il giorno del rinnovo dell’emissione o del rimborso delle azioni di investimento è

a) il giorno successivo al giorno in cui è scaduto il periodo per il quale è stata sospesa l’emissione o il rimborso delle azioni di investimento,

b) la data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca che revoca la decisione di sospendere l’emissione o il rimborso di quote di investimento, o

(c) il giorno successivo al giorno in cui è scaduto il periodo per il quale l’emissione o il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione è scaduto.

(4) In caso di raggiungimento del limite inferiore o superiore dell’intervallo specificato nel § 156 par.1 lett. (g) un gestore di fondi di investimento che è una società per azioni a responsabilità limitata con capitale sociale variabile deve, senza indebito ritardo, adottare misure correttive efficaci o decidere di liquidare il fondo. Una misura efficace può essere una decisione di sospendere l’emissione e il rimborso di azioni di investimento, a condizione che il paragrafo 3 e le sezioni da 131 a 140 si applichino mutatis mutandis.

Capitale di una società per azioni non di un comparto
§ 164

(1) Una società per azioni a capitale variabile, che non crea comparti, separa le attività e i debiti dalle sue attività di investimento dalle altre attività in termini di conti e attività.

(2) Solo i beni derivanti da questa attività di investimento possono essere utilizzati per soddisfare il credito del creditore o dell’azionista nei confronti di una società per azioni a capitale variabile non costituente comparti, sorto in relazione alla sua attività di investimento. Le attività derivanti dall’attività di investimento di questa società non possono essere utilizzate per soddisfare il debito che non sia debito derivante dalle sue attività di investimento.

(3) I diritti degli azionisti a partecipare al saldo degli utili e di liquidazione, nonché altri diritti di proprietà associati alle quote di partecipazione di una società per azioni a capitale variabile, che non crea comparti, si applicano solo alle attività e debiti derivanti da attività di investimento di questa società. Resta fermo il fatto che tale società emetta diverse tipologie di partecipazioni alle condizioni previste dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.

§ 164a

Una società a responsabilità limitata con capitale sociale variabile che non ha ancora creato comparti può creare uno o più comparti dalle attività e dai debiti delle sue attività di investimento, se il suo statuto ne consente la creazione.

Sezione 3

Comparti
§ 165

Patrimonio della società per azioni che crea i comparti
(1) Una società per azioni con capitale sociale variabile può creare comparti se il suo statuto lo consente. Il comparto è una parte contabile e separata delle attività del suo patrimonio. Il patrimonio del comparto, così come altri fatti, sono contabilizzati in modo tale da consentire la redazione del bilancio di ogni singolo comparto.

(2) Una società per azioni con capitale sociale variabile include attività e debiti derivanti dalle sue attività di investimento nel comparto o nei comparti. Se una società a responsabilità limitata con capitale sociale variabile non include nel comparto o nei comparti anche attività e debiti che non fanno parte delle attività e debiti di questa società derivanti da attività di investimento, tali attività e debiti non costituiscono un sub -fondo.

(3) Il comparto ha una propria strategia di investimento, salvo diversa disposizione statutaria.

(4) Solo le attività di quel comparto possono essere utilizzate per soddisfare la pretesa di un creditore o di un azionista su una società a capitale variabile che forma comparti sorti in relazione alle sue attività di investimento all’interno di un particolare comparto. Le attività del comparto non possono essere utilizzate per far fronte a un debito che non sia il debito dello stesso comparto.

(5) Nel caso di una società per azioni a capitale variabile, l’indicazione se la società può creare comparti deve essere inserita anche nel Registro di commercio.

§ 166

La designazione del comparto deve includere un elemento distintivo della ragione sociale di una società per azioni a capitale sociale variabile e la parola “comparto”, o altrimenti esprimere le sue caratteristiche del comparto.

§ 167

Quote di investimento nel caso di un comparto
(1) Una società per azioni con capitale sociale variabile emette quote di investimento per ciascun comparto, che rappresentano quote uguali del capitale del fondo di quel comparto. Le quote di investimento emesse per un comparto sono associate al diritto di condividere i profitti solo dalla gestione di questo comparto e al saldo di liquidazione solo allo scioglimento di questo comparto con liquidazione. Ciò non preclude a una società per azioni l’emissione di diversi tipi di azioni di investimento per lo stesso comparto alle condizioni stabilite dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.

(2) Le azioni di investimento non possono essere emesse per un comparto fino a quando i dati necessari per identificare il comparto non sono stati inseriti nel relativo elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca.

(3) Le quote di investimento di cui al paragrafo 1 contengono la designazione del comparto a cui si riferiscono i diritti di cui al paragrafo 1 o altri diritti speciali ad esso associati.

(4) Lo Statuto può prevedere che solo i titolari di azioni di investimento emesse per quel comparto votino su questioni che riguardano solo il comparto e che non hanno un impatto significativo su altri comparti, ed è non decisivo se possiedono azioni con diritto di voto. In tal caso, lo statuto deve allo stesso tempo definire queste questioni in modo più dettagliato.

§ 168

Se altre leggi o azioni legali richiedono informazioni sul proprietario, la designazione del comparto e le informazioni sul fondo di investimento di cui è coinvolto il comparto.

§ 169

Stato e comunicazione delle informazioni chiave
(1) Ogni comparto deve avere uno statuto. Lo statuto del comparto può essere incorporato nello statuto del fondo di investimento, a condizione che ciò non riduca la comprensibilità dello statuto per gli investitori.

(2) Il documento contenente le informazioni chiave di un fondo di investimento collettivo il cui statuto ha consentito la creazione di un comparto deve essere preparato per ciascun comparto.

§ 169a

Quando la presente legge utilizza il termine “fondo di investimento”, “fondo di investimento collettivo” o “fondo per investitori qualificati”, nel caso di un fondo di investimento che crea comparti, un comparto di un fondo di investimento, salvo diversamente previsto dalla presente legge.

Parte 5

Società in accomandita per certificati di investimento
§ 170

(1) Una società in accomandita per certificati di investimento è una società in accomandita in cui un solo socio è responsabile dei propri debiti a tempo indeterminato (di seguito denominato “socio accomandatario”) e almeno un socio non è responsabile dei propri debiti (di seguito denominato come “socio accomandante”). Le azioni dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice in certificati di investimento sono rappresentate da certificati di investimento.

(2) La società commerciale contiene la denominazione “società in accomandita per certificati di investimento”, che può essere sostituita dall’abbreviazione “comm. spol. e investire. foglie “o” ksil “.

(3) Solo un fondo di investimento o una persona ai sensi della Sezione 15 (1 ) può essere una società in accomandita per certificati di investimento.

§ 171

Tipi di azioni
(1) L’ accordo di partnership può consentire la creazione di vari tipi di azioni. I certificati di investimento, che rappresentano azioni con gli stessi diritti e obblighi, formano un tipo. Un certificato di investimento, che rappresenta una quota con la quale non esistono diritti e obblighi speciali, è un certificato di investimento di base.

(2) Se così stabilito dal contratto di partnership, il socio accomandante può possedere più azioni, anche di diversa natura. Se, secondo lo statuto, è consentita la creazione di più azioni per un socio accomandante, la società emetterà un certificato di investimento per ciascuna azione, o emetterà un certificato di investimento collettivo; il contratto di partnership contiene anche la designazione del certificato di investimento con il quale è rappresentata la quota.

(3) Diversi tipi di azioni, diritti e obblighi speciali e il loro contenuto saranno determinati nel contratto di partnership.

(4) Se il contratto di partnership disciplina diversi tipi di azioni, la società in accomandita deve anche inserire nel Registro di commercio un’indicazione del tipo di azione e una descrizione dei diritti e degli obblighi ad essa associati, almeno con riferimento al contratto di società memorizzato nella raccolta dei documenti del registro delle imprese. I dati sui soci accomandanti non vengono inseriti nel Registro delle imprese di una società in accomandita semplice sui certificati di investimento. Il tribunale che tiene il registro delle imprese rende inoltre inaccessibili al pubblico i dati sui soci accomandanti contenuti nel contratto di società in accomandita per certificati di investimento basati su una raccolta di documenti. Salvo i casi previsti da un’apposita normativa di legge, una copia dello statuto, comprese le informazioni sui soci accomandanti, può pervenire solo a chi ne abbia un legittimo interesse.

(5) In caso di dubbio sul contenuto di un diritto speciale o sul contenuto di un obbligo speciale associato a un certificato di investimento, le sezioni 121 e 147 si applicano mutatis mutandis.

Certificato di investimento
§ 172

(1) Un certificato di investimento è un titolo di fila che contiene almeno

a) la denominazione “certificato di investimento”,

b) dati necessari per identificare l’azienda,

c) dati necessari per identificare il socio accomandante,

(d) l’ importo del contributo attribuibile agli interessi e la parte di tale contributo rimborsata alla data di emissione del certificato di investimento; e

e) la designazione del certificato di investimento, il suo numero e la firma del socio accomandatario.

(2) Un certificato di investimento non può essere emesso come titolo contabile.

(3) Al momento della presentazione di un certificato di investimento, la società in accomandita indica su di esso l’importo attuale della parte rimborsata del deposito sui certificati di investimento, se differisce dai dati di cui al comma 1 lettera d).

§ 173

Un certificato di investimento non può essere ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo o in qualsiasi altro mercato pubblico.

§ 174

(1) Il contratto di partnership di una società in accomandita per certificati di investimento può limitare, ma non escludere, la trasferibilità dei certificati di investimento.

(2) La sezione 210 della legge che regola i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative si applica mutatis mutandis al trasferimento di un certificato di investimento.

§ 175

(1) Se un socio accomandante o un’altra persona è obbligata a presentare il certificato di investimento della società in accomandita semplice ai certificati di investimento, deve presentarlo entro il termine specificato nel contratto di società, altrimenti entro il termine specificato dal socio accomandatario o liquidatore .

(2) I certificati di investimento che non sono stati presentati entro il periodo di cui al paragrafo 1 saranno dichiarati nulli dal socio accomandatario o liquidatore. La dichiarazione di nullità dei certificati di investimento sarà pubblicata sul sito web della società.

Depositi
§ 176

Prima della costituzione di una società in accomandita per certificati di investimento, i suoi depositi rimborsati sono gestiti dalla persona che deve diventare un socio accomandatario.

§ 177

L’obbligo di deposito del partner della società in accomandita per i certificati di investimento è adempiuto in contanti.

§ 178

(1) Il contributo del socio accomandatario corrisponde al 2% del volume totale dei depositi dei soci fondatori accomandanti, a meno che il contratto di partnership non preveda che l’importo del deposito sia diverso dal socio accomandatario o che non abbia alcun obbligo di deposito.

(2) Prima di presentare una proposta per l’iscrizione di una società in accomandita semplice sui certificati di investimento nel Registro delle Imprese, dovrà essere rimborsato l’intero contributo del socio accomandatario.

Disposizioni speciali sulle decisioni degli azionisti
§ 179

(1) L’approvazione di un socio accomandatario e, se il contratto di partnership non specifica una maggioranza maggiore, il consenso di almeno la maggioranza di tutti i soci accomandanti, è necessaria anche per l’adozione di una decisione di modifica del contratto di società in seguito a una decisione a seguito della quale il contratto di partenariato viene modificato.

(2) Gli azionisti non possono riservarsi il processo decisionale su questioni che altrimenti, in base alla presente legge o ad un altro regolamento legale o al contratto di partnership, appartengono alla competenza di altri organi della società in accomandita per i certificati di investimento.

§ 180

Né il socio accomandatario né il socio accomandante possono esercitare i diritti di voto se gli azionisti decidono sulla sua esclusione, o in altri casi, se così previsto dalla presente legge o da altra normativa legale o se così stabilito dallo statuto. I diritti di voto che non possono essere esercitati non vengono presi in considerazione nel processo decisionale degli azionisti.

Disposizioni speciali sulla cessazione della partecipazione di un azionista
§ 181

(1) I soci accomandanti possono escludere soci accomandatari da una società in accomandita per certificati di investimento, solo per i motivi specificati nel contratto di associazione.

(2) Deve essere redatto un atto notarile della decisione dell’organo della persona giuridica sull’espulsione del socio accomandatario.

(3) La maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci accomandanti deve accettare l’esclusione di un socio accomandatario, a meno che lo statuto non specifichi una maggioranza maggiore. L’esclusione di un socio accomandatario è considerata una modifica del contratto di partnership.

(4) L’esclusione di un socio accomandatario ha effetto all’ingresso di un altro socio accomandatario nella società in accomandita per certificati di investimento. Se il socio accomandatario che entra nella società in accomandita semplice non iscrive i certificati di investimento entro il periodo specificato nella decisione di escludere il socio accomandatario, ma non oltre 3 mesi dalla data di adozione della presente decisione, la società in accomandita entra in liquidazione allo scadere di tale periodo. Il consenso di un socio accomandatario espulso non è richiesto per l’ingresso di un altro socio accomandatario.

§ 182

(1) Salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di partnership, il motivo dello scioglimento di una società in accomandita in certificati di investimento non è la cessazione della partecipazione del socio accomandante nella società.

(2) Con la morte o lo scioglimento di un socio accomandante, la sua quota nella società in accomandita semplice passa ai documenti di investimento all’erede o al successore legale. Il contratto di partnership può vietare o limitare il trasferimento del certificato di investimento.

(3) Un socio accomandante non può recedere da una società in accomandita su certificati di investimento o annullare la sua partecipazione dandone preavviso, a meno che lo statuto non specifichi diversamente.

(4) La prestazione di un socio accomandatario ha effetto al momento dell’ingresso di un altro socio accomandatario nella società in accomandita per certificati di investimento; questo vale anche per la dichiarazione del socio accomandatario. Il socio accomandatario uscente e il socio accomandatario che ha annullato la sua partecipazione alla dichiarazione hanno gli stessi obblighi nei confronti del socio accomandatario entrante del socio accomandatario escluso.

§ 182a

Presentazione del certificato di investimento
(1) Senza indebito ritardo dopo la cessazione della partecipazione del socio accomandante nella società senza un successore legale, questo socio accomandante, erede o successore legale, o l’amministratore fallimentare della società, deve presentare il certificato di investimento.

(2) Il diritto al pagamento della quota di regolamento o della quota del saldo di liquidazione sorge per il socio accomandante presentando il certificato di investimento della società in accomandita semplice ai certificati di investimento, altrimenti pubblicando una dichiarazione di nullità ai sensi del § 175 parà.

(3) Il certificato di investimento presentato deve essere immediatamente distrutto dalla società in accomandita per i certificati di investimento o dal liquidatore.

Parte 6

Disposizioni speciali sulle società in accomandita
§ 183

(1) Per una società in accomandita semplice, questa parte non si applica ai certificati di investimento.

(2) Una società in accomandita semplice, che è un fondo di investimento, può avere un solo socio accomandatario.

§ 184

Per una società in accomandita che è un fondo di investimento, le sezioni da 176 a 180 si applicano mutatis mutandis.

Alcune disposizioni sulla cessazione della partecipazione di un azionista
§ 185

(1) L’ articolo 181 si applica mutatis mutandis con l’esclusione del socio accomandatario di una società in accomandita semplice.

(2) Il contratto di partnership di una società in accomandita semplice, che è un fondo di investimento, deve contenere per ciascun socio accomandante i dati necessari per identificare un altro socio che il socio accomandante ha identificato come chiave ai fini della sua prestazione (§ 186 par.2 ), o che il socio accomandante non abbia designato tale altro socio ai fini della sua prestazione.

§ 186

(1) Un socio a responsabilità limitata non può recedere da una società in accomandita semplice o annullare la sua partecipazione mediante preavviso, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

(2) Un socio a responsabilità limitata può anche recedere da questa società se la partecipazione del partner, che questo partner ha identificato come chiave nello statuto ai fini del suo recesso, ha cessato di esistere. È possibile recedere dalla società in accomandita semplice entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui è scaduta la partecipazione del socio identificato come chiave ai fini del recesso; le prestazioni successive non vengono prese in considerazione.

(3) Le dimissioni di un partner ai sensi del paragrafo 1 o 2 sono considerate una modifica del contratto di partnership.

(4) L’ articolo 182 (4) si applica mutatis mutandis ai soci accomandatari.

TITOLO III

ALCUNI PROBLEMI COMUNI
§ 187

Revisione del bilancio
Il bilancio del fondo di investimento e dei suoi singoli comparti viene sottoposto a revisione.

§ 188

Promotore di fondi di investimento
(1) Il promotore di un fondo di investimento è una persona che ha il diritto di decidere chi sarà il gestore, amministratore e depositario di questo fondo di investimento, nonché di decidere in merito a un cambiamento nella persona del promotore, gestore, amministratore o depositario.

(2) Se il promotore del fondo di investimento è una persona giuridica, l’autorità competente per questo processo decisionale è l’organo statutario di questa persona giuridica; un altro organo di questa persona giuridica, che è altrimenti competente a prendere decisioni ai sensi della presente legge o di un altro regolamento giuridico, non decide in questo caso.

(3) Se il diritto di decidere ai sensi del paragrafo 1 appartiene all’organismo di un fondo di investimento dotato di personalità giuridica, questo fatto deve essere indicato nello statuto di questo fondo di investimento.

(4) Se vi sono più promotori di un fondo di investimento, essi prendono decisioni ai sensi del paragrafo 1 di comune accordo, a meno che lo statuto del fondo di investimento non stabilisca che solo uno di loro decide o che la decisione è presa diversamente.

§ 189

Statuto del fondo di investimento
Ogni fondo di investimento deve avere uno statuto. Lo statuto di un fondo di investimento è emesso e aggiornato dal suo gestore.

Calcolo del valore attuale di certificati di quote, quote di investimento e altre quote del fondo di investimento
§ 190

(1) Il valore corrente di un certificato di quota è la quota del capitale del fondo del fondo comune di investimento per 1 certificato di quota.

(2) La base per il calcolo del valore corrente di un certificato di quota è il capitale del fondo comune di investimento alla data di calcolo del valore corrente. Il capitale del fondo tiene conto dell’accantonamento dei costi correnti, in particolare degli onorari specificati nello statuto, quali commissioni di gestione, amministrazione, attività di depositario, audit e imposizione fiscale prevista alla data di calcolo del valore attuale.

(3) Se si tratta di un certificato di quota con un valore nominale o se tutti i certificati di quota hanno lo stesso valore nominale, il valore corrente del certificato di quota sarà determinato come il valore del capitale del fondo di questo fondo diviso per il numero di certificati di quota; in caso contrario, il valore corrente del certificato di quota è determinato come il valore del capitale del fondo di questo fondo alla data di calcolo del valore corrente diviso per la somma di tutti i valori nominali delle quote da esso emesse in circolazione, moltiplicato dal rispettivo valore nominale del certificato di quota, arrotondato al numero di cifre decimali specificato nel suo statuto.

(4) Se ad un certificato di quota sono associati diritti speciali, il valore attuale del certificato di quota sarà determinato sulla base del capitale del fondo attribuibile ai singoli tipi di certificati di quota secondo il rapporto determinato dal calcolo specificato nel suo statuto.

(5) Il valore attuale di un certificato di quota deve essere calcolato senza la preparazione di rendiconti finanziari.

§ 191

(1) La base per il calcolo del valore corrente di una quota di investimento è il capitale del fondo derivante dalle attività di investimento ai sensi del § 164 par.1 alla data del calcolo del valore corrente. Le disposizioni della Sezione 190 (2), seconda frase, si applicano mutatis mutandis.

(2) Il valore corrente di una quota di investimento sarà determinato come il valore del capitale del fondo derivante dalle attività di investimento ai sensi del § 164 paragrafo 1 di questo fondo diviso per il numero di azioni emesse.

(3) Se un fondo di investimento che è una società per azioni con capitale sociale variabile ha creato un comparto, il valore corrente della quota di investimento sarà determinato sulla base del capitale del fondo del comparto.

(4) Se diritti speciali sono collegati alle quote di investimento emesse da un fondo di investimento, il valore corrente della quota di investimento sarà determinato sulla base del capitale del fondo di questo fondo o del suo comparto attribuibile ai singoli tipi di quote di investimento in base al rapporto determinato dal calcolo calcolato nel suo statuto.

(5) L’ articolo 190 (5) si applica mutatis mutandis a una quota di investimento.

(6) Ai fini della presente legge, il capitale del fondo di un comparto significa il valore delle attività nel comparto meno il valore dei debiti nel comparto.

§ 192

Il modo in cui viene determinato il valore corrente di una quota di un fondo di investimento che non è rappresentato da un certificato di quota o da una quota di investimento è determinato dallo statuto di questo fondo.

§ 193

(1) Il valore corrente di un certificato di quota, di una quota di investimento o di un’altra quota di un fondo di investimento è calcolato entro il periodo specificato nello Statuto.

(2) Questo periodo non può essere più lungo di

a) 2 settimane nel caso di un fondo standard,

b) 1 mese, se si tratta di un fondo speciale che non investe in immobili o partecipazioni in società immobiliari,

(c) 1 anno nel caso di un fondo di investitori qualificati che non investe in beni immobili o partecipazioni in società immobiliari, e

d) 2 anni nel caso di un fondo di investimento che investe in beni immobili o partecipi a una società immobiliare.

(3) L’ amministratore non è obbligato a risarcire i danni causati da un calcolo errato del valore corrente, se

a) l’ ammontare del danno è trascurabile e i costi ragionevoli associati al suo risarcimento supererebbero chiaramente l’importo del risarcimento, o

(b) la deviazione dal corretto calcolo del valore effettivo non supera

1. 0,25% del valore del capitale del fondo di un fondo di investimento che investe come fondo del mercato monetario,

2. 0,5% del valore del capitale del fondo per altri fondi di investimento.

(4) I danni causati da un calcolo errato del valore corrente possono essere risarciti da un amministratore che non è un fondo di investimento autonomo dal patrimonio del fondo di investimento se il fondo di investimento si è arricchito a seguito di una determinazione errata del valore corrente ,

(5) Il valore corrente non sarà calcolato entro il periodo di cui alla Sezione 130, Paragrafo 2 e alla Sezione 133.

Valutazione delle attività e dei debiti dei fondi di investimento
§ 194

Chi valuta i beni e i debiti del fondo di investimento,

a) utilizza procedure di valutazione delle attività e del debito, che includono sempre metodi di valutazione che tengono conto della strategia di investimento del fondo di investimento; e

(b) deve essere imparziale e indipendente dalla persona per la quale è valutato.

§ 195

Il gestore di un fondo di investimento può valutare le attività e i debiti di questo fondo se ha creato i presupposti organizzativi per l’imparzialità e l’indipendenza ai sensi della lettera § 194 (b), compresa la gestione dei conflitti di interesse, compresa la loro individuazione e prevenzione.

§ 196

(1) Le attività e i debiti di un fondo di investimento da attività di investimento sono valutati al fair value in conformità ai principi contabili internazionali regolati dalla legge dell’Unione Europea 10 ) , a condizione che

(a) il prezzo medio tra la migliore offerta vincolante e la domanda (il prezzo medio) può essere utilizzato per determinare il valore equo dell’obbligazione o di un titolo simile o di un titolo contabile che rappresenta il diritto di rimborsare l’importo dovuto; e

(b) per la determinazione del valore equo di un’azione o di un titolo simile o di un titolo contabile che rappresenta un’azione in una società o altra persona giuridica, il valore annunciato su un mercato regolamentato europeo o su un mercato estero simile a un mercato regolamentato e che viene annunciato al momento successivo al momento della valutazione e al momento della valutazione più vicino.

(2) La Banca nazionale ceca emetterà un decreto che stabilisce le procedure per determinare il valore equo delle attività e dei debiti del fondo di investimento nella misura specificata nel paragrafo 1.

§ 197

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento può affidare la valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo solo a un altro,

(a) se il delegato è indipendente da

1. questo amministratore,

2. il gestore del fondo di investimento di cui valutare le attività e i debiti,

3. il fondo di investimento di cui valutare le attività e i debiti, e

4. altra persona che abbia stretti legami con le persone di cui ai punti da 1 a 3 a

(b) fornisce sufficienti garanzie professionali di essere in grado di valutare le attività e i debiti del fondo di investimento in conformità con le altre normative pertinenti che disciplinano la valutazione di attività e debiti e lo statuto del fondo di investimento.

(2) Chiunque sia stato incaricato dall’amministratore di un fondo di investimento della valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo non può affidare lo svolgimento di questa attività o l’esecuzione di qualsiasi atto o determinati atti di questa attività a un altro; se ciò accade, non viene preso in considerazione.

(3) Si ritiene che la persona cui l’amministratore del fondo di investimento intende affidare o ha affidato la valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo è, ai sensi del comma 1 lettera. (a) indipendente, in caso contrario

(a) un manager o un dipendente di quella persona, o

(b) un detentore di quote, detentore previsto, fondatore, partner o partner tacito del fondo di investimento i cui beni e debiti devono essere valutati e, nel caso di un fondo fiduciario, anche chi ha aumentato le attività del fondo di investimento il cui attività e debiti è valutata per contratto.

§ 198

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento può affidare la valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo al depositario di questo fondo solo se il depositario ha creato i presupposti organizzativi

a) per il controllo adeguato, indipendente e indipendente di tali attività nello svolgimento delle attività del depositario; e

b) imparzialità e indipendenza ai sensi del § 194 lettera (b), compresa la gestione dei conflitti di interesse, compresa la loro individuazione e prevenzione.

(2) Le disposizioni del § 197 non sono interessate dal paragrafo 1, § 197 par. a) e § 197 paragrafo 3 non si applicano.

§ 199

L’amministratore di un fondo speciale o di un fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, può affidare la valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo a un altro solo se è anche il gestore di questo fondo.

§ 200

(1) Gli articoli da 67 a 74 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione definiscono l’ulteriore valutazione delle attività e dei debiti di un fondo di investimento il cui gestore ha il diritto di superare il limite pertinente.

(2) Le disposizioni delle sezioni da 50 a 52 non saranno modificate dalle sezioni da 197 a 199.

§ 201

(1) Gli strumenti di investimento di proprietà di un fondo di investimento devono essere valutati entro il periodo specificato nello statuto. Le disposizioni della Sezione 193, Paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.

(2) La valutazione degli strumenti di investimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere effettuata il giorno in cui viene calcolato il valore corrente del certificato di quota, della quota di investimento o di altra quota del fondo di investimento.

§ 202

(1) Le attività e i debiti di un fondo di investimento non specificati nella Sezione 201, Paragrafo 1 devono essere valutati entro i limiti di tempo specificati nello Statuto; questi periodi non possono superare 1 anno.

(2) Per la valutazione delle attività e dei debiti di un fondo di investimento non elencato nella Sezione 201 (1), la Sezione 201 (2) si applica mutatis mutandis.

Relazione con alcune normative legali
§ 203

(1) Le disposizioni della legge che regolano i rapporti legali delle società commerciali e delle cooperative sulle azioni privilegiate e il trasferimento forzato dei titoli di partecipazione non si applicano al fondo di investimento.

(2) Una persona che acquisisce una quota dei diritti di voto di un fondo di investimento non è obbligata a fare un’offerta pubblica di acquisto in conformità con la legge che disciplina le offerte pubbliche di acquisto. A questo proposito, non sorgono obblighi per questa o qualsiasi altra persona, che sono altrimenti imposti dalla legge che disciplina le offerte pubbliche di acquisto quando si offrono di subentrare.

(3) Se la presente legge o un regolamento legale che la attua prevede un diverso da quanto risulta dalle disposizioni del codice civile che disciplinano l’amministrazione di proprietà di terzi, si applica la presente legge o la normativa legale che la attua.

§ 204

(1) Per un fondo di investimento che è un fondo di venture capital qualificato di cui all’articolo 3, lettera a) b) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o da un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e affinché una persona giuridica diventi un fondo qualificato per il venture capital o un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le disposizioni della presente legge o altra legislazione si applicano nella misura consentita dal regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital 7 ) e dal regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei per le imprese sociali 9 ) .

(2) Per un fondo di investimento che è un fondo di investimento europeo a lungo termine e per una persona giuridica che deve diventare un fondo di investimento europeo a lungo termine, si applicano le disposizioni della presente legge o altra normativa legale nella misura consentita dal Regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i fondi di investimento europei a lungo termine 18 ) .

(3) Per un fondo di investimento che è un fondo del mercato monetario e per una persona giuridica che deve diventare un fondo del mercato monetario, le disposizioni della presente legge o di altri regolamenti legali si applicano nella misura consentita dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina fondi del mercato monetario mercato 19 ) .

PARTE SETTIMA

FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI
TITOLO I

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 205

(1) Diversamente dalle modalità specificate nella Sezione 93, nessun fondo può essere raccolto nel fondo di investimento collettivo.

(2) È vietato raccogliere dal pubblico in un fondo di investimento collettivo oggetti di valore.

§ 206

(1) Un fondo di investimento collettivo non può emettere warrant. Questi titoli e titoli contabili non possono essere emessi nemmeno per conto di un fondo di investimento collettivo.

(2) Un fondo di investimento collettivo può emettere un’obbligazione o un titolo o un titolo contabile a cui è connesso il diritto di rimborsare l’importo dovuto solo alle condizioni alle quali un prestito può essere accettato per conto di questo fondo. Ciò vale anche se questi titoli o titoli contabili sono emessi per conto di un fondo di investimento collettivo.

(3) Un fondo di investimento collettivo non può essere parte di un contratto di collaborazione tacita.

§ 207

(1) La strategia di investimento di un fondo di investimento collettivo nella misura specificata nel § 93 par.3 lett. da a) a i) non possono essere modificati a meno che non si tratti di una modifica

a) direttamente causati da una modifica della legislazione,

b) a seguito di una modifica dello statuto di un fondo di investimento collettivo, a meno che tale modifica non comporti un modo di investimento notevolmente diverso di questo fondo,

(c) a seguito di una modifica dello statuto di un fondo di investimento collettivo che gli consente di investire come comparto; o

d) a seguito di una decisione finale della Banca nazionale ceca di limitare la portata della strategia di investimento (sezione 549, paragrafi 1 e 2).

(2) Se lo statuto del fondo di investimento collettivo è stato modificato ai sensi del capoverso 1 lettera b), l’amministratore di questo fondo pubblica le informazioni sul cambiamento della strategia di investimento e sul diritto di rimborso senza detrazione. § 211 si applica mutatis mutandis alla modifica dello statuto secondo la prima frase. Le informazioni di cui alla prima frase devono essere fornite dall’amministratore di questo fondo contestualmente alla sua pubblicazione ai detentori di quote o agli azionisti di questo fondo.

§ 208

Capitale di un fondo di investimento collettivo
(1) Il capitale del fondo di un fondo di investimento collettivo deve raggiungere almeno l’importo corrispondente a 1.250.000 EUR entro 6 mesi dalla data di costituzione del fondo di investimento.

(2) Se l’importo medio del capitale del fondo di un fondo di investimento collettivo negli ultimi 6 mesi non raggiunge l’importo di cui al paragrafo 1, il suo gestore adotta senza indebito ritardo misure correttive efficaci o decide sulla liquidazione del collettivo fondo di investimento.

(3) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o di una persona con un interesse legittimo in essa, cancella il fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di una società per azioni, e ne ordina la liquidazione se il suo fondo il capitale non raggiunge almeno l’importo di cui al paragrafo 1. Con decisione, il tribunale concede a tale fondo di investimento collettivo un periodo ragionevole entro il quale presentare ricorso.

§ 209

Determinazione della remunerazione del management
In particolare è determinata la remunerazione per la gestione di un fondo di investimento collettivo

a) la quota del valore medio del capitale del fondo del fondo di investimento o di una sua parte per il periodo contabile,

b) a seconda della performance del fondo di investimento al di sopra di un determinato indicatore (benchmark), con cui viene confrontata la performance,

c) a seconda della crescita su base annua del valore del capitale del fondo di questo fondo per 1 certificato di quota, 1 quota di investimento o altra quota del fondo di investimento,

(d) una quota dell’utile o della perdita al lordo delle imposte del fondo di investimento, o

e) una combinazione dei metodi di cui alle lettere da a) ad).

§ 210

Costi esclusi
Non può essere incluso nei costi di un fondo di investimento collettivo

a) multe o altre sanzioni finanziarie inflitte al suo manager, amministratore, depositario, sponsor principale, revisore o altra persona che fornisce servizi per questo fondo,

(b) il costo della preparazione della comunicazione promozionale e il costo dell’offerta di investimenti in quel fondo; o

(c) i costi amministrativi e i costi dei servizi legali e di consulenza connessi alla conversione o altra disposizione del fondo (Parte undicesima).

§ 211

Rimborso del certificato di quota e delle quote di investimento senza detrazione
(1) Se è stato deciso di aumentare la commissione di gestione o di uscita oltre l’importo specificato nello statuto del fondo di investimento collettivo, i detentori di quote o gli azionisti di investimento a cui si applica la decisione di aumentare la commissione o la commissione hanno il diritto riacquistare la quota emessa da questo fondo, lettera o quote di investimento senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso di questa quota o di questa quota di investimento.

(2) Il termine per l’esercizio del diritto di rimborso ai sensi del paragrafo 1 deve essere determinato in modo da essere di almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione delle informazioni sulla decisione di aumentare la remunerazione o la commissione; al termine di tale periodo il diritto di rimborso di cui al paragrafo 1 scadrà. Parte di queste informazioni è anche un’indicazione di quando scade il periodo per esercitare questo diritto di rimborso.

§ 212

Modifica dell’ambito in fase di approvazione del bilancio, distribuzione degli utili e compensazione delle perdite
Se lo statuto di una società per azioni che è un fondo di investimento collettivo lo prevede, l’approvazione del bilancio di questo fondo, nonché la decisione sulla distribuzione degli utili o altri proventi dalle attività di questo fondo e la decisione in merito compensazione delle perdite derivanti dalla gestione di questo fondo questo fondo; un altro organismo di questo fondo di investimento collettivo, altrimenti competente a prendere decisioni ai sensi di legge, non decide in questo caso.

§ 213

Pubblicazione di disapprovazione del bilancio
Se l’autorità competente non approva il bilancio del fondo di investimento collettivo entro il periodo specificato, o se il tribunale decide sull’invalidità del comportamento dell’autorità competente che approva il bilancio, il gestore del fondo pubblica tale fatto, comprese le modalità trattare con la sua autorità o con il fondo del tribunale.

§ 214

Rimborso delle perdite
Se un fondo di investimento collettivo segnala una perdita per il periodo contabile, l’autorità competente, nell’approvare il bilancio di tale fondo per il periodo contabile in cui si è verificata la perdita, decide in merito al suo rimborso dalle attività di tale fondo.

TITOLO II

TECNICHE DI INVESTIMENTO E GESTIONE
§ 215

(1) Il gestore di un fondo di investimento collettivo, nell’ambito della gestione di questo fondo, stabilirà nello statuto di questo fondo e manterrà e applicherà

(a) le regole per la composizione delle attività di questo fondo, consistenti nella definizione degli elementi che possono essere acquisiti nelle attività di questo fondo e i limiti di investimento da osservare in relazione a tali elementi, compresi i limiti di investimento quando si copia la composizione dell’indice azionario e di titoli simili una partecipazione in una società o altra persona giuridica o un indice di obbligazioni e titoli simili che rappresentano un diritto a rimborsare l’importo dovuto o un altro indice,

b) le regole per l’accettazione di un prestito o l’assunzione di prestiti per conto di questo fondo,

(c) le regole per l’utilizzo delle attività di questo fondo per fornire un prestito, un prestito o una donazione, per garantire il debito di un’altra persona o per rimborsare un debito non correlato alla gestione di quel fondo, incluso se le attività di questo fondo possono essere utilizzate per fornire un prestito o un prestito che non è correlato alla sua gestione e se le attività di questo fondo possono essere utilizzate per fare un regalo, per garantire il debito di un’altra persona o per pagare un debito che non è correlato alla sua gestione,

(d) le regole per la conclusione di contratti per la vendita di articoli per conto del Fondo che il Fondo non possiede o che è stato abbandonato da tempo, inclusa la possibilità di stipulare contratti per la vendita di articoli non di proprietà del Fondo per conto del Fondo. o che ha lasciato per un po ‘,

e) tecniche per la gestione di questo fondo,

f) regole per l’utilizzo di tecniche per la gestione di questo fondo, comprese le regole per la negoziazione di contratti di riacquisto utilizzando le attività di questo fondo e regole per investire in relazione a contratti di riacquisto concordati,

g) regole per la riduzione del rischio derivante dall’utilizzo di derivati ​​e, nel caso di un fondo speciale che utilizza la leva, anche limiti al grado di utilizzo della leva finanziaria,

(h) le regole per il calcolo dell’esposizione totale di quel fondo mediante il metodo della passività, il metodo del valore patrimoniale lordo, il metodo del valore a rischio, distinguendo in base al valore del rischio assoluto e al modello del valore del rischio relativo, o un’altra misurazione avanzata del rischio metodo; e

i) i limiti di esposizione totale nel caso dei metodi di cui alla lettera h).

(2) Il Governo stabilirà mediante regolamento un fondo standard, un fondo speciale, con una distinzione se

a) le regole di cui al paragrafo 1, lettera a); da (a) ad (d) e da (f) ad (h), incluso se

1. utilizzare le attività di un fondo di investimento collettivo per fornire un prestito o un prestito non correlato alla sua gestione,

2. utilizzare il patrimonio di un fondo di investimento collettivo per fare un regalo, per garantire il debito di un’altra persona o per estinguere un debito non correlato alla sua gestione, e

3. di concludere, per conto del fondo di investimento collettivo, contratti di vendita di beni di cui il fondo non è proprietario o che ha lasciato da tempo,

b) le tecniche di cui al paragrafo 1, lettera a); e) a

(c) i limiti di esposizione totale di cui al paragrafo 1, lettera a); e).

(3) È contrario alla presente legge se il gestore del fondo di investimento collettivo non introduce, mantiene o applica le regole, tecniche o limiti ai sensi del paragrafo 1 come previsto dalla presente legge o da un regolamento governativo che disciplina l’investimento di fondi di investimento e tecniche per la loro gestione.

(4) operazioni repo ai fini della presente legge, vendita o altro trasferimento di cose allo stesso tempo concordato riacquisto o altrimenti trasferimento inverso, acquisto o trasferimento di altre cose negoziato contemporaneamente rivendita o altro trasferimento indietro.

(5) Ai fini del calcolo dei limiti di investimento, dei limiti all’esposizione totale e di altri limiti derivanti dallo statuto di un fondo di investimento collettivo o da un regolamento governativo che regola l’investimento di fondi di investimento e tecniche per la loro gestione, un’obbligazione o titolo o libro – il titolo di ingresso, connesso al diritto di rimborso dell’importo dovuto, emesso da un fondo di investimento collettivo, è considerato come prestito preso in considerazione da tale fondo. Le disposizioni della Sezione 206 (2), seconda frase, si applicano mutatis mutandis.

§ 216

(1) Se, indipendentemente dalla volontà del gestore di un fondo di investimento collettivo, la conformità della composizione del patrimonio di questo fondo con le regole per la composizione del patrimonio di questo fondo non viene rispettata, il gestore di questo fondo deve ripristinare la conformità della composizione di questo fondo a queste regole senza indebito ritardo; nel fare ciò, tiene conto degli interessi dei detentori di quote o dei proprietari delle quote di investimento di tale fondo.

(2) In relazione all’esercizio del diritto di prelazione di sottoscrizione di titoli di investimento o strumenti del mercato monetario detenuti o da detenere da un fondo di investimento collettivo, la composizione del patrimonio del fondo potrebbe non essere conforme alle regole di composizione del fondo; tuttavia, il gestore di quel fondo deve ripristinare, senza indebito ritardo dopo l’esercizio di tale diritto di prelazione, il rispetto della composizione del patrimonio di quel fondo.

§ 217
annullato

§ 218

Il gestore di un fondo speciale o di un comparabile fondo di investimento estero che utilizza la leva finanziaria deve, su richiesta della Banca nazionale ceca, certificare l’adeguatezza dei limiti che ha fissato per il grado di utilizzo della leva finanziaria, nonché il modo in cui garantisce la conformità.

TITOLO III

DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI
Parte 1

Statuto
§ 219

Lo statuto di un fondo di investimento collettivo è un documento che contiene la strategia di investimento di un fondo di investimento collettivo, una descrizione dei rischi associati all’investimento in questo fondo e altre informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento, redatta in un forma comprensibile agli investitori ordinari.

§ 220

(1) Lo statuto di un fondo di investimento collettivo contiene

a) dati necessari all’identificazione del gestore, amministratore e depositario del fondo di investimento collettivo, o dati necessari all’identificazione del promotore, se costituito,

b) dati necessari per identificare il fondo di investimento collettivo,

c) strategia di investimento, compresi i limiti di investimento,

d) il profilo di rischio del fondo di investimento collettivo,

e) dati sulla performance storica del fondo di investimento collettivo,

f) principi per la gestione del fondo di investimento collettivo,

g) dati sul pagamento delle quote dell’utile o del reddito di un fondo di investimento collettivo,

h) dati relativi a certificati di quote o azioni emesse da un fondo di investimento collettivo,

i) informazioni sulle commissioni addebitate agli investitori e sui costi pagati dal patrimonio del fondo di investimento collettivo,

j) informazioni sulla politica di remunerazione, almeno con riferimento a un sito web,

k) informazioni sulla possibilità di affidare ad un’altra attività lo svolgimento di una singola attività che comporti la gestione o l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero e, se un’altra attività è affidata allo svolgimento di una singola attività che comporti la gestione di un investimento fondo o fondo di investimento estero, e

l) altre informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento, comprese le informazioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) Se la natura di un dato preclude la sua inclusione nello statuto, devono essere indicate le informazioni che corrispondono più da vicino alle informazioni richieste.

(3) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per il contenuto e la struttura dello statuto di un fondo di investimento collettivo nell’ambito del paragrafo 1.

§ 221

Le informazioni fornite nello statuto del fondo di investimento collettivo devono essere costantemente aggiornate.

§ 222

Pubblicazione dello statuto e sue modifiche
(1) Lo statuto di un fondo di investimento collettivo e ogni sua modifica sarà pubblicato senza indebito ritardo sul sito web di quel fondo.

(2) La pubblicazione di una modifica allo statuto di un fondo di investimento collettivo sarà effettuata anche mediante la pubblicazione del suo nuovo testo completo.

§ 223

Attuale pubblicazione degli statuti
(1) Con lo statuto di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di una società per azioni, il suo statuto sarà pubblicato contestualmente.

(2) Lo Statuto non deve essere pubblicato se lo statuto del fondo di investimento collettivo contiene informazioni

(a) che lo statuto sarà fornito all’investitore su sua richiesta; o

b) il luogo in cui lo statuto può essere consultato, l’indicazione data per ciascuno Stato membro in cui sono offerti al pubblico i titoli oi titoli contabili emessi dal fondo di investimento collettivo.

§ 224

Concessione dello status a un investitore su sua richiesta
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo fornisce gratuitamente a ciascun investitore, su sua richiesta, lo stato attuale di questo fondo.

(2) Se si tratta di un comparto, l’amministratore di questo fondo fornirà all’investitore, su sua richiesta e gratuitamente, lo statuto attuale o un documento analogo del suo fondo di gestione.

§ 225

(1) Lo statuto di un fondo di investimento collettivo è fornito in forma cartacea.

(2) Alle condizioni definite dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina la comunicazione delle informazioni chiave 11 ) , lo statuto del fondo standard può essere sostituito da quello cartaceo anziché cartaceo.

a) essere fornito all’investitore non cartaceo sul supporto informativo, o

b) pubblicare solo sul sito web di questo fondo.

(3) Il governo stabilirà con regolamento le condizioni alle quali lo statuto di un fondo speciale può essere reso invece che in forma cartacea

a) essere fornito all’investitore non cartaceo sul supporto informativo e

b) pubblicare solo sul sito web di questo fondo.

(4) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo conferisce a ciascun investitore lo status di fondo di investimento collettivo sempre in forma cartacea, se l’investitore lo richiede.

§ 226

Se l’investitore lo richiede, l’amministratore del fondo di investimento collettivo gli fornisce informazioni su:

a) restrizioni quantitative applicate nella gestione dei rischi associati all’investimento di questo fondo,

b) le tecniche utilizzate per gestire questo fondo,

(c) l’ evoluzione dei principali rischi associati all’investimento in questo fondo; e

(d) l’ evoluzione dei rendimenti dei vari tipi di proprietà che possono essere acquisiti nelle attività di questo fondo.

Parte 2

Comunicazione delle informazioni chiave
§ 227

Il documento contenente le informazioni chiave è un documento che contiene brevi caratteristiche di base di un fondo di investimento collettivo, necessarie per comprendere la natura ei rischi associati all’investimento in questo fondo, redatto in una forma comprensibile per l’investitore medio.

§ 228

(1) Le informazioni fornite nel documento contenente le informazioni chiave devono essere mantenute aggiornate.

(2) L’ Agente amministrativo pubblicherà l’attuale comunicazione delle informazioni chiave del fondo di investimento collettivo senza indebito ritardo dopo la sua preparazione sul sito web di questo fondo.

§ 229

Requisiti generali per la comunicazione delle informazioni chiave
(1) Comunicazione delle informazioni chiave

a) non deve contenere informazioni poco chiare, false, fuorvianti o fuorvianti,

(b) deve rispettare le informazioni contenute nello statuto del fondo di investimento collettivo; e

(c) deve essere comprensibile senza dover consultare altri documenti pubblicati o altrimenti forniti in merito al fondo di investimento collettivo.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo deve risarcire l’investitore di questo fondo per il danno a lui causato dal fatto che i dati indicati nel documento contenente le informazioni chiave non sono chiari, falsi, fuorvianti o fuorvianti o non sono conformi ai dati dichiarato nello statuto del fondo; in caso contrario non risarcisce l’investitore per qualsiasi altra inesattezza o incompletezza dei dati dichiarati nel documento contenente le informazioni chiave. Un avvertimento esplicito in tal senso è incluso nel documento contenente le informazioni chiave.

§ 230

Requisiti speciali per la comunicazione delle informazioni chiave
(1) I requisiti, la struttura, la forma e i requisiti per l’espressione linguistica del documento contenente le informazioni chiave del fondo standard, nonché le condizioni e le modalità del suo continuo aggiornamento e le scadenze per la sua pubblicazione sono definiti dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il documento contenente le informazioni chiave 11 ) .

(2) Il Governo stabilirà con regolamento i requisiti, la struttura, la forma e i requisiti per l’espressione linguistica del documento contenente le informazioni chiave del fondo speciale, nonché le condizioni e le modalità del suo continuo aggiornamento e le scadenze per la sua pubblicazione.

(3) Il documento contenente le informazioni chiave del fondo standard deve contenere anche un collegamento al sito Web in cui è possibile trovare informazioni dettagliate sui principi di remunerazione e una dichiarazione che tali informazioni saranno fornite gratuitamente in formato cartaceo su richiesta. Tali informazioni devono includere almeno una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dell’identità delle persone responsabili dell’attribuzione della remunerazione, compresa l’eventuale composizione del comitato per la remunerazione.

§ 231

Fornire informazioni chiave per gli investitori all’investitore su sua richiesta
L’amministratore di un fondo di investimento collettivo fornisce a ciascun investitore una comunicazione aggiornata delle informazioni chiave gratuitamente e con largo anticipo rispetto all’investimento.

§ 232

(1) L’ amministratore deve fornire la comunicazione delle informazioni chiave in formato cartaceo.

(2) La comunicazione delle informazioni chiave del fondo standard può essere fornita all’investitore invece che in forma cartacea alle condizioni specificate nel regolamento direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina la comunicazione delle informazioni chiave 11 )

a) in forma non cartacea, o

b) solo sul sito web di questo fondo.

(3) Il governo stabilirà mediante regolamento le condizioni alle quali la comunicazione delle informazioni chiave del fondo speciale può essere fornita all’investitore anziché in forma cartacea

a) su un supporto informativo non cartaceo e

b) solo sul sito web di questo fondo.

(4) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo fornisce a ciascun investitore una comunicazione delle informazioni chiave in formato cartaceo, se l’investitore lo richiede.

Parte 3

Rapporto annuale
§ 233

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo pubblica la relazione annuale di questo fondo entro 4 mesi dalla fine del periodo contabile.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo fornisce a ciascun azionista o detentore di quote l’ultima relazione annuale pubblicata di questo fondo in forma cartacea, se l’azionista o il detentore di quote lo richiede. L’amministratore procede allo stesso modo se è l’ultima relazione annuale pubblicata del fondo di gestione, se il fondo di investimento collettivo è un comparto.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano all’amministratore di un fondo di investimento collettivo, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante e per il quale la relazione annuale è pubblicata in conformità con la legge che disciplina le attività del mercato dei capitali. In tal caso, sarà sufficiente fornire a ciascun investitore, su sua richiesta, le informazioni altrimenti richieste ai sensi del paragrafo 2, che non sono incluse nella relazione annuale di tale fondo pubblicata ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali. Queste informazioni possono essere fornite separatamente o in aggiunta alla relazione annuale.

§ 234

Requisiti speciali della relazione annuale
(1) La relazione annuale di un fondo di investimento collettivo contiene anche

a) il bilancio certificato e la relazione di revisione integralmente,

b) dati sulle attività del suo gestore in relazione al patrimonio del fondo nel periodo contabile,

c) informazioni sul numero totale di azioni o quote emesse dal fondo in circolazione alla fine del periodo contabile,

d) informazioni sul numero totale di azioni o certificati di quota del fondo emessi e rimborsati nel periodo contabile,

e) dati sul capitale del fondo per azione di questo fondo alla fine del periodo contabile,

f) dati sulla composizione e variazioni nella composizione del patrimonio di questo fondo,

g) dati sull’andamento del patrimonio del fondo,

h) un confronto tra il capitale totale del fondo e il capitale del fondo per azione o certificato di quota per i 3 periodi contabili precedenti, i valori confrontati si riferiscono sempre alla fine del periodo contabile,

i) dettagli del volume risultante di passività relative alle tecniche utilizzate dal gestore per gestire il fondo alla fine del periodo contabile, distinguendo se si tratta di operazioni di riacquisto o derivati; e

j) altre informazioni pertinenti per garantire che la relazione annuale fornisca agli investitori una visione fedele e corretta della situazione finanziaria, dell’attività e dei risultati del gestore del fondo in relazione alle attività del fondo durante l’esercizio finanziario precedente, comprese le informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2015/2365.

(2) La relazione annuale del fondo speciale contiene anche

a) informazioni su variazioni significative dei dati specificati nello statuto del fondo di investimento avvenute durante il periodo contabile,

(b) dati su stipendi, retribuzioni e redditi simili di dipendenti e dirigenti, che possono essere considerati retribuzione, corrisposti dal gestore del fondo di investimento ai propri dipendenti o dirigenti durante il periodo contabile, suddivisi in componenti fisse e variabili, dati sul numero di dipendenti e dirigenti del gestore di questo fondo e dettagli di qualsiasi remunerazione per la rivalutazione del capitale pagata dal fondo di investimento o dal suo gestore,

(c) informazioni su stipendi, remunerazioni e redditi simili di dipendenti o dirigenti, che possono essere considerati una remunerazione, pagati dal gestore del fondo di investimento a quelli dei suoi dipendenti o dirigenti le cui attività hanno un effetto significativo sul profilo di rischio del fondo; e

d) i dati specificati nella Sezione 34 (2), se il responsabile di cui alla Sezione 34 (1) non adempie agli obblighi di cui alla Sezione 34 (2) o alla Sezione 36 (3); tali dati saranno inseriti dal gestore del fondo speciale nella relazione annuale del fondo speciale da lui gestito, al cui patrimonio si riferisce la quota dei diritti di voto.

(3) La relazione annuale di un fondo speciale che investe in immobili o partecipazioni in società immobiliari contiene anche

a) dati sugli immobili di cui al § 267 par.2 lett. a) ec) ag) per ogni immobile di proprietà del fondo,

b) lo scopo per il quale la proprietà è stata acquisita nel patrimonio del fondo e, se c’è stato un cambiamento di scopo, il motivo di questo cambiamento e gli effetti di questo cambiamento sul fondo,

c) dati necessari per identificare la persona che gestisce la proprietà,

d) la data in cui è stato redatto il parere dell’esperto o del membro del comitato di esperti ai sensi dell’articolo 266,

e) dati necessari per identificare l’esperto e membro del comitato di esperti che ha valutato l’immobile ai sensi dell’articolo 266,

f) metodo di valutazione degli immobili,

g) una descrizione dei criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo dell’immobile, se l’immobile è stato valutato in maniera comparativa,

h) dati necessari per identificare la società immobiliare in cui il fondo ha una partecipazione,

i) il numero di immobili di proprietà della società immobiliare a cui partecipa il fondo,

j) dati necessari per l’identificazione degli immobili di proprietà della società immobiliare a cui partecipa il fondo, nella misura dei dati di cui ai punti da a) ad e),

k) informazioni di base sui membri del comitato di esperti,

l) informazioni su un cambiamento significativo nello sviluppo atteso dei flussi di cassa associati alla detenzione di beni immobili o alla partecipazione in società immobiliari,

m) informazioni sulla vendita prevista dell’immobile o sulla partecipazione alla società immobiliare entro un periodo di 2 anni dalla data di acquisizione del diritto di proprietà sull’immobile o prima della scadenza del periodo di investimento previsto,

n) informazioni sull’intenzione di cambiare la strategia di investimento,

(o) una descrizione dei motivi del mancato rispetto dei limiti di investimento, se del caso, durante il periodo contabile pertinente; e

(p) altre informazioni rilevanti sul patrimonio immobiliare o immobiliare della società per garantire che la relazione annuale fornisca agli investitori una visione fedele ed equa della posizione finanziaria, dell’attività e delle prestazioni del gestore del fondo in relazione alle attività del fondo durante il anno finanziario passato.

(4) La relazione annuale del comparto contiene anche

a) un’indicazione di come l’investitore può ottenere la relazione annuale del fondo di gestione di quel fondo; e

(b) un’indicazione di quali detrazioni, supplementi o commissioni saranno pagati dalle attività del Comparto in relazione all’investimento e se ad essi viene applicato uno sconto o un rimborso.

(5) La relazione annuale del fondo standard contiene anche i dati ai sensi del capoverso 2 lettera da a) a c) e altre informazioni rilevanti sulla remunerazione.

(6) Gli articoli da 103 a 107 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione stabiliscono ulteriori requisiti per il contenuto e la struttura della relazione annuale del fondo speciale gestito dal gestore autorizzato a superare il limite pertinente.

(7) Il decreto della Banca nazionale ceca stabilisce i requisiti per il contenuto della relazione annuale nell’ambito dei paragrafi 1-5 nella misura in cui non è direttamente applicabile il diritto dell’Unione europea che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina gli investimenti alternativi gestori di fondi 6 ) .

Relazione del revisore
§ 235

Nella sua relazione, il revisore è tenuto a commentare la conformità della relazione annuale del fondo di investimento collettivo al bilancio.

§ 236

(1) Le conclusioni del revisore del comparto saranno prese in considerazione nella relazione del revisore del comparto.

(2) Se il periodo contabile del comparto non coincide con il periodo contabile del fondo di gestione, il revisore del fondo di gestione dovrà redigere una relazione aggiuntiva alla data del bilancio del comparto; questa relazione aggiuntiva sarà inclusa nella relazione del revisore del comparto.

(3) La relazione del revisore del fondo di gestione include anche i dati sulle irregolarità del fondo di gestione, che sono evidenziate nella relazione della società di revisione del fondo di gestione, e una spiegazione del loro impatto sul comparto.

Parte 4

Relazione semestrale
§ 237

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo pubblica una relazione semestrale di questo fondo entro 2 mesi dalla fine dei primi 6 mesi del periodo contabile.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo fornisce a ciascun azionista o detentore di quote l’ultima relazione semestrale pubblicata di questo fondo in formato cartaceo, se l’azionista o il detentore di quote lo richiede. L’amministratore procede allo stesso modo se è l’ultima relazione semestrale pubblicata del fondo di gestione, se il fondo di investimento collettivo è un comparto.

§ 238

Requisiti speciali della relazione semestrale
(1) La relazione semestrale di un fondo di investimento collettivo deve contenere anche lo stato patrimoniale e i dati di cui al § 234 par. c), e), f) e j).

(2) La relazione semestrale di un fondo speciale che investe in beni immobili o partecipazioni in una società immobiliare deve contenere anche i dati specificati nel § 234 par. da a) a c), f), h) ep).

(3) La relazione semestrale del comparto contiene anche le informazioni specificate nel § 234 paragrafo 4 lett. e).

(4) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per il contenuto della relazione semestrale di un fondo di investimento collettivo nell’ambito dei paragrafi da 1 a 3.

Parte 5

Altre informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili nel caso di un’offerta di investimento
§ 239

Dati pubblicati su un fondo di investimento collettivo che riacquista titoli da esso emessi o titoli contabili e un comparabile fondo di investimento estero
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo e l’amministratore di un comparabile fondo di investimento estero, se gli investimenti in questo fondo sono offerti pubblicamente nella Repubblica ceca, pubblicano

a) almeno una volta entro il periodo di cui alla Sezione 193, il valore corrente del certificato di quota, della quota di investimento o di altra quota del fondo di investimento e ogni volta che vengono emessi o rimborsati titoli o titoli contabili emessi da questo fondo, un’indicazione dell’importo per il quale sono emessi e rimborsati titoli o titoli contabili emessi da questo fondo,

b) per ogni mese di calendario, un’indicazione del numero di titoli emessi e rimborsati o di titoli contabili; e

c) per ogni mese solare, informazioni sulla composizione del patrimonio di questo fondo a partire dall’ultimo giorno del mese.

(2) Il paragrafo 1 non si applica all’amministratore di un fondo speciale che non sia un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni con capitale sociale variabile e all’amministratore di un fondo di investimento estero comparabile in caso di investimenti in questo fondo offerto nella Repubblica Ceca.

§ 240

Dati pubblicati su un fondo di investimento collettivo che non riacquista titoli da esso emessi o titoli contabili e un comparabile fondo di investimento estero
L’amministratore di un fondo di investimento collettivo che non riacquista titoli emessi da esso o titoli contabili, o un comparabile fondo di investimento estero, se gli investimenti in questo fondo sono offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca, pubblica senza indebito ritardo sul sito web di questo fondo

a) almeno una volta entro il periodo di cui alla Sezione 193, informazioni sul valore corrente del capitale del fondo di questo fondo e sul valore corrente dei titoli emessi da esso o dei titoli contabili, e

(b) per ogni mese di calendario, un’indicazione della composizione delle attività di quel fondo l’ultimo giorno di quel mese.

