Legge n. 34/2021 Coll sugli investimenti esteri
34
LEGGE
del 19 gennaio 2021
sull’esame degli investimenti esteri e sugli emendamenti ad atti correlati (legge sull’esame degli investimenti esteri)
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica Ceca:
PRIMA PARTE
ESAME DI INVESTIMENTI ESTERI
TITOLO I
CONDIZIONI GENERALI
§ 1
Oggetto della regolamentazione legale
La presente legge stabilisce, in connessione con il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea 1 )
(a) norme per l’esame di determinati investimenti esteri al fine di proteggere la sicurezza della Repubblica ceca e l’ordine interno o pubblico; e
b) alcuni obblighi degli investitori esteri.
§ 2
Investitore straniero
(1) Ai fini della presente legge, per investitore straniero si intende chiunque abbia effettuato o intenda effettuare un investimento estero nella Repubblica Ceca e
a) non è cittadino della Repubblica Ceca o cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea,
(b) non è domiciliato nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea; o
(c) è controllato direttamente o indirettamente da qualcuno che soddisfi i requisiti di cui alle lettere (a) o (b).
(2) Ai fini della presente legge, per investitore straniero si intende anche un gestore di un fondo fiduciario che ha effettuato o intende effettuare un investimento estero nella Repubblica Ceca per conto di tale fondo fiduciario, se il fondatore o il gestore del fondo fiduciario, una persona autorizzato a vigilare sul fondo fiduciario che può nominare o revocare un fiduciario o un fiduciario, o il cui consenso è subordinato a tale nomina o revoca, un fondo fiduciario o uno nel cui interesse principale il fondo fiduciario è stato costituito o è gestito, se non previsto , soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). a), b) o c).
(3) Ai fini della presente legge, per fondo fiduciario si intende anche un analogo istituto giuridico istituito ai sensi della legislazione straniera e per amministratore fiduciario si intende una persona in posizione analoga.
§ 3
Investimento straniero
Ai fini della presente legge, per investimento estero si intende un valore patrimoniale in qualsiasi forma fornito o fornito da un investitore straniero allo scopo di svolgere un’attività economica nella Repubblica Ceca e che consente a un investitore straniero di esercitare un effettivo grado di controllo su questa attività economica.
§ 4
Cambiamento nella persona che controlla l’investitore straniero
Se c’è un cambiamento nella persona che controlla l’investitore estero dopo che l’investimento estero ha avuto luogo e se questo cambiamento consente all’investitore diretto di controllare direttamente o indirettamente la persona ai sensi del § 2 par. a) ob), la procedura di cui al § 7 o 8 si applica mutatis mutandis.
§ 5
Grado effettivo di controllo sulla conduzione dell’attività economica
Ai fini della presente legge, si intende un grado effettivo di controllo sull’esercizio di un’attività economica
(a) la possibilità per un investitore estero di esercitare almeno il 10% dei diritti di voto ovvero la possibilità di esercitare un’influenza corrispondente sul soggetto attraverso il quale è svolta l’attività economica (di seguito “persona destinataria”); tale quota comprende anche le azioni dei soggetti che sono assoggettati ad una procedura unica con l’investitore estero e le azioni dei soggetti che agiscono di concerto con l’investitore estero,
b) appartenenza di un investitore straniero o di una persona a lui vicina nel corpo della persona bersaglio,
c) la possibilità per l’investitore estero di disporre dei diritti patrimoniali sull’oggetto attraverso il quale si svolge l’attività economica (di seguito “oggetto target”), ovvero
d) un altro livello di controllo, il cui risultato è la capacità di un investitore straniero di accedere a informazioni, sistemi o tecnologie importanti dal punto di vista della protezione della sicurezza della Repubblica Ceca o dell’ordine interno o pubblico .
TITOLO II
PROCEDURE PER L’ESAME DI INVESTIMENTI ESTERI
Parte 1
Poteri del Ministero dell’Industria e del Commercio
§ 6
(1) Il Ministero dell’Industria e del Commercio (di seguito denominato “Ministero”)
a) esamina gli investimenti esteri,
b) conduce consultazioni,
c) negozia le condizioni,
d) decide sugli investimenti esteri,
e) vigila sull’osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e delle decisioni emanate ai sensi della presente legge.
(2) Il ministero è un punto di contatto e collabora con i punti di contatto pertinenti della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione europea, presenta osservazioni a nome della Repubblica ceca sugli investimenti esteri in altri Stati membri dell’Unione europea, prende tenere conto dei commenti di altri Stati membri dell’Unione europea e dei pareri della Commissione europea; contro la Commissione europea.
(3) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero coopera anche con le autorità di altri Stati competenti per l’esame degli investimenti esteri e con le organizzazioni e istituzioni internazionali competenti.