§ 241

Informare gli investitori di un fondo speciale gestito da un gestore autorizzato a superare il limite determinante
(1) Gli investimenti in un fondo speciale o in un comparabile fondo di investimento estero possono essere offerti nella Repubblica Ceca se i seguenti dati sono messi a disposizione degli investitori prima che l’investimento venga effettuato:

a) la strategia di investimento del fondo, in particolare:

1. i principali tipi di elementi che possono essere acquisiti nelle attività del Fondo,

2. i limiti di investimento da rispettare in relazione alle voci di cui al punto 1,

3. un’indicazione delle tecniche di gestione del fondo e delle condizioni per il loro utilizzo, comprese le informazioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) informazioni sulle condizioni per l’uso della leva, comprese le informazioni sui tipi di operazioni che possono essere concluse utilizzando la leva finanziaria, le controparti di tali operazioni, i rischi associati all’uso della leva finanziaria e, ove applicabile, i limiti al grado di utilizzo della leva,

c) informazioni su accordi che prevedono la fornitura di uno strumento di investimento dalle attività di questo fondo come garanzia finanziaria o garanzia paragonabile ai sensi della legge di uno stato estero,

(d) dettagli del paese di origine del suo fondo di gestione, se è un comparto, e dettagli dei paesi di origine dei fondi di investimento o dei fondi di investimento esteri in cui emette titoli o titoli contabili se investe più di 49% del valore delle sue attività in titoli o titoli contabili emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero,

e) informazioni sulle condizioni alle quali la strategia di investimento di questo fondo può cambiare e su come la modifica viene attuata,

f) informazioni sulle principali conseguenze legali relative all’obbligo contrattuale dell’investitore in relazione al suo investimento nel fondo, in particolare informazioni su:

1. giurisdizione per la risoluzione delle controversie ai sensi del contratto,

2. la legge applicabile all’obbligazione contrattuale in questione; e

3. l’ esistenza o l’inesistenza di regolamenti dell’Unione Europea o accordi internazionali direttamente applicabili che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nello Stato in cui il fondo ha la sua sede legale, se si tratta di un fondo di investimento estero assimilabile ad un fondo speciale ,

g) dati necessari per identificare il gestore, l’amministratore, il depositario, lo sponsor principale e il revisore, nonché una descrizione delle attività di queste persone in relazione al fondo e ai diritti fondamentali dell’investitore,

h) dati su come vengono soddisfatti i requisiti di cui al § 32,

i) informazioni su quale attività, che include la gestione o l’amministrazione del fondo di investimento o del fondo di investimento estero, è stata affidata a un altro e una descrizione di quali attività del depositario sono state affidate a un altro ai sensi del § 78, compresi i dati necessari individuare gli interessi del soggetto delegato derivanti dallo svolgimento dell’attività per la quale gli è stato affidato,

j) informazioni sulle procedure per la valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo e il metodo della sua valutazione, compreso il metodo di valutazione degli elementi che sono difficili da valutare,

k) informazioni sulla gestione del rischio di liquidità insufficiente di questo fondo, inclusa una descrizione del rimborso dei titoli e dei titoli contabili emessi da questo fondo in circostanze normali e straordinarie e nei casi di richieste di rimborso già presentate,

l) informazioni su tutte le detrazioni, sovrattasse, commissioni e costi del fondo, che sono sostenuti direttamente o indirettamente dall’investitore, e informazioni sul loro importo massimo,

(m) un’indicazione se, nel caso in cui un investitore ottenga un vantaggio speciale o un diritto a un vantaggio speciale, anche altri investitori abbiano quel vantaggio o diritto, una descrizione di quel vantaggio speciale o di questo diritto a un vantaggio speciale e un l’indicazione degli investitori che hanno tale vantaggio; il diritto di acquisire, inclusa l’indicazione dei legami legali ed economici di questi investitori con questo fondo o con il gestore e l’amministratore di questo fondo,

n) l’ ultima relazione annuale di tale fondo che soddisfa i requisiti dell’articolo 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i GEFIA 5 ) e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio;

o) le procedure e le condizioni per l’emissione e il rimborso di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo,

p) informazioni sul valore attuale del capitale del fondo di questo fondo, o il prezzo corrente di mercato o il valore attuale dei titoli o dei titoli contabili emessi da questo fondo,

q) dati sulla performance storica del fondo, se tali dati sono disponibili,

r) una descrizione dei servizi di base forniti dallo sponsor principale per questo fondo, una descrizione di come saranno risolti eventuali conflitti di interesse derivanti dai servizi forniti dallo sponsor principale e dettagli di qualsiasi trasferimento dell’obbligo di risarcimento dello sponsor principale lo sponsor principale a un’altra persona,

s) informazioni sulle disposizioni del contratto di deposito, che consentono il trasferimento o l’ulteriore utilizzo delle attività di questo fondo da parte del depositario,

t) dettagli su come e quando i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono resi disponibili; e

u) informazioni sul fatto che il depositario abbia concordato con la persona autorizzata ai sensi del § 82 par. (b) risarcimento per la perdita di strumenti di investimento agli Amministratori, nonché un’indicazione della modifica e la natura della modifica al presente Contratto.

(2) I dati di cui al paragrafo 1 devono essere continuamente aggiornati.

(3) Se nella Repubblica Ceca vengono offerti investimenti in un fondo speciale o in un comparabile fondo di investimento estero, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, devono essere messi a disposizione degli investitori anche i seguenti dati:

a) la quota delle attività soggette a misure speciali a causa della loro scarsa liquidità sul totale delle attività del fondo interessato, tale cifra è espressa in percentuale,

b) nuove misure adottate per gestire il rischio di liquidità del fondo e

(c) il profilo di rischio del fondo e il sistema di gestione del rischio applicato dal gestore.

(4) Se gli investimenti in un fondo speciale o in un comparabile fondo di investimento estero che investe utilizzando la leva finanziaria sono offerti nella Repubblica Ceca, i dati

(a) modifiche nella misura in cui viene utilizzata la leva finanziaria, le garanzie fornite in relazione all’uso della leva finanziaria, nonché qualsiasi modifica dell’idoneità per un ulteriore utilizzo della garanzia finanziaria o di una garanzia comparabile fornita ai sensi della legge di un paese straniero ; e

(b) il grado di utilizzo della leva finanziaria da parte di quel fondo.

(5) Quando e come sono resi disponibili i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definiti negli articoli 108 e 109 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

Parte 6

Annunci promozionali riguardanti un fondo di investimento collettivo e un comparabile fondo di investimento estero
§ 242

Annunci promozionali riguardanti un fondo di investimento collettivo e un comparabile fondo di investimento estero

a) non deve utilizzare informazioni vaghe, false, fuorvianti o fuorvianti e deve essere chiaro dal suo contenuto e dalla forma che si tratta di un messaggio promozionale,

(b) deve essere chiaramente distinguibile e opportunamente separato da un’altra comunicazione se è diffuso insieme ad un’altra comunicazione;

c) non deve contenere informazioni che contraddicono o riducono le informazioni fornite nello statuto, nel documento contenente le informazioni chiave o in un documento comparabile di tale fondo; e

d) deve contenere informazioni su come e in quale lingua è possibile ottenere lo statuto e i documenti contenenti le informazioni chiave di quel fondo di investimento collettivo o documenti comparabili nel caso di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo di investimento collettivo.

§ 243

(1) Il messaggio promozionale di un fondo di investimento collettivo e di un fondo di investimento estero comparabile, la cui strategia di investimento mostra che il valore di un titolo o di un titolo contabile emesso dal fondo può essere caratterizzato da una notevole volatilità, deve richiamare esplicitamente l’attenzione su questo fatto.

(2) Il messaggio promozionale di un fondo di investimento collettivo e di un fondo di investimento estero comparabile che non investe principalmente in titoli di investimento o strumenti del mercato monetario, o che copia la composizione di un indice azionario o obbligazionario o altro indice o monitora un altro benchmark finanziario quantificato , deve contenere un riferimento alla strategia di investimento stabilita nel regolamento del fondo.

§ 244

Il messaggio promozionale del Comparto dovrà dichiarare che investe almeno l’85% del proprio patrimonio in titoli o titoli contabili emessi dal proprio fondo di gestione e il nome o la designazione di quel fondo di gestione.

TITOLO IV

STRUTTURA DEL FONDO DI GESTIONE E DEI SOTTOSCRITTI
Parte 1

Fornitura di base
§ 245

Fondo di gestione
(1) Un fondo di gestione è un fondo di investimento collettivo in cui un fondo subordinato investe almeno l’85% del valore del proprio patrimonio in titoli emessi e titoli contabili.

(2) Se la presente legge o un’altra normativa legale viene invocata in relazione al fondo di gestione del suo fondo subordinato, ciò significa anche un comparabile fondo di investimento estero, salvo diversa disposizione della presente legge o di un’altra normativa legale.

§ 246

Comparto
(1) Un comparto è un fondo di investimento collettivo che investe almeno l’85% del valore delle proprie attività in titoli e titoli contabili emessi da un fondo di gestione.

(2) Se la presente legge o un’altra normativa legale viene invocata in relazione a un fondo subordinato del suo fondo di gestione, ciò significa anche un comparabile fondo di investimento estero, salvo diversa disposizione della presente legge o di un’altra normativa legale.

§ 247

(1) Nel caso di un fondo di investimento collettivo, solo un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni a capitale variabile può essere un fondo di gestione nonché un suo comparto.

(2) Nel caso di un fondo standard che è un comparto, il fondo di gestione può essere solo un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero.

(3) Le disposizioni della presente legge che regolano la struttura del fondo di gestione e dei comparti si applicano a un comparto o ad apparecchiature comparabili di questo fondo nel caso in cui il fondo di gestione o il comparto crei comparti o, in il caso di un fondo di investimento estero, strutture comparabili.

§ 248

Condizioni per la possibilità di investire come comparto e obblighi di base ad esso correlati
(1) Il gestore di un comparto può investire fino al 100% del valore delle attività di questo fondo in titoli o titoli contabili emessi dal proprio fondo di gestione,

a) se ha concordato con il gestore del fondo di gestione e l’amministratore del fondo di gestione sui fatti ai sensi degli articoli da § 251 a 255,

(b) qualora sia assicurata la cooperazione tra il depositario del comparto e il depositario del fondo di gestione al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi di entrambi i depositari; questo non è richiesto se entrambi hanno lo stesso depositario,

(c) laddove sia assicurata la cooperazione tra il revisore del Comparto e il revisore del Fondo di gestione al fine di svolgere adeguatamente i compiti di entrambi i revisori; ciò non è richiesto se entrambi hanno lo stesso revisore,

d) se il fondo di gestione non investe come comparto,

e) se il fondo di gestione non investe in titoli o titoli contabili emessi da comparti,

f) se lo stato del comparto è stato modificato per consentirgli di investire come comparto,

g) nel caso di un fondo di gestione che è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale, se i titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione possono essere offerti al pubblico nella Repubblica ceca, e

h) se il termine di cui alla Sezione 250 (2 ) è scaduto.

(2) Il gestore del comparto controlla lo svolgimento delle attività del gestore del fondo di gestione nei cui titoli o titoli dematerializzati sono investiti gli attivi del comparto.

(3) Nell’ispezione ai sensi del paragrafo 2, il gestore del comparto si basa sulle informazioni e sui documenti forniti dal gestore, depositario e revisore del fondo di gestione, a meno che non abbia ragionevoli dubbi sulla loro correttezza.

§ 249

Avviso di inizio delle operazioni come comparto
(1) Se lo statuto di un fondo di investimento collettivo è stato modificato in modo da consentire a questo fondo di investire come un comparto o in un altro fondo di gestione rispetto a prima, l’amministratore di questo fondo pubblicherà un avviso contenente:

a) una dichiarazione che lo statuto del fondo è stato modificato in questo modo,

b) informazioni su dove è possibile trovare un documento contenente le informazioni chiave aggiornato di questo fondo e un documento contenente le informazioni chiave aggiornato o un documento comparabile aggiornato del fondo di gestione,

(c) informazioni sulla data in cui si attende il superamento del limite relativo ai titoli e ai titoli contabili emessi da un singolo fondo di investimento o da un fondo di investimento estero, risultante dalla legislazione che disciplina il fondo di investimento e le sue tecniche di gestione; e

(d) i dettagli delle condizioni alle quali le quote o le azioni di investimento da essa emesse possono essere riacquistate in relazione alla pubblicazione del presente avviso.

(2) La dichiarazione ei dati specificati nella notifica ai sensi del paragrafo 1 contemporaneamente alla loro pubblicazione devono essere forniti dall’amministratore del comparto anche ai detentori di quote e agli azionisti.

§ 250

Diritti dei detentori di quote o degli azionisti in relazione alla notifica dell’inizio delle attività come comparto
(1) Pubblicando un avviso ai sensi del § 249 par. tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso di questo titolo o del titolo contabile.

(2) Dopo la scadenza di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi della Sezione 249 paragrafo 1, il diritto di rimborso ai sensi del paragrafo 1 scadrà; il gestore del comparto interessato può fissare un periodo più lungo, nel qual caso il diritto di rimborso scadrà alla fine di tale periodo.

Parte 2

Accordo tra i gestori e gli amministratori del comparto e il fondo di gestione
§ 251

(1) Il gestore e l’amministratore del comparto e il gestore e l’amministratore del fondo di gestione concorderanno le regole di negoziazione tra di loro.

(2) Non è richiesto un accordo ai sensi del paragrafo 1 se entrambi i fondi hanno lo stesso gestore e lo stesso amministratore; in tal caso, se disciplina questioni che sarebbero altrimenti disciplinate dalle regole di condotta tra i dirigenti e gli amministratori, le regole interne di tale dirigente e di tale amministratore e l’amministratore, nonché l’amministratore, stabiliscono e mantengono le procedure per la gestione dei conflitti di interesse tra il fondo di gestione e il comparto.

(3) Su richiesta e gratuitamente, l’amministratore del comparto fornirà al detentore di quote e agli azionisti del comparto una copia dell’accordo ai sensi del paragrafo 1. Lo stesso obbligo si applicherà a una persona in un comparabile posizione come detentore di quote o fondo azionista.

§ 252

Se consentito dal contratto ai sensi della Sezione 251 (1), titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione possono essere emessi per le attività del comparto in cambio di elementi di proprietà del comparto e titoli rimborsati o scritture contabili titoli emessi dalla direzione dal comparto in cambio di elementi detenuti dal fondo di gestione.

§ 253

(1) Pagamenti in contanti ottenuti in relazione all’investimento in azioni di investimento o certificati di quota del fondo di gestione per conto del comparto o della persona che agisce per conto del gestore del comparto in relazione alla gestione di questo fondo sono il reddito di questo comparto.

(2) Né il gestore né l’amministratore del fondo di gestione possono applicare al comparto di questo fondo di gestione detrazioni, supplementi o commissioni per l’acquisizione o la cessione di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo di gestione.

§ 254

Legge applicabile
(1) Se lo stato di origine sia del fondo subordinato che del fondo di gestione è la Repubblica Ceca, l’accordo delle parti dell’accordo ai sensi del § 251 paragrafo 1 è regolato dalla legge ceca.

(2) Se non è un caso ai sensi del paragrafo 1, le parti dell’accordo ai sensi del § 251 paragrafo 1 determineranno nel presente accordo se il suo accordo è regolato dalla legge dello stato di origine del fondo subordinato o del fondo di gestione .

§ 255

Requisiti per l’accordo
(1) Nell’accordo ai sensi del § 251 par.1, le parti concordano almeno,

a) in quali titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione il comparto può investire,

b) quali detrazioni, supplementi o commissioni saranno pagati dal suo patrimonio in relazione all’investimento del comparto e se verrà applicato loro uno sconto o un rimborso,

c) condizioni di cambio ai sensi della Sezione 252,

d) la periodicità e le scadenze per la trasmissione delle informazioni in collaborazione alla valutazione delle attività e dei debiti del fondo di gestione e del comparto, il calcolo del valore attuale dei titoli o dei titoli contabili emessi dal fondo di gestione e dal comparto -fondo e pubblicazione di dati di valore corrente,

e) regole di cooperazione per garantire l’emissione e il rimborso di titoli o valori mobiliari emessi dal fondo di gestione, compreso il rispetto delle regole di tale cooperazione, se ad un altro è affidato lo svolgimento di tale attività,

f) misure per garantire la tempestività della pubblicazione del valore corrente dei titoli o dei titoli contabili emessi dal fondo di gestione e dal comparto al fine di prevenire l’arbitraggio dei prezzi,

g) il metodo di determinazione del tasso di cambio in relazione all’emissione e al rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione, se il fondo di gestione e il comparto non contabilizzano nella stessa valuta,

(h) termini per l’emissione e il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione; e, ove applicabile, le condizioni alle quali, per il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo di gestione, il corrispettivo non monetario corrispondente è fornito nelle attività del comparto anziché in contanti,

i) norme per la gestione dei reclami e delle richieste di azionisti, azionisti e persone in una posizione comparabile come azionista o azionista, se si tratta di un fondo di gestione o di un comparto che è un fondo di investimento estero,

j) le condizioni alle quali il gestore del comparto e il gestore del comparto non eserciteranno diritti speciali connessi o correlati al titolo o titolo contabile emesso dal fondo di gestione o derivanti dallo statuto del fondo di gestione, se applicabile;

(k) il metodo per garantire la cooperazione nella preparazione della relazione del revisore del fondo di gestione e della relazione del revisore del comparto, se il periodo contabile del comparto coincide con il periodo contabile del fondo di gestione, o relazioni aggiuntive ai sensi della Sezione 236 (2) , se il periodo contabile del comparto non coincide con il periodo contabile del fondo di gestione,

l) le scadenze per la trasmissione dello statuto vigente, del contratto di partnership e della comunicazione delle informazioni chiave del fondo gestore e del comparto, nonché dei documenti ad essi paragonabili, nel caso di un fondo di investimento estero, e le modalità del loro trasmissione,

m) i termini per la trasmissione delle informazioni sulla delega di un’altra attività allo svolgimento di una singola attività, che include la gestione del fondo di gestione o che include l’amministrazione del fondo di gestione, e le modalità della loro trasmissione,

n) i termini per la trasmissione delle copie dei propri regolamenti interni, in particolare i regolamenti che disciplinano il sistema di gestione dei rischi e di compliance, e le modalità della loro trasmissione,

o) i termini per la trasmissione di informazioni su violazioni della legislazione, dello statuto o di un documento analogo del fondo di gestione, dello statuto o documento analogo del comparto e del presente accordo e le modalità della loro trasmissione,

p) i termini per la trasmissione delle informazioni sulle posizioni aperte del fondo di gestione da derivati ​​finanziari, che consentiranno al comparto di calcolare la propria posizione aperta da derivati ​​finanziari, e le modalità della loro trasmissione,

(q) i termini per la trasmissione delle informazioni che l’emissione o il rimborso di titoli o titoli contabili emessi dal fondo master o dal comparto è stato sospeso e che è stato ripreso, e il modo in cui devono essere trasmesso;

r) i termini per la trasmissione delle informazioni su un errore nella valutazione delle attività o dei debiti del fondo di gestione e le modalità della loro trasmissione, nonché i termini per la trasmissione delle informazioni sulla correzione di tale errore e le modalità di la loro trasmissione,

(s) i termini per la trasmissione delle informazioni sulla modifica proposta allo statuto o documento comparabile del fondo di gestione, al suo statuto e alla sua comunicazione di informazioni chiave o documento comparabile, nonché la data di entrata in vigore della modifica proposta; questa disposizione non è richiesta se questi termini corrispondono ai limiti di tempo entro i quali queste informazioni sono messe a disposizione degli investitori,

t) i termini per la trasmissione delle informazioni sulla trasformazione pianificata o proposta del fondo di gestione o del comparto e le modalità della loro trasmissione,

u) i termini per la trasmissione delle informazioni che il fondo di gestione o il comparto ha cessato o cessa di soddisfare le condizioni richieste per il fondo di gestione o il comparto dalla presente legge o disposizioni analoghe della legge di uno stato estero, e le modalità della loro trasmissione,

(v) termini per la trasmissione delle informazioni sulle modifiche proposte nella persona

1. il depositario del fondo di gestione o del comparto,

2. il revisore del fondo di gestione o del comparto,

3. il gestore del fondo di gestione o comparto,

4. l’ amministratore del fondo di gestione o del comparto,

5. a chi è stato affidato lo svolgimento di una singola attività riguardante la gestione di un fondo di gestione o di un comparto, e

6. a chi è stato affidato lo svolgimento di una singola attività comportante l’amministrazione di un fondo di gestione o di un comparto,

nonché che il cambiamento nella persona di cui ai punti da 1 a 6 ha avuto effetto e il modo in cui è stato trasmesso, e

(w) i termini per la trasmissione delle informazioni sulle modifiche proposte al presente accordo e il modo in cui devono essere trasmesse.

(2) L’accordo ai sensi del § 251 par. Del regolamento di attuazione e dello statuto o dello statuto del fondo subordinato.

(3) L’accordo ai sensi dell’articolo 251 (1) specifica la legge che disciplina il suo accordo.

§ 256

Il gestore del comparto dovrà, senza indebito ritardo, fornire al depositario di quel comparto le informazioni sul fondo di gestione che possono essere ragionevolmente ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività del depositario.

Parte 3

Contratto di deposito del fondo subordinato e di gestione
§ 257

(1) Il depositario del comparto e il depositario del fondo di gestione concorderanno le regole di negoziazione tra di loro.

(2) Un accordo ai sensi del paragrafo 1 non è richiesto se entrambi i fondi hanno lo stesso depositario; in tal caso, le norme interne di tale depositario sono sufficienti per disciplinare le questioni che sarebbero altrimenti disciplinate dalle norme di procedura tra i depositari.

(3) L’ adempimento dei requisiti derivanti dall’accordo ai sensi del paragrafo 1 non viola l’obbligo di riservatezza contrattualmente concordato o imposto per legge in materia di trattamento delle informazioni riservate o dei dati personali.

§ 258

Legge applicabile
(1) La stipula di un accordo ai sensi della Sezione 257 (1) sarà regolata dalla legge che disciplina l’accordo ai sensi della Sezione 251 (1).

(2) Se il regolamento interno ai sensi del § 251 paragrafo 2 disciplina questioni che sarebbero altrimenti regolate dalle regole di condotta tra dirigenti e amministratori, le parti determineranno nell’accordo ai sensi del § 257 paragrafo o fondo di gestione.

§ 259

Requisiti per l’accordo
(1) Nell’accordo ai sensi del § 257 paragrafo 1, le parti devono almeno concordare

a) il modo in cui comunicano tra loro, compreso il modo in cui sono conservate le registrazioni di tali comunicazioni, e il modo in cui sono protetti le informazioni riservate ei dati personali, specificando in particolare:

1. i tipi di informazioni e dati personali e documenti che si forniranno a vicenda, indicando quali tipi di informazioni e dati personali e documenti forniscono su richiesta e quali senza richiesta, e

2. scadenze per il trasferimento reciproco di informazioni e dati personali e modalità del loro trasferimento,

b) norme che consentono al depositario di adempiere agli obblighi di controllo derivanti dalla presente legge,

(c) i tipi di violazioni degli obblighi del gestore o dell’amministratore del fondo di gestione, come notificato dal depositario del fondo di gestione al depositario del comparto, nonché i termini per la trasmissione di tali informazioni e il modalità della sua trasmissione;

d) gli eventi di crisi da essi notificati, i termini per la trasmissione reciproca delle informazioni relative agli eventi di crisi e il modo in cui devono essere trasmessi.

(2) L’accordo ai sensi dell’articolo 257 (1) deve specificare la legge che disciplina il suo accordo.

§ 260

(1) L’accordo ai sensi del § 257 para.ha violato l’obbligo derivante dalla presente legge, dal regolamento legale che lo attua, dallo statuto o dall’accordo di deposito o una situazione che potrebbe avere un effetto negativo sulla gestione del comparto.

(2) Il depositario del fondo di gestione informa il depositario del comparto, in particolare nei casi in cui scopre

a) errori nella valutazione delle attività e dei debiti del fondo di gestione,

b) errori nello scambio o nel rimborso di certificati di quote o azioni di investimento o errori nelle domande presentate dal comparto riguardanti il ​​rimborso o la cessione di certificati di quote o azioni di investimento emessi dal fondo di gestione,

(c) errori nel pagamento di una quota del reddito di gestione nel fondo di gestione, nella proiezione di un importo che altrimenti corrisponderebbe alla quota pagata del reddito di gestione nel valore corrente delle quote o delle quote di investimento emesse da esso, o nel calcolo delle relative detrazioni fiscali,

(d) violazione della strategia di investimento del fondo di gestione; o

e) violazione dei limiti di investimento e dei limiti per la ricezione e la concessione di prestiti e prestiti.

Parte 4

Contratto di revisione contabile dei subordinati e del fondo di gestione
§ 261

(1) Il revisore del comparto e il revisore del fondo di gestione concorderanno le regole di negoziazione tra di loro.

(2) Non è richiesto un accordo ai sensi del paragrafo 1 se entrambi i fondi hanno lo stesso revisore; in tal caso, è sufficiente che il regolamento interno di tale revisore disciplini materie che sarebbero altrimenti disciplinate dalle regole di comportamento tra revisori.

(3) L’ adempimento dei requisiti derivanti dall’accordo ai sensi del paragrafo 1 non viola l’obbligo di riservatezza contrattualmente concordato o imposto per legge in materia di trattamento delle informazioni riservate o dei dati personali.

§ 262

Legge applicabile
(1) La stipula di un accordo ai sensi della Sezione 261 (1) è regolata dalla legge dello stato in cui è regolato l’accordo ai sensi della Sezione 251 (1).

(2) Se il regolamento interno ai sensi del § 251 paragrafo 2 disciplina questioni che sarebbero altrimenti regolate dalle regole di condotta tra dirigenti e amministratori, le parti determineranno nell’accordo ai sensi del § 261 paragrafo 1 se il suo accordo è regolato dalla legge dello Stato di origine o del fondo di gestione.

§ 263

Requisiti per l’accordo
(1) Nell’accordo ai sensi del § 261 par.1, le parti concordano almeno

a) i tipi di informazioni e documenti che si forniranno a vicenda, indicando quali tipi di informazioni e documenti forniscono su richiesta e quali senza richiesta,

b) i termini per la trasmissione reciproca di informazioni e documenti e le modalità della loro trasmissione,

(c) come viene assicurato il coordinamento della preparazione della relazione del revisore del fondo di gestione e della relazione del revisore del comparto, compresi i termini per la presentazione della relazione del revisore del fondo di gestione e come viene fornita, se il periodo contabile del comparto o il periodo contabile del fondo di gestione. cooperazione nella preparazione della relazione del revisore del fondo di gestione e della relazione del revisore del comparto e della relazione aggiuntiva ai sensi della Sezione 236 (2), comprese le scadenze per la fornitura della relazione del revisore, relazione aggiuntiva ai sensi della Sezione 236 2) o redigere la presente relazione aggiuntiva e il metodo per fornirla; il periodo contabile del comparto con il periodo contabile del fondo di gestione,

d) quali risultati o tipi di risultati nella relazione del revisore possono essere considerati un’irregolarità e

e) il termine per trattare le richieste di collaborazione da un revisore all’altro, comprese le richieste di informazioni aggiuntive riguardanti l’irregolarità identificata nella relazione del revisore del fondo di gestione.

(2) L’accordo ai sensi dell’articolo 261 (1) deve specificare la legge che disciplina il suo accordo.

Parte 5

Obblighi speciali di informazione della Banca nazionale ceca nei confronti del gestore del fondo di investimento subordinato
§ 264

La Banca nazionale ceca informerà il gestore del comparto, che è un fondo di investimento collettivo, di qualsiasi violazione rilevata degli obblighi del gestore del fondo di gestione, qualsiasi ammenda, rimedio o altra misura imposta ai sensi di questa o di qualsiasi altra normativa legale imposta alla direzione gestore del fondo, il depositario del fondo di gestione, indicando il motivo dell’imposizione di questa misura o ammenda, e inoltre qualsiasi misura disciplinare imposta dalla Camera dei conti della Repubblica Ceca al revisore del fondo di gestione.

TITOLO V

VALUTAZIONE DELLA PROPRIETÀ
§ 265

L’immobile che il gestore del fondo di investimento collettivo intende acquisire nelle attività di questo fondo o vendere dalle attività di questo fondo sarà valutato in conformità con lo scopo del suo funzionamento o della sua rivendita e tenendo conto

a) le sue proprietà sostenibili permanenti o a lungo termine,

b) il reddito ottenibile con una corretta gestione,

c) i suoi difetti,

(d) i diritti di proprietà assoluti e relativi ad esso connessi; e

(e) le condizioni locali del mercato immobiliare e il suo sviluppo previsto.

§ 266

(1) L’ immobile di cui al § 265 par. L’esperto è selezionato dal manager.

(2) Un esperto è considerato indipendente in relazione a un fondo di investimento collettivo che investe in beni immobili e partecipazioni in una società immobiliare, a meno che non sia

a) il manager o il dipendente del manager di questo fondo,

b) un manager o un dipendente di una società immobiliare in cui questo fondo ha una partecipazione,

(c) un manager o un dipendente di un membro del gruppo di cui fa parte il gestore del fondo, o

(d) un detentore di quote o un azionista di quel fondo.

§ 267

Parere di un esperto o di un membro del Comitato di esperti
(1) La data di acquisizione o perdita della proprietà di un immobile non può superare i 6 mesi dalla data in cui è stato redatto il parere di un esperto o di un membro del comitato di esperti ai sensi del paragrafo 2.

(2) Deve includere il parere di un esperto o di un membro del comitato di esperti

a) dati necessari per identificare la proprietà,

b) il prezzo dell’immobile determinato da un esperto o da un membro del comitato di esperti,

c) le modalità di utilizzo simultaneo del bene immobile e il grado di occupazione,

d) una breve descrizione dell’immobile,

e) descrizione dei difetti immobiliari,

f) informazioni di base sui diritti di proprietà assoluti e relativi relativi agli immobili,

g) condizioni tecniche dell’immobile,

h) l’ ultimo utile netto futuro noto e stimato dell’immobile, indicante l’uso futuro dell’immobile,

i) una descrizione delle proprietà sostenibili permanenti o a lungo termine,

(j) una descrizione delle condizioni locali del mercato immobiliare e del suo sviluppo previsto; e

k) altre informazioni rilevanti che possono influire sul prezzo dell’immobile.

§ 268

Comitato di esperti
(1) Il gestore di un fondo di investimento collettivo che, in base al suo statuto, investe in beni immobili o partecipazioni in una società immobiliare, istituisce un comitato di esperti nel suo organo.

(2) Il Comitato di Esperti è composto da almeno 3 membri, il numero dei suoi componenti è dispari ed i suoi componenti sono nominati e revocati dal responsabile.

(3) La durata complessiva del mandato di un singolo membro del Comitato di esperti non può superare i 3 anni e la stessa persona può essere nominata al Comitato di esperti dello stesso fondo di investimento collettivo al più presto dopo 3 anni dalla data di cessazione della sua precedente adesione.

(4) Può essere membro del Comitato di Esperti solo una persona che sia indipendente, affidabile e professionalmente qualificata e abbia esperienza nella determinazione del valore di un immobile. Non diviene membro del Comitato di Esperti chi non rispetta le condizioni di cui sopra o da parte di chi sussista un impedimento allo svolgimento della funzione, anche se il dirigente lo decide. Se un membro del Comitato di esperti cessa di soddisfare queste condizioni, il suo ufficio cessa.

§ 269

Poteri del Comitato di esperti
(1) Comitato di esperti

a) monitora lo stato, l’uso e altri fatti che possono influire sul valore degli immobili di proprietà di un fondo di investimento collettivo e degli immobili di proprietà di una società immobiliare in cui questo fondo ha una partecipazione,

b) valuta la valutazione degli immobili di proprietà di questo fondo o della società immobiliare a cui questo fondo ha una partecipazione, prima di intraprendere azioni legali per le quali viene eseguita la valutazione,

(c) determina, almeno due volte all’anno, ai fini della determinazione del valore corrente di una quota o di una quota di investimento, il valore degli immobili di proprietà di quel fondo e degli immobili di proprietà di una società immobiliare in cui tale fondo ha un partecipazione;

(d) assicura, almeno due volte all’anno, ai fini della determinazione del valore corrente di una quota o di una quota di investimento, il valore della partecipazione di quel fondo in una società immobiliare.

(2) Un membro del Comitato di esperti svolge la sua funzione con cura professionale, agisce in modo corretto e prudente nell’esercizio della sua funzione ed è responsabile nei confronti del gestore e degli azionisti o detentori di quote del fondo di investimento collettivo interessato per i danni causati dalla violazione doveri o adempimento non professionale della sua funzione.

§ 270

Procedura del comitato di esperti
(1) Per il monitoraggio e la determinazione del valore degli immobili di proprietà di un fondo di investimento collettivo o nella proprietà di una società immobiliare in cui questo fondo ha una partecipazione, il comitato di esperti si basa sul prezzo di acquisto o sul più recente parere di un esperto o di un membro del comitato di esperti.

(2) Il Comitato di esperti può, in casi giustificati, raccomandare al gestore di un fondo di investimento collettivo di garantire la rivalutazione dell’immobile da parte di un esperto indipendente.

§ 271

Indipendenza di un membro del Comitato di esperti
Un membro del Comitato di esperti è considerato indipendente in relazione a un fondo di investimento collettivo che investe in immobili e partecipazioni in una società immobiliare se soddisfa analogamente le condizioni di cui alla Sezione 266 (2).

PARTE OTTAVA

FONDI PER INVESTITORI QUALIFICATI
TITOLO I

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 272

Investitore qualificato
(1) Una quota in un fondo di investitori qualificati può essere acquisita solo per contratto, e nel caso di un fondo fiduciario anche dal fondatore di un fondo di investitori qualificati o da una persona che aumenta per contratto il patrimonio di un fondo di investitori qualificati , nonché partner silenzioso di un fondo di investitori qualificati.

a) una persona di cui alla sezione 2a (1) della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali,

b) una persona di cui alla sezione 2a (2) della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali,

c) un gestore o una persona straniera comparabile per conto del fondo di investimento o del fondo di investimento estero che gestisce,

d) una società di previdenza per conto di un fondo partecipante o di un fondo trasformato che gestisce,

e) una persona che svolge un’attività ai sensi del § 2 lettera b),

f) una persona giuridica subordinata a un organo centrale dell’amministrazione statale,

g) una persona che, ai sensi della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali o della legge di un altro Stato membro, è considerata un cliente professionale in relazione agli investimenti in un dato fondo di investitori qualificati,

(h) una persona che ha dichiarato di essere a conoscenza dei rischi associati all’investimento in questo fondo di investitori qualificati, se è un detentore di quote, fondatore o membro di un altro fondo di investimento o fondo di investimento estero gestito dallo stesso manager come questo fondo e la cui amministrazione è svolta dallo stesso amministratore di questo fondo, e se corrisponde all’importo del deposito rimborsato o dell’investimento rimborsato in questi fondi, nonché i beni gestiti ai sensi del § 11 par. (c) se è gestito dallo stesso gestore di quel fondo, in totale un importo di almeno

1. 125000 EUR, o

2. CZK 1000000, se il gestore o l’amministratore di questo fondo di investitori qualificati, o una persona da lui autorizzata, conferma per iscritto che sulla base delle informazioni ottenute dalla persona investitrice, analogamente alla fornitura del servizio di investimento principale a cui si fa riferimento in § 4 par. d) o e) del Capital Market Business Act, ritiene ragionevolmente che questo investimento corrisponda al background finanziario, agli obiettivi di investimento e alla competenza ed esperienza nel campo degli investimenti della persona che investe, o

(i) una persona che ha dichiarato di essere a conoscenza dei rischi associati all’investimento in questo fondo di investitori qualificati e il cui importo del deposito versato o dell’investimento versato in questo fondo corrisponde a meno

1. 125000 EUR, o

2. CZK 1000000, se il gestore o l’amministratore di questo fondo di investitori qualificati, o una persona da lui autorizzata, conferma per iscritto che sulla base delle informazioni ottenute dalla persona investitrice, analogamente alla fornitura del servizio di investimento principale a cui si fa riferimento in § 4 par. d) o e) della legge sulle attività nel mercato dei capitali, ritiene ragionevolmente che questo investimento corrisponda al background finanziario, agli obiettivi di investimento e alla competenza ed esperienza nel campo degli investimenti della persona che investe.

(2) La persona di cui al paragrafo 1 è un investitore qualificato. La restrizione di cui al paragrafo 1 non si applica al gestore del fondo per investitori qualificati interessato e alle azioni di fondazione.

(3) Se qualcuno ha acquisito una quota in un fondo di investitori qualificati in violazione del paragrafo 1, o se qualcuno è diventato un fondatore o un partner silenzioso di un fondo di investitori qualificati o una persona che aumenta il patrimonio di un fondo di investitori qualificati per contratto, contrariamente al comma 1, tom.

(4) La dichiarazione di cui al comma 1 lett (h) e (i) devono essere redatte per iscritto e separatamente, non come parte delle condizioni che disciplinano il contratto tra le parti.

(5) È vietato che l’importo del deposito o dell’investimento scenda al di sotto dell’importo minimo di cui al paragrafo 1, lettera a), a seguito delle azioni di un investitore qualificato. h) o i). Ciò non pregiudica la possibilità per un investitore qualificato di cessare di essere un investitore qualificato di un fondo di investitori qualificati.

(6) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o di una persona con un interesse legittimo in essa, cancella il fondo degli investitori qualificati e ne ordina la liquidazione se non soddisfa la presunzione richiesta ai sensi del paragrafo 1.

§ 273

(1) Le disposizioni della Sezione 272, Paragrafi 1 e 6 non si applicano a un fondo di investitori qualificati, che sia un fondo di capitale di rischio qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, da un fondo per l’imprenditoria sociale qualificata ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o dal Fondo europeo per gli investimenti a lungo termine.

(2) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o della persona che ha un interesse legittimo in essa, cancella il fondo di investitori qualificati, che è un fondo di capitale di rischio qualificato ai sensi dell’articolo 3 lettera b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e ne dispone la liquidazione se il suo azionista, fondatore, socio o partner tacito e, nel caso di un trust, anche la persona che ha aumentato il proprio patrimonio per contratto, presunzione richiesta dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato. Prima della decisione, il tribunale del Fondo per investitori qualificati concederà un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

(3) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o della persona che ha un interesse legittimo in essa, cancella il fondo di investitori qualificati, che è un fondo qualificato di imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3 lettera (b) diritto dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei per l’imprenditoria sociale e ne dispone la liquidazione se il suo azionista, fondatore, azionista o partner tacito e, nel caso di un trust, anche la persona che ha aumentato il proprio patrimonio per contratto, la presunzione richiesta dalla Articolo 6 del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato. Il tribunale concede al Fondo per investitori qualificati un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento prima di prendere una decisione.

(4) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o di una persona con un interesse legittimo in essa, cancella il fondo di investitori qualificati, che è un fondo di investimento europeo a lungo termine, e ne ordina la liquidazione se il suo azionista, fondatore, partner o partner tacito fallisce. nel caso di un fondo fiduciario, anche il soggetto che ha aumentato il proprio patrimonio per contratto, la presunzione prevista dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Prima della decisione, il tribunale del Fondo per investitori qualificati concederà un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

§ 274

Depositi e investimenti
(1) Nessuno può essere liberato dall’obbligo di depositare l’oggetto del deposito o dall’obbligo di investire nell’importo minimo o nell’importo determinato dallo statuto del fondo di investitori qualificati; se ciò accade, non viene preso in considerazione.

(2) Prima di presentare una proposta per la registrazione di un fondo di investitori qualificati nel registro delle imprese o senza indebito ritardo dopo l’istituzione di un fondo di investitori qualificati, che ha la forma giuridica di un fondo fiduciario o di un fondo comune di investimento, almeno l’importo sarà rimborsato per ogni deposito o investimento.

§ 275

Adempimento parziale dell’obbligo di deposito
(1) Se così stabilito dallo statuto del fondo di investitori qualificati, il partner deve adempiere in parte all’obbligo di deposito.

(2) L’ obbligo di deposito di cui al paragrafo 1 deve essere adempiuto entro il periodo e nella misura stabiliti dall’organo statutario nell’invito scritto.

(3) L’invito deve essere notificato al partner almeno 10 giorni lavorativi prima del giorno in cui la parte rilevante del deposito diventa esigibile.

(4) Un azionista moroso con l’adempimento dell’obbligo di deposito di cui al comma 1 non può, oltre alle conseguenze legate al ritardo dell’azionista nell’adempimento dell’obbligo di deposito, la legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative , a meno che il contratto di società non disponga diversamente, ha l’obbligo di rimborsare alla società eventuali benefici pecuniari da essa ricevuti.

(5) La sezione 150 (1) e la sezione 344 (1) della legge che regola i rapporti legali delle società commerciali e delle cooperative non si applicano al fondo di investitori qualificati.

§ 276

Remunerazione di un membro dell’organo statutario e rimborso delle spese necessarie di un membro dell’organo statutario o di un partner
(1) Oltre al diritto al rimborso delle spese ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici di società e cooperative, che l’organo statutario o il suo membro o partner ha, se si tratta di spese sostenute per organizzare gli affari del fondo e che potrebbe ragionevolmente ritenga necessario, il membro ha organo statutario del fondo di investitori qualificati il ​​diritto alla remunerazione.

(2) Lo statuto del fondo di investitori qualificati contiene anche

a) il metodo per determinare la remunerazione di un membro dell’organo statutario di tale fondo e le condizioni e l’entità del pagamento della remunerazione dalle attività del fondo, nonché se gli anticipi sulla sua remunerazione possano essere versati a un membro della corpo di quel fondo, anche di nuovo;

b) il metodo per determinare le spese sostenute da un membro dell’organo statutario o un membro del fondo per organizzare gli affari del fondo che avrebbe potuto ragionevolmente ritenere necessari, il loro importo massimo consentito e le condizioni e l’entità del rimborso di tali spese dal patrimonio del fondo; all’istituto o a un membro del fondo per pagare anticipi su tali spese, anche di nuovo.

(3) L’organo più elevato del fondo per investitori qualificati può, a seconda delle circostanze, aumentare o diminuire di conseguenza la remunerazione di un membro dell’organo statutario di questo fondo. Il motivo della riduzione del compenso è, in particolare, il fatto che tale membro dell’organo statutario ha violato uno dei suoi doveri.

§ 277

Modifiche allo statuto
(1) A meno che gli azionisti del fondo di investitori qualificati non convengano diversamente nello statuto, o qualcos’altro derivi dalla presente legge, il consenso di tutti i partner che sono membri dell’organo statutario o dell’organo statutario del gestore è sufficiente per modificalo. Tuttavia, se la modifica del contratto di partnership deve influire negativamente sul diritto del partner, è necessario anche il consenso del partner la cui legge è stata violata per modificarlo.

(2) Il contratto di partnership può anche essere modificato mediante azione unilaterale dell’organo statutario del manager, se così previsto dalla presente legge e, a meno che il contratto di partnership non lo escluda, se il cambiamento è causato direttamente da un cambiamento nella legislazione, correzione errori o regolamenti scritti o tipografici dal contenuto del contratto di partnership.

§ 278

Il diritto di rifiutare di fornire informazioni
(1) Il diritto di un detentore di quote o partner di prendere visione di tutti i documenti del fondo di investitori qualificati e di controllare le informazioni in essi contenute può essere rifiutato in tutto o in parte solo se

a) se la fornitura di informazioni potrebbe arrecare danno al fondo di investitori qualificati o persone in cui investe questo fondo,

b) nel caso di informazioni privilegiate o informazioni classificate ai sensi di un’altra normativa di legge,

c) se le informazioni fanno parte del segreto commerciale di un fondo di investitori qualificati,

(d) laddove la divulgazione creerebbe responsabilità penale o amministrativa da parte del suo gestore, depositario, sponsor principale o fondo di investitori qualificati; o

e) se le informazioni richieste sono disponibili al pubblico.

(2) In caso di controversia, il tribunale, o un arbitro o un tribunale arbitrale permanente specificato nello statuto decide su proposta del partner o dell’azionista in merito all’obbligo di fornire le informazioni. Non si tiene conto del diritto esercitato dinanzi a un tribunale, arbitro o tribunale arbitrale permanente dopo 1 mese dalla data di rifiuto di fornire informazioni.

§ 279

Divieto di concorrenza e altre pratiche vietate
(1) La persona principale del gestore del fondo di investitori qualificati non può

a) senza il consenso dei soci o dell’organo di vigilanza del gestore, per condurre affari nell’ambito dell’attività di questo fondo, né a beneficio di altre persone, né per mediare le operazioni del fondo per conto di terzi,

b) senza il consenso degli azionisti o dell’organo di vigilanza del gestore, acquisire o aumentare una quota diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che ha emesso i titoli o valori contabili in cui investe il fondo o persone in cui investe il fondo,

(c) utilizzare le informazioni sull’opportunità di investimento che ritiene appropriate per l’investimento di quel fondo, in modo che, sulla base di tali informazioni, prima che venga effettuato il relativo investimento del fondo, per proprio conto o per conto di un altro persona

1. ha acquisito o ceduto la cosa a cui si riferisce l’opportunità di investimento, o acquisita o ceduta un’altra cosa il cui valore si riferisce all’oggetto a cui si riferisce l’opportunità di investimento, o

2. raccomandare direttamente o indirettamente a un’altra persona di acquistare o cedere l’oggetto a cui si riferisce l’opportunità di investimento o un’altra cosa il cui valore si riferisce all’oggetto a cui si riferisce l’opportunità di investimento, e

d) senza il permesso dei soci o dell’organo di vigilanza del gestore di accettare un prestito o di contrarre prestiti da questo fondo o di fornire un prestito o un prestito per conto del fondo a una persona che forma un gruppo con un membro dell’organo statutario di il dirigente o vicino a un membro dell’organo statutario.

(2) Se il gestore di un gestore di fondi di un investitore qualificato viene a sapere che la persona con cui è costituito il gruppo o una persona a lui vicina ha agito legalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 1, informa i soci o l’organo di vigilanza di questo manager senza indebito ritardo.

(3) Il contratto di partnership può vietare la concorrenza ai sensi del comma 1 lettera a), b) ed). Per l’autorizzazione ai sensi del comma 1 lett a) o di modificare un accordo di partenariato che stabilisce la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a). a) disciplina diversamente, è richiesta la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti dei soci.

Capitale del fondo di un fondo di investitori qualificati
§ 280

Il capitale del fondo del fondo di investitori qualificati deve raggiungere almeno l’importo corrispondente a 1.250.000 EUR entro 12 mesi dalla data di costituzione del fondo di investimento, a meno che non si tratti di un caso ai sensi della Sezione 281.

§ 281

Capitale del fondo di un fondo di investitori qualificati che, secondo il suo statuto, investe più del 90% del valore del patrimonio del fondo in titoli o titoli contabili rappresentativi di una quota di una società o altra persona giuridica, partecipazione in società o altro persone giuridiche o diritti di proprietà intellettuale, deve, entro il termine stabilito dallo statuto e, se del caso, la sua forma giuridica, anche nell’atto costitutivo, raggiungere almeno 1 000 000 EUR.

§ 282

(1) Se l’importo medio del capitale del fondo del fondo di investitori qualificati per gli ultimi 6 mesi non raggiunge gli importi specificati nel § 280 o 281, il suo gestore deve senza indebito ritardo adottare misure correttive efficaci o decidere sulla liquidazione di il fondo per investitori qualificati.

(2) Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o di una persona con un interesse legittimo, cancella il fondo di investitori qualificati con personalità giuridica e ne ordina la liquidazione se il capitale del fondo del fondo di investitori qualificati non arriva a almeno gli importi specificati nel § 280 o 281. Il tribunale del fondo degli investitori qualificati deve concedere un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

§ 283

Diritto di prelazione in caso di esecuzione forzata
(1) Nel caso di ordinare l’esecuzione di una decisione vendendo un certificato di quota, un certificato di investimento, un certificato principale, una quota di capitale, azionista di una società a responsabilità limitata, una società in accomandita semplice o una società europea o una quota cooperativa o nel caso di emettere un ordine di esecuzione per la vendita di questo prezioso altri azionisti che possiedono lo stesso tipo di quota, o soci che possiedono lo stesso tipo di certificato di investimento, certificato principale o azione che non è un’azione di fondazione o lo stesso tipo di azione, hanno un diritto di prelazione sui titoli, titoli contabili o azioni che sono oggetto di esecuzione di una decisione o di un ordine di esecuzione.

(2) Nel caso di un ordine per l’esecuzione di una decisione mediante vendita della quota di fondazione o nel caso di emissione di un ordine di esecuzione per la vendita della quota di fondazione, i proprietari delle azioni di fondazione hanno un diritto di prelazione ai sensi del § 160.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano solo al fondo di investitori qualificati, salvo diversa disposizione di legge.

§ 283a

Per un fondo di investitori qualificati, si applicano mutatis mutandis i § 212 al § 214. Laddove queste disposizioni richiedano la pubblicazione sul sito web del Fondo, saranno sufficienti altre comunicazioni agli investitori.

TITOLO II

TECNICHE DI INVESTIMENTO E GESTIONE
§ 284

(1) Il gestore di un fondo di investitori qualificati nella gestione di questo fondo deve stabilire nello statuto di questo fondo e mantenere e applicare

a) le regole per la composizione dell’attivo, consistenti nel definire gli elementi che possono essere acquisiti nell’attivo di questo fondo ei limiti di investimento da osservare in relazione a tali elementi, inclusi, ove applicabili, i limiti di investimento nella copia della composizione dell’indice,

b) le regole per l’accettazione di un prestito o l’assunzione di prestiti per conto di questo fondo,

(c) le regole per l’utilizzo delle attività di questo fondo per fornire un prestito, un prestito o una donazione, per garantire il debito di un’altra persona o per rimborsare un debito non correlato alla gestione di quel fondo, incluso se le attività di questo fondo possono essere utilizzate per fornire un prestito o un prestito che non è correlato alla sua gestione e se le attività di questo fondo possono essere utilizzate per fare un regalo, per garantire il debito di un’altra persona o per pagare un debito che non è correlato alla sua gestione,

(d) le regole per la conclusione di contratti per la vendita di articoli per conto del Fondo che il Fondo non possiede o che è stato abbandonato da tempo, inclusa la possibilità di stipulare contratti per la vendita di articoli non di proprietà del Fondo per conto del Fondo. o che ha lasciato per un po ‘,

e) tecniche per la gestione di questo fondo,

f) regole per l’utilizzo di tecniche per la gestione di questo fondo, comprese le regole per la negoziazione di contratti di riacquisto utilizzando le attività di questo fondo e regole per investire in relazione a contratti di riacquisto concordati,

g) regole per la riduzione del rischio derivante dall’utilizzo di derivati ​​e, se utilizza la leva finanziaria, anche limiti al grado di utilizzo della leva finanziaria,

(h) le regole per il calcolo dell’esposizione totale di quel fondo mediante il metodo della passività, il metodo del valore patrimoniale lordo, il metodo del valore a rischio, distinguendo in base al valore del rischio assoluto e al modello del valore del rischio relativo, o un’altra misurazione avanzata del rischio metodo; e

i) i limiti di esposizione totale nel caso dei metodi di cui alla lettera h).

(2) Il Governo può, mediante regolamento, fissare requisiti qualitativi per le regole di cui al paragrafo 1 lettera. da a) ad) e da f) ad h), tecniche di cui al comma 1 lettera e) e i limiti di esposizione totale di cui al paragrafo 1, lettera e). e).

(3) La sezione 265 si applica mutatis mutandis agli investimenti in beni immobili con un fondo di investitori qualificati.

(4) È contrario alla presente legge se il gestore del fondo di investitori qualificati non introduce, mantiene o applica regole, tecniche o limiti come previsto dalla presente legge o da un regolamento governativo che disciplina l’investimento dei fondi di investimento e le tecniche per la loro gestione.

§ 285

(1) Se, indipendentemente dalla volontà del gestore del fondo di investitori qualificati, la conformità della composizione del patrimonio di questo fondo con le regole per la composizione del patrimonio di questo fondo non è rispettata, il gestore del fondo deve ripristinare la conformità della composizione di questo fondo a queste regole senza indebito ritardo; nel fare ciò, tiene conto degli interessi dei detentori di quote, dei membri o dei membri del fondo.

(2) In relazione all’esercizio del diritto di prelazione di sottoscrizione di titoli di investimento o strumenti del mercato monetario detenuti da un fondo di investitori qualificati nel proprio patrimonio, la composizione del patrimonio del fondo potrebbe non essere conforme alle regole per il patrimonio del fondo ; tuttavia, il gestore di quel fondo deve ripristinare, senza indebito ritardo dopo l’esercizio di tale diritto di prelazione, il rispetto della composizione del patrimonio di quel fondo.

§ 286
annullato

§ 287

Il gestore di un fondo di investitori qualificati o di un comparabile fondo di investimento estero autorizzato a superare il limite determinante, se utilizza la leva finanziaria, deve certificare alla Banca nazionale ceca, su sua richiesta, l’adeguatezza dei limiti che ha fissato per il grado di leva finanziaria e come garantire la conformità.

TITOLO III

DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI
Parte 1

Statuto
§ 288

Lo Statuto del Fondo per investitori qualificati è un documento che contiene la strategia di investimento del Fondo per investitori qualificati, una descrizione dei rischi associati all’investimento di questo fondo e altre informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento.

§ 289

Le informazioni fornite nello Statuto degli Investitori Qualificati devono essere continuamente aggiornate.

Parte 2

Rapporto annuale
§ 290

(1) L’ amministratore di un fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, deve preparare una relazione annuale di questo fondo entro 4 mesi dalla fine del periodo contabile.

(2) L’ amministratore di un fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, fornisce a ciascun azionista o azionista l’ultima relazione annuale preparata di questo fondo in forma cartacea, se l’azionista o l’azionista lo richiede .

(3) I paragrafi 1 e 2 e § 291 non si applicano all’amministratore di un fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante e per il quale la relazione annuale è pubblicata ai sensi della legge che disciplina le attività sul mercato dei capitali. Nel suo caso, è sufficiente che fornisca a ciascun investitore, su sua richiesta, le informazioni richieste ai sensi del § 291, che non sono incluse nella relazione annuale di questo fondo. Questi dati possono essere forniti separatamente o in aggiunta alla relazione annuale.

§ 291

Requisiti speciali della relazione annuale
(1) Per la relazione annuale del fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante con § 234 par. a), b) ej) e § 234 par.2 e 5 si applicano mutatis mutandis.

(2) L’ articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, si applica mutatis mutandis alla relazione annuale di un fondo di investitori qualificati il ​​cui gestore non ha il diritto di superare il limite pertinente .

(3) Il decreto della Banca nazionale ceca stabilisce i requisiti per il contenuto della relazione annuale nell’ambito del paragrafo 1 nella misura in cui non è direttamente applicabile il diritto dell’Unione europea che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) .

§ 292

Relazione del revisore
Il revisore è tenuto a commentare la conformità della relazione annuale degli investitori qualificati al bilancio.

Parte 3

Informare gli investitori del fondo di investitori qualificati
§ 293

(1) La Sezione 241 si applica mutatis mutandis all’offerta di investimenti in un fondo di investitori qualificati o in un comparabile fondo di investimento estero, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante.

(2) L’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, si applica mutatis mutandis all’offerta di investimenti in un fondo di investitori qualificati o in un comparabile fondo di investimento estero il cui gestore è non ha diritto a superare il limite pertinente.

(3) I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere disponibili almeno in ceco, slovacco o inglese.

PARTE NONA

OFFRIRE INVESTIMENTI
TITOLO I

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 294

Offrire investimenti
(1) L’ offerta di investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero è

a) l’ offerta di certificati di quote o di titoli comparabili o di valori contabili emessi ai sensi della legge di uno Stato estero o di titoli di partecipazione emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero, o

(b) offrire un’altra opportunità per diventare un detentore di quote, una società prevista, un fondatore, un partner o un partner silenzioso di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero o, nel caso di un trust o di un’istituzione analoga, una persona che aumenta il patrimonio del fondo per contratto.

(2) L’ offerta di investimenti ai sensi del paragrafo 1 includerà anche l’offerta di investimenti relativi a un comparto di un fondo di investimento o una struttura comparabile di un fondo di investimento estero. Le disposizioni che disciplinano l’offerta di investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero si applicheranno mutatis mutandis all’offerta di investimenti relativi al suo comparto o ad un’installazione analoga.

§ 295

Decisione dell’investitore di propria iniziativa
Un’offerta di investimento ai sensi della Sezione 294 (1) non si applica se l’investitore decide di acquistare un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero o se diventa in altro modo un azionista, designato, fondatore, partner o partner silenzioso di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero o, nel caso di un fondo fiduciario o di un’istituzione analoga, anche da una persona che aumenta per contratto il patrimonio di tale fondo, di propria iniziativa.

§ 295a

Offrire pubblicamente e in altro modo che pubblicamente
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero possono essere offerti al pubblico nella Repubblica Ceca solo alle condizioni stabilite dalla presente legge e solo se questo fondo è iscritto nel relativo elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca; ciò non influisce sul § 305 par.1.

(2) Gli investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero nella Repubblica Ceca possono essere offerti a coloro che non sono investitori qualificati, diversi dal collocamento pubblico, solo se tali investimenti nella Repubblica Ceca possono essere offerti pubblicamente o il numero di tali persone non supera le 20 persone.

§ 296

Offerta di investimenti in fondi di investitori qualificati e in fondi di investimento esteri comparabili
Gli investimenti in un fondo di investitori qualificati o in un comparabile fondo di investimento estero possono essere offerti al pubblico nella Repubblica Ceca da un detentore di quote, intenzionato, fondatore, partner o partner tacito di questo fondo o, nel caso di un trust o struttura comparabile, da parte di una persona che aumenta il patrimonio del fondo per contratto, solo un investitore qualificato può resistere; questo deve essere esplicitamente dichiarato nell’offerta pubblica.

§ 297

Offerta di investimenti in fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale possono essere offerti al pubblico nella Repubblica Ceca a investitori non qualificati solo se il gestore del fondo ha il diritto di superare il limite pertinente sulla base di un permesso concesso dal Banca nazionale ceca o sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) , l’obbligo di cui al § 306 (1 ) è soddisfatto e la Banca Nazionale Ceca emette una decisione ai sensi del paragrafo 3. La Sezione 306 (1) si applica mutatis mutandis in questo caso alla Sezione 306 (2).

(2) Se il gestore del fondo ai sensi del paragrafo 1 non ha il diritto di superare il limite determinante, o se la Banca nazionale ceca non ha deciso ai sensi del paragrafo 3, § 296 si applica mutatis mutandis all’offerta di investimenti ai sensi del paragrafo 1.

(3) La Banca nazionale ceca deciderà sul fatto che un fondo di investimento estero è paragonabile a un fondo speciale entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti.

(4) Una domanda ai sensi del paragrafo 3 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 298

Relazione con il diritto dell’Unione europea
(1) Offerta di investimenti in un fondo di venture capital qualificato di cui all’articolo 3, lettera a) b) Il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, definisce il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi di capitale di rischio europei 7 ) .

(2) Offerta di investimenti in un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, definisce il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei per l’imprenditoria sociale 9 ) .

(3) L’ offerta di investimenti nel fondo di investimento europeo a lungo termine è definita dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina i fondi di investimento europei a lungo termine 18 ) .

§ 299

Un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine è uno Stato membro gestito da un gestore autorizzato a superare un limite determinante domiciliato in tale Stato membro è considerato un fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine è non Stato membro se, in base al suo statuto o documento analogo

a) investe almeno l’85% del valore delle proprie attività in un fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine non è uno Stato membro,

b) investe almeno l’85% del valore delle proprie attività in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero non gestito da un gestore stabilito in uno Stato membro,

c) investe almeno l’85% del valore delle proprie attività in più di un fondo di investimento estero di cui alle lettere a) ob) o in fondi di investimento di cui alla lettera b) che condividono la stessa strategia di investimento; o

(d) può avere un’esposizione fino all’85% delle sue attività in relazione a un fondo di investimento estero di cui alle lettere (a) o (b) o un fondo di investimento di cui alla lettera (b) o in relazione a diversi tali fondi hanno la stessa strategia di investimento.

TITOLO II

OFFERTA DI INVESTIMENTI IN UN FONDO DI INVESTIMENTO O IN UN FONDO DI INVESTIMENTO ESTERO CHE LO STATO DI ORIGINE È UNO STATO MEMBRO
Parte 1

Nel caso di un dirigente il cui Stato membro di origine è uno Stato membro
Sezione 1

Offerta pubblica di investimenti in un fondo standard o in un comparabile fondo di investimento estero
§ 300

Offerta pubblica di investimenti in un fondo standard nella Repubblica Ceca
(1) Gli investimenti in un fondo standard possono essere offerti al pubblico nella Repubblica Ceca se questo fondo è registrato nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 a) o b).

(2) È vietato offrire pubblicamente investimenti in un fondo standard nella Repubblica ceca a meno che non sia gestito da una persona autorizzata dalla Banca nazionale ceca che la autorizza a gestire fondi standard o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che la autorizza a gestire fondi di investimento paragonabili a un fondo standard.

Offerta pubblica di investimenti in un fondo standard in un altro Stato membro
§ 301

(1) Gli investimenti in un fondo standard possono essere offerti pubblicamente in un altro Stato membro dal giorno in cui il gestore di questo fondo riceve una notifica dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 303 (3).

(2) Se gli investimenti in un fondo standard sono offerti pubblicamente in un altro Stato membro, la divulgazione delle informazioni chiave in tale Stato membro deve essere pubblicata e fornita alle stesse condizioni della Repubblica ceca. Non sono consentite modifiche al documento contenente le informazioni chiave diverse dalla traduzione o dalle sue aggiunte. Le disposizioni della Sezione 229 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 302

(1) Se gli investimenti in un fondo standard devono essere offerti al pubblico in un altro Stato membro, il gestore di questo fondo ne informa preventivamente la Banca nazionale ceca. La notifica di cui alla prima frase è inviata alla Banca nazionale ceca in lingua inglese.

(2) I dettagli della notifica di cui al paragrafo 1 sono definiti nell’articolo 1 e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione.

(3) Il gestore del fondo standard interessato deve allegare una traduzione alla notifica ai sensi del paragrafo 1

a) comunicazione corrente delle informazioni chiave di questo fondo,

b) l’ attuale statuto di questo fondo,

(c) le attuali relazioni annuali del Fondo; e

d) ove applicabile, l’attuale relazione semestrale di tale fondo, se redatta successivamente alla predisposizione dell’attuale relazione annuale ai sensi della lettera c).

(4) Comunicazione ai sensi del comma 3 lett a) deve essere accompagnato da una traduzione in una lingua in cui possono essere presentati documenti all’autorità di controllo di un altro Stato membro in cui gli investimenti devono essere offerti al pubblico.

(5) Documenti ai sensi del comma 3 lett da (b) ad (d) possono, a discrezione del gestore del fondo standard interessato, essere accompagnati da a

a) la lingua in cui i documenti possono essere presentati all’autorità di controllo di un altro Stato membro in cui l’investimento deve essere offerto al pubblico; o

b) lingua inglese.

(6) A discrezione del gestore del fondo standard interessato, la traduzione può essere certificata ufficialmente in conformità ai paragrafi 4 e 5. Il gestore del fondo standard interessato è responsabile dell’accuratezza e della completezza della traduzione di cui ai paragrafi 4 e 5.

§ 303

(1) La Banca nazionale ceca verificherà se la notifica e i suoi allegati ai sensi della Sezione 302 hanno i requisiti prescritti e non soffrono di altri difetti.

(2) La Banca nazionale ceca deve, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della notifica e degli allegati ai sensi del § 302, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti, inviare all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in cui gli investimenti devono essere ai sensi del § 301 par. offerti pubblicamente,

a) il presente avviso e i suoi allegati; e

b) conferma in inglese che il fondo standard in questione soddisfa i requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle norme sugli investimenti collettivi ( 4 ) ; I dettagli di questo certificato sono definiti nell’articolo 2 e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione.

(3) La Banca nazionale ceca notifica senza indebito ritardo al gestore del fondo standard interessato di aver inviato la notifica, i suoi allegati e la conferma ai sensi del paragrafo 2.

(4) Di seguito, gli articoli da 3 a 5 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione definiscono la procedura della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 2.

§ 304

(1) Se gli investimenti in un fondo standard sono offerti al pubblico in un altro Stato membro, devono essere fornite e pubblicate informazioni aggiornate agli investitori in tale altro Stato membro.

a) comunicazione delle informazioni chiave di questo fondo, nonché delle sue modifiche,

b) lo statuto di questo fondo, nonché i suoi emendamenti,

c) la relazione annuale di questo fondo, nonché i suoi emendamenti,

(d) la relazione semestrale del fondo standard e le sue modifiche; e

(e) i dettagli degli importi per i quali le quote e le azioni di investimento emesse da quel fondo sono emesse e rimborsate.

(2) Documenti ai sensi del comma 1 lett da a) ad), nonché le loro modifiche e le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). e) in un altro Stato membro in cui gli investimenti in un fondo standard sono offerti pubblicamente, sono forniti e comunicati agli investitori allo stesso modo di documenti e indicazioni comparabili relativi a un fondo di investimento estero comparabile a un fondo standard ai sensi della legge di tale altro membro Stato sono forniti e comunicati agli investitori.

(3) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett a), nonché le relative modifiche, devono essere forniti agli investitori in un altro Stato membro in cui gli investimenti in un fondo standard sono offerti al pubblico e pubblicati con una traduzione in una lingua in cui i documenti dell’autorità di vigilanza dell’altro membro Lo Stato può essere presentato.

(4) Documenti ai sensi del comma 1 lett da b) ad), nonché le loro modifiche, ed i dati di cui al comma 1, lettera a). e) in un altro Stato membro in cui gli investimenti in un fondo standard sono offerti pubblicamente, sono forniti agli investitori e pubblicati con una traduzione in

a) la lingua in cui i documenti possono essere presentati all’autorità di controllo di tale altro Stato membro; o

b) lingua inglese.

(5) La frequenza di pubblicazione dei dati ai sensi del comma 1 lett e) è regolato dalla legge ceca.

Offerta pubblica di investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard nella Repubblica Ceca
§ 305

(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca dal giorno in cui il gestore del fondo riceve una notifica dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che è lo stato di origine di questo fondo comparabile a la Banca nazionale ceca ai sensi del § 303 paragrafo 3. La Banca nazionale ceca inserirà un fondo di investimento estero nell’elenco ai sensi della lettera § 597 d) senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine di questo fondo documenti comparabili ai documenti ai sensi della Sezione 303 (2).

(2) È vietato offrire pubblicamente nella Repubblica Ceca investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, a meno che non sia gestito da una persona autorizzata dalla Banca nazionale ceca che la autorizza a gestire fondi standard o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro autorizzandola a gestire fondi di investimento esteri comparabili a fondi standard.

§ 306

(1) Se gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard sono offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca, devono essere in accordo con una banca, una banca estera con una filiale nella Repubblica Ceca, un commerciante di valori mobiliari o una persona di cui al § 24 paragrafo § 28 paragrafo 6 della legge che regola gli affari sul mercato dei capitali

a) riacquisto di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo nella Repubblica ceca,

b) distribuzione e pagamento di quote di profitto e altri proventi dalle attività di questo fondo nella Repubblica ceca,

c) il pagamento di una quota di regolamento e la distribuzione e il pagamento di altri benefici monetari nella Repubblica Ceca in caso di liquidazione di questo fondo, e

d) pubblicazione di documenti e dati relativi a questo fondo nella Repubblica Ceca.

(2) L’obbligo di cui al paragrafo 1 deve essere adempiuto anche dopo che gli investimenti di cui al paragrafo 1 hanno cessato di essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca, fino al regolamento delle passività nei confronti dei proprietari di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo che hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica Ceca.

(3) Nel caso di fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo standard, ai quali non è connesso il diritto dei possessori di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo di riacquistare per conto di questo fondo, comma 1 lettera a) si applicano mutatis mutandis.

§ 307

(1) Se gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard sono offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca, gli investitori domiciliati o residenti nella Repubblica Ceca in relazione a questo fondo devono essere forniti e pubblicate le informazioni aggiornate sul sito web del fondo.

a) un documento comparabile alla comunicazione delle informazioni chiave del fondo standard, nonché delle sue modifiche,

b) un documento comparabile allo statuto del fondo standard, nonché le sue modifiche,

c) un documento comparabile alla relazione annuale del fondo standard, nonché le sue modifiche,

(d) un documento comparabile alla relazione semestrale del fondo standard, nonché eventuali modifiche allo stesso; e

e) informazioni sugli importi per i quali vengono emessi e rimborsati titoli e titoli contabili emessi da questo fondo.

(2) Per l’obbligo di cui al paragrafo 1, il § 306 paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

(3) Documenti ai sensi del comma 1 lett da a) ad), nonché le loro modifiche e le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). e) sono forniti e pubblicati agli investitori nella Repubblica Ceca allo stesso modo di documenti e dati comparabili relativi a un fondo standard ai sensi della presente legge, ai sensi della presente legge o ai sensi di un regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina le informazioni chiave per gli investitori attua le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano il coordinamento delle norme nel settore degli investimenti collettivi 11 ) .

(4) Il documento di cui al comma 1 lett a), così come le sue modifiche, possono essere fornite agli investitori nella Repubblica Ceca o pubblicate con una traduzione in

(a) la lingua ceca, o

b) la lingua il cui uso per questi scopi sarà determinata dalla Banca nazionale ceca con decreto.

(5) Documenti ai sensi del comma 1 lett da b) ad), nonché le loro modifiche, ed i dati di cui al comma 1, lettera a). (e) può essere fornito agli investitori o pubblicato con una traduzione in

a) la lingua ceca,

b) la lingua il cui uso per questi scopi è specificato dalla Banca nazionale ceca in un decreto, o

c) lingua inglese.

(6) La frequenza di pubblicazione dei dati ai sensi del comma 1 lett e) è regolato dalla legge dello Stato di origine di tale fondo.

§ 308

Offerta pubblica di investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard gestito da una società di investimento in un altro Stato membro
Gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard possono essere offerti al pubblico in un altro Stato membro a partire dalla data in cui la società di investimento che gestisce il fondo riceve la notifica dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine del fondo all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro., Ha inviato la notifica, i suoi allegati e la conferma comparabile alla notifica, i suoi allegati e la conferma ai sensi del § 303 paragrafo 2.

Sezione 2

Offerta di investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine è uno Stato membro
§ 309

Nel caso di un manager domiciliato nella Repubblica Ceca avente diritto a superare il limite determinante, se si tratta di un’offerta nella Repubblica Ceca
Gli investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato di origine è lo Stato membro che gestisce un gestore domiciliato nella Repubblica Ceca autorizzato a superare il limite determinante possono essere offerti nella Repubblica Ceca a partire dalla data in cui questo fondo è registrato nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 597. Nel caso di un fondo di investimento estero, il § 312 paragrafo 2 deve essere applicato analogamente al contenuto della domanda di iscrizione nell’elenco.

§ 310

Nel caso di un manager non autorizzato, superare il limite determinante, se si tratta di un’offerta pubblica nella Repubblica Ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investitori qualificati o in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati il ​​cui Stato di origine è uno Stato membro gestito da un gestore domiciliato nella Repubblica Ceca non autorizzato a superare il limite determinante possono essere offerto pubblicamente nella Repubblica Ceca a partire dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 a), b), c) od).

(2) Investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati il ​​cui Stato di origine è un altro Stato membro gestito da un gestore che non è autorizzato dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro a superare il limite applicabile, domiciliato in un altro Stato membro, può essere offerto pubblicamente nella Repubblica ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco gestito dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 d).

Nel caso di un manager stabilito nella Repubblica ceca autorizzato a superare il limite determinante, se l’offerta è in un altro Stato membro
§ 311

Gli investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato di origine è uno Stato membro gestito da un gestore domiciliato nella Repubblica ceca autorizzato a superare il limite determinante possono essere offerti in un altro Stato membro alle persone indicate nel § 2a (1). o 2 del Capital Market Act e le persone che, ai sensi del Capital Market Act o della legge di un altro Stato membro, sono considerati clienti professionali in relazione agli investimenti in quel fondo a partire dalla data in cui il gestore del fondo riceve la comunicazione della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 313 par.3.

§ 312

(1) Se gli investimenti devono essere offerti in un altro Stato membro ai sensi della Sezione 311, il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero interessato deve informare in anticipo la Banca nazionale ceca. Le notifiche ai sensi della prima frase e degli allegati alla presente notifica devono essere inviate alla Banca nazionale ceca in inglese o con una traduzione in inglese.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere, o deve essere allegata a,

a) un piano aziendale in relazione a tale offerta, che comprende le informazioni necessarie per identificare il fondo di investimento o il fondo di investimento estero interessato e le informazioni necessarie per identificare lo Stato membro di origine di tale fondo;

b) lo statuto o un documento analogo o, se del caso, il contratto di partnership del fondo di investimento o del fondo di investimento estero interessato,

c) dati necessari per identificare il depositario del fondo di investimento o del fondo di investimento estero interessato,

d) i dati sul fondo di investimento o sul fondo di investimento estero in questione, forniti agli investitori, o una descrizione di tali dati, nel caso dei dati di cui alla Sezione 241 o alla Sezione 293 (1),

(e) nel caso di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero che, in base al suo statuto o documento analogo, investe almeno l’85% del valore delle sue attività in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero, o in più fondi di investimento o fondi di investimento esteri che hanno mutua la stessa strategia di investimento o possono avere un’esposizione fino all’85% del valore delle proprie attività a un singolo fondo di investimento o fondo di investimento estero oa più fondi di investimento o fondi di investimento esteri che hanno la stessa strategia di investimento , un’indicazione del paese di origine dei fondi in cui investe o verso il quale ha tale esposizione,

f) dati necessari per identificare lo Stato membro in cui devono essere offerti gli investimenti ai sensi del § 311, e

g) se gli investimenti devono essere offerti solo alle persone di cui alla Sezione 2a (1) o (2) del Capital Market Business Act e alle persone che sono considerate ai sensi del Capital Market Business Act o della legge di un altro Stato membro in relazione agli investimenti nel mercato dei capitali, informazioni sulle misure per garantire il rispetto di tale restrizione, anche se tali investimenti devono essere offerti tramite un’altra persona in tale altro Stato membro, in conformità con la legislazione di tale altro Stato membro.

§ 313

(1) La Banca nazionale ceca verificherà se la notifica ei suoi allegati ai sensi della Sezione 312 hanno i requisiti prescritti e non soffrono di altri difetti.

(2) La Banca nazionale ceca deve, entro 20 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della notifica e degli allegati ai sensi della Sezione 312, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti, inviare all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in cui gli investimenti devono essere offerti ai sensi della Sezione 311,

a) il presente avviso e i suoi allegati; e

(b) conferma in inglese che il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero in questione dispone di un’autorizzazione che lo autorizza a superare il limite pertinente ea gestire fondi di investimento e fondi di investimento esteri con una determinata strategia di investimento.

(3) La Banca nazionale ceca notifica senza indebito ritardo al gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero interessato di aver inviato la notifica, i suoi allegati e la conferma ai sensi del paragrafo 2.

§ 314

(1) Se gli investimenti ai sensi della Sezione 311 sono offerti in un altro Stato membro, il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero interessato deve richiedere alla Banca nazionale ceca di concedere il consenso a qualsiasi modifica sostanziale dei fatti specificati nella notifica o nei suoi allegati ai sensi della Sezione 312. la data in cui avrà luogo tale modifica. Qualora, per un ostacolo sorto indipendentemente dalla sua volontà, il dirigente non sia in grado di rispettare il termine di cui al primo periodo, dovrà richiedere il consenso alla modifica senza indebito ritardo dopo che l’ostacolo ha cessato di esistere.

(2) Nella procedura di richiesta ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca può decidere di non approvare l’attuazione della modifica solo se l’attuazione di questa modifica significherebbe che il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero cessa di adempiere agli obblighi imposto al gestore legittimato a superare il limite determinante. la presente legge, sulla base della presente legge o di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile, che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) .

(3) Se la Banca nazionale ceca decide di non acconsentire alla modifica, il gestore non può apportare la modifica e, se è già stata effettuata, deve ripristinare i fatti indicati nella notifica o nei suoi allegati ai sensi della Sezione 312 senza indebito ritardo . Se il gestore non adempie all’obbligo di cui alla prima frase, è vietata l’ulteriore offerta di investimenti ai sensi della Sezione 311.

(4) Se la Banca nazionale ceca accetta di apportare una modifica, informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in cui questi investimenti sono offerti ai sensi della Sezione 311.

(5) La domanda di consenso ai sensi del paragrafo 1 deve contenere dati e documenti comprovanti che l’attuazione di tale modifica non comporterà che il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero cessi di adempiere agli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il determinante limite dalla presente legge, dalla presente legge o dalla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) .

(6) Una domanda ai sensi del paragrafo 5 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 315

Nel caso di un manager stabilito in un altro Stato membro autorizzato a superare il limite determinante, in caso di offerta nella Repubblica ceca
(1)Gli investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato di origine è uno Stato membro gestito da un gestore domiciliato in un altro Stato membro autorizzato a superare il limite pertinente possono essere offerti nella Repubblica Ceca alle persone indicate nel § 2a (1). o 2 del Capital Market Act e le persone che, ai sensi del Capital Market Act, sono considerati clienti professionali in relazione all’investimento nel fondo dalla data in cui il gestore del fondo riceve la notifica da l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro., in cui ha la sua sede legale, paragonabile alla comunicazione della Banca nazionale ceca ai sensi del § 313 paragrafo 3. La Banca nazionale ceca inserirà un fondo di investimento estero nell’elenco ai sensi del § 597 let.e) senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dall’autorità di controllo di un altro Stato membro documenti comparabili a documenti ai sensi della Sezione 313 (2).

(2) Gli investimenti ai sensi del paragrafo 1 possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 a), b), c) od).

Parte 2

Nel caso di un dirigente stabilito in uno Stato che non è uno Stato membro
§ 316

(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, il cui Stato di origine è un altro Stato membro, gestito da un gestore che supera il limite determinante, domiciliato in uno Stato non membro, possono essere nella Repubblica ceca per offrire solo dal giorno in cui questo fondo è stato registrato nell’elenco gestito dalla Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 2.

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 (d) o (e) su richiesta del suo responsabile, entro 20 giorni lavorativi, se

a) l’autorità di vigilanza di un altro Stato che ha autorizzato il gestore del fondo a gestire il fondo e la Banca nazionale ceca hanno convenuto, in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. : esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge,

b) l’autorità di vigilanza di un altro Stato che ha autorizzato il gestore del fondo a gestire il fondo e l’autorità di vigilanza del paese di origine del fondo hanno concordato in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione a: lo scambio di informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi della legge dello Stato membro di origine di tale fondo che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) , e

(c) lo Stato in cui ha sede il gestore del fondo non è incluso nell’elenco dei paesi e territori non cooperanti istituito dalla Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(3) Nell’offrire investimenti ai sensi del paragrafo 1, il gestore del fondo di investimento estero interessato deve adempiere in relazione a questo fondo, alla Banca nazionale ceca e agli investitori domiciliati o residenti nella Repubblica ceca gli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare gli limite ai sensi dei § 34 a 37, § 233 a 235, § 241, 290, 291, 293, 463, 464 e 557, rispettivamente.

(4) Gli obblighi di cui al paragrafo 3 devono essere adempiuti anche dopo che gli investimenti di cui al paragrafo 1 hanno cessato di essere offerti nella Repubblica Ceca, fino al regolamento delle passività nei confronti di persone in una posizione comparabile con azionisti, detentori, fondatori, soci o partner silenziosi del fondo di investimento straniero che hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica ceca e, nel caso di una struttura paragonabile a un fondo fiduciario, anche coloro che hanno aumentato il patrimonio di questa struttura come fondo di investimento estero interessato e hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica ceca.

(5) È vietato offrire nella Repubblica ceca gli investimenti di cui al paragrafo 1 dopo la data designata dall’atto nell’ambito dei poteri delegati adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 68 paragrafo 6 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina l’alternativa gestori di fondi di investimento 5 ) in quanto il giorno in cui devono cessare i regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42 della presente direttiva e il regime del passaporto di cui agli articoli 35 e da 37 a 41 della presente direttiva diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri.

(6) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 317

(1) Gli investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero il cui stato di origine è un altro Stato membro gestito da una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 possono essere offerti nella Repubblica Ceca dal giorno in cui il fondo è registrato nell’elenco gestito dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 597.

(2) Per l’offerta di investimenti in un altro Stato membro in un fondo speciale, in un fondo di investitori qualificati o in un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato di origine è un altro Stato membro gestito da una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481, alle persone indicate § 2a paragrafo 1 o 2 del Capital Market Business Act e le persone che, ai sensi del Capital Market Business Act o della legge di un altro Stato membro, sono considerati clienti professionali in relazione agli investimenti in un dato fondo, Articoli da 311 a 314 si applica mutatis mutandis.

(3) Per l’offerta di investimenti nella Repubblica Ceca in un fondo speciale, in un fondo di investitori qualificati o in un comparabile fondo di investimento estero il cui Stato di origine è un altro Stato membro, gestito da una persona domiciliata in uno Stato diverso da uno Stato membro autorizzato dalla supervisione dell’autorità di un altro Stato membro paragonabile a un’autorizzazione ai sensi del § 481, § 315 si applica mutatis mutandis.

(4) Investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati il ​​cui stato di origine è un altro Stato membro gestito da un gestore domiciliato in uno stato diverso da uno Stato membro che non dispone di un permesso ai sensi del § 481 o un permesso analogo concesso dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, può essere offerto pubblicamente nella Repubblica ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 d).

TITOLO III

OFFRIRE INVESTIMENTI IN UN FONDO PER GLI INVESTIMENTI ESTERI CHE NON È UNO STATO MEMBRO PER STATO DI ORIGINE
Parte 1

Nel caso di un dirigente stabilito in uno Stato membro
§ 318

Nel caso di una società di investimento autorizzata a superare il limite decisivo, se si tratta di un’offerta solo nella Repubblica ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro che gestisce una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante possono essere offerti solo nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è stato registrato nell’elenco mantenuto dalla Repubblica Ceca Banca nazionale ai sensi del § 597. d) o e).

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 (d) o (e) su richiesta del suo responsabile, entro 20 giorni lavorativi, se

a) l’autorità di vigilanza dello Stato di origine di questo fondo e la Banca nazionale ceca hanno concordato, in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, di scambiare le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge , e

(b) il paese di origine del Fondo non è incluso nell’elenco dei paesi e territori non cooperanti istituito dalla Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(3) Nell’offrire investimenti ai sensi del paragrafo 1, il gestore del fondo di investimento estero interessato deve adempiere in relazione a questo fondo gli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il limite determinante ai sensi della presente legge, ai sensi della presente legge o Regolamento dell’Unione che attua la direttiva del Parlamento europeo e consigli che disciplinano i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ), ad eccezione dei paragrafi da 60 a 84; tuttavia, il gestore del fondo di investimento estero interessato deve garantire che le attività del depositario ai sensi degli articoli da 71 a 73 in relazione a questo fondo siano svolte da altre persone. Il gestore del fondo di investimento estero interessato comunica alla Banca nazionale ceca i dati necessari per identificare le persone che svolgono le attività del depositario di questo fondo ai sensi degli articoli da 71 a 73, nonché le loro modifiche.

(4) Per gli obblighi di cui al paragrafo 3, il § 316 paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.

(5) È vietato offrire nella Repubblica ceca gli investimenti di cui al paragrafo 1 dopo la data designata dall’atto nell’ambito dei poteri delegati adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 68 paragrafo 6 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina l’alternativa gestori di fondi di investimento 5 ) in quanto il giorno in cui devono cessare i regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42 della presente direttiva e il regime del passaporto di cui agli articoli 35 e da 37 a 41 della presente direttiva diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri.

(6) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione. La Banca nazionale ceca, con decreto, nella misura necessaria per l’esercizio di una supervisione efficace del mercato dei capitali, determina l’ambito, la struttura, la forma e le modalità di comunicazione dei dati e fornisce i documenti ai sensi del paragrafo 3 alla Banca nazionale ceca, nonché i termini per la loro notifica e fornitura.

§ 319

Nel caso di un manager stabilito in un altro Stato membro autorizzato a superare il limite pertinente, se l’offerta è solo nella Repubblica ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro gestito da un gestore autorizzato a superare un limite determinante domiciliato in un altro Stato membro possono essere offerti solo nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato in Repubblica Ceca Banca nazionale secondo § 597 lettera d) o e).

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 (d) o (e) su richiesta del suo responsabile, entro 20 giorni lavorativi, se

a) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale fondo e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in cui è stabilito il gestore di tale fondo hanno concordato in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione 2013 per scambiare le informazioni necessarie; esercitare la vigilanza ai sensi della legge di tale altro Stato membro che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) , e

b) la condizione di cui al § 318 par.2 lett. b).

(3) Nell’offrire investimenti ai sensi del paragrafo 1, il gestore del fondo di investimento estero interessato deve adempiere in relazione a tale fondo gli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il limite determinante ai sensi del regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che attua la Direttiva del Parlamento e Consiglio che disciplinano i gestori di fondi di investimento alternativi 6 ) , e ai sensi della legge dello Stato in cui ha la sede legale, sulla base di una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i GEFIA 5 ), ad eccezione dell’articolo 21 della presente direttiva; tuttavia, il gestore del fondo di investimento estero interessato garantisce che le attività del depositario ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i GEFIA 5 ) siano svolte da altri persone in relazione a tale fondo. Il gestore del fondo di investimento estero interessato trasmette all’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro in cui ha la sua sede legale i dati necessari per identificare le persone che agiscono in qualità di depositario di tale fondo ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 7 e 8 e (9) del GEFIA 5. ) nonché le loro modifiche.

(4) Per gli obblighi di cui al paragrafo 3, il § 316 paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.

(5) È vietato offrire nella Repubblica ceca gli investimenti di cui al paragrafo 1 dopo la data designata dall’atto nell’ambito dei poteri delegati adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 68 paragrafo 6 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina l’alternativa gestori di fondi di investimento 5 ) in quanto il giorno in cui devono cessare i regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42 della presente direttiva e il regime del passaporto di cui agli articoli 35 e da 37 a 41 della presente direttiva diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri.

(6) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 320

Nel caso di una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante, se si tratta di un’offerta nella Repubblica ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro che gestisce una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante possono essere offerti nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco tenuto dal cittadino ceco Banca ai sensi del § 597. d) o e).

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 (d) o (e) su richiesta del suo responsabile, entro 20 giorni lavorativi, se

a) le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. a) eb),

b) lo stato di origine di questo fondo ha concluso un accordo con la Repubblica ceca che rispetta i principi di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico su reddito e proprietà e che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, e

(c) la data a partire dalla quale questi investimenti devono essere offerti è preceduta dalla data specificata nel regolamento dell’Unione europea adottato ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il GEFIA 5 ) come data di entrata in vigore degli articoli 35 e da 37 a 41 della presente direttiva.

(3) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 321

Nel caso di una società di investimento autorizzata a superare il limite pertinente in caso di offerta in un altro Stato membro
(1) Per offrire investimenti in un altro Stato membro in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è lo Stato membro che gestisce una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante, alle persone di cui alla sezione 2a (1) o (2) del Legge sul mercato dei capitali e le persone che, ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali o della legge di un altro Stato membro, sono considerate clienti professionali in relazione agli investimenti in un determinato fondo, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 311 a 314.

(2) Gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono essere offerti in un altro Stato membro solo se

a) le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. a) eb) e § 320 par.2 lett. b) ec) a

b) il paese di origine del fondo ha concluso un accordo con un altro Stato membro in cui deve essere offerto l’investimento conforme ai principi di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale sul reddito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico and Assets e che prevede lo scambio di informazioni fiscali.

§ 322

Nel caso di un manager stabilito in un altro Stato membro autorizzato a superare il limite determinante, in caso di offerta nella Repubblica ceca
(1) Per l’offerta di investimenti nella Repubblica ceca in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro gestito da un gestore autorizzato a superare il limite determinante domiciliato in un altro Stato membro, alle persone di cui al § 2a (1) o 2 del mercato Capital Act e le persone che, secondo la legge che disciplina gli affari sul mercato dei capitali, sono considerate in relazione agli investimenti in un dato fondo come un cliente che è un cliente professionale, § 315 par.

(2) Gli investimenti ai sensi del paragrafo 1 possono essere offerti nella Repubblica Ceca solo se

a) le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. b), § 319 paragrafo 2 let. a) e § 320 comma 2 lett. b) ec) a

b) il paese di origine del fondo ha concluso un accordo con un altro Stato membro in cui ha sede il gestore del fondo che è conforme ai principi di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico su redditi e proprietà e che prevede lo scambio di informazioni fiscali.

(3) Gli investimenti ai sensi del paragrafo 1 possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 d) o e).

(4) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 d) o e) su richiesta del suo responsabile entro 20 giorni lavorativi, se le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. b), § 319 paragrafo 2 let. a), § 320 par.2 lett. (b) e (c) e paragrafo 2 (a) b).

(5) Una domanda ai sensi del paragrafo 4 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 323

Nel caso di un manager stabilito in uno Stato membro che non ha il diritto di superare il limite determinante, nel caso di un’offerta pubblica nella Repubblica ceca
Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro gestito da un gestore domiciliato in uno Stato membro non autorizzato a superare il limite determinante possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca dal giorno in cui il fondo è registrato presso la Banca nazionale ceca ai sensi alla § 597 lettera. d).

Parte 2

Nel caso di un dirigente non stabilito in uno Stato membro
§ 324

Offerta solo nella Repubblica Ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro che gestisce un gestore che supera il limite determinante domiciliato in uno Stato che non è uno Stato membro possono essere offerti solo nella Repubblica Ceca dal giorno in cui il fondo è stato registrato nella Repubblica Ceca. dalla Banca Nazionale ai sensi del § 597 let. d) o e).

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 (d) o (e) su richiesta del suo responsabile, entro 20 giorni lavorativi, se

a) le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. a) eb),

b) l’autorità di vigilanza di un altro Stato che ha autorizzato il gestore del fondo autorizzandolo a gestire il fondo e la Banca nazionale ceca hanno convenuto, in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, di scambiare le informazioni necessarie; esercitare la supervisione ai sensi della presente legge e

(c) lo Stato in cui ha sede il gestore del fondo non è incluso nell’elenco dei paesi e territori non cooperanti istituito dalla Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(3) Per l’offerta di investimenti ai sensi del paragrafo 1, Sezione 316, i paragrafi da 3 a 5 si applicano mutatis mutandis.

(4) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 325

Offerta nella Repubblica Ceca
(1) Gli investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro gestito da una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 possono essere offerti nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è stato registrato nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 597 (a). d) o e).

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 1 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 d) o e) su richiesta del suo responsabile entro 20 giorni lavorativi, se le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. a) eb) e § 320 par.2 lett. b) ec).

(3)1 della seconda frase si applica mutatis mutandis. Gli investimenti ai sensi della prima frase possono essere offerti nella Repubblica Ceca solo se le condizioni ai sensi della Sezione 318 par. b) e § 320 par.2 lett. b) ec) a

a) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale fondo e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che ha concesso al gestore del fondo un’autorizzazione paragonabile a quella di cui al § 481, conformemente agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato della Commissione ( UE) n. 231/2013, concordano lo scambio di informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi della legge di tale altro Stato membro che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i GEFIA 5 ) , e

(b) il paese di origine del fondo ha stipulato un accordo con un altro Stato membro la cui autorità di vigilanza ha concesso al gestore del fondo un livello paragonabile a quello di cui al § 481 in conformità con i principi di cui all’articolo 26 dell’Organizzazione per la cooperazione economica e Development Model Tax Convention on Income and Property; che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale.

(4) Gli investimenti ai sensi del paragrafo 3 possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 d) o e).

(5) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento estero di cui al paragrafo 3 nell’elenco ai sensi della lettera § 597 d) su richiesta del suo responsabile entro 20 giorni lavorativi, se le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. b), § 320 par.2 lett. (b) e (c) e paragrafo 3 (a) a) eb).

(6) Una domanda ai sensi dei paragrafi 2 e 5 può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda attestante l’adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, la sua forma e le modalità di presentazione.

§ 325a

Nel caso di un manager stabilito in uno Stato che non è uno Stato membro, non ha il diritto di superare il limite decisivo o il limite decisivo non superiore, nel caso di un’offerta pubblica nella Repubblica ceca
Investimenti in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro gestito da un gestore domiciliato in uno Stato che non è uno Stato membro che non dispone di un’autorizzazione ai sensi del § 481 o di un’autorizzazione analoga concessa dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro e che non supera il limite decisivo che la Repubblica può offrire pubblicamente dal giorno in cui questo fondo è registrato nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 597 d).

§ 326

Offerta in un altro Stato membro
Per offrire investimenti in un altro Stato membro in un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro che gestisce una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, alle persone di cui alla Sezione 2a (1) o (2) del Capital Market Act e per le persone ai sensi della legislazione di tale altro Stato membro, in relazione agli investimenti in quel fondo, essere considerate come un cliente che è un cliente professionale, le sezioni da 311 a 314 si applicano mutatis mutandis; questi investimenti possono essere offerti in un altro Stato membro solo se le condizioni di cui al § 318 par. a) eb), § 320 par.2 lett. b) ec) e § 321 par.2 lett. b).

Parte 3

Depositario di un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro
§ 327

(1) Un depositario di un fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro e al quale sono offerti investimenti nella Repubblica ceca può essere

a) una persona straniera,

1. che ha la propria sede legale o filiale nello stato di origine di questo fondo,

2. che rispetta le regole prudenziali dello Stato in cui è stabilito,

3. che è soggetto a vigilanza nello Stato in cui è stabilito,

4. se le condizioni ai sensi del § 318 paragrafo 2 lett. b) e § 320 par.2 lett. b),

5. se l’autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la sua sede legale e la Banca nazionale ceca hanno concordato lo scambio di informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge, e

6. che, in un contratto paragonabile al contratto di depositario, si impegna a svolgere le attività di controllo del depositario almeno come segue dal § 73 e ad essere responsabile per i danni almeno come segue dai § 80 a 82, o

b) una persona che ha la propria sede legale o filiale nello Stato membro in cui ha la sede legale il gestore di tale fondo o che è lo Stato di riferimento del gestore di tale fondo e che può essere il depositario ai sensi della legge di tale fondo Stato membro.

(2) Per i depositari di un fondo di investimento estero di cui al comma 1 lett b), il cui gestore ha la sua sede legale o filiale nella Repubblica Ceca, o per il cui gestore la Repubblica Ceca è lo Stato di riferimento, le disposizioni della presente legge che invocano il depositario di un fondo speciale o il depositario di un fondo di investitori qualificati si applica mutatis mutandis.

(3) Altro requisito, l’adempimento delle condizioni di cui al comma 1 lett a) i punti 2 e 3 sono definiti all’articolo 84 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

PARTE DECIMA

GESTIONE TRANSFRONTALIERA
TITOLO I

SOCIETA ‘DI INVESTIMENTO O PERSONA STRANIERA CON L’AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE CECA INCOMPATIBILE CON UN FONDO DI INVESTIMENTO AUTONOMO CHE GESTISCE UN FONDO DI INVESTIMENTO ESTERO
Parte 1

Attraverso un ramo
§ 328

Annuncio di società di investimento
(1) Se una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili o autorizzata a superare il limite pertinente o una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 che non è paragonabile a un fondo di investimento autogestito gestisce un fondo di investimento estero tramite una succursale nello Stato ospitante, o se, in qualità di dirigente autorizzato a superare il limite determinante, intende svolgere una delle attività di cui al § 11 comma 1 lett. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. a), ne informa preventivamente la Banca nazionale ceca.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere

a) lo stato ospitante in cui si trova la filiale,

b) un piano aziendale che definisca in particolare i tipi e la portata dei servizi che il notificante intende fornire, ad esempio se il notificante intende amministrare un fondo di investimento estero,

c) se il notificante intende gestire nel paese ospitante un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard,

1. una descrizione del sistema di gestione dei rischi in relazione a tale succursale,

2. regole per la gestione dei reclami e dei reclami degli investitori di tale fondo,

3. regole per garantire la fornitura di informazioni agli investitori a

4. una descrizione delle misure adottate per garantire l’esercizio dei diritti degli investitori di tale fondo nel paese ospitante,

d) se il notificante intende gestire nello Stato ospitante un fondo estero paragonabile a un fondo speciale oa un fondo di investitori qualificati, i dati necessari per identificare tale fondo,

e) struttura organizzativa della filiale,

f) l’ indirizzo della succursale presso la quale possono essere richiesti le informazioni e i documenti; e

(g) i dati necessari per identificare il responsabile della filiale e i suoi dati di contatto.

§ 329

Procedura della Banca nazionale ceca
(1) Se la Banca nazionale ceca non ha obiezioni all’ubicazione della filiale del notificante nello stato ospitante, comunica i dati specificati al § 328 paragrafo 2 all’autorità di vigilanza dello stato ospitante entro 2 mesi dalla data di notifica ai sensi del § 328 par.

(2) La Banca nazionale ceca informa anche l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante delle condizioni per la fornitura di un risarcimento dal Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari.

(3) La Banca nazionale ceca informa inoltre l’autorità competente dello Stato ospitante della portata dell’autorizzazione del notificante e di eventuali restrizioni che il notificante è obbligato a osservare quando gestisce o amministra un fondo di investimento straniero.

(4) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo il notificante della trasmissione dei dati ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.

(5) Se una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard intende gestire un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard e la Banca nazionale ceca non ritiene opportuno individuare una filiale di questo notificante nello Stato ospitante a causa della struttura organizzativa o situazione finanziaria del notificante Articolo 328, paragrafo 2, lettera a) b), la Banca nazionale ceca decide entro 2 mesi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica ai sensi della Sezione 328 (1) che rifiuta di comunicare all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante i dati specificati nella Sezione 328 (2).

(6) Se una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante o una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, intende gestire un fondo di investimento estero che è paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, o per svolgere una qualsiasi delle attività ai sensi del § 11 comma 1 lett. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. a), e questo notificante non soddisfa o per quanto riguarda il piano delle attività commerciali ai sensi del § 328 par.2 let. (b) non ci si può aspettare che continui ad adempiere agli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il limite applicabile dalla presente legge, in virtù della presente legge o di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile emanato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di gestione dei gestori di fondi di investimento alternativi 6) , la Banca nazionale ceca decide entro 2 mesi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica ai sensi della Sezione 328 (1) che rifiuta di comunicare all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante i dati specificati nella Sezione 328 (2).

§ 330

Origine dell’autorizzazione
(1) Una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili può iniziare a gestire un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard attraverso una filiale e, se necessario, svolgere altre attività specificate nella notifica ai sensi del § 328 par. b) nello Stato ospitante dal giorno in cui l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante le informa quali obblighi di informazione deve adempiere, o dopo 2 mesi dal giorno in cui la Banca nazionale ceca l’ha informata ai sensi del § 329 par.

(2) Una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante e una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo può iniziare a gestire un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale oa un fondo di investitori qualificati tramite una succursale, oppure § 11 comma 1 lett. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. a), ed eventualmente svolgere altre attività specificate nella notifica ai sensi del § 328 par. b), dal giorno in cui la Banca nazionale ceca l’ha informata ai sensi della Sezione 329 paragrafo 4 del trasferimento dei dati all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.

§ 331

Notifica di modifiche
(1) Il notificante deve notificare alla Banca nazionale ceca e all’autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante qualsiasi cambiamento nei fatti notificati ai sensi della Sezione 328 (2) entro e non oltre 1 mese prima della data della sua attuazione.

(2) Se il notificante non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1 a causa di un ostacolo sorto indipendentemente dalla sua volontà, deve notificare la modifica senza indebito ritardo dopo che l’ostacolo è passato.

(3) Nel caso della gestione di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, la Banca nazionale ceca decide entro 2 mesi dalla data di notifica ai sensi del paragrafo 1 di rifiutare di notificare all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante la modifica ai sensi paragrafo 1, a meno che non ritenga tale modifica appropriata a causa della struttura organizzativa o della situazione finanziaria del notificante.

(4) Nel caso della gestione di un fondo di investimento estero che è paragonabile a un fondo speciale oa un fondo di investitori qualificati, la Banca nazionale ceca decide entro 2 mesi dalla data di notifica ai sensi del paragrafo 1 di rifiutare la notifica l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante ai sensi del paragrafo 1, se il notificante non ottempera o, in considerazione della modifica pianificata, non ci si può aspettare che continui ad adempiere agli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il limite applicabile dalla presente legge, ai sensi della presente Legge o regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile emanato ai sensi della Direttiva fondi di investimento alternativi 6 ) .

(5) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante di qualsiasi modifica notificata ai sensi del paragrafo 1.

Parte 2

Nessuna filiale
§ 332

Notifica
(1) Se una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili o autorizzata a superare il limite determinante o una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 che non è paragonabile a un fondo di investimento autogestito intende gestire un investimento estero fondo nello Stato ospitante senza una succursale, ne informa preventivamente la Banca nazionale ceca.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere un’indicazione dello stato ospitante in cui il notificante intende gestire il fondo di investimento estero senza individuare una filiale, ei dati specificati nel § 328 par. da b) ad).

§ 333

Procedura della Banca nazionale ceca
(1) La Banca nazionale ceca comunicherà i dati ai sensi della Sezione 332 (2) all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto la notifica ai sensi della Sezione 332 (1).

(2) La Banca nazionale ceca informa anche l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante delle condizioni per la fornitura di un risarcimento dal Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari.

(3) La Banca nazionale ceca informerà ulteriormente l’autorità competente dello Stato ospitante dell’ambito dell’autorizzazione del notificante e di qualsiasi restrizione che il notificante è obbligato a osservare durante la gestione o l’amministrazione del fondo di investimento estero.

(4) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo il notificante della trasmissione dei dati ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.

§ 334

Origine dell’autorizzazione
(1) Una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili può iniziare a svolgere le attività specificate nella notifica ai sensi del § 328 par. b) nello Stato ospitante dal giorno in cui la Banca nazionale ceca l’ha informata ai sensi del § 333 par.

(2) Una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo può iniziare a gestire un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati o ai sensi del § 11 par.1 lett. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. a), ed eventualmente svolgere altre attività specificate nella notifica ai sensi del § 328 par. b), dal giorno in cui la Banca nazionale ceca l’ha informata ai sensi della Sezione 333 paragrafo 4 del trasferimento dei dati all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.

§ 335

Notifica di modifiche
(1) Il notificante deve notificare alla Banca nazionale ceca e all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante qualsiasi cambiamento nei fatti notificati ai sensi della Sezione 332 (2) entro e non oltre 1 mese prima della data della sua attuazione.

(2) Se il notificante non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1 a causa di un ostacolo sorto indipendentemente dalla sua volontà, deve notificare la modifica senza indebito ritardo dopo che l’ostacolo è passato.

(3) La Banca nazionale ceca informerà, senza indebito ritardo, anche l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di qualsiasi modifica notificata ai sensi del paragrafo 1.

§ 336

Fornitura di informazioni da parte della Banca nazionale ceca all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante
La Banca nazionale ceca fornisce i dati necessari per la supervisione del notificante, se richiesto, all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante, in particolare

a) i dati di ciascuna persona principale del notificante o i dati della succursale principale del notificante situata nello Stato ospitante,

b) i dati di ciascuna persona che detiene un capitale sociale o diritti di voto nel notificante; e

c) informazioni dettagliate sugli agenti collegati mediante i quali il notificante intende operare in tale Stato ospitante.

TITOLO II

GESTIONE DI UN FONDO PER GLI INVESTIMENTI ESTERI CHE NON È UNO STATO MEMBRO PER STATO DI ORIGINE
§ 337

Una società di investimento autorizzata a superare il limite pertinente può gestire un fondo di investimento estero il cui Stato membro di origine non è uno Stato membro, a meno che gli investimenti in tale fondo non siano offerti in uno Stato membro, a condizione che:

a) nella gestione di questo fondo di investimento estero, adempiere agli obblighi imposti al gestore autorizzato a superare il limite determinante dalla presente legge, ai sensi della presente legge o del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile emanato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina AIFM 6 ) , § da 60 a 91, § da 233 a 236 e § da 290 a 292, e

b) l’autorità di vigilanza dello Stato di origine di questo fondo di investimento estero e la Banca nazionale ceca hanno concordato, in conformità agli articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, di scambiare le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi a questo atto.

TITOLO III

PERSONA STRANIERA CHE GESTISCE IL FONDO STANDARD
§ 338

(1) La Banca nazionale ceca notifica alla persona straniera di cui alla Sezione 14 (1) che intende gestire il fondo standard tramite una filiale situata nella Repubblica Ceca entro 2 mesi dalla ricezione di dati comparabili ai dati ai sensi della Sezione 328 ( 2) gli obblighi previsti dalla presente legge, sulla base della presente legge e della legge che disciplina gli affari sul mercato dei capitali, questa persona straniera è obbligata a rispettare quando fornisce questi servizi.

(2) Una persona straniera di cui al paragrafo 1 può iniziare a gestire un fondo standard tramite una filiale situata nella Repubblica ceca dal giorno in cui la Banca nazionale ceca l’ha informata degli obblighi previsti dalla presente legge, ai sensi della presente legge e della legge che disciplina attività del mercato dei capitali, sono: questa persona straniera è obbligata a conformarsi alla prestazione di questi servizi, o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 invano.

§ 339

Una persona straniera di cui al § 14 paragrafo 1 può iniziare a gestire un fondo standard senza una filiale situata nella Repubblica ceca

a) dalla data in cui l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a operare alla persona straniera la informa che tale autorità di vigilanza ha fornito alla Banca nazionale ceca i dati relativi alla gestione del fondo standard da parte di tale persona straniera, o

b) dopo un mese dalla data in cui i dati relativi alla gestione del fondo standard da parte di tale persona straniera pervengono all’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso l’attività a tale persona straniera.

§ 340

Obblighi di una persona straniera nella gestione di un fondo standard
(1) Una persona straniera di cui alla Sezione 14, Paragrafo 1, che gestisce un fondo standard,

a) pubblica e fornisce nella Repubblica Ceca documenti e informazioni che pubblica e fornisce in conformità con i regolamenti legali adottati sulla base della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle normative in materia di investimenti collettivi di capitale 4 ) nello Stato membro in cui ha la propria sede legale;

b) notifica alla Banca nazionale ceca con almeno 1 mese di anticipo qualsiasi cambiamento nei dati contenuti nella notifica paragonabile alla notifica ai sensi della Sezione 328 (2), e

c) rispetta le regole di condotta nella gestione del fondo standard stabilite nella presente legge e sulla base della presente legge.

(2) Se la persona straniera di cui al paragrafo 1 non è in grado di rispettare il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a). b) per conformarsi a un ostacolo creato indipendentemente dalla sua volontà, notifica la modifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo dopo che l’ostacolo è passato.

(3) Una persona straniera di cui alla Sezione 14, Paragrafo 1 deve utilizzare la stessa designazione che usa nello stato in cui ha la sua sede legale quando gestisce un fondo standard nella Repubblica ceca. In caso di differenziazione insufficiente della sua designazione da un’altra, la Banca nazionale ceca può imporle l’obbligo di integrare l’elemento distintivo.

(4) Dal giorno in cui l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ha revocato alla persona straniera di cui al § 14 paragrafo 1 l’autorizzazione a gestire fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard, questa persona non è autorizzata a gestire un fondo standard; fino al regolamento delle passività nei confronti dei proprietari di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo che hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica Ceca, questa persona è trattata come una persona straniera di cui al § 14 par.1 che gestisce uno standard fondo, e questa persona adempie agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

§ 341
annullato

TITOLO IV

PERSONA STRANIERA CHE GESTISCE IL FONDO SPECIALE O IL FONDO PER INVESTITORI QUALIFICATI
§ 342

Una persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2 può iniziare a gestire un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati attraverso una filiale situata nella Repubblica Ceca dal giorno in cui questa autorità di vigilanza ha fornito alla Banca nazionale ceca i dati relativi alla gestione di un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati da parte di questa persona straniera.

§ 343

Una persona straniera di cui al § 14 paragrafo L’autorità di vigilanza ha fornito alla Banca nazionale ceca i dati relativi alla gestione di un fondo speciale o di un fondo di investitori qualificati da parte di questa persona straniera.

§ 344

Obblighi di una persona straniera nella fornitura di servizi di gestione per un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati
(1) Una persona straniera di cui al § 14 par.2, che gestisce un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, o svolge una delle attività ai sensi del § 11 par. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. e),

a) pubblica e mette a disposizione nella Repubblica Ceca documenti e informazioni che pubblica e mette a disposizione in conformità con la legislazione adottata ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) nello Stato membro in cui ha sede ufficio o autorità di controllo con un’autorizzazione ai sensi della sezione 481, se non è stabilita in uno Stato membro,

b) notifica alla Banca nazionale ceca con almeno 1 mese di anticipo qualsiasi cambiamento nei dati contenuti nella notifica paragonabile alla notifica ai sensi della Sezione 328 (2), e

c) rispetta le regole di condotta e i requisiti per il corretto e prudente svolgimento delle attività nell’ambito delle attività svolte tramite una filiale situata nella Repubblica Ceca.

(2) Se una persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2 che fornisce servizi nella Repubblica Ceca non può, il periodo di cui al par. (b) rispettare un ostacolo creato indipendentemente dalla sua volontà, notificare la modifica senza indebito ritardo dopo che l’ostacolo è passato.

(3) Una persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2 utilizzerà un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati nella gestione o nello svolgimento di alcune delle attività ai sensi del § 11 par. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. a), nella Repubblica Ceca, la stessa denominazione che utilizza nello Stato in cui ha la sua sede legale. In caso di differenziazione insufficiente della sua designazione da un’altra, la Banca nazionale ceca può imporle l’obbligo di integrare l’elemento distintivo.

(4)Dal giorno in cui l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro revoca alla persona straniera di cui al § 14, paragrafo 2, l’autorizzazione a superare il limite determinante, questa persona non è autorizzata a gestire un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati; fino al regolamento delle passività nei confronti di persone in una posizione paragonabile a detentori di quote, detentori, fondatori, soci o partner silenziosi del fondo di investimento estero interessato che hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica ceca e, nel caso di strutture paragonabili a un fondo fiduciario, a coloro che: hanno aumentato le attività di questa struttura come fondo di investimento estero interessato dal contratto e hanno la loro sede legale o residenza nella Repubblica Ceca, considerato come una persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2, che gestisce un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati,

PARTE UNDICI

CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI DI PROPRIETÀ
TITOLO I

RECESSO E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI IMMOBILIARI RELATIVE ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
Parte 1

Liquidazione di una società di investimento in liquidazione
Sezione 1

Procedura in alcuni casi di liquidazione di una società di investimento in liquidazione
§ 345

Decisione della corte
Se il tribunale decide di sciogliere la società di investimento in liquidazione, nomina il suo liquidatore su proposta della Banca nazionale ceca.

§ 346

Decisione dell’organo di una società di investimento
(1) Se l’organo competente di una società di investimento decide in merito allo scioglimento con liquidazione, allo stesso tempo decide in merito alla presentazione di una domanda per la nomina del suo liquidatore.

(2) Una società di investimento deve presentare una domanda per la nomina di un liquidatore senza indebito ritardo dopo che la sua autorità competente ha deciso lo scioglimento con liquidazione.

§ 347

Il passare del tempo
Una società di investimento costituita per un periodo determinato deve presentare domanda per la nomina del proprio liquidatore entro e non oltre 2 mesi prima della scadenza di tale periodo. L’autorità competente della società di investimento decide in merito alla presentazione della domanda.

Sezione 2

Liquidatore
§ 348

Assistenza professionale
Il liquidatore di una società di investimento è tenuto a svolgere la sua funzione con cura professionale.

§ 349

Prerequisiti per eseguire la funzione
(1) Il liquidatore di una società di investimento può essere solo colui che è iscritto nell’elenco delle persone che possono essere nominate come liquidatore di una società di investimento, un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica e un amministratore principale gestito dalla Banca nazionale ceca .

(2) Il liquidatore di una società di investimento potrebbe non essere quello

a) i cui interessi sono in conflitto con gli interessi degli azionisti, dei detentori di quote o del fondo di investimento previsto o del fondo di investimento estero che la società di investimento gestisce, o con gli interessi di altri clienti della società di investimento,

(b) che è personalmente o finanziariamente connesso con la società di investimento, o

c) che ha partecipato all’audit della società di investimento negli ultimi 3 anni.

§ 350

Nomine e licenziamenti
(1) Il liquidatore di una società di investimento è nominato e rimosso dalla Banca nazionale ceca, a meno che la società di investimento non sia stata sciolta per decisione del tribunale.

(2) Quando nomina il liquidatore di una società di investimento su richiesta, la Banca nazionale ceca non è vincolata dalla persona del liquidatore indicata nella richiesta.

(3) Un ricorso contro una decisione della Banca nazionale ceca sulla nomina o la revoca di un liquidatore di una società di investimento non ha effetto sospensivo.

(4) Una proposta per l’iscrizione di un liquidatore di una società di investimento nel registro di commercio e una proposta per la rimozione di tale liquidatore dal registro di commercio devono essere presentate dalla Banca nazionale ceca.

(5) L’ articolo 515 non si applica al liquidatore di una società di investimento.

§ 351

Cessazione della funzione
(1) Il liquidatore di una società di investimento nominata dalla Banca nazionale ceca può dimettersi mediante notifica scritta alla Banca nazionale ceca. La posizione del liquidatore scade il giorno specificato nella notifica, ma non prima di 30 giorni dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dalla Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca revoca il liquidatore di una società di investimento da lui designata come liquidatore

a) non soddisfa i presupposti per lo svolgimento della funzione di liquidatore di cui alla Sezione 349,

(b) ha violato gravemente o ripetutamente i suoi obblighi; o

c) non svolge la sua funzione.

(3) Se il liquidatore di una società di investimento nominata dalla Banca nazionale ceca si dimette, se viene rimosso o se il suo ufficio scade altrimenti, la Banca nazionale ceca nomina un nuovo liquidatore senza indebito ritardo.

§ 352

Rimborso spese in denaro e remunerazione
(1) Il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione del liquidatore della società di investimento nominata dalla Banca nazionale ceca devono essere pagati dal patrimonio della società di investimento. Se la Banca nazionale ceca ha nominato un liquidatore, è anche vero che è stato lui a chiamarlo.

(2) Se le attività di una società di investimento non sono sufficienti per pagare un risarcimento per le spese in contanti e la remunerazione del suo liquidatore, lo Stato le pagherà.

(3) Anche dopo il ritiro della licenza di esercizio della società di investimento, le regole per la determinazione del rimborso delle spese del liquidatore e della remunerazione del liquidatore devono essere seguite nel determinare il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione del liquidatore.

(4) Il decreto della Banca nazionale ceca stabilisce le regole per determinare la remunerazione del liquidatore e le condizioni per il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione dello Stato liquidatore.

§ 353

Obbligo di collaborare
Ognuno è obbligato a collaborare con il liquidatore di una società di investimento nominato dalla Banca nazionale ceca nella misura in cui è obbligato a fornirlo al curatore fallimentare in conformità con la legge che disciplina il fallimento e le modalità per risolverlo.

Parte 2

Trasformazione di una società di investimento
§ 354

Trasformazioni vietate
Sono vietati

a) il trasferimento delle attività della società di investimento ai suoi azionisti e

b) modifica della forma giuridica della società di investimento.

§ 355

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La fusione o la divisione di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o il trasferimento di attività a un partner, che è una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non consente la fusione o la divisione di una società di investimento o il trasferimento di attività a un partner, che è una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, a meno che gli interessi degli azionisti e dei detentori di quote di fondi di investimento collettivo gestiti dalla società di investimento sono protetti.

§ 356

Procedura per una domanda di autorizzazione a una fusione, scissione o trasferimento di beni
(1) La domanda di autorizzazione a fondere o scindere una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o di trasferire le attività a un partner, che è una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, deve essere presentata da una società di investimento che partecipa a la fusione, scissione o trasferimento di attività.

(2) I partecipanti al procedimento su una domanda di autorizzazione alla fusione o scissione di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o di autorizzazione al trasferimento di attività a un partner, che è una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo, sono società di investimento che si fondono, dividono o partecipano al trasferimento di beni.

Parte 3

Trasferimento, locazione e cessazione dell’attività di una società di investimento o di parte di essa
§ 357

(1) Il trasferimento, la locazione o la cessazione della società commerciale di una società di investimento o di una parte di essa, che comporterebbe un cambiamento sostanziale nella struttura esistente dell’impianto o un cambiamento sostanziale nelle attività della società di investimento, è vietato.

(2) Ai fini del paragrafo 1 e del § 374, un impianto commerciale non include beni e debiti derivanti da attività di investimento.

TITOLO II

CANCELLAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE PRINCIPALE E ALTRE DISPOSIZIONI IMMOBILIARI RIGUARDANTI L’AMMINISTRATORE PRINCIPALE
§ 358

Analoga applicazione delle disposizioni sulle società di investimento
Le disposizioni della presente legge sullo scioglimento e la trasformazione di una società di investimento e su altre disposizioni sulla proprietà relative a una società di investimento si applicano mutatis mutandis allo scioglimento e alla trasformazione dell’amministratore principale e ad altre disposizioni sulla proprietà riguardanti l’amministratore principale, salvo diversa disposizione questo atto. Se queste disposizioni invocano la gestione di fondi di investimento o fondi di investimento esteri, ciò significa la fornitura di amministrazione a questi fondi.

§ 359

Modifica della forma giuridica dell’amministratore principale
(1) È necessaria un’autorizzazione della Banca nazionale ceca per modificare la forma giuridica dell’amministratore principale che amministra il fondo di investimento collettivo.

(2) La Banca nazionale ceca non autorizza una modifica della forma giuridica dell’amministratore principale se non è garantita la tutela degli interessi degli azionisti e dei detentori di quote dei fondi di investimento collettivo, la cui amministrazione viene eseguita.

§ 360

Procedura per richiesta di modifica della forma giuridica dell’amministratore principale
(1) Una richiesta di autorizzazione a modificare la forma giuridica dell’amministratore principale deve essere presentata dall’amministratore principale.

(2) Il partecipante al procedimento sulla domanda di modifica della forma giuridica dell’amministratore principale è l’amministratore principale la cui forma giuridica sta cambiando.

TITOLO III

CANCELLAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO CON PERSONALITÀ GIURIDICA E ALTRE DISPOSIZIONI PROPRIETARIE RELATIVE A QUESTO FONDO
Parte 1

Abolizione di un fondo di investimento con personalità giuridica con liquidazione
§ 361

(1) Le disposizioni della presente legge sullo scioglimento di una società di investimento si applicano mutatis mutandis allo scioglimento di un fondo di investimento con personalità giuridica, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(2) Un fondo di investimento di cui alla sezione 9 (1) sarà sciolto con liquidazione e il suo liquidatore sarà nominato dalla Banca nazionale ceca se il suo gestore è stato cancellato con liquidazione o la sua autorizzazione a gestire questo fondo è scaduta, e

a) la Banca nazionale ceca non ha deciso entro 3 mesi dal giorno in cui l’organo competente del gestore ha deciso la sua liquidazione, sul trasferimento della gestione di questo fondo a un altro gestore e

b) questo fondo è una società per azioni a capitale variabile o una società in accomandita per certificati di investimento.

§ 362

Sostituzione sostitutiva della quota del saldo di liquidazione
Qualora sussistano le condizioni per la prestazione sostitutiva ai sensi del codice civile, la quota del saldo di liquidazione del fondo di investimento dotato di personalità giuridica sarà depositata in custodia giudiziaria. La quota del saldo di liquidazione non sarà depositata in custodia giudiziaria e spetterà allo Stato se la tassa del tribunale per la mozione di avvio del procedimento di custodia supera l’importo da depositare in custodia giudiziaria.

§ 362a

Disposizioni speciali in caso di fallimento di una società per azioni a capitale variabile
(1)Se è stata emessa una decisione sul fallimento di una società per azioni a capitale variabile, l’amministratore fallimentare o la persona che svolge compiti paragonabili al curatore fallimentare ai sensi del diritto estero trasferisce tutti i beni e i debiti dalle attività di investimento, nel caso di una società per azioni a capitale variabile. che non ha creato un comparto, o il trasferimento di tutti i comparti, nel caso di una società a capitale variabile che ha creato un comparto, ad un’altra società a capitale variabile ( il “trasferimento di beni”) avente lo stesso gestore o amministratore, se applicabile per il corretto e prudente svolgimento di tali attività. Il trasferimento dei beni deve essere approvato anche dall’assemblea generale di una società per azioni a capitale variabile, che è in fallimento, mentre, in caso di voto sul trasferimento di beni, hanno diritto di voto solo gli azionisti che detengono le quote di partecipazione relative ai beni trasferiti. Il curatore fallimentare o il soggetto che, in base alla legge di uno Stato estero, svolge compiti paragonabili a quelli di un curatore fallimentare ha altresì il diritto di convocare un’assemblea generale di una società per azioni a capitale variabile in fallimento allo scopo di voto sul trasferimento dei beni.

(2) Se non è possibile procedere ai sensi del paragrafo 1, soprattutto se l’Assemblea generale non esprime il consenso, l’amministratore fallimentare o la persona che svolge compiti paragonabili ai compiti dell’amministratore fallimentare ai sensi del diritto estero trasferisce i beni a un’altra società per azioni a capitale variabile acconsentire al trasferimento dei beni qualora ciò sia possibile ai fini del corretto e prudente svolgimento di tali attività. La seconda e l’ultima frase del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.

(3) Nel caso in cui non sarà in grado di procedere in conformità con i paragrafi 1 e 2, soprattutto se l’Assemblea generale non dà il suo consenso, l’amministratore fallimentare o una persona che svolge compiti paragonabili all’amministratore fallimentare ai sensi del diritto straniero liquiderà attività e debiti derivanti da attività di investimento, comparto o comparti.

(4) Il trasferimento di attività ai sensi del paragrafo 1 o 2 ha effetto sul contratto di trasferimento di attività, che richiede una forma scritta e contiene

a) dati identificativi relativi alla società per azioni a capitale variabile, di cui viene conferito il capitale (di seguito la “società conferente”), e alla società per azioni a capitale variabile cui è conferito (di seguito denominata “società ricevente”),

b) dati identificativi relativi ai beni ceduti,

c) nel caso in cui le attività siano trasferite da un’attività di investimento che non è un comparto, l’indicazione che tali attività diventeranno un comparto della società acquirente e i dettagli identificativi del futuro comparto,

d) in caso di trasferimento di un comparto, i dati identificativi del comparto dopo il suo trasferimento,

e) il rapporto di cambio delle azioni, che deve essere determinato essere uguale per mantenere la quota dell’azionista interessato dalla permuta nei beni ceduti, e quindi fatti salvi i diritti in relazione alla quota di profitto e al saldo di liquidazione ,

f) norme dettagliate per lo scambio di azioni dopo il trasferimento di attività; e

g) una descrizione della variazione dei diritti degli azionisti dopo il trasferimento delle attività, se cambiano i loro diritti.