Parte 2
Investimenti comprovati
§ 7
Senza un permesso ai sensi della Sezione 14 (1) o un permesso condizionato ai sensi della Sezione 15 (3), nessun investimento estero può essere effettuato in
a) il soggetto destinatario che effettua la produzione, la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione 2 ) o assicura il ciclo di vita del materiale militare secondo la disciplina giuridica che disciplina il commercio estero di materiale militare 3 ) , ovvero l’oggetto bersaglio attraverso il quale tale attività è eseguito,
b) le persone destinatarie che gestiscono l’elemento dell’infrastruttura critica designate dall’autorità amministrativa centrale competente 4 ) ,
c) la persona destinataria, che è l’amministratore del sistema informativo dell’infrastruttura delle informazioni critiche, l’amministratore del sistema di comunicazione dell’infrastruttura delle informazioni critiche, l’amministratore del sistema informativo del servizio di base o l’operatore del servizio di base 5 ) , o
d) la persona destinataria che sviluppa o fabbrica le merci elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, come modificato, o attraverso il quale tali beni sono sviluppati o fabbricati.
§ 8
(1) Nel caso di investimenti esteri che non sono investimenti esteri ai sensi della Sezione 7 e che sono in grado di mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico, il Ministero può avviare d’ufficio un procedimento per verificare l’investimento estero
a) sulla base dell’esito di una consultazione proposta al Ministero da un investitore estero ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ovvero
b) entro 5 anni dalla data di completamento dell’investimento estero, se l’investitore estero non ha presentato una proposta di consultazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.
(2) Il giorno del completamento dell’investimento estero ai sensi del paragrafo 1 lettera b) è
a) la data di conclusione del contratto o l’ultimo dei contratti il cui scopo o scopo è realizzare un investimento estero,
(b) la data in cui si ottiene una misura effettiva di controllo sull’esercizio dell’attività economica; o
c) la data di inizio dell’attività economica,
a seconda di quale di questi eventi si è verificato successivamente.
(3) Unitamente alla notifica di inizio del procedimento d’ufficio ai sensi del paragrafo 1 lettera b) il Ministero fissa un termine, non superiore a 15 giorni dalla data di consegna della comunicazione, durante il quale l’investitore estero è tenuto a fornire al Ministero le informazioni di cui all’articolo 9.
(4) Il Ministero avvia d’ufficio un procedimento per verificare gli investimenti esteri,
a) se l’investitore straniero non presenta una domanda di permesso di investimento estero ai sensi della Sezione 7, o
(b) se, trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell’investimento estero ai sensi del paragrafo 1, risulta che l’investitore estero ha agito in modo tale da oscurare i fatti per i quali la procedura di verifica dell’investimento estero ai sensi del paragrafo 1 (a) potrebbe essere altrimenti avviato. B).
Parte 3
Informazione e consultazione
§ 9
Informazioni richieste
(1) L’ investitore straniero deve dichiarare nella domanda di permesso di investimento estero e nella proposta di consultazione
(a) la ragione sociale o il nome, la sede legale e la legge in base alla quale la persona giuridica è stata costituita, se si tratta di una persona giuridica, o il nome o i nomi, e cognome, indirizzo della sede legale e indirizzo di residenza o residenza, se diverso dall’indirizzo del luogo di residenza, se si tratta di persona fisica, e dal numero di identificazione della persona, se assegnato,
b) nome, o nomi, e cognome, indirizzo di residenza o residenza, se diverso dall’indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e data e luogo di nascita dei componenti degli organi statutari e di controllo della persona giuridica o altri organi di gestione persone giuridiche,
c) informazioni sull’assetto proprietario, comprese le informazioni sull’investitore finale e su chi controlla l’investitore estero, l’importo della sua quota e le variazioni di questi fatti nell’ultimo anno,
(d) informazioni su prodotti o servizi e attività commerciali e imprenditoriali, comprese informazioni su indicatori economici selezionati e, se del caso, sulla regolamentazione settoriale e sulla regolamentazione giuridica speciale che disciplina l’attività dell’investitore straniero nel paese di residenza, sulla base delle quali ha ottenuto licenza commerciale in quel paese, tale autorizzazione è richiesta in quel paese,
e) un elenco degli Stati membri dell’Unione europea in cui l’investitore estero esercita la propria attività, comprese le informazioni sulle società controllate e succursali in tali Stati,
f) fonte di finanziamento degli investimenti esteri,
g) l’ ammontare degli investimenti esteri,
h) data di completamento o completamento previsto dell’investimento estero,
i) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e numero di identificazione della persona destinataria, se assegnata, o nome e indirizzo dell’oggetto destinatario,
j) informazioni sulla struttura proprietaria della persona interessata o del proprietario dell’elemento target prima che venga effettuato l’investimento estero, comprese le informazioni sull’investitore finale e su chi controlla la persona target o il proprietario dell’elemento target e l’importo della sua quota,
k) informazioni su prodotti o servizi prodotti o forniti dalla persona bersaglio o nell’oggetto bersaglio e sulle attività commerciali e imprenditoriali della persona bersaglio o del proprietario dell’oggetto bersaglio, comprese informazioni su indicatori economici selezionati,
l) un elenco degli Stati membri dell’Unione europea in cui esercita la propria attività la persona destinataria o il proprietario dell’oggetto bersaglio, comprese le informazioni sulle filiali e le succursali in tali Stati,
m) informazioni sul coinvolgimento della persona destinataria in progetti o programmi nell’interesse dell’Unione europea 6 ) e
n) la quota diretta o indiretta dell’investitore estero nella proprietà e nei diritti di voto nel soggetto interessato o la corrispondente influenza prima e dopo l’investimento estero, ivi comprese le informazioni sulle azioni dei soggetti assoggettati al procedimento unico e dei soggetti che agiscono in concerto.
(2) Il Ministero può richiedere
a) da un investitore estero altri documenti non elencati nel comma 1, se questo è necessario per la valutazione o la verifica dell’investimento estero,
(b) dalla persona bersaglio o dal proprietario dell’oggetto bersaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a); j), k) el), se non sono a disposizione dell’investitore estero, nonché altri documenti non elencati nel comma 1, se ciò è necessario per la valutazione o la verifica dell’investimento estero.
(3) Dal giorno in cui il Ministero richiede gli atti di cui al comma 2, il termine di cui all’articolo 10, commi 5 e 6 non decorre fino alla loro presentazione; per tale periodo il ministero può sospendere la procedura di verifica dell’investimento estero.
(4) La domanda e la proposta di cui al comma 1 devono essere presentate su apposito modulo. I dettagli dei dati e il modello di questo modulo saranno determinati dal governo con regolamento.
(5) Fornitura insufficiente di informazioni o documentazione o informazioni fuorvianti o false da parte di un investitore straniero possono essere motivo per avviare un procedimento per verificare un investimento estero, per non concedere un permesso, un divieto di effettuare o un divieto di ulteriore durata di un investimento straniero.
§ 10
Consultazione
(1) Se la persona interessata è titolare di un’emittente radiofonica o televisiva nazionale o un editore di periodici, la cui tiratura media minima totale è di 100000 copie al giorno per l’ultimo anno solare, l’investitore straniero presenta una proposta a il Ministero per consultare se l’investimento estero l’investimento può mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico. In altri casi, un investitore straniero può presentare una proposta al Ministero per la consultazione sul fatto che l’investimento estero possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico.
(2) Il Ministero fornisce senza indebito ritardo i dati ricevuti ai sensi dell’articolo 9 e altri rilievi, unitamente alla richiesta di parere o informazioni sulla giustificazione dell’avvio di procedimenti di verifica degli investimenti esteri, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa , il Ministero degli Affari Esteri, la Polizia della Repubblica Ceca e anche ai servizi di intelligence della Repubblica Ceca (di seguito denominati “servizi di intelligence”) e, se gli investimenti esteri riguardano il loro scopo, anche ad altri organi statali e al Banca nazionale ceca.
(3) Gli organi e le persone di cui al comma 2 forniscono al Ministero un parere, che deve contenere una motivazione o un’informazione entro 30 giorni dalla data di consegna della richiesta del Ministero. Se l’ente o la persona di cui al comma 2 non fornisce un parere o un’informazione al Ministero entro tale termine, non si ritiene che esso abbia motivo di avviare un procedimento di verifica dell’investimento estero. Non si terrà conto dei pareri e delle informazioni fornite dopo tale termine.
(4) Se nessuno degli organismi o delle persone ai sensi del paragrafo 2 o del Ministero trova un motivo per avviare un procedimento per la verifica degli investimenti esteri, si applica che gli investimenti esteri non costituiscono una minaccia per la sicurezza della Repubblica ceca o interna o pubblica ordine. Anche in futuro non potranno essere avviati procedimenti di verifica degli investimenti esteri; le disposizioni del § 9 comma 5 non sono interessate da ciò.
(5) Il Ministero invia una comunicazione del fatto ai sensi del comma 4 entro e non oltre 45 giorni dalla data di consegna della proposta di consultazione all’investitore estero e al soggetto interessato o proprietario del bene oggetto di interesse.
(6) Qualora uno degli organi o delle persone di cui al comma 2 o il Ministero ritenga ragionevole avviare un procedimento per la verifica dell’investimento estero, il Ministero invia una comunicazione all’investitore estero entro 45 giorni dalla data di consegna della proposta di consultazione.