(5) Le attività trasferite diventano un comparto della società ricevente alla data di entrata in vigore del contratto di trasferimento delle attività.

(6) Le disposizioni della legge che disciplinano la trasformazione di società di persone non si applicano alla procedura di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5.

§ 362b

(1) Le disposizioni del codice civile sulla conversione di un titolo dematerializzato in un titolo si applicano alla procedura di scambio di azioni dematerializzate in azioni cartacee; tuttavia, la durata del periodo per la presentazione di una quota certificata può essere abbreviata dal contratto di acquisizione dei beni, fino a un periodo di 1 mese.

(2) Le disposizioni del codice civile sulla conversione di un titolo in un titolo contabile si applicano alla procedura di scambio di azioni cartacee con azioni contabili; tuttavia, la durata del periodo per la presentazione di una quota certificata può essere abbreviata dalla società ricevente, fino a un periodo di 1 mese. La Società Incorporante richiederà al Deposito Centrale o al Deposito Centrale Estero di registrare le azioni contabili prima di inserire la modifica nei dati necessari per identificare il Comparto nel relativo elenco mantenuto dalla Banca Nazionale Ceca.

(3) Lo scambio di azioni cartacee con azioni cartacee deve essere effettuato dalla società ricevente senza indebito ritardo dopo l’efficacia dell’accordo sul trasferimento delle attività. Alla procedura di scambio di azioni cartacee si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della legge che regolano i rapporti giuridici delle società e delle cooperative in materia di scambio di azioni cartacee in caso di aumento del capitale sociale per aumento del valore nominale delle azioni. . Le informazioni richieste dalla legge sulle società commerciali nella decisione dell’assemblea generale sono indicate nel contratto di acquisizione delle attività. Tuttavia, la durata del periodo per la presentazione di una quota certificata può essere abbreviata dal contratto di acquisizione delle attività, fino a un periodo di 1 mese.

(4) Se le azioni dematerializzate devono essere scambiate con azioni dematerializzate, la società ricevente, senza indebito documento dopo l’entrata in vigore dell’accordo di trasferimento, ordinare l’annullamento delle azioni esistenti e chiedere al depositario centrale o al depositario centrale estero di registrare nuove azioni dematerializzate prima dell’identificazione del comparto nel relativo elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca.

§ 362c

(1) Se la delibera dell’assemblea generale della società conferente non indica come lo statuto è modificato, il loro contenuto sarà modificato dall’organo statutario in conformità con la decisione dell’assemblea generale e l’accordo sul trasferimento di risorse. Se la delibera dell’assemblea generale della società beneficiaria non indica come lo statuto è modificato, il loro contenuto sarà modificato dall’organo statutario in conformità con la decisione dell’assemblea generale e l’accordo sul trasferimento dei beni.

(2) Un documento pubblico deve essere redatto sulla modifica del contenuto dello statuto da parte dell’organo statutario ai sensi del paragrafo 1.

§ 362d

(1) Un curatore fallimentare o una persona che, secondo la legge di uno Stato estero, svolge compiti paragonabili ai compiti di un curatore fallimentare ha diritto al rimborso delle spese in contanti e alla remunerazione per l’attività di cui alla Sezione 362a.

(2) Se la proprietà di una società per azioni a capitale variabile non è sufficiente a pagare un risarcimento per le spese in denaro e la remunerazione del curatore fallimentare o di una persona che, ai sensi della legge di uno Stato estero, svolge compiti paragonabili a quelli di un curatore fallimentare, lo Stato li pagherà.

(3) La Banca nazionale ceca stabilisce con decreto le regole per determinare l’importo della retribuzione e delle spese in denaro e le condizioni per il rimborso delle retribuzioni e delle spese in contanti di un amministratore fallimentare o di una persona che svolge compiti di diritto straniero simili a quelli di un insolvente amministratore l’importo massimo pagato dallo Stato.

Parte 2

Trasformazione di un fondo di investimento con personalità giuridica
Sezione 1

Fornitura di base
§ 363

Ai fini della presente legge, per trasformazione di un fondo di investimento dotato di personalità giuridica si intende la trasformazione ai sensi della legge che disciplina la trasformazione di società e cooperative e la trasformazione di un fondo di investimento avente forma giuridica di società per azioni in società per azioni -società per azioni a capitale variabile.

§ 364

Trasformazioni vietate
Sono vietati

a) il trasferimento delle attività di un fondo di investimento dotato di personalità giuridica al suo azionista; e

b) modifica della forma giuridica di un fondo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica.

§ 365

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La fusione o la scissione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica o il trasferimento di attività a un partner, che è un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica, richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non consente la fusione o la scissione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica o il trasferimento di attività a un partner, che è un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica, se la tutela degli interessi degli azionisti di questo fondo non è garantito.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fusione di un fondo di investimento collettivo con una persona giuridica che investe in beni immobili o alla partecipazione in una società immobiliare e in una società immobiliare.

§ 366

Procedura per una domanda di autorizzazione a una fusione, scissione o trasferimento di beni
(1) L’ amministratore di questo fondo deve presentare una domanda di autorizzazione alla fusione o scissione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica o di autorizzazione al trasferimento di attività a un partner, che è un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica.

(2) I partecipanti al procedimento su una domanda di autorizzazione a fondere o scindere un fondo di investimento collettivo con una persona giuridica o per il permesso di trasferire le attività a un partner, che è un fondo di investimento collettivo con una persona giuridica, sono fondi di investimento collettivo con una persona giuridica che ha fuso, scisso o trasferito beni, e i loro gestori, amministratori e depositari.

Sezione 2

Conversione di un fondo di investimento, che ha la forma giuridica di società per azioni, in società per azioni a capitale variabile
§ 367

Ammissibilità di conversione
(1) Un fondo di investimento che ha la forma giuridica di società per azioni può essere trasformato in società per azioni a capitale variabile.

(2) La conversione di un fondo di investimento che ha la forma giuridica di una società per azioni in una società per azioni con capitale sociale variabile avviene da parte del fondo di investimento trasformato che cambia la propria ragione sociale in modo che sia conforme al requisito di cui al § 154 par. dello Statuto in modo da soddisfare i requisiti per il contenuto dello Statuto di una società per azioni con capitale sociale variabile di cui alla Sezione 156, e cambierà il tipo di azioni che ha emesso .

(3) Gli effetti giuridici della trasformazione ai sensi del paragrafo 1 si verificano il giorno dell’iscrizione della società di affari che soddisfa i requisiti di cui alla sezione 154 paragrafo 1 nel registro delle imprese.

§ 368

Modifica del tipo di azioni
(1) La decisione dell’assemblea generale del fondo di investimento trasformato di cambiare il tipo di azioni specificherà le azioni che diventeranno le azioni fondatrici dopo la conversione, nella quantità del capitale sociale corrispondente al capitale sociale registrato del futuro società per azioni a capitale variabile; le altre azioni diventano azioni di investimento dopo la conversione. Se una società per azioni a capitale variabile intende creare comparti, sarà determinata la decisione a quale comparto o comparti verranno emesse queste quote di investimento.

(2) Oltre alle condizioni previste dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative, la decisione dell’Assemblea di modificare la tipologia delle azioni richiede anche il consenso di tutti gli azionisti le cui azioni diventano azioni fondatrici dopo la conversione.

(3) Solo le azioni il cui prezzo di emissione è stato interamente versato possono essere designate come azioni che diventano azioni fondatrici dopo la conversione.

§ 369

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di una società per azioni, in una società per azioni con capitale sociale variabile richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non autorizza la conversione a meno che non sia assicurata la tutela degli interessi degli azionisti del fondo di investimento collettivo trasformato.

§ 370

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo di investimento collettivo trasformato.

(2) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di conversione sono il fondo di investimento collettivo trasformato e il suo gestore, amministratore e depositario.

Sezione 3

Analoga applicazione di alcune disposizioni in materia di fusione e accorpamento di un fondo comune di investimento
§ 371

Fusione e fusione di un fondo di investimento con una persona giuridica, che è un fondo standard
(1) Per la fusione e la fusione di un fondo di investimento con personalità giuridica, che è un fondo standard, le disposizioni della presente legge sulla fusione e fusione di un fondo standard, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, si applicano mutatis mutandis. Quando vengono invocate queste disposizioni per gli azionisti, si intendono i proprietari delle quote di partecipazione; quando si fa riferimento a certificati di quote, si intende azioni di investimento.

(2) Per la fusione e la fusione di un fondo di investimento con personalità giuridica, che è un fondo standard, le disposizioni della presente parte e la legge che disciplina la trasformazione di società e cooperative si applicano solo se le disposizioni della presente legge sulla fusione o l’accorpamento di un fondo standard avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento, non prevede altrimenti.

§ 372

Fusione di una società per azioni a capitale variabile e di un fondo comune di investimento aperto
(1) Consentito

(a) una fusione di un fondo speciale che ha la forma giuridica di una società per azioni a responsabilità limitata con capitale sociale variabile e di un fondo speciale che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento a capitale variabile, e

(b) una fusione di un fondo per investitori qualificati, che ha la forma giuridica di una società per azioni con capitale sociale variabile, e un fondo per investitori qualificati, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento di tipo aperto.

(2) Per la fusione di cui al comma 1 lett . a) si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente legge sulla fusione di un fondo speciale, avente forma giuridica di fondo comune di investimento. Per la fusione di cui al paragrafo 1, lettera a) b) le disposizioni della presente legge sulla fusione di un fondo di investitori qualificati, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, si applicano mutatis mutandis. Laddove si invocino tali disposizioni per gli azionisti, si intende, nel caso di società a responsabilità limitata con capitale sociale variabile, il titolare delle quote di partecipazione; nel caso di società per azioni a capitale variabile, si tratta di partecipazioni.

(3) Le disposizioni della presente parte si applicano alla fusione di cui al paragrafo 1 solo se le disposizioni della presente legge sulla fusione di un fondo speciale avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento o le disposizioni della presente legge sulla fusione di un fondo per investitori qualificati avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento non prevede altrimenti.

§ 373

Trasformazione di un comparto di fondi di investimento con personalità giuridica
Per la conversione di un comparto di un fondo di investimento con personalità giuridica, che è un fondo standard, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente legge sulla conversione di un fondo comune, che è un fondo standard. Se vengono invocate queste disposizioni per gli azionisti, ciò significa i proprietari delle quote di investimento relative al comparto; quando si fa riferimento alle quote, si intendono le quote di investimento relative al comparto.

Parte 3

Trasferimento, locazione e cessazione dell’attività del fondo di investimento con personalità giuridica o parte di essa
§ 374

Il trasferimento, la locazione e la cessazione del fondo aziendale di un fondo di investimento con personalità giuridica o parte di esso, che comporterebbe un cambiamento sostanziale nell’attuale struttura dell’impianto o un cambiamento sostanziale nelle attività del fondo di investimento con personalità giuridica, è proibito.

TITOLO IV

CANCELLAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL FONDO COMUNE
Parte 1

Cancellazione di un fondo comune di investimento con liquidazione
§ 375

Motivi di annullamento di un fondo comune di investimento con liquidazione
Il fondo comune di investimento viene liquidato se

a) è stato deciso dal suo responsabile,

b) il suo gestore è stato sciolto con liquidazione, a meno che la Banca nazionale ceca non decida entro 3 mesi dal giorno in cui l’organo competente del gestore ha deciso di annullare il gestore con liquidazione, di trasferire la gestione di questo fondo a un altro gestore,

c) l’autorizzazione del gestore del fondo comune di investimento a gestire questo fondo è scaduta, a meno che la Banca nazionale ceca non decida di trasferire la gestione di questo fondo a un altro gestore,

d) è stato deciso dalla Banca nazionale ceca o deciso da un tribunale, o

e) il periodo per il quale è stato costituito è scaduto, a meno che non si tratti di un fondo comune di investimento chiuso che, trascorso tale periodo, si trasforma in un fondo comune di investimento aperto o in una società per azioni a capitale variabile.

§ 376

Liquidazione di un fondo comune di investimento
(1) Il gestore del fondo comune monetizzerà le attività in questo fondo e adempirà i debiti in questo fondo entro 6 mesi dalla data di liquidazione di questo fondo.

(2) L’amministratore del fondo comune di investimento pagherà agli azionisti le loro quote nel saldo di liquidazione entro 3 mesi dalla data di monetizzazione delle attività in questo fondo e l’adempimento dei debiti in questo fondo.

§ 377

Sostituzione sostitutiva della quota del saldo di liquidazione
Qualora sussistano le condizioni per l’adempimento sostitutivo ai sensi del codice civile, la quota del saldo di liquidazione sarà depositata in custodia giudiziaria. La quota del saldo di liquidazione non sarà depositata in custodia giudiziaria e spetterà allo Stato se la tassa del tribunale per la mozione di avvio del procedimento di custodia supera l’importo da depositare in custodia giudiziaria.

§ 378

Pagamento anticipato della quota del saldo di liquidazione
(1) Fino a quando i diritti di tutti i creditori noti dei crediti corrispondenti ai debiti nel fondo comune di investimento non sono soddisfatti, la quota del saldo di liquidazione non può essere pagata né sotto forma di anticipo né altrimenti utilizzata. Se il credito è controverso o non è ancora dovuto, il saldo di liquidazione può essere utilizzato solo se al creditore sono state fornite garanzie sufficienti.

(2) Se una quota del saldo di liquidazione è stata pagata sotto forma di anticipo, il gestore non è obbligato a monetizzare le attività del fondo comune entro il periodo specificato al § 376 par.1 e l’amministratore non è obbligato a pagare gli azionisti le loro quote nel saldo di liquidazione entro 2. L’obbligo del gestore di rimborsare i debiti nel fondo comune di investimento entro il periodo specificato nel § 376 paragrafo 1 non è influenzato da questo.

§ 379

Disposizioni speciali in caso di fallimento del gestore
(1) Se è stata emessa una decisione sul fallimento di un gestore di fondi comuni di investimento, l’amministratore fallimentare o una persona che svolge compiti paragonabili ai compiti di un curatore fallimentare ai sensi della legge di uno stato estero garantisce il trasferimento della gestione dei fondi comuni di investimento o l’adempimento di obblighi ai sensi del § 376. Allo stesso modo.

(2) Un curatore fallimentare o una persona che, in base alla legge di uno Stato estero, svolge compiti paragonabili ai compiti di un curatore fallimentare ha diritto al rimborso delle spese in contanti e alla remunerazione per l’attività di cui al paragrafo 1. Il credito per il loro pagamento è un credito per la proprietà del gestore del fondo comune.

(3) Se la proprietà del gestore del fondo comune di investimento non è sufficiente a pagare un risarcimento per le spese in contanti e la remunerazione del curatore fallimentare o di una persona che, ai sensi della legge di uno Stato estero, svolge compiti paragonabili a quelli di un curatore fallimentare, il lo stato li pagherà.

(4) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce le regole per determinare l’importo della retribuzione e le spese in contanti e le condizioni per il rimborso delle retribuzioni e delle spese in contanti di un amministratore fallimentare o di una persona che svolge compiti di diritto straniero simili a quelli di un amministratore fallimentare l’importo massimo pagato dallo Stato.

§ 380

Obblighi del comparto in caso di liquidazione del proprio fondo di gestione
(1) Se un fondo di gestione viene liquidato o in un modo paragonabile alla liquidazione ai sensi della legge di uno stato estero, il gestore del comparto, tramite l’amministratore di questo fondo, richiede il previo consenso della Banca nazionale ceca per :

(a) investire attività in quel fondo come gestore di un comparto in titoli o titoli contabili emessi da un altro fondo di gestione, o

(b) continuare a investire attività in quel fondo come gestore di un fondo standard che non è un comparto.

(2) Se il gestore del comparto non richiede il previo consenso della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1 entro 2 mesi dalla data di ricezione della notifica di liquidazione del fondo di gestione (Sezione 435 (2)) o notifica analoga ai sensi del diritto estero, questo fondo viene liquidato allo scadere di questo periodo con liquidazione invano. Se la Banca nazionale ceca rifiuta la richiesta di previo consenso ai sensi del paragrafo 1, il Comparto sarà liquidato con liquidazione il giorno in cui la decisione diventa definitiva.

(3) Fino alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 o fino alla concessione del consenso preventivo ai sensi del paragrafo 1, il gestore del comparto può investire le attività in questo fondo solo allo scopo di preservarne le attività.

Parte 2

Conversione di fondi comuni di investimento
Sezione 1

Fornitura di base
§ 381

(1) Ai fini della presente legge, si intende la trasformazione di un fondo comune di investimento

a) fusione di fondi comuni di investimento,

b) fusioni di fondi comuni di investimento,

c) trasformazione di un fondo comune di investimento in società per azioni,

d) conversione di un fondo di investitori qualificati in un fondo speciale,

e) la conversione di un fondo comune di investimento chiuso in un fondo comune di investimento aperto e

f) conversione di un fondo speciale in un fondo standard.

(2) Non sono ammesse trasformazioni di un fondo comune di investimento diverse da quelle di cui al comma 1.

Sezione 2

Fusione di fondi comuni di investimento
§ 382

Metodi di fusione consentiti
(1) La fusione è consentita

a) fondi speciali che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento in un nuovo fondo speciale che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento,

b) un fondo speciale che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento e un fondo standard che ha la forma giuridica di un fondo comune in un nuovo fondo standard che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento,

c) fondi standard, che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento, in un nuovo fondo standard, che ha la forma giuridica di un fondo comune, o in un nuovo fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard,

d) un fondo standard avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento e un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard in un nuovo fondo standard avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento o un nuovo fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard; e

(e) fondi per investitori qualificati che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento in un nuovo fondo per investitori qualificati che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento.

(2) I fondi comuni di investimento, o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che partecipa a una fusione, saranno liquidati senza liquidazione e le attività in essi contenute diventeranno attività in un fondo comune o in un fondo di investimento estero paragonabile a uno standard fondo che ha una fusione.

(3) La fusione è decisa dal gestore di fondi comuni di investimento, o fondi di investimento esteri assimilabili al fondo standard, che devono essere annullati dalla fusione. Se più di una persona decide di fondersi, è necessario il loro consenso.

§ 383

Progetto di fusione
(1) La fusione deve essere eseguita in conformità con il progetto di fusione approvato.

(2) Il progetto di fusione deve essere preparato dagli amministratori di fondi comuni di investimento, o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard, che devono essere annullati dalla fusione.

(3) Il progetto di fusione deve essere approvato con la stessa formulazione da tutti coloro che lo hanno preparato.

§ 384

Elementi essenziali del progetto di fusione
(1) Per quanto riguarda il metodo di fusione, il progetto di fusione deve contenere almeno

a) determinazione di quale metodo di fusione di cui alla sezione 382 (1) è coinvolto,

b) la designazione del fondo comune di investimento o, ove applicabile, del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard da liquidare, e la designazione del fondo comune di investimento e, ove applicabile, del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard da costituire dalla fusione,

c) motivi della fusione,

d) i probabili effetti della fusione sugli interessi dei possessori di titoli o valori mobiliari emessi da un fondo comune di investimento o, ove applicabile, da un fondo di investimento estero assimilabile ad un fondo standard oggetto di cancellazione dalla fusione,

e) criteri per la valutazione delle attività e dei debiti in un fondo comune di investimento o, ove applicabile, in un fondo di investimento estero comparabile a un fondo standard da liquidare,

f) la procedura per il calcolo della quota di scambio (§ 395),

g) il giorno decisivo della fusione,

(h) le regole per l’acquisizione di attività in un fondo comune di investimento o, se del caso, in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard da liquidare e per lo scambio di titoli o titoli contabili emessi da tale fondo con titoli o titoli contabili emesso dal fondo comune di investimento o da un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard che sarà creato dalla fusione, e

(i) un progetto di statuto di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che sarà creato dalla fusione.

(2) Il progetto di fusione richiede una forma scritta.

§ 385

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) Una fusione che avviene in uno dei modi specificati nel § 382 par.1 let. da a) ad), è richiesta l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non consente una fusione

a) un fondo comune di investimento aperto e un fondo comune di investimento chiuso,

b) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard con un modo di investire significativamente diverso,

c) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo standard, se non è garantita la tutela degli interessi dei proprietari di titoli o dei titoli contabili emessi da tali fondi,

(d) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard per i quali i possessori di titoli o titoli contabili emessi da tali fondi non sono stati forniti di informazioni sufficienti, e

e) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard, nel caso di una fusione in cui è redatta una notifica di fusione, e un fondo standard o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che sarà creato dalla fusione, non ha il diritto di offrire pubblicamente titoli o valori mobiliari negli stessi Stati membri in cui ciascuno dei fondi standard da fondere è autorizzato ad essere offerto al pubblico.

(3) Il giorno dell’entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca o di qualsiasi autorità di vigilanza competente dello stato di origine di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che non consente fusioni, il progetto di fusione sarà annullato. Gli effetti giuridici dell’annullamento del progetto di fusione cesseranno di avere effetto il giorno in cui tale decisione è stata definitivamente annullata con decisione del tribunale.

§ 386

Procedura per una domanda di permesso di fusione
(1) Domanda di autorizzazione all’unione

a) secondo le modalità specificate nel § 382 par.1 lett. (a) è presentato dalla persona che amministrerà il fondo comune di investimento che sarà creato dalla fusione; o

b) in una delle modalità specificate al § 382 par.1 lett. da b) ad), è presentato dall’amministratore del fondo standard da annullare con la fusione.

(2) Una richiesta di autorizzazione alla fusione, che avviene nel modo specificato al § 382 par. c) od), e i suoi allegati devono anche essere nella lingua ufficiale dello stato di origine del fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard da abolire e nella lingua ufficiale dello stato di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard da incorporare o in una lingua in cui i documenti possono essere presentati alle autorità di controllo di tali Stati.

(3) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di fusione sono i gestori, amministratori e depositari di fondi comuni di investimento, o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard, che devono essere annullati dalla fusione.

§ 387

Termine per l’emissione di una decisione
(1) La Banca nazionale ceca emetterà una decisione su una domanda di autorizzazione di fusione entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che abbia i requisiti prescritti e non soffra di altri difetti.

(2) Se la domanda di autorizzazione di fusione in cui viene elaborata la notifica di fusione non ha i requisiti prescritti o se presenta altri difetti, la Banca nazionale ceca invita il richiedente entro e non oltre 10 giorni lavorativi per i difetti entro un termine ragionevole .

§ 388

Avviso di fusione
(1) L’ amministratore di un fondo standard che deve essere sciolto da una fusione deve preparare, pubblicare e fornire agli azionisti o azionisti di questo fondo una notifica della fusione, se deve essere annullata dalla fusione

a) viene creato un fondo standard e un fondo standard o, ove applicabile, un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard; o

b) un fondo standard le cui quote sono offerte al pubblico in un altro Stato membro.

(2) Gli amministratori di fondi standard che devono essere annullati mediante fusione possono preparare una notifica congiunta di fusione. Esse redigono comunicazioni congiunte sulle fusioni ogniqualvolta solo i fondi standard devono essere aboliti mediante fusione e viene creato solo un fondo standard.

(3) L’ amministratore di un fondo standard da annullare mediante fusione pubblicherà un avviso di fusione solo dopo la data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca o dell’autorità di vigilanza del paese di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard.

§ 389

Requisiti per l’avviso di fusione
(1) L’avviso di fusione deve contenere tali informazioni sulla fusione che i proprietari di titoli o titoli contabili emessi da fondi comuni di investimento e, ove applicabile, fondi di investimento esteri comparabili ai fondi standard che saranno aboliti dalla fusione possono valutare gli effetti del fusione sui loro interessi; l’avviso di fusione deve contenere almeno

a) i motivi della fusione,

b) gli effetti della fusione sugli interessi dei possessori di titoli o titoli contabili emessi da fondi comuni di investimento e, ove applicabile, fondi standard esteri, che devono essere cancellati dalla fusione,

(c) la data decisiva della fusione; e

d) informazioni sull’eventualità che i proprietari di titoli o titoli contabili emessi da fondi comuni di investimento, o fondi standard esteri che devono essere cancellati da una fusione, abbiano un diritto di rimborso o un diritto di sostituzione ai sensi della Sezione 390 (1), e un spiegazione dell’essenza di questo diritto, compreso il termine per la sua applicazione.

(2) L’avviso di fusione deve essere preparato e pubblicato anche nella lingua ufficiale di altri Stati membri in cui sono offerti investimenti in un fondo standard o, se del caso, in un fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che sarà abolito dalla fusione , o in una lingua i documenti possono essere presentati alle autorità di controllo di quegli Stati.

(3) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per il contenuto dell’avviso di fusione nell’ambito del paragrafo 1.

§ 390

Conseguenze della pubblicazione di un avviso di fusione
(1) Pubblicando un avviso di fusione, il proprietario di un titolo o di un titolo contabile emesso da un fondo comune di investimento o da un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che viene annullato dalla fusione, si presenta,

a) il diritto di riacquistare tale titolo o sicurezza contabile senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso del titolo o del titolo contabile, oppure

(b) il diritto di sostituire un titolo o titolo contabile con un titolo o titolo contabile emesso da un altro fondo standard o da un altro fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard gestito dallo stesso gestore o da un gestore che fa parte del stesso gruppo di un fondo standard o di un gestore di fondi di investimento estero un fondo paragonabile a un fondo standard che emette titoli o titoli contabili per i quali devono essere sostituiti titoli o titoli contabili.

(2) Il diritto di cui al paragrafo 1 decade se non viene esercitato entro il termine specificato nella notifica di fusione. Il periodo per l’esercizio del diritto di cui al comma 1 deve essere fissato almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di fusione e concludersi entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data determinante della fusione.

(3) Le sezioni da 131 a 141 si applicano mutatis mutandis ai rimborsi.

§ 391

Procedura senza pubblicazione di avviso di fusione
(1) Se non si tratta di una fusione in cui viene elaborata la notifica di fusione, l’amministratore del fondo comune di investimento da annullare dalla fusione pubblica sul sito web di questo fondo la decisione della Banca nazionale ceca che autorizza la fusione e lo statuto del fondo comune di investimento da costituire dalla fusione., entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Contestualmente pubblicherà sul sito internet del fondo comune di investimento un avviso di cancellazione da parte della fusione.

(2) Con la pubblicazione di un avviso ai sensi del paragrafo 1, i detentori di quote di fondi comuni di investimento che devono essere annullati mediante fusione hanno il diritto di rimborsare il certificato di quota senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso del certificato di quota. Tale diritto decade se non viene esercitato entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

(3) Quando si riscatta un certificato di quota, la procedura è conforme ai paragrafi da 131 a 141.

§ 392

Esenzione temporanea dai limiti di investimento
Il gestore di un fondo di investimento collettivo creato da una fusione non è tenuto a rispettare i limiti di investimento stabiliti da un regolamento governativo emesso ai sensi della Sezione 215 (2) per titoli di investimento, strumenti del mercato monetario, titoli emessi da fondi di investimento per un massimo di 6 mesi dalla data di decisione del fondo di fusione o fondo di investimento estero, derivati ​​o crediti per il pagamento di fondi da un conto in ceca o valuta estera, se esiste una ragione in termini di conseguenze della fusione.

§ 393

Regole aggiuntive
(1) Il gestore di un fondo comune di investimento o di un fondo standard estero paragonabile a un fondo comune di investimento creato dalla fusione notifica al depositario di questo fondo che il trasferimento delle attività in questo fondo è stato completato; pubblica inoltre sul sito web di tale fondo l’informazione che ha avuto luogo la data decisiva della fusione.

(2) Il depositario di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato cancellato dalla fusione deve verificare se le attività e i debiti di questo fondo sono stati valutati in conformità ai criteri contenuti nel progetto di la quota di scambio è stata calcolata in conformità con la presente legge e il progetto di fusione. Redige un rapporto sui risultati dell’ispezione, che fornisce gratuitamente su richiesta ai detentori di titoli o titoli contabili emessi da un fondo standard o da un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard da liquidare, nonché quanto alla Banca nazionale ceca e all’autorità di vigilanza di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard.

(3) Il depositario di un fondo comune o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato annullato dalla fusione o che è stato creato dalla fusione verifica la conformità dei dati contenuti nell’avviso di fusione con i requisiti della presente legge e lo statuto di questi fondi.

§ 394

Il giorno decisivo della fusione
(1) Un fondo comune di investimento o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che partecipa alla fusione sarà sciolto ei proprietari di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo diventeranno proprietari di titoli o titoli contabili emessi dal fondo comune di investimento o un fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che sarà creato dalla fusione, alla scadenza di un determinato periodo alla data decisiva della fusione.

(2) Il giorno decisivo della fusione è anche il giorno a partire dal quale le attività nel fondo comune o in un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard da cancellare sono considerate dal punto di vista contabile come attività nel fondo comune di investimento o fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard che sarà creato dalla fusione.

(3) Il giorno decisivo della fusione non può precedere il giorno in cui prende legale la decisione sull’approvazione della fusione emessa dalla Banca nazionale ceca o dall’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard effetto.

(4) Se un fondo standard viene sciolto a seguito di una fusione e una fusione crea un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, i detentori di quote di un fondo standard da sciogliere mediante fusione diventano proprietari di titoli o titoli contabili emessi da un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard., che deriverà dalla fusione, alla data derivante dalla legge dello Stato di origine di questo fondo.

(5) Se la fusione coinvolge un fondo di gestione, il giorno decisivo della fusione può avvenire non prima di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di scioglimento del fondo di gestione (articolo 435 (1)).

(6) Dopo il giorno decisivo della fusione, il progetto di fusione non può essere modificato o annullato, né la fusione o la decisione in merito può essere dichiarata invalida.

§ 395

Scambio di titoli o titoli contabili
(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento creato da una fusione deve garantire lo scambio di un titolo o di un titolo contabile emesso da un fondo comune o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato annullato da una fusione per un fondo comune di investimento certificato di partecipazione entro 3 mesi dalla data di determinazione della fusione., che è stata creata dalla fusione, nella proporzione determinata in base all’ammontare del capitale del fondo comune appartenente al titolo o titolo contabile emesso dal fondo comune di investimento o fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard, che è stato annullato dalla fusione.

(2) Se un fondo comune di investimento viene sciolto per fusione e se una fusione crea un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, il certificato di quota deve essere scambiato con un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investimento estero paragonabile a uno standard fondo entro il periodo e nella proporzione specificata, che deriva dalla legge dello Stato di origine di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard.

§ 396

Aggiustamento in contanti per una quota di cambio sproporzionata
(1) Se il rapporto di cambio specificato nel progetto di fusione non è adeguato per l’esercizio del diritto di scambio ai sensi del § 395, il gestore del fondo comune o del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard creato dalla fusione fornirà i titoli proprietari o titoli contabili tramite l’amministratore di questo fondo. titoli emessi da un fondo comune di investimento o da un fondo di investimento estero paragonabili a un fondo standard che è stato annullato mediante fusione, regolamento in contanti, fino al 10% del valore corrente dei titoli o del libro – titoli di entrata emessi da un fondo comune di investimento o da un fondo di investimento estero assimilabile ad un fondo standard, che è stato annullato dalla fusione.

(2) La data in cui viene determinato il valore corrente di un titolo o di un titolo contabile ai fini del regolamento deve coincidere con la data determinante della fusione.

§ 397

Cooperazione tra la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza di un fondo di investimento straniero nella procedura per una richiesta di autorizzazione di fusione
(1) Non appena la domanda di autorizzazione alla fusione, che si verifica nel modo specificato al § 382 par. c) od), soddisfa i requisiti specificati, la Banca nazionale ceca deve inviare senza indebito ritardo una copia della stessa e delle copie dei documenti ad essa allegati all’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard a essere creato.

(2) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza dello Stato di origine di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard da annullare o da creare mediante fusione dell’emissione di una decisione di autorizzazione di fusione.1 lettera c) od), nonché che si sia verificato il giorno decisivo della fusione.

Sezione 3

Fusione di fondi comuni di investimento
§ 398

Metodi di fusione consentiti
(1) La fusione è consentita

a) fondi speciali, che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento,

b) un fondo speciale che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento e un fondo standard che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, se il fondo comune acquirente deve essere un fondo standard,

c) fondi standard, che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento,

(d) un fondo standard avente la forma giuridica di un fondo comune di investimento e un fondo di investimento estero comparabile a un fondo standard, e

(e) fondi per investitori qualificati che hanno la forma giuridica di fondi comuni di investimento.

(2) Un fondo comune di investimento che cessa di essere fuso sarà sciolto senza liquidazione e le attività in esso contenute diventeranno parte delle attività del fondo comune di investimento o del fondo di investimento estero ricevente paragonabile a un fondo standard.

(3) La fusione è decisa dal gestore di fondi comuni di investimento, o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard, che partecipa alla fusione. Se più di una persona decide di fondersi, è necessario il loro consenso.

§ 399

Progetto di fusione
(1) La fusione deve essere eseguita in conformità con il progetto di fusione approvato.

(2) Il progetto di fusione deve essere preparato dagli amministratori di fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard che partecipa alla fusione.

(3) Il progetto di fusione deve essere approvato con la stessa formulazione da tutti coloro che lo hanno preparato.

§ 400

Elementi essenziali del progetto di fusione
(1) Per quanto riguarda il metodo di fusione, il progetto di fusione deve contenere almeno

a) determinazione del metodo di fusione di cui alla sezione 398 (1),

b) la designazione di fondi comuni di investimento, o un fondo di investimento estero assimilabile a un fondo standard, che partecipa alla fusione,

c) i motivi della fusione,

(d) i probabili effetti della fusione sugli interessi dei detentori di titoli o titoli contabili emessi dal fondo comune di investimento o, ove applicabile, un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard che viene cancellato e sugli interessi dei detentori di titoli o titoli contabili emessi dal fondo comune di investimento ricevente; il fondo di investimento estero ricevente paragonabile a un fondo standard,

e) criteri per la valutazione delle attività e dei debiti in un fondo comune di investimento o, ove applicabile, in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che entrano a far parte delle attività e dei debiti in un fondo comune di investimento ricevente o in un fondo di investimento estero ricevente comparabile a un fondo standard,

f) la procedura per il calcolo della quota di scambio (§ 411),

g) la data determinante della fusione,

h) le regole per l’acquisizione di attività in un fondo comune di investimento o, ove applicabile, in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard da sciogliere e lo scambio di titoli o titoli contabili emessi da tale fondo con titoli o valori contabili titoli in entrata emessi dal fondo comune di investimento ricevente, ove applicabile, dal fondo di investimento estero ricevente comparabili a un fondo standard, e

i) una proposta di statuto nuovo o aggiornato per il fondo comune di investimento ricevente o il fondo di investimento estero ricevente comparabile a un fondo standard.

(2) Il progetto di fusione richiede una forma scritta.

§ 401

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) Una fusione che avviene in uno dei modi specificati nel § 398 par.1 let. da a) ad), è richiesta l’autorizzazione della Banca nazionale ceca, a meno che non si tratti di una fusione, che avviene secondo le modalità specificate nel § 398 par. d) e la fusione non dovrebbe cancellare il fondo standard.

(2) La Banca nazionale ceca non consentirà la fusione

a) un fondo comune di investimento aperto e un fondo comune di investimento chiuso,

b) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard con un modo di investire significativamente diverso,

c) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo standard, se non è garantita la tutela degli interessi dei proprietari di titoli o dei titoli contabili emessi da tali fondi,

d) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard, sui quali i proprietari di titoli o titoli contabili emessi da tali fondi non sono stati forniti di informazioni sufficienti,

(e) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard, nel caso di una fusione che comporta un avviso di fusione e il fondo standard acquirente o un fondo di investimento estero ricevente comparabile a un fondo standard non ha il diritto di offrire al pubblico titoli emessi o con registrazione contabile. titoli negli stessi Stati membri in cui ciascuno dei fondi standard partecipanti alla fusione era autorizzato a offrirli al pubblico, e

f) fondi comuni di investimento o fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo standard, se si tratta di una fusione in cui è preparata una notifica di fusione, e l’autorità di vigilanza dello Stato di origine che riceve un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard fino alla Banca nazionale ceca decide di fondere le autorizzazioni, non ha comunicato alla Banca nazionale ceca che le sue riserve alla fusione non sussistevano più.

(3) Il giorno in cui la decisione della Banca nazionale ceca o di qualsiasi autorità di vigilanza competente dello Stato di origine di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che non autorizza una fusione, il progetto di fusione sarà annullato. Gli effetti giuridici dell’annullamento del progetto di fusione cesseranno di avere effetto il giorno in cui tale decisione sarà legalmente annullata con decisione del tribunale.

§ 402

Procedura di domanda di autorizzazione alla fusione
(1) Domanda di autorizzazione all’unione

a) secondo le modalità specificate nel § 398 par.1 let. (a) è presentato dall’amministratore del fondo comune di investimento ricevente, o

b) in uno dei modi specificati nel § 398 par.1 lett. da b) ad), è presentato dall’amministratore del fondo comune di investimento per essere annullato dalla fusione.

(2) Una richiesta di autorizzazione alla fusione, che si verifica nel modo specificato al § 398 par. d), ei suoi allegati devono anche essere nella lingua ufficiale del paese di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard da cancellare e nella lingua ufficiale del paese di origine del fondo di investimento estero ricevente comparabile al fondo standard o in una lingua presentare documenti alle autorità di controllo di tali Stati.

(3) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di fusione sono i gestori, amministratori e depositari di fondi comuni di investimento, o fondi di investimento esteri comparabili al fondo standard, che partecipano alla fusione.

§ 403

Termine per l’emissione di una decisione
(1) La Banca nazionale ceca emetterà una decisione su una domanda di autorizzazione di fusione entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che abbia i requisiti prescritti e non soffra di altri difetti.

(2) Se la domanda di autorizzazione di fusione in cui viene elaborata la notifica di fusione non ha i requisiti prescritti o se presenta altri difetti, la Banca nazionale ceca invita il richiedente entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione o difetti di integrazione entro un tempo ragionevole.

§ 404

Avviso di fusione
(1) L’ amministratore di un fondo standard che partecipa a una fusione prepara, pubblica e fornisce ai detentori di quote o agli azionisti di questo fondo una notifica della fusione,

a) se la fusione intende abolire il fondo standard e le attività in esso contenute diventano parte delle attività del fondo standard o di un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard, o

b) quando una fusione coinvolge un fondo standard le cui quote sono offerte al pubblico in un altro Stato membro.

(2) Gli amministratori di fondi standard che partecipano a una fusione possono preparare una notifica congiunta della fusione. Prepareranno comunicazioni congiunte sulle fusioni ogni volta che solo i fondi standard devono essere aboliti dalla fusione e se le attività in essi devono diventare parte delle attività del solo fondo standard.

(3) L’ amministratore di un fondo standard che partecipa a una fusione pubblica un avviso di fusione solo dopo la data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca o dell’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero comparabile allo standard fondo che autorizza la fusione.

§ 405

Requisiti per l’avviso di fusione
(1) L’avviso di fusione deve contenere tali informazioni sulla fusione in modo che i proprietari di titoli o titoli contabili emessi da fondi comuni di investimento e, ove applicabile, fondi di investimento esteri comparabili ai fondi standard partecipanti alla fusione possano valutare gli effetti della fusione sui loro interessi; l’avviso di fusione deve contenere almeno

a) i motivi della fusione,

b) gli effetti della fusione sugli interessi dei proprietari di titoli o valori mobiliari emessi da fondi comuni di investimento e, ove applicabile, fondi di investimento esteri comparabili ai fondi standard partecipanti alla fusione,

(c) la data di efficacia della fusione; e

d) informazioni sull’eventualità che i proprietari di titoli o titoli contabili emessi da fondi comuni di investimento, o fondi esteri comparabili ai fondi standard partecipanti alla fusione, abbiano un diritto di rimborso o di sostituzione ai sensi della Sezione 406 (1), e un spiegazione della sostanza di questo diritto, compreso il termine per esercitarlo.

(2) L’avviso di fusione deve essere preparato e pubblicato anche nella lingua ufficiale di altri Stati membri in cui vengono offerti investimenti in un fondo standard o, ove applicabile, in un fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che partecipa alla fusione, in una lingua presentare i documenti alle autorità di controllo di tali Stati.

(3) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per il contenuto dell’avviso di fusione nell’ambito del paragrafo 1.

§ 406

Conseguenze della pubblicazione di un avviso di fusione
(1) Pubblicando un avviso di fusione, viene creato un detentore di quote di un fondo standard partecipante alla fusione o un fondo speciale che sarà cancellato dalla fusione,

(a) il diritto di riacquistare la quota senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi ragionevoli sostenuti in relazione al rimborso del certificato di quota; o

(b) il diritto di sostituire una quota con un titolo o un titolo contabile emesso da un altro fondo standard o da un altro fondo di investimento estero comparabile a un fondo standard gestito dallo stesso gestore o da un gestore che fa parte dello stesso gruppo come standard fondo o gestore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che emette titoli o titoli contabili per i quali devono essere sostituiti titoli o titoli contabili.

(2) Il diritto di cui al paragrafo 1 decade se non viene esercitato entro il termine specificato nella notifica di fusione. Il periodo per l’esercizio del diritto di cui al comma 1 deve essere fissato in almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di fusione e terminare entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data determinante della fusione.

(3) Il rimborso sarà effettuato in conformità con le sezioni da 131 a 141.

§ 407

Procedura senza pubblicazione di avviso di fusione
(1) Se non è una fusione in cui è preparata la notifica di fusione, l’amministratore del fondo comune di investimento da annullare dalla fusione pubblica sul sito web di questo fondo la decisione della Banca nazionale ceca di approvare la fusione e lo statuto del fondo comune di investimento ricevente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Contestualmente, pubblicherà sul sito internet del fondo comune di investimento da annullare dalla fusione sulla costituzione del diritto di riacquisto del mutuo certificato.

(2) Con la pubblicazione di un avviso ai sensi del paragrafo 1, i detentori di quote del fondo comune di investimento oggetto di cancellazione dalla fusione hanno il diritto di rimborsare il certificato di quota senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso del certificato di quota. Tale diritto decade se non viene esercitato entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

(3) Le sezioni da 131 a 141 si applicano mutatis mutandis ai rimborsi.

§ 408

Esenzione temporanea dai limiti di investimento
Il gestore del fondo di investimento ricevente non è tenuto a rispettare i limiti di investimento stabiliti da un regolamento governativo emesso ai sensi della Sezione 215 (2) per titoli di investimento, strumenti del mercato monetario, titoli emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero per a 6 mesi dalla data di fusione decisiva., derivati ​​o crediti per il pagamento di fondi da un conto in valuta ceca o estera, se esiste una ragione in termini di conseguenze della fusione.

§ 409

Regole aggiuntive
(1) Il gestore di un fondo standard ricevente o di un fondo di investimento estero ricevente comparabile a un fondo standard deve notificare al depositario di questo fondo che il trasferimento delle attività in questo fondo è stato completato; pubblica inoltre sul sito web del fondo l’informazione che è avvenuta la data decisiva della fusione.

(2) Il depositario di un fondo comune di investimento che è stato cancellato da una fusione deve verificare se le attività e i debiti in questo fondo sono stati valutati secondo i criteri contenuti nel progetto di fusione e se la quota di scambio è stata calcolata in conformità con questa legge e il progetto di fusione. Prepara un rapporto sui risultati dell’ispezione, che fornisce gratuitamente su richiesta ai proprietari di titoli o titoli contabili emessi da fondi standard o standard esteri partecipanti alla fusione, nonché alla Banca nazionale ceca. e l’autorità di vigilanza di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard.

(3) Il depositario di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che partecipa a una fusione verifica la conformità dei dati contenuti nella notifica di fusione con i requisiti della presente legge e dello statuto di tali fondi.

§ 410

Giorno decisivo della fusione
(1) Un fondo comune di investimento, o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard da cancellare mediante fusione, viene cancellato ei proprietari di titoli o titoli contabili emessi da questo fondo diventano azionisti del fondo comune di destinazione dopo un determinato periodo alla data di registrazione.

(2) Il giorno decisivo della fusione è anche il giorno a partire dal quale le attività nel fondo comune di investimento, o in un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard da cancellare, sono considerate dal punto di vista contabile come attività nel fondo comune.

(3) Il giorno decisivo della fusione non può precedere il giorno in cui la decisione sull’approvazione della fusione emessa dalla Banca nazionale ceca e dall’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard prende legale effetto.

(4) Se la fusione revoca un fondo standard e il fondo ricevente è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, i detentori di quote del fondo standard da cancellare diventeranno proprietari di titoli o titoli contabili emessi dal fondo ricevente fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard alla data che sorge ai sensi della legge dello Stato di origine di quel fondo.

(5) Se un fondo di gestione partecipa alla fusione, il giorno decisivo della fusione può avvenire non prima di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cancellazione del fondo di gestione (articolo 435 (1)).

(6) Dopo la data decisiva della fusione, il progetto di fusione non può essere modificato o annullato, né la fusione o la decisione in merito può essere dichiarata invalida.

§ 411

Scambio di titoli o titoli contabili
(1) Entro 3 mesi dal giorno decisivo della fusione, l’amministratore del fondo comune di investimento ricevente assicura lo scambio di un titolo o di una garanzia contabile emessa dal fondo comune o dal fondo di investimento estero comparabile al fondo standard unità di fusione. in base all’importo del capitale del fondo comune appartenente al titolo o titolo contabile emesso dal fondo comune o fondo di investimento estero comparabile al fondo standard, che è stato annullato dalla fusione, alla data determinante della fusione.

(2) Se un fondo comune di investimento viene cancellato da una fusione e se il fondo ricevente è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, il certificato di quota deve essere scambiato con un titolo o un titolo contabile emesso da un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard entro il periodo e nel giorno proporzionale, che deriva dalla legge dello stato di origine del fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard.

§ 412

Aggiustamento monetario per sproporzione di cambio
(1) Se il rapporto di cambio specificato nel progetto di fusione non è adeguato per esercitare il diritto allo scambio ai sensi della Sezione 411, il gestore del fondo comune di investimento ricevente o del fondo di investimento estero ricevente comparabile a un fondo standard fornirà ai proprietari di titoli o titoli contabili emessi dal fondo comune di investimento tramite l’amministratore di questo fondo., o un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato annullato da una fusione, regolamento in contanti, fino al 10% del valore corrente dei titoli o dei libri contabili titoli in entrata emessi da un fondo comune di investimento o da un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato fuso annullato

(2) La data in cui viene determinato il valore corrente di un titolo o di un titolo contabile ai fini del regolamento deve coincidere con la data determinante della fusione.

§ 413

Cooperazione tra la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza di un fondo di investimento straniero nella procedura per la richiesta di un permesso di fusione
(1) Non appena la domanda di autorizzazione alla fusione, che si verifica nel modo specificato al § 398 par. d), soddisfa i requisiti specificati, la Banca nazionale ceca deve inviare senza indebito ritardo una copia della stessa e delle copie dei documenti ad essa allegati all’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero ricevente comparabile al fondo standard e chiederglielo esprimere le proprie riserve sulla comunicazione di fusione in merito alle informazioni in essa contenute in relazione ai possessori di titoli o di valori mobiliari emessi da quel fondo di investimento estero ricevente assimilabile ad un fondo standard.

(2) Se in relazione alla decisione sulla domanda di autorizzazione di fusione, che si svolge secondo le modalità specificate al § 398 par. d), la Banca nazionale ceca riceve dall’autorità di vigilanza dello stato di origine del fondo di investimento estero comparabile al fondo standard che partecipa alla fusione una copia dell’avviso di fusione, al quale ha riserve dal punto di vista dell’informativa l’autorità di controllo che le ha inviato copia della notifica della fusione della natura di tali riserve; Allo stesso tempo, può comunicare tali riserve al gestore di questo fondo standard entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della copia dell’avviso di fusione e invitarlo a modificare il contenuto dell’avviso di fusione in base alle riserve della Banca nazionale ceca.

(3) La Banca nazionale ceca notifica all’autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 che le sue riserve persistono se ritiene che l’adeguamento del contenuto dell’avviso di fusione effettuato dal gestore sulla base della richiesta della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 2 non è sufficiente. La Banca nazionale ceca invia una notifica che le sue riserve persistono all’autorità di vigilanza entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta del gestore di adeguare il contenuto dell’avviso di fusione sulla base delle riserve della Banca nazionale ceca.

(4) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza dello Stato di origine di un fondo di investimento estero paragonabile al fondo standard che partecipa alla fusione dell’emissione di una decisione che approva la fusione, che avrà luogo in conformità con § 398 d) nonché che si sia verificato il giorno decisivo della fusione.

Sezione 4

Conversione di un fondo comune di investimento in società per azioni
§ 414

Ammissibilità di conversione
(1) Un fondo comune di investimento può essere trasformato in una società per azioni a capitale variabile.

(2) Un fondo comune di investimento chiuso può essere trasformato anche in una società per azioni che non sia una società per azioni a capitale variabile.

(3) Il gestore del fondo comune decide sulla conversione di un fondo comune di investimento in una società per azioni.

§ 415

Progetto di trasformazione
(1) La conversione di un fondo comune di investimento in una società per azioni deve essere effettuata secondo il progetto di conversione approvato.

(2) Il progetto di conversione deve essere preparato dall’amministratore del fondo comune di investimento.

§ 416

Requisiti per il progetto di trasformazione
(1) Il progetto di conversione deve includere almeno

a) la designazione del fondo comune di investimento trasformato e la denominazione sociale proposta della società per azioni in cui il fondo comune di investimento deve essere trasformato,

b) dati necessari all’identificazione del dirigente che dirige la società per azioni in cui si intende trasformare il fondo comune di investimento,

c) motivi di conversione,

d) i probabili effetti della conversione sugli interessi dei detentori di quote del fondo comune di investimento,

e) criteri per la valutazione delle attività e dei debiti del fondo comune di investimento,

f) la procedura per il calcolo della quota di scambio tra certificati di quote e azioni di una società per azioni o quote di partecipazione di una società per azioni a capitale variabile (§ 422),

g) giorno decisivo della conversione,

(h) le regole per l’acquisizione di attività in un fondo comune di investimento da parte di una società per azioni e lo scambio di certificati di partecipazione con azioni di una società per azioni o per partecipazioni in una società per azioni a capitale variabile; e

i) il progetto di statuto e lo statuto della società per azioni in cui si intende convertire il fondo comune di investimento.

(2) Il progetto di conversione richiede una forma scritta.

§ 417

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, in una società per azioni richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non autorizza la conversione se

a) gli interessi dei detentori di quote del fondo comune di investimento trasformato non sono tutelati; o

b) l’ unico soggetto che sottoscrive le azioni fondatrici di una società per azioni a capitale variabile in cui si converte il fondo comune di investimento non è il gestore del fondo comune convertito.

(3) Il giorno dell’entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca, che non consente la conversione, il progetto di conversione sarà annullato. Gli effetti giuridici dell’annullamento del progetto di trasformazione cesseranno di avere effetto il giorno in cui tale decisione è stata legalmente annullata da una decisione del tribunale.

§ 418

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo comune di investimento convertito.

(2) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di conversione sono il gestore, l’amministratore e il depositario del fondo comune di investimento convertito.

§ 419

Sottoscrizione di azioni fondatrici
Qualora il fondo comune di investimento debba essere trasformato in società per azioni a capitale variabile, la decisione del gestore del fondo comune sulla conversione e parte del progetto di conversione prevede l’obbligo del gestore del fondo comune di sottoscrivere le quote fondatrici di la futura società per azioni a capitale variabile., che corrisponderà al capitale sociale di tale società.

§ 420

Informare i titolari di quote e il diritto di riscattare un certificato di quota
(1) L’ amministratore del fondo comune di investimento trasformato pubblicherà sul sito web di questo fondo la decisione della Banca nazionale ceca di consentire la conversione entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione. In caso di trasformazione di un fondo comune di investimento aperto, il suo amministratore pubblica il progetto di conversione, il contratto di collaborazione e lo statuto della società per azioni a capitale variabile in cui il fondo comune di investimento deve essere trasformato nello stesso luogo entro lo stesso periodo.

(2) L’ amministratore del fondo comune di investimento trasformato pubblica, unitamente ai documenti di cui al comma 1, sul sito web di tale fondo un avviso sull’origine del diritto di riacquisto del certificato di quota. Con la pubblicazione del presente bando, gli azionisti del fondo comune di investimento trasformato hanno il diritto di rimborsare la quota senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi opportunamente sostenuti associati al rimborso del certificato di quota. Tale diritto decade se non viene esercitato entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

(3) Il rimborso sarà effettuato in conformità con le sezioni da 131 a 141.

§ 421

Data di efficacia della conversione
(1) Un fondo comune di investimento che si trasforma in società per azioni viene sciolto e i suoi azionisti diventano azionisti della società per azioni di nuova costituzione o proprietari di quote di partecipazione della società per azioni di nuova costituzione a capitale variabile nel giorno della registrazione della società per azioni di nuova costituzione.

(2) Una società per azioni di nuova costituzione non può essere iscritta nel registro delle imprese prima della data di entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca di autorizzare la conversione, se la sua autorizzazione è richiesta. Una società per azioni di nuova costituzione a capitale variabile non può essere iscritta nel Registro delle Imprese anche se il prezzo di emissione delle azioni fondatrici non è stato interamente versato.

(3) Dopo la data di efficacia della conversione, il progetto di trasformazione non può essere modificato o annullato, né la conversione o la decisione in merito può essere dichiarata non valida.

§ 422

Scambio di certificati di quote con azioni
L’amministratore della società per azioni in cui è stato convertito il fondo comune garantisce lo scambio del certificato di partecipazione emesso dal fondo comune annullato con una quota della società per azioni di nuova costituzione o con una quota di partecipazione di una società per azioni a capitale variabile entro 3 mesi dalla data di efficacia della conversione del capitale del fondo comune di investimento riconducibile al certificato di quota del fondo comune annullato alla data di efficacia della conversione.

§ 423

Aggiustamento in contanti per una quota di cambio sproporzionata
(1) Se il rapporto di cambio specificato nel progetto di conversione non è adeguato per l’esercizio del diritto di scambio ai sensi del § 422, il dirigente della società per azioni a cui è stato trasformato il fondo comune di investimento fornirà ai proprietari dei titoli o del libro – titoli di partecipazione emessi dal fondo comune annullato con regolamento in contanti, fino al 10% del valore corrente dei certificati di quota emessi dal fondo comune annullato.

(2) Il giorno in cui viene determinato il valore corrente del certificato di quota ai fini del regolamento deve coincidere con la data di efficacia della conversione.

§ 424

Uso simile di altre parti di questa legge
Inoltre, le disposizioni della presente legge sulla concessione di una licenza per la gestione di un fondo di investimento autonomo si applicano mutatis mutandis alla costituzione di una società per azioni a cui deve essere trasformato un fondo comune di investimento, e se questo società per azioni deve essere un fondo di investimento autonomo.

Sezione 5

Conversione di un fondo comune di investimento chiuso in un fondo comune di investimento aperto
§ 425

Ammissibilità di conversione
(1) Un fondo comune di investimento chiuso può essere trasformato in un fondo comune di investimento aperto solo se si tratta di un caso specificato al § 144.

(2) Il gestore del fondo comune di investimento trasformato decide in merito alla conversione di un fondo comune di investimento chiuso in un fondo comune di investimento aperto.

§ 426

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di fondo comune di investimento chiuso, in un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di fondo comune di investimento aperto, richiede l’autorizzazione del cittadino ceco Banca.

(2) La Banca nazionale ceca non consente una conversione a meno che non sia assicurata la tutela degli interessi dei detentori di quote del fondo di investimento collettivo trasformato.

§ 427

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo comune di investimento convertito.

(2) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di conversione sono il gestore, l’amministratore e il depositario del fondo comune di investimento convertito.

§ 428

Regole aggiuntive
(1) Se non si può ragionevolmente presumere che i rapporti dei fondi comuni di investimento saranno conformi alle regole, tecniche o limiti da introdurre, mantenere e applicare per un fondo comune di investimento aperto alla data di efficacia della conversione, lo statuto transitorio indica le disposizioni contenenti

a) la durata del periodo di transizione; e

(b) eccezioni alle regole, tecniche o limiti necessari durante il periodo transitorio per effettuare la conversione nel migliore interesse di tutti gli azionisti.

(2) Nella decisione che autorizza la conversione, la Banca nazionale ceca può imporre al gestore o all’amministratore del fondo comune di investimento la conversione, ad eccezione del paragrafo 1 lettera. b) altre condizioni che devono essere rispettate o che devono essere soddisfatte dal gestore o dall’amministratore durante il periodo di transizione.

(3) Dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla conversione, l’amministratore del fondo comune di investimento pubblica sul sito web di questo fondo le informazioni sulla conversione prevista e le sue conseguenze per i detentori di quote.

Sezione 6

Conversione di un fondo speciale in un fondo standard
§ 429

Ammissibilità di conversione
(1) È consentita la conversione di un fondo speciale in un fondo standard.

(2) Il gestore del fondo speciale convertito decide in merito alla conversione del fondo speciale in un fondo standard.

§ 430

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo speciale in un fondo standard richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non autorizza la conversione se non è garantita la tutela degli interessi dei detentori di quote del fondo speciale convertito.

(3) Contemporaneamente all’approvazione della conversione, la Banca nazionale ceca decide in merito all’approvazione del depositario e allo statuto di questo fondo.

§ 431

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo speciale convertito.

(2) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di conversione sono il gestore, l’amministratore e il depositario del fondo speciale convertito.

§ 432

Regole aggiuntive
(1) Se non si può ragionevolmente presumere che i rapporti dei fondi comuni di investimento saranno conformi alle regole, tecniche o limiti da introdurre, mantenere e applicare ai sensi del § 215 per il fondo standard a partire dalla data di efficacia della conversione, disposizioni transitorie contenenti

a) la durata del periodo di transizione; e

(b) eccezioni alle regole, tecniche o limiti necessari durante il periodo transitorio per effettuare la conversione nel migliore interesse di tutti gli azionisti.

(2) Nella decisione che autorizza la conversione, la Banca nazionale ceca può imporre al gestore o all’amministratore del fondo comune di investimento in relazione all’eccezione di cui al paragrafo 1 lettera b) altre condizioni che devono essere rispettate o che devono essere soddisfatte dal gestore o dall’amministratore durante il periodo di transizione.

(3) Dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla conversione, l’amministratore del fondo di investimento pubblica sul sito web di questo fondo le informazioni sulla conversione prevista e le sue conseguenze per i detentori di quote.

Sezione 7

Disposizioni speciali per la gestione e la subordinazione dei fondi
§ 433

Obblighi del gestore del comparto in caso di liquidazione del suo fondo di gestione
(1) Se il fondo di gestione partecipa a una fusione o fusione o se partecipa a un’altra trasformazione consentita dalla legge di uno Stato estero, o se è sciolto ai sensi della legge di uno Stato estero senza liquidazione o se partecipa a una fusione o altra trasformazione analoga consentita dalla legge di uno stato estero, il gestore del comparto di questo fondo di gestione richiederà, tramite l’amministratore di questo fondo, il previo consenso della Banca nazionale ceca che intende

(a) investire attività in quel fondo come gestore di un comparto in titoli o titoli contabili emessi da un fondo di gestione esistente o da un altro fondo di gestione; o

(b) continuare a investire attività in quel fondo come gestore di un fondo standard che non è un comparto.

(2) Se il gestore del comparto non richiede il previo consenso della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1 entro 1 mese dalla data di ricezione della notifica di liquidazione del fondo di gestione (Sezione 435 (2)) o notifica analoga ai sensi del diritto estero, questo fondo viene liquidato alla scadenza di questo periodo con liquidazione. Se la Banca nazionale ceca rifiuta la richiesta di previo consenso ai sensi del paragrafo 1, il Comparto sarà liquidato con liquidazione il giorno in cui la decisione diventa definitiva.

(3) Fino alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 o fino alla concessione del consenso preventivo ai sensi del paragrafo 1, il gestore del comparto può investire le attività in questo fondo solo allo scopo di preservarne le attività.

Parte 3

Disposizioni comuni
§ 434

Obbligo di redazione del bilancio
A partire dalla data di cancellazione del fondo comune, il suo amministratore predisporrà il bilancio straordinario di tale fondo in conformità con la legge che disciplina la contabilità; la relazione annuale non è redatta alla data di liquidazione del fondo comune di investimento.

§ 435

Disposizioni speciali per il fondo di gestione e subordinazione
(1) Il Fondo di gestione può essere liquidato al più presto dopo la scadenza di 3 mesi dalla data in cui è stato pubblicato l’avviso che annuncia la liquidazione di questo Fondo.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere inviata dall’amministratore del fondo di gestione contestualmente alla sua pubblicazione a tutti i suoi comparti e alle autorità di vigilanza competenti dei rispettivi stati d’origine.

TITOLO V

CAMBIAMENTO NELLO STATO DI ORIGINE DEL FONDO DI INVESTIMENTO O DEL FONDO DI INVESTIMENTO ESTERO
Parte 1

Trasformazione di un fondo di investimento estero con personalità giuridica in un fondo di investimento con personalità giuridica
§ 436

Ammissibilità di conversione
(1) È consentita la conversione di un fondo di investimento estero con personalità giuridica in un fondo di investimento con personalità giuridica.

(2) La conversione di un fondo di investimento estero con personalità giuridica in un fondo di investimento con personalità giuridica sarà effettuata dal fondo di investimento estero trasferito che trasferisce la sua sede legale nella Repubblica ceca.

§ 437

Disposizioni speciali sulla concessione di una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo
(1) Un fondo di investimento estero con personalità giuridica, che deve essere trasformato in un fondo di investimento autonomo, deve richiedere alla Banca nazionale ceca il permesso di gestire un fondo di investimento autonomo prima di registrare il trasferimento della sua sede legale in il registro delle imprese.

(2) La Banca nazionale ceca concede un permesso a un fondo di investimento straniero dotato di personalità giuridica per l’attività di un fondo di investimento autonomo, anche se questo fondo non è domiciliato nella Repubblica ceca, se le altre condizioni per il rilascio del permesso sono incontrato. Tuttavia, gli effetti della decisione di concedere un’autorizzazione non devono verificarsi prima del giorno in cui si verificano gli effetti del trasferimento della sede legale del fondo di investimento estero con personalità giuridica nella Repubblica ceca.

§ 438

Applicazione analoga di altre disposizioni della presente legge
Di seguito, le disposizioni della presente legge sulla concessione di una licenza per la gestione di un fondo di investimento autonomo si applicano mutatis mutandis alla conversione di un fondo di investimento estero dotato di personalità giuridica in un fondo di investimento autonomo.

Parte 2

Trasformazione di un fondo di investimento con personalità giuridica in un fondo di investimento estero con personalità giuridica
§ 439

Ammissibilità di conversione
(1) È consentita la conversione di un fondo di investimento con personalità giuridica in un fondo di investimento estero con personalità giuridica.

(2) La trasformazione di un fondo di investimento con personalità giuridica in un fondo di investimento estero con personalità giuridica avviene tramite il trasferimento della sede legale all’estero del fondo di investimento trasformato.

§ 440

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica in un fondo di investimento estero con personalità giuridica richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non lo autorizza

a) la conversione di un fondo standard in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica, o

(b) conversione, se gli interessi degli azionisti del fondo di investimento collettivo trasformato non sono tutelati.

§ 441

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo di investimento collettivo trasformato.

(2) I partecipanti al procedimento sulla domanda di permesso di conversione sono il fondo di investimento collettivo trasformato e il suo gestore, amministratore e depositario.

Parte 3

Trasformazione di un fondo di investimento estero senza personalità giuridica in un fondo di investimento senza personalità giuridica
§ 442

Ammissibilità di conversione
(1) La conversione di un fondo di investimento estero senza personalità giuridica in un fondo di investimento senza personalità giuridica è consentita, se ciò è consentito anche dalla legge dello Stato che è lo Stato di origine del fondo di investimento estero trasformato.

(2) Il gestore del fondo di investimento estero convertito decide sulla conversione; deciderà anche sulla forma giuridica consentita dalla legge ceca dal fondo di investimento trasformato.

§ 443

Data di efficacia della conversione
(1) Un fondo di investimento estero senza personalità giuridica diventa un fondo di investimento senza personalità giuridica il giorno della registrazione nell’elenco dei fondi comuni di investimento gestito dalla Banca nazionale ceca, se questo fondo ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento o nell’elenco di fondi di investimento aventi la forma giuridica di un fondo fiduciario mantenuto dalla Banca nazionale ceca banca, se questo fondo ha la forma legale di un fondo fiduciario.

(2) Le disposizioni della legge dello stato di origine del fondo di investimento estero trasformato, che mirano a proteggere gli investitori di questo fondo in caso di conversione, si applicano anche dopo la data di entrata in vigore della conversione, se la legge dello stato di origine di il fondo di investimento straniero trasformato insiste e non contraddice l’ordine pubblico secondo la legge ceca.

(3) Dopo la data di efficacia della conversione, la conversione o la decisione in merito non può essere dichiarata invalida.

§ 444

Applicazione analoga di altre disposizioni della presente legge
Per altri aspetti, per la conversione di un fondo di investimento estero senza personalità giuridica in un fondo di investimento senza personalità giuridica, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente legge sulla costituzione di un fondo di investimento senza personalità giuridica nella relativa forma giuridica.

Parte 4

Trasformazione di un fondo di investimento senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica
§ 445

Ammissibilità di conversione
(1) La conversione di un fondo di investimento senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica è consentita, se ciò è consentito anche dalla legge dello Stato che sarà lo Stato di origine del fondo di investimento estero trasformato.

(2) Il gestore del fondo di investimento trasformato decide sulla conversione; deciderà inoltre sulla forma giuridica del fondo di investimento estero trasformato.

§ 446

Progetto di trasformazione
(1) La conversione di un fondo di investimento senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica deve essere eseguita conformemente al progetto di conversione approvato.

(2) Il progetto di conversione deve essere preparato dall’amministratore del fondo di investimento convertito.

§ 447

Requisiti per il progetto di trasformazione
(1) Il progetto di conversione deve includere almeno

a) la designazione del fondo di investimento trasformato,

b) informazioni sullo stato che sarà lo stato di origine del fondo di investimento estero trasformato,

c) l’ indicazione della forma giuridica che assumerà il fondo di investimento estero convertito,

d) motivi di conversione,

e) i probabili effetti della conversione sugli interessi dei detentori di quote o del fondo di investimento previsto da convertire,

f) criteri per la valutazione delle attività e dei debiti del fondo di investimento trasformato,

g) la procedura per il calcolo del rapporto di cambio tra le quote, se il fondo di investimento trasformato ha la forma giuridica di fondo comune di investimento, e altri titoli o titoli contabili, se tali titoli o titoli contabili devono rappresentare la quota degli investitori nelle attività del fondo di investimento estero convertito, nonché le regole per il loro scambio,

(h) il fatto generatore della trasformazione; e

(i) il progetto di statuto del fondo di investimento convertito o altro documento analogo, se applicabile.

(2) Il progetto di conversione richiede una forma scritta.

§ 448

Autorizzazione della Banca nazionale ceca
(1) La conversione di un fondo di investimento collettivo senza personalità giuridica in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca non lo autorizza

a) la conversione di un fondo standard in un fondo di investimento estero senza personalità giuridica, o

b) conversione, se non è garantita la tutela degli interessi dei detentori di quote del fondo di investimento collettivo trasformato.

(3) Il giorno dell’entrata in vigore della decisione della Banca nazionale ceca, che non consente la conversione, il progetto di conversione sarà annullato. Gli effetti legali dell’annullamento del progetto di conversione cesseranno di esistere il giorno in cui tale decisione della Banca nazionale ceca sarà stata definitivamente annullata da una decisione del tribunale.

§ 449

Procedura per la richiesta di un permesso di conversione
(1) La domanda di autorizzazione alla conversione deve essere presentata dall’amministratore del fondo di investimento collettivo trasformato.

(2) I partecipanti alla procedura per l’autorizzazione alla conversione sono il gestore, l’amministratore e il depositario del fondo di investimento collettivo trasformato.

§ 450

Informare gli investitori e il diritto di riacquistare un certificato azionario
(1) L’ amministratore del fondo di investimento collettivo trasformato pubblicherà sul sito web di questo fondo il progetto di conversione e la decisione della Banca nazionale ceca di consentire la conversione entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(2) L’ amministratore del fondo trasformato di investitori qualificati pubblicherà la bozza della trasformazione sul sito web di questo fondo entro 1 mese dalla data della sua approvazione.

(3) Se il fondo di investimento trasformato ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, l’amministratore del fondo di investimento trasformato pubblica, insieme ai documenti di cui al paragrafo 1 o 2, sul sito web di questo fondo un avviso del diritto riacquistare il certificato di quota.

(4) Con la pubblicazione di un avviso ai sensi del paragrafo 3, gli azionisti del fondo comune di investimento trasformato avranno il diritto di rimborsare il certificato di quota senza detrazione; tuttavia, può essere detratto un importo corrispondente ai costi sostenuti intenzionalmente dall’amministratore associati al rimborso del certificato di quota.

(5) Il diritto di rimborso ai sensi del paragrafo 4 scade se non viene esercitato entro 2 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi del paragrafo 3.

(6) Quando si riscatta un certificato di quota, la procedura deve essere conforme alle sezioni da 131 a 141.

§ 451

Data di efficacia della conversione
(1) Un fondo di investimento senza personalità giuridica diventa un fondo di investimento estero senza personalità giuridica il giorno determinato dalla legge dello stato di origine del fondo di investimento estero senza personalità giuridica, altrimenti il ​​giorno in cui viene cancellato il fondo di investimento senza personalità giuridica da l’elenco dei fondi comuni di investimento gestito dalla Banca nazionale ceca, questo fondo ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, o dall’elenco dei fondi di investimento aventi la forma giuridica di un fondo fiduciario gestito dalla Banca nazionale ceca, se questo fondo ha la forma giuridica di un fondo fiduciario.

(2) Le disposizioni della legge ceca che mirano a proteggere i detentori di quote oi fondi di investimento previsti senza personalità giuridica in caso di conversione si applicano anche dopo la data di entrata in vigore della conversione.

(3) Se la conversione richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca, la data effettiva della conversione non può precedere il giorno in cui la decisione della Banca nazionale ceca sull’approvazione della conversione ha effetto giuridico.

(4) Dopo la data di efficacia della conversione, il progetto di trasformazione non può essere modificato o annullato, né la conversione o la decisione in merito può essere dichiarata invalida.

§ 452

Trasferimento e scambio di titoli o titoli contabili
(1) Se la quota degli investitori nelle attività di un fondo di investimento estero trasformato senza personalità giuridica deve essere rappresentata da titoli o titoli contabili, la persona che svolge questa attività per questo fondo paragonabile all’amministratore assicurerà il trasferimento di questi titoli entro 3 mesi dalla data decisiva titoli o titoli contabili di investitori di un fondo di investimento estero trasformato.

(2) Se il fondo di investimento trasformato ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento senza personalità giuridica, i titoli o titoli contabili di cui al paragrafo 1 saranno trasferiti in cambio di certificati di quote emessi da questo fondo nella proporzione determinata secondo il capitale del fondo del fondo comune di investimento data determinante di conversione.

§ 453

Aggiustamento in contanti per una quota di cambio sproporzionata
(1) Se il rapporto di cambio specificato nel progetto di conversione non è adeguato per l’esercizio del diritto di scambio ai sensi del § 452 paragrafo 2, la persona che svolge un’attività paragonabile all’attività del gestore per il fondo di investimento trasformato senza personalità giuridica provvede a provvedere, tramite chi svolge attività assimilabili alle attività dell’amministratore, ai titolari di certificati di quota che siano regolati in contanti, fino a concorrenza del 10% del valore attuale di tali certificati di quota.

(2) Il giorno in cui viene determinato il valore corrente del certificato di quota ai fini del regolamento deve coincidere con la data di efficacia della conversione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 454

(1) Una domanda per la nomina di un liquidatore ai sensi della Sezione 346 (2) può essere presentata solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti per la nomina del soggetto di cui si richiede la nomina a liquidatore della società di investimento. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda che attesti l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla presente legge, la sua forma e modalità di presentazione.

(2) Una domanda per la concessione di un permesso ai sensi della Sezione 356 (1), Sezione 360 ​​(1), Sezione 366 (1), Sezione 370 (1), Sezione 386 (1), Sezione 402 (1), Sezione 418 (1), § 427 (1), § 431 (1), § 441 (1) e § 449 (1) possono essere presentati solo per via elettronica; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti per il rilascio dei permessi previsti dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda che attesti l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla presente legge, la sua forma e modalità di presentazione.

PARTE DODICESIMA

OBBLIGHI DI NOTIFICA
§ 455

Relazioni annuali e semestrali
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve fornire alla Banca nazionale ceca la propria relazione annuale, relazione semestrale o relazione annuale consolidata, se predisposta. L’impresa di investimento deve sempre preparare una relazione annuale.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve fornire alla Banca nazionale ceca la sua relazione annuale e la relazione semestrale, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale del fondo di investimento o del fondo di investimento estero di cui gestisce l’amministrazione fuori, se preparato.

(3) L’ amministratore di un comparto il cui fondo di gestione è un fondo di investimento estero fornirà alla Banca nazionale ceca una relazione annuale e una relazione semestrale di tale fondo di gestione, se redatta.

(4) La relazione annuale o la relazione annuale consolidata ai sensi del paragrafo 1 include il bilancio o il bilancio consolidato verificato da un revisore.

§ 456

Disapprovazione del bilancio
L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca che l’autorità competente non ha approvato il bilancio del fondo di investimento che amministra entro il periodo specificato, o che il tribunale ha stabilito l’invalidità dell’autorità competente che ha approvato il bilancio del fondo di investimento.

§ 457

Stato e comunicazione delle informazioni chiave
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero fornirà alla Banca nazionale ceca lo statuto di questo fondo e le notificherà qualsiasi modifica.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve fornire alla Banca nazionale ceca una comunicazione delle informazioni chiave di questo fondo e notificarle qualsiasi modifica.

§ 458

Sospensione dell’emissione o rimborso di quote o azioni di investimento
Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca la sua decisione di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote o quote di investimento e le invia un verbale di tale decisione.

§ 459

Affidare ad un altro lo svolgimento di un’attività individuale
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca che intende affidare ad un altro lo svolgimento di una singola attività, che include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca che intende affidare ad un altro lo svolgimento di una singola attività, che include l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero.

§ 460

Autorizzazione di un’altra persona autorizzata
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca che una persona a cui è stato affidato lo svolgimento di una singola attività che comporta la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero intende affidare l’esecuzione di uno o alcuni altri atti.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca che una persona a cui è stato affidato lo svolgimento di una singola attività che comporta l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero intende affidarne persona con determinati atti o attività.

§ 461

Offerta pubblica di investimenti nella Repubblica Ceca
(1) L’ amministratore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard in cui gli investimenti sono offerti pubblicamente nella Repubblica ceca deve notificare alla Banca nazionale ceca una modifica nel documento di questo fondo paragonabile all’accordo di partenariato, allo statuto, alla relazione annuale , relazione semestrale e informazioni chiave., dove questi documenti possono essere trovati in formato elettronico.

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard in cui gli investimenti sono offerti pubblicamente nella Repubblica ceca dovrà notificare alla Banca nazionale ceca una modifica degli accordi ai sensi della fondo.

(3) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve notificare alla Banca nazionale ceca che gli investimenti in questo fondo sono offerti pubblicamente nella Repubblica ceca. Ulteriori dettagli della presente comunicazione in relazione a un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard sono definiti nell’articolo 1 e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione.

(4) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi modifica dei dati specificati nella notifica ai sensi del paragrafo 3, nonché che gli investimenti in questo fondo hanno cessato di essere offerti pubblicamente in Repubblica Ceca.

§ 462

Dati di base sulla composizione dell’attivo
Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca i dati in merito

a) la composizione del patrimonio del fondo, differenziato in base alle tipologie di cose in cui il fondo può investire secondo statuto,

b) il numero di investitori del fondo suddiviso in investitori domiciliati o residenti nella Repubblica Ceca e investitori domiciliati o domiciliati all’estero, e

c) il valore delle attività del fondo attribuibili agli investitori domiciliati o residenti nella Repubblica Ceca e il valore delle attività attribuibili agli investitori domiciliati o residenti all’estero.

§ 463

Dati relativi alla gestione del fondo di investimento e del fondo di investimento estero
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca i dati su

a) la quota del patrimonio del fondo, che è oggetto di misure speciali a causa della sua bassa liquidità, sul totale delle attività del fondo espressa in percentuale,

b) misure adottate per gestire il rischio di insufficiente liquidità del fondo,

(c) il profilo di rischio del fondo e le misure adottate per gestire i rischi a cui il fondo può essere esposto a seconda della strategia di investimento scelta; e

(d) i risultati delle prove di stress che ha effettuato.

(2) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca i dati su

(a) il più importante e significativo

1. mercati in cui opera per conto di tutti i fondi di investimento da essa gestiti e di fondi di investimento esteri,

2. strumenti di investimento negoziati per conto di fondi di investimento da essa gestiti e di fondi di investimento esteri, e

3. esposizioni per ciascun fondo di investimento e fondo di investimento estero da essi gestito e

b) fondi di investimento e fondi di investimento esteri che gestisce.

(3) Nell’ulteriore obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2, l’articolo 110 definisce il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

§ 464

Dati sull’utilizzo della leva finanziaria
(1) Se il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero utilizza la leva finanziaria in modo tale che il tasso di utilizzo della leva in relazione al fondo di investimento o al fondo di investimento estero è elevato, ne informa la Banca nazionale ceca dati su:

a) livelli di esposizione, distinguendo le esposizioni derivanti dalla ricezione di un prestito o dal prestito di fondi o strumenti di investimento o dall’investimento in titoli di investimento o strumenti del mercato monetario contenenti un derivato,

b) il grado di leva finanziaria in relazione a ciascuno di tali fondi,

(c) la misura totale dell’utilizzo delle attività del fondo sotto effetto leva; e

d) le cinque esposizioni più significative con la distinzione di cui alla lettera a).

(2) Quando il livello di leva finanziaria è elevato, lo definisce l’articolo 111 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

§ 465

Mancato raggiungimento del capitale del fondo del fondo di investimento
Se il capitale del fondo del fondo di investimento non raggiunge almeno l’importo stabilito dalla legge entro i termini stabiliti, il suo amministratore lo notifica alla Banca nazionale ceca.

§ 466

Maggiori informazioni
(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca i dati su

a) la situazione finanziaria di questo fondo,

(b) la performance del fondo; e

(c) il numero e il volume dei titoli emessi o rimborsati o dei titoli contabili e qualsiasi altra raccolta, pagamento o distribuzione delle attività di quel fondo o parte di esso.

(2) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero e l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunicano alla Banca nazionale ceca i dati

a) la sua situazione finanziaria,

b) i risultati delle sue operazioni; e

c) adempimento delle condizioni legali per lo svolgimento della propria attività.

(3) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve notificarlo alla Banca nazionale ceca

a) ha stabilito una persona giuridica come unico fondatore,

b) ha stabilito una filiale del proprio stabilimento aziendale,

(c) ha acquisito una partecipazione qualificata in una persona giuridica, o

d) si è verificato

1. lo scioglimento di una persona giuridica di cui è socio unico,

2. chiudere un ramo della propria attività, o

3. perdere una partecipazione qualificata in una persona giuridica.

(4) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero e l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notificano alla Banca nazionale ceca l’elenco delle persone che avevano una partecipazione qualificata in esso nell’ultimo anno o che erano strettamente connessi con esso.

§ 467

Notifica di modifiche
(1) Chiunque abbia un permesso dalla Banca nazionale ceca per operare ai sensi del § 479, 480, 481 o § 482 deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi cambiamento nei fatti in base ai quali gli è stata concessa tale licenza, a meno può essere accertato dal registro ai sensi del § 479, 480, 481 o § 482. legge che disciplina i registri di base. Una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo che gli è stato concesso un permesso analogo dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

(2) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca qualsiasi cambiamento che possa peggiorare in modo significativo la sua situazione economica o la situazione economica del fondo di investimento o del fondo di investimento estero che gestisce. L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero ha lo stesso obbligo se si tratta di un cambiamento che può peggiorare in modo significativo la sua situazione economica.

(3) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi modifica che possa influire in modo significativo sul valore di un certificato di quota, quota di investimento o altra quota in un fondo di investimento o fondo di investimento estero il cui valore corrente è calcola.

(4) Se il fatto registrato cambia, la persona registrata o la persona richiesta dal regolamento legale notificherà la modifica alla Banca nazionale ceca e la Banca nazionale ceca inserirà questa modifica negli elenchi ai sensi delle sezioni 596 e 597, se questo non può essere accertato dal registro ai sensi della legge sul registro.

(5) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca un cambiamento nella persona dell’amministratore.

§ 468

Dati derivati
Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica alla Banca nazionale ceca i dati in merito

a) i tipi di derivati ​​che ha disposto per conto di questo fondo,

b) i rischi associati ai derivati ​​di cui alla lettera a) e le misure che applica per gestirli; e

(c) i limiti di investimento in relazione ai derivati ​​di cui alla lettera a) a cui rispetta.

§ 469

Dettagli del Comitato di Esperti e sugli immobili e partecipazioni in società immobiliari
L’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero comunica i dati alla Banca nazionale ceca

a) un comitato di esperti; e

(b) beni immobili e partecipazioni in società immobiliari in cui investe questo fondo.

§ 470

Fondo subordinato e gestore
(1) L’ amministratore di un comparto il cui fondo di gestione è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo di investimento collettivo deve fornire alla Banca nazionale ceca un documento comparabile allo statuto di questo fondo di gestione e comunicarle eventuali modifiche.

(2) L’ amministratore di un comparto, il cui fondo di gestione è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo di investimento collettivo, deve fornire alla Banca nazionale ceca una comunicazione delle informazioni chiave di questo fondo e notificarle eventuali modifiche. .

(3) L’ amministratore del fondo di gestione comunicherà alla Banca nazionale ceca i dati necessari per identificare ciascuno dei suoi comparti che hanno iniziato a investire in titoli o titoli contabili emessi da questo fondo di gestione e le comunicherà ogni modifica in queste informazioni.

Comunicazione delle quote di diritto di voto
§ 471

(1) Nel caso di azioni con diritti di voto relativi alle attività di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero da esso gestito, il suo gestore autorizzato a superare il limite decisivo comunica alla Banca nazionale ceca la quota di tutti i diritti di voto della persona giuridica di cui al § 34 par. se questa proporzione raggiunge o supera il 10%, 20%, 30%, 50% o 75% o scende al di sotto di questi limiti.

(2) Il Gestore di cui alla Sezione 34, Paragrafo 1 comunica alla Banca Nazionale Ceca i dati di cui alla Sezione 34, Paragrafo 1 e alla Sezione 35, Paragrafo 1, Lettera da a) ad e).

(3) Il Gestore di cui alla Sezione 34, Paragrafo 1 o Sezione 35, Paragrafo 3 comunica alla Banca Nazionale Ceca i dati di cui alla Sezione 35, Paragrafo 1, Lettera da f) ad h).

(4) Per il calcolo della quota dei diritti di voto ai sensi del paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 4 si applica mutatis mutandis.

§ 472

(1) Una modifica nella distribuzione della quota dei diritti di voto tra persone che agiscono di concerto nella misura in cui stabilisce l’obbligo di notifica è anche soggetta all’obbligo di notifica ai sensi della Sezione 471 par.

(2) Se un obbligo ai sensi dell’articolo 471 (1 ) sorge per più di una persona, queste persone possono adempiere all’obbligo di notifica mediante notifica congiunta.

(3) L’ obbligo di notifica è adempiuto se la notifica scritta è debitamente inviata.

Informazioni riguardanti la violazione di un obbligo legale o la sua possibile violazione
§ 473

Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero e l’amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notificano alla Banca nazionale ceca una misura correttiva o un’ammenda inflitta dall’autorità di vigilanza di un altro stato, specificando il motivo per imporre tale misura correttiva o bene.

§ 474

(1) Se il depositario del fondo di investimento, sulla base di una discussione ai sensi della sezione 66, o senza tale discussione, giunge all’opinione che il gestore del fondo ha violato la presente legge, il regolamento legale che la attua, il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo della gestione dei fondi di investimento 2 ) , lo statuto del fondo di investimento o il contratto di deposito, notifica questo fatto alla Banca nazionale ceca in caso di rischio di ritardo.

(2) Il depositario di un fondo di investimento informa la Banca nazionale ceca di qualsiasi fatto riscontrato durante lo svolgimento delle sue attività che possa influire in modo significativo sul valore dei titoli o dei titoli contabili emessi da questo fondo o delle azioni di questo fondo o che potrebbero portare a un significativo deterioramento della performance del fondo.

§ 475

(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero notifica alla Banca nazionale ceca che un ostacolo le impedisce di adempiere all’obbligo derivante dallo statuto del fondo di investimento o da un documento di fondo di investimento estero comparabile o stipulato dalla presente legge, ai sensi della presente legge o regolamenti dell’Unione Europea direttamente applicabili nella gestione dei fondi di investimento 2 ) .

(2) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero deve notificare alla Banca nazionale ceca che un ostacolo le impedisce di adempiere all’obbligo derivante dallo statuto del fondo di investimento o da un documento di fondo di investimento estero comparabile o stipulato dalla presente legge, ai sensi della presente legge o regolamenti dell’Unione Europea direttamente applicabili nella gestione dei fondi di investimento 2 ) .

§ 476

Obbligo di notifica di una persona con il previo consenso della Banca nazionale ceca per svolgere la funzione
Una persona di cui alla sezione 515 che ha ottenuto il previo consenso della Banca nazionale ceca per svolgere la sua funzione ai sensi della presente legge deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi modifica delle condizioni specificate nella sezione 516 o la cessazione dello svolgimento della sua funzione. .

§ 477

Portata estesa
(1) Disposizioni di § 462, § 463 para. a) i punti 2 e 3 e § 475 si applicano mutatis mutandis alla persona di cui al § 15 paragrafo 1.

(2) Le informazioni specificate in § 458, 462, § 463 para 1, § 464 para 1, § 466 para 1, § 467 para 2 e 3 e § 468 devono essere notificate alla Banca nazionale ceca anche in relazione a ciascun comparto.

§ 478

Disposizioni abilitanti
La Banca nazionale ceca stabilirà in un decreto l’ambito, la struttura, la forma, le modalità e le scadenze per la comunicazione dei dati e la fornitura di documenti ai sensi degli articoli da 455 a 477 e dell’articolo 545 non direttamente regolamentato Regolamento dell’Unione Europea applicabile in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di GEFIA 6 ) .

PARTE TERZA

PROCEDURA DI RICHIESTA
TITOLO I

PERMESSI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Parte 1

Prerequisiti per la concessione di un permesso
§ 479

Società di investimento
(1) La Banca nazionale ceca concede una licenza per gestire una società di investimento su richiesta di una società per azioni o su richiesta del fondatore o dei fondatori di una società per azioni prima della data della sua iscrizione nel registro di commercio , Se

a) la sede legale e l’effettiva sede legale sono o dovrebbero essere nella Repubblica ceca,

b) l’ azienda è affidabile,

(c) non vi sono ragionevoli preoccupazioni che la società non disponga dei prerequisiti materiali, organizzativi e di personale per svolgere tale attività, consentendo di realizzare il piano aziendale e, in particolare, come sarà garantita la gestione operativa, è attuata la strategia di investimento, sono assicurati la compliance e la revisione interna, sono gestiti i rischi, è effettuato il controllo finanziario e sono gestiti i flussi di cassa, viene adeguato il sistema di remunerazione e sono stabilite procedure per affidare a terzi determinate attività, inclusa la gestione o amministrazione di fondi di investimento; controllo delle attività delle persone autorizzate,

(d) il suo piano aziendale

1. definisce e copre l’ambito pianificato delle attività,

2. si basa su calcoli economici reali a

3. definisce le attività che intende affidare ad un altro,

e) il corretto e prudente svolgimento delle attività della società sarà gestito da almeno 2 persone che soddisfano i requisiti per l’approvazione dei dirigenti senior di cui al § 516 par.1,

(f) il capitale sociale è versato, il capitale iniziale, compreso il capitale sociale, ha un’origine sana e trasparente e non vi sono ragionevoli preoccupazioni che la società non disponga di un capitale solido e trasparente, in misura tale da consentire un solido gestione di fondi di investimento o fondi di investimento esteri e che saranno localizzati in conformità con le regole per il collocamento del capitale (§ 32),

(g) stretti legami con un’altra persona non impediscono l’esercizio della vigilanza sulla società; in stretto collegamento con una persona stabilita o effettivamente domiciliata in uno Stato che non è uno Stato membro, la legge di tale Stato e il modo in cui deve essere esercitata, compresa la sua applicazione, non ostano alla vigilanza della società di investimento,

h) nel caso di fondi o società che gestisce o intende gestire, non vi sono ragionevoli timori che non metterà a disposizione degli investitori i dati di cui alla Sezione 241 (1) o alla Sezione 293,

i) solo le persone che soddisfano i presupposti di cui al § 522 par.

j) certifica l’adempimento dei presupposti ai sensi del § 507 par.1, se intende svolgere una delle attività ai sensi del § 11 par. da c) ad f),

k) soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, se intende gestire fondi per il venture capital qualificati conformemente all’articolo 3, lettera a) ; b) del presente regolamento o di fondi di investimento esteri comparabili, e

(l) soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, se intende gestire fondi per l’imprenditoria sociale qualificata conformemente all’articolo 3, lettera a) . b) del presente regolamento o fondi di investimento esteri comparabili.

(2) La Banca nazionale ceca concede una licenza per gestire una società di investimento se intende gestire solo fondi di capitale di rischio qualificati ai sensi della lettera dell’articolo 3 b) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, fondi per l’imprenditoria sociale qualificata di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o fondi di investimento esteri comparabili, anche su richiesta di una società per azioni o su richiesta del suo fondatore o dei suoi fondatori prima della sua data di iscrizione nel registro di commercio; la sede legale effettiva è o sarà nella Repubblica ceca, e

a) se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, se intende gestire fondi per il venture capital qualificati conformemente all’articolo 3 (un); b) del presente regolamento o fondi di investimento esteri comparabili; o

b) se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, se intende gestire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3 (a ). b) del presente regolamento o fondi di investimento esteri comparabili.

§ 480

Fondo di investimento autonomo
(1) La Banca nazionale ceca concede una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo su richiesta del fondatore o dei fondatori di una persona giuridica prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale o su richiesta di un fondo di investimento di cui al § 9 par.

a) certifica che la persona giuridica è stata stabilita e che ha la forma giuridica consentita dalla presente legge,

b) sono soddisfatte le condizioni di cui al § 479 par.1,

c) presentare una bozza di contratto di amministrazione, se l’amministrazione deve essere eseguita da un’altra persona,

d) la persona che sarà il depositario conferma la creazione di presupposti per l’adempimento degli obblighi del depositario derivanti dalla presente legge,

e) presentare lo statuto del fondo di investimento, che ha tutti i requisiti prescritti derivanti dalla presente legge,

f) sono soddisfatte le condizioni di cui al § 248 paragrafo 1 se si tratta di un fondo di investimento subordinato, o

g) le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soddisfatte se deve essere un fondo di investimento europeo a lungo termine.

(2) La Banca nazionale ceca concede una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo ai sensi del paragrafo 1 anche su richiesta di una persona giuridica inserita nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f) se deve essere un fondo di investitori qualificati.

(3) La Banca nazionale ceca concede una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo se deve essere un fondo di capitale di rischio qualificato ai sensi della lettera dell’articolo 3 b) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o da un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato, anche su richiesta del fondatore o dei fondatori della persona giuridica prima della data di iscrizione nel Registro delle Imprese o su richiesta del fondo di investimento di cui al § 9 par. persone giuridiche registrate nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera del § 596 f), se questa persona giuridica soddisfa la premessa di cui al § 479 par.1 lett. aa

a) se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o

b) se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato.

§ 481

Persona straniera come manager
(1) La Banca nazionale ceca concede un permesso di attività a una persona straniera domiciliata in uno stato diverso da uno Stato membro che intende gestire fondi speciali, fondi di investimento esteri comparabili, fondi di investitori qualificati o fondi di investimento esteri comparabili, o offrire investimenti in questi fondi, o amministrare questi fondi, su sua richiesta, se

a) la Repubblica Ceca è il suo Stato di riferimento,

b) soddisfa i presupposti di cui al § 479 comma 1 lett. da b) ad h), dove per capitale sociale si intende una quantità comparabile a seconda della sua forma giuridica,

c) vi hanno qualificata partecipazione solo le persone degne di fiducia e in grado di assicurare il corretto e prudente svolgimento delle attività di una persona straniera,

d) è autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine a gestire un fondo di investimento estero comparabile al fondo di investimento che intende gestire,

e) attività ai sensi del § 38 comma 1 lett. d), n) eo) deve essere eseguito da una persona con sede legale, residenza o filiale nel territorio della Repubblica ceca,

f) La Banca nazionale ceca, l’autorità di vigilanza dello Stato di origine di una persona straniera e, se applicabile, l’autorità di vigilanza dello Stato membro che è lo Stato di origine del fondo di investimento estero che la persona straniera intende gestire, provvede Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, ha convenuto di scambiare le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge,

g) lo Stato in cui la persona straniera ha la sua sede legale o effettiva non è incluso nell’elenco dei paesi e territori non cooperanti redatto dalla Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ,

h) lo Stato in cui la persona straniera ha la propria sede legale e effettiva ha concluso un accordo con la Repubblica Ceca che è conforme ai principi di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico su redditi e proprietà e che garantisce lo scambio di informazioni fiscali

i) la legge dello Stato in cui la persona straniera ha la propria sede legale o effettiva, comprese eventuali restrizioni ai poteri delle autorità di vigilanza della persona straniera in tale Stato, non impedisce l’effettivo esercizio della vigilanza su tale persona straniera ai sensi questo atto,

j) certifica l’adempimento dei presupposti ai sensi del § 507 par.2, se intende svolgere una delle attività ai sensi del § 11 par. da c) ad f),

k) se applicabile, la Banca nazionale ceca le ha concesso un’esenzione dall’adempimento dei propri obblighi ai sensi della Sezione 492 (1), e

l) presentare una giustificazione sul motivo per cui la Repubblica Ceca è uno stato di riferimento e una strategia per offrire investimenti in fondi di investimento e fondi di investimento esteri, che gestisce, se questa strategia non fa parte del piano ai sensi del § 479 par. d).

(2) Si ritiene che le ipotesi di cui al comma 1 lett . b) ec) sono soddisfatte se il richiedente ha presentato un certificato dall’autorità di vigilanza del suo stato di origine del loro adempimento e se la Banca nazionale ceca non ha ragionevoli dubbi che questo certificato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 lettera b) e c). b) ec) certifica.

§ 482

Amministratore capo
La Banca nazionale ceca concede il permesso di agire come amministratore principale su richiesta della società o su richiesta del fondatore o dei fondatori della società prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale, se

a) la sede legale e l’effettiva sede legale sono o dovrebbero essere nella Repubblica ceca,

b) l’ azienda è affidabile,

(c) non vi sono ragionevoli preoccupazioni che l’Amministratore Capo non abbia i prerequisiti materiali, organizzativi e di personale per lo svolgimento dell’attività per consentire l’adempimento del piano aziendale e, in particolare, come la gestione operativa, garantendo la conformità e l’audit interno e controllare le attività delle persone che intendono affidare lo svolgimento di determinate attività, tra cui l’amministrazione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero,

(d) il suo piano aziendale

1. definisce e copre l’ambito pianificato delle attività,

2.si basa su calcoli economici reali,

3. definisce le attività che intende affidare ad un altro,

e) il corretto e prudente svolgimento delle attività della società sarà gestito da almeno 2 persone che soddisfano i requisiti per l’approvazione dei dirigenti senior di cui al § 516 par.1,

f) il capitale sociale è versato, il capitale iniziale, compreso il capitale sociale, ha un’origine trasparente e sana e non vi sono ragionevoli preoccupazioni che la società non disponga di capitale sociale in misura tale da consentire una corretta amministrazione di fondi di investimento o fondi di investimento,

g) solo le persone che soddisfano i presupposti di cui al § 522 par.

h) è autorizzato a fornire servizi di investimento rilevanti ai sensi della Sezione 39, Paragrafo 3 o 4, se intende svolgere una delle attività specificate nella Sezione 38, Paragrafo 2, Lettera (a) o (b), e

(i) le altre sue attività non ostacolano o non impediranno il corretto svolgimento dell’amministrazione.

Parte 2

Gestione
Sezione 1

Fornitura di base
§ 483

Scadenze per le decisioni
(1) La Banca nazionale ceca decide in merito a una richiesta di autorizzazione ai sensi del § 479, 480 o § 481 entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti; se necessario per la corretta valutazione della domanda, tale periodo è prorogato di 3 mesi.

(2) Se si tratta di una richiesta di autorizzazione ai sensi della Sezione 479 che autorizza una società di investimento a gestire fondi standard o di fondi di investimento esteri comparabili o di una richiesta di autorizzazione ai sensi della Sezione 480, se un fondo di investimento autonomo deve essere un fondo standard, la Banca nazionale ceca decide in merito a questa domanda entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti.

(3) La Banca nazionale ceca non è tenuta a decidere sulla domanda di cui al § 484 prima di 1 mese dal giorno in cui il richiedente dimostra l’adempimento delle condizioni preliminari ai sensi del § 479 par. c) e i), o dal giorno in cui il parere dell’Autorità di vigilanza europea di cui al § 489 è pervenuto alla Banca nazionale ceca.

(4) Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione sulla domanda di autorizzazione entro il termine di cui ai paragrafi da 1 a 3, può essere richiesto al tribunale di obbligarla a emettere una decisione nel merito, anche se i mezzi forniti dal codice di procedura amministrativa per la protezione non sono state esaurite contro l’inazione dell’autorità amministrativa.

§ 484

Applicazioni complete
(1) Si ritiene che una richiesta di autorizzazione che autorizza una società di investimento o un fondo di investimento autonomo a superare il limite determinante abbia i requisiti prescritti o non soffra di altri difetti se contiene dati atti a dimostrare il rispetto dei presupposti di cui § 479 para. da c) ad e) e i); tuttavia, se l’adempimento dei presupposti di cui al § 479 paragrafo 1 lett. a), b) ej), la Banca nazionale ceca respinge la domanda.

(2) Si ritiene che una domanda di permesso per operare a una persona straniera ai sensi della Sezione 481 abbia i requisiti prescritti o non soffra di altri difetti se contiene dati per dimostrare l’adempimento delle condizioni preliminari ai sensi della Sezione 479 par. da c) ad h) e secondo il § 481 comma 1 lett. d), i) e k).

Parte operativa della decisione
§ 485

(1) Nella dichiarazione della decisione di concedere un permesso ai sensi della Sezione 479 o 481, la Banca nazionale ceca deve dichiarare se il manager ha il diritto

a) superare il limite determinante,

b) gestire

1. fondi standard,

2. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard,

3. fondi speciali,

4. fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale,

5. fondi per investitori qualificati, ad eccezione dei fondi per capitali di rischio qualificati di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

6. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di investitori qualificati, ad eccezione dei fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

7. fondi per il venture capital qualificati di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

8. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

9. fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3 lettera b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; o

10. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

c) eseguire l’amministrazione

1. fondi standard,

2. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard,

3. fondi speciali,

4. fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale,

5. fondi per investitori qualificati, ad eccezione dei fondi per capitali di rischio qualificati di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, che distingue se il loro dirigente ha il diritto di superare il limite determinante,

6. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di investitori qualificati, ad eccezione dei fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital 7 ) e fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, che distingue se il loro dirigente ha il diritto di superare il limite determinante,

7. fondi per il venture capital qualificati di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

8. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

9. fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3 lettera b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; o

10. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

d) svolgere le attività specificate nel § 38 comma 2 lett. (a) o (b) in relazione a

1. fondi standard,

2. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo standard,

3. fondi speciali,

4. fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale,

5. fondi per investitori qualificati, ad eccezione dei fondi per capitali di rischio qualificati di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, e fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, che distingue se il loro dirigente ha il diritto di superare il limite determinante,

6. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di investitori qualificati, ad eccezione dei fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a); b) legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi europei di venture capital 7 ) e fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, che distingue se il loro dirigente ha il diritto di superare il limite determinante,

7. fondi per il venture capital qualificati di cui all’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

8. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di venture capital qualificato ai sensi dell’articolo 3, lettera a); b) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,

9. fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3 lettera b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; o

10. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 3, lettera a). b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; e

e) svolgere le attività di cui al § 11 comma 1 lett. da c) af), se richiede il permesso per esercitarli.

(2) Nella dichiarazione della decisione di concedere un’autorizzazione ai sensi della sezione 479 o 481, la Banca nazionale ceca può limitare l’ambito dell’attività consentita, soprattutto se riguarda l’ambito della strategia di investimento dei fondi di investimento o dei fondi di investimento esteri destinati da una società di investimento ai sensi del § 479 o da una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481 alla gestione.

§ 486

(1) Nella dichiarazione della decisione di concedere un permesso ai sensi della Sezione 480, la Banca nazionale ceca deve dichiarare se si tratta di un fondo di investimento autonomo

a) ha il diritto di superare il limite determinante,

b) un fondo standard, un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati, un fondo di investimento europeo a lungo termine, un fondo di venture capital qualificato di cui all’articolo 3, lettera a); b) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, o da un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui all’articolo 3, lettera a). b) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato; e

c) autorizzato a svolgere la propria amministrazione.

(2) Contemporaneamente alla decisione di concedere un’autorizzazione ai sensi della Sezione 480, la Banca nazionale ceca decide in merito all’approvazione del depositario e allo statuto se il fondo di investimento autonomo deve essere un fondo standard.

§ 487

Nella dichiarazione della decisione di concedere un permesso ai sensi della Sezione 482, la Banca nazionale ceca deve dichiarare se l’amministratore principale è autorizzato

a) eseguire l’amministrazione

1. fondi speciali,

2. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo speciale,

3. fondi di investitori qualificati, distinguendo se il loro gestore ha il diritto di superare il limite determinante, o

4. fondi di investimento esteri comparabili al fondo di investitori qualificati, con una distinzione se il loro gestore ha il diritto di superare il limite determinante e, in caso affermativo,

b) svolgere le attività specificate nel § 38 comma 2 lett. (a) o (b) in relazione a

1. fondi speciali,

2. fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale,

3. fondi per investitori qualificati, o

4. fondi di investimento esteri comparabili a un fondo di investitori qualificati.

§ 488

(1) Contemporaneamente alla decisione che concede una licenza per gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo e un amministratore principale, la Banca nazionale ceca decide di concedere il consenso per svolgere la funzione di manager o persona ai sensi alla Sezione 21 (5) nel § 516 paragrafo 1.

(2) Contemporaneamente alla decisione che concede una licenza per operare come persona straniera ai sensi della Sezione 481, la Banca Nazionale Ceca deciderà di concedere il consenso per svolgere la funzione di uno o più dirigenti se i presupposti di cui alla Sezione 516 par.

§ 489

Consultazione di un’autorità di vigilanza estera
La Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro prima di concedere un’autorizzazione ai sensi dei § 479, 480 o § 481, se il richiedente un’autorizzazione è controllato

a) da un dirigente stabilito in un altro Stato membro, se autorizzato dall’autorità di controllo di un altro Stato membro,

b) una persona straniera, se è autorizzata a prestare servizi di investimento da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro,

(c) da una banca estera se autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro; o

d) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione estera, se autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro; o

e) la stessa persona che controlla le persone di cui alle lettere da a) ad).

Sezione 2

Disposizioni speciali sulla valutazione della domanda nel caso di persona straniera
§ 490

Ulteriore interruzione del termine per la decisione del caso
Il periodo di cui al § 483 (1) non decorre inoltre dalla data in cui la Banca nazionale ceca invia la notifica all’Autorità di vigilanza europea che

a) è lo stato di riferimento di una persona straniera che ha richiesto un permesso ai sensi della sezione 481, fino al giorno in cui il parere dell’Autorità di vigilanza europea su tale richiesta è pervenuto alla Banca nazionale ceca, o

b) intende concedere a una persona straniera che ha richiesto un permesso ai sensi della Sezione 481 un’esenzione dall’adempimento dell’obbligo per incompatibilità ai sensi della Sezione 492 fino alla data in cui il parere dell’Autorità di vigilanza europea su tale richiesta è pervenuto al Banca nazionale.

§ 491

Se la Banca nazionale ceca decide di concedere un permesso di attività a una persona straniera ai sensi della sezione 481 contrariamente al parere dell’Autorità di vigilanza europea, deve giustificare tale discrepanza nella decisione e informare l’Autorità di vigilanza europea e l’autorità di controllo di un altro membro Stato in cui la persona intende gestire operazioni estere un fondo di investimento che non è paragonabile a un fondo standard o in cui intende offrire investimenti in fondi di investimento che non sono un fondo standard o un fondo di investimento estero comparabile.

§ 492

Concessione di esenzione dall’adempimento di obblighi per una persona straniera
(1) La Banca nazionale ceca concede un’esenzione dall’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge a una persona straniera che richiede un permesso ai sensi della Sezione 481, se la persona straniera dimostra alla Banca nazionale ceca che

a) tale legge o la legislazione che la attua gli impone un obbligo incompatibile con l’obbligo impostogli dalla legge di uno Stato estero; e

b) in base alla legge dello Stato in cui ha la propria sede legale o dello Stato di origine del fondo di investimento estero in cui offre investimenti in uno Stato membro, adempie a un obbligo per il quale lo scopo della sua prestazione e il livello di la protezione offerta agli investitori dalla sua performance corrisponda al livello di protezione offerto agli investitori rispettando un obbligo dal quale deve essere concessa un’esenzione.

(2) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’Autorità di vigilanza europea che una persona straniera ha presentato una richiesta di esenzione ai sensi del paragrafo 1.

(3) Le informazioni ai sensi del paragrafo 2 includono i dati ricevuti dalla Banca nazionale ceca in relazione alla richiesta di esenzione ai sensi del paragrafo 1.

(4) Se la Banca nazionale ceca decide di concedere un’esenzione ai sensi del paragrafo 1 contrariamente al parere dell’Autorità di vigilanza europea, giustifica tale discrepanza nella decisione e informa l’Autorità di vigilanza europea e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in che la persona straniera intende offrire investimenti in un fondo di investimento che non è un fondo standard o in un comparabile fondo di investimento estero.

Sezione 3

Determinazione dello Stato di riferimento
§ 493

La Repubblica Ceca come Stato di riferimento
(1) La Repubblica Ceca è lo stato di riferimento di una persona straniera domiciliata in uno stato che non è uno stato membro se intende gestire o gestisce un fondo di investimento che non è un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero, o se esso intende offrire o offrire investimenti in quel fondo in uno Stato membro.

(2) La Repubblica Ceca è lo Stato di riferimento della persona straniera di cui al paragrafo 1, se

a) il numero di fondi di investimento che gestisce che non è un fondo standard supera il numero di fondi di investimento esteri comparabili che intende gestire o gestisce in un altro Stato membro e non intende offrire o offrire investimenti in tali fondi in un altro membro Stato,

b) la somma dei valori delle attività dei fondi di investimento che gestisce, che non sono un fondo standard, supera la somma dei valori delle attività di fondi di investimento esteri comparabili che intende gestire o gestisce in un altro Stato membro e non intende offrire o offrire di investire in tali fondi in un altro Stato membro;

c) questa persona intende offrire o offre investimenti in un fondo di investimento che non è un fondo standard, o in un comparabile fondo di investimento estero, solo nella Repubblica Ceca,

d) quella persona intende offrire o offre investimenti negli Stati membri in un solo fondo di investimento che non è un fondo standard e se non intende offrire o non offre investimenti in fondi di investimento esteri negli Stati membri,

e) questa persona intende offrire o offre negli Stati membri investimenti in un solo fondo di investimento estero, che non è paragonabile a un fondo standard, e offre anche questi investimenti nella Repubblica ceca,

f) quella persona intende offrire o offre negli Stati membri solo investimenti in fondi di investimento che non sono un fondo standard e se non intende offrire o non offre investimenti in fondi di investimento esteri negli Stati membri,

g) il numero di fondi di investimento che non sono un fondo standard e di fondi di investimento esteri comparabili in cui gli investimenti devono essere o sono offerti nella Repubblica Ceca supera il numero di tali fondi in cui gli investimenti devono essere o devono essere offerti in un altro Stato membro,

h) nel caso di cui al § 494, questa persona ha chiesto alla Banca nazionale ceca un permesso ai sensi del § 481, a meno che non abbia presentato una domanda analoga all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro di cui al § 494 paragrafo 1, e

1. Né la Banca nazionale ceca né l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro hanno deciso la sua domanda ai sensi della Sezione 494 (1) o una domanda paragonabile a una domanda ai sensi della Sezione 494 (1) entro 1 mese dalla data in cui il la domanda è stata ricevuta dall’ultima delle autorità di controllo interessate, o

2. Né la Banca nazionale ceca né l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro l’hanno informata della sua decisione sulla sua domanda ai sensi della Sezione 494 (1) o di una domanda comparabile alla domanda ai sensi della Sezione 494 (1) entro 7 giorni ricevuta, o

i) entro 2 anni dalla data di concessione di un’autorizzazione ai sensi della Sezione 481 o di un’autorizzazione precedente ai sensi della legge di un altro Stato membro, non vi è alcun cambiamento nella strategia per l’offerta di investimenti in fondi di investimento o fondi di investimento esteri che porterebbe a la designazione di un altro Stato membro come paese di riferimento.

§ 494

Molti stati di riferimento
(1) Se dalla legge di un altro Stato membro risulta che questo stato è lo stato di riferimento di una persona straniera il cui stato di riferimento è la Repubblica ceca, questa persona richiede alla Banca nazionale ceca di determinare se la Repubblica ceca è il suo unico riferimento stato.

(2) La Banca nazionale ceca decide su una domanda ai sensi del paragrafo 1 in conformità con l’accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri ai sensi del paragrafo 1 entro 1 mese dalla data in cui la domanda è comparabile alla domanda ai sensi il paragrafo 1 è stato consegnato all’ultima delle autorità di controllo interessate.

(3) Se la Repubblica ceca, in accordo con le autorità di vigilanza interessate di altri Stati membri, è lo Stato di riferimento di una persona straniera, la Banca nazionale ceca lo notifica senza indebito ritardo alla persona straniera.

(4) L’ articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione definisce la procedura per determinare lo Stato di riferimento quando dalla legislazione di un altro Stato membro risulta che lo Stato di riferimento dello Stato estero è una persona straniera.

§ 495

Processo decisionale della Banca nazionale ceca
(1) La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’Autorità di vigilanza europea che si può ragionevolmente presumere che la Repubblica ceca sia lo stato di riferimento di una persona straniera che ha richiesto un permesso ai sensi della sezione 481 e richiede un parere su di essa.

(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono includere una giustificazione del motivo per cui si può ragionevolmente presumere che la Repubblica ceca sia lo stato di riferimento di una persona straniera e le informazioni sulla strategia per offrire investimenti in fondi di investimento o fondi di investimento esteri ricevuti da il permesso della Banca nazionale ceca ai sensi del § 481.

§ 496

Modifica della designazione dello Stato di riferimento
(1) Se, entro 2 anni dalla data di concessione del permesso a una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, si verifica un tale cambiamento nella strategia per offrire investimenti in fondi di investimento e fondi di investimento esteri, che gestisce, che inciderebbe sulla determinazione dello Stato di riferimento e ne informerà la Banca nazionale ceca e contestualmente richiederà l’autorizzazione all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro da essa designato come Stato di riferimento.

(2) Nella notifica ai sensi del paragrafo 1, la persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 deve dichiarare

a) i fatti che giustificano il cambiamento di stato di riferimento,

b) lo Stato membro che sarà il suo Stato di riferimento ai sensi della legislazione di tale Stato; e

(c) dati necessari per identificare la persona che funge da amministratore in tale Stato membro.

(3) Una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 deve allegare alla notifica ai sensi del paragrafo 48 una descrizione delle strategie per offrire investimenti in fondi di investimento e fondi di investimento esteri che gestisce.

§ 497

(1) In caso di modifica della designazione dello stato di riferimento, la Banca nazionale ceca valuta la designazione dello Stato membro come stato di riferimento sulla base della notifica ai sensi della sezione 496 (1) e ne informa conclusione all’Autorità di vigilanza europea senza indebito ritardo e chiederne il parere.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve includere le informazioni ricevute dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 496 (2) e (3).

(3) Non appena la Banca nazionale ceca riceve il parere dell’Autorità di vigilanza europea, che ha richiesto ai sensi del paragrafo 1, decide se il cambiamento dello stato di riferimento è giustificato. La Banca nazionale ceca informerà una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, l’amministratore principale e l’Autorità di vigilanza europea di questa decisione.

(4) Se la Banca nazionale ceca decide ai sensi del paragrafo 3 contrariamente al parere dell’Autorità di vigilanza europea, giustifica tale discrepanza nella decisione e informa l’Autorità di vigilanza europea e l’autorità di vigilanza del nuovo Stato di riferimento.

(5) Se la Banca nazionale ceca decide che un cambiamento di stato di riferimento è giustificato, informa l’autorità di vigilanza del nuovo stato di riferimento e senza indebito ritardo le fornisce una copia dei documenti relativi alla concessione di un permesso a una persona straniera ai sensi della Sezione 481.

§ 498

Nuova designazione dello stato di riferimento
Se, entro 2 anni dalla data di concessione del permesso a una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, l’effettivo sviluppo delle sue attività indica che la Repubblica Ceca non dovrebbe essere uno stato di riferimento, la Banca nazionale ceca deciderà che questo banca nazionale persona estera e contestualmente richiedere l’autorizzazione all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro da essa designato come Stato di riferimento; allo stesso tempo lo istruirà sulla possibilità di revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 551 comma 4. Per il caso di cui alla prima frase, si applicano mutatis mutandis gli articoli 496 e 497.

§ 499

Ridisegnazione volontaria dello Stato di riferimento
Se, dopo 2 anni dalla data di concessione del permesso a una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481, si verifica un tale cambiamento nella strategia per offrire investimenti in fondi di investimento o fondi di investimento esteri che influenzerebbe la determinazione del riferimento Stato, la persona straniera con un permesso ai sensi del § 481 informa la Banca nazionale ceca e allo stesso tempo richiede l’autorizzazione all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, che sarà il suo stato di riferimento ai sensi della legge di tale Stato. Per il caso di cui alla prima frase, le sezioni 496 e 497 si applicano mutatis mutandis.

TITOLO II

CAMBIAMENTO DEL PERMESSO
§ 500

(1) Se il titolare di uno dei permessi ai sensi degli articoli da 479 a 482 richiede una modifica del permesso, la Banca nazionale ceca emetterà un nuovo permesso e revocherà il permesso esistente. Le disposizioni delle sezioni da 485 a 488 si applicano mutatis mutandis.

(2) La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche a un’autorizzazione aggiuntiva ai sensi della Sezione 507.

TITOLO III

CAMBIAMENTO DI QUESTIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE
§ 501

(1) La Banca nazionale ceca avvierà procedimenti su una modifica ai sensi della Sezione 467 (1) o una modifica dei fatti decisiva per la concessione di un permesso, che ha accertato dal registro ai sensi della legge che regola i registri di base, se è una società di investimento ai sensi della Sezione 479 un fondo di investimento autonomo ai sensi della Sezione 480 che autorizza a superare il limite determinante o una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, se non è d’accordo con l’attuazione della modifica nel modulo notificato .

(2) Se la Banca nazionale ceca avvia un procedimento su una modifica ai sensi del paragrafo 1, decide in merito entro 1 mese dalla data in cui ha ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo 1; se necessario dal punto di vista di una corretta valutazione della questione, tale periodo è prorogato di 1 mese.

(3) La Banca nazionale ceca decide in merito a una modifica vietando la modifica proposta o specificando le condizioni alle quali può essere apportata la modifica proposta. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, la modifica può essere effettuata.

§ 502

Un cambiamento nei fatti in base ai quali la società di investimento è stata autorizzata a superare il limite decisivo, il fondo di investimento autonomo ai sensi del § 480 che autorizza a superare il limite decisivo e una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481 possono anche essere modificati se il La Banca nazionale ceca non applica l’articolo 501 paragrafo 1 entro 1 mese dal giorno in cui le è avvenuta la notifica del cambiamento.

TITOLO IV

ENTRATA NELLE LISTE SENZA REVISIONE
§ 503

(1) La Banca nazionale ceca deve effettuare una registrazione nell’elenco ai sensi della Sezione 596 o 597 entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la domanda di iscrizione nell’elenco, salvo diversa disposizione della presente legge.

(2) Una domanda di iscrizione nell’elenco ai sensi della Sezione 597 può essere presentata solo da un manager che dispone di un permesso che lo autorizza a gestirlo, un fondo di investimento o un fondo di investimento estero di cui richiede la domanda in questo elenco.

(3) La Banca nazionale ceca non esaminerà la domanda ai sensi del paragrafo 1 dal punto di vista della veridicità o accuratezza delle informazioni in essa contenute, né esaminerà l’adempimento delle condizioni preliminari per l’iscrizione in questo elenco.

§ 504

(1) La Banca nazionale ceca inserirà negli elenchi ai sensi della Sezione 596 o 597 alla data di entrata in vigore la decisione con la quale la Banca nazionale ceca concede un permesso di attività o consenso ai sensi della presente Legge; in tal caso non può essere presentata domanda di iscrizione nell’elenco.

(2) La Banca nazionale ceca deve anche inserire una voce nell’elenco ai sensi della lettera § 596 b) od) e § 597 lettera d) o e) sulla base di una notifica da parte di un’autorità di vigilanza straniera di un altro Stato membro dell’intenzione di offrire investimenti o fornire servizi nella Repubblica ceca ai sensi della parte nona o decima della presente legge. In questo caso, la domanda di registrazione non viene presentata.

§ 505

Le disposizioni della Sezione 503 (1) e (3) non si applicano alla procedura di richiesta ai sensi delle Sezioni 479, 480, 481, 482, 510, 511, 512a e 519.

TITOLO V

ELIMINA DAGLI ELENCHI
§ 506

(1) La Banca nazionale ceca decide in merito alla cancellazione dall’elenco tenuto ai sensi della presente legge nel caso di

a) una società di investimento, se la sua autorizzazione ad operare come società di investimento è stata revocata,

b) un manager domiciliato in uno Stato estero, se la sua autorizzazione a gestire un fondo di investimento è scaduta,

c) l’ amministratore principale, se gli è stata revocata la licenza per agire come amministratore principale,

d) un amministratore domiciliato in uno Stato estero, se la sua autorizzazione ad amministrare il fondo di investimento è scaduta,

e) un depositario di fondi di investimento, se

1.non agisce come depositario di un fondo di investimento per più di 24 mesi,

2. se non ha creato le condizioni per l’adempimento degli obblighi del depositario del fondo di investimento, o

3. lo ha richiesto e al momento della presentazione della domanda non svolge le attività di depositario di un fondo di investimento,

f) le persone di cui alla sezione 15, comma 1, se ha cessato di essere persona ai sensi della sezione 15, comma 1, che ha l’obbligo di essere iscritto nell’elenco,

(g) una persona che può essere nominata liquidatore di una società di investimento, un organismo di investimento collettivo con personalità giuridica e un amministratore principale o l’amministratore obbligatorio di una società di investimento e un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica, se

1. si dimette dalla carica di liquidatore o amministratore coatto senza gravi motivi,

2. ha gravemente o ripetutamente violato il suo obbligo come un liquidatore o un ricevitore,

3. non soddisfa i requisiti di legge per l’iscrizione nell’elenco pertinente, o

4. lo ha richiesto e non svolge la funzione di liquidatore o amministratore coatto al momento della presentazione della domanda.

(2) La Banca nazionale ceca decide sulla cancellazione ai sensi del paragrafo 1

a) il giorno in cui la decisione sulla revoca del permesso di attività di questa persona ha effetto giuridico,

b) in una data successiva specificata nella decisione di revocare l’autorizzazione a operare tale persona; o

(c) in un’altra data, come la data proposta dalla persona che richiede la cancellazione.

§ 506a

(1) La Banca nazionale ceca deciderà anche sulla cancellazione dall’elenco tenuto ai sensi della presente legge nel caso di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, se

a) il gestore di questo fondo o una persona che ha un interesse legittimo in esso lo ha richiesto e se sono soddisfatte le condizioni che derivano dalla presente legge in relazione alla cessazione delle sue attività nella Repubblica ceca,

b) non svolge la propria attività per più di 6 mesi,

c) nessuna domanda di iscrizione nel registro delle imprese è stata presentata entro 90 giorni dalla data in cui è stata inserita in questo elenco, o se tale domanda non è stata rispettata,

d) è emerso che l’iscrizione nell’elenco è stata effettuata sulla base di informazioni false o incomplete,

e) non soddisfa le condizioni derivanti dalla presente legge,

f) la sua licenza di gestire un fondo di investimento autonomo è stata revocata e questo fondo non deve diventare un fondo di investimento di cui al § 9,

g) il fondo di investimento autonomo è stato trasformato ai sensi dell’articolo 363,

h) è emerso che il fondo di investimento di cui al § 9

1. non ha un organo statutario individuale a

2. il suo gestore non dispone di un’autorizzazione per la gestione di questo fondo di investimento per più di 6 mesi,

i) scaduto,

j) non ha più di 3 mesi di deposito o

k) per altri motivi derivanti dalla presente legge.