Parte 4
Condurre procedure per verificare gli investimenti esteri
§ 11
Procedure di verifica degli investimenti esteri
(1) Qualora sia avviato un procedimento per la verifica di un investimento estero, il Ministero fornisce senza indebito ritardo i dati ricevuti ai sensi dell’articolo 9 e gli altri accertamenti effettuati, se non precedentemente forniti ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
a) al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Affari Esteri e alla Polizia della Repubblica Ceca, e se l’investimento estero riguarda la loro competenza, anche ad altri organi statali e alla Banca Nazionale Ceca, contemporaneamente come richiesta di parere,
(b) il Ministero delle Finanze, contestualmente alla richiesta di parere; e
c) i servizi di intelligence e gli altri organi statali la cui competenza riguardi gli investimenti esteri e che non forniscono pareri a norma di legge, contestualmente alla richiesta di informazioni.
(2) Gli organi e le persone di cui al comma 1 forniscono al Ministero un parere, che deve contenere una motivazione o un’informazione entro 60 giorni dalla data di consegna della richiesta del Ministero; su richiesta motivata dell’autorità o persona competente, il Ministero proroga di conseguenza il termine.
(3)Nel caso in cui l’autorità o la persona di cui al comma 1, lettera a) (a) ometta di fornire un parere al Ministero ovvero non trasmetta al Ministero una richiesta motivata di proroga entro il termine di cui al comma 2, ovvero non fornisca parere entro un termine prorogato. Se il Ministero delle finanze non fornisce al Ministero parere o non rivolge al Ministero richiesta motivata di proroga del termine o non fornisce parere entro il termine prorogato, non ritiene necessario pronunciarsi sulla investimento straniero. Nel caso in cui entro tale termine l’autorità di cui al comma 1 lettera c) omette di fornire informazioni al Ministero o non rivolge al Ministero una richiesta motivata di proroga del termine o non fornisce informazioni entro il termine prorogato,
§ 12
Negoziazione delle condizioni
(1) Se nella procedura di verifica di un investimento estero il Ministero riceve un parere o un’informazione ai sensi del § 11 comma 2, che dimostri che la realizzazione o la durata dell’investimento estero dovrebbe essere condizionata o l’investitore deve negoziare le condizioni, prima di sottoporre la questione al Governo per la discussione ai sensi della Sezione 13 (1).
(2) Il motivo per condurre i negoziati sulle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere anche i commenti degli Stati membri dell’Unione europea o il parere della Commissione europea ricevuto dal Ministero sugli investimenti esteri ai sensi del regolamento (UE) 2019/ 452.
(3) Le condizioni di cui al paragrafo 1 regolano l’intenzione originaria dell’investitore estero in modo che l’investimento estero non metta in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico. Tali condizioni possono comprendere anche l’obbligo per l’investitore estero di riproporre una consultazione in caso di ulteriore aumento della quota dei diritti di voto o di un corrispondente aumento di influenza nella persona bersaglio, o di modifica o espansione dell’investitore estero o attività dell’entità target.
(4) Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano al periodo precedente l’emissione di una decisione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3.
(5) L’ insufficiente cooperazione di un investitore straniero nelle condizioni negoziali può essere una ragione per non concedere un permesso, un divieto di esecuzione o un divieto di ulteriore durata dell’investimento estero.
§ 13
Discussione del governo
(1) Se il Ministero riceve un parere o un’informazione ai sensi del § 11 paragrafo sottopone una questione al governo per la discussione prima di emettere una decisione, entro 90 giorni dall’inizio della procedura per l’esame degli investimenti esteri.
(2) Al periodo di cui al paragrafo 1 è aggiunto un periodo fino a 30 giorni, se si tratta di un caso particolarmente complesso.
(3) Il Ministero sospende il procedimento per il tempo necessario alle trattative tra il Ministero e l’investitore estero alle condizioni di cui all’articolo 12.
(4) Il governo, entro 45 giorni dal giorno in cui la questione è stata sottoposta alla discussione, adotta una risoluzione sul fatto che gli investimenti esteri possano costituire una minaccia per la sicurezza della Repubblica ceca o per l’ordine pubblico o interno. Nel valutare la questione, il governo terrà conto del possibile impatto degli investimenti esteri sui principi dello stato di diritto democratico, della protezione della vita e della salute, della difesa dello Stato, della politica estera o degli interessi di sicurezza dello Stato, della sicurezza economica del stato e altri fatti importanti.
Parte 5
Decisione
§ 14
Decisioni non condizionate da una risoluzione del governo
(1) Se il ministero non riceve un parere o informazioni ai sensi della sezione 7 (2) in procedimenti sull’esame di un investimento estero ai sensi della sezione 7, il ministero ha motivo di ritenerlo, emetterà una decisione che autorizza l’investimento estero.
(2) Se il Ministero non riceve un parere o informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 nel procedimento sull’esame degli investimenti esteri ai sensi dell’articolo 11, il ministero ha motivo di ritenerlo, emetterà una decisione sull’ammissibilità di investimenti esteri senza fissare condizioni.