(2) La Banca nazionale ceca decide sulla cancellazione ai sensi del paragrafo 1

a) il giorno della cessazione del fondo di investimento dotato di personalità giuridica, del trasferimento della sede legale all’estero o del giorno del cambiamento dell’oggetto di attività del fondo di investimento dotato di personalità giuridica,

b) dalla data di cessazione del fondo comune di investimento o di trasformazione in un fondo di investimento estero o dalla data di distribuzione del saldo di liquidazione,

c) alla data di cessazione della gestione del fondo fiduciario, conversione del fondo fiduciario in un fondo di investimento estero o alla data a partire dalla quale l’amministratore fiduciario ha richiesto la cessazione della gestione del fondo fiduciario,

d) a partire dalla data del cambiamento della forma giuridica del fondo di investimento, a seguito del quale viene contemporaneamente inserito in un altro elenco ai sensi della lettera § 597 da (a) a (c), o

(e) in un’altra data, come la data proposta dalla persona che richiede la cancellazione.

§ 506b

(1) La Banca nazionale ceca deciderà in merito alla cancellazione dall’elenco tenuto in conformità con la presente legge, se sono stati provati i fatti che giustificano la cancellazione.

(2) In caso di cancellazione ai sensi del § 506 par.1 let. da a) ad) ed f) e § 506a comma 1 lett. a), c), f), g) e i) la decisione non dovrà essere presa per iscritto.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE AGGIUNTIVA PER ESEGUIRE ATTIVITÀ CORRISPONDENTI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO
§ 507

(1) La Banca nazionale ceca concede a una società di investimento un permesso per svolgere le attività specificate nel § 11 par. da c) af), qualora dimostri il soddisfacimento degli stessi presupposti di un commerciante di valori mobiliari nella prestazione di un servizio di investimento per la gestione del patrimonio del cliente, in relazione alla natura, portata e complessità di tali attività.

(2) La Banca nazionale ceca concede a una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, un permesso per svolgere le attività specificate nella Sezione 11 par. da c) af), se attesta il rispetto dei presupposti di cui all’art. 28 della Legge in materia di attività del mercato dei capitali nella prestazione di servizi di investimento per la gestione del patrimonio del cliente, in relazione alla natura, portata e complessità di questi attività.

TITOLO VII

CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI
§ 508

(1) L’ autorizzazione a condurre affari ai sensi di altre normative legali può essere concessa a una società di investimento, amministratore capo e persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, solo con il consenso di la Banca nazionale ceca.

(2) La Banca nazionale ceca concede il consenso ai sensi del paragrafo 1 se

(a) non deve ostacolare gli affari ai sensi di altre legislazioni

1. una società di investimento, un amministratore principale o una persona straniera con un permesso ai sensi della sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, nello svolgimento corretto e prudente delle attività ai sensi della presente legge, e

2. supervisione efficace di una società di investimento, amministratore principale o una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, e

b) si tratta di un’attività la cui prestazione di una società di investimento, amministratore capo o persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, non è vietata dalla presente legge o da altre normative legali.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di affari ai sensi di altre norme legali per le quali la Banca nazionale ceca concede l’autorizzazione.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA DI UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IN UN ALTRO ENTITÀ GIURIDICA
§ 509

(1) Una società di investimento autorizzata a gestire un fondo di investimento collettivo deve avere il consenso della Banca nazionale ceca per acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un’altra persona giuridica.

(2) La Banca nazionale ceca non darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 se

(a) la società di investimento deve diventare socio accomandatario di una società o altra persona giuridica, o

(b) l’ acquisizione o l’aumento proposto di una partecipazione qualificata in un’altra entità giuridica solleva ragionevoli timori che l’acquisizione o l’aumento sarebbe contrario al requisito del corretto e prudente svolgimento dell’attività.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla partecipazione detenuta per conto di un fondo di investimento gestito da questa società di investimento o alla partecipazione a un fondo di investimento con una persona giuridica detenuta per un massimo di 1 anno dalla data di autorizzazione o registrazione del presente fondo di investimento alla lista.

TITOLO IX

REGISTRAZIONE DEL DEPOSITARIO DEL FONDO DI INVESTIMENTO
§ 510

(1) La Banca nazionale ceca inserisce una persona nell’elenco dei depositari di un fondo di investimento su richiesta se ha creato le condizioni preliminari per l’adempimento degli obblighi di un depositario di un fondo di investimento derivanti dalla presente legge e da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento dei regolamenti. investimenti collettivi in ​​relazione ai depositari di fondi standard 8 ) o un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il gestore di fondi di investimento alternativi 6 ) .

(2) Il depositario di fondi di investimento deve essere inserito nell’elenco dei depositari di fondi di investimento.

TITOLO X

REGISTRAZIONE DEL FONDO STANDARD E DATI DEL COMPARTO FONDO STANDARD
§ 511

(1) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 (a) o (b) un fondo di investimento collettivo come fondo standard su richiesta del suo gestore, se

a) la sede legale e l’effettiva sede legale di questo fondo è nella Repubblica ceca, se si tratta di un fondo di investimento con personalità giuridica, o è creato in conformità con la legge ceca, se si tratta di un fondo di investimento senza personalità giuridica,

b) il gestore del fondo di investimento ha una licenza per gestire fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili,

c) la persona che sarà il depositario del fondo di investimento ha confermato la creazione di presupposti per l’adempimento degli obblighi del depositario derivanti dalla presente legge,

d) soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di registrazione di un fondo standard come fondo del mercato monetario,

e) lo statuto proposto del fondo di investimento consente l’offerta di investimenti in questo fondo nella Repubblica ceca e ha tutti i requisiti prescritti derivanti dalla presente legge e dal regolamento legale che la attua, e

f) il gestore del fondo di investimento deve certificare l’adempimento dei presupposti specificati nella Sezione 248 (1), se si tratta di una registrazione di un fondo standard che deve essere un comparto.

(2) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 (a) dettagli del comparto del fondo standard su richiesta del suo gestore, se

(a) un gestore di fondi di investimento il cui statuto ha consentito la creazione di comparti ha:

1. il capitale sociale versato, il suo capitale iniziale compreso il capitale sociale, ha un’origine trasparente e solida e non vi sono ragionevoli preoccupazioni che il gestore non abbia capitale sociale in un importo che consenta la sana gestione di questo fondo,

2. requisiti materiali, organizzativi e di personale per la creazione di comparti a

3. almeno 2 dirigenti che gestiranno il corretto e prudente svolgimento delle attività del dirigente e contestualmente tali soggetti possiedono i requisiti per l’approvazione dei dirigenti di cui al § 516 comma 1,

b) il depositario del fondo di investimento, il cui statuto ha consentito la creazione di comparti, svolge attività per questo comparto e ha confermato la creazione di condizioni preliminari per l’adempimento degli obblighi del depositario derivanti dalla presente legge e dal punto di vista che l’investimento il fondo può creare comparti,

c) lo statuto proposto del comparto o lo statuto del fondo di investimento, il cui statuto ha consentito la creazione di comparti, se lo statuto del comparto è incluso nello statuto di questo fondo di investimento, consente di offrire quote di investimento in questo comparto nella Repubblica Ceca il suo esecutore,

d) il gestore di un fondo di investimento il cui statuto ha consentito la creazione di comparti deve certificare che i presupposti di cui al § 248 (1) sono soddisfatti, se i dati sul comparto devono essere un fondo standard subordinato è inserito, e

(e) un gestore di fondi di investimento il cui statuto ha consentito la creazione di comparti deve certificare che i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soddisfatti nel caso dei dati su un comparto per essere un fondo del mercato monetario.

§ 512

(1) La Banca nazionale ceca contemporaneamente alla registrazione di un fondo di investimento collettivo come fondo standard nell’elenco ai sensi del § 597 let. a) ob) decide sull’approvazione del depositario e sullo statuto di questo fondo.

(2) La Banca nazionale ceca deve registrare un fondo di investimento collettivo come fondo standard nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della § 597 lettera a) ob) e la registrazione dei dati nel comparto del fondo standard entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione, che abbia i requisiti prescritti e non soffra di altri difetti.

TITOLO XI

REGISTRAZIONE DEL FONDO EUROPEO DI INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE E DATI SUL FONDO EUROPEO DI INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE
§ 512a

(1) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a), b) oc) un fondo di investimento europeo a lungo termine come fondo di investitori qualificati su richiesta del suo gestore, a condizione che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soddisfatte.

(2) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 (a) o (b) dettagli del comparto Fondo europeo di investimento a lungo termine su richiesta del suo gestore, a condizione che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soddisfatti.

§ 512b

(1) La Banca nazionale ceca contemporaneamente alla registrazione del fondo di investimento europeo a lungo termine nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi del § 597 let. a), b) oc) decide sull’approvazione del gestore, depositario e lo statuto di questo fondo.

(2) La Banca nazionale ceca inserirà il fondo di investimento europeo a lungo termine nell’elenco ai sensi della lettera § 597 a), b) oc) e la registrazione dei dati nel proprio comparto del Fondo europeo di investimento a lungo termine entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti.

TITOLO XII

REGISTRAZIONE DI UN FONDO DI INVESTIMENTO CHE NON È UN FONDO DI INVESTIMENTO AUTONOMO
§ 513

(1) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a) una persona giuridica iscritta nel registro di commercio su sua richiesta, se

a) al momento della presentazione della domanda, la sua proprietà è gestita da una persona inserita nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 F),

b) non deve essere un fondo di investimento autonomo,

c) presentare lo statuto del fondo di investimento,

d) non ha svolto , prima di presentare tale domanda, alcuna attività diversa da quella di un fondo per investitori qualificati, e

e) dimostra di avere un organismo statutario individuale, che è o sarà una persona giuridica autorizzata a gestire questo fondo di investimento.

(2) Se la Banca nazionale ceca concede a una persona giuridica registrata nell’elenco mantenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f) una licenza per gestire una società di investimento ai sensi della Sezione 479 o un permesso per gestire una persona straniera ai sensi della Sezione 481 deve essere registrata dalla Banca nazionale ceca contemporaneamente alla decisione di concedere un permesso a persone giuridiche paragonabili a un investimento fondo e le cui attività questa persona gestisce, all’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a), e fondi fiduciari o strutture simili, se disciplinati dalla legge ceca, che sono paragonabili al fondo di investimento in cui gestisce le attività in modo redditizio o simile, all’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 b) oc).

(3) Se la Banca nazionale ceca apprende in modo credibile che una persona giuridica con sede legale in uno stato diverso da uno Stato membro, che è inserita nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f), l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ha concesso un’autorizzazione paragonabile all’autorizzazione ai sensi del § 481, entro 5 giorni lavorativi inserisce le persone giuridiche che sono paragonabili a un fondo di investimento e le cui attività questa persona gestisce con un’attività lucrativa o simile lettera di modo a), e fondi fiduciari o strutture simili, se disciplinati dalla legge ceca, che sono paragonabili al fondo di investimento in cui gestisce le attività in modo redditizio o simile, all’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 b) oc).

§ 514

La Banca nazionale ceca inserisce una persona giuridica nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 a), se soddisfa i presupposti di cui al § 513 comma 1 lett. b), c) ed e).

TITOLO XIII

CONCESSIONE DEL CONSENSO PER ESEGUIRE LA FUNZIONE DI LEADER
§ 515

Il gestore di una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 e l’amministratore principale e una persona che svolge una funzione ai sensi della Sezione 21 (5), nonché una persona fisica autorizzata da un legale entità che è un organo statutario individuale del fondo di investimento, l’ha rappresentata nell’organo statutario di questo fondo di investimento, se non è un membro dell’organo statutario o un altro gestore di questa persona giuridica e non ha il previo consenso del ceco Banca nazionale con questo titolo, deve avere il previo consenso della Banca nazionale ceca per svolgere la sua funzione.

§ 516

(1) La Banca nazionale ceca concede il consenso ai sensi della Sezione 515 a una persona

a) che ha compiuto 18 anni,

b) che non ha autonomia limitata,

c) per i quali non si è verificato alcun fatto che costituisca un ostacolo all’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della legge che disciplina le licenze commerciali,

d) che è credibile,

e) che sia professionalmente qualificato e abbia conoscenze ed esperienza sufficienti per il corretto svolgimento di tale funzione,

f) chi è idoneo dal punto di vista del corretto e prudente svolgimento delle attività di società di investimento, fondo di investimento, soggetto straniero abilitato ai sensi dell’articolo 481 o amministratore principale, in cui può svolgere la funzione di manager ,

(g) la cui attività professionale, imprenditoriale o altra attività simile, come quella di una persona con un’attività simile, non gli impedisce di svolgere correttamente le sue funzioni, e

h) se deve svolgere la funzione di gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero o la funzione di una persona ai sensi della Sezione 21 (5) che ha sufficiente esperienza nella gestione di attività su cui la strategia di investimento del fondo di investimento gestito o il fondo di investimento straniero è concentrato.

(2) Una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera con un permesso ai sensi della sezione 481 e l’amministratore principale devono avere almeno 2 persone senior che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

§ 517

(1) Nel valutare i fatti indicati nel § 516 par.1 let. da e) ad h), la Banca nazionale ceca terrà conto, in particolare, della portata dei poteri associati all’esercizio della funzione di manager, della struttura organizzativa e del personale complessivo della società di investimento, del fondo di investimento autonomo, della persona straniera autorizzato ai sensi della Sezione 481 o l’amministratore principale.

(2) Affinché la persona valutata agisca come dipendente o membro eletto dell’organo per un’altra persona all’interno del gruppo, nel valutare i fatti specificati nel § 516 par. g) non tiene conto.

§ 518

Se la persona di cui al § 515 non inizia a svolgere la sua funzione entro 6 mesi dal giorno in cui è stato concesso il consenso preventivo, o se non svolge la sua funzione in modo continuativo per più di 6 mesi, il precedente il consenso scade.

TITOLO XIV

REGISTRAZIONE DEL LIQUIDATORE E DELL’AMMINISTRATORE FORZATO
§ 519

(1) All’elenco delle persone che possono essere il liquidatore di una società di investimento, un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica e un amministratore generale, e all’elenco delle persone che possono essere l’amministratore obbligatorio di una società di investimento che gestisce un investimento collettivo fondo o un comparabile fondo di investimento estero e l’organismo di investimento collettivo del fondo con personalità giuridica, la Banca nazionale ceca, su sua richiesta,

a) che ha compiuto 18 anni,

b) che non ha autonomia limitata,

c) per i quali non si è verificato alcun fatto che costituisca un ostacolo all’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della legge che disciplina le licenze commerciali,

d) che è credibile,

(e) chi è professionalmente competente; e

f) che non è stato cancellato da questo o da un elenco simile negli ultimi 5 anni; ciò non si applica in caso di cancellazione su propria richiesta.

(2) La Banca nazionale ceca inserisce una persona straniera negli elenchi di cui al paragrafo 1 solo se è autorizzata dall’autorità competente di un altro Stato membro a fungere da liquidatore o amministratore coatto.

TITOLO XV

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA DI UN’ALTRA NELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, DEL FONDO DI INVESTIMENTO AUTONOMO E DEL PRINCIPALE AMMINISTRATORE
§ 520

(1) La persona o le persone che agiscono in conformità con l’accordo devono notificare la loro intenzione e avere il consenso della Banca nazionale ceca

a) acquisire una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale; o

(b) aumentare una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale raggiungendo o superando il 20%, il 30% o il 50%, o

c) diventare soggetti controllanti la società di investimento, il fondo di investimento autogestito o l’amministratore capo.

(2) Il consenso della Banca nazionale ceca deve essere concesso alle persone ai sensi del paragrafo 1 anche se i diritti di voto associati alla partecipazione acquisita ai sensi del paragrafo 1 sulle società di investimento, sui fondi di investimento autonomi o sull’amministratore principale non esercitano o esercitano un’influenza notevole sulla loro gestione; il mancato esercizio dei diritti di voto non modifica la quota dei diritti di voto di queste o altre persone, il mancato esercizio di influenza non modifica la possibilità per queste o altre persone di esercitarla nel procedimento.

(3) Ai fini del calcolo della partecipazione di cui al comma 1, si considerano diritti di voto di cui all’articolo 34, comma 4, lettera a), diritti di voto derivanti dalla partecipazione in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito. o l’amministratore principale. da a) ad h) della presente legge; § 122 paragrafi da 10 a 15 della legge che disciplina gli affari sul mercato dei capitali si applicano mutatis mutandis.

§ 521

La necessità del consenso per acquisire o aumentare una partecipazione qualificata o per il controllo
(1) Il consenso ai sensi della Sezione 520 (1) deve essere ottenuto dalla persona o dalle persone che agiscono in conformità prima di acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale o il loro controllo.

(2) Una persona che, senza il previo consenso della Banca nazionale ceca, acquisisce o aumenta una partecipazione qualificata in una società di investimento, fondo di investimento autonomo o amministratore principale, o li controlla, deve informare la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo e richiedere l’approvazione senza indebito ritardo § 520 paragrafo 1.

(3) L’ acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in una società di investimento, fondo di investimento autogestito o amministratore principale o il loro controllo senza il previo consenso della Banca nazionale ceca non comporterà l’invalidità di un’azione legale sulla base di tali modifiche in partecipazioni, ma i diritti di voto associati alla partecipazione così acquisita non possono essere esercitati o l’influenza acquisita nella loro gestione non può essere esercitata fino a quando non sia stato dato tale consenso.

§ 522

Valutazione della domanda
(1) Nel valutare la domanda, la Banca nazionale ceca esamina solo l’adempimento delle ipotesi di cui al paragrafo 2 e non tiene conto delle esigenze economiche del mercato. La Banca nazionale ceca non accoglie la domanda se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte o se le informazioni fornite dal richiedente non sono sufficienti per valutare la domanda.

(2) La Banca nazionale ceca ottempera alla richiesta se sono soddisfatte le seguenti condizioni preliminari in termini di possibile influenza sullo svolgimento delle attività della società di investimento, del fondo di investimento autonomo o dell’amministratore principale:

a) le persone che richiedono il consenso sono affidabili,

b) le persone che, in relazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata, vengono proposte come capo della società di investimento, fondo di investimento autogestito o amministratore capo, soddisfano senza evidenti dubbi i presupposti previsti dalla presente legge,

c) la salute finanziaria del richiedente e un volume sufficiente, la trasparenza dell’origine e la sicurezza delle sue risorse finanziarie in relazione alle attività svolte o programmate della società di investimento, del fondo di investimento autogestito o dell’amministratore principale,

d) la società di investimento, il fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale continueranno a essere in grado di rispettare le regole di sana e prudente gestione e amministrazione dei fondi di investimento e dei fondi di investimento esteri,

e) la struttura dell’unità di consolidamento in cui deve essere inclusa la società di investimento, il fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale,

1.non impedisce l’effettiva supervisione della società di investimento, del fondo di investimento autogestito o dell’amministratore generale,

2. non impedisce l’effettivo scambio di informazioni tra la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, o

3. non ostacola l’esercizio dei poteri delle singole Autorità di Vigilanza su tale gruppo di consolidamento e sulle persone incluse in tale gruppo di consolidamento;

f) la proposta di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale o il loro controllo non solleva ragionevoli preoccupazioni che la legge che disciplina le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo possa essere violato o si è verificata una tale violazione, e

g) è un caso degno di speciale considerazione se si tratta di una domanda ai sensi dell’articolo 521 comma 2.

(3) Nella decisione sulla domanda di concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 520 (1), la Banca nazionale ceca può specificare un limite di tempo per l’acquisizione di una partecipazione in una società di investimento, un fondo di investimento autonomo o l’amministratore principale ai sensi del Sezione 520 (1).

(4) Nella decisione sulla domanda per la concessione del consenso ai sensi della Sezione 520, Paragrafo 1, la Banca Nazionale Ceca dovrà dichiarare le conclusioni derivanti dai pareri ricevuti secondo la procedura ai sensi della Sezione 489.

§ 523

(1) La Banca nazionale ceca conferma la sua accettazione per iscritto al richiedente per iscritto entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa per la concessione del consenso ai sensi della Sezione 520 (1); se la domanda è incompleta, invita senza indebito ritardo il richiedente a rimediare alle irregolarità della domanda. Contestualmente al ricevimento di una domanda completa ai sensi della prima frase, la Banca nazionale ceca informa il richiedente della data in cui cade il termine per la valutazione della domanda di cui al paragrafo 2.

(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla richiesta di concessione del consenso ai sensi della Sezione 520 (1) entro 60 giorni lavorativi dalla data di invio di una conferma scritta di ricevimento di una domanda completa ai sensi del paragrafo 1.

(3) Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro il termine specificato al paragrafo 2, il consenso è concesso; ciò non si applica nel caso di una richiesta di consenso presentata ai sensi dell’articolo 521 (2).

(4) Se necessario per la valutazione della domanda, la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo, ma non oltre il 50 ° giorno lavorativo del periodo specificato al paragrafo 2, invita il richiedente per iscritto a fornire ulteriori informazioni. di cui al paragrafo 1. Il giorno dell’invio dell’invito, il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso per un massimo di 20 giorni lavorativi.

(5) Il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi secondo la procedura di cui al paragrafo 4,

a) se il richiedente è domiciliato, stabilito in uno Stato diverso dallo Stato membro; o

b) se il richiedente non è soggetto alla supervisione di un’autorità di un altro Stato membro.

(6) Dopo aver ricevuto una domanda ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca procederà in modo simile ai sensi della sezione 489 se una persona autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ad agire come fornitore di servizi finanziari o la persona cerca il consenso.

§ 524

Notifica di perdita o riduzione di partecipazione qualificata
(1) Una o più persone che agiscono di concerto devono notificare senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca che:

a) ridurre o qualificare la propria partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale scendendo al di sotto del 50%, 30% o 20%, o

(b) ridurre la propria partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o un amministratore principale cessando di controllarli.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere

a) dati necessari per identificare la persona o le persone che riducono o perdono la loro partecipazione qualificata in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale o dati necessari per identificare una o più persone che cessano di controllarli,

b) dati necessari per identificare la società di investimento, il fondo di investimento autogestito o l’amministratore principale in cui tale partecipazione è ridotta o persa o che cessa di essere controllata,

(c) un’indicazione dell’importo totale della partecipazione nella società di investimento, nel fondo di investimento autogestito o nell’amministratore principale dopo la sua riduzione, o un’indicazione del grado di influenza sulla gestione della società di investimento, l’autogestione fondo di investimento gestito o l’amministratore principale dopo la sua riduzione;

(d) dati necessari per identificare la persona o le persone che acquisiscono o aumentano la partecipazione in una società di investimento, un fondo di investimento autogestito o il primo amministratore, o dati necessari per identificare la persona o le persone che acquisiscono influenza sulla gestione di un investimento società, un fondo di investimento autogestito o l’amministratore.

TITOLO XVI

CAMBIO DI STANDARD FUND MANAGER
§ 525

Per cambiare il gestore del fondo standard è necessaria la previa approvazione della Banca nazionale ceca.

§ 526

La Banca nazionale ceca concede il consenso al cambio di gestore ai sensi della Sezione 525, se la persona che deve diventare gestore di un fondo standard ha i prerequisiti per adempiere agli obblighi di un gestore di un fondo standard derivanti dalla presente legge.

TITOLO XVII

CAMBIO DEL DEPOSITARIO DEL FONDO STANDARD
§ 527

Per modificare il depositario del fondo standard è necessaria la previa approvazione della Banca nazionale ceca.

§ 528

La Banca nazionale ceca concede l’autorizzazione a cambiare il depositario ai sensi della Sezione 527, se la persona che deve diventare il depositario di questo fondo standard conferma la creazione di condizioni preliminari per l’adempimento degli obblighi del depositario del fondo standard derivanti dalla presente legge. Si ritiene che il depositario del fondo standard abbia i presupposti per adempiere agli obblighi del depositario del fondo standard derivanti dalla presente legge.

TITOLO XVIII

MODIFICA DELLO STATUTO DEL FONDO STANDARD
§ 529

(1) Il previo consenso della Banca nazionale ceca è necessario per modificare lo statuto del fondo standard, altrimenti è inefficace.

(2) La Banca nazionale ceca concede il consenso ai sensi del paragrafo 1 se la proposta di modifica dello statuto è conforme alla presente legge e ai regolamenti legali che la attuano.

(3) Non è consentita una modifica dello statuto di un fondo standard, che non consente di offrire investimenti in questo fondo nella Repubblica ceca.

(4) Il consenso della Banca nazionale ceca a una modifica dello statuto del fondo standard non è richiesto se si tratta di una modifica

a) dati direttamente derivanti da modifiche riguardanti il ​​gestore, l’amministratore, il fondo o il suo depositario,

b) direttamente causati da una modifica legislativa,

(c) informazioni sulla performance del fondo o sui risultati effettivi o previsti di operazioni che richiedono un aggiornamento regolare o

(d) non influire sulla posizione o sugli interessi dei detentori di quote o degli azionisti del fondo.

§ 530

(1) La Banca nazionale ceca decide su una domanda ai sensi della Sezione 529 (1) entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro questo termine, si considera che abbia approvato l’emendamento allo Statuto.

(2) L’approvazione di un emendamento allo statuto di un fondo standard, a meno che non si tratti di un caso ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, deve essere effettuata approvando la sua nuova formulazione completa.

TITOLO XIX

REGISTRAZIONE DI UN FONDO DI MERCATO MONETARIO CHE NON È UN FONDO STANDARD
§ 531

(1) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 (a) o (b) un fondo del mercato monetario come fondo speciale o come fondo di investitori qualificati su richiesta del suo gestore, a condizione che le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del il Consiglio è soddisfatto.

(2) La Banca nazionale ceca deve entrare nell’elenco dei fondi di investimento ai sensi della lettera § 597 (a) i dettagli di un comparto di un fondo del mercato monetario che è un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, su richiesta del suo gestore, a condizione che le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soddisfatte.

(3) Contemporaneamente alla registrazione ai sensi del paragrafo 1 o 2, la Banca nazionale ceca decide in merito all’approvazione del depositario e allo statuto di questo fondo.

(4) La Banca nazionale ceca deve effettuare una registrazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione, che ha i requisiti prescritti e non soffre di altri difetti.

TITOLO XX

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 532

Richiesta di

a) concessione di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 479, 480, 481, 482 e 507,

b) rilascio del consenso ai sensi degli articoli 508, 509, 515, 520, 525, 527 e 529,

c) revoca di un permesso ai sensi del § 551 par.1 lett. d) e § 646 par.1,

d) modifica del permesso ai sensi del § 647 a

e) iscrizione nell’elenco di cui agli articoli 596 e 597, nonché la modifica dei dati inseriti in tali elenchi,

può essere presentato solo elettronicamente; la domanda deve contenere dati e documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti previsti dalla presente legge. La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti per una domanda che attesti l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla presente legge, la sua forma e modalità di presentazione.

§ 533

(1) L’adempimento delle condizioni preliminari stabilite dalla presente legge per una decisione su una domanda ai sensi della presente legge può anche essere certificato con riferimento a un documento identificato con precisione precedentemente presentato dal richiedente alla Banca nazionale ceca o altrimenti disponibile al cittadino ceco Banca, se attuale.

(2) I certificati soddisfano i requisiti previsti dalla presente legge per una decisione su una domanda di autorizzazione di permesso eccedono un limite determinato, chiedendo se questa persona giuridica di autorizzazione ai sensi del § 15, definito nell’articolo 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2013.

PARTE QUATTORDICESIMA

VIGILANZA DELLA BANCA NAZIONALE CECA
TITOLO I

AMBITO DI VIGILANZA
§ 534

Ambito personale della supervisione
È soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge

a) società di investimento,

b) un fondo di investimento autonomo,

c) una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 nell’ambito delle attività svolte sulla base di un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca,

d) l’ amministratore principale,

e) una persona straniera con il permesso dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che gestisce un fondo di investimento nella Repubblica ceca, nella misura ai sensi della sezione 340 o 344,

f) un fondo di investimento estero autorizzato dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in conformità ai requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle norme in materia di investimento collettivo 4 ) , nella misura in cui gli investimenti in questo fondo sono offerti al pubblico nella Repubblica ceca; in cui non è soggetto alla supervisione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine,

g) depositario del fondo di investimento,

h) il principale sostenitore del fondo di investimento,

i) il liquidatore della società di investimento, il fondo di investimento autonomo, che è un fondo di investimento collettivo, o l’amministratore principale,

j) un amministratore obbligatorio di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento o un fondo di investimento estero, o un amministratore obbligatorio di un fondo di investimento autonomo che è un fondo di investimento collettivo,

k) una persona che offre investimenti in fondi di investimento o fondi di investimento esteri nella Repubblica Ceca nell’ambito di questa attività, e

l) una persona giuridica di cui al § 17 par.

§ 535

Ambito materiale della supervisione
La Banca nazionale ceca vigila sulla conformità

(a) gli obblighi di cui al

1. dalla presente legge,

2. ai sensi della presente legge a

3. regolamentazione dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia di gestione dei fondi di investimento 2 ) a

b) le condizioni specificate nella decisione sulla base della presente legge.

§ 536

Nell’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge, la Banca nazionale ceca si concentra principalmente sulla protezione degli interessi degli investitori in fondi di investimento collettivo e sulle possibili fonti di rischio sistemico per il corretto funzionamento del mercato finanziario nella Repubblica ceca.

§ 537

La Banca nazionale ceca garantisce che, nell’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge, agisca in conformità con le istruzioni e le raccomandazioni dell’Autorità di vigilanza europea.

TITOLO II

MISURE DI VIGILANZA
Parte 1

Fornitura di base
§ 538

(1) La Banca nazionale ceca può imporre misure per porre rimedio a una carenza identificata corrispondente alla natura della violazione e alla sua gravità a una persona soggetta alla sua supervisione che ha violato un obbligo o una condizione ai sensi della Sezione 535.

(2) Una persona alla quale la Banca nazionale ceca ha imposto misure correttive deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo il modo in cui le carenze sono state sanate e sanate.

(3) La Banca nazionale ceca ha il diritto di richiedere la fornitura di un numero di identificazione personale come dati necessari per l’identificazione di una persona fisica.

§ 539

La Banca nazionale ceca potrebbe ulteriormente

a) ordinare un cambio del gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero,

b) ordinare un cambiamento dell’amministratore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero,

c) ordinare una modifica del depositario del fondo di investimento o del fondo di investimento estero,

d) ordinare un cambio di revisore dei conti,

e) ordinare una revisione straordinaria del bilancio,

f) richiedere la verifica della valutazione delle attività e dei debiti del fondo di investimento da parte di un’altra persona,

g) sospendere per un periodo massimo di 5 anni qualsiasi attività sottoposta alla sua vigilanza,

h) limitare la portata dell’autorizzazione o determinare le condizioni per lo svolgimento delle singole attività,

i) determinare le condizioni per l’utilizzo della leva finanziaria o altre condizioni,

j) limitare l’ambito della strategia di investimento del fondo di investimento, vietare l’offerta di investimenti nel fondo di investimento o eliminare un fondo di investimento dall’elenco,

k) decide in merito alla liquidazione del fondo di investimento o propone la liquidazione del fondo di investimento,

l) revocare il permesso o il consenso,

m) vietare a una persona o un gruppo di persone che agiscono di concerto a cui ha dato il consenso ai sensi della Sezione 520 e che hanno cessato di soddisfare le condizioni per la concessione di tale consenso, esercitare i diritti di voto su società di investimento, fondi di investimento autogestiti o amministratori delegati o comunque esercitano un’influenza notevole sulla loro gestione,

n) annullare la decisione del gestore di un fondo di investimento che sia un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni a capitale variabile di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di partecipazione o di partecipazioni emessi da tale fondo,

o) pubblicare informazioni sulla natura della violazione e l’identificazione della persona che ha agito in questo modo, compresa l’identificazione della persona che ha agito per conto della persona giuridica,

p) adottare misure per monitorare più efficacemente le potenziali fonti di rischio sistemico; o

q) introdurre l’amministrazione obbligatoria.

§ 540

(1) La Banca nazionale ceca imporrà l’esecuzione di una misura riparatrice imposta ai sensi della Sezione 538 (1) o un’altra misura ai sensi della Sezione 539 con una multa coercitiva, che può essere imposta fino a un importo massimo di CZK 5.000.000.

(2) Un’ammenda coercitiva ai sensi del paragrafo 1 per la stessa violazione dei doveri può essere inflitta ripetutamente. Il totale delle ammende inflitte per la stessa violazione dei doveri non può superare CZK 20.000.000.

(3) Le entrate derivanti da multe coercitive sono entrate del bilancio statale.

Parte 2

Cambio di fondo di investimento o gestore di fondi di investimento esteri
§ 541

(1) La Banca nazionale ceca può ordinare un cambio del gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero decidendo il trasferimento della gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero gestito da una società di investimento, persona straniera di cui al § 14 o persona straniera autorizzata ai sensi del § 481 a un’altra società di investimento. Una società, una persona straniera di cui al § 14 o una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481, se

a) revoca la licenza dell’attuale gestore per gestire una società di investimento o una licenza per operare come persona straniera ai sensi della sezione 481 o apprende che l’autorizzazione concessa dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro di cui alla sezione 14 è stata revocata all’attuale manager,

b) si sono verificati significativi mutamenti nei fatti determinanti per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come dirigente in carica,

(c) l’ operatore storico viola gravemente o ripetutamente un obbligo stabilito

1. dalla presente legge,

2. sulla base della presente legge,

3. la legge di uno Stato estero in materia di gestione di fondi di investimento e fondi di investimento esteri, se si tratta di un fondo di investimento estero o di una persona straniera, o

4. regolamentazione dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia di gestione dei fondi di investimento 2 ) ,

d) il dirigente esistente è liquidato o in modo analogo ai sensi della legge di uno stato estero,

e) è stata presa una decisione sul fallimento dell’attuale dirigente o è stata emessa una decisione analoga ai sensi della legge di uno Stato estero,

(f) l’istanza di insolvenza è stata respinta per mancanza di beni dell’operatore storico o è stata emessa una decisione analoga ai sensi della legge di uno Stato estero, o

g) è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria del dirigente esistente.

(2) Il trasferimento della gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero ai sensi del paragrafo 1 richiede il previo consenso della persona a cui deve essere trasferita la gestione di questo fondo. Si tiene conto dell’accordo tra l’attuale gestore e la persona alla quale deve essere trasferita la gestione di questo fondo.

Parte 3

Cambio di amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero
§ 542

(1) La Banca nazionale ceca può ordinare al gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di cambiare l’amministratore di questo fondo se l’amministratore ha violato in modo grave o ripetuto un obbligo o una condizione ai sensi della Sezione 535.

(2) La Banca nazionale ceca può ordinare al gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di cambiare l’amministratore di questo fondo,

(a) se l’amministrazione obbligatoria è imposta a tale amministratore, o

(b) se sono in gioco gli interessi degli investitori in quel fondo.

(3) L’obbligo previsto dal contratto di amministrazione scade dopo 1 mese dalla data di entrata in vigore della decisione di ordinare un cambio di amministratore.

(4) Il Gestore stipulerà un contratto con un altro amministratore entro il periodo specificato al paragrafo 3, a meno che non amministri personalmente questo fondo.

(5) Il Gestore assicurerà l’amministrazione del fondo di investimento o del fondo di investimento estero senza indebito ritardo dopo la scadenza del periodo ai sensi del paragrafo 3.

Parte 4

Cambio di depositario di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero
§ 543

(1) La Banca nazionale ceca può ordinare al gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di cambiare il depositario di questo fondo se il depositario ha violato in modo grave o ripetuto un obbligo o una condizione ai sensi della Sezione 535.

(2) La Banca nazionale ceca può ordinare al gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero di cambiare il depositario di questo fondo,

a) se l’amministrazione obbligatoria è imposta a tale depositario, o

(b) se sono in gioco gli interessi degli investitori in quel fondo.

(3) L’obbligo del contratto di depositario scade dopo 1 mese dalla data di entrata in vigore della decisione sull’ordine di cambiare il depositario.

(4) Il Gestore stipulerà un contratto di deposito con un altro depositario entro il periodo specificato al paragrafo 3.

Parte 5

Cambio di revisore
§ 544

(1) La Banca nazionale ceca può ordinare una modifica al revisore che verifica il bilancio o il bilancio consolidato di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero o del suo gestore a spese di tale gestore,

a) se rileva carenze gravi o ripetute nella revisione dei conti o dei conti consolidati di quel fondo o di quel gestore; o

b) se il revisore non adempie all’obbligo di notifica previsto dalla legge che disciplina l’attività dei revisori.

(2) Il Manager deve assicurare il cambio di revisore e deve notificare alla Banca nazionale ceca entro 1 mese dalla data di validità legale della decisione sull’ordine del cambio di revisore dei dati sul revisore.

Parte 6

Revisione straordinaria del bilancio
§ 545

(1) La Banca nazionale ceca può ordinare al gestore di eseguire una revisione straordinaria dei rendiconti finanziari del fondo di investimento,

a) se rileva carenze gravi o ripetute nella revisione dei conti del fondo di investimento, o

b) se il revisore non adempie all’obbligo di notifica previsto dalla legge che disciplina l’attività dei revisori.

(2) Per quanto riguarda i fatti accertati, la Banca nazionale ceca determina le condizioni per eseguire una revisione straordinaria dei rendiconti finanziari, in particolare la portata e le modalità di esecuzione di una revisione straordinaria.

(3) Il Dirigente assicurerà lo svolgimento della revisione straordinaria e comunicherà alla Banca nazionale ceca entro 1 mese dalla data di entrata in vigore la decisione sull’esecuzione della revisione straordinaria del revisore che eseguirà la revisione straordinaria, nella misura specificata dalla normativa di attuazione. Questo revisore deve essere una persona diversa dal revisore che ha svolto la revisione del bilancio.

(4) La Banca nazionale ceca può, entro 1 mese dalla data di notifica dei dati ai sensi del paragrafo 3, respingere il revisore che le è stato comunicato dal manager e nominare un altro revisore per eseguire la revisione straordinaria.

(5) Il manager deve garantire che l’audit sia eseguito senza indebito ritardo dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4.

(6) I costi della revisione straordinaria sono a carico del manager. Se, sulla base di una revisione straordinaria, carenze gravi o ripetute nella revisione contabile del bilancio del fondo di investimento non sono confermate o se è dimostrato che non vi è stata violazione dell’obbligo di comunicazione da parte del revisore ai sensi del paragrafo 1 (a ). b), la Banca nazionale ceca rimborsa al dirigente le spese da lui opportunamente sostenute per lo svolgimento dell’audit straordinario.

Parte 7

Verifica della valutazione delle attività e dei debiti del fondo di investimento da parte di un’altra persona
§ 546

(1) Se il gestore amministra un fondo di investimento che non è un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero che gestisce, la Banca nazionale ceca può, se rileva una violazione grave o ripetuta dei doveri o l’inosservanza del § 535, verifica dell’ordine

a) valutazione delle attività e dei debiti di questo fondo nei confronti di altri,

(b) l’ applicazione di procedure per la valutazione delle attività e dei debiti del fondo di investimento nei confronti di altri; o

(c) l’ imparzialità e l’indipendenza del perito e degli altri.

(2) La Banca nazionale ceca può ordinare a un fondo di investimento che investe in beni immobili o che partecipa a una società immobiliare di rivalutare l’immobile da un esperto indipendente o da un membro del comitato di esperti se rileva una violazione grave o ripetuta di dovere o inosservanza del § 535.

(3) I costi di verifica della valutazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono a carico del gestore. Se, sulla base della verifica della valutazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non vengono confermate gravi carenze, la Banca nazionale ceca rimborsa al gestore le spese da lui opportunamente sostenute in relazione a tale valutazione.

Parte 8

Limitazione del campo di applicazione dell’autorizzazione o determinazione delle condizioni per lo svolgimento di singole attività
§ 547

La Banca nazionale ceca può limitare l’ambito dell’autorizzazione a gestire una società di investimento, una persona straniera ai sensi della Sezione 481, un fondo di investimento autonomo o un amministratore generale o specificare le condizioni per lo svolgimento delle singole attività di questa entità se rileva un grave o ripetuta violazione dei doveri o mancato rispetto della Sezione 535.

Parte 9

Condizioni per l’utilizzo della leva finanziaria o altre condizioni
§ 548

(1) Se lo ritiene necessario per il corretto funzionamento del mercato finanziario nella Repubblica ceca, la Banca nazionale ceca può determinare le società di investimento autorizzate a superare il limite determinante,

a) le condizioni per l’utilizzo della leva finanziaria nella gestione di fondi di investimento o fondi di investimento esteri; o

(b) altre condizioni che il gestore è tenuto a osservare per utilizzare la leva finanziaria nella gestione di fondi di investimento o fondi di investimento esteri.

(2) Nell’ulteriore procedura della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1, l’articolo 112 definisce il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.

Parte 10

Limitazione dell’ambito della strategia di investimento, divieto di offrire investimenti o rimozione dall’elenco
§ 549

(1) Se la Banca nazionale ceca rileva carenze nelle attività di una società di investimento o di una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, può

a) limitare l’ambito della strategia di investimento di un fondo di investimento diverso da un fondo standard o da un comparabile fondo di investimento estero gestito da tale persona, o

(b) vietare l’offerta di investimenti in tale fondo.

(2) Se la Banca nazionale ceca rileva carenze nelle attività di un fondo di investimento autonomo, può farlo

a) limitare la portata della strategia di investimento di quel fondo; o

(b) vietare l’offerta di investimenti in quel fondo.

(3) La persona di cui ai paragrafi 1 e 2 deve garantire che lo status di un fondo di investimento diverso da un fondo standard o da un comparabile fondo di investimento estero che gestisce sia allineato alla decisione della Banca nazionale ceca di limitare la strategia di investimento di questo fondo entro 30 giorni limitando la strategia di investimento di questo fondo.

(4) La Banca nazionale ceca può vietare l’offerta di investimenti in un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati il ​​cui Stato di origine non è uno Stato membro o che è gestito da una persona domiciliata in un non membro indicare nella Repubblica ceca se il gestore di questo fondo non adempie a uno degli obblighi imposti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) .

Parte 11

Cancellazione di un fondo di investimento
§ 550

(1) La Banca nazionale ceca può decidere di liquidare un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, con liquidazione, se

a) il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1250000 EUR,

b) l’ importo del capitale del fondo di tale fondo non raggiunge un importo di almeno 1250000 EUR entro 6 mesi dalla sua costituzione; o

c) revoca la licenza della sua gestione di una società di investimento o la licenza di una persona straniera ai sensi della sezione 481, o apprende che l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro di cui alla sezione 14 è stata revocata al suo gestore, e non ha deciso di cambiare 541.

(2) La Banca nazionale ceca può decidere di liquidare un fondo di investitori qualificati, che ha la forma giuridica di un fondo comune di investimento, con liquidazione, o che l’amministrazione di un fondo fiduciario, che è un fondo di investitori qualificati, termina se

a) nel caso di un fondo di investitori qualificati, che non è elencato al § 281,

1. il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1 250 000 EUR, o

2. l’ importo del capitale del fondo di questo fondo entro 12 mesi dalla data della sua costituzione non raggiunge un importo corrispondente ad almeno EUR 1.250.000,

b) nel caso di un fondo di investitori qualificati di cui alla Sezione 281,

1. il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1 000 000 EUR, o

2. il capitale del fondo di questo fondo non raggiunge almeno l’importo corrispondente a 1000000 EUR nello statuto entro il periodo specificato nello statuto e, ove applicabile,

c) revoca l’autorizzazione di una società di investimento o una licenza di una persona straniera ai sensi del § 481 al suo gestore o apprende che l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro di cui al § 14 è stata revocata al suo gestore e non ha deciso di cambia manager ai sensi del § 541.

Parte 12

Revoca dell’autorizzazione
§ 551

Revoca obbligatoria del permesso
(1) La Banca nazionale ceca revoca una licenza per gestire una società di investimento, una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo, una licenza per gestire una persona straniera ai sensi della Sezione 481 o una licenza per operare come amministratore principale,

a) se è stata presa una decisione sul fallimento di una società di investimento, di un fondo di investimento autonomo o di un amministratore principale, o se è stata emessa una decisione analoga ai sensi della legge di uno stato estero riguardante una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481 ,

b) se la petizione di insolvenza è stata respinta per mancanza di beni della società di investimento, del fondo di investimento autonomo o dell’amministratore generale, o se è stata emessa una decisione analoga ai sensi della legge di uno stato estero riguardante una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481,

c) se entro 90 giorni dal giorno in cui è entrata in vigore la decisione di concedere tale autorizzazione, non viene presentata una proposta di iscrizione nel Registro di commercio o se tale proposta non viene rispettata, se l’autorizzazione è stata concessa a una persona giuridica prima la sua iscrizione nel registro delle imprese, o

d) se una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera con un permesso ai sensi dell’articolo 481 o l’amministratore principale ha chiesto la revoca di una licenza per operare, se questa persona non svolge più un’attività per la quale un l’autorizzazione è richiesta ai sensi della presente legge.

(2) La Banca nazionale ceca revoca la licenza per gestire un fondo di investimento autonomo se non dispone di un depositario per un periodo superiore a 3 mesi.

(3) La Banca nazionale ceca revoca la licenza per gestire una società di investimento autorizzandola a gestire fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili se non gestisce almeno un fondo standard entro 12 mesi dalla data di concessione di tale autorizzazione o per più di 6 mesi.

(4) La Banca nazionale ceca ritirerà questo permesso da una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, se

a) non procede entro il termine stabilito secondo la decisione della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 498, o

b) ha ottenuto un’autorizzazione analoga dall’autorità di controllo di un altro Stato membro.

§ 552

Revoca facoltativa del permesso
(1) La Banca nazionale ceca può revocare una licenza per gestire una società di investimento, una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo, una licenza per gestire una persona straniera concessa ai sensi della Sezione 481 o una licenza per operare come amministratore principale,

a) la misura riparatrice imposta non ha portato alla riparazione,

(b) è necessario tutelare gli interessi degli investitori che non sono investitori qualificati;

c) tale autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni false o incomplete,

(d) si sono verificati cambiamenti significativi nei fatti rilevanti per la concessione dell’autorizzazione; o

e) una società di investimento, una persona straniera con un permesso ai sensi della sezione 481, un fondo di investimento autonomo o l’amministratore principale

1.non rispetta le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale,

2. non iniziare a raccogliere fondi o oggetti di valore entro 12 mesi dalla data di concessione del permesso,

3. non esercita la sua attività da più di 6 mesi, o

4. viola gravemente o ripetutamente l’obbligo previsto dalla presente legge, sulla base della presente legge o da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di gestione dei fondi di investimento 2 ) .

(2) La Banca nazionale ceca può revocare una licenza per gestire una società di investimento o una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo se il suo scopo non può essere raggiunto mediante un’ulteriore amministrazione della società di investimento o un fondo di investimento autonomo che è un fondo di investimento collettivo.

(3) La Banca nazionale ceca può revocare la licenza per gestire un fondo di investimento autonomo se

a) nel caso di un fondo di investimento collettivo,

1. il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1 250 000 EUR, o

2. l’ importo del capitale del fondo di questo fondo non raggiunge un importo corrispondente ad almeno EUR 1.250.000 entro 6 mesi dalla data della sua costituzione,

b) nel caso di un fondo di investitori qualificati,

1. il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1 250 000 EUR, o

2. l’ importo del capitale del fondo di questo fondo non raggiunge un importo corrispondente ad almeno 1 250 000 EUR entro 12 mesi dalla data della sua costituzione, o

c) nel caso di un fondo di investitori qualificati di cui alla Sezione 281,

1. il capitale del fondo medio del fondo negli ultimi 6 mesi non ammonta ad almeno 1 000 000 EUR, o

2. il capitale del fondo di questo fondo non raggiunge almeno l’importo corrispondente a 1 000 000 EUR entro il periodo specificato nello statuto e, ove applicabile, nello statuto.

§ 553

Revoca dell’autorizzazione ai fini della designazione di un fondo comune di investimento e di un fondo fiduciario
(1) La Banca nazionale ceca può revocare un’autorizzazione concessa ai fini della sezione 104 (2) e della sezione 148 (4) se si è verificato un cambiamento sostanziale nei fatti decisivi per la concessione di tale autorizzazione, sulla base della quale l’autorizzazione è stato concesso o è stato concesso sulla base di informazioni false o incomplete.

(2) Se la Banca nazionale ceca decide di revocare un’autorizzazione concessa ai fini del § 104 paragrafo 2 e § 148 paragrafo 4, determinerà contemporaneamente il limite di tempo per modificare la designazione del fondo comune o del fondo fiduciario in modo che non contiene il nome persone.

(3) La persona la cui revoca dell’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 perde il diritto di decidere chi sarà il gestore, amministratore e depositario del fondo comune o del fondo fiduciario, la cui designazione contiene il nome o l’elemento distintivo del nome di questa persona., nonché il diritto di decidere in merito a un cambiamento nella persona di questo manager, amministratore o depositario. Allo stesso tempo, l’applicabilità di questa decisione rinnova la competenza dell’organismo altrimenti autorizzato a decidere in questi casi in conformità con la presente legge o un altro regolamento legale.

§ 554

Disposizioni comuni ai fini della revoca di un’autorizzazione
(1) Una persona a cui è stata revocata una licenza per gestire una società di investimento o una licenza per gestire una persona straniera concessa ai sensi della Sezione 481 deve essere considerata come gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero fino a

a) pagamento di quote a detentori di quote, soci o fondi di investimento deliberatamente cancellati e fondi di investimento esteri,

(b) il trasferimento della gestione di fondi di investimento non cancellati e fondi di investimento esteri a un altro gestore; e

c) se questa persona ha svolto una delle attività ai sensi del § 11 paragrafo 1 lett. da c) ad f), fino all’esaurimento dei propri debiti derivanti da tali attività.

(2) Una persona la cui licenza di gestire un fondo di investimento autonomo è stata revocata e che è una società per azioni a capitale variabile o una società in accomandita per certificati di investimento o un fondo di investimento collettivo deve essere liquidata e il suo liquidatore nominato dal Banca nazionale ceca; le disposizioni della presente legge sulla liquidazione di un fondo di investimento con personalità giuridica si applicano mutatis mutandis. Questa persona è considerata un fondo di investimento autonomo a partire dalla data di revoca di questo permesso fino a quando non viene cancellato dal registro delle imprese.

(3) Una persona la cui licenza di gestire un fondo di investimento autonomo è stata revocata sarà considerata un fondo di investimento autonomo fino alla data di iscrizione della modifica dell’oggetto della sua attività (attività) nel registro delle imprese, ea meno che non si tratti di un caso ai sensi del paragrafo 2.

(4) Se una persona la cui licenza di gestire un fondo di investimento autonomo è stata revocata deve diventare un fondo di investimento di cui alla Sezione 9, Paragrafo 1, Paragrafi 2 e 3, non si applicherà.

(5) Se la Banca nazionale ceca ha deciso di avviare un procedimento per revocare una licenza per gestire una società di investimento, una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo, una licenza a una persona straniera concessa ai sensi della Sezione 481 o una licenza per agire in qualità di amministratore principale, la Banca nazionale ceca pubblicherà questo fatto sul proprio sito web.

Parte 13

Revoca del consenso
§ 555

La Banca nazionale ceca può revocare il consenso concesso ai sensi della presente legge se

a) la misura riparatrice imposta non ha portato alla riparazione,

(b) è stato stabilito che il consenso è stato prestato sulla base di informazioni false o incomplete; o

(c) si è verificato un cambiamento sostanziale nei fatti in base ai quali è stato concesso il consenso.

Parte 14

Revoca della decisione del gestore di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote o azioni di investimento
§ 556

(1) La Banca nazionale ceca revoca la decisione del gestore di un fondo di investimento che è un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni con capitale sociale variabile di sospendere l’emissione o il rimborso di quote o quote di investimento emesse da questo fondo se la sospensione minaccia di emettere o rimborsare queste quote o investire gli interessi dei proprietari di tali quote o quote di investimento.

(2) Se la Banca nazionale ceca decide nell’ambito di un procedimento amministrativo ai sensi del paragrafo 1 su una misura preliminare che ha un impatto sulla sospensione dell’emissione o del rimborso di certificati di quote o quote di investimento, la Banca nazionale ceca pubblicherà questo fatto sul proprio sito web .

(3) Il primo atto nei procedimenti amministrativi ai sensi del paragrafo 1 è l’emissione di una decisione. Un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Parte 15

Misure per monitorare le potenziali fonti di rischio sistemico in modo più efficace
§ 557

(1) La Banca nazionale ceca emetterà misure di natura generale ai sensi del paragrafo 2, se ciò è appropriato per un monitoraggio più efficace delle possibili fonti di rischio sistemico per il corretto funzionamento del mercato finanziario nella Repubblica ceca.

(2) Con un provvedimento di carattere generale, la Banca nazionale ceca, in deroga alla presente legge o ad un regolamento giuridico emanato sulla base di essa, determina i termini e la periodicità per l’adempimento degli obblighi di notifica da parte dei gestori di fondi di investimento, amministratori di fondi di investimento , un gruppo di gestori di fondi di investimento generici o un gruppo di amministratori di fondi di investimento generici determina gli obblighi di notifica aggiuntivi del gestore o amministratore.

(3) Quando si adottano misure ai sensi del paragrafo 2, la sezione 172 del codice di procedura amministrativa non si applica. Il provvedimento di carattere generale avrà effetto il giorno della sua pubblicazione nell’albo ufficiale della Banca nazionale ceca. Se non è scaduto prima, il provvedimento di applicazione generale cesserà di avere effetto 6 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

Parte 16

Amministrazione forzata
Introduzione e cessazione dell’amministrazione obbligatoria
§ 558

(1) La Banca nazionale ceca può introdurre l’amministrazione obbligatoria di una società di investimento o di un fondo di investimento autonomo che è un fondo di investimento collettivo se le misure precedenti per rimediare alle carenze individuate o l’imposizione di una sanzione non hanno risolto il problema e questo investimento società o un fondo di investimento autonomo che è un fondo di investimento collettivo, ha violato ripetutamente o gravemente un obbligo o una condizione ai sensi della Sezione 535.

(2) La Banca nazionale ceca può anche introdurre l’amministrazione obbligatoria di una società di investimento o di un fondo di investimento autonomo che è un fondo di investimento collettivo se gli interessi degli investitori di questo fondo o gli interessi di altri clienti di questa società di investimento sono in pericolo.

§ 559

(1) La decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria contiene

a) dati necessari per identificare l’amministratore forzato,

(b) l’ importo della remunerazione del curatore o il metodo per determinarla e la data di scadenza; e

(c) qualsiasi restrizione alla gestione delle attività della società di investimento o del fondo di investimento o qualsiasi altra attività di tale società di investimento o fondo di investimento.

(2) Il procedimento per l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria può essere avviato emanando una decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.

(3) La decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria deve essere consegnata alla società in cui viene introdotta l’amministrazione obbligatoria e all’amministratore obbligatorio designato.

§ 560

La decisione di introdurre l’amministrazione obbligatoria è esecutiva mediante consegna all’amministratore obbligatorio. Il ricorso presentato contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

§ 561

(1) L’introduzione dell’amministrazione obbligatoria sospende lo svolgimento delle funzioni dei membri dell’organo statutario di una società di investimento o di un fondo di investimento e la competenza dell’organo statutario di una società di investimento o di un fondo di investimento passa all’amministratore obbligatorio.

(2) Gli effetti dell’introduzione dell’amministrazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto dei membri dell’organo statutario di una società di investimento o di un fondo di investimento di intentare un’azione contro una decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria ai sensi di legge disciplina della giustizia amministrativa.

§ 562

(1) L’amministrazione forzata termina

a) il giorno specificato nella decisione finale della Banca nazionale ceca o nella sentenza definitiva del tribunale sulla cessazione dell’amministrazione obbligatoria,

b) dichiarazione di fallimento sul patrimonio di una società di investimento o di un fondo di investimento in cui è introdotta l’amministrazione obbligatoria,

(c) emanando una decisione che autorizza la riorganizzazione di una società di investimento o di un fondo di investimento con amministrazione obbligatoria; o

(d) la data in cui è nominato il liquidatore della società di investimento o del fondo di investimento in cui è istituita l’amministrazione obbligatoria.

(2) È necessario il previo consenso della Banca nazionale ceca per lo scioglimento di una società di investimento o di un fondo di investimento in liquidazione coatta, che è deciso dall’organo competente di questa società di investimento o di questo fondo.

Amministratore forzato
§ 563

(1) L’ amministratore obbligatorio di una società di investimento o di un fondo di investimento svolge la sua funzione con cura professionale.

(2) Un amministratore obbligatorio di una società di investimento o di un fondo di investimento può essere solo una persona iscritta nell’elenco delle persone che possono essere amministratori obbligatori di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o un fondo di investimento estero comparabile e un fondo di investimento collettivo con personalità giuridica mantenuta dalla Repubblica Ceca. Banca Nazionale.

(3) L’ amministratore obbligatorio di una società di investimento potrebbe non essere quello

a) i cui interessi sono in conflitto con gli interessi dei detentori di quote, dei membri e dei fondi di investimento previsti o dei fondi di investimento esteri gestiti da tale società di investimento, o con gli interessi di altri clienti di tale società di investimento,

(b) che è personalmente o finanziariamente collegato a tale società di investimento; o

c) che ha partecipato alla revisione legale dei conti di tale società di investimento negli ultimi 5 anni.

(4) Il gestore obbligatorio di un fondo di investimento potrebbe non essere quello

a) i cui interessi sono in conflitto con gli interessi dei titolari di certificati di quote o quote di investimento emessi da questo fondo,

(b) chi è personalmente o finanziariamente connesso a quel fondo; o

c) chi ha partecipato alla revisione legale dei conti di questo fondo negli ultimi 5 anni.

§ 564

(1) Amministratore forzato

a) adottare senza indebito ritardo misure per rimediare alle carenze individuate nelle attività della società di investimento o del fondo di investimento,

b) garantire la protezione dei diritti dei detentori di quote, dei membri e dei fondi di investimento previsti gestiti dalla società di investimento in cui è introdotta l’amministrazione obbligatoria o dagli azionisti del fondo di investimento in cui è introdotta l’amministrazione obbligatoria, e

(c) convoca, entro 6 mesi dalla data di introduzione dell’amministrazione obbligatoria, una riunione del più alto organo della società di investimento o del fondo di investimento in cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, e

1. presentare una proposta per la revoca di quelle esistenti e l’elezione di nuove persone a quegli organi eletti da questo organo supremo e una proposta di misure per rimediare alle carenze individuate nelle attività della società di investimento o del fondo di investimento, o

2. proporre lo scioglimento della società di investimento o del fondo di investimento.

(2) Il termine per la convocazione della riunione del più alto organo ai sensi del comma 1 lettera c) la Banca nazionale ceca può, su proposta dell’amministratore obbligatorio, prorogarlo fino a 1 anno, se i motivi addotti per una considerazione speciale sono validi.

§ 565

(1) L’ amministratore obbligatorio può, previo consenso della Banca nazionale ceca

(a) sospendere l’emissione e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da un fondo di investimento o un fondo di investimento estero gestito da una società di investimento con amministrazione obbligatoria, o sospendere l’emissione e il rimborso di titoli e titoli contabili emessi da un fondo di investimento in cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, o

(b) presentare un’istanza di insolvenza contro il patrimonio di una società di investimento o di un fondo di investimento per il quale è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, se ritiene che vi siano motivi per presentare tale istanza.

(2) Il rimborso delle spese in contanti dell’amministratore obbligatorio di una società di investimento o di un fondo di investimento e la remunerazione di tale amministratore obbligatorio devono essere pagati dalle attività della società di investimento o del fondo di investimento per cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria; se le attività della società di investimento o del fondo di investimento non sono sufficienti a rimborsare le spese in contanti del curatore fallimentare e la remunerazione del curatore fallimentare di tale società o fondo di investimento, sono a carico dello Stato.

(3) La Banca nazionale ceca stabilirà con decreto le regole per determinare l’ammontare della remunerazione dell’amministratore obbligatorio e i casi in cui il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione dell’amministratore obbligatorio devono essere pagati dallo Stato.

§ 566

(1) Cessa lo svolgimento della funzione di amministratore obbligatorio

(a) le dimissioni del curatore ai sensi del paragrafo 2,

b) revoca del curatore fallimentare ai sensi del comma 3,

c) cessazione dell’amministrazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 562, o

(d) la morte del destinatario.