(3) Il Ministero emette una decisione entro 90 giorni dal giorno dell’inizio della procedura per l’esame degli investimenti esteri.
(4) Al termine di cui al paragrafo 3 è aggiunto un periodo fino a 30 giorni, se si tratta di un caso particolarmente complesso.
§ 15
Decisioni condizionate da una risoluzione del governo
(1) Nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi della Sezione 7, il Ministero emette senza indebito ritardo una decisione sul permesso di investimento estero condizionato o sulla mancata concessione del permesso per gli investimenti esteri e nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi della Sezione 8 a decisione sull’ammissibilità condizionata agli investimenti esteri o sul divieto di ulteriori investimenti esteri, se il governo decide che tale decisione è necessaria per proteggere la sicurezza della Repubblica ceca o l’ordine pubblico o interno.
(2) Nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi della Sezione 7, il Ministero emette una decisione sull’autorizzazione degli investimenti esteri senza indebito ritardo e nei procedimenti sulla verifica sugli investimenti esteri ai sensi della Sezione 8 una decisione sull’ammissibilità della minaccia degli investimenti esteri al sicurezza della Repubblica ceca o dell’ordine pubblico o interno.
(3) La decisione sull’ammissione condizionata di un investimento estero e la decisione sull’ammissibilità condizionata di un investimento estero contengono anche le condizioni concordate ai sensi della Sezione 12.
(4) Se sono state violate le condizioni stabilite nella decisione sull’autorizzazione condizionata o nella decisione sull’ammissibilità condizionata dell’investimento estero o se l’investimento estero è stato effettuato in violazione della decisione sulla non autorizzazione o sul divieto di investimento estero e a causa della Repubblica Ceca o dell’ordine interno o pubblico, il Ministero può decidere di vietare un’ulteriore durata degli investimenti esteri.
(5) La decisione sul divieto di ulteriore durata degli investimenti esteri contiene anche
a) divieto o restrizione dell’esercizio della proprietà o dei diritti di voto di un investitore straniero nella persona bersaglio o ordinare la vendita della persona bersaglio o dell’oggetto bersaglio o la partecipazione nella persona bersaglio, se ciò è necessario per garantire la sicurezza della Repubblica ceca Repubblica o ordine interno o pubblico, e
b) il termine entro il quale deve essere perfezionata la vendita di cui alla lettera a).
(6) Se l’investitore straniero non effettua la vendita della persona bersaglio o dell’oggetto bersaglio o la partecipazione alla persona bersaglio entro il termine di cui al paragrafo 5 lettera b), il Ministero può garantire la vendita in un’asta pubblica o al di fuori dell’asta pubblica tramite un commerciante di valori mobiliari o una persona straniera autorizzata a fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca. I costi di vendita sono coperti dai proventi delle vendite.
(7) Un ricorso non può essere presentato contro una decisione che è stata condizionata da una risoluzione del governo, né può essere rivisto in una procedura di riesame. L’azione contro tale decisione o la richiesta di riapertura di un procedimento in cui tale decisione è stata emessa non ha effetto sospensivo.
(8) Se una decisione la cui illegittimità è collegata al contenuto di una risoluzione governativa alla quale questa decisione era soggetta è stata annullata, lo Stato non può chiedere il ricorso al funzionario che ha partecipato direttamente all’emissione della decisione.
TITOLO III
UTILIZZO DEI DATI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
§ 16
(1) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati dell’anagrafe di base nella misura in cui:
a) cognome,
b) nome o nomi,
c) indirizzo di residenza,
d) data, luogo e distretto di nascita; nel caso di persona fisica nata all’estero, la data, il luogo e lo stato in cui è nata,
(e) data, luogo e distretto di morte; in caso di decesso fuori dal territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo Stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara una persona, la data indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui tale decisione ha effetto giuridico, e
f) cittadinanza, o più cittadinanze.
(2) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del sistema informativo anagrafico nella misura in cui:
a) nome, ovvero nomi, cognomi, cognome da nubile,
(b) data, luogo e distretto di nascita; per un cittadino nato all’estero, la data, il luogo e lo stato in cui è nato,
c) genere,
d) cittadinanza, o più cittadinanze,
(e) l’ indirizzo del luogo di residenza o, se del caso, l’indirizzo al quale devono essere notificati gli atti ai sensi di un’altra legislazione; e
(f) data, luogo e distretto di morte; in caso di decesso fuori dal territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo Stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara una persona, la data che è indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui questa decisione ha effetto legale.
(3) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del sistema informativo degli stranieri nella misura:
a) nome, o nomi, e cognome,
b) data di nascita,
(c) tipo e indirizzo di residenza; e
(d) data, luogo e distretto di morte; in caso di decesso fuori dal territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo Stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara una persona, la data che è indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui questa decisione ha effetto legale.
(4) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del registro di base delle agende, delle autorità pubbliche, degli utenti di dati privati e di determinati diritti e obblighi nell’ambito di:
a) il nome dell’autorità pubblica che ha rilasciato dati su decisioni o altri atti della pubblica autorità, compresi gli appalti pubblici e i provvedimenti di carattere generale, e l’identificativo di tale autorità pubblica,
b) il numero e il titolo della norma giuridica e la designazione della sua disposizione in base alla quale è stata emessa la decisione,
c) nome, o nomi, cognomi, indirizzo di residenza, data di nascita di una persona fisica sotto forma di riferimento al riferimento nel registro di base delle imprese o ragione sociale o ragione sociale, indirizzo della sede legale della persona giuridica nel forma di un riferimento al riferimento nel registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche che esercitano attività economiche e delle autorità pubbliche a cui è sorto il diritto o l’obbligo,
d) il nome e il codice dell’ordine del giorno in esecuzione del quale è stata emessa la decisione,
e) la definizione dei diritti o degli obblighi dei soggetti di cui alla lettera c) cui si riferisce la decisione;
(f) le informazioni fornite dalla decisione all’autorità pubblica che ha emesso la decisione sulla base della registrazione della decisione nel registro dei documenti, e
g) la data in cui la decisione acquista effetto giuridico, esecutività o altri effetti giuridici.
(5) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche che esercitano attività economiche e delle autorità pubbliche nell’ambito di:
a) nome, o nomi, e cognome della persona fisica che esercita l’attività e delle persone straniere,
(b) l’ identificatore dell’ordine del giorno della persona fisica per l’ordine del giorno del registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche che esercitano attività economiche e delle autorità pubbliche; e
c) l’ indirizzo del luogo di residenza nella Repubblica ceca sotto forma di collegamento di riferimento (codice del luogo dell’indirizzo) ai dati di riferimento sull’indirizzo nel registro di base dell’identificazione territoriale, indirizzi e beni immobili, o residenza all’estero per persona fisica persone e persone straniere che fanno affari.
(6) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati sull’avente economicamente diritto provenienti dal registro degli aventi diritto nella misura di:
a) nome e indirizzo del luogo di residenza, o anche residenza, se diverso dall’indirizzo del luogo di residenza,
b) data di nascita e numero di nascita, se assegnato,
c) nazionalità e
(d) informazioni su
1. quota del diritto di voto, se la posizione del beneficiario effettivo si basa sulla partecipazione diretta a una persona giuridica,
2. partecipare ai fondi distribuiti, se lo status di beneficiario effettivo si basa sul fatto che è il destinatario, o
3. altri fatti, se la posizione del beneficiario effettivo è stabilita diversamente.
(7) I dati che sono conservati come dati di riferimento nel registro anagrafico di base o nel registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche che esercitano attività economiche e delle autorità pubbliche devono essere utilizzati dal sistema informativo anagrafico e dal sistema informativo degli stranieri solo se sono nella forma dello stato precedente.
(8) Nel caso specifico, tra i dati di cui ai commi da 1 a 6.
TITOLO IV
COOPERAZIONE ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
§ 17
(1) Il Ministero presenta osservazioni a nome della Repubblica ceca su un investimento estero in un altro Stato membro dell’Unione europea, se valuta tale procedura come giustificata. Le autorità e le persone ai sensi della Sezione 10 (2) possono essere coinvolte in questa valutazione e nella preparazione di commenti.
(2) Le autorità e le persone di cui all’articolo 10, paragrafo 2, propongono al Ministero la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 1. Se tale proposta è presentata a seguito della comunicazione ai sensi del comma 4, deve essere presentata entro 10 giorni dalla data Unione europea.
(3) Il Ministero trasmette senza indebito ritardo alle autorità e alle persone ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, i commenti degli Stati membri dell’Unione europea e i pareri ricevuti dalla Commissione europea.
(4) Il Ministero, senza indebito ritardo, fornisce alle autorità e alle persone ai sensi della Sezione 10 (2) una notifica dell’esame di un investimento estero ricevuto da altri Stati membri dell’Unione Europea, se valuta tale procedura come giustificato.
(5) Il Ministero notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell’Unione europea l’avvio di procedure di verifica degli investimenti esteri.
TITOLO V
TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE E SENSIBILI
Stai dormendo
§ 18
(1) I documenti che contengono informazioni classificate o informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 devono essere conservati separatamente dal fascicolo nei procedimenti ai sensi della presente legge.