(2) L’ amministratore obbligatorio notifica alla Banca nazionale ceca le sue dimissioni dalla carica di amministratore obbligatorio con almeno 1 mese di anticipo.

(3) La Banca nazionale ceca revoca un amministratore forzato se ha violato in modo grave o ripetuto i suoi obblighi o ha cessato di soddisfare le condizioni preliminari stabilite dalla presente legge per lo svolgimento di questa funzione.

(4) Se lo svolgimento della funzione di amministratore obbligatorio ai sensi del comma 1 lett a), b) od), la Banca nazionale ceca decide in merito alla nomina di un altro amministratore obbligatorio senza indebito ritardo.

(5) La decisione sulla nomina di un altro amministratore obbligatorio deve essere consegnata alla società in cui è introdotta l’amministrazione obbligatoria e all’amministratore obbligatorio nominato ai sensi del paragrafo 4.

§ 567

Dati inseriti nel Registro delle Imprese
(1) Deve essere iscritto nel registro delle imprese

a) informazioni sulla data di introduzione dell’amministrazione obbligatoria,

b) dati necessari per identificare il destinatario,

c) dati necessari per l’identificazione di un nuovo curatore, qualora sia stato nominato un nuovo curatore,

(d) limitazioni alla gestione delle attività di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero gestito da una società di investimento in cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, o delle attività di un fondo di investimento in cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, o altre attività della società di investimento o del fondo di investimento;

e) l’ indicazione della data di cessazione dell’amministrazione obbligatoria.

(2) Proposta di registrazione dei dati di cui al comma 1 lett . a), b) ed) devono essere iscritte nel Registro di commercio dall’amministratore obbligatorio senza indebito ritardo dopo aver deciso l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.

(3) La proposta di registrazione dei dati di cui al comma 1 lett (c) sottoporre il nuovo curatore fallimentare all’amministratore senza indebito ritardo dopo che è stata presa la decisione sulla sua nomina ad amministratore.

(4) La proposta di registrazione dei dati di cui al comma 1 lett e) iscritta nel Registro delle Imprese da una società di investimento o da un fondo di investimento per il quale è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, senza indebito ritardo dopo la cessazione dell’amministrazione obbligatoria.

(5) Proposta di cancellazione dell’inserimento dei dati di cui al comma 1 lett (b) essere depositato dal nuovo curatore fallimentare contestualmente alla domanda di registrazione ai sensi del paragrafo 3.

§ 568

Garanzia finanziaria e regolamento finale
(1) Le disposizioni della presente legge che regolano l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria non pregiudicano l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti da accordi di garanzia finanziaria alle condizioni stabilite dalla legge sui titoli finanziari o a condizioni analoghe ai sensi del diritto estero, se collaterale è stato concordato ed è emerso prima della notizia.

(2) Il paragrafo 1 si applica anche se la garanzia finanziaria è stata concordata o è sorta il giorno dell’introduzione dell’amministrazione obbligatoria, ma solo dopo che si è verificato questo fatto, a meno che il destinatario della garanzia finanziaria non fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale fatto.

(3) Le disposizioni della presente legge che regolano l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria non pregiudicano l’adempimento del regolamento finale ai sensi della legge che regola le attività sul mercato dei capitali, se il regolamento finale è stato concluso prima dell’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.

TITOLO III

VIGILANZA DELLA BANCA NAZIONALE CECA NEI CASI RELATIVI A ELEMENTI DI DIRITTO DELLO STATO ESTERO
§ 569

(1) Se una persona straniera gestisce un fondo standard nella Repubblica Ceca attraverso una filiale o senza localizzare una filiale ai sensi del § 14 paragrafo 1, uno degli obblighi di cui al § 340, il cui adempimento è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, informa la Banca nazionale ceca e le chiede di porre rimedio alla situazione e allo stesso tempo informa l’autorità di controllo dell’altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a tale persona.

(2) Se una persona straniera che dispone dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro concessa in conformità con i requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento della regolamentazione nel settore degli investimenti collettivi 4 ) non riesce a offrire investimenti in un fondo di investimento estero da esso gestito nella Repubblica ceca uno qualsiasi degli obblighi ai sensi degli articoli da 305 a 307, il cui adempimento è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, ne informerà la Banca nazionale ceca e chiedergli di predisporre un rimedio e allo stesso tempo di informare l’autorità di controllo di un altro Stato membro.

(3) Se le misure adottate nei confronti di una persona straniera ai sensi del paragrafo 1 o 2 non sono state sanate dall’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione della persona, o se non sono state adottate entro un termine ragionevole, la Repubblica ceca Banca nazionale può

a) dopo aver informato l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso alla persona tale autorizzazione, di imporre misure correttive o altre misure o sanzioni amministrative a una persona straniera ai sensi del paragrafo 1 o 2, a condizione che le disposizioni della sezione 538 paragrafo 2 si applichino mutatis mutandis, o

b) informa l’Autorità di vigilanza europea dei suoi dubbi sul fatto che l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a tale persona abbia agito di conseguenza sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 o 2.

(4) In caso di rischio di ritardo, la Banca nazionale ceca può, per garantire la protezione degli investitori o dei clienti nella Repubblica ceca, una persona straniera di cui alla sezione 14 (1) imporre misure correttive o altre misure o sanzioni a quella persona senza preavviso all’autorità il controllo di un altro Stato membro che ha autorizzato tale persona; § 538 paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. Se la Commissione europea, previa consultazione delle autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, decide che la misura correttiva o altra misura imposta debba essere modificata o revocata, la Banca nazionale ceca sarà vincolata da questa decisione.

§ 570

(1) Se una persona straniera non riesce a gestire un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati nella Repubblica Ceca attraverso una filiale o senza localizzare una filiale ai sensi del § 14 paragrafo 2, il cui adempimento è soggetto alla supervisione del Banca nazionale ceca La Banca nazionale ceca deve richiedere questo fatto e chiederle di predisporre un rimedio e allo stesso tempo informare l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso alla persona il permesso.

(2) Se una persona straniera che dispone dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro concessa in conformità con i requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) non offre da esso paragonabile a un fondo speciale o Il Fondo di investitori qualificati nella Repubblica ceca notificherà alla Banca nazionale ceca uno qualsiasi degli obblighi il cui adempimento è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, chiedendole di chiedere un risarcimento e allo stesso tempo informa l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso la persona.

(3) Se le misure adottate nei confronti di una persona straniera ai sensi del paragrafo 1 o 2 non sono state sanate dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che ha concesso la persona o se non sono state adottate entro un termine ragionevole, la Banca nazionale ceca può, dopo aver informato l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso alla persona l’autorizzazione a imporre misure correttive o di altro tipo o una sanzione amministrativa ai sensi della presente legge. Le disposizioni della Sezione 538 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 571

Violazione della legge di uno stato estero
Intima all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, la Società di gestione soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca non adempie agli obblighi di segnalazione nei confronti di tale autorità di vigilanza né viola gli obblighi derivanti dal diritto dell’UE in materia di gestione dei fondi di investimento 1 ) , 2 ) , il cui adempimento è soggetto a vigilanza con comunicazione all’autorità di vigilanza che la Banca nazionale ceca impone a questo gestore misure correttive ai sensi della presente legge o altre misure ai sensi dell’articolo 539 lettera h). Se questo manager è una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, la Banca nazionale ceca richiederà i dati necessari all’autorità di vigilanza di un altro stato in cui questa persona ha la sua sede legale. Le disposizioni della Sezione 538 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 572

Supervisione del gestore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard
(1) Se la Banca nazionale ceca apprende che un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard in cui vengono offerti investimenti nella Repubblica ceca non soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea in materia di gestione dei fondi di investimento 1 ) , 2 ) , il cui rispetto non è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, la Banca nazionale ceca attirerà su questo fatto l’attenzione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di questo fondo.

(2) Se le misure adottate in relazione a un fondo di investimento estero ai sensi del paragrafo 1 dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine di questo fondo non hanno posto rimedio o se non sono state adottate entro un termine ragionevole, la Banca nazionale ceca può

a) dopo aver informato l’autorità di vigilanza dello stato di origine di questo fondo, imporre misure correttive ai sensi della presente legge o altre misure ai sensi del § 539 let. h) per proteggere gli interessi degli investitori nella Repubblica Ceca, a condizione che il § 538 paragrafo 2 si applichi mutatis mutandis, o

b) contattare l’Autorità di vigilanza europea in merito.

§ 573

Supervisione del gestore di un fondo di investimento estero in altri casi
(1) Se la Banca nazionale ceca apprende che il gestore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati in cui sono offerti investimenti nella Repubblica ceca non soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea in materia di gestione di fondi di investimento 1 ) , 2 ) , la cui esecuzione non è soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca, la Banca nazionale ceca richiama l’attenzione su questo fatto all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a questo manager.

(2) Se le misure adottate nei confronti del gestore ai sensi del paragrafo 1 non sono state sanate dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione al gestore o se non sono state adottate entro un termine ragionevole, la Banca nazionale ceca può, dopo aver informato questa autorità di controllo di un altro Stato membro. imporre misure correttive ai sensi della presente legge o altre misure ai sensi della lettera § 539 h) per proteggere gli interessi degli investitori nella Repubblica Ceca o per garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario nella Repubblica Ceca. Le disposizioni del § 538 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 574

Sospetto di autorizzazione non autorizzata
(1) Se la Banca nazionale ceca ha il ragionevole sospetto che l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro abbia concesso a un’entità straniera situata in uno Stato che non è uno Stato membro l’autorizzazione ad operare sulla base dell’alternativa regolamentare del Parlamento europeo e del Consiglio i gestori di fondi di investimento 5 ) in contrasto con i requisiti del diritto dell’Unione europea, l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro deve richiamare l’attenzione su questo fatto.

(2) Se le misure adottate nei confronti di una persona straniera ai sensi del paragrafo 1 non sono state sanate dall’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso l’autorizzazione alla persona o se non sono state adottate entro un termine ragionevole, dichiarare di imporre misure correttive ai sensi questa legge o altre misure ai sensi del § 539 lettera h) per proteggere gli interessi degli investitori nella Repubblica Ceca o per garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario nella Repubblica Ceca. Le disposizioni del § 538 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

TITOLO IV

COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI STATI MEMBRI, L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEA E IL CONSIGLIO EUROPEO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI RISCHI SISTEMICI TRA LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
§ 575

Fornitura di informazioni da parte della Banca nazionale ceca su richiesta o previa notifica
Se l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ha informato la Banca nazionale ceca che ha un ragionevole sospetto che un fondo di investimento o un gestore di fondi di investimento estero soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca abbia violato i propri obblighi ai sensi del diritto dell’Unione europea nel settore della Gestione di fondi di investimento 1 ) , 2 ) , La Banca nazionale ceca informa tale autorità di vigilanza e l’Autorità di vigilanza europea del risultato delle azioni intraprese.

§ 576

Cooperazione nell’esercizio della vigilanza o dei controlli in loco su richiesta dell’autorità di controllo di un altro Stato membro
(1) Su richiesta dell’autorità di controllo di un altro Stato membro per la cooperazione nell’esercizio della supervisione, comprese le ispezioni in loco, la Banca nazionale ceca esegue essa stessa l’attività richiesta o fornisce cooperazione nella sua attuazione all’autorità di vigilanza richiedente o esperti o revisori da essa autorizzati.

(2) Se l’attività richiesta è svolta dalla stessa Banca nazionale ceca, essa consentirà la partecipazione di persone autorizzate dell’autorità di vigilanza richiedente.

(3) Se l’attività richiesta è svolta dalla stessa autorità di vigilanza richiedente, la Banca nazionale ceca può richiedere che le persone da essa autorizzate richiedano di partecipare a tale attività.

(4) Di seguito, gli articoli da 6 a 13 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione definiscono la procedura della Banca nazionale ceca ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

§ 577

Rigetto della domanda
(1) La Banca nazionale ceca può respingere una richiesta di fornitura di informazioni o una richiesta di cooperazione nell’esercizio della supervisione o di ispezioni in loco nel settore della gestione e amministrazione di fondi di investimento e fondi di investimento esteri,

a) se tale disposizione potrebbe pregiudicare la sovranità o la sicurezza della Repubblica ceca o l’ordine pubblico nella Repubblica ceca,

b) se nella Repubblica ceca è stato avviato un procedimento giudiziario nella stessa materia contro le persone interessate dalla domanda, o

(c) se una sentenza è divenuta definitiva in relazione alla stessa questione e alle persone cui si riferisce la domanda.

(2) La Banca nazionale ceca informa l’autorità di controllo richiedente dei motivi del rigetto della domanda ai sensi del paragrafo 1, se respinge la sua domanda.

§ 578

Decisione di revocare una licenza di esercizio o di rifiutare la registrazione di un fondo standard
(1) Prima di una decisione con cui la Banca nazionale ceca revoca la licenza per gestire una società di investimento che gestisce un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, la Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza dello stato di origine di tale fondo.

(2) Prima di una decisione con cui la Banca nazionale ceca rifiuta di inserire un fondo standard nell’elenco pertinente di una persona ai sensi della Sezione 14 (1), la Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di tale persona .

(3) La Banca nazionale ceca risponde a una richiesta dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro sostanzialmente comparabile a una richiesta di parere ai sensi del paragrafo 2 entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto tale richiesta.

§ 579

Risoluzione di una controversia tra autorità di vigilanza da parte dell’Autorità di vigilanza europea
La Banca nazionale ceca può rivolgersi all’Autorità di vigilanza europea con la richiesta di risolvere una controversia tra lei e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 19 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica istituisce un europea di vigilanza 15 ) se

a) tale autorità non ha ottemperato alla sua richiesta di collaborazione per lo svolgimento della supervisione o del controllo in loco entro un termine ragionevole,

b) tale autorità non ha ottemperato alla sua richiesta di informazioni entro un termine ragionevole,

c) tale autorità non ha cooperato con essa entro un termine ragionevole durante la supervisione o il controllo in loco,

d) questo organismo non ha concordato con esso entro un periodo di tempo ragionevole sullo scambio di informazioni ai sensi del § 316 par. b) o § 481 par.1 lett. F),

e) non concorda su come questo organismo abbia valutato l’adempimento di condizioni paragonabili alle condizioni specificate nel § 318 par.2 lett. b) o § 327 par.1 lett. a) punto 5 o 6 da parte di un depositario straniero ai sensi del § 327 par.1 lett. e),

f) non concorda su come questo organismo abbia valutato l’adempimento di condizioni paragonabili alle condizioni specificate nel § 318 par.2 lett. a) eb) da un gestore autorizzato a superare il limite determinante stabilito in un altro Stato membro o da una persona straniera con un’autorizzazione paragonabile all’autorizzazione ai sensi della Sezione 481, se offre investimenti in un fondo di investimento da lui gestito la cui sede lo stato non è uno Stato membro,

g) non è d’accordo con il modo in cui questo ente ha determinato o modificato lo stato di riferimento della persona di cui al § 481,

h) non è d’accordo con il fatto che questo ente abbia concesso un permesso a una persona straniera paragonabile al permesso ai sensi della Sezione 481,

i) non è d’accordo, come ha valutato tale organismo, che una persona straniera che richiede un permesso paragonabile a un permesso ai sensi dell’articolo 481 soddisfi la condizione di cui all’articolo 37 par. da a) ad e) o g) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) ,

j) non concorda con il modo in cui tale organismo ha consentito o non ha consentito un’esenzione dall’adempimento degli obblighi, comparabile con l’esenzione dall’adempimento degli obblighi ai sensi dell’articolo 492 comma 1,

k) non è d’accordo con il modo in cui questo organismo ha adottato misure sulla base di una notifica della Banca nazionale ceca ai sensi della sezione 569 (2), della sezione 570 (1) e (2), della sezione 573 (1) o della sezione 574 (1),

l) non è d’accordo su come questo organismo abbia adottato misure contro il gestore del fondo di investimento o del fondo di investimento estero, che ha il diritto di superare il limite determinante, con il permesso di operare ai sensi del § 479, 480 o 481, o

m) questo organo ha altrimenti reso più difficile l’esercizio della supervisione ai sensi della presente legge.

TITOLO V

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE CECA
Parte 1

Obblighi di informazione della Banca nazionale ceca nei confronti della Commissione europea
§ 580

(1) La Banca nazionale ceca fornisce alla Commissione europea, tramite il Ministero delle finanze, i dati su

a) il numero e il tipo di casi in cui, ai sensi dell’articolo 329 (5), si è rifiutato di comunicare all’autorità di controllo di un altro Stato membro i dati di cui alla sezione 328 (2),

b) il numero e le tipologie di casi in cui non ha consentito a una società di investimento oa una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 di trasferire il fondo comune di investimento che gestisce alla gestione di una persona straniera di cui alla Sezione 14 (1), e

c) misure correttive o altre misure o sanzioni amministrative ai sensi della presente legge, che ha imposto a una persona straniera di cui alla sezione 14 (1) ai sensi della sezione 569 (3) o (4).

(2) La Banca nazionale ceca fornisce alla Commissione europea, tramite il Ministero delle finanze, i dati sulle difficoltà di fatto e legali che normalmente incontrano in paesi che non sono Stati membri,

(a) gestori di fondi standard o di fondi di investimento esteri comparabili quando offrono investimenti in tali fondi; o

b) società di investimento nella gestione di fondi di investimento esteri, nell’offerta di investimenti in fondi di investimento da essi gestiti e in fondi di investimento esteri o nella prestazione di servizi di investimento.

(3) La Banca nazionale ceca fornirà alla Commissione europea, tramite il Ministero delle finanze, i dati sui tipi di obbligazioni e titoli simili o titoli contabili che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto, in cui fino al 25% del può essere investito il valore delle attività del fondo standard, titoli o titoli contabili.

(4) La Banca nazionale ceca informerà la Commissione europea tramite il Ministero delle finanze delle modifiche ai dati forniti ai sensi della Sezione 663.

(5) La Banca nazionale ceca fornisce alla Commissione europea una volta all’anno i dati su ciascun fondo di investimento o gestore di fondi di investimento estero che ha il diritto di superare il limite decisivo, che non è paragonabile a un fondo standard, i dati su questi fondi e i dati sui fondi di investimento esteri, in cui vengono offerti investimenti nella Repubblica Ceca; nella misura delle informazioni di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettera a). da a) af) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina la gestione dei fondi di investimento alternativi 5 ) .

Parte 2

Obblighi di informazione della Banca nazionale ceca nei confronti dell’Autorità di vigilanza europea
§ 581

Informazioni sul permesso
(1) La Banca nazionale ceca fornisce trimestralmente all’Autorità di vigilanza europea i dati sui permessi concessi o revocati per operare una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante oa gestire fondi standard, alle attività di una persona straniera ai sensi della sezione 481 e alle attività di un fondo di investimento autonomo, che è un fondo standard.

(2) La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità di vigilanza europea informazioni sul fatto che abbia concesso, modificato o revocato una licenza per operare a una persona straniera ai sensi della Sezione 481. Se la Banca nazionale ceca non ha concesso una licenza a operare a persona straniera ai sensi dell’articolo 481, dati necessari per identificare il richiedente e le ragioni del mancato conferimento.

§ 582

Informazioni sulla gestione e amministrazione transfrontaliera
La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità di vigilanza europea le informazioni che una persona straniera autorizzata ai sensi della sezione 481 può avviare un’attività in un altro Stato membro, che include la gestione o l’amministrazione di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo speciale oa un fondo di investitori qualificati.

§ 583

Informazioni sulle offerte di investimento transfrontaliere
(1) La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità di vigilanza europea informazioni sul fatto che una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante o una persona straniera autorizzata ai sensi della sezione 481

a) può, in conformità con la Sezione 320 (1), la Sezione 321 (1), la Sezione 325 (1) o la Sezione 326, iniziare a offrire investimenti in un fondo di investimento ceco il cui Stato di origine non è uno Stato membro nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro,

b) intende iniziare a offrire investimenti in un altro fondo di investimento estero il cui Stato di origine non è uno Stato membro nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro, o

c) intende cessare di offrire investimenti in un fondo di investimento ceco il cui Stato di origine non è uno Stato membro nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro.

(2) La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità di vigilanza europea informazioni sul fatto che una persona straniera con un permesso ai sensi della sezione 481

a) può, in conformità con la Sezione 317 (1), iniziare a offrire investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro,

b) intende iniziare a offrire investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro, e

c) intende cessare di offrire investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro.

§ 584

Informazioni su una persona straniera stabilita in uno Stato che non è uno Stato membro
La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità di vigilanza europea le informazioni che una persona straniera autorizzata ai sensi della sezione 481 ha violato un obbligo imposto dalle disposizioni della presente legge o dalla legislazione emanata ai sensi della stessa, incorporando le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che regolano gli investimenti alternativi gestori di fondi 5 ) , nonché le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, che giustificano la violazione.

§ 585

Informare l’Autorità di vigilanza europea in caso di ragionevole sospetto
Se la Banca nazionale ceca ha un ragionevole sospetto che un fondo di investimento o un gestore di fondi di investimento estero che ha il diritto di superare il limite pertinente e che è soggetto alla supervisione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro ha violato i propri obblighi ai sensi del diritto dell’Unione europea nel campo della gestori alternativi di fondi 5 ) , 6 ) , ne informa l’Autorità di vigilanza europea, motivando il sospetto.

§ 586

Informazioni fornite in relazione alla Commissione Europea
La Banca nazionale ceca fornisce all’Autorità europea di vigilanza le informazioni sui fatti ai sensi della sezione 580, paragrafi da 1 a 4.

§ 587

Determinazione delle condizioni per l’utilizzo della leva finanziaria
(1) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità di vigilanza europea che intende imporre alle società di investimento autorizzate a superare il limite decisivo una persona straniera autorizzata ai sensi della sezione 481 o un fondo di investimento autonomo autorizzato a superare il limite determinante del condizioni per la leva finanziaria o restrizioni per l’uso della leva finanziaria ai sensi del § 548, di solito 10 giorni lavorativi prima che questa restrizione diventi effettiva. In queste informazioni, la Banca nazionale ceca deve allo stesso tempo dichiarare

a) i dettagli della misura proposta ai sensi della Sezione 548,

b) i motivi della sua adozione; e

(c) quando la misura deve essere efficace.

(2) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità di vigilanza europea se intende imporre a società di investimento autorizzate a superare il limite determinante una persona straniera autorizzata ai sensi della sezione 481 o un fondo di investimento autonomo autorizzato a superare il limite determinante. utilizzo della leva finanziaria ai sensi della sezione 548, che è contrario al parere dell’Autorità di vigilanza europea, che giustifica l’adozione di tale misura.

§ 588

Misure di carattere generale
La Banca nazionale ceca informa l’Autorità di vigilanza europea della natura di una misura di natura generale adottata ai sensi della sezione 557.

§ 589

Istruzioni e raccomandazioni
La Banca nazionale ceca informa l’Autorità di vigilanza europea entro 2 mesi dall’emissione della sua istruzione o raccomandazione se seguirà tale istruzione o raccomandazione; se la Banca nazionale ceca non intende rispettarlo, informa l’Autorità di vigilanza europea perché non intende rispettarlo.

Parte 3

Obblighi di informazione della Banca nazionale ceca in relazione al Comitato europeo per il rischio sistemico
§ 590

La Banca nazionale ceca fornisce anche i dati di cui alla sezione 587, paragrafo 1, al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Parte 4

Obblighi di informazione della Banca nazionale ceca nei confronti delle autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri
§ 591

Informare l’autorità di controllo di un altro Stato membro in caso di ragionevole sospetto
Se la Banca nazionale ceca ha il ragionevole sospetto che un gestore di fondi di investimento straniero soggetto alla supervisione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro abbia violato i suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione europea nel settore della gestione di fondi di investimento 1 ) , 2 ) , deve informare tale autorità di controllo e l’autorità di controllo dello Stato membro interessato dalla presunta violazione; debitamente motivato il sospetto.

§ 592

Obbligo di informazione sulle azioni correttive
La Banca nazionale ceca informa l’autorità di controllo di un altro Stato membro che ha concesso il permesso alla persona straniera di cui al § 14 senza indebito ritardo sulla natura del rimedio o altra misura o sanzione amministrativa imposta ai sensi del § 569 (3) o § 570 (3).

§ 593

Informazioni nel caso di fondi di investimento che non sono un fondo standard
(1) La Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro in cui si investe in un fondo di investimento diverso da un fondo standard o in un comparabile fondo di investimento estero gestito da una società di investimento autorizzata a superare il limite pertinente o da una persona straniera autorizzato ai sensi del § 481, tale investimento in questo fondo non può essere offerto negli Stati membri.

(2) La Banca nazionale ceca fornirà all’autorità di vigilanza dello stato di origine di un fondo di investimento estero che non è paragonabile a un fondo standard le informazioni che una società di investimento autorizzata a superare il limite pertinente o una persona straniera autorizzata ai sensi del § 481 può iniziare a offrire investimenti in questo fondo nella Repubblica Ceca o in un altro Stato membro.

§ 594

Determinazione delle condizioni per l’utilizzo della leva finanziaria
La Banca nazionale ceca fornirà anche i dati specificati nella sezione 587 (1) all’autorità di vigilanza dello Stato membro del fondo di investimento estero.

Informazioni in caso di fondi standard
§ 595

(1) Gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione definiscono quando la Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro nei casi di offerta di investimenti in fondi standard e le attività dei gestori di fondi standard.

(2) La Banca nazionale ceca fornirà all’autorità di vigilanza dello Stato di origine del comparto, che è un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, informazioni su qualsiasi decisione o misura riguardante il fondo di gestione di questo comparto o il gestore, amministratore, depositario o revisore di questo fondo di gestione. di cui viene a conoscenza delle sue attività o che fa o si impone, e di qualsiasi fatto di cui sia venuto a conoscenza dal gestore, amministratore, depositario o revisore di tale gestione fondo.

TITOLO VI

ELENCHI
§ 596

La Banca nazionale ceca mantiene le liste

a) società di investimento,

b) gestori domiciliati in uno Stato estero autorizzati a gestire un fondo di investimento,

c) amministratori principali,

d) depositari del fondo di investimento,

e) le persone di cui alla sezione 15, comma 1, che hanno l’obbligo di essere iscritte nell’elenco,

f) persone che possono essere nominate liquidatori di una società di investimento, un organismo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica e un amministratore principale; e

g) persone che possono essere nominate amministratore obbligatorio di una società di investimento che gestisce un fondo di investimento collettivo o un comparabile fondo di investimento estero e un fondo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica.

§ 597

Anche la Banca nazionale ceca mantiene elenchi

a) fondi di investimento con personalità giuridica,

b) fondi comuni di investimento,

c) fondi di investimento aventi la forma giuridica di un fondo fiduciario,

d) fondi di investimento esteri in cui gli investimenti possono essere offerti pubblicamente nella Repubblica Ceca, a meno che non si tratti di un caso ai sensi della lettera e), e

e) fondi di investimento esteri paragonabili a un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante e in cui gli investimenti nella Repubblica Ceca sono destinati ad essere offerti solo in modo diverso che pubblicamente.

§ 598

Gestione delle liste
(1) Gli elenchi di cui agli articoli 596 e 597 devono essere conservati in forma elettronica, nel sistema informativo della pubblica amministrazione. L’amministratore di questo sistema è la Banca nazionale ceca, che determina anche l’ambito e la struttura di questi elenchi, nonché i dati degli elenchi che verranno pubblicati.

(2) Dati registrati sulla strategia determinata, che fanno parte dell’elenco mantenuto ai sensi della lettera § 596 f), definisce l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile, che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il gestore dei fondi di investimento alternativi 6 ) . Parte della lista tenuta secondo § 597 lettera a) i dati sono necessari anche per identificare il comparto, se tale fondo di investimento crea comparti.

(3) La Banca nazionale ceca pubblica sul proprio sito web i dati degli elenchi ai sensi delle sezioni 596 e 597 nelle lingue ceca e inglese in modo che siano accessibili al pubblico.

(4) Gli elenchi ai sensi delle sezioni 596 e 597 mantenuti dalla Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge non devono essere registri pubblici o elenchi pubblici.

PARTE QUINDICI

REATI
TITOLO I

VIOLAZIONE DI PERSONE FISICHE GIURIDICHE E COMMERCIALI
Parte 1

Reati del gestore
§ 599

(1) Il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero commette un reato:

e)non adempie a uno degli obblighi o viola uno dei divieti di cui agli articoli da 3 a 38 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, all’articolo 1 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, articoli da 2 a 111 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, come modificato, Articoli 5, 6, 7 (a) (a) o (b) o articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli 5, 6, 7, lettera a) a) ob) o articoli da 13 a 15 bis del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli da 3 a 31 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 13 o 14 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli da 2 a 24 del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione, come modificato, o ai sensi degli articoli da 4 a 6, da 9 a 21 o dagli articoli da 23 a 36 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio,

b) in violazione del § 18, non gestisce questo fondo con cura professionale,

c) non svolge l’attività in modo corretto o prudente, contrariamente al § 19 comma 1,

d) in violazione del § 19 paragrafo 2 non introduce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,

e) non garantisce che il proprio sistema di gestione e controllo soddisfi i requisiti derivanti dal § 20 par. 1, 2 o 3,

f) non agisce ai sensi della Sezione 20, Paragrafo 4,

g) non introduce, mantiene o applica un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 20a,

h) non garantisce che il proprio personale soddisfi i requisiti derivanti dal § 21,

i) viola una qualsiasi delle regole di condotta derivanti dal § 22,

j) affida a un altro lo svolgimento di un’attività individuale, che include la gestione di questo fondo, in violazione di una delle condizioni specificate nei § 23-25,

k) nello svolgimento di una qualsiasi delle attività specificate nel § 11 comma 1 lett. c) af) non adempie a uno degli obblighi derivanti dal § 33 paragrafo 1 o viola il divieto ai sensi del § 33 paragrafo 2,

l) dispone dei fondi di questo fondo in violazione dell’articolo 74, paragrafo 2 o 3,

m) dopo la risoluzione del relativo contratto di depositario, non adempie a nessuno degli obblighi specificati al § 76 o 673,

n) in violazione della sezione 88 (3), non informa il depositario pertinente della creazione o della risoluzione di un obbligo ai sensi del contratto di cui alla sezione 88 (1),

o) non fornisce alla Banca nazionale ceca alcuno dei documenti ai sensi della Sezione 455 (1), o

p) non comunica alla Banca nazionale ceca alcun dato o uno qualsiasi dei fatti ai sensi della Sezione 458, Sezione 459 (1), Sezione 460 (1), Sezione 461 (3) o (4), Sezione 462, 463 , Sezione 464 (1), Sezione 466, § 467 paragrafo 2 frase uno, § 467 paragrafo 5, § 468, § 471 paragrafo 1, § 473 o § 475 paragrafo 1.

(2) Un manager non autorizzato a superare il limite decisivo, che è gestito solo da fondi di investitori qualificati e fondi di investimento esteri comparabili, commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi di cui al § 28, § 291 paragrafo 2 o § 293 paragrafo Articoli da 7 a 10 o articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato.

(3) Il manager di cui al § 34 paragrafo 1 commette un reato:

a) non garantisce l’accesso a nessuno dei dati di cui al § 34 par.1 e 2 e al § 35 par.1 lett. da a) ad e),

b) non richiede l’organo statutario del soggetto giuridico ispezionato ai sensi della Sezione 36, Paragrafi 1, 3 o 4,

c) non garantisce l’inclusione dei dati specificati nel § 34 paragrafo 2 nella relazione annuale del fondo di investimento che gestisce, se procede ai sensi del § 234 par. d), o

d) non notifica alla Banca nazionale ceca alcun dato ai sensi della Sezione 471 (2).

(4) Il manager di cui alla Sezione 34 (1) o alla Sezione 35 (3) commette un reato:

a) non garantisce l’accesso a nessuno dei dati di cui al § 35 comma 1 lett. da f) ad h),

b) non richiede all’organo statutario del soggetto giuridico ispezionato ai sensi della Sezione 36, Paragrafo 2,

c) non impedisce atti o fatti ai sensi della Sezione 37 (1), o

d) non notifica alla Banca nazionale ceca alcun dato ai sensi della Sezione 471 (3).

(5) Un gestore di fondi di investimento commette un reato:

a) diventa un depositario di questo fondo, contrariamente al § 61,

b) non emette o aggiorna lo statuto di questo fondo in violazione del § 189,

c) valuta le attività o i debiti di questo fondo senza aver creato i presupposti organizzativi ai sensi della Sezione 195,

d) contrariamente al § 634 paragrafo 5, non menziona la parola “fondo” nel nome di questo fondo, o

e) non garantisce che il suo nome o il nome di questo fondo soddisfi i requisiti del § 635.

(6) Per un reato di cui al comma 1 lett (g), (k), (l), (m), (n), (o) o (p) del paragrafo 3, 4 o 5, può essere irrogata un’ammenda

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato di cui al comma 1 lett (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i) o (j) o paragrafo 2, può essere inflitta un’ammenda

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 600

(1) Il gestore di un fondo di investimento collettivo commette un reato:

a) modifica la strategia di investimento di questo fondo in violazione del § 207,

b) non pubblica il fatto ai sensi dell’articolo 213,

c) non introduce, mantiene o applica alcuna delle regole, tecniche o limiti ai sensi della Sezione 215 (1), o

d) non garantisce che lo statuto di questo fondo contenga dati ai sensi della sezione 219 o 220.

(2) Il gestore di un fondo di investimento collettivo e il gestore di un fondo di investitori qualificati autorizzati a superare il limite determinante commettono un reato non assicurando esattamente un depositario per questo fondo in violazione della Sezione 68 o della Sezione 83 (1) .

(3) Un gestore di fondi di investitori qualificati che non ha il diritto di superare il limite decisivo commette un reato omettendo di fornire almeno un depositario per questo fondo in violazione della Sezione 83 (1).

(4) Un gestore di fondi di investimento per il quale lo sponsor principale svolge servizi o le cui attività detiene commette un reato non garantendo la fornitura dei dati o dei documenti necessari al depositario pertinente da parte dello sponsor principale.

(5) Il gestore del fondo comune di investimento commette un reato:

a) non garantisce che la designazione del fondo comune di investimento soddisfi i requisiti ai sensi del § 104, 129 o 143,

b) quando si modifica il tipo o la forma dei certificati di quota o la cancellazione dalla quotazione di certificati di quota dalla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, agisce in violazione degli articoli da 123 a 125,

c) in violazione del § 134 paragrafo 3, non redige un verbale della sua decisione di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di quote,

d) non liquidare la proprietà o non adempiere ai debiti ai sensi della Sezione 376 (1), o

e) non indica nello statuto i dati ai sensi del § 428 paragrafo 1 o § 432 paragrafo 1.

(6) Per un reato di cui al comma 1 lett (b) o (d), paragrafi 2, 3, 4 o 5, può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato di cui al comma 1 lett (a) o (c) può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 601

(1) Un gestore di fondi di investimento in qualità di fondo fiduciario commette un reato omettendo di garantire che la designazione di questo fondo soddisfi i requisiti ai sensi della Sezione 104 e un gestore di fondi di investimento che è una società per azioni con capitale sociale variabile commette un reato omettendo di garantire che la designazione dei suoi comparti soddisfacesse i requisiti del § 166 paragrafo 1 o § 104.

(2) Il gestore di un fondo speciale o di un comparabile fondo di investimento estero che utilizza la leva finanziaria commette un reato omettendo di certificare alla Banca nazionale ceca, su sua richiesta, uno qualsiasi dei fatti ai sensi della Sezione 218.

(3) Il gestore del comparto commette un reato:

a) investe in violazione del § 248 par.1,

b) non controlla lo svolgimento delle attività di gestione del fondo di gestione ai sensi della Sezione 248 (2), o

c) non trasmette informazioni al depositario di questo fondo ai sensi della Sezione 256.

(4) Il gestore del fondo di gestione commette un reato omettendo di informare il gestore del comparto, l’amministratore del comparto, il depositario del comparto, la Banca nazionale ceca o l’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro in violazione dell’articolo 255 (2).

(5) Il gestore di un fondo di investimento collettivo che, in base al suo statuto, investe in beni immobili o partecipazioni in una società immobiliare commette un reato omettendo di istituire un comitato di esperti ai sensi dell’articolo 268.

(6) Per un reato di cui al comma 1 o 2, comma 3 lett (b) o (c), paragrafi 4 o 5, può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato di cui al comma 3 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 602

(1) Il gestore del fondo di investitori qualificati commette un reato non introducendo, mantenendo o applicando alcuna delle regole, tecniche o limiti ai sensi della Sezione 284 (1).

(2) Un gestore di un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero autorizzato a superare il limite decisivo, che utilizza l’effetto leva, commette un reato non certificando il fatto alla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 287.

(3) Il gestore di un fondo comune di investimento o di un fondo standard estero paragonabile a un fondo comune di investimento creato dalla fusione commette un reato omettendo di notificare il fatto al depositario di questo fondo ai sensi della Sezione 393 (1).

(4) Il gestore di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che è stato creato mediante fusione, commette un reato omettendo di fornire un regolamento in contanti ai sensi della Sezione 396 (1).

(5) Il gestore del fondo standard ricevente o del fondo di investimento estero ricevente paragonabile al fondo standard commette un reato notificando il fatto al depositario di questo fondo ai sensi della Sezione 409 (1).

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 2, 3, 4 o 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 603

(1) Il gestore del fondo comune ricevente o del fondo di investimento estero ricevente paragonabile a un fondo standard commette un reato omettendo di fornire un regolamento in contanti ai sensi della Sezione 412 (1).

(2) Il dirigente di una società per azioni in cui è stato trasformato un fondo comune di investimento commette un reato non fornendo un regolamento in contanti ai sensi della Sezione 423 (1).

(3) Il gestore di un fondo subordinato commette un reato investendo i fondi di questo fondo in violazione della Sezione 433 (3).

(4) Una persona che svolge per il fondo di investimento trasformato senza personalità giuridica un’attività paragonabile all’attività di un manager, commette un reato non fornendo un regolamento in contanti ai sensi del § 453 paragrafo 1.

(5) Il gestore di un fondo standard che procede in conformità con gli articoli da 666 a 675 commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi ai sensi dell’articolo 671 (1).

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 4 o 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 3 fino al

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

Parte 2

Reati dell’amministratore
§ 604

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero commette un reato:

e)non adempie a uno degli obblighi o viola uno dei divieti di cui agli articoli da 3 a 38 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, all’articolo 1 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, articoli da 2 a 111 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, come modificato, Articoli 5, 6, 7 (a) (a) o (b) o articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli 5, 6, 7, lettera a) a) ob) o articoli da 13 a 15 bis del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli da 3 a 31 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 13 o 14 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli da 2 a 24 del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione, come modificato, o ai sensi degli articoli da 4 a 6, da 9 a 21 o dagli articoli da 23 a 36 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio,

b) in violazione del § 45, non amministra questo fondo con cura professionale,

c) in violazione del § 46 comma 1, non svolge l’attività in modo corretto e prudente,

d) in violazione del § 46 paragrafo 2, non introduce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,

e) non garantisce che il proprio sistema di gestione e controllo soddisfi i requisiti derivanti dal § 47 par. 1, 2 o 3,

f) non agisce ai sensi della Sezione 47, Paragrafo 4,

g) non introduce, mantiene o applica un meccanismo di segnalazione ai sensi delle sezioni 47a e 20a,

h) non garantisce che il proprio personale soddisfi i requisiti derivanti dal § 48,

i) viola una qualsiasi delle regole di condotta derivanti dal § 49,

j) affida a un altro lo svolgimento di un’attività individuale, che include l’amministrazione di questo fondo, in violazione di una qualsiasi delle condizioni specificate nei § da 50 a 52,

k) non garantisce la tenuta dei registri ai sensi della Sezione 54,

l) non fornisce alla Banca nazionale ceca nessuno dei documenti ai sensi della Sezione 455 (2) o della Sezione 457,

m) omette di notificare alla Banca nazionale ceca nessuno dei dati o dei fatti ai sensi della Sezione 456, 457, Sezione 459 (2), Sezione 460 (2), Sezione 467 (2), seconda frase, Sezione 467 ( 3), Sezione 469 o Sezione 475 paragrafo 2, o

n) non informa il consumatore in forma testuale dei fatti ai sensi dell’articolo 1843 del codice civile prima della conclusione del contratto o prima che il consumatore presenti un’offerta vincolante.

(2) L’ amministratore di un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero gestito dal gestore di cui al § 28 commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi nell’ambito dell’amministrazione di questo fondo contrariamente al § 56, § 291 paragrafo di cui agli articoli da 7 a 13 della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i fondi di capitale di rischio 7 ) .

(3) L’amministratore del fondo comune di investimento commette un reato:

a) non tiene un elenco degli azionisti ai sensi della Sezione 109, Sezione 110, Paragrafo 2 o Sezione 111,

b) tiene la contabilità in violazione del § 114,

c) non garantisce la pubblicazione di alcun documento o fatto ai sensi della Sezione 137 (1) o della Sezione 138,

d) non paga agli azionisti le loro quote nel saldo di liquidazione ai sensi dell’articolo 376 (2),

e) non pubblica informazioni ai sensi del § 428 paragrafo 3, o

f) non redige bilanci straordinari ai sensi della Sezione 434.

(4) L’amministratore del fondo di investimento commette un reato:

a) affida a un altro la valutazione delle attività o dei debiti di questo fondo in violazione dell’articolo 197 (1), dell’articolo 198 (1) o dell’articolo 199,

b) non pubblica informazioni ai sensi della Sezione 432 (3),

c) omette di notificare il fatto alla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 465, o

d) non garantisce che il suo nome soddisfi i requisiti del § 635.

(5) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo commette un reato:

a) non pubblica alcun documento o dato ai sensi della Sezione 222, Sezione 233 (1) o Sezione 237 (1),

b) non fornisce all’investitore nessuno dei documenti o dati ai sensi della Sezione 224 (1), Sezione 225, 226, 231, 232 o Sezione 233 (3),

c) non redige un documento contenente le informazioni chiave ai sensi delle Sezioni da 227 a 230, una relazione annuale di questo fondo ai sensi della Sezione 234 o una relazione semestrale di questo fondo ai sensi della Sezione 238,

d) in violazione del § 228 non aggiorna nessuno dei dati specificati nel documento contenente le informazioni chiave, o

e) omette di fornire al detentore delle quote o agli azionisti di questo fondo nessuno dei documenti ai sensi della Sezione 233 (2) o della Sezione 237 (2).

(6) Per un reato di cui al comma 1 lett (g), (l), (m) o (n), paragrafi 2, 3, 4 o 5, può essere irrogata un’ammenda fino a

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato di cui al comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ok) può essere comminata una multa fino a

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(8) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 605

(1) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo, che ha la forma giuridica di una società per azioni, commette un reato non pubblicando lo statuto di questo fondo in violazione dell’articolo 223.

(2) L’ amministratore di un fondo standard, un fondo speciale che è un fondo comune di investimento aperto o una società per azioni con capitale sociale variabile, o un comparabile fondo di investimento estero, se gli investimenti in questo fondo sono offerti nella Repubblica Ceca , commette un reato non divulgando alcun dato ai sensi del § 239.

(3) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo che non riacquista titoli emessi da esso o titoli contabili o un comparabile fondo di investimento estero, se gli investimenti in questo fondo sono offerti nella Repubblica Ceca, commette un reato non divulgando i dati ai sensi del § 240.

(4) L’ amministratore di un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, commette un reato:

a) non mette a disposizione dell’investitore nessuno dei dati ai sensi della Sezione 241 (1), (3) o (4), o

b) non aggiorna nessuno dei dati in violazione del § 241 par.2.

(5) L’ amministratore di un fondo di investimento collettivo o di un comparabile fondo di investimento estero commette un reato preparando una comunicazione promozionale di questo fondo in violazione della Sezione 242 o 243.

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 606

(1) L’ amministratore del comparto commette un reato:

a) non fornisce all’investitore un documento ai sensi dell’articolo 224 paragrafo 2,

b) non dichiara nessuno dei dati ai sensi della Sezione 244 nella comunicazione promozionale di questo fondo,

c) non pubblica un avviso ai sensi dell’articolo 249 (1),

d) non fornisce al detentore delle quote o agli azionisti di questo fondo una dichiarazione o alcun dato ai sensi della Sezione 249 (2),

e) detrae l’importo in violazione del § 250 par.1, o

f) omette di fornire un azionista o gli azionisti di questo fondo o una persona in una posizione comparabile con un documento ai sensi della Sezione 251 (3).

(2) L’ amministratore del fondo di investitori qualificati, il cui gestore ha il diritto di superare il limite determinante, commette un reato:

a) non prepara la relazione annuale di questo fondo ai sensi della Sezione 290 (1) o della Sezione 291,

b) omette di fornire all’azionista o al detentore di quote la relazione annuale di questo fondo in violazione della Sezione 290 (2), o

c) non fornisce all’investitore, su sua richiesta, i dati ai sensi dell’articolo 290 (3).

(3) L’ amministratore di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, se gli investimenti in questo fondo sono offerti nella Repubblica Ceca, commette un reato:

a) non pubblica alcun documento o dato ai sensi della Sezione 307, o

b) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcun dato o alcuno dei fatti ai sensi della Sezione 461 (1) o (2).

(4) L’ amministratore di un fondo standard, che deve essere cancellato mediante fusione o fusione, commette un reato non elaborando, non pubblicando o fornendo un avviso ai sensi della Sezione 388 o 404.

(5) L’ amministratore di un fondo comune di investimento, che deve essere cancellato mediante fusione o fusione, commette un reato non pubblicando alcun documento o avviso ai sensi della Sezione 391 (1) o della Sezione 407 (1).

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 607

(1) L’ amministratore di un fondo comune di investimento, che è stato creato dalla fusione, commette un reato non assicurando uno scambio ai sensi della Sezione 395.

(2) L’ amministratore del fondo comune di investimento ricevente commette un reato omettendo di organizzare uno scambio ai sensi della Sezione 411.

(3) L’ amministratore del fondo comune di investimento trasformato commette un reato non pubblicando nessuno dei documenti ai sensi della Sezione 420 (1) o la notifica ai sensi della Sezione 420 (2), prima frase.

(4) L’ amministratore di una società per azioni a cui è stato trasformato un fondo comune di investimento commette un reato non assicurando uno scambio ai sensi della Sezione 422.

(5) L’ amministratore del fondo di gestione commette un reato:

a) non invia una notifica ai sensi del § 435 paragrafo 2, o

b) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcun dato o alcuno dei fatti ai sensi della Sezione 470 (3).

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 608

(1) L’ amministratore del fondo di investimento collettivo trasformato commette un reato non pubblicando nessuno dei documenti ai sensi dell’articolo 450 (1).

(2) L’ amministratore del fondo trasformato di investitori qualificati commette un reato non pubblicando il progetto di trasformazione ai sensi dell’articolo 450, paragrafo 2.

(3) L’ amministratore del fondo comune di investimento trasformato commette un reato non pubblicando un avviso ai sensi dell’articolo 450, paragrafo 3.

(4) L’ amministratore di un comparto, il cui fondo di gestione è un fondo di investimento estero, commette un reato

a) non fornisce alla Banca nazionale ceca nessuno dei documenti ai sensi della Sezione 455 (3) o della Sezione 470 (1) o (2), o

b) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcun dato o alcuno dei fatti ai sensi della Sezione 470 (1) o (2).

(5) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(6) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3 o 4, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

Parte 3

Reati del dirigente e dell’amministratore
§ 609

(1) Il gestore del fondo di gestione e l’amministratore del fondo di gestione commetteranno un reato applicando una detrazione, un supplemento o una commissione in violazione della Sezione 253 (2).

(2) Il gestore del fondo comune e l’amministratore del fondo comune commettono un reato non rispettando una delle condizioni imposte dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 428 (2) o della Sezione 432 (2).

(3) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(4) Per un reato ai sensi del paragrafo 1 o 2, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

Parte 4

Reati di un fondo di investimento con personalità giuridica, una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, una persona straniera con il permesso della Banca nazionale ceca e l’amministratore principale
§ 610

(1) Un fondo di investimento dotato di personalità giuridica commette un reato:

(a) in violazione della Sezione 8 (3), è gestito da un altro fondo di investimento o da un fondo di investimento estero, o

b) in violazione dell’articolo 40, comma 3, amministra un altro fondo di investimento o un fondo di investimento estero.

(2) La società di investimento di cui al § 29 par.1 let. a) ob) e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 di cui alla Sezione 29 par. (c) commette un reato:

(a) non detiene capitale per l’importo ai sensi della Sezione 30 (1), o

b) non aumenta il capitale ai sensi dell’articolo 31 (1).

(3) Una società di investimento, un fondo di investimento autonomo e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 commettono un reato omettendo di garantire che il proprio capitale non scenda al di sotto dell’importo minimo del capitale iniziale, contrariamente a Sezione 30 (3).

(4) La società di investimento di cui al § 29 par.1 let. b), un fondo di investimento autonomo di cui al § 29 paragrafo 2 lett. b) e una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481 di cui al § 29 par. c) o nel § 29 paragrafo 2 lett. c) commette un reato non adempiendo a un obbligo ai sensi dell’articolo 31 (5).

(5) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(6) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3 o 4, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 611

(1) Una società di investimento autorizzata a superare il limite determinante e una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, commetterà un reato ponendo il capitale in violazione della Sezione 32 (1 ).

(2) Un fondo di investimento autonomo autorizzato a superare il limite determinante e una persona straniera con un permesso ai sensi del § 481, che è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, commette un reato collocando beni il cui capitale è stato aumentato, al contrario al § 32 par.

(3) L’Amministratore Capo commette un reato omettendo di garantire che il suo capitale non scenda al di sotto dell’importo minimo del capitale iniziale stabilito nella Sezione 57.

(4) Una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili o autorizzata a superare il limite pertinente e una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481 che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo commette un reato non notificando la Banca nazionale ceca paragrafo 1 o 2 o § 335 paragrafo 1 o 2.

(5) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(6) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3 o 4, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

Parte 5

Reati del depositario e del principale sostenitore
§ 612

(1) Il depositario del fondo di investimento commette un reato:

a) non agisce in conformità con la Sezione 62 quando svolge le attività di un depositario,

b) fornisce uno strumento di investimento in violazione della Sezione 63,

c) non introduce, mantiene o applica procedure ai sensi della Sezione 64, Paragrafo 1,

d) omette di notificare il fatto ai sensi della Sezione 64 (2),

e) svolge un’attività il cui esercizio può dar luogo a conflitto di interessi, senza aver stabilito i presupposti organizzativi ai sensi dell’articolo 65, comma 2,

f) valuta le attività e i debiti del fondo di investimento o calcola il valore attuale di un certificato di quota o di una quota di partecipazione emessa dal fondo di investimento senza aver stabilito i presupposti organizzativi ai sensi dell’articolo 65, comma 3,

g) non discute con il gestore di questo fondo il fatto ai sensi della Sezione 66,

h) non introduce, mantiene o applica un meccanismo di segnalazione ai sensi delle sezioni 66a e 20a,

i) non ha creato i presupposti ai sensi del § 69 par.2,

j) non ha strumenti di investimento sostituibili nella proprietà di questo fondo in custodia ai sensi del § 71 par. e),

k) non ha in custodia la proprietà di questo fondo, la cui natura lo consente, ai sensi del § 71 comma 1 lett. b),

l) non garantisce la registrazione del patrimonio di questo fondo ai sensi del § 71 comma 1 lett. C),

m) non stabilisce, mantiene o registra conti in contanti, non deposita fondi o non controlla il movimento dei fondi ai sensi della Sezione 72,

n) non effettua l’ispezione ai sensi della Sezione 73, Paragrafo 1 o 3,

o) non esegue l’ordine ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2,

p) non informa il depositario entrante di questo fondo, non gli consegna tutti i documenti o non gli emette fondi o proprietà di questo fondo ai sensi della Sezione 75 par.1,

q) affida a un’altra persona lo svolgimento di una determinata attività individuale, che include le attività di cui alla Sezione 71 (1), contrariamente a qualsiasi ipotesi specificata nella Sezione 77 o 78,

r) in violazione del § 510 par.2 non è registrato nell’elenco dei depositari del fondo di investimento,

s) non notifica il fatto alla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 474, o

t)non adempie a uno degli obblighi o viola uno dei divieti di cui agli articoli da 3 a 38 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, all’articolo 1 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, articoli da 2 a 111 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, come modificato, Art. 5, 6, Art. (a) o (b) o articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli 5, 6, 7, lettera a) a) ob) o articoli da 13 a 15 bis del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, articoli da 3 a 31 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 13 o 14 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli da 2 a 24 del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione, come modificato, o ai sensi degli articoli da 4 a 6, da 9 a 21 o dagli articoli da 23 a 36 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2) Il depositario del fondo standard, che procede in conformità con le sezioni da 666 a 675, commette un reato:

a) non ha strumenti di investimento sostituibili in possesso di questo fondo ai sensi del § 669 let. e),

b) non ha in custodia la proprietà di questo fondo, la cui natura lo consente, secondo § 669 lettera b),

c) non garantisce la registrazione della proprietà di questo fondo, la cui natura lo consente, secondo § 669 lettera C),

d) non stabilisce o mantiene conti in contanti per questo fondo ai sensi della lettera § 669 d),

e) non registra il movimento di fondi di questo fondo secondo § 669 lettera E),

f) non garantisce il regolamento delle negoziazioni nel patrimonio del fondo standard ai sensi della lettera § 669 F),

g) non effettua un’ispezione ai sensi della Sezione 670 (1) o (3),

h) non riesce a eseguire un ordine ai sensi della Sezione 670 (2),

i) non informa il depositario entrante di questo fondo, non gli consegna tutti i documenti o non gli emette fondi o proprietà di questo fondo ai sensi della Sezione 672 (1), o

j) affida ad un’altra persona lo svolgimento di una determinata attività individuale specificata nella lettera § 669 a) ac) in conflitto con una qualsiasi delle ipotesi specificate nel § 77 paragrafo 1 o 2.

(3) Il depositario del fondo di gestione commette un reato:

a) non informa il gestore del comparto, il depositario del comparto, la Banca nazionale ceca o l’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro ai sensi della Sezione 260 (1), o

b) non informa il depositario del comparto ai sensi della Sezione 260 (2).

(4) Il depositario di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard, che è stato cancellato dalla fusione, commette un reato:

a) non verifica nessuno dei fatti ai sensi del § 393 paragrafo 2 prima frase, o

b) non elabora la segnalazione o non la fornisce ai sensi dell’articolo 393, comma 2, secondo periodo.

(5) Il depositario di un fondo comune o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che è stato annullato da una fusione o che è stato creato da una fusione commette un reato non verificando la conformità dei dati ai sensi della Sezione 393 (3).

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 613

(1) Un depositario di un fondo comune di investimento che è stato annullato da una fusione commette un reato:

a) non verifica nessuno dei fatti ai sensi della Sezione 409 (2), prima frase, o

b) non elabora la segnalazione o non la fornisce ai sensi dell’articolo 409, paragrafo 2, secondo periodo.

(2) Il depositario di un fondo comune di investimento o di un fondo di investimento estero paragonabile a un fondo standard che partecipa a una fusione commette un reato non verificando la conformità dei dati ai sensi della Sezione 409 (3).

(3) Il principale sostenitore del fondo di investimento commette un reato:

a) fornisce uno strumento di investimento in violazione della Sezione 90,

b) svolge l’attività di depositario di questo fondo senza soddisfare le condizioni preliminari ai sensi del § 91 par.1, o

c) omette di notificare il fatto ai sensi della Sezione 91 (2).

(4) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(5) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

Parte 6

Reati di persone fisiche giuridiche e imprenditoriali
§ 614

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:

a) svolge o offre illegalmente un’attività ai sensi della presente legge, che richiede un permesso della Banca nazionale ceca, l’iscrizione in un elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca, il consenso della Banca nazionale ceca o la notifica all’autorità di vigilanza di uno Stato membro ,

b) dichiara dati inesatti o nasconde qualsiasi fatto in relazione a una domanda di decisione, nomina, concessione di un permesso, concessione di consenso, permesso di designazione, iscrizione in un elenco, modifica dei dati inseriti negli elenchi o revoca a questo atto,

c) raccoglie o tenta di raccogliere fondi o oggetti di valore in violazione del § 98 o 205,

d) in violazione della Sezione 99, abilita o facilita un’altra attività vietata,

e) offre investimenti in un fondo di investitori qualificati in violazione dell’articolo 272 (1) o (4), dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 6 del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio o senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, o all’articolo 30 ( 1) del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

f) offre investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero prima di uno qualsiasi dei fatti ai sensi del § 309, 311, § 315 paragrafo 1, § 316 paragrafo 1, § 317 paragrafo 1, 2 o 3, § 318 paragrafo 1, § 319 paragrafo 1, § 320 paragrafo 1, § 320 paragrafo 2 lett. c), § 324 paragrafo 1 o § 325 paragrafo 1 o 3, contrariamente al divieto di cui al § 314 paragrafo 3, seconda frase, § 316 paragrafo 5 o § 319 paragrafo 5 o senza rendere disponibili o aggiornare i dati secondo § 241,

g) offre pubblicamente un investimento in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero prima di uno qualsiasi dei fatti ai sensi della Sezione 300 (1), Sezione 301 (1), Sezione 305 (1), Sezione 308, 310, Sezione 315 (2 ) si verificano, § 317 paragrafo 4, § 322 paragrafo 3, § 323, § 325 paragrafo 4 o § 325a, o in conflitto con il divieto ai sensi del § 300 paragrafo 2 o § 305 paragrafo 2,

h) non fornisce collaborazione al liquidatore in violazione della Sezione 353,

i) svolge la funzione di manager in violazione del § 515,

j) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcuno dei fatti ai sensi della Sezione 524 paragrafo 1,

k) in violazione della Sezione 634 (1), utilizza le parole “società di investimento” nel suo nome,

l) in violazione del § 634 paragrafo 2, utilizza le parole “amministratore principale” a suo nome,

m) in violazione della Sezione 634 (3), utilizza le parole “fondo di investimento” nel suo nome,

n) in violazione del § 634 paragrafo 4, usa le parole “fondo comune” a suo nome, o

o) in violazione del § 636 paragrafo 1 o 3, utilizza la designazione “fondo comune”, “fondo standard”, “fondo speciale”, “fondo di investimento collettivo”, “ETF” ai sensi del § 50f paragrafo mercato dei capitali attività, “EuVECA” ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, “EuSEF” ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 346/2013 delle Comunità europee Parlamento e del Consiglio o “Fondo per investitori qualificati o una forma derivata da una qualsiasi di tali designazioni, nonché designazioni in grado di creare un rischio di confusione con una qualsiasi di queste designazioni.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona a cui è stata affidata l’esecuzione di un’attività individuale, o come persona a cui è stata affidata l’esecuzione di un atto o di determinati atti derivanti da tale attività, commette un reato

a) affida l’esecuzione di un atto o determinati atti a un altro in violazione di una delle condizioni specificate nel § 26 paragrafo 1 o § 53 paragrafo 1, o

b) non controlla l’esecuzione di uno o più atti a cui ha affidato l’esecuzione di un altro, ai sensi della Sezione 26 (2) o della Sezione 53 (2).

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, come persona straniera di cui al § 14 par.1, commette un reato:

a) in violazione del § 44 par.1, esegue l’amministrazione di un fondo standard che non gestisce,

b) gestisce un fondo standard senza che nessuna delle condizioni ai sensi della Sezione 338 (2) o della Sezione 339 sia soddisfatta, o

c) non adempie a uno degli obblighi specificati nella Sezione 340.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, come persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2, commette un reato:

a) in violazione dell’articolo 44, comma 2, amministra un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, che non gestisce,

b) gestisce un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati senza che sia soddisfatta la condizione di cui alla Sezione 342 o 343, o

c) non adempie a nessuno degli obblighi specificati nel § 344.

(5) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona non elencata nel § 69 o § 666, commette un reato diventando un depositario di un fondo di investimento in violazione del § 69 o § 666.

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5 può essere sostituito da un’ammenda o insieme a un’ammenda

a) ordinare la pubblicazione di informazioni sulla natura della violazione e su quale persona lo ha fatto; o

b) imporre, invece della pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a) o insieme alla pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a), un divieto di attività fino a 5 anni in caso di reato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). b) o i).

§ 615

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona non elencata nel § 86, commette un reato diventando un principale sostenitore in violazione del § 86.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che valuta i beni e i debiti di un fondo di investimento, commette un reato:

a) non utilizza le procedure di cui al § 194 lettera (a), o

b) in conflitto con § 194 lettera (b) valutare le attività e i debiti del fondo di investimento senza essere imparziale o indipendente dalla persona per la quale è valutato.