(2) Se uno dei documenti della decisione ai sensi della presente legge è un’informazione classificata o un’informazione riservata ai sensi del regolamento (UE) 2019/452, solo un riferimento ai documenti per l’emissione della decisione e alla loro classificazione o informazioni sulla loro riservatezza deve essere indicato nella decisione. Le considerazioni seguite dal Ministero nella propria valutazione e le motivazioni della decisione sono fornite solo nella misura in cui non si tratta di informazioni classificate o di informazioni riservate ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452.
§ 19
(1) Quelle parti del file che contengono segreti commerciali, bancari o simili legalmente protetti sono escluse dall’ispezione del file. Il fascicolo deve includere, oltre ai documenti contenenti tali segreti, documenti dai quali i dati contenenti tali segreti sono stati rimossi, o una dichiarazione sufficientemente dettagliata che non contenga segreti.
(2) Su richiesta del Ministero, una persona che testimonia la protezione di un segreto commerciale, bancario o altro simile legalmente protetto è obbligato a presentare, oltre ai documenti contenenti tali segreti, documenti da cui sono stati tratti dati contenenti tali segreti rimossi, o per ottenere da tali documenti un estratto sufficientemente dettagliato, che non contenga segreti. In caso contrario, si considera che i documenti che le sono stati presentati non contengano segreti commerciali, bancari o altri segreti legalmente protetti.
§ 20
Obbligo di riservatezza
Le persone che, nell’ambito di procedimenti o consultazioni ai sensi della presente legge, sono venute a conoscenza di fatti che, nell’interesse della protezione della sicurezza della Repubblica ceca o dell’ordine interno o pubblico o nell’interesse di altre persone e di altri Stati membri, richiedono loro di rimanere confidenziali, sono obbligati a mantenere tali fatti segreti.
§ 21
Restrizioni all’accesso alle informazioni
I pareri e le informazioni forniti ai sensi del presente atto, i documenti contenenti informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e i documenti basati su tali pareri e informazioni non sono forniti ai sensi della legge che disciplina il libero accesso alle informazioni.
TITOLO VI
RIESAME GIUDIZIARIO ED ESENZIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Processo
§ 22
(1) Nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un ricorso contro una decisione emessa ai sensi della presente legge, il Presidente del Senato decide che il procedimento deve consentire l’accesso necessario alla parte del fascicolo contenente informazioni classificate, a meno che ciò non possa compromettere l’integrità, i fondamenti democratici, la vita o la salute delle persone o delle attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica ceca; prima di pronunciarsi, il Presidente della Camera chiede il parere dell’autorità che ha fornito le informazioni classificate.
(2) La discussione sulle informazioni classificate che è stata la base per una decisione ai sensi della presente legge deve essere condotta in modo tale da indagare sull’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni classificate, con il Presidente del Senato che decide sulla portata delle persone partecipare alla discussione di informazioni classificate.
(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un’azione contro una decisione emessa ai sensi della presente legge.
§ 23
(1) La prova nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un’azione contro una decisione emessa ai sensi della presente legge deve essere effettuata in modo tale da indagare sull’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni classificate. La prova di tali circostanze può essere fornita mediante interrogatorio solo se il soggetto obbligato alla riservatezza è stato esonerato da tale obbligo dall’autorità competente. La riservatezza non può essere derogata nel caso in cui le attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica Ceca possano essere messe in pericolo o gravemente perturbate. Lo stesso vale nei casi in cui le prove siano assunte in modo diverso dall’interrogatorio.
(2) L’autorità che ha fornito le informazioni indicherà le circostanze di cui al paragrafo 1 alle quali, a suo avviso, non può essere derogato in relazione alla riservatezza, e il Presidente della Camera deciderà che le parti del fascicolo a cui si riferiscono tali circostanze devono essere separate se in caso contrario le attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica ceca potrebbero essere messe in pericolo o gravemente perturbate.
§ 24
Eccezioni all’applicazione del § 7
(1) Per quanto riguarda gli investimenti esteri effettuati nell’ambito di procedure di risanamento, intervento precoce o misure di risoluzione ai sensi della legge che disciplina le procedure di risanamento e la gestione delle crisi nel mercato finanziario o che è urgentemente necessario per evitare il fallimento del servizio finanziario di destinazione fornitore, le disposizioni del § 7 non si applicano.
(2) Nel caso di cui al comma 1, il Ministero può esaminare d’ufficio l’investimento estero ai sensi del § 8 par. B).
(3) La Banca nazionale ceca fornisce informazioni al ministero con il consenso della persona bersaglio se si tratta di una situazione ai sensi del paragrafo 1. La Banca nazionale ceca fornirà queste informazioni anche a un investitore straniero.
(4) Se un investimento estero ai sensi della Sezione 8 diventa un investimento estero ai sensi della Sezione 7 dopo l’inizio della sua attuazione, la Sezione 8 si applica mutatis mutandis alla sua verifica.
TITOLO VII
INFRAZIONI
§ 25
(1) Un investitore straniero commette un reato:
a) non adempie all’obbligo imposto dalla decisione che vieta la prosecuzione della durata dell’investimento estero,
b) non soddisfa le condizioni imposte dalla decisione sull’ammissione condizionata dell’investimento estero o dalla decisione sull’ammissibilità condizionata dell’investimento estero,
c) effettuare un investimento estero ai sensi della Sezione 7 senza presentare una domanda di permesso di investimento estero, o
(d) non richiede la consultazione se il destinatario è titolare di una licenza di trasmissione o di un editore di periodici con una tiratura media totale minima di 100000 copie al giorno per l’ultimo anno solare.
(2) Per un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera a) e b) può essere inflitta un’ammenda fino al 2% del fatturato netto totale realizzato da un investitore straniero nell’ultimo periodo contabile completato, o da CZK 100.000 a CZK 100000000 se l’importo del fatturato netto totale realizzato da un estero l’investitore per l’ultimo periodo contabile completato non può essere determinato. Per un reato di cui al comma 1 lettera c) e d) può essere inflitta un’ammenda fino all’1% del fatturato netto totale realizzato da un investitore straniero nell’ultimo periodo contabile completato, o da 50.000 CZK a 50.000.000 CZK se l’importo del fatturato netto totale realizzato da un investitore straniero l’investitore per l’ultimo periodo contabile completato non può essere determinato.
§ 26
I reati di cui all’articolo 25 sono discussi dal Ministero.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 27
(1) Ad eccezione della Sezione 4 e della Sezione 17, paragrafi 3 e 4, la presente legge non si applica agli investimenti esteri completati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(2) La trasmissione di informazioni da parte dei servizi di intelligence è disciplinata dalla legge sui servizi di intelligence 7 ) .
(3) Il Ministero può utilizzare i pareri e le informazioni ottenuti sulla base della presente legge solo per le esigenze dell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge. Le autorità e le persone ai sensi della Sezione 11 (1) possono contrassegnare un’opinione o un’informazione come un’opinione o un’informazione, il cui uso improprio potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine pubblico o interno. L’ulteriore trattamento di tale parere o informazione è possibile solo con il consenso di tale autorità o persona, compreso l’accesso da parte di uno Stato straniero o di un’organizzazione o istituzione internazionale al parere o alle informazioni designati.
SECONDA PARTE
Modifica alla legge sull’istituzione di ministeri e altri organi centrali dell’amministrazione statale della Repubblica ceca
§ 28
In § 13 paragrafo 1 della legge n. 2/1969 Coll., sull’istituzione di ministeri e altri organi centrali dell’amministrazione statale della Repubblica ceca, come modificata dalla legge n. 575/1990 Coll., legge n. 474/ 1992 Coll., Legge n. 272/1996 Coll., Legge n. 47/2002 Coll. e legge n. 110/2007 Coll., dopo la lettera c è inserita la seguente nuova lettera d):
” (D) screening degli investimenti esteri,”.
Le lettere da d) ag) esistenti sono indicate come lettere da e) ah).
PARTE TERZA
Modifica della legge su talune misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e finanziamento del terrorismo
§ 29
Legge n. 253/2008 Coll., Su alcune misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Legge n. 227/2009 Coll., Legge n. 281/2009 Coll., Legge n. 285/2009 Coll. , legge n. 199/2010 Coll., legge n. 139/2011 Coll., legge n. 420/2011 Coll., legge n. 428/2011 Coll., legge n. 457/2011 Coll., legge n. 18 / 2012 Coll., legge n. 377/2012 Coll., legge n. 399/2012 Coll., legge n. 241/2013 Coll., legge n. 303/2013 Coll., legge n. 257/2014 Coll. ., Legge n. 166/2015 Racc., Legge n. 377/2015 Racc., Legge n. 188/2016 Racc., Legge n. 243/2016 Racc., Legge n. 368/2016 Racc., Legge n. 183/2017 Coll., legge n. 371/2017 Coll., legge n. 35/2018 Coll., legge n. 94/2018 Coll., legge n. 111/2019 Coll., legge n. 49/2020 Coll. e la legge n. 527/2020 Coll., è modificata come segue:
1. All’articolo 39, alla fine del comma 1, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera q):
“( Q) il Ministero dell’Industria e del Commercio nella conduzione di procedimenti per l’esame degli investimenti esteri ai sensi della legge che disciplina l’esame degli investimenti esteri.”.
2. Al § 39 comma 4 della parte introduttiva della disposizione, il testo “p)” è sostituito dal testo “q)”.
PARTE QUARTA
EFFICIENZA
§ 30
La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese solare successivo alla data della sua promulgazione, ad eccezione delle disposizioni della Parte Prima, Sezione 6, Paragrafo 2 e Sezione 17, Paragrafi 3 e 4, che entreranno in vigore vigore l’11 ottobre 2020.
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