(3) Una persona fisica impegnata in affari come membro di un comitato di esperti commette un reato agendo in violazione dell’articolo 269 (2) nell’esercizio della sua funzione.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di liquidatore di una società di investimento, commette un reato non svolgendo la sua funzione con cura professionale, contrariamente alla Sezione 348.

(5) Una persona fisica imprenditoriale, come persona di cui alla sezione 515, commette un reato non notificando il fatto alla Banca nazionale ceca ai sensi della sezione 476.

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 616

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che, senza il previo consenso della Banca nazionale ceca, acquisisce o aumenta una partecipazione qualificata in una società di investimento, fondo di investimento autonomo o amministratore capo, o li controlla, si impegna un reato in violazione del § 521 paragrafo 2 non deve notificare questo fatto alla Banca nazionale ceca né richiederne il consenso.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona alla quale è stato imposto un provvedimento correttivo, commette un reato omettendo di notificare alla Banca nazionale ceca il modo di eliminare le carenze o di disporre rimedi in violazione della Sezione 538 (2) .

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di amministratore obbligatorio di una società di investimento o di un fondo di investimento, commette un reato:

a) in violazione del § 563 paragrafo 1, non svolge la sua funzione con cura professionale, o

b) esegue uno degli atti specificati nella Sezione 565 (1) senza il previo consenso della Banca nazionale ceca.

(4) Una persona giuridica, come persona di cui al § 15 par.1, commette un reato:

a) in violazione del § 15 paragrafo 1 frase tre, supera il limite determinante senza adempiere a nessuno degli obblighi di cui al § 17 paragrafo da 1 a 4,

b) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcun dato o uno qualsiasi dei fatti ai sensi della Sezione 462, Sezione 463 par. b) o § 475,

c) agisce in violazione del divieto ai sensi dell’articolo 637 (1), o

d) non adempie all’obbligo di cui al § 637 par.2.

(5) Per un reato di cui al paragrafo 1, 2 o 3 o al paragrafo 4 lettera (a) o (b) può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(6) Per un reato di cui al comma 4 lett (c) o (d) può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 300000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 617

(1) Una persona fisica imprenditoriale, come una persona di cui alla Sezione 639, commette un reato non mantenendo la riservatezza in violazione della Sezione 639.

(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al

a) CZK 150000000,

b) l’ importo del 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 150000000, o

c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(3) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

TITOLO II

REATI DI PERSONE FISICHE
§ 618

(1) Una persona fisica commette un reato:

a) svolge o offre illegalmente un’attività ai sensi della presente legge, che richiede un permesso della Banca nazionale ceca, l’iscrizione in un elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca, il consenso della Banca nazionale ceca o la notifica all’autorità di vigilanza di uno Stato membro ,

b) afferma dati inesatti o nasconde qualsiasi fatto in relazione a una domanda di decisione, nomina, concessione di un permesso, concessione di consenso, permesso di designazione, iscrizione in un elenco, modifica dei dati inseriti negli elenchi, dichiarazione o ritiro di un permesso ai sensi della presente legge,

c) raccoglie o tenta di raccogliere fondi o oggetti di valore in violazione del § 98 o 205,

d) in violazione della Sezione 99, abilita o facilita un’altra attività vietata,

e) offre investimenti in un fondo di investitori qualificati in violazione dell’articolo 272 (1) o (4), dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 6 del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio o senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, o all’articolo 30 ( 1) del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

f) offre investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero prima di uno qualsiasi dei fatti ai sensi del § 309, 311, § 315 paragrafo 1, § 316 paragrafo 1, § 317 paragrafo 1, 2 o 3, § 318 paragrafo 1, § 319 paragrafo 1, § 320 paragrafo 1, § 320 paragrafo 2 lett. c), § 324 paragrafo 1 o § 325 paragrafo 1 o 3, contrariamente al divieto di cui al § 314 paragrafo 3, seconda frase, § 316 paragrafo 5 o § 319 paragrafo 5 o senza rendere disponibili o aggiornare i dati secondo § 241,

g) offre pubblicamente un investimento in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero prima di uno qualsiasi dei fatti ai sensi della Sezione 300 (1), Sezione 301 (1), Sezione 305 (1), Sezione 308, 310, Sezione 315 (2) , § 317 paragrafo 4, § 322 paragrafo 3, § 323, § 325 paragrafo 4 o § 325a, o in conflitto con il divieto secondo § 300 paragrafo 2 o § 305 paragrafo 2,

h) non fornisce collaborazione al liquidatore in violazione della Sezione 353,

i) svolge la funzione di manager in violazione del § 515,

j) omette di notificare alla Banca nazionale ceca alcuno dei fatti ai sensi della Sezione 524 paragrafo 1,

k) in violazione della Sezione 634 (1), utilizza le parole “società di investimento” nel suo nome,

l) in violazione del § 634 paragrafo 2, utilizza le parole “amministratore principale” a suo nome,

m) in violazione della Sezione 634 (3), utilizza le parole “fondo di investimento” nel suo nome,

n) in violazione del § 634 paragrafo 4, usa le parole “fondo comune” a suo nome, o

o) in violazione del § 636 paragrafo 1 o 3, utilizza la designazione “fondo comune”, “fondo standard”, “fondo speciale”, “fondo di investimento collettivo”, “ETF” ai sensi del § 50f paragrafo mercato dei capitali attività, “EuVECA” ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, “EuSEF” ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 346/2013 delle Comunità europee Parlamento e del Consiglio o “Fondo per investitori qualificati o una forma derivata da una qualsiasi di tali designazioni, nonché designazioni in grado di creare un rischio di confusione con una qualsiasi di queste designazioni.

(2) Una persona fisica, in quanto persona a cui è stata affidata l’esecuzione di un’attività individuale, o come persona a cui è stata affidata l’esecuzione di un atto o di determinati atti derivanti da tale attività, commette un reato:

a) affida l’esecuzione di un atto o determinati atti a un altro in violazione di una delle condizioni specificate nel § 26 paragrafo 1 o § 53 paragrafo 1, o

b) non controlla l’esecuzione di uno o più atti a cui ha affidato l’esecuzione di un altro, ai sensi della Sezione 26 (2) o della Sezione 53 (2).

(3) Una persona fisica, in quanto persona straniera di cui al § 14 par.1, commette un reato:

a) in violazione del § 44 par.1, esegue l’amministrazione di un fondo standard che non gestisce,

b) gestisce un fondo standard senza che nessuna delle condizioni ai sensi della Sezione 338 (2) o della Sezione 339 sia soddisfatta, o

c) non adempie a uno degli obblighi specificati nella Sezione 340.

(4) Una persona fisica, in quanto persona straniera di cui al § 14 paragrafo 2, commette un reato:

a) in violazione dell’articolo 44, comma 2, amministra un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati, che non gestisce,

b) gestisce un fondo speciale o un fondo di investitori qualificati senza che sia soddisfatta la condizione di cui alla Sezione 342 o 343, o

c) non adempie a nessuno degli obblighi specificati nel § 344.

(5) Una persona fisica, in quanto persona non elencata nel § 69 o 666, commette un reato diventando un depositario di un fondo di investimento in violazione del § 69 o 666.

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5 fino al

a) 150000000 CZK, o

b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5 può essere sostituito da un’ammenda o insieme a un’ammenda

a) ordinare la pubblicazione di informazioni sulla natura della violazione e su quale persona lo ha fatto; o

b) imporre, invece della pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a) o insieme alla pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera a), un divieto di attività fino a 5 anni in caso di reato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). b) o i).

§ 619

(1) Una persona fisica, in quanto persona non elencata nel § 86, commette un reato diventando un sostenitore principale in violazione del § 86.

(2) Una persona fisica, in quanto persona che valuta i beni e i debiti di un fondo di investimento, commette un reato

a) non utilizza le procedure di cui al § 194 lettera (a), o

b) in conflitto con § 194 lettera (b) valutare le attività e i debiti del fondo di investimento senza essere imparziale o indipendente dalla persona per la quale è valutato.

(3) Una persona fisica, in quanto membro di un comitato di esperti, commette un reato agendo in violazione dell’articolo 269 (2) nell’esercizio della sua funzione.

(4) In qualità di liquidatore di una società di investimento, una persona fisica commette un reato non svolgendo la sua funzione con cura professionale, contrariamente alla Sezione 348.

(5) Una persona fisica, come persona di cui alla sezione 515, commette un reato non notificando il fatto alla Banca nazionale ceca ai sensi della sezione 476.

(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 fino al

a) 150000000 CZK, o

b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(7) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2, 3, 4 o 5, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 620

(1) Una persona fisica, in quanto persona che acquisisce o aumenta una partecipazione qualificata in una società di investimento, fondo di investimento autonomo o amministratore principale senza il previo consenso della Banca nazionale ceca, o li controlla, commette un reato non notificare questo fatto contrariamente al § 521 paragrafo o non chiedere il consenso della Banca nazionale ceca.

(2) Una persona fisica, in quanto persona alla quale sono state imposte misure correttive, commette un reato omettendo di notificare alla Banca nazionale ceca, in violazione della Sezione 538 (2), le modalità per eliminare le carenze o organizzare la riparazione.

(3) Una persona fisica, in qualità di amministratore obbligatorio di una società di investimento o di un fondo di investimento, commette un reato:

a) in violazione del § 563 paragrafo 1, non svolge la sua funzione con cura professionale, o

b) esegue uno degli atti specificati nella Sezione 565 (1) senza il previo consenso della Banca nazionale ceca.

(4) Sarà inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3 da

a) 150000000 CZK, o

b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(5) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

§ 621

(1) Una persona fisica, come una persona di cui alla Sezione 639, commette un reato omettendo di mantenere la riservatezza in violazione della Sezione 639 (1).

(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al

a) 150000000 CZK, o

b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 150000000.

(3) Per un reato ai sensi del paragrafo 1, invece di una multa o insieme a un’ammenda, può essere ordinato di pubblicare informazioni sulla natura della violazione e su quale persona ha agito in questo modo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 622

(1) Una persona giuridica di cui al § 17 paragrafo 2 frase due o al § 17 paragrafo 3 è responsabile per un reato ai sensi della presente legge in qualità di gestore di fondi di investimento autorizzato a superare il limite determinante.

(2) I reati ai sensi della presente legge saranno discussi dalla Banca nazionale ceca.

(3) Proventi da sanzioni pecuniarie inflitte al gestore nell’esercizio delle attività di cui al § 11 comma 1 lett. c) af) è il reddito del Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari; questa entrata è considerata bilancio pubblico ai fini della gestione del suo pagamento. Sanzioni comminate al dirigente nello svolgimento delle attività di cui al § 11 comma 1 lett. da c) ad f) devono essere riscossi e applicati dall’ufficio doganale.

§ 622a

(1) Se la Banca nazionale ceca impone una sanzione amministrativa consistente nell’ordinare la pubblicazione di informazioni sulla natura della violazione e quale persona ha agito in questo modo, determinerà nella decisione sull’imposizione di questa sanzione amministrativa

a) il tipo di media pubblico in cui queste informazioni devono essere pubblicate,

b) il contenuto delle informazioni da pubblicare in tal modo; e

c) il termine entro il quale le informazioni devono essere pubblicate.

(2) La sanzione amministrativa per la pubblicazione di informazioni ai sensi del comma 1 consiste nel fatto che la persona a cui è stata irrogata tale sanzione amministrativa fa pubblicare le informazioni ai sensi del comma 1 lettera. b) nel tipo di media di servizio pubblico designato conformemente al paragrafo 1, lettera a); a) entro il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a); c), indicando il proprio nome o titolo e residenza o sede legale. I dati che consentono l’identificazione di una persona fisica o giuridica diversa dalla persona a cui è stata inflitta la sanzione amministrativa e dalla Banca nazionale ceca, indicata nelle informazioni pubblicate, devono essere resi anonimi prima della pubblicazione.

PARTE SEDICI

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 623

Stato membro, Stato di origine, Stato ospitante e autorità di vigilanza
Se questa legge usa il termine

a) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea e / o un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b) “altro Stato membro”: uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca;

c) “paese di origine di un fondo di investimento estero”: lo stato ai sensi della legge del quale il fondo di investimento estero è stato creato o stabilito o lo stato in cui il fondo di investimento estero ha la sua sede legale,

d) “paese ospitante del gestore”: un altro Stato membro in cui il gestore gestisce un fondo di investimento estero;

e) “autorità di vigilanza”: l’autorità di vigilanza sul mercato finanziario;

f) “autorità di vigilanza di un altro Stato”: un’autorità di uno Stato diverso dallo Stato membro che vigila sul mercato finanziario in tale Stato; e

g) “Autorità europea di vigilanza”: l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal diritto dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina l’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 15 ) .

§ 624

Leader, partecipazione qualificata, legami stretti e partecipazione indiretta
(1) Ai fini della presente legge, per persona guida si intende un organo statutario, un membro di un organo statutario, il direttore di una persona giuridica o una persona che gestisce in altro modo le attività di una persona giuridica. Se l’organo statutario o un membro dell’organo statutario è una persona giuridica, la persona guida è una persona fisica autorizzata da questa persona giuridica a rappresentarla nell’organismo statutario.

(2) Ai fini della presente legge, per partecipazione qualificata si intende una quota diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di una persona giuridica o la loro somma, che rappresenta almeno il 10% o le consente di esercitare un’influenza significativa sul proprio gestione. Ai fini del calcolo delle partecipazioni qualificate, le azioni di investimento senza diritto di voto non sono prese in considerazione. La sezione 162 (2) non viene presa in considerazione per valutare se un diritto di voto è associato a una quota di investimento.

(3) Ai fini della presente legge, si intende una stretta connessione

a) un rapporto tra due o più persone, in cui una delle persone ha una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale, la cui somma rappresenta almeno il 20%,

b) un rapporto tra due o più persone in cui una delle persone ha una partecipazione diretta o indiretta ai diritti di voto, la cui somma rappresenta almeno il 20%,

(c) una relazione tra due o più persone in cui una delle persone controlla l’altra persona o le altre persone; o

(d) una relazione tra due o più persone controllate dalla stessa persona.

(4) Ai fini della presente legge, per azione indiretta si intende una quota del capitale sociale o dei diritti di voto di una persona giuridica detenuta tramite un’altra persona o persone che agiscono di concerto.

§ 625

Relazione alla terminologia delle normative dell’Unione Europea direttamente applicabili nel campo della gestione dei fondi di investimento
(1) Se la regolamentazione direttamente applicabile dell’Unione Europea nel campo della gestione di fondi di investimento 2 ) si applica in relazione allo svolgimento di attività che ai sensi del § 5 paragrafo 1 include la gestione di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, i termini ” gestore “,” società di gestione “o” società di investimento “indica, a seconda dei casi, il gestore di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero.

(2) Se la regolamentazione direttamente applicabile dell’Unione Europea nel campo della gestione di fondi di investimento 2 ) si applica in relazione allo svolgimento delle attività, che ai sensi del § 38 par.1, 2 e 3 include l’amministrazione di un fondo di investimento o fondo di investimento, i termini “gestore”, “società di gestione” o “società di investimento” indicano, a seconda dei casi, un amministratore di fondi di investimento o un amministratore di fondi di investimento straniero.

§ 626

Comparabilità con la legge di uno Stato estero
(1) Se la presente legge invoca la comparabilità nello status giuridico di una determinata persona o la comparabilità di un determinato istituto giuridico regolato dalla legge di uno stato straniero con lo status di una determinata persona o con un istituto legale regolato dalla presente legge o da un altro istituto giuridico regolamento, lo status di tali persone o di questi istituti legali sono comparabili, se coincidono nelle caratteristiche essenziali. Una forma giuridica diversa non significa di per sé che lo status giuridico delle persone o degli istituti legali non sia comparabile.

(2) Se la presente legge invoca in un fondo di investimento estero la sua comparabilità con un fondo standard, un fondo di investimento estero è paragonabile a un fondo standard se il suo stato di origine è un altro Stato membro e in relazione alla sua gestione è stato concesso sulla base di requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle norme in materia di investimenti collettivi 4 ) .

(3) Un fondo di investimento estero che non è paragonabile a un fondo standard e per il quale la Banca nazionale ceca non ha deciso di essere paragonabile a un fondo speciale è considerato paragonabile a un fondo di investitori qualificati ai fini delle sezioni da 294 a 327 .

§ 627

Derivati, derivati ​​finanziari e posizioni aperte
(1) Ai fini della presente legge, per derivato si intende uno strumento di investimento di cui al § 3 par. d) ak) della legge che disciplina gli affari sul mercato dei capitali.

(2) Ai fini della presente legge, per derivato finanziario si intende uno strumento di cui al § 3 par. d) af) della legge che disciplina gli affari sul mercato dei capitali.

(3) Ai fini della presente legge, per posizione aperta si intende una somma di passività addebitate a conti fuori bilancio derivanti da operazioni in derivati ​​che non sono negoziate, acquisite e detenute allo scopo di ridurre il rischio.

§ 628

Proprietà
Quando questa legge usa il termine “immobiliare”, significa bene immobile, compresi i suoi accessori.

§ 629

Contratto sociale
Quando questa legge usa il termine “accordo di società”, significa anche lo statuto e lo statuto o altro documento di natura simile a seconda della forma giuridica dell’entità giuridica, anche costituita dalla legge di uno stato estero.

§ 630

Partner e azionista
(1) Se la presente legge utilizza il termine “partner”, significa anche un azionista e un membro di una cooperativa o un’altra persona in una posizione simile come partner a seconda della forma giuridica della persona giuridica, anche costituita ai sensi della legge di uno stato straniero.

(2) Se la presente legge utilizza il termine “detentore di quote” in relazione a un fondo di investimento estero, si intende una persona in una posizione comparabile come detentore di quote.

§ 631

Sicurezza partecipante
(1) Ai fini della presente legge, un titolo di partecipazione significa

(a) un titolo o un titolo contabile a cui è collegata una partecipazione nel capitale sociale o in quantità comparabile di una persona giuridica o nei diritti di voto di tale persona giuridica, e

b) un titolo o titolo contabile emesso da una persona giuridica a cui è connesso il diritto di acquisire il titolo o titolo contabile di cui alla lettera a).

(2) Ai fini della presente legge, una quota di fondazione non è considerata un titolo di partecipazione.

§ 632

Infortunio
Se questa legge impone l’obbligo di risarcire i danni, l’organismo nocivo non è soggetto all’obbligo di risarcire i danni non patrimoniali.

§ 633

Attività e debiti del fondo di investimento in relazione al fondo comune di investimento, al fondo fiduciario e al comparto
(1) Se la presente legge o altra normativa legale utilizza il termine “attività del fondo di investimento”, significa in relazione al fondo comune di investimento le attività in questo fondo comune, in relazione al fondo fiduciario le attività in questo fondo fiduciario e in relazione a il comparto le attività in questo comparto.

(2) Quando la presente legge o altra normativa legale utilizza il termine “debiti di un fondo di investimento”, significa in relazione ai debiti di un fondo comune di investimento in questo fondo comune, in relazione ai debiti di un fondo fiduciario in questo fondo fiduciario e in relazione a i debiti del comparto in questo comparto.

§ 634

Designazione
(1) Chi non è una società di investimento non può utilizzare le parole “società di investimento” nel suo nome.

(2) Chi non è l’amministratore principale non può utilizzare le parole “amministratore principale” nel suo nome.

(3) Chi non è un fondo di investimento dotato di personalità giuridica non può utilizzare le parole “fondo di investimento” nel proprio nome.

(4) Le parole “fondo comune di investimento” possono, se si tratta di un nome, essere utilizzate solo nella designazione del fondo comune di investimento.

(5) Il nome di un fondo di investimento contiene la parola “fondo”.

(6) Se le sezioni da 634 a 636 utilizzano il termine “nome”, ciò significa anche un’altra designazione utilizzata negli affari, inclusa un’appendice al nome.

§ 635

Credibilità del mercato dei capitali e divieto di inganno
Il nome del gestore del fondo di investimento, del gestore del fondo o del fondo di investimento non deve minare la credibilità del mercato dei capitali e della vigilanza in questo settore e non deve essere fuorviante o fuorviante, in particolare per quanto riguarda la strategia di investimento del fondo di investimento interessato o i rischi associati all’investimento nel fondo di investimento interessato.

§ 636

Protezione speciale per determinate denominazioni
(1) Fatta salva la normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea in materia di gestione dei fondi di investimento 2 ) , chi non è gestore o amministratore del fondo di investimento non può utilizzare la denominazione “fondo comune”, “fondo standard” la sua attività, ad esempio in comunicazioni promozionali o di altro tipo. “,” Fondo speciale “,” fondo di investimento collettivo “,” ETF “ai sensi della Sezione 50f (3) del Capital Market Business Act,” EuVECA “ai sensi di Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 345/2013, “EuSEF” ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o “Fondo per gli investitori qualificati”.

(2) Chiunque offra investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero può, in relazione all’offerta di tali investimenti, ad esempio in comunicazioni promozionali o di altro tipo, utilizzare la denominazione utilizzata da questo fondo.

(3) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche alle forme verbali derivate da denominazioni, nonché alle denominazioni che possono creare un rischio di confusione con le denominazioni di cui al paragrafo 1.

§ 637

Uso dei dati di supervisione della Banca nazionale ceca
(1) Alla persona di cui al § 15 par.1 è vietato dichiarare nelle sue attività, ad esempio in comunicazioni promozionali o di altro tipo, che è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca o che lo svolgimento delle sue attività è soggetto a la supervisione della Banca nazionale ceca, o un’altra affermazione, anche se vera di per sé, se, date le circostanze e il contesto in cui è stata fatta, può portare alla conclusione che la Banca nazionale ceca esercita la supervisione su di essa o sulle prestazioni delle sue attività.

(2) Una persona inserita nell’elenco tenuto dalla Banca nazionale ceca ai sensi della lettera § 596 f) è obbligato a dichiarare su tutti gli ordini, lettere commerciali, fatture, contratti e sul suo sito web un’indicazione che non è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca.

(3) Se la Banca nazionale ceca controlla una persona di cui alla sezione 15 (1) o lo svolgimento delle sue attività ai sensi di un’altra normativa legale, i paragrafi 1 e 2 si applicano solo se i dati sulla supervisione della Banca nazionale ceca ai sensi a questo della legge.

(4) Quando si offrono investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero nella Repubblica Ceca, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.

§ 638

linguaggio
(1) Se la presente legge richiede la pubblicazione, la fornitura o la messa a disposizione di documenti e altre informazioni, tali informazioni devono essere pubblicate, fornite o rese disponibili in lingua ceca, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(2)Laddove la presente legge richieda o consenta la pubblicazione, la fornitura o la divulgazione di documenti e altre informazioni su un sito Web, tali documenti o altre informazioni devono essere pubblicati, forniti o resi disponibili su tale sito Web per almeno 3 anni dalla data in cui tale documento o altre informazioni cesseranno di essere attuali, salvo diversa disposizione della presente legge. Al fine di determinare se la notifica ei dati ai sensi del § 249 paragrafo 1, l’avviso di fusione e l’avviso di fusione possono essere forniti a un azionista non cartaceo anziché in formato cartaceo e pubblicati solo sul sito web del fondo di investimento interessato, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di un altro regolamento giuridico che disciplina le condizioni alle quali la comunicazione delle informazioni chiave del fondo speciale può essere fornita e pubblicata in modo analogo.

(3) La Banca nazionale ceca può, con decreto, stabilirlo

a) un documento contenente le informazioni chiave, uno statuto, una relazione annuale, una relazione semestrale del fondo di investimento o un documento comparabile di un fondo di investimento estero; e

b) un’indicazione degli importi per i quali sono emesse e rimborsate quote o azioni di investimento emesse dal fondo di investimento, o un’indicazione comparabile in caso di emissione e rimborso di titoli o titoli contabili emessi da un fondo di investimento estero,

sono stati pubblicati nella Repubblica ceca in una lingua diversa dal ceco, se è nell’interesse degli investitori domiciliati o residenti nella Repubblica ceca.

(4) Se viene pubblicata una traduzione del documento di cui al paragrafo 3 (a) in relazione a un fondo standard oa un comparabile fondo di investimento estero. (a), l’amministratore di tale fondo risarcirà qualsiasi danno derivante dalla sua traduzione errata o incompleta; questo non si applica alla pubblicazione ai sensi del § 598 paragrafo 3.

Segretezza
§ 639

(1) L’obbligo di mantenere la riservatezza su questioni che riguardano gli interessi della Società di gestione, dell’amministratore, del custode o del principale proponente o degli investitori, di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero, di una persona che è o era un amministratore o una persona che svolge un funzione ai sensi del § 21 paragrafo 5, liquidatore, curatore fallimentare o curatore fallimentare

a) una società di investimento o un fondo di investimento con personalità giuridica,

b) l’ amministratore principale,

(c) un depositario di fondi di investimento; o

(d) il principale sostenitore.

(2) Lo stesso obbligo di mantenere la riservatezza di cui al comma 1 si applica anche a una persona che in altro modo esercita o ha svolto il proprio impiego, professione o funzione per la persona di cui al comma 1 lettera. da a) ad).

§ 640

Non è una violazione dell’obbligo di mantenere la riservatezza se la persona di cui al § 639 fornisce informazioni in materia ai sensi del § 639 ai fini di

a) procedimenti giudiziari civili,

b) procedimenti giudiziari amministrativi,

c) procedimento penale,

d) amministrazione fiscale,

e) vigilanza sui mercati finanziari,

f) fornire informazioni all’Ufficio di analisi finanziaria nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi della legge che regola l’anti-legalizzazione dei proventi di reato o della legge che regola l’attuazione delle sanzioni internazionali allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, proteggendo i diritti umani fondamentali e lotta al terrorismo,

g) il sistema di informazioni bancarie della Banca nazionale ceca ai sensi della legge che disciplina le attività della Banca nazionale ceca,

h) la bilancia dei pagamenti della Repubblica ceca compilata dalla Banca nazionale ceca,

i) procedimento di esecuzione,

j) procedure concorsuali,

k) fornitura di informazioni al Servizio informazioni sulla sicurezza nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge che disciplina le attività del Servizio informazioni sulla sicurezza, o

(l) controlli e sanzioni da parte dell’organizzatore del mercato regolamentato europeo.

§ 641

Competenza dei tribunali e delle autorità ceche in caso di controversia tra investitori e società di investimento
In materia di controversie derivanti da contratti tra investitori di un fondo speciale, un comparabile fondo di investimento estero, un fondo per investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero e una società di investimento autorizzata a superare il limite pertinente gestito da questo fondo o una persona straniera autorizzata ai sensi al § 481 che gestisce questo fondo, la giurisdizione dei tribunali cechi o, se così previsto da un altro regolamento legale, anche delle autorità ceche.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE
Parte 1

Fornitura di base
§ 642

Autorizzazione a gestire una società di investimento
(1) Una licenza per gestire una società di investimento concessa ai sensi delle normative legali esistenti di una società di investimento che gestisce un fondo standard o un comparabile fondo di investimento estero alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere considerata una licenza per operare una società di investimento concessa ai sensi della presente legge. società di investimento qualificata

a) gestire fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili; e

b) eseguire l’amministrazione

1. nell’ambito delle attività di cui all’art. 38, comma 1 a

2. se ha un permesso ai sensi del § 644 para 3, anche nell’ambito delle attività ai sensi del § 38 para. (a) o (b) in relazione a fondi standard e fondi di investimento esteri comparabili.

(2) Una licenza per gestire una società di investimento concessa in conformità con le normative legali esistenti di una società di investimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestisce un fondo speciale diverso da un fondo di investitori qualificati o un comparabile estero un fondo di investimento deve essere considerato come un permesso alle attività di una società di investimento concesso ai sensi della presente legge che autorizza una società di investimento

a) superare il limite determinante,

(b) gestire fondi speciali e comparabili fondi di investimento esteri; e

c) eseguire l’amministrazione

1. nell’ambito delle attività di cui all’art. 38, comma 1 a

2. se dispone del relativo permesso ai sensi del § 644, anche nell’ambito delle attività ai sensi del § 38 par. a) ob), in relazione a fondi speciali e comparabili fondi di investimento esteri.

(3) Una licenza per gestire una società di investimento concessa ai sensi delle normative legali esistenti di una società di investimento che gestisce un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerata come un licenza della società di investimento ad operare ai sensi della presente legge che autorizza la società di investimento

a) superare il limite determinante,

b) gestire fondi di investitori qualificati o comparabili fondi di investimento esteri; e

c) eseguire l’amministrazione

1. nell’ambito delle attività di cui all’art. 38, comma 1 a

2. se dispone del relativo permesso ai sensi del § 644, anche nell’ambito delle attività ai sensi del § 38 par. (a) o (b) in relazione a un fondo di investitori qualificati o un fondo di investimento estero comparabile a un fondo di investitori qualificati.

§ 643

Autorizzazione a gestire un fondo di investimento
(1) Una licenza per gestire un fondo di investimento i cui beni non saranno gestiti sulla base di un contratto concesso ai sensi delle normative legali esistenti a un fondo di investimento che non è un fondo di investitori qualificati alla data di entrata in vigore del presente La legge è considerata una licenza per un fondo di investimento, che è un fondo speciale concesso ai sensi della presente legge che autorizza un fondo di investimento autonomo

a) superare il limite pertinente; e

b) svolge la sua amministrazione.

(2) Una licenza per gestire un fondo di investimento, il cui patrimonio non sarà gestito sulla base di un contratto, concesso in conformità con le normative legali esistenti a un fondo di investimento che è un fondo di investitori qualificati alla data di entrata in vigore della presente legge fondo di investimento, che è un fondo di investitori qualificati, concesso ai sensi della presente legge che autorizza un fondo di investimento autonomo

a) superare il limite pertinente; e

b) svolge la sua amministrazione.

§ 644

Autorizzazione di una società di investimento a fornire servizi di investimento
(1) L’autorizzazione della società di investimento a gestire il patrimonio del cliente, se include uno strumento di investimento, sulla base della discrezione all’interno dell’accordo contrattuale (gestione del portafoglio) concesso ai sensi della legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del § 11 par.1 let. c) concesso ai sensi della presente legge.

(2) L’autorizzazione di una società di investimento a fornire consulenza in materia di investimenti in strumenti di investimento concessi in conformità con le normative legali esistenti sarà considerata un’autorizzazione a svolgere attività ai sensi del § 11 par. f) concesso ai sensi della presente legge.

(3) L’autorizzazione di una società di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, in relazione agli investimenti in un fondo di investimento collettivo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti è considerata un’autorizzazione a svolgere attività ai sensi del § 11 par. d) concesso ai sensi della presente legge.

§ 645

Dichiarazione di autorizzazione all’attività
(1) Su richiesta di una società di investimento la cui autorizzazione concessa ai sensi della normativa vigente è considerata autorizzazione di una società di investimento concessa ai sensi della presente legge, la Banca nazionale ceca deve predisporre una dichiarazione con informazioni sulla portata della sua autorizzazione ad operare ai sensi della presente legge.

(2) Su richiesta di un fondo di investimento il cui permesso concesso ai sensi delle normative legali esistenti sarà considerato una licenza per gestire un fondo di investimento autonomo concesso ai sensi della presente legge, una dichiarazione con i dati sulla portata del suo permesso di operare ai sensi della presente legge

§ 646

Limite decisivo in relazione alla revoca di un permesso di attività
(1) Se una società di investimento di cui alla sezione 642, che gestisce solo un fondo speciale che è un fondo di investitori qualificati, o un comparabile fondo di investimento estero, richiede alla Banca nazionale ceca di revocare la sua licenza di esercizio e dimostra che non lo fa superare il limite decisivo, la Banca nazionale ceca è autorizzata ad operare. Se il fondo di investimento di cui alla sezione 643 (2) richiede alla Banca nazionale ceca di revocare la sua licenza di esercizio e dimostra che non supera il limite determinante, la Banca nazionale ceca revoca la sua licenza di esercizio.

(2) La decisione di revocare l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 avrà effetto giuridico al più presto il giorno in cui la Banca nazionale ceca inizia a mantenere l’elenco delle società di investimento ai sensi della lettera § 596 e). Il giorno in cui questa decisione avrà effetto giuridico, la Banca nazionale ceca inserirà la società di investimento o il fondo di investimento per il quale ha ritirato il permesso nell’elenco tenuto ai sensi della presente legge come persona ai sensi della sezione 15 (1).

§ 647

Limite decisivo in relazione alla modifica del permesso di esercizio
(1) Se una società di investimento di cui alla sezione 642, che gestisce solo un fondo speciale, che è un fondo di investitori qualificati, o un comparabile fondo di investimento estero, richiede alla Banca nazionale ceca di modificare la licenza di esercizio e dimostra che lo fa non superare il limite determinante, la banca nazionale rilascia di conseguenza una nuova autorizzazione e revoca l’autorizzazione esistente. Se il fondo di investimento di cui alla sezione 643 (2) richiede alla Banca nazionale ceca di modificare il permesso di esercizio e dimostra che non supera il limite determinante, la Banca nazionale ceca rilascia di conseguenza un nuovo permesso e revoca il permesso esistente.

(2) La decisione di modificare l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 avrà effetto giuridico al più presto il giorno in cui la Banca nazionale ceca inizia a mantenere l’elenco delle società di investimento ai sensi della lettera § 596 e).

§ 648

Limite decisivo nel caso di fondi di investitori qualificati gestiti prima del 22 luglio 2013
Un gestore non autorizzato a superare il limite decisivo, che ha il permesso della Banca nazionale ceca che lo autorizza a gestire fondi di investitori qualificati, può gestire fondi di investitori qualificati in cui le attività superano il limite decisivo,

(a) che sono stati gestiti prima del 22 luglio 2013, per i quali non vengono raccolti altri fondi o oggetti di valore dagli investitori nelle loro attività dopo tale data, e se le attività in questi fondi non sono utilizzate per ulteriori investimenti dopo tale data, o

(b) per i quali il periodo di sottoscrizione di titoli emessi o titoli contabili è scaduto prima del 22 luglio 2013, a meno che ulteriori titoli emessi o titoli contabili siano sottoscritti dopo il 22 luglio 2013, se tali fondi sono investitori qualificati sulla base di un periodo che scade al più tardi il 22 luglio 2016 e se il loro gestore adempie agli obblighi di cui alle Sezioni da 34 a 37, Sezioni da 236 a 238 e Sezioni da 290 a 292 in relazione a tali fondi.

§ 649

L’importo dei depositi e degli investimenti nel fondo di investitori qualificati secondo le normative legali esistenti
Nel caso di una persona che è azionista o azionista di un fondo di investitori qualificati in conformità con le normative legali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non soddisfa nessuna delle condizioni preliminari di cui al § 272 par. (i) ritenuto rispettato. Tuttavia, ciò si applica solo per il periodo del suo rapporto di azionista o azionista del fondo di investitori qualificati di cui è azionista o azionista alla data di entrata in vigore della presente legge.

§ 650

Fondo comune
(1) È vietato modificare lo statuto di un fondo comune di investimento creato per un periodo determinato e autorizzato prima del 15 luglio 2011 in modo che il periodo in cui è stato costituito sia superiore a 10 anni dalla data di concessione di tale autorizzazione; se ciò accade, non viene preso in considerazione.

(2) Il giorno in cui la Banca nazionale ceca inizia a mantenere un elenco di fondi comuni di investimento ai sensi della lettera § 597 b), scadono le autorizzazioni alla costituzione di un fondo comune di investimento concesse ai sensi della normativa vigente.

(3) I rapporti giuridici derivanti da certificati di quote al portatore emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutati in conformità con le normative legali esistenti.

(4) L’ amministratore di un fondo comune di investimento che emette certificati di quote cartacei, che hanno la forma di un titolo al portatore, non è obbligato a tenere un elenco dei detentori di quote di questo fondo comune di investimento.

§ 651

Autorizzazione a gestire un fondo di investimento con un contratto di gestione concluso
(1) I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di gestione del fondo di investimento che dura a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono influenzati dalla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore della legge n. 89/2012 Coll. l’istituzione, la modifica e la risoluzione del contratto di gestione sono disciplinate dalla legge n. 189/2004 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Se le disposizioni della presente legge invocano un fondo di investimento con personalità giuridica, che non è un fondo autonomo, si intende, fino alla cessazione dell’obbligo ai sensi del relativo contratto di gestione, anche un fondo di investimento che ha un contratto concluso alla data di entrata in vigore sulla gestione secondo la normativa vigente.

(3) Fino al 22 luglio 2014, i rapporti interni di un fondo di investimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere un fondo di investimento che abbia un contratto di gestione ai sensi della legge n. 189/2004 Coll., As modificato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Legge, rispettare i requisiti di cui al § 9 paragrafo 1, altrimenti il ​​tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o della persona che ha un interesse legittimo in essa , cancella questo fondo di investimento e ne ordina la liquidazione. Il tribunale concede al fondo di investimento un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento prima di prendere una decisione.

(4) Il giorno in cui la Banca nazionale ceca inizia a mantenere un elenco di fondi di investimento con personalità giuridica ai sensi della lettera § 597 a), scadono i permessi di gestione di un fondo di investimento che ha un contratto di gestione concesso in conformità alle disposizioni di legge vigenti e questo fondo è considerato un fondo di investimento iscritto nell’elenco ai sensi della lettera § 597 e).

§ 652

Condizioni nella società di investimento e nel fondo di investimento
(1) Una società di investimento a cui è stata concessa una licenza per gestire una società di investimento ai sensi delle normative legali esistenti deve adeguare i propri rapporti e rapporti dei fondi di investimento che gestisce ai requisiti derivanti dalla presente legge e dalla sua legislazione di attuazione, entro e non oltre 22 luglio 2014. Fino ad allora, si attiene alle regole di attività e gestione derivanti dalla presente Legge e dalla normativa di legge che la attua in maniera adeguata.

(2) Un fondo di investimento a cui è stata concessa una licenza per la gestione di un fondo di investimento ai sensi delle normative legali esistenti deve adeguare le proprie condizioni ai requisiti derivanti dalla presente legge e dal regolamento legale di attuazione entro il 22 luglio 2014 al più tardi. e la gestione derivante dalla presente legge e dal regolamento giuridico che la attua in modo appropriato.

§ 653

(1) Una società di investimento a cui è stata concessa una licenza per gestire una società di investimento ai sensi delle normative legali esistenti deve adeguare lo statuto e la comunicazione delle informazioni chiave del fondo di investimento da essa gestito ai requisiti derivanti dalla presente legge e dalla sua attuazione normativa, entro e non oltre il 22 luglio 2014..

(2) Un fondo di investimento a cui è stata concessa una licenza per la gestione di un fondo di investimento ai sensi delle normative legali esistenti deve portare il proprio statuto e il documento contenente le informazioni chiave in conformità con i requisiti derivanti dalla presente legge e dal regolamento legale che lo implementa, entro il 22 luglio 2014 al più tardi.

§ 654

Altre attività commerciali
La registrazione di un’altra attività commerciale di una società di investimento ai sensi delle disposizioni legali esistenti è considerata il previo consenso della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 508.

§ 655

Relazione annuale e consolidata
(1) Le disposizioni della presente legge e il regolamento legale di attuazione che regola la relazione annuale, che stabiliscono requisiti che non derivano dalle disposizioni legali esistenti, si applicano per la prima volta nel periodo contabile più vicino al periodo contabile in cui la presente legge entra in vigore.

(2) Per il periodo contabile in cui la presente legge entra in vigore, la società di investimento redige una relazione annuale consolidata in conformità con le normative legali vigenti.

(3) La relazione annuale e la relazione annuale consolidata della società di investimento, del fondo di investimento e del fondo comune di investimento, che devono essere redatte per il periodo contabile in cui entra in vigore la presente legge, contengono i requisiti previsti dal decreto n. 194/2011 Coll. ., Come modificato con efficacia dalla data di acquisizione.Efficacia della presente legge.

§ 656

Offerta di investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero
(1) Per investimenti in fondi di investimento o fondi di investimento esteri il cui Stato di origine è uno Stato membro, offerti nella Repubblica ceca sulla base di un prospetto valido approvato dalla Banca nazionale ceca 16 ) o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro pubblicato prima del 22 luglio 2013, le disposizioni della presente legge sull’offerta di investimenti nella Repubblica ceca non si applicano.

(2) Gli investimenti in un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero offerto nella Repubblica ceca alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere offerti nella Repubblica ceca ai sensi della legislazione vigente entro il 22 luglio 2014 al più tardi dalla legge.

§ 657

Depositario estero di un fondo speciale
(1) Fino al 22 luglio 2017, un depositario di un fondo speciale può anche essere una banca estera domiciliata in un altro Stato membro che non ha una filiale nella Repubblica ceca se soddisfa i requisiti per i depositari del fondo speciale ai sensi della presente legge e azioni o fogli di quote di investimento emessi da questo fondo non sono offerti pubblicamente nella Repubblica ceca.

(2) Fino al 22 luglio 2017, un depositario di un fondo per investitori qualificati può anche essere una banca estera domiciliata in un altro Stato membro che non ha una succursale nella Repubblica ceca se soddisfa i requisiti per i depositari di un fondo per investitori qualificati derivanti da questo atto.

§ 658

Accordo sullo svolgimento delle attività di depositario
(1) Un contratto sull’esecuzione di attività di deposito concluso da una società di investimento ai sensi delle disposizioni legali esistenti sarà considerato un contratto di deposito a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Il periodo di preavviso per un contratto sull’esecuzione di attività di depositario concluso in conformità alla normativa vigente è di 6 mesi, salvo diverso accordo delle parti.

§ 659

Consenso concesso ai sensi della normativa vigente
Consenso preliminare a svolgere la funzione di gestore di una società di investimento, consenso ad acquisire una partecipazione qualificata in una società di investimento o in un fondo di investimento, consenso a raggiungere o superare una partecipazione del 20%, 33% o 50% in una società di investimento o in un investimento fondo e consenso ao persone che agiscono di concerto sono diventati persone che controllano una società di investimento o un fondo di investimento, concesso ai sensi della legge n. 189/2004 Coll., come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerato come consenso preventivo all’esercizio della funzione di persona, consenso all’acquisizione di una partecipazione qualificata in una società di investimento o in un fondo di investimento autogestito, consenso a conseguire o superare una partecipazione del 20%, 33% o 50% in una società di investimento o in un’autogestione -fondo di investimento gestito e consenso ache la persona o le persone che agiscono in conformità diventano persone che controllano una società di investimento o un fondo di investimento autonomo concesso ai sensi della presente legge.

§ 660

Procedimenti avviati in base alla legislazione vigente
(1) I procedimenti per l’imposizione di misure correttive o procedimenti per l’imposizione di una sanzione iniziati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non definitivamente completati entro tale data devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti. Le misure correttive o le sanzioni devono essere imposte in conformità con la legislazione vigente.

(2) Procedura per la concessione del consenso all’acquisizione di una partecipazione qualificata in una società di investimento o in un fondo di investimento, consenso a raggiungere o superare una partecipazione del 20%, 33% o 50% in una società di investimento o in un fondo di investimento, consenso a una o più persone agendo in conformità sono diventati persone che controllano la società di investimento o il fondo di investimento e il previo consenso a svolgere la funzione di capo della società di investimento o del fondo di investimento, iniziato entro la data di entrata in vigore della presente legge e non risolto entro tale data deve essere completato ai sensi della presente legge; i termini in cui questi procedimenti sono iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Procedura per una licenza per gestire una società di investimento e una licenza per gestire un fondo di investimento, i cui beni non saranno gestiti sulla base di un contratto di gestione, avviato entro la data di entrata in vigore della presente legge e non completato entro tale data sarà completato ai sensi della presente legge; i termini, il cui decorso nel presente procedimento è iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge e non è terminato prima di tale data, decorrerà nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Banca nazionale ceca informerà il richiedente entro 15 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla quale le disposizioni della presente legge intendono procedere nel procedimento sulla sua domanda e lo invitano a opporsi a tale procedura e rendere la domanda conforme alla presente legge.

(4) Nel decidere sulle obiezioni presentate ai sensi del paragrafo 3, la procedura deve essere conforme alla presente legge.

§ 661

Permesso di una persona straniera
(1) Fino a una data che sarà determinata da un regolamento dell’Unione europea emanato ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) come la data a partire dalla quale gli articoli 35 e da 37 a 41 del la presente direttiva si applica, in caso di invocazione, non si applicano le disposizioni della presente legge che invocano

a) lo stato di riferimento,

b) la gestione di un fondo di investimento estero il cui Stato di origine è un altro Stato membro da parte di una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481,

c) offrire investimenti in un fondo di investimento o in un fondo di investimento estero in un altro Stato membro da parte di una persona straniera autorizzata ai sensi della Sezione 481, e

d) l’ autorizzazione di un’autorità di controllo di un altro Stato membro paragonabile all’autorizzazione ai sensi della sezione 481.

(2) Una persona straniera a cui è stato concesso un permesso ai sensi della Sezione 481 prima della data di cui al paragrafo 1 deve dimostrare alla Banca nazionale ceca entro 3 mesi da tale data di soddisfare la condizione ai sensi della Sezione 481 paragrafo 1 lettera e). Se non lo documenta, o se non soddisfa questa condizione, la Banca nazionale ceca revoca questo permesso.

§ 662

Liste
(1) La Banca nazionale ceca elenca gli elenchi tenuti ai sensi del § 13 par. d) af), j) al) es) della legge n. 15/1998 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con i requisiti della presente legge per il mantenimento delle liste dalla Banca nazionale ceca ai sensi degli articoli 596 e 597 fino al 30 settembre 2013; fino ad allora conserva le liste ai sensi del § 13 comma 1 lett. d), e), f), j) al) es) della legge n. 15/1998 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Un fondo comune di investimento iscritto nell’elenco dei fondi comuni di investimento ai sensi del § 13 par.1 lett. d) della legge n. 15/1998 Coll., come modificata in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato un fondo comune di investimento iscritto nell’elenco ai sensi della lettera § 597 b).

(3) Una persona che, ai sensi del § 15 paragrafo 1, deve essere iscritta nell’elenco pertinente mantenuto dalla Banca nazionale ceca è obbligato a presentare una domanda di registrazione entro il 22 luglio 2014 al più tardi.non si applica all’elenco.

§ 663

Fornitura dei dati alla Commissione Europea
Entro il 22 luglio 2014, la Banca nazionale ceca fornirà all’Autorità di vigilanza europea e, tramite il Ministero delle finanze, alla Commissione europea i dati sui tipi di fondi di investimento e fondi di investimento esteri i cui investimenti possono essere offerti al pubblico e dati sui requisiti per l’offerta pubblica di investimenti in questi fondi, la presente legge impone, nel caso di requisiti che non risultano dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi 5 ) .

§ 664

Disposizioni relative al nuovo diritto privato
(1) Fino alla data di entrata in vigore della legge n. 89/2012 Coll. le disposizioni della presente legge che invocano un fondo fiduciario, un trustee o un amministratore fittizio o che implicano che l’organo statutario di una persona giuridica o di un suo membro possa essere un’altra entità giuridica, nella misura in cui lo invocano, non si applicano.

(2) Fino alla data di entrata in vigore della legge n. 90/2012 Coll. le disposizioni della presente legge che invocano vari tipi di azioni in una società a responsabilità limitata o un certificato principale, una società in accomandita per certificati di investimento o un certificato di investimento o una società per azioni con capitale variabile, azioni fondatrici o quote di investimento, nella misura in cui che lo invocano, non si applicano.

(3) Fino alla data di entrata in vigore della legge n. 89/2012 Coll. ai fini della presente legge

a) attività, attività e passività,

b) impresa commerciale: un’impresa,

c) un ramo di un impianto commerciale è un’unità organizzativa,

d) locazione di un’impresa mediante locazione di un impianto commerciale,

e) la personalità giuridica ha la capacità di avere diritti e obblighi,

f) per azione legale si intende un atto legale,

g) capacità giuridica, capacità giuridica,

(h) danno a danno; e

(i) il prestito.

§ 665

(1) Il Ministero delle Finanze annuncerà nella Raccolta delle Leggi la data in cui la Direttiva che modifica la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina il coordinamento delle regolamentazioni nel campo degli investimenti collettivi in ​​relazione alle attività della norma depositario del fondo, il sistema di remunerazione del gestore del fondo standard e le sanzioni 17 ) , entrerà in vigore.

(2) Fino alla data specificata nella notifica ai sensi del paragrafo 1, § 63 e § 68 a 82 non si applicano ai depositari del fondo standard. Fino ad allora, la procedura è conforme alle sezioni da 666 a 675; tuttavia, ciò non gli impedisce di procedere prima in relazione al depositario del fondo standard ai sensi del § 63 e § 68 a 82, se questo è stabilito nello statuto di questo fondo.

(3) Fino alla data specificata nella notifica ai sensi del paragrafo 1

a) il gestore di un fondo standard o di un comparabile fondo di investimento estero allinea i suoi rapporti e i rapporti di questo fondo ai requisiti di cui alle Sezioni 63 e Sezioni da 68 a 82, e

b) il sistema di gestione e controllo del gestore di un fondo standard o di un comparabile fondo di investimento estero non deve includere un sistema di remunerazione delle persone ai sensi del § 20 par. j).

(4) Un decreto emesso ai sensi dell’articolo 670, paragrafo 4, sarà abrogato allo scadere del giorno precedente il giorno specificato nella notifica ai sensi del paragrafo 1.

Parte 2

Disposizioni transitorie per il depositario del fondo standard
§ 666

Il depositario del fondo standard può essere solo una banca domiciliata nella Repubblica Ceca o una banca estera con una filiale situata nella Repubblica Ceca.

§ 667

Legge applicabile in materia di esercizio dell’attività di depositario
L’accordo delle parti del contratto del depositario in merito all’esecuzione delle attività del depositario nella misura ai sensi della Sezione 668 (1) e (2) è regolato dalla legge ceca.

§ 668

Contenuto dell’accordo di deposito
(1) Il depositario del fondo standard e il gestore del fondo standard definiscono almeno nel contratto del depositario il metodo di comunicazione reciproca, comprese le modalità di conservazione delle registrazioni di tale comunicazione e il metodo di protezione delle informazioni riservate e dei dati personali .

(2) Nell’accordo di deposito ai sensi del paragrafo 1, le parti si accordano ulteriormente

a) il periodo di validità e le condizioni alle quali il contratto può essere modificato o revocato,

b) un elenco dei fondi standard a cui si applica il contratto, se il contratto di deposito si applica a più di un fondo standard gestito dallo stesso gestore,

c) le regole per lo svolgimento delle attività del depositario, comprese le regole per la custodia, custodia e registrazione delle attività del fondo standard,

d) le procedure per modificare lo statuto di un fondo standard e definire tali modifiche di cui il depositario deve essere informato o su cui il gestore di questo fondo deve concordare preventivamente con il depositario,

e) norme che consentono al depositario di adempiere agli obblighi di controllo di cui alle sezioni da 669 a 673,

f) norme che consentono al gestore standard del fondo di controllare le attività del depositario in relazione ai suoi obblighi contrattuali e norme che consentono al gestore standard del fondo di adempiere ai propri obblighi; e

g) le norme necessarie per facilitare un cambio di depositario e la procedura con cui, in caso di cambio di depositario, fornisce le informazioni pertinenti a un altro depositario.

§ 669

Obblighi fondamentali e diritto di garantire la custodia mediante la creazione di un account
Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo standard

a) ha strumenti di investimento depositario di proprietà del fondo standard registrandoli nel conto di proprietà tenuto dal depositario del fondo standard per questo fondo nel registro centrale dei titoli contabili, nel registro separato degli strumenti di investimento, nel registro relativi ad essi o in atti simili tenuti secondo la legge di uno Stato estero; il contratto di deposito del depositario del fondo standard autorizza a garantire la custodia di strumenti di investimento sostituibili anche stabilendo un conto di proprietà per questo fondo presso un depositario centrale di titoli dematerializzati o una struttura comparabile istituita ai sensi della legge di uno stato estero,

b) detiene strumenti di investimento e altre attività di un fondo standard, la cui natura lo consente,

c) assicura la registrazione del patrimonio del fondo standard, la cui natura lo consente,

d) stabilisce o mantiene conti di cassa per il fondo standard,

(e) registra tutti i movimenti di cassa del fondo standard; e

f) assicura il regolamento delle negoziazioni nel patrimonio del fondo standard entro il normale periodo.

§ 670

Obblighi di controllo
(1) Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo standard verifica se, in conformità con la presente legge, lo statuto del fondo standard e le disposizioni del contratto di deposito

a) certificati di quote o azioni di investimento sono stati emessi, annullati e rimborsati,

b) è stato calcolato il valore attuale della quota o della quota di partecipazione,

c) le attività e i debiti di questo fondo sono stati valutati,

d) il corrispettivo è stato pagato dalle transazioni nel patrimonio di questo fondo entro i normali limiti di tempo,

e) vengono utilizzati i ricavi generati per questo fondo,

f) gli ordini di gestione di acquisire o alienare attività appartenenti al fondo siano eseguiti, essendo sufficiente che il depositario controlli come tali ordini sono stati eseguiti se è appropriato un motivo per una considerazione speciale; come sono stati eseguiti gli ordini, il depositario verifica ulteriormente nel caso di ordini relativi a

1. scambiare un valore non superiore all’importo di CZK 500.000 e un valore giornaliero totale corrispondente allo 0,1% del valore delle attività di questo fondo,

2. commercio concluso sul mercato di cui al § 3 comma 1 lett. (a) un regolamento governativo che disciplina l’investimento dei fondi di investimento e le tecniche per la loro gestione, o

3. negoziazione di un titolo o di un titolo contabile emesso da un fondo di investimento collettivo o un comparabile fondo di investimento estero.

(2) Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo standard eseguirà gli ordini del gestore di questo fondo in conformità con lo statuto di questo fondo e in conformità con l’accordo del depositario.

(3) Nell’ambito delle attività del depositario, il depositario del fondo standard verifica ulteriormente le condizioni delle attività del fondo standard, che non può essere in custodia ai sensi della lettera § 669 a) o in custodia secondo § 669 lettera b).

(4) La Banca nazionale ceca emana un decreto che stabilisce i requisiti qualitativi per l’adempimento degli obblighi del depositario del fondo standard nell’ambito dei paragrafi 1 e 3.

§ 671

Obblighi di base e diritto di aprire un conto
(1) In relazione allo svolgimento delle attività del depositario, il gestore del fondo standard

a) gestisce i fondi del fondo standard tramite un conto creato o mantenuto dal depositario di quel fondo o un conto istituito in conformità al paragrafo 2;

b) informa il depositario del fondo standard del contenuto del contratto che prevede l’acquisizione di valore nelle attività di questo fondo, ad eccezione dell’acquisizione di strumenti di investimento, senza indebito ritardo dopo la sua conclusione, e se il contratto è in iscritto, inviare l’originale o la copia;

c) sottopone al depositario del fondo standard la valutazione dei beni mobili, ad eccezione degli strumenti di investimento o degli immobili di proprietà di tale fondo, senza indebito ritardo dopo la loro valutazione,

(d) garantire che il depositario di un fondo standard abbia lo status attuale di quel fondo; e

e) informa il depositario del fondo standard di qualsiasi modifica pianificata nello statuto di questo fondo, nonché che la modifica dello statuto è stata approvata dalla Banca nazionale ceca o dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

(2) In relazione allo svolgimento delle attività di depositario, il gestore di un fondo standard ha il diritto di aprire un conto in contanti presso una banca, una banca estera o un’unione di risparmio e credito domiciliata in uno stato la cui legge richiede il rispetto delle norme prudenziali ai sensi dell’Unione europea legge o regole che la Banca nazionale ceca considera comparabili.

§ 672

Obblighi dell’ex depositario
(1) interrotto Se il fondo standard depositario per svolgere la sua attività di depositario del fondo è obbligato senza indebito ritardo a informare debitamente il depositario entrante del fondo sulle sue attività in corso e fornirgli tutti i documenti relativi alle prestazioni del suo depositario del Fondo e per fornire le risorse finanziarie del Fondo e la proprietà di quel fondo che ha in suo potere; la sua responsabilità per il periodo di svolgimento delle attività del depositario di questo fondo non scade.

(2) Fino alla consegna di tutti i documenti e all’emissione di fondi e attività del fondo standard, la persona che ha cessato di svolgere le attività del depositario sarà considerata come depositaria di questo fondo; § 675 non si applica a una persona che ha cessato di svolgere l’attività di depositario.

§ 673

Obblighi del gestore
Il gestore del fondo standard senza indebito ritardo dopo la risoluzione del relativo contratto di deposito

a) sospendere l’emissione e il rimborso di quote o azioni di investimento emesse da quel fondo e sospendere la gestione delle attività di quel fondo detenute da una persona che ha cessato di agire come depositario di quel fondo per quel fondo, contratti e rimborso del le spese operative e salariali necessarie, fino all’entrata in vigore del nuovo contratto del depositario,

b) inviare informazioni sulla sospensione della gestione del patrimonio di questo fondo ai sensi della lettera a) e sulla sospensione dell’emissione e del rimborso di certificati di quote o quote di investimento emessi da questo fondo alla Banca nazionale ceca e pubblicarla sul sito web del fondo;

(c) compie atti volti a istituire un nuovo depositario.

§ 674

Per affidare ad un altro lo svolgimento di un’attività individuale secondo § 669 lettera a) ac) § 77 par.1 e 2 devono essere applicati in modo simile, a condizione che il riferimento al § 78 par. b) non preso in considerazione; il contratto di deposito contiene anche una dichiarazione che la responsabilità del depositario non è inficiata dal fatto che abbia affidato la custodia, la custodia o la registrazione delle attività del fondo standard o di parte di esso a un altro.

§ 675

(1) Il depositario di un fondo standard, che causa danni al gestore di questo fondo, questo fondo, l’azionista di questo fondo o gli azionisti di questo fondo nell’esercizio delle sue attività di depositario, è obbligato a risarcirlo indipendentemente per colpa sua.

(2) Il risarcimento dei danni causati dalla violazione degli obblighi del gestore di un fondo standard nella gestione delle attività di questo fondo può essere richiesto nonostante il paragrafo 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI
§ 676

Disposizioni che abrogano
Vengono cancellati i seguenti:

1. Legge n. 189/2004 Coll., Sugli investimenti collettivi.

2. Decreto n. 358/2010 Coll., Sulla presentazione di dichiarazioni e altre informazioni da parte di società di investimento e fondi di investimento collettivo alla Banca nazionale ceca.

3. Decreto n. 193/2011 Coll., Sui requisiti minimi per lo statuto di un fondo di investimento collettivo e le condizioni per l’utilizzo dei termini fondo del mercato monetario a breve termine e fondo del mercato monetario.

4. Decreto n. 194/2011 Coll., Su una regolamentazione più dettagliata di alcune regole di investimento collettivo.

5. Decreto n. 195/2011 Coll., Sulle attività del depositario di un fondo di investimento collettivo e le disposizioni del contratto di deposito di un fondo standard.

§ 677

Efficienza
La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 336/2014 Coll. Arte. II
1. L’ambito delle autorizzazioni per le attività di una società di investimento, fondo di investimento autonomo o amministratore principale emesse prima della data di entrata in vigore della presente legge corrisponde dalla data di entrata in vigore della presente legge all’ambito di applicazione comparabile di tale permessi ai sensi della legge n. 240/2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su richiesta di una società di investimento, di un fondo di investimento autonomo o di un amministratore principale, la Banca nazionale ceca deve predisporre una dichiarazione con le informazioni sulla portata della loro autorizzazione ad operare ai sensi della legge n. 240/2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti relativi alla richiesta di una licenza per gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo o un amministratore principale avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge e non definitivamente completati entro tale data devono essere completati ai sensi della legge n. 2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini in cui questi procedimenti sono iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non si sono conclusi prima di tale data decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Banca nazionale ceca notificherà al richiedente entro 15 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente legge come intende procedere nel procedimento relativo alla sua domanda riguardo all’entrata in vigore della presente legge e rendere la domanda conforme alla presente legge.

3. La società di investimento, il fondo di investimento autonomo e l’amministratore principale devono adeguare i propri rapporti e i rapporti dei fondi di investimento che gestisce ai requisiti derivanti dalla legge n. 240/2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 marzo 2015.

4. L’accordo di deposito deve essere conforme al § 73 paragrafo 1 let. f) e § 670 comma 1 lett. f) della legge n. 240/2013 Coll., come modificata in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 marzo 2015.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 148/2016 Coll. Arte. VI
1. Un fondo di investimento che è una società per azioni con capitale sociale variabile e che è stato costituito prima della data di entrata in vigore della presente legge deve adeguare i propri rapporti alla legge n. 240/2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il tribunale, su proposta della Banca nazionale ceca o di una persona che dimostri un interesse legale, cancella il fondo di investimento ai sensi del punto 1, che non adegua i suoi rapporti alla legge n. 240/2013 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il termine di cui al punto 1 e ordinarne la liquidazione. Prima della decis